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Decisione

31.2011.1

Responsabilità del datore di lavoro ex art. 52 LAVS. Violazione dell'obbligo di vigilanza in relazione al pagamento dei contributi da parte del socio gerente di una Sagl. Conferma della decisione di r

5 agosto 2011Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

1985 p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., p. 52; Dieterle/ Kieser, Das

Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p.

658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la

mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura

una grave negligenza (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

2.8. Nella

fattispecie in esame, RI 1 sostiene di aver messo a disposizione il suo nome

per la costituzione della FA 1 Sagl, di aver unicamente lavorato come cameriera,

evidenziando come il responsabile della società fosse PI 1.

Va

qui ricordato che i contributi dovuti (gennaio – agosto 2009) dalla società e

mai versati si riferiscono al periodo in cui l’insorgente rivestiva la carica

di socia e gerente, con diritto di firma individuale.

Ciò

premesso, quanto asserito dalla ricorrente non è sufficiente per liberarla da

una responsabilità ex art. 52 LAVS.

Conformemente

la giurisprudenza federale, i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono

dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di

una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS,

il socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un

amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI

2000, pp. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pp. 177-178; STFA 21 giugno

2001 nella causa J. e V. [H 20/01]). Il suo comportamento nell’ambito della

gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli

amministratori di questa società (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H

95/04 del 8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31.02.10 del 10

giugno 2002 e STCA 31.01.38-39 del 14 ottobre 2002);

Accettando

il mandato di socia gerente l’insorgente ha quindi assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF

9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA

H 5/02 dle 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a

cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza anche al gerente di

una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in

particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei

regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore (rispettivamente il gerente)

deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in

particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,

studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere

irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una

gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale,

l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H

282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114

V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa

M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano

regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in

conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02

del 11 novembre 2003, STFA H 33/03 del 8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H

209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., RSA 1991,

p. 165).

Evidenziare

in questo contesto che l’amministrazione della società era nella mani di PI 1

(anche lui per altro destinatario di una decisione di risarcimento) e quindi

sostenere di non essere stata a conoscenza degli oneri impagati, non costituisce

valido motivo di discolpa.

Non

va poi dimenticato che l’insorgente, socia e gerente con diritto di firma individuale,

ha partecipato alla fondazione della società.

Fatto

sta che RI 1 ha omesso di verificare che i contributi sociali venissero

pagati. Questa omissione costituisce, come detto, una grave violazione del

dovere di diligenza di un organo societario. Essa non poteva, nella veste di socia

gerente della fallita, accontentarsi di svolgere un ruolo passivo. Del resto,

la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di

contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle

prescrizioni (RCC 1989 p. 115). La passività dimostrata dall’insorgente è

quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subito dalla

Cassa (STFA H 13/03 del 21 maggio 2003, H 65 /01 del 13 maggio 2002 e H

38/01 del 17 gennaio 2002).

2.9. Occorre tuttavia esaminare se speciali circostanze legittimavano il

datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi

(DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un

datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una

mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa

che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento

sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo

modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei

lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al

tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno

soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto,

non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda

potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro

prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente

sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12

dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung

des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668s pp. 156ss;

vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts

zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c

e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta

Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la

sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e

immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H

336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito

che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in

cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi

finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Quindi l’illiquidità

della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se

non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza

(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da

distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per

salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione,

vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione

dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento

a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato,

dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro,

cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa

di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi

della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre

mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti;

cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 ss pp. 163 ss; cfr. anche Meyer, op.

cit., p. 36). Va poi ricordato

che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se

il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i

pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e

numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa

M.).

2.10. In

concreto, non sono stati invocati motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa nel senso della succitata giurisprudenza.

Non va in ogni caso dimenticato che già poco dopo la costituzione della

FA 1 la Cassa ha iniziato a diffidare la società (dal mese

di maggio 2009) e precettarla (da giugno 2009) senza aver mai ricevuto alcun

pagamento. In queste circostanze non risultano dati gli estremi, che

l’insorgente nemmeno fa valere, per ammettere nella specie che il differimento

dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della

società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V

244, 121 V 243, 108 V 188; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, STFA H

297/03 del 4 novembre 2004, STFA H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992

p. 261). Come detto al considerando precedente, l’Alta Corte ha circoscritto a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo

dell'art. 52 LAVS, a condizione che il datore di lavoro

abbia regolarmente versato i precedenti contributi, circostanza che non

corrisponde al caso in esame.

In

conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente

di discolpa, la ricorrente deve risarcire alla Cassa gli oneri sociali non

versati dalla FA 1 Sagl per complessivi fr. 13'064,40.

2.11. Ai

sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA, applicabile anche all’AVS (cfr. art. 1

LAVS), la procedura giudiziaria è gratuita.

Ne

consegue che l’istanza di assistenza giudiziaria, intesa quale esonero delle

tasse e spese di giustizia visto che la ricorrente non è patrocinata, è priva

di oggetto.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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