31.2009.8
Diniego di giustizia (in casu non dato) ex art. 52 LAVS. Prescrizione del credito risarcitorio (in casu non data)
17 novembre 2009Italiano10 min
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Numero d'incarto:
31.2009.8
Data decisione, Autorità:
17.11.2009, TCA
Titolo:
Diniego di giustizia (in casu non dato) ex art. 52 LAVS. Prescrizione del credito risarcitorio (in casu non data)
DENEGATA GIUSTIZIA
art. 52 cpv. 3 LAVS
art. 56 cpv. 1 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
31.2009.8
BS/RG
Lugano
17 novembre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell’11 luglio 2009
di
RI 1
contro
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di art. 52 LAVS
ritenuto in fatto
1.1 Con
una prima sentenza del 7 febbraio 2001 questo TCA ha parzialmente accolto la
petizione della CO 1 (in seguito: Cassa), condannando RI 1 al risarcimento del
danno, postulato con decisione del 7 ottobre 1998, per contributi paritetici
non versati __________ – presso cui aveva ricoperto la carica di amministratore
delegato, con diritto di firma individuale, ed in seguito di amministratore unico
– limitatamente a CHF 155'103,15. Dagli iniziali CHF 173'912,20 richiesti dalla
Cassa sono infatti stati dedotti, pendente causa, CHF 18'814,05 provenienti dal
dividendo del fallimento della società (inc. 31.1998.73).
Mediante
una seconda sentenza, sempre datata 7 febbraio 2001, la scrivente Corte ha
accolto una seconda petizione con cui la Cassa, con decisione 7 ottobre 1998,
aveva chiesto la condanna di RI 1 al risarcimento di CHF 61'799,30 per oneri sociali
rimasti impagati dalla __________ di cui egli era stato amministratore unico
(inc. 31.1998. 74).
Con
pronunzie dell’11 gennaio 2002 (H 103/01 e H 102/01) il TFA ha respinto i
ricorsi introdotti da RI 1 avverso entrambe le pronunzie cantonali che l’Alta
Corte ha quindi confermato.
1.2 A
seguito delle decisioni del TFA, la Cassa ha avviato nei confronti di RI 1 due
procedure esecutive per l’in-casso dei suddetti crediti risarcitori, facendo segnatamente
spiccare dall’UE di __________ i precetti esecutivi n. 871981 (doc. G) e n.
871982 (doc. H). L’escusso, in data 8 febbraio 2002, ha interposto opposizione.
Le
opposizioni di RI 1 sono state rigettate in via definitiva dal Segretario assessore
della Pretura di __________ con sentenze del 25 marzo 2003 (inc. EF.2003.122,
doc. I e EF.2003.123, doc. L).
La
Cassa ha in seguito chiesto la continuazione delle esecuzioni e quindi il pignoramento
dei beni. Le procedure sono sfociate nel rilascio, il 3 ottobre 2003, di due
attestati di carenza beni (ACB) (doc. M e N).
1.3 Con
scritti 24 marzo 2009 (doc. O), 14 maggio 2009 (doc. P) e 15 giugno 2009 (doc.
Q) RI 1, per il tramite dell’__________ __________, facendo valere la prescrizione
del credito risarcitorio ha chiesto alla Cassa di voler procedere alla
cancellazione degli ACB summenzionati e di calcolare le relative spese di cancellazione
a suo carico.
Il
15 giugno 2009 il legale della Cassa ha risposto di non poter dare seguito a
tale richiesta, facendo presente che il credito accertato mediante ACB si prescrive
in 20 anni, motivo per cui il credito in oggetto non è prescritto. Il legale ha
poi comunicato a RI 1 che la Cassa avrebbe esaminato delle offerte per pagamenti
rateali (doc. R).
1.4 Con
il presente ricorso “per denegata giustizia in base all’art. 2 Lptca Accertamento
della prescrizione di crediti AVS secondo l’art. 16 LAVS” RI 1 rimprovera
alla Cassa di non essersi formalmente espressa sulla prescrizione, chiedendo al
TCA di accertare quale sia il termine di prescrizione dei crediti di
risarcimento ex art. 52 LAVS di cui alle decisioni 7 ottobre 1998.
1.5 Con
la risposta di causa la Cassa, rappresentata dall’avv. __________, chiede la
reiezione del ricorso. Contesta in sostanza l’esistenza di una denegata giustizia
avendo la Cassa già dato risposta con lettera del 15 giugno 2009 alle richieste
del ricorrente, osservando inoltre come manchi nella fattispecie l’oggetto
dell’impugnativa. Espone quindi gli argomenti secondo cui il credito
risarcitorio posto in esecuzione non può essere considerato prescritto.
1.6 L’8
ottobre 2009 il ricorrente ha presentato ulteriori osservazioni (XI). Il 19
ottobre 2009, dopo sollecito, la Cassa ha trasmesso al Tribunale l’incarto
completo (XII, XIII). Al ricorrente è quindi stata concessa la facoltà di
consultare tali atti e di presentare eventuali osservazioni al riguardo (XIV).
Egli è tuttavia rimasto silente.
considerando in diritto
In ordine
Fatti
2.1 La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione monocratica ai
sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002).
