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Decisione

31.2010.4

Responsabilità ex art. 52 LAVS di un amministratore di una società con dipendenti durante la moratoria concordataria. Rinvio per accertare lo status contributivo di un collaboratore oggetto di una rip

29 dicembre 2010Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i due ricorsi oggetto delle presenti vertenze, chiedendone l’annullamento e

contestando una loro violazione sia intenzionale che per grave negligenza delle

prescrizioni AVS. Facendo innanzitutto presente come il controllo del datore di

lavoro sia stato eseguito allorquando la società si trovava in moratoria

concordataria e che il relativo rapporto datato 28 luglio 2008 sia stato

intimato al commissario del concordato e non alla società, i ricorrenti

sostengono che a quel momento essi non potevano predisporre rispettivamente

esigere il pagamento di un debito della società a loro non noto. Essi rilevano

infatti di aver saputo del debito contributivo solo con le decisioni di

risarcimento danni del 29 gennaio 2010 emesse dopo il fallimento della società,

allorquando non potevano disporre dei beni societari. RI 2, di anni 92,

aggiunge come la sua nomina nel CdA fosse onorifica e che negli ultimi 10 anni per

ragioni di età non poteva più occuparsi dettagliatamente della società. Quanto

all’ammontare del danno subito dalla Cassa, i ricorrenti contestano la ripresa

salariale relativa alla retribuzione di fr. 49'600.-- versati a __________ nel

2004. Evidenziando di non aver avuto la possibilità di contestare tale posizione,

gli insorgenti sostengono che quanto percepito dal succitato, ingegnere di

saldatura indipendente, era dovuto ad un mandato di consulenza estero, motivo

per cui il suo assog- gettamento quale dipendente della società non è giustificato.

1.5 Con

due risposte di causa d’identico tenore, la Cassa, postulando la congiunzione

della cause per economia di procedura, ha confermato le decisioni impugnate e

chiesto la reiezione dei ricorsi. Facendo riferimento alle motivazioni esposte

nelle decisioni su opposizione 19 maggio 2010, l’amministra-zione ha ribadito

la fondatezza della ripresa salariale di __________, evidenziando inoltre che

nella procedura fallimentare il credito contributivo non è stato oggetto di alcuna

contestazione.

1.6 Entrambi

gli insorgenti hanno notificato alcuni mezzi di prova da assumere nell’ambito

della presente procedura giudiziaria.

1.7 Con

ordinanza 31 agosto 2010 il vicepresidente del TCA ha congiunte le due cause.

considerato

Considerandi

In

ordine

2.1

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico

ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

Nel

merito

2.2

In

virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS – sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre

2002.

che in quella valida dal 1. gennaio 2003, modificata a seguito

dell’entrata in vigore della Legge sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali (LPGA) – il datore di lavoro deve risarcire il danno che

egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le

prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti

dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione

delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del

datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità

adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

Nell’ipotesi

in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta

allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via

sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con

riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, p. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata

con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di

una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96

V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la

cassa di com-pensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo

nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo

contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e

direttamente contro i suoi organi. General-mente questo è il caso in cui la

cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.

In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni

definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer,

Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107; Frésard,

Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des

assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in

RSA 1991, p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una

società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato

assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114

V 214 e sentenze ivi citate).

Il

TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha riesaminato il problema della responsabilità

sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a

proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente

all’entrata in vi-gore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V

11.

= Pratique VSI 2003 p. 79 ss.).

2.3

Per

definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un

atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al

datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi

(Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento

l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle

sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo

di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di

un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo

di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto

(art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a). L’obbligo

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un

compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti)

e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai

sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno

(Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid.

1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2). Inoltre – anche

se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve

preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il

prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione

richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della

Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche

se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 p. 608

consid. 5b).

2.4

La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in

seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS,

relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli

periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi

ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore

di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave

negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di

lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa,

idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave

delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a

circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). È quindi

possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro

riesca a salvaguardare l’e-sistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di

difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non

comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro,

nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli

sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V

188; Pratique VSI 1996 pag 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid.

3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi re-sponsabili di

risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi

reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V

187.

consid. 1b; Frésard, cit., in RSA 1987 p. 7).

2.5

Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una

negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare

quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta

nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo

il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di

gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui

appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634 consid. 5a;

DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des

Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 53). I fatti di cui

si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli

organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi

fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della

situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema

di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e

dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202

consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, cit., p.

