31.2009.9
Responsabilità ex art. 52 LAVS. Violazione dell'obbligo di vigilanza di un socio gerente di una Sagl datrice di lavoro. Mancato controllo del pagamento degli oneri sociali
4 marzo 2010Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
31.2009.9
Data decisione, Autorità:
04.03.2010, TCA
Titolo:
Responsabilità ex art. 52 LAVS. Violazione dell'obbligo di vigilanza di un socio gerente di una Sagl datrice di lavoro. Mancato controllo del pagamento degli oneri sociali
RISARCIMENTO DANNI EX ART. 52 LAVS
art. 53 LAVS
Raccomandata
Incarto n.
31.2009.9
BS
Lugano
4 marzo 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 settembre 2009
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 25 agosto
2009 emanata da
in relazione
alla
terza chiamata
in causa
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
FA 1
(cancellata da RC il 12 marzo 2009)
PI 1
ritenuto in
fatto
1.1. La
FA 1, iscritta a Registro di Commercio (RC) il 18 agosto 2003, con sede a __________
(successivamente trasferita a __________), aveva quale scopo sociale l’acquisto,
la vendita, l’importazione e l’esportazione, l’intermediazione, il commercio in
genere di ogni prodotto del settore ottico.
Sin
dalla costituzione della società RI 1 ha assunto la carica di socio gerente,
con diritto di firma individuale e __________ quella di socia, senza diritto di
firma. PI 1 è stata procuratrice, con diritto di firma individuale (cfr.
estratto RC, doc. 2/A)
1.2. La
FA 1 è stata affiliata alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa), in qualità
di datrice di lavoro, dal 1° giugno 2003 al 30 settembre 2008.
La società è entrata in mora con il pagamento dei contributi, per cui
la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla dal novembre 2003 e precettarla
dal gennaio 2006 (cfr. specchietto dell’evoluzione dei pagamenti relativi agli
oneri sociali degli anni 2005 e 2006; doc. 2/B-B1).
Il
1° aprile e 23 aprile 2008 l’UEF di __________ ha rilasciato degli attestati di
carenza relativi ai contributi paritetici AVS/AI/ IPG/AD e AF non versati per
gli anni 2005 e 2006 (doc. 2/C-C3).
Con
decreti 19 settembre 2008 e 6 novembre 2008 la Pretura del Distretto di __________
ha dichiarato l’apertura del fallimento della società e rispettivamente sospeso
la procedura ai sensi dell’art. 230 LEF (pubblicazioni nel FUSC 26 settembre
2008 e 11 dicembre 2008).
La
Cassa ha insinuato all’UEF di __________ il proprio credito di fr. 9'082,35 a
titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non soluti dal 2005 all’agosto
2006, dopo controllo del datore di lavoro (doc. 2/D).
La
procedura di fallimento è stata definitivamente chiusa per mancanza di attivo
non avendo nessun creditore anticipato le spese per la sua continuazione.
La
ragione sociale è stata infine cancellata da RC il 12 marzo 2009 (pubblicazione
18 marzo 2009).
1.3. Costatato di avere subito un danno, con decisione 30 giugno
2009, confermata con decisione su opposizione 25 agosto 2009, la Cassa ha
chiesto a RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 9'082.35
per i contributi paritetici non soluti dalla FA 1 per
gli anni 2005 e 2006 (quest’ultimo sino al mese di agosto), dopo controllo del
datore di lavoro (doc. 2).
1.4. Contro la succitata decisione su opposizione RI 1 ha inoltrato il
presente ricorso chiedendone l’annullamento.
In
sostanza rileva come la società era di fatto gestita dalla procuratrice PI 1
(ora PI 1), motivo per cui quest’ultima era la diretta responsabile
dell’andamento societario. Chiede pertanto che il pagamento di fr. 9'082.-- sia
posto a carico della procuratrice e, in via subordinata, che all’ex procuratrice
venga attribuita la maggiore responsabilità.
1.5. Con
la risposta di causa la Cassa postula l'integrale reiezione del ricorso e la
conferma della querelata decisione. In particolare, rileva che anche a PI 1 è
stata intimata una decisione di risarcimento (datata 28 agosto 2009).
1.6. Su
richiesta del TCA, con comunicazione 4 dicembre 2009 la Cassa ha confermato che
l’ex procuratrice della FA 1 non ha formulato opposizione alla decisione di
risarcimento danni ex art. 52 LAVS emessa nei suoi confronti il 28 agosto 2009
(doc. V).
1.7. Con
decreto 4 dicembre 2009 il Vicepresidente del TCA ha chiamato in causa PI 1
(doc. VI), la quale è tuttavia rimasta silente.
considerato
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002).
