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31.2011.15

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23 luglio 2012Italiano45 min

Source ti.ch

Fatti

I motivi di riduzione del

risarcimento non sono regolati dalla LAVS. Tuttavia, in una sentenza del 24

giugno 1996, pubblicata in DTF 122 V 186ss., il TFA aveva stabilito,

modificando la propria giurisprudenza, che l’obbligo di risarcire il danno del

datore di lavoro può essere ridotto analogicamente a quanto previsto negli

artt. 4 Lresp e 44 CO, se la violazione di un obbligo da parte dell’amministrazione

e meglio di una norma elementare relativa alla procedura di riscossione dei

contributi, ha causato la nascita oppure il peggioramento del danno (cfr. anche

SVR 2000 AHV Nr. 16 consid. 7a). L’Alta Corte aveva inoltre precisato che il

nesso di causalità tra danno e comportamento illegale della Cassa dev’essere

adeguato (DTF 122 V 189, consid. 3c; SVR 2000 AHV Nr. 16 consid. 7a).

Ad esempio nella sentenza

pubblicata in SVR 2000 AHV Nr. 16, la Cassa è stata ritenuta corresponsabile

del danno da lei stessa subito in quanto, dopo un controllo presso il datore di

lavoro, ha omesso di emanare la decisione di tassazione (SVR 2000 AHV Nr. 16,

consid. 7c). Nella sentenza inedita H 142/03 del 19 agosto 2003 l’Alta Corte ha

ritenuto giustificata una riduzione dell'importo del danno subito la Cassa

poiché, al momento di concedere un'ulteriore dilazione di pagamento, questa non

aveva sufficientemente valutato la capacità della società di rispettare il

piano di dilazione (nella fattispecie esaminata dal TFA la società non aveva

mai rispettato i piani di dilazione concessile in passato; per ulteriore

casistica cfr. RDAT II 2002 pagg. 554s). La giurisprudenza federale ha

individuato una grave negligenza della Cassa nell’avere rimborsato al datore di

lavoro, senza verifica della concreta situazione, dei contributi versati in

eccesso, in gran parte oggetto della successiva richiesta di risarcimento danni

ex art. 52 LAVS. L’amministrazio-ne aveva inoltre omesso di procedere ad un

controllo del datore di lavoro. Riconosciuto un nesso tra la violazione degli

obblighi della Cassa e l’avvenuto danno, l’Alta Corte ha ridotto in quella

fattispecie il danno subito dalla Cassa (STFA H 36/02 e H 38/02 del 10 ottobre

2002 citato in Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach

Art. 52 AHVG, 2008, n. 757, p. 182). Per un caso in cui questo Tribunale ha

riconosciuto una concolpa della Cassa per aver proceduto a due rimborsi invece

di compensare gli assegni familiari anticipati in eccesso con i contributi

scaduti vedi la STCA del 9 maggio 2011 (31.2010.6 + 7).

In generale una concolpa della Cassa é

riconosciuta allorquando questa in modo gravemente negligente non procede in

modo sufficientemente energico all’esecuzione per crediti di contributi dovuti

ai sensi dell’art. 15 LAVS; un semplice ritardo nella procedura non basta

tuttavia per fondare una concolpa (Reichmuth, op. cit.. n.760, p. 182 e la

casistica citata alle note a pié pagina n. 1087 e n. 1088)

Nel caso

in esame, dagli atti risulta che la Cassa ha iniziato a diffidare regolarmente

la società per il pagamento dei contributi dal dicembre 2006 e dal gennaio 2008

l’ha precettata (doc. 1/B-B1 e 4). Dagli stessi documenti non risulta, e

l’insorgente nemmeno lo prova, che la Cassa abbia concesso alla società delle

dilazioni di pagamento. Inoltre, anche se con ritardo, fino al mese di giugno

2008 e per i mesi da agosto a settembre 2008 e ottobre 2009 i contributi sono

stati versati e gli scoperti di fr. 85'761.15 per l’anno 2008 rispettivamente

di fr. 99'507.45 per il 2009 hanno potuto essere stabiliti solo grazie agli

ulteriori accertamenti del Servizio ispettorato, che il 7 luglio 2010 ha effettuato una revisione contabile (doc. 1/F) a seguito della domanda di rettifica della

dichiarazione salari inoltrata dalla società il 26 aprile 2010 all’UF di __________

(doc. 2/D).