52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der

Schweizer Treuhänder, 1995, p. 658). La giurisprudenza

ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla

Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186ss. consid.

1b).

2.6

Nella

fattispecie concreta, a seguito dell’apertura del fallimento della FA 1 e dopo

aver ricevuto comunicazione dall’amministrazione del fallimento che il credito

insinuato verosimilmente non poteva essere tacitato (doc. G), la Cassa, avuto

conoscenza di aver subito un danno, ha chiesto (in via sussidiaria; cfr. supra

consid. 2.2) ai qui ricorrenti, ex amministratori della citata società, il

risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e

AF relativi alle riprese salariali degli 2004 e 2005 determinate a seguito del

controllo del datore di lavoro eseguito il 28 luglio 2008 (doc. C).

A

loro discolpa i ricorrenti, evidenziando che “il relativo conteggio con

l’indicazione dei contributi ancora dovuti a seguito della ripresa di salario

indicata è (…) pervenuto agli amministratori della società per la prima volta il 29 ottobre 2009 (recte: 29 gennaio 2010), unitamente alla domanda

di risarcimento” (cfr. ricorsi p. 2), sostengono che

non potevano predisporre, rispettivamente esigere dal commissario del concor-dato,

il pagamento di un debito della società a loro non noto. Essi rilevano inoltre che

il controllo del datore di lavoro da parte della Cassa è stato eseguito durante

la moratoria concordataria.

Va

anzitutto fatto presente che dal rapporto 29 luglio 2008 del Servizio Ispettorato

della Cassa risulta come al momento del controllo, eseguito il 28 luglio 2008, RI

1.

era presente insieme ad altre due persone ed il rapporto stesso, con allegata

la distinta delle riprese salariali, è stato inviato alla sede sociale delle FA

1.

Il relativo credito contributivo è stato poi insinuato il 6 agosto 2008 al

commissario del concordato (doc. C). Al riguardo occorre inoltre ricordare che

ai sensi dell’art. 300 cpv. 2 LEF il

commissario invita il debitore a pronunciarsi sui crediti insinuati e non vi è

motivo per ritenere che nel caso in esame il commissario non abbia fatto

presente almeno a RI 1, presidente del CdA, dell’insinuazione della Cassa. In ogni modo gli insorgenti non potevano non considerare o escludere

che a dipendenza del noto controllo effettuato nel luglio 2008 la Cassa avrebbe

prima o poi provveduto a richiedere o notificare sue pretese contributive, ed

avrebbero quindi dovuto porre in atto le opportune verifiche al riguardo presso

il commissario del concordato (sull’obbligo di vigilanza degli amministratori cfr.

consid. 2.7).

Giusta

l’art. 298 cpv. 1 LEF il debitore può continuare la sua attività sotto la vigilanza

del commissario. Il giudice del concordato può tuttavia ordinare che determinati

atti possano essere compiuti validamente soltanto con il concorso del commissario,

oppure autorizzare quest’ultimo a proseguire l’atti-vità aziendale in luogo del

debitore. Secondo l’art. 298 cpv. 2 LEF, salvo autorizzazione del giudice del concordato, durante la

moratoria il debitore non può validamente alienare o ipotecare elementi degli

attivi fissi, costituire pegni, prestare fide-iussioni e disporre a titolo

gratuito. A meno che il giudice del concordato disponga

diversamente, il debitore conserva la libera disposizione dei suoi beni. Egli

può continuare la sua impresa e compiere tutti gli atti giuridici concernenti

la gestione quotidiana, ad eccezione degli atti giuridici più importanti

menzionati all’art. 298 cpv. 2 LEF. Secondo la giurisprudenza del TF, tale

situazione non ricorre tuttavia per quanto concerne il pagamento dei salari e

dei contributi paritetici. Il montante dovuto alle istituzioni di previdenza

sociale (tra cui i contributi paritetici) dalla concessione della moratoria

sono debiti della massa che non sono toccati dal concordato e, di conseguenza,

vanno immediatamente versati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002 consid. 3b con

riferimenti; cfr. anche STFA H 172/05 del 29 giugno 2006 consid. 5.2.1, H 64/05

del 12 settembre 2005 consid. 5.3.1). Infine, nell’ambito della sorveglianza il

commissario può vietare alcune disposizioni del debitore (STFA H 172/95 del 29

giugno 2006 consid. 5.2.1, H 64/05 del 12 settembre 2005 consid. 5.3.1). Pertanto,

durante la moratoria concordataria, salvo diverso ordine del giudice del

concordato e del commissario stesso, la facoltà di disposizione del debitore

(datore di lavoro) riguardo al pagamento degli oneri sociali non decade e

quindi la responsabilità per il mancato pagamento continua a sussistere (in

argomento Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art.

