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Decisione

31.2011.12

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 marzo 2012Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico

ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).

Nel

merito

2.2. In

virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS – sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre

2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003, modificata a seguito

dell’entrata in vigore della Legge sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali (LPGA) – il datore di lavoro deve risarcire il danno che

e-gli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le

prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento

sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti

in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro,

l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la

colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

Nell’ipotesi

in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta

allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via

sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con

riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, p. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata

con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di

una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96

V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la

cassa di com-pensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo

nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo

contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e

direttamente contro i suoi organi. General-mente questo è il caso in cui la

cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.

In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni

definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer,

Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107;

Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des

assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in

RSA 1991, p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una

società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato

assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114

V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il nuovo

capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede

che “se il datore di lavoro è una persona giuridica,

rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone

che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono

responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero

danno”.

Il

TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha riesaminato il problema della responsabilità

sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a

proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente

all’entrata in vi-gore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V

11 = Pratique VSI 2003 pp. 79 segg.).

Nella

fattispecie concreta, a seguito dell’apertura della procedura di fallimento della

__________ (cfr. consid. 1.2), la Cassa ha chiesto rettamente, in via sussidiaria,

alla ricorrente, organo formale della stessa, il risarcimento ex art. 52 LAVS

per i contributi paritetici non versati dalla società.

2.3. Costituiscono

elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per

la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28

ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10

; Pratique VSI 1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01

del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art.

41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995

pp. 369s. e in RDAT II 2002 pp. 519s.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6).

Non sono invece computa-bili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del

19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante giurisprudenza,

spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti,

salari, fatture ecc.. (RDAT II 1995 p. 396). Tuttavia va ricordato che, in

applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso

di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del

danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 p. 133

consid. II/1b).

Nel

caso in esame, il risarcimento ex art. 52 LAVS richiesto all’insorgente è costituito

dal mancato pagamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF da parte della FA 1 relativi

agli acconti di maggio e giugno 2007 per complessivi fr. 7'883,80 (cfr. decisione

formale 22 giugno 2009; doc. 1).

2.4. Ai

sensi dell’art. 52 cpv. 2 vLAVS (secondo il tenore in vigore sino al 31 dicembre

2011, applicabile al caso in esame, che corrisponde, con l’aggiunta di “decisione

formale” al posto di decisione, all’attuale art. 52 cpv. 4 LAVS) la cassa di compen-sazione competente fa valere il diritto

al risarcimento del danno mediante decisione.

Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in due anni dal

momento in cui la cassa di compensazione competente ha a-vuto notizia del

danno, ma in ogni caso in cinque anni dall’in-sorgere

del danno. Questi termini possono essere interrotti. Il datore di lavoro può

rinunciare a eccepire la prescrizione (art. 52 cpv. 3 vLAVS, nel tenore in

vigore sino al 31 dicembre 2011, corrispondente al nuovo art. 52 cpv. 2 LAVS).

Infine,

secondo l’art. 52 cpv. 4 vLAVS, sempre nella versione in vigore sino al 31

dicembre 2011, se il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo,

si applica tale termine (inglobato nell’attuale art. 52 cpv. 2 LAVS).

Si

tratta di termini di prescrizione e quindi possono essere in-terrotti (DTF 135

V 76 consid. 4.1 con riferimenti di giurisprudenza e di dottrina). La legge non

regola quali sono gli atti della cassa di compensazione e dell’autorità

giudiziaria (Tribunali cantonali e Tribunale federale) che interrompono la

prescrizione, le persone interessate da tale interruzione e la nuova durata del

termine interrotto. Sono al riguardo applicabili in via sussidiaria le norme,

nell’ambito dell’art. 60 CO (pre-scrizione dell’azioni di risarcimento o di

riparazione di un illecito ex art. 41 ss CO), le disposizioni generali

riguardanti la prescrizione di cui agli art. 135 ss (DTF 135 V 77 consid. 4.2.1

con riferimenti di giurisprudenza e di dottrina, tra cui Reichmuth, Die Haftung

des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, § 10 n. 814 p. 194).

