31.2011.12
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
13 marzo 2012Italiano23 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
31.2011.12
Data decisione, Autorità:
13.03.2012, TCA
Titolo:
Responsabilità ex art. 52 LAVS. Prescrizione del credito risarcitorio dopo l'emissione della decisione di risarcimenti. Atti interruttivi della prescrizione.
Dimissioni dal CdA tardive che non costituiscono motivo di discolpa. Violazione dell'obbligo di vigilanza
RISARCIMENTO DANNI EX ART. 52 LAVS
art. 135 CO
art. 52 LAVS
Raccomandata
Incarto n.
31.2011.12
BS/RG
Lugano
13 marzo 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 ottobre 2011
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 14
settembre 2011 emanata da
in relazione alla
chiamata in causa
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
FA 1__________
(cancellata da RC__________)
PI 1, già __________
ritenuto in
fatto
1.1. La __________ Ltd, iscritta a Registro di Commercio (RC) il 1°
dicembre 2003, con sede a __________, aveva quale scopo sociale la gestione di
esercizi pubblici. La società gestiva gli esercizi pubblici “__________” e “__________”
di __________.
Amministratrice
unica della società è stata RI 1 dal 24 febbraio 2006 al 14 agosto 2007 (date
di pubblicazione nel FUSC), sostituita da PI 1, la quale è rimasta in carica sino
al fallimento della società (18.04.2008).
1.2. La
__________ è stata affiliata alla CO 1 (in seguito: Cassa), in qualità
di datrice di lavoro, dal 1° marzo 2006 al 31 dicembre 2007.
Sin
dall’emissione dell’acconto di maggio 2007 la società è
entrata in mora con il pagamento dei contributi paritetici, moti-vo per cui la
Cassa ha dovuto diffidarla e precettarla (cfr. specchietto relativo
all’evoluzione dei pagamenti degli oneri sociali; doc. 3).
Con
decreti 14 aprile 2008 e 30 maggio 2008 la Pretura del Distretto di __________
ha dichiarato rispettivamente l’apertura del fallimento della società e la
sospensione della procedura. La procedura di fallimento è continuata in via
sommaria.
La
Cassa ha insinuato all’UEF di __________ il proprio credito relativo ai contributi
paritetici relativi agli anni 2007 e 2008 non versati dalla succitata società
per fr. 41'314,80 (doc. XI/1).
La
procedura di fallimento si è conclusa per la Cassa il 22 ottobre 2009 con il
rilascio di un attestato di carenza beni per l’intero credito insinuato (doc.
XI/2).
Con
decreto pretorile 7 gennaio 2010 la procedura di fallimento è stata chiusa e la
ragione sociale è stata cancellata da RC __________
1.3. Costatato di avere subito un danno, con decisione 22 giugno
2009, confermata con decisione su opposizione del 14 settembre 2011, la Cassa
ha chiesto a RI 1 il risarcimento di fr. 7'883,80, corrispondente
ai contributi partiteci non soluti dalla __________ relativamente al periodo 1°
gennaio 2007 – 30 giugno 2007 (in effetti si tratta degli acconti di maggio e
giugno 2007; cfr. il citato specchietto relativo all’evoluzione dei pagamenti
degli oneri sociali; doc. 3), con vincolo di solidarietà con PI 1 per analogo
periodo ed importo.
In
data 22 giugno 2009 la Cassa ha quindi emanato una decisione di risarcimento anche
nei confronti di PI 1 (nella sua veste di amministratrice di fatto) relativa al
mancato pagamento dei contributi del 2007 per complessivi fr. 11'104,80. Tuttavia,
a seguito dei diversi cambiamenti di domicilio dell’interessata (doc. 4/3), dopo
diversi tentativi la deci-sione di risarcimento ha potuto essere validamente notificata
solo il 2 dicembre 2011 (doc. 4/4).