52.

AHVG, 2008, n. 263 p. 64; STFA citata H 172/05 del 29 giugno 2006 consid.

5.

, H 86/02 del 2 febbraio 2005 consid. 3.4.2 pubblicata in SVR 2005 AHV nr.

18). Ad esempio, nella STFA H 69/05 del 15 marzo 2006 consid.

5.3.4

gli amministratori di una società, posta il 2 maggio 2001 al beneficio di

una moratoria concordataria e che ha continuato l’attività, dovevano rispondere

anche del conguaglio finale dei contributi del 2000. Analogamente, nella citata

sentenza pubblicata in SVR 2005 AHV nr. 18 consid.

5.5.1

il datore di lavoro era tenuto a versare il conguaglio del 1999 fatturato

il 16 novembre 1999, dopo la concessione della moratoria concordataria avvenuta

il 13 ottobre 1999. In quel caso tuttavia all’ex amministratore era stata

ravvisata una lieve negligenza esente da responsabilità per motivi non tuttavia

dati nella presente fattispecie. Infine, nella sentenza H 64/05 del 12

settembre 2005 l’Alta Corte ha confermato la responsabilità di un ex

amministratore per i contributi non versati dal datore di lavoro e inerenti ad una

ripresa di salari non versati prima della moratoria concordataria ma accertati durante

la moratoria mediante controllo del datore di lavoro.

Nonostante

la concessione, l’11 giugno 2008, della moratoria concordataria alla FA 1, i

ricorrenti erano pertanto tenuti al versamento dei contributi di cui alla ripresa

salariale a seguito di controllo eseguito il 28 luglio 2008, trattandosi di debiti

della massa. Dagli atti non risulta, e tantomeno è stato fatto valere dagli insorgenti,

che il giudice del concordato abbia limitato o tolto agli

amministratori la libera disposizione dei beni societari o che il commissario abbia dato istruzione di non versare i contributi.

Che poi il debito contributivo sia stato accertato solo in occasione del

controllo del 28 luglio 2008 non è rilevante, trattandosi in effetti di oneri

sociali relativi agli anni 2004 e 2005. Al riguardo va infatti ricordato che per

legge il debito contributivo sorge con il versamento del salario (art. 14 e 51

LAVS; DTF 110 V 227 consid. 3a) ed è esigibile dopo il termine di pagamento

(art. 34 OAVS), motivo per cui l’obbligo di deduzione e di pagamento degli

oneri sociali non dipende dall’invio della relativa fattura o di decisione di

contribuzione – sia di acconto che di conguaglio (STFA H 64/05 del 12 settembre

2005.

consid. 5.2). Non va poi dimenticato che RI 1 era presente durante il

controllo del 28 luglio 2008. Sapendo di conseguenza che la Cassa avrebbe

eseguito delle riprese salariali, egli avrebbe dovuto prendere le opportune

disposizioni affinché i contributi arretrati venissero liquidati. Del resto,

secondo consolidata giurisprudenza, la mancanza di liquidità non costituisce

valido motivo di discolpa (ZAK 1985 p. 619; STFA H 64/05 citata consid. 5.2, H

31/07 del 6 luglio 2004 consid. 3 e H 142/02 del 16 settembre 2003 consid.

4.

). L’inosservanza da parte di RI 1 delle prescrizioni in materia di

versamento di contributi è nella specie riconducibile ad un comportamento gravemente

negligente. Con riserva di quanto verrà detto al consid. 2.8, egli è pertanto

da ritenere responsabile ex art. 52 LAVS del danno subito dalla Cassa.

2.7

RI

2, classe 1918, evidenzia come la sua nomina nel CdA delle FA 1 avesse carattere

onorifico e che inoltre negli ultimi 10 anni per ragioni di età non poteva più

occuparsi dettagliatamente della società.

Ora,

l’avere assunto la carica a titolo puramente onorifico non è sufficiente per

liberare l’insorgente dai suoi obblighi di membro dell’esecutivo della società.

