Lexipedia

Decisione

31.2010.2

Responsabilità del datore di lavoro ex art. 52 LAVS. Responsabilità negata di un amministratore affetto da malattia psichica

16 febbraio 2011Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente

imputabili a tutti gli organi della stessa.

Si deve

infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati

ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto

di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito

in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono

state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a;

RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, cit., p. 52; Dieterle/ Kieser, Das

Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p.

658).

La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e

relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave

negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

2.5. Nella

fattispecie concreta, a seguito dell’apertura del fallimento della PI 1 e dopo

aver ricevuto comunicazione dall’UEF che il credito insinuato, verosimilmente,

non potrà essere tacitato, la Cassa, avuto conoscenza di aver subito un danno, ha

rettamente chiesto (in via sussidiaria) al qui ricorrente, amministratore

unico della citata società, il risarcimento ex art. 52 LAVS del danno per i

contributi paritetici relativi agli anni 2006 - 2008 (quest’ultimo anno fino ad

aprile) rimasti scoperti, nonché per le riprese salariali del 2003, in ragione di complessivi fr. 67'483,35.--, così come da ACB da fallimento.

Gli oneri

sociali sono stati calcolati sulla base delle distinte salariali 2006, 2007 e

2008 (sub doc. 4/E) e del rapporto 19 dicembre 2007 dell'Ispettorato della

Cassa concernente la ripresa salariale 2003 (sub doc. 3).

2.6. Occorre in

primo luogo esaminare se lo stato di salute del ricorrente sia stato

d’impedimento al regolare adempimento degli obblighi derivanti dal suo mandato

di amministratore unico della PI 1. A sostegno della sua tesi egli ha fatto

riferimento al certificato medico 21 agosto 2008 del suo psichiatra curante,

dr. __________, attestante che a causa dell’affezione nervosa l’interessato non

ha presentato la dichiarazione d’imposta 2007, 2008 e 2009 (doc. D). Il

ricorrente ha poi evidenziato come la Cassa non abbia richiamato la

documentazione medica relativa alla domanda d’invalidità dalla quale “ben si

possono comprendere le ragioni del crollo psico-fisico nel 2007, che hanno

portato al sostanziale peggioramento della situazione della società che poi, a

metà 2008, è stata dichiarata fallita “ (ricorso p. 5).

La Cassa

sostiene invece che, malgrado l’incapacità lavorativa dovuta a malattia,

l’insorgente ha continuato sia a rivestire la funzione di amministratore unico

della società sia a lavorare alle dipendenze della stessa percependo nel

periodo in questione (2006 - 2008) dei salari. Oltre ad aver rappresentato la

società in qualità di amministratore unico durante l’interrogatorio del 3

giugno 2008 presso l’UEF di __________, ha pure ritirato i precetti esecutivi

spiccati nei confronti della società per i contributi paritetici non soluti

(cfr. decisione contestata punto n. 10.3).

2.7. Va qui fatto

presente che il TCA ha già avuto occasione di considerare giustificato il

mancato pagamento dei contributi per grave malattia del presidente del CdA che

aveva praticamente condotto alla rovina la ditta, poiché gli altri

amministratori non erano in grado di continuare gli affari, viste le

particolari conoscenze richieste (STCA 7 novembre 1990 in causa V.P., L.R., E.G., O.R.; STCA 8 luglio 1991 in causa L.B. e D.T.).

Non è stato

inoltre ritenuto responsabile l'amministratore, che a seguito di invalidità,

non era più in grado di seguire gli affari della società, per il danno insorto

dopo l'evento invalidante (STCA 26 novembre 1991 in causa M.C.; STCA 9 marzo 1993 in causa J.E., J.E., K.O., F.G., L.F., V.R. e V.A., consid.

2.6). Il TCA ha quindi ribadito che la persona totalmente invalida per motivi

psichici, che viene indotta da terze persone ad assumere la carica di

amministratore unico di una società che egli non è in grado di gestire a

cagione del suo stato di salute, non può essere resa responsabile del mancato

pagamento dei contributi (STCA 31.95.105 del 4 maggio 1995).