In via generale va ricordato che, diversamente dal diritto civile

che enumera agli art. 135 cpv. 1 e 2 CO gli atti interruttivi della

prescrizione, nell’ambito dell’art. 52 LAVS (e del diritto pub-blico), ogni

atto nei confronti del debitore relativo alla pretesa risarcitorio è idoneo ad

interrompere la prescrizione (DTF 135 V 78 consid. 4.2.1 con riferimento

a DTF 133 V 579 consid. 4.3.1. e STF 2P.327/2003 consid. 3 pubblicata in RtiD

2005 I p. 40) .

Nell’ambito dell’art. 52 LAVS, in analogia all’art. 135 cpv. 2 CO, costituiscono

fra l’altro atti interruttivi della prescrizione, l’emissione della decisione

di risarcimento. Quale conseguen-za, il termine di prescrizione inizia

nuovamente a decorrere tra le parti implicate nel procedimento (Reichmuth, op.

cit., § 10 n. 888 p. 212 con riferimento all’art. 138 cpv. 1 CO; in generale

riguardo al concetto di “decisioni e sentenze del giudice” ai sensi dell’art.

138 cpv. 1 CO cfr. STF 9C_903/ 2008 del 21 gennaio 2009 consid. 5.4).

L’emissione

della decisione di risarcimento da parte della cassa di compensazione

salvaguardia il termine della prescrizione. Determinante è che il provvedimento

sia stato tempestivamente portato alla posta e non la regolare notifica al destinatario

(Reichmuth, op. cit., § 10 n. 901 p. 216).

2.5. Nel

caso in esame, è fuori dubbio che la Cassa, emettendo nei confronti della

ricorrente la decisione 22 giugno 2009 abbia salvaguardo il termine di prescrizione

biennale di cui al-l’art. 52 cpv. 3 vLAVS, ossia entro due anni dalla sospensione

della procedura di fallimento decretata il 30 maggio 2008, che, secondo la giurisprudenza,

costituisce il momento della conoscenza di aver subito un danno (Reichmuth, op.

cit., § 10 n. 844 p. 204 con riferimenti).

Con

l’inoltro dell’opposizione alla decisione di risarcimento i-nizia a decorrere

un altro periodo di prescrizione biennale. In questo caso con

la decisione di risarcimento il termine di prescrizione non è definitivamente

salvaguardato, motivo per cui la pretesa risarcitoria può prescriversi durante

la procedura di opposizione o in sede giudiziaria (DTF 135 V 78 consid.

4.2.2.; STF 9C_903/2008 citata consid. 4).

Di

conseguenza, nella fattispecie concreta, il credito risarcitorio risulterebbe

prescritto avendo la Cassa emesso la decisio-ne su opposizione contestata il 14

settembre 2011, quindi oltre due anni dall’opposizione del 23 luglio 2009 (doc.

XI/3) presentata dalla ricorrente. Inoltre, durante quel periodo, nel-l’ambito

della procedura avviata nei confronti di Slobodanka Torriani, non risultano

essere stati posti da parte della Cassa atti interruttivi del termine di

prescrizione.

Considerandi

Va

tuttavia fatto presente che, come accennato (cfr. consid. 1.3), il 22 giugno

2009.

(anche) nei confronti di PI 1 (amministratrice di fatto) la Cassa ha emanato

una decisione formale di risarcimento (doc. 4/1), la quale, dopo vari tentativi

infruttuosi (cfr. doc. 4/2 e doc. 4/3), è stata validamente notificata all’amministratrice

di fatto della società solo in data 24 novembre 2011 (doc. 4/4). La citata

decisione di risarcimento è cresciuta in giudicato, non avendo l’interessata interposto

opposizione.

L’art.

136.

cpv. 1 CO (effetti dell’interruzione fra coobbligati) prevede che: “l’interruzione

rimpetto ad un debitore solidale o ad un condebitore d’una prestazione

indivisibile vale anche in confronto degli altri condebitori.” Questa norma è applicabile tra coobbligati in un

rapporto di solidarietà vera (“echte Solidarität”; Däppen, in BSK, ad art. 136

n. 3 p. 775). Tale norma è applicabile in via analogia nell’ambito dell’art. 52

LAVS, in particolare nel caso in cui vi sono più datori

di lavoro (formali o di fatto), hanno cagionato assieme un danno (Reichmuth,

op. cit., § 10 n. 893 p. 214 e § 4 n. 286s. pp.286 ss.).

Siccome,

come visto sopra, nel periodo 23 luglio 2009 – 14 settembre

2011.

la Cassa ha proceduto a degli atti da considerare interruttivi del termine

di prescrizione nei confronti di PI 1, in virtù del rapporto di solidarietà con

la ricorrente, l’effetto interruttivo di tali atti vale anche nei confronti di RI

1, debitrice solidale. Motivo per cui la decisione contestata è tempestiva ed

il credito risarcitorio non è prescritto.

2.6

La

ricorrente contesta una responsabilità ex art. 52 LAVS sostenendo di aver

svolto con diligenza la sua funzione di amministratrice unica, rilevando che la

responsabilità e la gestio-ne dei due locali pubblici diretti della FA 1 era nelle

mani di PI 1, amministratrice di fatto ed azionista della società. L’insorgente ha inoltre rilevato di essere

personalmente intervenuta – sino al maggio 2007 – nei confronti della succitata

affinché i contributi paritetici fossero versati, quantificando, sulla base del

conteggio figurante contenuto nella decisione di risarcimento, in fr. 17'201.--

l’am-montare complessivo ricevuto dalla Cassa nel periodo 26 feb-braio – 24

maggio 2007. A sua discolpa, l’insorgente evidenzia che dopo il maggio 2007 le è

stato impossibile far fronte ai suoi impegni a causa del comportamento – penalmente

rilevante – della succitata PI 1, la quale, fra l’altro, avrebbe distratto beni

di spettanza della società per complessivi fr. 122'000.--. Di fronte a questa

situazione, RI 1 avrebbe senza successo più volte richiamato PI 1 in merito

agli scoperti ed in particolare agli oneri sociali da versare, motivo per cui

ha rassegnato le dimissioni a fine luglio 2007, con conseguente cancellazione

della sua fir-ma da RC il 14 agosto 2007 (data di pubblicazione nel FUSC).

2.6.1

Secondo

la giurisprudenza, quando un membro del consiglio d'amministrazione accerta di

non essere in grado di svolgere le funzioni che gli incombono e che ripetute

richieste vengono sistematicamente disattese, egli può (e deve) mettere fine

con atti propri alla situazione di rischio, rassegnando le dimissioni (STF H

10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6.6, con riferimento alla STFA H 258/03 del 14

aprile 2005 consid. 4.4).

L’insorgente

sostiene di aver tempestivamente inoltrato le dimissioni da amministratrice

unica a fine luglio 2007, dopo due mesi dall’ultimo pagamento degli oneri

sociali avvenuto il 24 maggio 2007 e quindi entro il termine utile di cui alla

STCA 8 giugno 2004 (inc. 31.2004.2). Va al proposito rilevato che nella fattispecie

trattata nella STCA 8 giugno 2004 l’amministra-tore unico, saputo dello scoperto

contributivo a seguito della prima diffida di pagamento da parte della Cassa, era

intervenuto presso l’amministratore di fatto affinché questi pagasse gli oneri

sociali arretrati. Non ricevendo alcun riscontro in merito, egli si era tempestivamente

dimesso; le dimissioni erano sì state rassegnate dopo quattro mesi dalla prima

diffida di pagamento dei contributi, ma dopo un mese dall’intimazione del primo

PE, quindi a distanza di un mese dal momento in cui era stata costatata l’effettiva

impossibilità di far fronte al pagamento dei contributi (cfr. consid. 2.9.1.1

p. 19 della citata STCA 8 giugno 2004).

Nel

caso in esame il riferimento alla STCA 8 giugno 2004 non è pertinente.

In

primo luogo va evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso,

l’insorgente non ha dimissionato. Infatti, come risulta dalla sua lettera 30

agosto 2007 inviata al Ministero pubblico (allegata all’opposizioni 23 luglio

2009; doc. XI/8), RI 1 è stata esautorata da Vesna Francetti dalla carica di

amministratrice unica (doc. XI/8). La ricorrente ha poi sostenuto di essere invano

intervenuta presso l’amministratrice di fatto affinché i contributi venissero

pagati, senza tuttavia aver documentato tale asserzione nè tantomeno offerto mezzi

di prova in tal senso. Essa ha poi evidenziato la cattiva gestione societaria da

parte di PI 1, la quale fra l’altro avrebbe “sempre” personalmente e

direttamente prelevato gli incassi dei locali senza riversarli in banca creando

in tal modo degli ammanchi e precludendo alla società di poter disporre di fondi

(cfr. ricorso p. 5); ha inoltre asserito di essere intervenuta (senza specificare

quando) anche presso l’autorità di tassazione e l’ufficio di controllo del CLL

del settore, nonché presso il locatore dei locali pubblici “per segnalare la

situazione che rendeva impossibile far fronte agli impegni nei confronti di

tali destinatari” (cfr. ricorso p. 5) e di aver sporto denuncia penale nei

confronti di PI 1, cui si sono poi aggiunte anche le denuncie della Cassa di

compensazione e di un ex dipendente della società, (contro costei il 30 marzo

2009.

il Procuratore pubblico ha promosso l’accusa per il titolo di bancarotta

fraudolenta, omissione della contabilità, appropriazione indebita, contravvenzioni

alla LAVS e per altri titoli non concernenti la fattispecie; doc. XI/10).