1.4. Contro la decisione su opposizione 14 settembre 2011 RI 1 ha inoltrato il presente ricorso, chiedendone
l’annullamento. Sollevando l’eccezione di prescrizione del credito
risarcitorio, avendo la Cassa intimato la querelata decisione oltre due anni
dalla decisione formale del 22 giugno 2009, essa contesta una sua colpa grave in
relazione alla violazione delle prescrizioni, evidenziando invece l’agire penalmente
rilevante dell’azionista ed amministratrice di fatto PI 1. Delle singole
motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
1.5. Con
la risposta di causa la Cassa postula l'integrale reiezione del ricorso, ribadendo
una violazione degli obblighi di vigilanza dell’insorgente e confermando la
decisione impugnata.
1.6. Il
23 gennaio 2012 la Cassa ha trasmesso la documentazione richiesta dal TCA (VI),
la quale è stata intimata per una presa di posizione alla ricorrente che tuttavia
è rimasta silente (VII).
1.7. Con
decreto 27 gennaio 2012 il Vicepresidente del TCA ha chiamato in causa PI 1
(VIII). Il 31 gennaio 2012 il Tribunale ha richiamato dall’UEF di __________
gli estratti relativi alla __________ (X).
1.8. Il
TCA ha infine richiamato dalla Cassa copia dell’insinuazione del credito contributivo
nel fallimento della __________, l’ACB da fallimento e l’opposizione 23 luglio
2009 di RI 1 con l’annessa documentazione (XI).
In
ordine
Fatti
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
Nel
merito
2.2. In
virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS – sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre
2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003, modificata a seguito
dell’entrata in vigore della Legge sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA) – il datore di lavoro deve risarcire il danno che
e-gli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le
prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento
sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti
in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro,
l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la
colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, p. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata
con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di
una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96
V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la
cassa di com-pensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo
nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo
contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. General-mente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.
In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni
definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer,
Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107;
Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in
RSA 1991, p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una
società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato
assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114
V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il nuovo
capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede
che “se il datore di lavoro è una persona giuridica,
rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone
che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono
responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero
danno”.
Il
TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha riesaminato il problema della responsabilità
sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a
proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente
all’entrata in vi-gore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V
11 = Pratique VSI 2003 pp. 79 segg.).
Nella
fattispecie concreta, a seguito dell’apertura della procedura di fallimento della
__________ (cfr. consid. 1.2), la Cassa ha chiesto rettamente, in via sussidiaria,
alla ricorrente, organo formale della stessa, il risarcimento ex art. 52 LAVS
per i contributi paritetici non versati dalla società.
2.3. Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28
ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10
; Pratique VSI 1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01
del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art.
41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995
pp. 369s. e in RDAT II 2002 pp. 519s.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6).
Non sono invece computa-bili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del
19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante giurisprudenza,
spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti,
salari, fatture ecc.. (RDAT II 1995 p. 396). Tuttavia va ricordato che, in
applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso
di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del
danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 p. 133
consid. II/1b).
Nel
caso in esame, il risarcimento ex art. 52 LAVS richiesto all’insorgente è costituito
dal mancato pagamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF da parte della FA 1 relativi
agli acconti di maggio e giugno 2007 per complessivi fr. 7'883,80 (cfr. decisione
formale 22 giugno 2009; doc. 1).
2.4. Ai
sensi dell’art. 52 cpv. 2 vLAVS (secondo il tenore in vigore sino al 31 dicembre
2011, applicabile al caso in esame, che corrisponde, con l’aggiunta di “decisione
formale” al posto di decisione, all’attuale art. 52 cpv. 4 LAVS) la cassa di compen-sazione competente fa valere il diritto
al risarcimento del danno mediante decisione.
Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in due anni dal
momento in cui la cassa di compensazione competente ha a-vuto notizia del
danno, ma in ogni caso in cinque anni dall’in-sorgere
del danno. Questi termini possono essere interrotti. Il datore di lavoro può
rinunciare a eccepire la prescrizione (art. 52 cpv. 3 vLAVS, nel tenore in
vigore sino al 31 dicembre 2011, corrispondente al nuovo art. 52 cpv. 2 LAVS).
Infine,
secondo l’art. 52 cpv. 4 vLAVS, sempre nella versione in vigore sino al 31
dicembre 2011, se il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo,
si applica tale termine (inglobato nell’attuale art. 52 cpv. 2 LAVS).
Si
tratta di termini di prescrizione e quindi possono essere in-terrotti (DTF 135
V 76 consid. 4.1 con riferimenti di giurisprudenza e di dottrina). La legge non
regola quali sono gli atti della cassa di compensazione e dell’autorità
giudiziaria (Tribunali cantonali e Tribunale federale) che interrompono la
prescrizione, le persone interessate da tale interruzione e la nuova durata del
termine interrotto. Sono al riguardo applicabili in via sussidiaria le norme,
nell’ambito dell’art. 60 CO (pre-scrizione dell’azioni di risarcimento o di
riparazione di un illecito ex art. 41 ss CO), le disposizioni generali
riguardanti la prescrizione di cui agli art. 135 ss (DTF 135 V 77 consid. 4.2.1
con riferimenti di giurisprudenza e di dottrina, tra cui Reichmuth, Die Haftung
des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, § 10 n. 814 p. 194).
In via generale va ricordato che, diversamente dal diritto civile
che enumera agli art. 135 cpv. 1 e 2 CO gli atti interruttivi della
prescrizione, nell’ambito dell’art. 52 LAVS (e del diritto pub-blico), ogni
atto nei confronti del debitore relativo alla pretesa risarcitorio è idoneo ad
interrompere la prescrizione (DTF 135 V 78 consid. 4.2.1 con riferimento
a DTF 133 V 579 consid. 4.3.1. e STF 2P.327/2003 consid. 3 pubblicata in RtiD
2005 I p. 40) .
Nell’ambito dell’art. 52 LAVS, in analogia all’art. 135 cpv. 2 CO, costituiscono
fra l’altro atti interruttivi della prescrizione, l’emissione della decisione
di risarcimento. Quale conseguen-za, il termine di prescrizione inizia
nuovamente a decorrere tra le parti implicate nel procedimento (Reichmuth, op.
cit., § 10 n. 888 p. 212 con riferimento all’art. 138 cpv. 1 CO; in generale
riguardo al concetto di “decisioni e sentenze del giudice” ai sensi dell’art.
138 cpv. 1 CO cfr. STF 9C_903/ 2008 del 21 gennaio 2009 consid. 5.4).
L’emissione
della decisione di risarcimento da parte della cassa di compensazione
salvaguardia il termine della prescrizione. Determinante è che il provvedimento
sia stato tempestivamente portato alla posta e non la regolare notifica al destinatario
(Reichmuth, op. cit., § 10 n. 901 p. 216).
2.5. Nel
caso in esame, è fuori dubbio che la Cassa, emettendo nei confronti della
ricorrente la decisione 22 giugno 2009 abbia salvaguardo il termine di prescrizione
biennale di cui al-l’art. 52 cpv. 3 vLAVS, ossia entro due anni dalla sospensione
della procedura di fallimento decretata il 30 maggio 2008, che, secondo la giurisprudenza,
costituisce il momento della conoscenza di aver subito un danno (Reichmuth, op.
cit., § 10 n. 844 p. 204 con riferimenti).
Con
l’inoltro dell’opposizione alla decisione di risarcimento i-nizia a decorrere
un altro periodo di prescrizione biennale. In questo caso con
la decisione di risarcimento il termine di prescrizione non è definitivamente
salvaguardato, motivo per cui la pretesa risarcitoria può prescriversi durante
la procedura di opposizione o in sede giudiziaria (DTF 135 V 78 consid.