Con sentenza del 1° dicembre 2003 (inc. 31.2002.31-34), questo Tribunale, sulla

base delle risposte dei medici curanti, ha ritenuto dimostrato secondo il

principio della verosimiglianza preponderante che l’assicurato, a causa di una

sindrome depressiva ricorrente e del costante uso di sostanze stupefacenti, non

era consapevole della carica di consigliere di amministrazione che si

apprestava ad assumere e neppure era in grado di determinarsi circa

un’eventuale uscita dal CdA e lo ha liberato dal pagamento del danno causato

all’amministrazione. Nella sentenza inc. 31.2006.28 del 30 aprile 2007 questa

Corte ha inoltre escluso una responsabilità ex art. 52 LAVS di un

amministratore unico – beneficiario di una rendita d’invalidità (grado del 75%)

per motivi psichici e ritenuto incapace di assumere un'attività lucrativa, di

gestire e di amministrare una società – che era stato vittima di raggiri da

parte di persone che avevano di fatto in mano le società di cui egli

formalmente era amministratore.

Per

contro in una sentenza del 22 febbraio 2001 (inc. 31.1999.78-80/31.2000.01), lo

scrivente Tribunale ha ammesso la responsabilità di un amministratore (beneficiario

di una mezza rendita d’invalidità) il quale, malgrado il suo stato di salute,

Considerandi

avrebbe potuto e dovuto provvedere a nominare un suo sostituto o, se ciò non

fosse stato possibile, rassegnare le sue dimissioni.

Infine, con

sentenza 3 aprile 2008 (inc. 31.2007.24) questa Corte ha parimenti confermato

la responsabilità ex art. 52 LAVS di un amministratore unico, rilevando: “ (….)

a prescindere dal fatto che l’insorgente non ha prodotto la documentazione

medica più volte da lui annunciata, dagli atti di causa non vi sono indizi che

permettono di ritenere le sue condizioni psichiche talmente gravi da avergli

impedito lo svolgimento dell’incarico di amministratore unico della X SA. In

particolare, dal tenore del ricorso si evince che l’insorgente è stato in grado

di rivolgersi al presunto organo di fatto in merito al pagamento dei

contributi, omettendo tuttavia, come detto al considerando precedente, di

controllare l’effettivo versamento degli stessi. D’altronde, senza voler

minimizzare il suo stato di salute, nei periodi di crisi il ricorrente avrebbe

potuto farsi sostituire o eventualmente rassegnare le dimissioni.”

2.8

Nel caso in

esame, dagli atti AI richiamati d’ufficio dal TCA risulta che l’insorgente

percepisce una rendita intera d’invalidità dal 1° febbraio 2007 (cfr. decisioni

12.

novembre 2009) per motivi psichici. Infatti, nel certificato 25 marzo 2008

il suo psichiatra curante, dr. __________, diagnosticato uno stato depressivo

cronico nel contesto di una struttura di personalità immatura con tratti

paranoidi e maniacali, dopo aver proceduto ad una (seppur breve) valutazione

degli elementi soggettivi ed oggettivi, ha concluso per un’incapacità

lavorativa del 100% almeno dal 3 febbraio 2006 (giorno della prima

consultazione), con prognosi sfavorevole. Lo psichiatra curante ha infine

osservato che “le limitazioni strutturali concernono la personalità del

paziente. Le sue difese gli impediscono una corretta valutazione della

situazione causa difese di tipo paranoico e maniacali.”

La

succitata valutazione è stata in seguito avvallata dal Servizio medico

regionale dell’AI (cfr. rapporto 4 giugno 2009 agli atti AI).