Nel
merito
2.2. In
virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS – sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre
2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003, modificata a seguito
dell’entrata in vigore della Legge sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA) – il datore di lavoro deve risarcire il danno che
egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le
prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti
dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione
delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del
datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di
causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro
motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi
di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF
96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che
la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro.
Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo
contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.
In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni
definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer,
Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107; Frésard,
Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in
RSA 1991, p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una
società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato
assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114
V 214 e sentenze ivi citate).
Il
TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha riesaminato il problema della responsabilità
sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a
proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente
all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V
11 = Pratique VSI 2003 pagg. 79 segg.).
Nella
fattispecie concreta, a seguito del rilascio degli attestati di carenza beni
nei confronti della FA 1, la Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) a
RI 1, organo formale della società, il risarcimento ex 52 LAVS per i contributi
paritetici non versati.
2.3. Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28
ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10
; Pratique VSI 1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01
del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art.
41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in: Trisconi-Rossetti,
L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti
del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, in RDAT II 1995 pagg. 369 s; vedi anche
la numerosa giurisprudenza citata in: Istituto delle assicurazioni sociali,
"Novità nel campo dell'azione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS della
Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro”, in RDAT
II 2002 pagg. 519 s; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Non sono invece
computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H
194/96 del 4 novembre 1996).
Nel
caso in esame, oggetto del danno sono i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non
versati dalla RI 1 dal 2005 al 2006, quest’ultimo fino al mese di luglio. Gli
oneri sociali sono stati calcolati sulla base della distinta salari del 2005
compilata dalla società stessa e quella del 2006 allestita d’ufficio non avendo
la società, malgrado diversi solleciti, notificato i salari di quell’anno (sub
doc. 3). L’ammontare del danno di fr. 9'082,35 comprende, oltre ai contributi
paritetici rimasti scoperti, anche le spese relative alle diffide, gli
interessi di mora e le spese esecutive, tutto come correttamente risulta
dall’insinuazione del credito all’UEF di __________ e dagli annessi conteggi.
2.4. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi
(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo
di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto
(art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti)
e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai
sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno
(Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186
consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre
- anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di
lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad
assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria
attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei
confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art.
52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC
1985 pag. 608 consid. 5b).
2.5. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in
seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo
all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente
alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio
e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato
le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può
procedere contro di lui.
Incombe
allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione
e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per
negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in
base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).
È
quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di
lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi
di difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché
un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre
che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi
motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag 307; RCC 1992 pag. 261 consid.
4b, 1985 pag. 604 consid. 3a).
L’obbligo
del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla
Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b;
Frésard, cit., in RSA 1987 pag. 7).
2.6. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una
negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare
quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella
stessa situazione.
La
misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza
che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore
di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC
1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con
riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989,
pag. 53).
Fatti
I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente
imputabili a tutti gli organi della stessa.
Si
deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati
ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto
di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito
in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state
attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC
1985 p. 647 consid. 3b; Knus, cit., pag. 52; Dieterle/ Kieser, Das
Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag.
658).
La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e
relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave
negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).
2.7. L’insorgente,
nonostante abbia formalmente ricoperto la carica di socio gerente, sostiene di
non essere responsabile della FA 1, poiché di fatto la gestione societaria era svolta
da PI 1, procuratrice della società.
Quanto
asserito non è tuttavia sufficiente per liberarlo da una responsabilità ex art.
52 LAVS.
Conformemente
la giurisprudenza federale, i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono
dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di
una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS,
il socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un
amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI
2000, pp. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pp. 177-178; STFA 21 giugno
2001 nella causa J. e V. [H 20/01]). Il suo comportamento nell’ambito della
gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli
amministratori di questa società (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H
95/04 del 8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31.02.10 del 10
giugno 2002 e STCA 31.01.38-39 del 14 ottobre 2002);
Accettando
il mandato di socio gerente l’insorgente ha quindi assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF
9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA
H 5/02 dle 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a
cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza anche al gerente di
una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in
particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei
regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore (rispettivamente il gerente)
deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in
particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,
studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere
irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una
gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale,
l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H
282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114
V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa
M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano
regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in
conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02
del 11 novembre 2003, STFA H 33/03 del 8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H
209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, p.
165).
Evidenziare
in questo contesto che la responsabilità e la gestione dalla FA 1 era nella
mani dell’ex procuratrice non costituisce valido motivo di discolpa.