Accettando tale mandato, essa ha

infatti assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007

del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 5/02 del 31

gennaio 2003). Giova al proposito ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1

cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone

incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza

della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.

L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento

dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti

dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo

per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto

di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega

gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate

(STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF

114.

V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997

nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i

contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei

dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003,

STFA H 310/02 del 11 novembre 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA

1991, p. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura

"dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H

234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita

dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo

della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale

consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura,

ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità."

In

queste circostanze, non avendo RI 2 adempiuto agli obblighi che la carica di

membro del CdA le imponeva, essa non può non essere ritenuta responsabile ex

art. 52 LAVS del danno subito dalla Cassa, con riserva tuttavia di quanto verrà

esposto al consid. 2.8.

2.8

I

ricorrenti, con riferimento alla ripresa salariale globale di fr. 254'959.--

(periodo 2004/2005; sub doc. C), contestano la po-sizione di __________ per fr.

49'000.-- (fr. 65'000.-- dedotta la franchigia annua per lavoratori in età AVS

[art. 4 cpv. 2 lett. b LAVS] di fr. 15'400.--) versati a quest’ulti-mo da FA 1

nel periodo gennaio–novembre 2004 e considerati dalla Cassa quale provento da

attività dipendente.

Secondo

la giurisprudenza federale, nel caso in cui il credito fatto valere dalla cassa

di compensazione nella decisione di risarcimento danni poggia su una decisione

di fissazione dei contributi cresciuta in giudicato, l’ammontare del danno può

essere rivisto soltanto se vi sono motivi di indubbia erroneità della decisione

di contribuzione; questo vale anche nel caso in cui la decisione non sia stata

indirizzata personalmente ai singoli datori di lavoro chiamati in seguito in

causa (Pratique VSI 1993 p. 181 consid. 3a; RCC 1991 p. 132 consid. II/1a).

Nell’ambito dell’art. 52 LAVS il concetto di indubbia erroneità è lo stesso

valido in caso di riesame. Una verifica della decisione di contributi arretrati

cresciuta in giudicato è parimenti ammessa se sono dati i motivi di una

revisione processuale (STFA H 232/01 del 26 novembre 2002, consid. 3.6). Decisioni

di fissazione dei contributi intimate dopo il fallimento sono invece pienamente

verificabili (Pratique VSI 1993 p. 181 consid. 3b).

Infine, in DTF 134 V 401 l’Alta Corte, confermando la

succitata giurisprudenza, ha precisato che ex organi del datore di lavoro, i

quali non hanno avuto la possibilità di impugnare una decisione di fissazione

di contributi paritetici notificata posteriormente alla loro uscita

dall’azienda, hanno la possibilità di chiedere, nell'ambito della

procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS, una verifica della

stessa (consid. 5.4).

Nella

fattispecie in esame non risulta che la Cassa abbia emesso una decisione

formale relativa alla ripresa salariale, motivo per cui in questa sede dev’essere

esaminata la ripresa salariale concernente __________, ritenuto che le altre riprese

effettuate non sono state oggetto di contestazione (cfr. doc. C). Già

nell’opposizione 25 febbraio 2010 i ricorrenti avevano sostenuto che il

succitato aveva collaborato presso la FA 1, quale ingegnere di saldatura indipendente,

con un mandato di consulenza esterna e quindi senza essere legato da contratto

di lavoro, che era libero di organizzarsi il lavoro e che non aveva un determinato

orario di lavoro. Per questi motivi essi sostengono che l’assoggetta-mento del succitato

quale dipendente non sia giustificato. Nella decisione contestata, la Cassa ha

giustificato la ripresa salariale facendo presente che l’interessato era alle

dipendenze a tempo pieno della FA 1 e che il suo contratto è stato disdetto con

lettera raccomandata del 15 ottobre 2004 (doc. I).

A

norma dell'art. 4 LAVS, i contributi sono prelevati sia dal reddito di

un'attività salariata, sia dal reddito di un'attività lucrativa indipendente. Secondo

l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione

del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato. Per

l'art. 9 cpv. 1 LAVS, il reddito proveniente da un'attività lu-crativa

indipendente comprende qualsiasi reddito che non sia mercede a dipendenza

d'altri. Per l'art. 10 LPGA è considerato salariato chi per un lavoro

dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge. L'art.

12.

LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un

reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente

può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un

lavoro dipendente (cpv. 2). Di principio si deve ammettere un'attività dipendente

secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è

subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del

lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica

oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico

del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la

responsabilità. Questi princìpi non comportano co-munque, da soli, soluzioni uniformi.

Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e

impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative

e alla prudenza dei giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se

ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata

generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subor-dinazione

o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni

diverse (STFA H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, 122 V 171

consid. 3a, 172 consid. 3c e 283 consid. 2a, 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza

ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti

nel caso concreto (STFA H 59/00del 18 settembre 2000).

Nel

caso in esame, la Cassa ha omesso di coinvolgere __________ (sulla chiamata in

causa: STF H 162/06 del 20 dicembre 2007) per la definizione dal punto di vista

contributivo dell’attività svolta per conto della FA 1. Se da un lato con

lettera 15 ottobre 2004 la società aveva disdetto il rapporto lavorativo concluso

il 1° aprile di quel-l’anno (doc. I), dall’altro l’interessato ha fatturato nei

confronti della società sue prestazioni rese nel periodo gennaio 2004-novembre

2004.

(doc. H). Non è dato di sapere se egli svolge-va l’attività dipendente a

tempo pieno, se i lavori fatturati separatamente (“Aufwendungen für den schweisstechnischen

Einsatz”) rientravano nel mansionario di salariato. L’ammini-strazione non ha

nemmeno verificato se nel periodo in questione __________ era affiliato ad un

cassa di compensazione quale indipendente, per quale genere di attività e,

infine, se sulla ripresa salariale egli aveva già versato i contributi

personali AVS.

Orbene,

secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i

fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra

due soluzioni: o rinviare la causa all’assicuratore per un complemento

istruttorio (SVR 2002 AHV Nr. 1 p. 2 = Die Praxis 2002 p. 155 consid. f; Freivogel,

Bemerkungen zum Verfahren vor der Rekurskommission für die Ausgleichskassen und

die IV-Stellen, in BJM 2000, p. 289-290; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 23-26) o procedere personalmente a tale

complemento. Un rinvio all’assicuratore non viola né il principio della

semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio (in

merito al rinvio in ambito LAVS 52 cfr. Reichmuth, op. cit., n. 1119 p. 265;

STCA 31.2004.4 del 6 settembre 2004).

In

concreto, a fronte di un accertamento incompleto dei fatti, annullate le

decisioni contestate, gli atti devono essere rinviati alla Cassa affinché

stabilisca conformemente a quanto evidenziato sopra se la ripresa salariale

relativa a __________ deve essere confermata o meno. In caso po-sitivo, l’amministrazione

dovrà inoltre stabilire se la mancata notifica dei salari può essere configurata

come una violazione per negligenza lieve delle prescrizioni, esente quindi da

sanzione (al riguardo cfr. STFA H 174./95 dell’11 aprile 1997 pubblicata in

RDAT II 1997 Nr. 59, in cui il TFA aveva qualificato come

negligenza lieve il fatto che il datore di lavoro avesse omesso di versare i

contributi paritetici alla Cassa perché non era evidente che gli onorari pagati

alla dipendente fossero da ritenere salari ai fini dell'AVS; cfr. anche DTF 136

V 275 consid. 3; SVR 2007 AHV nr. 9, 2005 AHV nr. 18; STFA H 390/00 del 13

luglio 2001 consid. 6b). Diversa è

invece è la questione per le rimanenti riprese effettuate durante il controllo

del 28 luglio 2008, poiché trattasi in sostanza di rifusione – non contestata

in queste sede – di spese non giustificate.

Le

decisioni contestate vanno quindi annullate e gli atti retrocessi alla Cassa la

quale, in esito ai suddetti accertamenti, stabilirà

mediante una nuova decisione, soggetta ad opposizione, se la ripresa salariale inerente

a __________ debba essere confermata o meno e se i ricorrenti devono rispondere

ex art. 52 LAVS anche per il mancato pagamento dei relativi contributi. Visto

l’esito dei gravami non è necessario dare seguito alle richieste probatorie

formulate da-gli insorgenti e volte ad accertare la posizione di __________ (cfr.

consid. 1.6).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

I ricorsi sono accolti ai sensi dei

considerandi.

§

Le decisioni su opposizione 19 maggio 2010 sono annullate e gli atti vengono rinviati

alla Cassa per gli accertamenti di cui ai considerandi e per nuova decisione.

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il

segretario

Raffaele

Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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