31.2010.3
Ricorso irricevible perché tardivo
28 luglio 2010Italiano7 min
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Numero d'incarto:
Fatti
31.2010.3
Data decisione, Autorità:
28.07.2010, TCA
Titolo:
Ricorso irricevible perché tardivo
IRRICEVIBILITÀ
art. 52 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
31.2010.3
BS
Lugano
28 luglio
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 maggio 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 15 aprile
2010 emanata da
in relazione
alla
Cassa CO 1
in materia di art. 52 LAVS
FA 1 __________,
considerato in
fatto e in diritto
che - con
decisione su opposizione 15 aprile 2010 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la condanna di RI 1 al pagamento di fr. 39'556,30 a titolo di risarcimento danni ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici AVS/AI/IPG e AF non
soluti dalla FA 1, di cui egli è stato amministratore unico, per gli anni 2007
e 2008 (sino al mese di luglio);
- con
ricorso 25 maggio 2010 RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto
l’annullamento della citata decisione amministrativa, postulando contestualmente
di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio;
- il
1° giugno 2010 questo TCA, oltre ad intimare il ricorso alla Cassa per la risposta
di causa, ha chiesto a quest’ultima di accertare presso la Posta la data esatta
della notifica della decisione impugnata;
- con
la risposta di causa la Cassa, fornendo la prova della notifica delle decisione
contestata, ha postulato in ordine l’irricevibilità del ricorso in quanto
tardivo; in via subordinata, essa ha chiesto la reiezione del gravame;
- con
scritto 5 luglio 2010 il ricorrente ha preso posizione in merito alla tardività
del ricorso;
- il
13 luglio 2010 l’insorgente ha dato seguito alla richiesta di accertamento del
TCA del 12 luglio 2010;
- ai
sensi dell’art. 4 cpv. 1 della Lptca del 23 giugno 2008, entrata in vigore il
1° ottobre 2008, il giudice delegato esamina immediatamente il ricorso ed è competente
ad evaderlo se è tardivo o irricevibile;
- in
deroga agli artt. 52 e 58 LPGA, giusta l'art. 69 cpv. 1 lett. a LAI le
decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al
Tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI. A norma dell’art. 60
cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione. Il termine di ricorso non può essere prorogato
(art. 40 cpv. 1 LPGA in relazione con art. 60 cpv. 2 LPGA);
- il
termine di ricorso decorre il giorno che segue la notifica della decisione. Se
l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del
Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine
scade il primo giorno feriale seguente. I termini stabiliti dalla legge o
dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente
la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15
agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 60 cpv. 2 LPGA in
relazione con art. 38 LPGA; DTF 119 V pag. 8 = Pratique VSI 1993 p. 117 consid.
3a);
- gli
atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure all'indirizzo di
questa, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o
consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 39 cpv. 1
LPGA). Una decisione è considerata notificata non al momento in cui
l’interessato – rispettivamente il suo rappresentante – ne prende conoscenza,
ma il giorno in cui essa entra nella sua sfera d’azione (DTF 122 I 139 consid.
1, 115 Ia 12, 113 Ib 297 consid. 2a; RAMI 1997 UV pag. 444);
- l’onere
della prova dell’osservanza di un termine incombe a chi se ne prevale. In una
procedura amministrativa generalmente è la persona assicurata che deve dimostrare
che il termine di ricorso è stato rispettato, posto che l’amministrazione
dimostri la decorrenza del termine. Di regola il timbro postale è sufficiente
per dimostrare la consegna all’ufficio postale. Nel caso in cui il timbro
postale rechi la data successiva alla scadenza del termine ricorsuale, alla
parte rimane aperta la possibilità di dimostrare che l’invio è stato tuttavia
ricevuto dall’ufficio postale entro il termine utile, ad esempio mediante consegna
nella cassetta postale (Kieser, Kommentar zum ATSG, 2009, ad art. 39 n.5 p. 518
con riferimenti);
- se
il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso
tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (DTF 110 V
37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr.
9, pag. 479);
- nel
caso in esame, dagli accertamenti postali eseguiti dalla Cassa risulta che la
decisione impugnata è stata ritirata il 24 aprile 2010 (doc. 1), motivo per cui
il termine di 30 giorni per ricorrere ha iniziato a decorrere il giorno
successivo (25 aprile 2010) e di conseguenza veniva a scadere il 24 maggio
2010. Trattandosi di un sabato, il termine sarebbe protratto al 24 maggio 2010,
Lunedì di Pentecoste. Essendo tuttavia il 24 maggio 2010 un giorno festivo di
diritto cantonale (cfr. art. 1 1 della Legge concernente i giorni festivi
ufficiali nel Cantone Ticino del 15 dicembre 2009, RL 10.1.1.1.2), il termine
di ricorso giungeva a scadenza il giorno feriale successivo, ossia il 25
maggio 2010;
- con
scritto 12 luglio 2010 questo TCA ha chiesto al legale dell’assicurato il motivo
per cui non ha inviato il ricorso per raccomandata e di dimostrare che “l’atto
di ricorso è stato consegnato all’Ufficio postale il 25 maggio 2010. La seconda
cifra (leggibile) della data del timbro postale non risulta essere un 5” (VIII);
-
rispondendo in data 13 luglio 2010 l’avv. RA 1 ha evidenziato che “purtroppo
non so spiegarmi per quale motivo il ricorso in oggetto non è stato inviato per
plico raccomandato. Non essendovi stato un invio per lettera raccomandata non
mi è neppure possibile fornire la prova dell’avvenuta consegna all’Ufficio
postale il giorno 25 maggio 2010” (IX);
- non
è stato fatto valere un motivo di restituzione del termine di ricorso ex art. l'art.
41 LPGA, applicabile alla procedura di ricorso in virtù del rinvio di cui
all'art. 60 cpv. 2 LPGA;
- siccome
l’insorgente non ha dimostrato – né offerto eventuali mezzi di prova da
assumere al riguardo – di aver consegnato in data 25 maggio 2010 il ricorso
all’ufficio postale, lo stesso deve essere dichiarato irricevibile poiché
tardivo, ritenuto che, come accennato, dalla busta contenente l’atto di
ricorso, ancorché non completamente leggibile, è deducibile non tanto la data
del 25 maggio 2010 bensì quella del 31 maggio 2010 (cfr. busta d’impostazione,
sub I);
- essendo
il ricorso irricevibile e mancando quindi il requisito della probabilità
dell’esito favorevole del processo - uno dei presupposti comulativi per la
concessione dell’assistenza giudiziaria (cfr. fra le tante, DTF 125 V 202
consid. 4a con riferimenti) - la relativa istanza deve essere respinta.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.- Il
ricorso non è ricevibile in quanto tardivo.
Considerandi
2.
- L’istanza
tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta.
3.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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