Il ricorrente ha omesso di verificare se i contributi sociali fossero
stati pagati. Questa omissione costituisce, come detto, una grave violazione
del suo dovere di diligenza. Egli non poteva, nella veste di socio gerente
della fallita, accontentarsi di svolgere un ruolo passivo nella società o
limitare la propria attività agli aspetti prettamente tecnici. Del resto, la passività
a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve
essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC
1989 pag. 115). La passività dimostrata dall’insorgente è quindi in relazione
di causalità naturale e adeguata con il danno subito dalla Cassa (STFA H
13/03 del 21 maggio 2003, H 65 /01 del 13 maggio 2002 e H 38/01 del 17 gennaio
2002).
Del
resto, quanto segnalato dal ricorrente in merito allo scoperto del conto corrente
- saldo che parzialmente è stato da lui stesso coperto - dimostra che la fiducia
riposta nella procuratrice circa l’avvenuto versamento degli oneri sociali non doveva
avere solide basi.
2.8. Occorre tuttavia esaminare se speciali circostanze legittimavano il
datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi
(DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un
datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una
mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa
che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge
a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il
datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei
fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può
oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un
termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il
datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere
salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì
piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli
occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid.
3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers
und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668s pp. 156ss; vedi anche Meyer,
Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur
Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c
e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta
Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la
sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e
immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H
336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito
che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in
cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi
finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Quindi l’illiquidità
della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se
non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza
(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
Da
distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per
salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione,
vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione
dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento
a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato,
dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro,
cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa
di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi
della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre
mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti;
cfr. in dettaglio Reichmuth, cit., n. 696 ss pp. 163 ss; cfr. anche Meyer, cit.,
p. 36). Va poi ricordato che
per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il
differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti
venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,
giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).
2.9. In
concreto, non sono stati invocati motivi di giustificazione,
rispettivamente di discolpa nel senso della succitata giurisprudenza.
Non va in ogni caso dimenticato che la FA 1 ha liquidato, dopo
numerose diffide e precetti, solo parte degli oneri sociali lasciando insoluti quelli
di cui al conteggio finale 2005 e quelli relativi al periodo gennaio – agosto
2006 per complessivi fr.9'082.35, incluse le spese amministrative, esecutive ed
interessi di mora (cfr. specchietto dell’evoluzione dei pagamenti relativi agli
oneri sociali degli anni 2005 e 2006; doc. 2/B-B1). In queste circostanze non
risultano dati gli estremi, che l’insorgente nemmeno fa valere, per ammettere
nella specie che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una
momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di
illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA H
134/02 del 30 gennaio 2003, STFA H 297/03 del 4 novembre 2004, STFA H 277/01
del 29 agosto 2002; RCC 1992 p. 261). Come detto al considerando
precedente, l’Alta Corte ha circoscritto a due o tre
mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS, a condizione che il datore di lavoro abbia regolarmente versato i
precedenti contributi, circostanza che non corrisponde al caso in esame.
Va
poi evidenziato che la Cassa ha iniziato a diffidare la società dal novembre
2003 e precettarla dal mese di gennaio 2006. In questo contesto occorre ricordare
che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se
il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i pagamenti
venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,
giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.), ciò che nell’evenienza
concreta è accaduto.
In
conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente
di discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa gli oneri sociali non
versati dalla FA 1 per complessivi fr. 9'082,35.
2.10. L’insorgente,
in via susussiadiaria, ha chiesto che a PI 1 venga imputata la maggiore
responsabilità.
Va
innanzitutto rammentato che, come rilevato nella risposta di causa, la Cassa ha
intimato all’ex procuratrice una decisione di risarcimento, considerandola organo
di fatto della FA 1 (cfr. al riguardo DTF 119 II 255, 117 II 441 consid. 2b,
cfr. anche STFA del 16 settembre 2002 nella causa P. Z., L. B. e J. A. B., H
10+45/01, consid. 7.1), facendo presente che contro questa decisione
l’interessata non ha presentato opposizione (cfr. consid. 1.6).
La
richiesta dell’insorgente non può essere accolta. Nell’am- bito dell’art. 52
LAVS non vi è una ripartizione del grado di responsabilità; al riguardo la giurisprudenza
federale ha stabilito che, nel caso di una società anonima, l'art. 759 cpv. 1
CO non è applicabile per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione
alla la gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (Pratique VSI
1996 pag. 306; STFA H 238/98 del 13 novembre 2000 nella causa S, ,
consid. 4b).
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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