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Decisione

31.2009.8

Diniego di giustizia (in casu non dato) ex art. 52 LAVS. Prescrizione del credito risarcitorio (in casu non data)

17 novembre 2009Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

2.1 La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione monocratica ai

sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002).

Nel

merito

2.2 Ai

sensi dell’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui

un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo

l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore,

nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione

su opposizione. Tale disposizione include sia i ricorsi per ritardata giustizia

che per denegata giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, 2a

edizione, 2009, ad art. 56 n. 12 segg.). Con

l’entrata in vigore della LPGA, secondo il già citato suo art. 56 cpv. 2,

spetta al competente Tribunale cantonale delle assicurazioni statuire in merito

ad un ricorso per denegata/ritardata giustizia (Kieser, op. cit., ad art. 56 n. 13; DTF 130 V 90). In caso di accoglimento di un ricorso per ritar-data o denegata giustizia,

il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un termine

ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser, op. cit, ad art. 56 n. 22; SVR 2001

KV 38 consid. 2b p. 110). L'art. 52 cpv. 2 LPGA

stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato,

sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.

Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e

di regola non sono accordate ripeti-bili. Il legislatore non ha quindi voluto

inserire un termine entro il quale l’amministrazione deve emanare la decisione

su opposizione.

2.3 Secondo

il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), vi è diniego di giustizia qualora un'autorità

giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione

essa è competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; Kieser, op.

cit., ad art. 56 n. 12). Sempre secondo la giurisprudenza, vi è diniego di

giustizia nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad

emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato,

tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze

(DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che

hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è

unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia

agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20 consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c). Nel

giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una

valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia

quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura

non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine).

Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà

della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n.

150 p. 527; EuGRZ 1983 p. 483).

2.4 Nel

caso in esame, RI 1 ha inoltrato il presente ri-corso per denegata giustizia

sostenendo che la Cassa non a-vrebbe (formalmente) dato seguito alle sue richieste

concernenti la prescrizione e chiedendo in conclusione al Tribunale di accertare

quale sia il termine di prescrizione dei crediti accertati nelle decisioni di

risarcimento del 7 ottobre 1998.

A

prescindere dal fatto che il 15 giugno 2009 il legale del-l’amministrazione ha

risposto al ricorrente (cfr. consid. 1.3), va qui rilevato che oggetto di un ricorso per denegata o ritardata

giustizia può essere soltanto la verifica del preteso dinie-go o del preteso

ritardo: il tribunale non può quindi decidere nel merito di ciò su cui

l’amministrazione è chiamata a statuire (SVR 2001 KV 38, pp. 109s). Questa

giurisprudenza è da considerare valida anche sotto l’imperio dell’art. 56 cpv.

2 LPGA (Kieser, op. cit., ad art. 56 n. 14). Per questo motivo, la domanda di giudizio

formulata nella fattispecie dal ricorrente, volta all’accertamento da parte

dello scrivente Tribunale della prescrizione del credito ex art. 52 LAVS, non è

ricevibile.

Alla

Cassa non può comunque essere rimproverato un diniego di giustizia. Come

risulta dagli atti, nel chiedere all’ammi-nistrazione una sua presa di

posizione in merito all’ammon-tare – stante, secondo l’insorgente,

l’intervenuta prescrizione di entrambe le summenzionate pretese – dei costi dovuti

per la postulata cancellazione dei due ACB rilasciati il 3 ottobre 2003, RI 1

(e per esso l’ente che lo rappresentava) ha espressamente dichiarato che “der

Tatbestand benötigt keinen rechtlichen Entscheid: es handelt sich lediglich um

die Festlegung der Kosten für die Rückforderung des verjährten Verlustscheins”

(cfr. doc. Q); a tale richiesta ha fatto quindi seguito la summenzionata

risposta (scritta) del rappresentante della Cassa (doc. R), in relazione alla

quale l’insor-gente non ha reagito chiedendo l’emanazione di una decisione formale.

RI 1 avrebbe

in ogni caso potuto e dovuto far valere l’asserita prescrizione (recte:

perenzione dell’esecuzione del credito risarcitorio; cfr. DTF 131 V 4; cfr. Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und

seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 896 p. 215 e n. 1269 p. 300) nell’ambito

della procedura di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 cpv. 1 LEF,

sollevando – ciò che egli non ha fatto – la relativa eccezione dinanzi al

Segretario Assessore della Pretura di __________ che la Cassa aveva adito con

istanze di rigetto fondate sulle suddette sentenze federali dell’11 gennaio

2002 e cantonali del 7 febbraio 2001, istanze che sono state entrambe accolte

con pronunzie del 25 marzo 2003, cresciute in giudicato (cfr. art. 81 cpv. 1

LEF; in argomento vedi Kieser, op. cit., ad art. 54 n. 13 e segg.).

In via

abbondanziale va osservato che i crediti di risarcimento ex art. 52 LAVS

fissati in una decisione cresciuta in giudicato si prescrivono (recte:

perimono) nel termine di 10 anni, questo in analogia a quanto previsto all’art.

137 cpv. 2 CO (DTF 131 V 4). In quella sentenza il TF si era distanziato dalla

precedente sua giurisprudenza in cui, in analogia al termine di perenzione per l’esecuzione

di contributi ex 16 cpv. 2 LAVS, applicava il termine di cinque anni. Nel caso

in esame il termine per l’esecuzione dei crediti risarcitori ha iniziato a decorrere

solo con la crescita in giudicato delle sentenze federali dell’11 gennaio 2002 ossia

al momento della loro emanazione (cfr. Reichmuth, op. cit., n. 1225 p. 288); le

decisioni emesse dalle istanze amministrative e giudiziarie inferiori non potevano

infatti essere precedentemente eseguite (cfr. artt. 39 e 40 PA; cfr. anche artt.

54 e 62 LPGA in vigore dal 1. gennaio 2003).

2.5 La Cassa, sebbene vincente in causa e

patrocinata da un avvocato, non ha diritto a ripetibili. Nessuna indennità è infatti di regola assegnata

alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico (DTF

127 V 207, 126 V 150).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso, per quanto ricevibile, é respinto.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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