Dall’istanza

di concessione di moratoria concordataria del 25 settembre 2009 (doc. 2/A) si

evince inoltre come la società, pur lottando con problemi finanziari, riteneva

ancora di poter “(…) fornire sind’ora fondate certezze di poter proporre ai

propri creditori un concordato ordinario che assicuri il pagamento integrale

dei crediti privilegiati di prima e seconda classe (…)” (doc. 2/A punto

15). Va qui evidenziato che non è possibile concludere con leggerezza per un

comportamento gravemente negligente quando una Cassa non interviene con tutta

la forza nel caso di un azienda che sta lottando con problemi finanziari: “(…)

das Verhalten der Ausgleichkasse [ist] nicht leichthin als grobfahrlässig

anzusehen, wenn sie ein mit finanziellen Problemen kämpfendes Unternehmen nicht

mit voller Härte anpackt. (….)” (Reichmuth, op. cit., n.761, p. 183).

In simili

circostanze inconferente, oltre che generico e nemmeno minimamente comprovato,

è il rimprovero mosso alla Cassa secondo cui “(…) le procedure non sono

state seguite in maniera diligente, dato che non si è prestata la necessaria

attenzione e il necessario scrupolo nell’esaminare l’andamento di tali

esecuzioni. (…)” (V).

In

particolare, in merito al rimprovero di non aver agito con la dovuta diligenza non

avendo chiesto il fallimento della società ex art. 190 LEF, va

qui ribadito che non vi è per giurisprudenza federale l’obbligo per la

cassa di far uso della facoltà offerta da questa norma (STF H 18/07 del 26

novembre 2007, consid. 5.3; Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers

und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 763 p. 183). Anche nella

STF 9C_48/2010 del 9 giugno 2010 l’Alta Corte ha confermato che la Cassa può,

in determinate circostanze, chiedere il falimento ex art. 190 LEF, evidenziando

che questo può essere il caso quando il datore di lavoro per lungo tempo paga

unicamente i suoi creditori privati e, nonostante ripetute diffide e esecuzioni,

viene meno ai suoi oneri pubblici, in particolare al pagamento delle tasse e

dei contributi. Evidenza questa non data nella presente fattispecie visto come

lo stesso insorgente sostiene di aver “(…) provveduto a pagare i propri

dipendenti, a costo di non pagare per sé alcunché; se poi ha continuato a

tenere l’azienda aperta, egli lo ha fatto anche per mantenere i posti di lavoro

dei propri dipendenti, evitando di licenziarli alle prime difficoltà (…)”

(I, punto 8, pag. 6), ritenuto che fino al mese di giugno 2008

e per i mesi da agosto a settembre 2008 e per il mese di ottobre 2009 i

contributi sono stati versati e considerato che gli scoperti per gli anni 2008

e 2009 (fino al mese di novembre) sono stati stabiliti solo a seguito dei

controlli del Servizio ispettorato dopo che RI 1 aveva chiesto una rettifica

della dichiarazione dei salari della __________ (cfr. consid. 2.4. e doc.

2/F-G).

2.6. Quanto alla

pretesa deducibilità dei contributi per stipendi non versati, il TCA rileva

quanto segue.

Ai sensi

dell’art. 5 cpv. 1 LAVS sul reddito da attività dipendente (“salario

determinante”, definito all’art. 5 cpv. 2 LAVS) va prelevato un contribuito

percentuale. Secondo l’art. 14 cpv. 1 LAVS, i contributi del reddito

proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga e

devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo

contributo. Decisivo per l'insorgenza del debito contributivo e quindi per la

questione di sapere quando i contributi devono essere prelevati dal salario

determinante è il momento in cui il reddito da attività lavorativa si è

realizzato (DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a; STFA 1966 p. 205;

RCC 1989 p. 317 consid. 3c, 1976 p. 88 consid. 2). I contributi

paritetici devono essere riscossi, indipendentemente dal momento in cui il

salario è pagato, su tutte le retribuzioni dovute per il periodo di attività

lucrativa durante la quale il salariato era soggetto a obbligo di contribuzione

(DTF 110 V 225). Pertanto, secondo la giurisprudenza, i contributi sociali sono

dovuti dal momento in cui il lavoratore dipendente realizza il suo diritto al

salario (RCC 1976, p. 87). Quindi, ai fini dell’art. 52 LAVS

non è importante che il salario sia stato o potesse effettivamente

essere versato, bensì il fatto che il diritto a tale prestazione si sia realizzato

(DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a; STFA 1966 p. 205; RCC 1989 p.

317 consid. 3c, 1976 p. 88 consid. 2; cfr. STFA H 180/03 dell’11 ottobre 2004,

consid. 5.3 e H 78/03 del 13 settembre 2004,

consid. 6).

