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Decisione

31.2009.9

Responsabilità ex art. 52 LAVS. Violazione dell'obbligo di vigilanza di un socio gerente di una Sagl datrice di lavoro. Mancato controllo del pagamento degli oneri sociali

4 marzo 2010Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente

imputabili a tutti gli organi della stessa.

Si

deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati

ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto

di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito

in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state

attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC

1985 p. 647 consid. 3b; Knus, cit., pag. 52; Dieterle/ Kieser, Das

Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag.

658).

La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e

relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave

negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

2.7. L’insorgente,

nonostante abbia formalmente ricoperto la carica di socio gerente, sostiene di

non essere responsabile della FA 1, poiché di fatto la gestione societaria era svolta

da PI 1, procuratrice della società.

Quanto

asserito non è tuttavia sufficiente per liberarlo da una responsabilità ex art.

52 LAVS.

Conformemente

la giurisprudenza federale, i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono

dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di

una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS,

il socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un

amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI

2000, pp. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pp. 177-178; STFA 21 giugno

2001 nella causa J. e V. [H 20/01]). Il suo comportamento nell’ambito della

gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli

amministratori di questa società (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H

95/04 del 8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31.02.10 del 10

giugno 2002 e STCA 31.01.38-39 del 14 ottobre 2002);

Accettando

il mandato di socio gerente l’insorgente ha quindi assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF

9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA

H 5/02 dle 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a

cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza anche al gerente di

una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in

particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei

regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore (rispettivamente il gerente)

deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in

particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,

studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere

irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una

gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale,

l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H

282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114

V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa

M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano

regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in

conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02

del 11 novembre 2003, STFA H 33/03 del 8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H

209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, p.

165).

Evidenziare

in questo contesto che la responsabilità e la gestione dalla FA 1 era nella

mani dell’ex procuratrice non costituisce valido motivo di discolpa.

Il ricorrente ha omesso di verificare se i contributi sociali fossero

stati pagati. Questa omissione costituisce, come detto, una grave violazione

del suo dovere di diligenza. Egli non poteva, nella veste di socio gerente

della fallita, accontentarsi di svolgere un ruolo passivo nella società o

limitare la propria attività agli aspetti prettamente tecnici. Del resto, la passività

a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve

essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC

1989 pag. 115). La passività dimostrata dall’insorgente è quindi in relazione

di causalità naturale e adeguata con il danno subito dalla Cassa (STFA H

13/03 del 21 maggio 2003, H 65 /01 del 13 maggio 2002 e H 38/01 del 17 gennaio

2002).

Del

resto, quanto segnalato dal ricorrente in merito allo scoperto del conto corrente

- saldo che parzialmente è stato da lui stesso coperto - dimostra che la fiducia

riposta nella procuratrice circa l’avvenuto versamento degli oneri sociali non doveva

avere solide basi.

2.8. Occorre tuttavia esaminare se speciali circostanze legittimavano il

datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi

(DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un

datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una

mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa

che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge

a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il

datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei

fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può

oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un

termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il

datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere

salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì

piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli

occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid.

3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers

und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668s pp. 156ss; vedi anche Meyer,

Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur

Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c

e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta

Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la

sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e

immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H

336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito

che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in

cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi

finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Quindi l’illiquidità

della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se

non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza

(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da

distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per

salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione,

vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione

dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento

a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato,

dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro,

cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa

di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi

della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre

mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti;

cfr. in dettaglio Reichmuth, cit., n. 696 ss pp. 163 ss; cfr. anche Meyer, cit.,

p. 36). Va poi ricordato che

per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il

differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti

venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,

giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

2.9. In

concreto, non sono stati invocati motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa nel senso della succitata giurisprudenza.

Non va in ogni caso dimenticato che la FA 1 ha liquidato, dopo

numerose diffide e precetti, solo parte degli oneri sociali lasciando insoluti quelli

di cui al conteggio finale 2005 e quelli relativi al periodo gennaio – agosto

2006 per complessivi fr.9'082.35, incluse le spese amministrative, esecutive ed

interessi di mora (cfr. specchietto dell’evoluzione dei pagamenti relativi agli

oneri sociali degli anni 2005 e 2006; doc. 2/B-B1). In queste circostanze non

risultano dati gli estremi, che l’insorgente nemmeno fa valere, per ammettere

nella specie che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una

momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di

illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA H

134/02 del 30 gennaio 2003, STFA H 297/03 del 4 novembre 2004, STFA H 277/01

del 29 agosto 2002; RCC 1992 p. 261). Come detto al considerando

precedente, l’Alta Corte ha circoscritto a due o tre

mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS, a condizione che il datore di lavoro abbia regolarmente versato i

precedenti contributi, circostanza che non corrisponde al caso in esame.

Va

poi evidenziato che la Cassa ha iniziato a diffidare la società dal novembre

2003 e precettarla dal mese di gennaio 2006. In questo contesto occorre ricordare

che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se

il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i pagamenti

venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,

giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.), ciò che nell’evenienza

concreta è accaduto.

In

conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente

di discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa gli oneri sociali non

versati dalla FA 1 per complessivi fr. 9'082,35.

2.10. L’insorgente,

in via susussiadiaria, ha chiesto che a PI 1 venga imputata la maggiore

responsabilità.

Va

innanzitutto rammentato che, come rilevato nella risposta di causa, la Cassa ha

intimato all’ex procuratrice una decisione di risarcimento, considerandola organo

di fatto della FA 1 (cfr. al riguardo DTF 119 II 255, 117 II 441 consid. 2b,

cfr. anche STFA del 16 settembre 2002 nella causa P. Z., L. B. e J. A. B., H

10+45/01, consid. 7.1), facendo presente che contro questa decisione

l’interessata non ha presentato opposizione (cfr. consid. 1.6).

La

richiesta dell’insorgente non può essere accolta. Nell’am- bito dell’art. 52

LAVS non vi è una ripartizione del grado di responsabilità; al riguardo la giurisprudenza

federale ha stabilito che, nel caso di una società anonima, l'art. 759 cpv. 1

CO non è applicabile per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione

alla la gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (Pratique VSI

1996 pag. 306; STFA H 238/98 del 13 novembre 2000 nella causa S, ,

consid. 4b).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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