In

queste circostanze, per lo meno già nel maggio 2007 – vale a dire dal momento in

cui si è resa cosciente dell’effettiva impossibilità di intervenire affinchè i

contributi paritetici venissero pagati – RI 1 avrebbe dovuto rassegnare le

dimissioni dal suo incarico di amministratrice unica e non attendere invece di

essere destituita dall’azionista e amministratrice unica nell’agosto 2007.

2.6.2

Occorre

poi evidenziare che l’insorgente, benché si occupasse solo della contabilità

societaria, accettando il mandato di amministratore unico, ha assunto tutti gli

oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008, H

171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare

come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta

l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per

quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e

delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi

periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari

principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente,

cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle

informazioni raccol-te, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente

da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire

affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e

del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p.

116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo

preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente ver-sati,

peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS

(STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 del 11 novembre 2003, H 33/03 del

8.

ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202;

Frésard, cit., RSA 1991, p. 165). In caso contrario si finirebbe per

legittimare la figura dell'uomo di paglia (STFA 365/01 del 15 aprile 2002

consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella

sentenza H 160/99 dell'8 novembre 1999 (), il TFA ha rilevato in parti-colare

che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che

il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente

quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca

responsabilità."

Nel

caso concreto, la Cassa ha considerato la ricorrente responsabile per il

mancato pagamento degli acconti di maggio e giugno 2007 e non fino alla sua destituzione

dalla carica di amministratrice unica. Inoltre, se da un lato la FA 1, a parte

una diffida di pagamento del luglio 2006, aveva regolarmente versato gli

acconti mensili e saldato i conteggi finali, dall’altro è da evidenziare che in

particolare gli acconti mensili da gennaio ad aprile 2007 sono stati liquidati

con un certo ritardo, oltre i 10 giorni dalla scadenza del periodo di pagamento

(cfr. art. 34 cpv. 3 OAVS). L’acconto di aprile 2007 è stato pagato il 27

maggio 2007 (oltre un mese dopo la scadenza del 10 aprile 2007), mentre per

quelli di maggio e giugno, rimasti scoperti, la Cassa ha dovuto diffidare la

società (cfr. doc. 3). Tenuto inoltre conto del fatto che – come si evince

dalla lettera 13 agosto 2007 della ricorrente al Ministero pubblico (doc. XI/7)

– dal 1° gennaio 2007 PI 1 aveva prelevato gli incassi dei due locali pubblici

gestiti dalla FA 1 omettendo di depositarli in banca, RI

1.

avrebbe dovuto vigilare con particolare rigore sull’evoluzione

del pagamento dei contributi. Si deve pertanto concludere che l’insorgente ha

omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole

nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di amministratore di

una società a-nonima (STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003 e H 268/01 + H 269/01

del 5 giugno 2003), ritenuto che per un amministratore unico il dovere di

diligenza e vigilanza risulta accresciuto, i suoi obblighi essendo quindi da connotare

con particolare ri-gore (DTF 112 V 3; STFA H 79/05 del 14 febbraio 2006).

Visto

quanto sopra, ai fini della giudizio non è necessario richiamare gli atti relativi

al procedimento penale aperto nei confronti di PI 1 (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 e riferimenti). Diversamente sarebbe stato se l’agire

penalmente rilevante del-l’amministratrice di fatto e azionista avesse

ingannato la ricorrente sull’effettivo pagamento dei contributi o sulla situazione

finanziaria della società (in argomento cfr. STFA H 319/99 del 25 luglio

2000, H 141/01 dell’8 luglio 2003 e H 152/05 del 7 febbraio 2006), circostanza

che nè risulta dagli atti nè la ricorrente fa valere.

In

conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente

di discolpa, la ricorrente deve risarcire alla Cassa gli oneri sociali non

versati dalla FA 1 per complessivi fr. 7’883,80, oggetto delle decisione contestata.

2.7

Ai

sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA, la procedura giudiziaria è gratuita.

2.8

In

DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’am-missibilità del ricorso

in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del

datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in

materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto

pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di

lavoro ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso

raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto

di importanza fondamentale (circa l’in-terpretazione in un senso largo della

nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a

LTF vedi Moser-Szless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal

fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010

p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les

art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98

nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso

concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei

confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di

prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata

circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI

per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale

presupposto della “que-stione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile

il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non

raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i

fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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