4.2.2.; STF 9C_903/2008 citata consid. 4).
Di
conseguenza, nella fattispecie concreta, il credito risarcitorio risulterebbe
prescritto avendo la Cassa emesso la decisio-ne su opposizione contestata il 14
settembre 2011, quindi oltre due anni dall’opposizione del 23 luglio 2009 (doc.
XI/3) presentata dalla ricorrente. Inoltre, durante quel periodo, nel-l’ambito
della procedura avviata nei confronti di Slobodanka Torriani, non risultano
essere stati posti da parte della Cassa atti interruttivi del termine di
prescrizione.
Considerandi
Va
tuttavia fatto presente che, come accennato (cfr. consid. 1.3), il 22 giugno
2009.
(anche) nei confronti di PI 1 (amministratrice di fatto) la Cassa ha emanato
una decisione formale di risarcimento (doc. 4/1), la quale, dopo vari tentativi
infruttuosi (cfr. doc. 4/2 e doc. 4/3), è stata validamente notificata all’amministratrice
di fatto della società solo in data 24 novembre 2011 (doc. 4/4). La citata
decisione di risarcimento è cresciuta in giudicato, non avendo l’interessata interposto
opposizione.
L’art.
136.
cpv. 1 CO (effetti dell’interruzione fra coobbligati) prevede che: “l’interruzione
rimpetto ad un debitore solidale o ad un condebitore d’una prestazione
indivisibile vale anche in confronto degli altri condebitori.” Questa norma è applicabile tra coobbligati in un
rapporto di solidarietà vera (“echte Solidarität”; Däppen, in BSK, ad art. 136
n. 3 p. 775). Tale norma è applicabile in via analogia nell’ambito dell’art. 52
LAVS, in particolare nel caso in cui vi sono più datori
di lavoro (formali o di fatto), hanno cagionato assieme un danno (Reichmuth,
op. cit., § 10 n. 893 p. 214 e § 4 n. 286s. pp.286 ss.).
Siccome,
come visto sopra, nel periodo 23 luglio 2009 – 14 settembre
2011.
la Cassa ha proceduto a degli atti da considerare interruttivi del termine
di prescrizione nei confronti di PI 1, in virtù del rapporto di solidarietà con
la ricorrente, l’effetto interruttivo di tali atti vale anche nei confronti di RI
1, debitrice solidale. Motivo per cui la decisione contestata è tempestiva ed
il credito risarcitorio non è prescritto.
2.6
La
ricorrente contesta una responsabilità ex art. 52 LAVS sostenendo di aver
svolto con diligenza la sua funzione di amministratrice unica, rilevando che la
responsabilità e la gestio-ne dei due locali pubblici diretti della FA 1 era nelle
mani di PI 1, amministratrice di fatto ed azionista della società. L’insorgente ha inoltre rilevato di essere
personalmente intervenuta – sino al maggio 2007 – nei confronti della succitata
affinché i contributi paritetici fossero versati, quantificando, sulla base del
conteggio figurante contenuto nella decisione di risarcimento, in fr. 17'201.--
l’am-montare complessivo ricevuto dalla Cassa nel periodo 26 feb-braio – 24
maggio 2007. A sua discolpa, l’insorgente evidenzia che dopo il maggio 2007 le è
stato impossibile far fronte ai suoi impegni a causa del comportamento – penalmente
rilevante – della succitata PI 1, la quale, fra l’altro, avrebbe distratto beni
di spettanza della società per complessivi fr. 122'000.--. Di fronte a questa
situazione, RI 1 avrebbe senza successo più volte richiamato PI 1 in merito
agli scoperti ed in particolare agli oneri sociali da versare, motivo per cui
ha rassegnato le dimissioni a fine luglio 2007, con conseguente cancellazione
della sua fir-ma da RC il 14 agosto 2007 (data di pubblicazione nel FUSC).