Va poi fatto

presente che l’ispettore AI ha eseguito il 25 agosto 2009 presso il domicilio

del ricorrente un’inchiesta economica. Nel rapporto 7 settembre 2009

l’ispettore – descritta la situazione dell’attività aziendale e del personale e

tenuto conto della refertazione medica – ha evidenziato che i problemi di

salute, manifestatisi in modo continuativo e determinante nel febbraio 2006,

hanno in pratica costretto l’insorgente ad abbandonare in misura completa ogni

attività per la società. L’interessato ha pertanto fatto capo alla figlia

(inesperta nel campo) e ad un contabile (nel frattempo deceduto). Per quel che

concerne l’attività lucrativa svolta, come si evince dal rapporto citato, l’insorgente

ha asserito che dal 2006 non riceve una retribuzione e che quanto indicato sui

certificati di salario “sarebbe solo indicativo per l’AVS”. Al riguardo,

l’ispettore ha scritto di non aver trovato la documentazione contabile

attestante quanto sostenuto dal ricorrente, concludendo che ” de facto

comunque, al di là del fatto che la retribuzione segnalata sia stata

effettivamente percepita o meno, il signor RI 1, in ragione del suo grave stato

di degrado psichico, non ha in effetti più potuto contribuire alla gestione

dell’azienda. Ciò vuol dire quindi che una retribuzione salariale, nel caso

specifico, sarebbe quindi da considerarsi unicamente quale anticipo

dell’azienda, in mancanza di una copertura assicurativa per perdita di

guadagno. Quindi una retribuzione di favore”.

In queste

circostanze, visto quanto precedere, si può ritenere, con il con il grado della

verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali

(DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b), che

dal mese di febbraio 2006 l’insorgente, dal punto di vista medico, non poteva

assumere pienamente i compiti spettanti ad un amministratore.

Certo che

il ricorrente è stato interrogato dall’UEF di __________ ed ha saputo fornire

il quadro della situazione della società (doc. 4/E). Egli ha ritirato i

precetti esecutivi notificati contro la PI 1 (doc. 4/G – G10). Dagli atti AI

risulta anche che egli ha firmato il certificato di salario compilato il 30

giugno 2008 per la dichiarazione d’imposta del 2006.

Va

comunque rilevato che egli non risulta che aver avuto mansioni operative. Le

dichiarazioni di salario 2007 e 2008, come pure quelle degli anni 2004 e 2005 (riferite

ad un periodo precedente l’attestata incapacità lavorativa), non sono state

sottoscritte dal ricorrente, mentre quella del 2006 non è stata firmata (cfr.

sub doc. 2). Ciò lo si deduce confrontando questa firma con quella da lui

apposta al verbale d’interrogatorio presso l’UEF. Inoltre, dal rapporto 19

dicembre 2007 relativo al controllo del datore di lavoro si evince che

l’ispettore della Cassa non ha ricevuto le informazioni dal ricorrente, ma da

sua moglie e dal suo fiduciario (sub doc. 3).

Non va

qui dimenticata la conclusione in ambito AI fornita dallo psichiatrica curante,

il quale ha fatto presente che la psiche del suo paziente gli impedisce una

corretta valutazione della situazione. Al riguardo, rispondendo alle domande

poste dal TCA con scritto 13 gennaio 2011 il dr. __________, ribadendo che il

ricorrente è da lui conosciuto per ideazioni depressive, paranoidi e maniacali,

ha precisato che “il paziente ha sempre dato

l’impressione di saper affrontare la realtà, idealizzando e sognando di

progetti in vari ambiti. Quali siano i risultati di questi sogni e

idealizzazioni sembra oggi più che chiaro, non avendo potuto, il paziente,

realizzare né sogni né progetti più concreti. In questo senso non deve

sorprendere che abbia potuto rispondere a domande e compilare dei certificati

di salario, ma sul come l’abbia fatto, e quali risultati abbia ottenuto, è la domanda

da porsi.” (XVIII).

In queste

circostanze, a mente del TCA, non era ipotizzabile che il ricorrente potesse

vegliare sul pagamento dei contributi e tantomeno giungere da solo alla

conclusione di dimettersi quale amministratore unico.

Dal momento

che i contributi rimasti scoperti si riferiscono ad un periodo successivo al

febbraio 2006 (le riprese salariali del 2003 sono state effettuate nel dicembre

2007), il ricorrente, visto lo stato di salute invalidante sopra descritto, non

può essere ritenuto responsabile del danno subito dalla Cassa.

Il

ricorso va quindi accolto e la decisione impugnata annullata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione su opposizione 5 marzo 2010 è annullata.

2. Non si percepisce

tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa

verserà al ricorrente fr. 1'500.-- di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster