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Decisione

31.2010.6

Responsabilità datore di lavoro ex art. 52 LAVS riconosciuta a due ex-amministratori di una società per azioni. Riduzione del danno per comportamento negligente della Cassa

9 maggio 2011Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente

imputabili a tutti gli organi della stessa.

Si deve

infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati

ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto

di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito

in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono

state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a;

RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, cit., p. 52; Dieterle/ Kieser, Das Schadenersatzprozess

nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p. 658).

La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e

relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave

negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

2.6. RI 1, di

professione operaio, evidenzia di essere entrato nell’amministrazione della

società su richiesta del presidente del CdA __________, il quale a seguito

delle dimissioni dell‘amministratore __________ necessitava di un membro del CdA

domiciliato in Ticino. Osserva inoltre di non aver avuto alcun ruolo

decisionale nella società e di non aver avuto alcuna nozione e cognizione in

merito alla carica assunta.

Quanto

asserito non è tuttavia sufficiente per liberare l’insorgente da una sua responsabilità

ex art. 52 LAVS.

Occorre

infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni

amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione,

in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei

regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi

periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari

principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente,

cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni

raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di

chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le

prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e STFA 25

luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p. 116;

cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso

dovere vigilare e attivarsi di conseguenza affinché i contributi alle

assicurazioni sociali vengano regolarmente versati, peraltro

già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H

171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03

dell’8 ottobre 2003, STFA H 208/00 e H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V

202; Frésard, op. cit., RSA 1991, p. 165). In caso contrario si finirebbe per

legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA H 65/01 del 15

aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale

contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha

rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO,

ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non

può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente

impegnativa e di poca responsabilità."

Ritornando

al caso in esame, è vero che l’insorgente, di professione operaio presso la FA

1 non aveva alcuna competenza in seno alla società datrice di lavoro.

Comunque,

conformemente alla giurisprudenza federale, anche il fatto di rivestire la

funzione di semplice dipendente e quindi di non aver potuto influenzare

l’andamento societario non può essere assurgere a motivo di discolpa (STCA del

14 novembre 2001 nella causa M. C e E. G., Inc. 31.1999. 27-28, consid. 2.8 e

Considerandi

2.

). L’Alta Corte, in una sentenza non pubblicata H 66/96 del 30 dicembre 1997 ha ritenuto responsabile del mancato pagamento dei contributi un membro del CdA, operaio della

società non avendo egli ottemperato agli obblighi di vigilanza a lui spettanti

per legge.

Il ricorrente

sottolinea di non avere avuto nessuna nozione e cognizione del ruolo di

amministratore, circostanza, questa, che non può costituire motivo di

giustificazione. Infatti, conformemente ad un principio generale di diritto,

nessuno può trarre profitto dall'ignoranza della legge (cfr. SVR 2002 AVS Nr 9,

consid. 3;STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02, consid. 5.3). Vero

che a causa della sua formale posizione di amministratore non ha potuto

beneficiare delle indennità di insolvenza, circostanza che è stata del resto oggetto

di un suo ricorso al TCA (cfr. al riguardo STCA inc. 38.2009.3 del 23 marzo

2009).

Ciò che

conta è che l’insorgente ha omesso di verificare che i contributi sociali venissero

pagati. Questa omissione costituisce, come detto, una grave violazione del suo

dovere di diligenza. Egli non poteva, quale amministratore, accontentarsi di

svolgere un ruolo passivo nella società. Del resto, la passività a dispetto

della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere

considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 p.

115).

Detto

diversamente, egli ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi

persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di

amministratore di una società anonima (STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003 e H H

268/01 e H 269/01 del 5 giugno 2003 nella causa V.C. e R.G.). La passività

dimostrata dall’insorgente è quindi in relazione di causalità naturale e

adeguata con il danno subito dalla Cassa (STFA H 13/03 del 21 maggio 2003, H 65

/01 del 13 maggio 2002 e H 38/01 del 17 gennaio 2002).