Nel
merito
2.2 Ai
sensi dell’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui
un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo
l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore,
nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione
su opposizione. Tale disposizione include sia i ricorsi per ritardata giustizia
che per denegata giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, 2a
edizione, 2009, ad art. 56 n. 12 segg.). Con
l’entrata in vigore della LPGA, secondo il già citato suo art. 56 cpv. 2,
spetta al competente Tribunale cantonale delle assicurazioni statuire in merito
ad un ricorso per denegata/ritardata giustizia (Kieser, op. cit., ad art. 56 n. 13; DTF 130 V 90). In caso di accoglimento di un ricorso per ritar-data o denegata giustizia,
il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un termine
ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser, op. cit, ad art. 56 n. 22; SVR 2001
KV 38 consid. 2b p. 110). L'art. 52 cpv. 2 LPGA
stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato,
sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.
Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e
di regola non sono accordate ripeti-bili. Il legislatore non ha quindi voluto
inserire un termine entro il quale l’amministrazione deve emanare la decisione
su opposizione.
2.3 Secondo
il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), vi è diniego di giustizia qualora un'autorità
giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione
essa è competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; Kieser, op.
cit., ad art. 56 n. 12). Sempre secondo la giurisprudenza, vi è diniego di
giustizia nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad
emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato,
tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze
(DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che
hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è
unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia
agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20 consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c). Nel
giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una
valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia
quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura
non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine).
Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà
della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n.
150 p. 527; EuGRZ 1983 p. 483).
2.4 Nel
caso in esame, RI 1 ha inoltrato il presente ri-corso per denegata giustizia
sostenendo che la Cassa non a-vrebbe (formalmente) dato seguito alle sue richieste
concernenti la prescrizione e chiedendo in conclusione al Tribunale di accertare
quale sia il termine di prescrizione dei crediti accertati nelle decisioni di
risarcimento del 7 ottobre 1998.
A
prescindere dal fatto che il 15 giugno 2009 il legale del-l’amministrazione ha
risposto al ricorrente (cfr. consid. 1.3), va qui rilevato che oggetto di un ricorso per denegata o ritardata
giustizia può essere soltanto la verifica del preteso dinie-go o del preteso
ritardo: il tribunale non può quindi decidere nel merito di ciò su cui
l’amministrazione è chiamata a statuire (SVR 2001 KV 38, pp. 109s). Questa
giurisprudenza è da considerare valida anche sotto l’imperio dell’art. 56 cpv.
2 LPGA (Kieser, op. cit., ad art. 56 n. 14). Per questo motivo, la domanda di giudizio
formulata nella fattispecie dal ricorrente, volta all’accertamento da parte
dello scrivente Tribunale della prescrizione del credito ex art. 52 LAVS, non è
ricevibile.
Alla
Cassa non può comunque essere rimproverato un diniego di giustizia. Come
risulta dagli atti, nel chiedere all’ammi-nistrazione una sua presa di
posizione in merito all’ammon-tare – stante, secondo l’insorgente,
l’intervenuta prescrizione di entrambe le summenzionate pretese – dei costi dovuti
per la postulata cancellazione dei due ACB rilasciati il 3 ottobre 2003, RI 1
(e per esso l’ente che lo rappresentava) ha espressamente dichiarato che “der
Tatbestand benötigt keinen rechtlichen Entscheid: es handelt sich lediglich um
die Festlegung der Kosten für die Rückforderung des verjährten Verlustscheins”
(cfr. doc. Q); a tale richiesta ha fatto quindi seguito la summenzionata
risposta (scritta) del rappresentante della Cassa (doc. R), in relazione alla
quale l’insor-gente non ha reagito chiedendo l’emanazione di una decisione formale.
RI 1 avrebbe
in ogni caso potuto e dovuto far valere l’asserita prescrizione (recte:
perenzione dell’esecuzione del credito risarcitorio; cfr. DTF 131 V 4; cfr. Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und
seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 896 p. 215 e n. 1269 p. 300) nell’ambito
della procedura di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 cpv. 1 LEF,
sollevando – ciò che egli non ha fatto – la relativa eccezione dinanzi al
Segretario Assessore della Pretura di __________ che la Cassa aveva adito con
istanze di rigetto fondate sulle suddette sentenze federali dell’11 gennaio
2002 e cantonali del 7 febbraio 2001, istanze che sono state entrambe accolte
con pronunzie del 25 marzo 2003, cresciute in giudicato (cfr. art. 81 cpv. 1
LEF; in argomento vedi Kieser, op. cit., ad art. 54 n. 13 e segg.).
In via
abbondanziale va osservato che i crediti di risarcimento ex art. 52 LAVS
fissati in una decisione cresciuta in giudicato si prescrivono (recte:
perimono) nel termine di 10 anni, questo in analogia a quanto previsto all’art.
137 cpv. 2 CO (DTF 131 V 4). In quella sentenza il TF si era distanziato dalla
precedente sua giurisprudenza in cui, in analogia al termine di perenzione per l’esecuzione
di contributi ex 16 cpv. 2 LAVS, applicava il termine di cinque anni. Nel caso
in esame il termine per l’esecuzione dei crediti risarcitori ha iniziato a decorrere
solo con la crescita in giudicato delle sentenze federali dell’11 gennaio 2002 ossia
al momento della loro emanazione (cfr. Reichmuth, op. cit., n. 1225 p. 288); le
decisioni emesse dalle istanze amministrative e giudiziarie inferiori non potevano
infatti essere precedentemente eseguite (cfr. artt. 39 e 40 PA; cfr. anche artt.
54 e 62 LPGA in vigore dal 1. gennaio 2003).
2.5 La Cassa, sebbene vincente in causa e
patrocinata da un avvocato, non ha diritto a ripetibili. Nessuna indennità è infatti di regola assegnata
alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico (DTF
127 V 207, 126 V 150).
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso, per quanto ricevibile, é respinto.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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