Con

sentenza H 78/03 del 13 settembre 2004, il TFA ha precisato che:

"

simile realizzazione si verifica se il salario

viene versato in contanti, se viene allibrato oppure risulta disponibile dal

profilo civilistico sotto forma di un credito esigibile (STFA 1966 pag. 205,

cui rinviano pure le sentenze pubblicate in DTF 111 V 166 consid. 4a e 110 V

277 consid. 3a; cfr. inoltre RCC 1989 pag. 317 consid. 3c:

"Als erzielt gilt das Einkommen in dem Zeitpunkt, in welchem der

Rechtsanspruch auf die Leistung erworben worden ist"). Se, eccezionalmente, la retribuzione non viene versata bensì

soltanto accreditata nei libri contabili del datore di lavoro, la cassa di

compensazione può pertanto partire dalla presunzione che il reddito è stato

realizzato nel momento di tale accredito. Il datore di lavoro come pure i

lavoratori interessati possono tuttavia fornire la controprova dell'esistenza

di una mera aspettativa alla rimunerazione o al salario (STFA 1957 pag. 36

consid. 2 e 125 consid. 2; Käser, Unterstellung und

Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a ed., Berna 1996, pag. 112 n. 4.9

)."

In merito all'eccezione alla regola che considera di principio

realizzato il reddito al momento del suo allibramento, nella citata sentenza

l’Alta Corte ha precisato che tale eccezione è giustificata solo restrittivamente

e solo se ne sono date le condizioni del caso concreto.

Essa ha poi evidenziato che (sottolineatura del redattore):

"

Sarebbe di conseguenza errato volere dedurre

dalla sentenza citata del 29 luglio 1992 in re S. un principio generale atto a capovolgere la presunzione di base e qualificare affrettatamente una pretesa

salariale esigibile, fondata su un regolare contratto di lavoro, quale

semplice aspettativa per il solo fatto che il datore di lavoro versa in una

situazione di illiquidità. Volendo statuire diversamente, infatti, si

finirebbe per avvantaggiare - o comunque incentivare simili comportamenti -

ingiustificatamente quei datori di lavoro, rispettivamente i loro organi, che,

oltre a non versare i contributi sociali, omettono pure di onorare il lavoro

dei loro dipendenti (privilegiando ad esempio le pretese di altri creditori),

rispetto a chi invece, anche se con mille difficoltà, si impegna a retribuire

(solo, ma pur sempre) il salario. Come giustamente fatto notare dalla Corte

cantonale, l'ammissione generalizzata di una mera aspettativa salariale

penalizzerebbe quindi doppiamente i lavoratori salariati, i quali altrimenti,

oltre a non vedersi retribuito il proprio lavoro, si vedrebbero pregiudicate

anche le loro spettanze previdenziali (sostanzialmente uguale il parere

espresso dall'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone Ticino in RDAT

2002 II pag. 534)."

Nel caso in esame l’insorgente

si limita ad evidenziare una differenza tra salari maturati e pagati e non

contesta che per il periodo gennaio 2008 - novembre 2009 egli,

unitamente a __________ e __________, non abbia avuto diritto ad un

salario. I salari riferiti a queste tre persone per il citato periodo e

accertati dalla Cassa non costituiscono quindi mera aspettativa da parte degli

interessati. Del resto, che un salario sia loro dovuto lo si evince anche dalla

dichiarazione dei salari per gli anni 2008 e 2009 (doc. 1/H-H1) e dalle

rispettive schede contabili “creditore stipendio” prodotte sub doc. 2/E.

Inoltre, con riferimento alla succitata giurisprudenza, la circostanza che gli

stipendi non sono stati versati, molto verosimilmente per mancanza di

liquidità, non è sufficiente per rivoltare la presunzione dell’avvenuto

allibramento degli stessi. In queste circostanze i contributi

paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF sono dovuti.

Viste le

risultanze dei rapporti 5 agosto 2010 del Servizio di ispettorato sub doc. 1/F

e 1/G-G1, questo Tribunale non può inoltre che confermare le conclusioni a cui

è giunta la Cassa secondo cui “(…) l’accertamento dei salari notificati

dalla società per gli anni dal 2006 al 2009 ha evidenziato un ammontare salari notificato in eccedenza di CHF 159'382.00 per gli anni 2008 e 2009

rispettivamente di CHF 51'278.00 per gli anni dal 2006 al 2009 (doc. F). Parallelamente,

nell’ambito fallimentare della società, il Servizio ispettorato ha proceduto in

data 5 agosto 2010 al controllo del datore di lavoro, rilevando, sulla base

della documentazione consultata presso l’ufficio fallimento del Distretto di __________