2.6.1
Secondo
la giurisprudenza, quando un membro del consiglio d'amministrazione accerta di
non essere in grado di svolgere le funzioni che gli incombono e che ripetute
richieste vengono sistematicamente disattese, egli può (e deve) mettere fine
con atti propri alla situazione di rischio, rassegnando le dimissioni (STF H
10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6.6, con riferimento alla STFA H 258/03 del 14
aprile 2005 consid. 4.4).
L’insorgente
sostiene di aver tempestivamente inoltrato le dimissioni da amministratrice
unica a fine luglio 2007, dopo due mesi dall’ultimo pagamento degli oneri
sociali avvenuto il 24 maggio 2007 e quindi entro il termine utile di cui alla
STCA 8 giugno 2004 (inc. 31.2004.2). Va al proposito rilevato che nella fattispecie
trattata nella STCA 8 giugno 2004 l’amministra-tore unico, saputo dello scoperto
contributivo a seguito della prima diffida di pagamento da parte della Cassa, era
intervenuto presso l’amministratore di fatto affinché questi pagasse gli oneri
sociali arretrati. Non ricevendo alcun riscontro in merito, egli si era tempestivamente
dimesso; le dimissioni erano sì state rassegnate dopo quattro mesi dalla prima
diffida di pagamento dei contributi, ma dopo un mese dall’intimazione del primo
PE, quindi a distanza di un mese dal momento in cui era stata costatata l’effettiva
impossibilità di far fronte al pagamento dei contributi (cfr. consid. 2.9.1.1
p. 19 della citata STCA 8 giugno 2004).
Nel
caso in esame il riferimento alla STCA 8 giugno 2004 non è pertinente.
In
primo luogo va evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso,
l’insorgente non ha dimissionato. Infatti, come risulta dalla sua lettera 30
agosto 2007 inviata al Ministero pubblico (allegata all’opposizioni 23 luglio
2009; doc. XI/8), RI 1 è stata esautorata da Vesna Francetti dalla carica di
amministratrice unica (doc. XI/8). La ricorrente ha poi sostenuto di essere invano
intervenuta presso l’amministratrice di fatto affinché i contributi venissero
pagati, senza tuttavia aver documentato tale asserzione nè tantomeno offerto mezzi
di prova in tal senso. Essa ha poi evidenziato la cattiva gestione societaria da
parte di PI 1, la quale fra l’altro avrebbe “sempre” personalmente e
direttamente prelevato gli incassi dei locali senza riversarli in banca creando
in tal modo degli ammanchi e precludendo alla società di poter disporre di fondi
(cfr. ricorso p. 5); ha inoltre asserito di essere intervenuta (senza specificare
quando) anche presso l’autorità di tassazione e l’ufficio di controllo del CLL
del settore, nonché presso il locatore dei locali pubblici “per segnalare la
situazione che rendeva impossibile far fronte agli impegni nei confronti di
tali destinatari” (cfr. ricorso p. 5) e di aver sporto denuncia penale nei
confronti di PI 1, cui si sono poi aggiunte anche le denuncie della Cassa di
compensazione e di un ex dipendente della società, (contro costei il 30 marzo
2009.
il Procuratore pubblico ha promosso l’accusa per il titolo di bancarotta
fraudolenta, omissione della contabilità, appropriazione indebita, contravvenzioni
alla LAVS e per altri titoli non concernenti la fattispecie; doc. XI/10).
In
queste circostanze, per lo meno già nel maggio 2007 – vale a dire dal momento in
cui si è resa cosciente dell’effettiva impossibilità di intervenire affinchè i
contributi paritetici venissero pagati – RI 1 avrebbe dovuto rassegnare le
dimissioni dal suo incarico di amministratrice unica e non attendere invece di
essere destituita dall’azionista e amministratrice unica nell’agosto 2007.