Da

ultimo, l’insorgente, prossimo al pensionamento, ha sostenuto – sia nel ricorso

che in sede di pubblico dibattimento – di non essere in grado, a motivo delle

sue condizioni economiche, di versare il chiesto risarcimento e di aver sempre

agito in buona fede. Va qui fatto presente che la sua situazione economica

personale non è rilevante ai fini del presente giudizio. Nella procedura di

risarcimento ex art. 52 LAVS non è infatti contemplato l'istituto del condono

(che presuppone l'esistenza dei presupposti della buona fede e dell'onere

gravoso, cfr. art. 25 LPGA). Infatti, secondo la giurisprudenza, non può essere

riconosciuta la buona fede, condizione essenziale per ottenere il condono, nel

caso in cui il richiedente ha agito intenzionalmente o per grave negligenza

(RCC 1986 p. 664). Se il datore di lavoro, o l’organo della persona giuridica, viene

riconosciuto responsabile, questo significa che egli ha appunto agito

intenzionalmente o per grave negligenza, per cui un condono é a priori escluso.

Spetta comunque alla Cassa valutare, nell'ambito dell'esecuzione del giudizio

condannatorio, le reali possibilità di incasso (STCA 31.2002.42 del 30 aprile

2008.

e 31.2002.42 del 22 settembre 2003).

Tuttavia,

come verrà detto nel prosieguo, il ricorrente non è chiamato a risarcire, in

via solidale con RI 2, alla Cassa l’integrale danno fatto valere con la

decisione impugnata.

2.7

RI 2, evidenziando

come la FA 1 fosse una grossa società (nel 2007 con 64

dipendenti ed una massa salariale di quasi 1 milione di franchi [cfr. distinta

salari 2007 sub doc. 4], una cifra di affari di oltre 13 milioni [cfr. bilancio

sub doc. E]), dotata di un responsabile amministrativo ed amministrata praticamente

dal presidente del CdA, sostiene che quale amministratore

non esecutivo non poteva essergli richiesto di informarsi giornalmente in

merito ai pagamenti effettuati, in particolare per quel che concerne i

contributi paritetici.

Va qui

precisato che, conformemente alla giurisprudenza federale, più la società è

grande meno è il grado di vigilanza richiesto (cfr. la casistica esposta in Reichmuth,

Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, Zurigo 2008,

n. 635 – 639 pp. 147/8; cfr. anche le critiche a tale giurisprudenza: Reichmuth,

op. cit., n. 639 p. 148).

In caso

di grandi società all’organo delegante non spetta informarsi dettagliatamente

dei pagamenti, in particolare per quel che concerne gli oneri sociali; perciò

non gli si può imputare una grave negligenza se egli non ha vigilato e

controllato ogni singolo affare, ma si è limitato a vigilare in generale sulla

conduzione e sull’attività della società, non ponendo – ad esempio - attenzione

sull’omesso allestimento di un conteggio dei contributi (Reichmuth, op. cit.,

n. 636, p. 147 e la giurisprudenza citata; cfr. anche STF 9C_112/2010 del 15

febbraio 2011 consid. 7.3 con riferimenti).

Diverso è

il discorso se il medesimo amministratore è (o deve essere) in qualche modo a

conoscenza di un’esecuzione eventualmente difettosa dell’obbligo di conteggio o

di prelievo (STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011).

Quest’ultima

evenienza si è realizzata nel caso in esame, visto che, come emerge nel

prosieguo, il ricorrente non solo era al corrente delle difficoltà di pagamento

dei contributi da parte della società, ma anche dello scoperto contributivo.

2.8

Occorre ora esaminare se vi

sono validi motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa.

Va qui

rilevato che, conformemente la giurisprudenza, costituisce motivo di giustificazione

il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare

fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di

salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile

comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente

se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli

dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e

al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno

soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto,

non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda

potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro

prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente

sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12

dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op.

cit., n. 668s, pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des

Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti

di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H

103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che

attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati

deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio

2002.

consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La

giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare

particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta

sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid.

4a).

Quindi

l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei

contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla

citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da

distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per

salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione,

vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione

dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa

seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende,

che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle

assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in

difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di

fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi

della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre

mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF

9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio

Reichmuth, op. cit., n. 696 ss, pp. 163 ss; cfr. anche Meyer, cit., p. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza

non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei

pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano

effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,

giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

2.9

RI 2, con riferimento al

bilancio 2005, evidenzia che la FA 1 era una società solida, in crescita, con

un capitale sociale e finanziamenti da parte degli azionisti particolarmente

alti, quindi sufficientemente capitalizzata per far fronte ai suoi impegni e

nulla lasciava presagire che la situazione si modificasse drasticamente nel 2006. A seguito di (inattesi) ritardi nel pagamento di clienti importanti, nel mese di settembre 2006

la principale banca finanziatrice (__________) richiedeva un primo rientro

parziale del proprio credito - a cui la FA 1 ha saputo solo parzialmente dare

seguito entro breve termine -, disdicendo in seguito il 1° dicembre 2006 (con

effetto immediato) il credito concesso con conseguente blocco di tutte le

uscite, trattenendo a riduzione del debito ogni versamento in entrata, mettendo

così la società in difficoltà nel far fronte ai suoi impegni. Il ricorrente

evidenzia anche come la società e gli amministratori si siano attivati per far

fronte a tale situazione, cercando di salvare la FA 1. In particolare menziona

la richiesta e l’ottenimento, l’8 maggio 2007, di una moratoria concordataria

(con successive due proroghe; cfr. consid. 1.2), nonché la precedente trattativa

per la totale cessione dell’azienda al gruppo __________, tramite la società la

__________ (__________) di __________, con la clausola di copertura da parte

della __________ dei costi per stipendi e oneri sociali durante il concordato,

impegno che quest’ultima non ha tenuto fede.

Va

anzitutto osservato che per giurisprudenza (STCA inc. 31.2007.18+20 del 9

giugno 2008 e in c. 31.1995.12 del 14 giugno 1995) la responsabilità del datore

di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della

società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento.

Detto questo,

occorre rilevare che, nonostante i buoni risultati e gli investimenti, i

problemi di liquidità della __________FA 1 sono stati cronici. Come evidenziato

nella decisione impugnata e non contestato dal ricorrente, dal novembre 2000 la

Cassa ha iniziato a diffidare la società per il pagamento dei contributi,

avviando dal marzo 2001 numerose procedure esecutive. Per i contributi 2000,

2001, 2002 la società ha potuto beneficiare di diverse dilazioni pagamento

(doc. A/N-N2), tutte rispettate. Anche per l’anno 2004 l’amministrazione, con

decisione 20 marzo 2006 e dopo numerose diffide e precetti esecutivi, ha

concesso una dilazione di pagamento dei contributi in rate mensili (doc. A/T),

le cui ultime tre non sono state versate (l’ultimo pagamento risale al 13

ottobre 2006; cfr. specchietto dell’evoluzione del debito contributivo, doc. A/B1).

In seguito, l’amministrazione ha fatto spiccare il 7 febbraio 2007 un precetto

esecutivo per il saldo dovuto di fr. 42'859,35, corrispondente alla maggiore parte

del danno fatto valere con il qui querelato provvedimento (doc. A/O). Va qui

ricordato che secondo la giurisprudenza del TFA, non può essere riconosciuto un

motivo di giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi

paritetici era cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le

procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato

(STFA del 27 giugno 1994 in re M.). Infine, vista la succitata evoluzione del

debito contributivo, non appare verosimile che il differimento dei pagamenti

fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una

passeggera situazione di illiquidità (in argomento cfr. DTF 123 V 244, 121 V

243, 108 V 188; STFA 30 gennaio 2003 nella causa W. E P. [H 134/02], 4 novembre

2004.

nella causa K. [H 297/03], 29 agosto 2002 nella causa A., B., C., D., E.

[H 277/01; RCC 1992 p. 261]).

In questa

ottica, il fatto che UBS abbia disdetto, con scritto 1. dicembre 2006, il

limite di credito quadro non avendo la FA 1 SA rispettato gli accordi (doc. H),

non può assurgere a motivo di discolpa. Nella presente fattispecie il citato

istituto bancario si è limitato a fungere da banca finanziatrice, mettendo

quindi a disposizione della ditta una linea di credito garantita, ad esempio,

con cartelle ipotecarie, vaglia cambiari, con cessione di crediti, ecc. (STF H

192/01 del 30 luglio 2002, H 102/01 dell’11 gennaio 2002, H 103/99 del 3

febbraio 2000 pubblicata in RDAT 2000 II p. 293; STCA 31.2000.15 del 14 maggio

2001). Da ciò non si può di certo dedurre che l'incombenza di pagare i

contributi fosse stata ostacolata dalla banca, dalla quale la ditta otteneva

una linea di credito (in argomento cfr. STFA H 269/96 del 27 luglio 1998) o che

la stessa agisse quale organo di fatto (STFA H 103/99).

Va poi evidenziato che i

motivi di discolpa devono riferirsi al lasso di tempo relativo ai contributi

che dovevano essere versati (DTF 108 V 183 confermato in DTF 121 V 244; ZAK

1986.

pag. 222). Il datore di lavoro non può pertanto fare riferimento, per

escludere una sua responsabilità ex art. 52 LAVS, ad una cessione globale, ad

una disdetta di credito o ad un blocco dei conti se già prima di questi eventi

vi erano delle violazioni delle prescrizioni, nel senso dell’esistenza di

debiti contributivi (Reichmuth, op. cit., n. 664, p. 155 e la giurisprudenza

ivi citata). Nel caso in esame non va dimenticato che gran parte degli oneri

sociali riguarda l’anno 2004, i cui termini di pagamento sono stati in seguito

dilazionati.

Questa

Corte non misconosce i succitati sforzi intrapresi dalla FA 1 per far fronte ai

problemi di liquidità ed il tentativo di salvare la società, inclusi i posti di

lavoro, mediante l’ottenimento di una moratoria concordataria, conclusosi con

la revoca della stessa. Tuttavia, occorre ricordare che le difficoltà

finanziarie della società, almeno dal punto di vista del pagamento dei

contributi, erano insorte precedentemente, visto che, come già detto, la Cassa

ha dovuto sistematicamente diffidare la __________ dal novembre 2000 e

precettarla dal marzo 2001.

Vero che

i contributi AF sui salari rivendicati relativi agli anni 2006-2008 (compresi

quelli versati durante la moratoria concordataria, generalmente di spettanza

del datore di lavoro; durante la moratoria concordataria, salvo diverso

ordine del giudice del concordato e del commissario stesso, la facoltà di disposizione

del debitore [datore di lavoro] riguardo al pagamento degli oneri sociali non

decade e quindi la responsabilità per il mancato pagamento continua a

sussistere: in argomento Reichmuth, op. cit., n. 263 p. 64; STFA H 172/05 del

29.

giugno 2006 consid. 5.2, H 86/02 del 2 febbraio 2005 consid. 3.4.2

pubblicata in SVR 2005 AHV nr. 18) sono stati accertati dopo

il fallimento della Helbio SA e che quindi la società non poteva più disporre

di mezzi finanziari. Occorre qui rilevare che, conformemente alla

giurisprudenza federale, la responsabilità dell'organo societario ex art. 52

LAVS si estende anche alle pretese e ai versamenti salariali accertati

unicamente dopo la data del fallimento purché riferiti a un periodo in cui

l'interessato fungeva ancora quale organo (STFA H 180/03 dell'11 ottobre 2004

consid. 5.3; cfr. anche STF H 134/04 del 28 agosto 2007, STFA H 307/02, H308/02

e H 309/02 del 28 gennaio 2004 consid. 7.2.2.e riferimenti giurisprudenziali

ivi citati), ciò che corrisponde al caso in esame. Fatto sta che i contributi

AF per quegli anni (come pure i contributi AVS/AI/IPG e AD relativi al 2004) dovevano

essere versati e che, visto quanto sopra, non sono nella fattispecie

ravvisabili validi motivi di giustificazione, rispettivamente

di discolpa nel senso della succitata giurisprudenza.

2.10

A motivo di

riduzione del danno RI 2 rimprovera alla Cassa una violazione del suo dovere di

diligenza nella riscossione dei contributi paritetici. Nonostante le procedure

esecutive a carico della FA 1 riguardo al versamento degli oneri sociali,

l’amministrazione ha infatti rimborsato alla società gli assegni familiari

anticipati in eccesso senza aver proceduto alla compensazione con i contributi

sociali arretrati.

Va qui rilevato che i

motivi di riduzione del risarcimento non sono regolati dalla LAVS. Tuttavia, in

una sentenza del 24 giugno 1996, pubblicata in DTF 122 V 186ss., il TFA aveva

stabilito, modificando la propria giurisprudenza, che l’obbligo di risarcire il

danno del datore di lavoro può essere ridotto analogicamente a quanto previsto

negli artt. 4 Lresp e 44 CO, se la violazione di un obbligo da parte

dell’amministrazione e meglio di una norma elementare relativa alla procedura di

riscossione dei contributi, ha causato la nascita oppure il peggioramento del

danno (cfr. anche SVR 2000 AHV Nr. 16 consid. 7a). L’Alta Corte aveva inoltre

precisato che il nesso di causalità tra danno e comportamento illegale della

Cassa dev’essere adeguato (DTF 122 V 189, consid. 3c; SVR 2000 AHV Nr. 16

consid. 7a).

Ad esempio nella sentenza

pubblicata in SVR 2000 AHV Nr. 16, la Cassa è stata ritenuta corresponsabile

del danno da lei stessa subito in quanto, dopo un controllo presso il datore di

lavoro, ha omesso di emanare la decisione di tassazione . (SVR 2000 AHV Nr. 16,

consid. 7c). Nella sentenza inedita H 142/03 del 19 agosto 2003 l’Alta Corte ha

ritenuto giustificata una riduzione dell'importo del danno subito la Cassa

poiché, al momento di concedere un'ulteriore dilazione di pagamento, questa non

aveva sufficientemente valutato la capacità della società di rispettare il

piano di dilazione (nella fattispecie esaminata dal TFA la società non aveva

mai rispettato i piani di dilazione concessile in passato; per ulteriore

casistica: RDAT II 2002 pag. 554s).

Ritornando

al caso in esame, dagli atti risulta che in data 9 febbraio 2006 la

Cassa ha rimborsato alla FA 1

fr. 30'109.35 a titolo di assegni familiari anticipati in eccesso per il 2005 (fr. 65'903,10 di assegni

familiari anticipati ./. fr. 35'793,75 di contributi AF dovuti; doc. A/P)

questo nonostante che, come si evince dallo specchietto relativo all’evoluzione

dei pagamenti degli oneri sociali relativi al 2004 (doc. A/B), nei confronti

della società fossero stati spiccati numerosi precetti esecutivi. L’ultimo precetto

prima del rimborso risale al 15 settembre 2005 e concerneva gli acconti AVS/AI/IPG/AD/AF

di novembre, dicembre 2004 ed il conguaglio 2004 per oltre fr. 180'000.--.

Poco

dopo, il 20 marzo 2006 l’amministrazione ha concesso una dilazione di pagamento,

in seguito non rispettata (l’ultimo versamento risale al 13 ottobre 2006).

Infatti, l’8 febbraio 2007 la Cassa ha fatto spiccare un altro precetto

esecutivo per fr. 42'859,35 concernente il residuo dei contributi 2004 rimasti

insoluti (doc. A/O). Tuttavia, il 4 marzo 2007 essa ha proceduto ad un altro

rimborso di assegni famigliari anticipati relativi al 2006, questa volta per

fr. 22'499,45 (doc. A/Q), rimborso avvenuto a ridosso della domanda di

moratoria concordataria inoltrata il 19 aprile 2007 e concessa l’8 maggio 2007

(cfr. consid. 1.3).

Ai sensi

dell’art. 20 cpv. 2 LAVS, possono essere compensati con prestazioni scadute i

crediti elencati nello stesso capoverso (non applicabile è, come sostenuto

dall’attore, l’art. 36 cpv. 4 OAVS poiché riguarda la compensazione fra i

contributi d’acconto pagati e i contributi effettivamente dovuti). Determinante

è che il credito da compensare con la prestazione concerne la stessa persona; non

necessaria è invece la convergenza temporale (cfr. DTF 129 V 319 ss, citato in

Kieser, Rechtsprechung zur AHV, 2a edizione, 2005, ad art. 20 n. 3, p. 154).

Va poi

fatta presente la possibilità di compensare i contributi paritetici scaduti con

gli assegni familiari riconosciuti a condizione che si tratti della stessa

cassa di compensazione (cfr. Reichmuth, op. cit., nota a pié pagina no. 146, p.

33), ciò che corrisponde alla fattispecie concreta.

È vero

che la Cassa non aveva nella fattispecie alcun obbligo di compensare. Tuttavia,

a mente del TCA, usando la diligenza dovuta, essa, per una conforme ed adeguata

tutela dei propri interessi, avrebbe dovuto compensare gli assegni familiari

anticipati in eccesso con gli oneri sociali rimasti scoperti, e ciò anche se non

si trattava degli stessi periodi di conteggio. Se da un lato la responsabilità ai

sensi dell’art. 52 LAVS è da connotarsi con particolare rigore, altrettanto

rigore è richiesto all’amministrazione, nell’applicazione delle norme di legge

e nell’incasso dei contributi. Al riguardo, la giurisprudenza federale ha

individuato una grave negligenza della Cassa nell’avere rimborsato al datore di

lavoro, senza verifica della concreta situazione, dei contributi versati in

eccesso, in gran parte oggetto della successiva richiesta di risarcimento danni

ex art. 52 LAVS. L’amministrazione aveva inoltre omesso di procedere ad un

controllo del datore di lavoro. Riconosciuto un nesso tra la violazione degli

obblighi della Cassa e l’avvenuto danno, l’Alta Corte ha ridotto in quella

fattispecie il danno subito dalla Cassa (STFA H 36/02 e H 38/02 del 10 ottobre

2002.

citato in Reichmuth, op. cit., n. 757, p. 182).

Nella

risposta di causa la Cassa, contestando il nesso causale tra danno subito ed il

suo comportamento, ha evidenziato che:

"

(…)

Nella fattispecie concreta il signor __________,

oltre ad essere a conoscenza dell'esistenza dello scoperto contributivo per

l'anno 2004, come da lui stesso affermato, sapeva che la società versava ai

propri dipendenti degli importi per assegni familiari cantonali superiori ai

relativi contributi e che quindi la FA 1 sarebbero stati restituiti degli

importi importanti quali eccedenze per assegni familiari anticipati.

Ciononostante ricevuti i rimborsi relativi a tali eccedenze, il ricorrente non

si è preoccupato di provvedere affinché gli stessi venissero versati alla Cassa

in riduzione del debito contributivo rispettivamente informarsi presso la

stessa per sapere perché tale importo non fosse stato compensato col debito

contributivo.

Il ricorrente avrebbe quindi dovuto e potuto

rendersi conto della situazione e reagire immediatamente tanto più che egli

ricopriva la carica di membro del consiglio di amministrazione della FA 1 ed è

di professione commercialista. (…)" (Doc. V, inc. 31.2010.7)

Secondo

questa Corte, se la Cassa, conformemente al suo obbligo di diligenza, non avesse

proceduto ai due rimborsi ma avesse invece compensato gli assegni familiari

anticipati in eccesso con i contributi scaduti, l’importo del danno si sarebbe

ridotto di conseguenza. Tale violazione delle norme di diligenza è pertanto da

ritenere causale ai sensi della succitata giurisprudenza.

In queste

circostanze è corretto riconoscere una riduzione del danno subito pari agli

importi restituiti (fr. 30'109,35 + fr. 22'499,45 = fr. 52'608,80).

Visto

quanto sopra, i ricorrenti sono condannati a versare alla Cassa fr. 4'288,40

(56'897,20 - 52'608,80). In questo senso i ricorsi sono parzialmente accolti.

2.11

Per costante

giurisprudenza, dall’art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra

l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i

fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere

visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne

conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181,

375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti

ai fini del giudizio. Possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a

provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun

chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua

conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti

svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono

fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione

che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori

misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo

assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, p. 212; Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, pag. 39 no.

111.

e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste

una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29

cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94).

Nel caso in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per

statuire nel merito della presente vertenza, per cui non si rende necessario

assumere nuove prove. In particolare, l’audizione chiesta da RI 2 del

commissario del concordato come pure dell’avv. __________, non è necessaria, avendo

l’insorgente già prodotto la documentazione riguardante le varie fasi della

moratoria concordataria come pure le operazioni di salvataggio della FA 1

descritte (cfr. consid. 2.10).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. I ricorsi sono

parzialmente accolti ai sensi dei considerandi.

§ RI

1 e RI 2 sono condannati a versare alla Cassa CO 1 fr. 4'288,40 quale

risarcimento ex art. 52 LAVS, con vincolo di solidarietà tra di loro.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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