e di quella all’incarto dell’insolvenza della Cassa __________ di assicurazione

contro la disoccupazione, i salari rivendicati per l’anno 2009 per un ammontare

di CHF 338'743.00, importo dal quale sono state dedotte le indennità di

insolvenza versate per CHF 219'508.00, per un totale al netto di CHF 119'235.00

(doc. G-G1). Nell’evenienza concreta, il credito definitivo di CHF 195'035.70

(doc. C) è riferito ai contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF per l’anno 2008

di CHF 85'761.15 (C3 – H), per l’anno 2009 di CHF 99'507.45 (C4 – H1), tenuto

conto della nota di credito di complessivi CHF 15'548.10 per i contributi sui

salari notificati in eccedenza al netto per gli anni dal 2006 al 2009 (doc. F e

C1-3), nonché ai contributi sulle rivendicazioni per l’anno 2009 di CHF

9'767.10 (doc. C5). Riguardo alla contestazione dell’insorgente, secondo cui i

contributi sui salari rivendicati per l’anno 2009 non sarebbero dovuti, poiché

riferiti a pretese salariali non comprovate dagli ex dipendenti della fallita

società, la stessa non può essere tutelata. Si rileva infatti che,

conformemente alla giurisprudenza federale, la responsabilità dell’organo

societario ex art. 52 LAVS si estende anche alle pretese e ai versamenti

accertati unicamente dopo la data del fallimento, purché riferiti a un periodo

in cui l’insorgente fungeva ancora da organo (STFA 11 ottobre 2004, H 180/03;

STF 28 agosto 2007, H 134/04), come nella fattispecie. In siffatta situazione,

i contributi sui salari rivendicati al netto per l’anno 2009 pari a CHF 9'767.10

(doc. C5), rilevati dal Servizio ispettorato come suesposto, dovevano essere

versati e sono quindi dovuti. (…)” (doc. 1 punto 10.3).

Giova qui

ribadire che, secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione

documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT

Considerandi

II 1995 p. 396), ritenuto tuttavia che, in applicazione del principio

dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe

alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa

di compensazione non è corretto (RCC 1991 p. 133 consid. II/1b).

A fronte

degli accertamenti della Cassa che, in particolare per stabilire i salari

rivendicati, si è fondata sulla tabella allestita il 5 agosto 2010 dal proprio

ispettore (cfr. doc. 1/G1) basata sulla “(…) documentazione reperita presso

l’UF di __________ e l’incarto dell’insolvenza (…)” (doc. 1/G),

l’insorgente non ha prodotto alcun documento atto a contestare l’importo di fr.

195'037.70 e nemmeno le richieste probatorie formulate (cfr. V) hanno

pertinenza con tale aspetto.

In merito

alla contestazione del credito – dall’attestato di carenza beni in seguito a

fallimento per l’importo di fr. 195'035.70 risulta che “(…) il fallito

contesta il credito (…)” (cfr. doc. 1/D) – va detto infine che questo fatto

è irrilevante visto che non vincola questo Tribunale e ritenuto che la

graduatoria ha effetto solo per le questioni della ripartizione dell’attivo tra

i creditori e non ha forza di cosa giudicata nei confronti del fallito (cfr.

Commentaire romand de la LP, Basilea 2005, nota 69 ad art. 250 pag. 1142).

Inoltre la circostanza che dalla graduatoria non risulta che RI 1 e __________

unitamente a abbiano insinuato il loro credito, non può

essere equiparata a rinuncia di stipendio. Anche se lo fosse, ciò non

cambierebbe nulla all’esito finale in quanto tale eventuale rinuncia postuma

comporterebbe comunque l’obbligo di pagare i contributi sui salari annunciati

alla Cassa (cfr. al riguardo STCA del 17 aprile 2008, inc. 30.2007.50).

Visto

tutto quanto precede l’importo complessivo di fr. 195'035.70 quale credito

riferito ai contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non soluti nel periodo

gennaio 2008 - novembre 2009, deve pertanto essere confermato.

2.7

Per

definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un

atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al

datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi

(Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento

l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle

sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo

di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività

salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire

i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.

1.

LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a).

L’obbligo

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un

compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti)

e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai

sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno

(Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid.

1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2).

Inoltre –

anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro

deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il

prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta.

Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa,

lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non

ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 p. 608 consid. 5b).

2.8

La cassa di

compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non

osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo

di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente

degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei

contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni

intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di

lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi

di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70.

p. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi,

il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio

nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile

comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore

di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di

ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole

(DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 p. 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p.

604.

consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili

di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se

questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF

108.

V 187 consid. 1b; Frésard, cit., in RSA 1987 p. 7).

2.9

Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una

negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare

quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta

nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo

il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di

gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui

appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634 consid. 5a;

DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des

Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 53). I fatti di cui

si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli

organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi

fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della

situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema

di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e

dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202

consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, cit., p.