2.6.2
Occorre
poi evidenziare che l’insorgente, benché si occupasse solo della contabilità
societaria, accettando il mandato di amministratore unico, ha assunto tutti gli
oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008, H
171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare
come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta
l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per
quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e
delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi
periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari
principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente,
cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle
informazioni raccol-te, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente
da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire
affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e
del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p.
116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo
preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente ver-sati,
peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS
(STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 del 11 novembre 2003, H 33/03 del
8.
ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202;
Frésard, cit., RSA 1991, p. 165). In caso contrario si finirebbe per
legittimare la figura dell'uomo di paglia (STFA 365/01 del 15 aprile 2002
consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella
sentenza H 160/99 dell'8 novembre 1999 (), il TFA ha rilevato in parti-colare
che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che
il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente
quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca
responsabilità."
Nel
caso concreto, la Cassa ha considerato la ricorrente responsabile per il
mancato pagamento degli acconti di maggio e giugno 2007 e non fino alla sua destituzione
dalla carica di amministratrice unica. Inoltre, se da un lato la FA 1, a parte
una diffida di pagamento del luglio 2006, aveva regolarmente versato gli
acconti mensili e saldato i conteggi finali, dall’altro è da evidenziare che in
particolare gli acconti mensili da gennaio ad aprile 2007 sono stati liquidati
con un certo ritardo, oltre i 10 giorni dalla scadenza del periodo di pagamento
(cfr. art. 34 cpv. 3 OAVS). L’acconto di aprile 2007 è stato pagato il 27
maggio 2007 (oltre un mese dopo la scadenza del 10 aprile 2007), mentre per
quelli di maggio e giugno, rimasti scoperti, la Cassa ha dovuto diffidare la
società (cfr. doc. 3). Tenuto inoltre conto del fatto che – come si evince
dalla lettera 13 agosto 2007 della ricorrente al Ministero pubblico (doc. XI/7)
– dal 1° gennaio 2007 PI 1 aveva prelevato gli incassi dei due locali pubblici
gestiti dalla FA 1 omettendo di depositarli in banca, RI
1.
avrebbe dovuto vigilare con particolare rigore sull’evoluzione
del pagamento dei contributi. Si deve pertanto concludere che l’insorgente ha
omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole
nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di amministratore di
una società a-nonima (STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003 e H 268/01 + H 269/01
del 5 giugno 2003), ritenuto che per un amministratore unico il dovere di
diligenza e vigilanza risulta accresciuto, i suoi obblighi essendo quindi da connotare
con particolare ri-gore (DTF 112 V 3; STFA H 79/05 del 14 febbraio 2006).
Visto
quanto sopra, ai fini della giudizio non è necessario richiamare gli atti relativi
al procedimento penale aperto nei confronti di PI 1 (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 e riferimenti). Diversamente sarebbe stato se l’agire
penalmente rilevante del-l’amministratrice di fatto e azionista avesse
ingannato la ricorrente sull’effettivo pagamento dei contributi o sulla situazione
finanziaria della società (in argomento cfr. STFA H 319/99 del 25 luglio
2000, H 141/01 dell’8 luglio 2003 e H 152/05 del 7 febbraio 2006), circostanza
che nè risulta dagli atti nè la ricorrente fa valere.
In
conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente
di discolpa, la ricorrente deve risarcire alla Cassa gli oneri sociali non
versati dalla FA 1 per complessivi fr. 7’883,80, oggetto delle decisione contestata.
2.7
Ai
sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA, la procedura giudiziaria è gratuita.
2.8
In
DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’am-missibilità del ricorso
in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del
datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in
materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto
pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di
lavoro ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso
raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto
di importanza fondamentale (circa l’in-terpretazione in un senso largo della
nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a
LTF vedi Moser-Szless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal
fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010
p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les
art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98
nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso
concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei
confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di
prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata
circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI
per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale
presupposto della “que-stione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile
il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non
raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati.
Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In
materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo
della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.
30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i
fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora
non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113
LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata
e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per
il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster