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Decisione

31.2010.3

Ricorso irricevible perché tardivo

28 luglio 2010Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

31.2010.3

Data decisione, Autorità:

28.07.2010, TCA

Titolo:

Ricorso irricevible perché tardivo

IRRICEVIBILITÀ

art. 52 LPGA

Raccomandata

Incarto n.

31.2010.3

BS

Lugano

28 luglio

2010

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 25 maggio 2010 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 15 aprile

2010 emanata da

in relazione

alla

Cassa CO 1

in materia di art. 52 LAVS

FA 1 __________,

considerato in

fatto e in diritto

che - con

decisione su opposizione 15 aprile 2010 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la condanna di RI 1 al pagamento di fr. 39'556,30 a titolo di risarcimento danni ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici AVS/AI/IPG e AF non

soluti dalla FA 1, di cui egli è stato amministratore unico, per gli anni 2007

e 2008 (sino al mese di luglio);

- con

ricorso 25 maggio 2010 RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto

l’annullamento della citata decisione amministrativa, postulando contestualmente

di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio;

- il

1° giugno 2010 questo TCA, oltre ad intimare il ricorso alla Cassa per la risposta

di causa, ha chiesto a quest’ultima di accertare presso la Posta la data esatta

della notifica della decisione impugnata;

- con

la risposta di causa la Cassa, fornendo la prova della notifica delle decisione

contestata, ha postulato in ordine l’irricevibilità del ricorso in quanto

tardivo; in via subordinata, essa ha chiesto la reiezione del gravame;

- con

scritto 5 luglio 2010 il ricorrente ha preso posizione in merito alla tardività

del ricorso;

- il

13 luglio 2010 l’insorgente ha dato seguito alla richiesta di accertamento del

TCA del 12 luglio 2010;

- ai

sensi dell’art. 4 cpv. 1 della Lptca del 23 giugno 2008, entrata in vigore il

1° ottobre 2008, il giudice delegato esamina immediatamente il ricorso ed è competente

ad evaderlo se è tardivo o irricevibile;

- in

deroga agli artt. 52 e 58 LPGA, giusta l'art. 69 cpv. 1 lett. a LAI le

decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al

Tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI. A norma dell’art. 60

cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla

notificazione della decisione. Il termine di ricorso non può essere prorogato

(art. 40 cpv. 1 LPGA in relazione con art. 60 cpv. 2 LPGA);

- il

termine di ricorso decorre il giorno che segue la notifica della decisione. Se

l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del

Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine

scade il primo giorno feriale seguente. I termini stabiliti dalla legge o

dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente

la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15

agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 60 cpv. 2 LPGA in

relazione con art. 38 LPGA; DTF 119 V pag. 8 = Pratique VSI 1993 p. 117 consid.

3a);

- gli

atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure all'indirizzo di

questa, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o

consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 39 cpv. 1

LPGA). Una decisione è considerata notificata non al momento in cui

l’interessato – rispettivamente il suo rappresentante – ne prende conoscenza,

ma il giorno in cui essa entra nella sua sfera d’azione (DTF 122 I 139 consid.

1, 115 Ia 12, 113 Ib 297 consid. 2a; RAMI 1997 UV pag. 444);

- l’onere

della prova dell’osservanza di un termine incombe a chi se ne prevale. In una

procedura amministrativa generalmente è la persona assicurata che deve dimostrare

che il termine di ricorso è stato rispettato, posto che l’amministrazione

dimostri la decorrenza del termine. Di regola il timbro postale è sufficiente

per dimostrare la consegna all’ufficio postale. Nel caso in cui il timbro

postale rechi la data successiva alla scadenza del termine ricorsuale, alla

parte rimane aperta la possibilità di dimostrare che l’invio è stato tuttavia

ricevuto dall’ufficio postale entro il termine utile, ad esempio mediante consegna

nella cassetta postale (Kieser, Kommentar zum ATSG, 2009, ad art. 39 n.5 p. 518

con riferimenti);

- se

il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso

tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (DTF 110 V

37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr.

9, pag. 479);

- nel

caso in esame, dagli accertamenti postali eseguiti dalla Cassa risulta che la

decisione impugnata è stata ritirata il 24 aprile 2010 (doc. 1), motivo per cui

il termine di 30 giorni per ricorrere ha iniziato a decorrere il giorno

successivo (25 aprile 2010) e di conseguenza veniva a scadere il 24 maggio

2010. Trattandosi di un sabato, il termine sarebbe protratto al 24 maggio 2010,

Lunedì di Pentecoste. Essendo tuttavia il 24 maggio 2010 un giorno festivo di

diritto cantonale (cfr. art. 1 1 della Legge concernente i giorni festivi

ufficiali nel Cantone Ticino del 15 dicembre 2009, RL 10.1.1.1.2), il termine

di ricorso giungeva a scadenza il giorno feriale successivo, ossia il 25

maggio 2010;

- con

scritto 12 luglio 2010 questo TCA ha chiesto al legale dell’assicurato il motivo

per cui non ha inviato il ricorso per raccomandata e di dimostrare che “l’atto

di ricorso è stato consegnato all’Ufficio postale il 25 maggio 2010. La seconda

cifra (leggibile) della data del timbro postale non risulta essere un 5” (VIII);

-

rispondendo in data 13 luglio 2010 l’avv. RA 1 ha evidenziato che “purtroppo

non so spiegarmi per quale motivo il ricorso in oggetto non è stato inviato per

plico raccomandato. Non essendovi stato un invio per lettera raccomandata non

mi è neppure possibile fornire la prova dell’avvenuta consegna all’Ufficio

postale il giorno 25 maggio 2010” (IX);

- non

è stato fatto valere un motivo di restituzione del termine di ricorso ex art. l'art.

41 LPGA, applicabile alla procedura di ricorso in virtù del rinvio di cui

all'art. 60 cpv. 2 LPGA;

- siccome

l’insorgente non ha dimostrato – né offerto eventuali mezzi di prova da

assumere al riguardo – di aver consegnato in data 25 maggio 2010 il ricorso

all’ufficio postale, lo stesso deve essere dichiarato irricevibile poiché

tardivo, ritenuto che, come accennato, dalla busta contenente l’atto di

ricorso, ancorché non completamente leggibile, è deducibile non tanto la data

del 25 maggio 2010 bensì quella del 31 maggio 2010 (cfr. busta d’impostazione,

sub I);

- essendo

il ricorso irricevibile e mancando quindi il requisito della probabilità

dell’esito favorevole del processo - uno dei presupposti comulativi per la

concessione dell’assistenza giudiziaria (cfr. fra le tante, DTF 125 V 202

consid. 4a con riferimenti) - la relativa istanza deve essere respinta.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.- Il

ricorso non è ricevibile in quanto tardivo.

Considerandi

2.

- L’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta.

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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