52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der

Schweizer Treuhänder, 1995, p. 658). La giurisprudenza

ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla

Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid.

1b).

2.10

RI 1 contesta

di avere intenzionalmente e/o per negligenza grave causato un danno alla Cassa,

adducendo come egli abbia presentato nel settembre 2009 una domanda di

moratoria concordataria, che già prima aveva cercato di ottenere aiuto dai

creditori, che la Cassa gli avrebbe concesso delle dilazioni, che il settore

edile non era in crisi nel periodo 2006-2009, che si è adoperato per cercare

appalti, che a seguito delle pressioni dei committenti si dovevano eseguire

opere a costi sempre più bassi, che le ditte edili dovevano spesso fare da

banca ai committenti, che avrebbe sempre ricevuto l’appoggio dagli azionisti

con l’indicazione di continuare e che la decisione di chiudere l’azienda non

era facile da prendere.

Va

anzitutto osservato che per giurisprudenza (STCA inc. 31.2007.18+20 del 9

giugno 2008 e inc. 31.1995.12 del 14 giugno 1995) la responsabilità del datore

di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della

società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento.

RI 1 ha assunto la carica di membro del Consiglio

di amministrazione della FA 1 dall’8 febbraio 2006 al 23 febbraio 2007 e, quale

amministratore unico, dal 2 aprile 2008 sino alla dichiarazione di fallimento.

Dal 23 febbraio 2007 al 1. aprile 2008 ha rivestito la carica di direttore con diritto di firma individuale.

Accettando

il mandato di amministratore unico l’insorgente ha quindi assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF

9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA

H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a

cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone

incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della

legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore

deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in

particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,

studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere

irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una

gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale,

l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H

282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114

V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella

causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano

regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in

conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02

del 11 novembre 2003, STFA H 33/03 del 8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H

209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., RSA 1991,

p. 165).

In

concreto, i problemi di liquidità della FA 1 sono stati cronici. La Cassa ha

infatti dovuto iniziare a diffidare regolarmente la società per il pagamento

dei contributi dal dicembre 2006 e dal gennaio 2008 l’ha precettata (doc.

1/B-B1 e 4). Il fatto che la società abbia costantemente procrastinato e

differito il pagamento dei contributi, come nella presente fattispecie, è già

di per sé segno di negligenza grave che fa sorgere la responsabilità degli

organi, ai quali incombe per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel

controllo della società (STFA 27 giugno 1994 nella causa M., STCA inc.

31.2006

-6 del 13 settembre 2006).

Osservato

che la FA 1 è stata confrontata con una cronica illiquidità – circostanza

questa ben nota all’insorgente come emerge dal verbale d’interrogatorio del 10

febbraio 2010 (doc. 1/E) e visto anche come per gli anni dal 2007 al 2009, per

sua stessa ammissione, egli, come pure __________ e __________, non avrebbero

ricevuto i rispettivi salari (doc. 2/D) – l’insorgente avrebbe potuto e dovuto

prendere delle misure più drastiche e immediate e non confidare semplicemente,

viste oltretutto anche le pressioni dei committenti, in un rientro dei propri

clienti che non pagavano nei termini pattuiti. Il TFA ha stabilito che la ditta

che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri

delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23

luglio 2002 e H 336/95 del 7 maggio 1997). L’Alta Corte ha ribadito che

l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui

è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA

16.

aprile 1998 nella causa O. G. [H 193/96] consid. 3c e giurisprudenza ivi

citata). Una società deve prevedere che prima o poi ci possono essere delle

difficoltà nell'incasso di determinati crediti, difficoltà che, se la ditta è

solida e ben gestita, non incideranno sull'esistenza della stessa qualora alcune

fatture non vengano onorate.

In questo

contesto non è certamente esimente da colpa il fatto che il ricorrente, nonostante

il perdurare nel tempo delle difficoltà finanziarie e il mancato pagamento dei

contributi cronico (dal

novembre 2008, fatto salvo il mese di ottobre 2009, non é più stato versato

alcun contributo; doc. 1/B-B1),

si sia profuso per salvare la società e abbia tentato anche la via della moratoria

concordataria (doc. 2/A).

Va del

resto ravvisata un’implicita ammissione da parte dell’insorgente di una

tardività del proprio intervento allorquando egli stesso osserva che “(…) la

situazione era già arrivata all’estremo e infatti il commissario nominato non

ha potuto fare altro che chiedere la revoca della moratoria, ciò che ha aperto

la strada al fallimento della FA 1. (…)” (I punto 8).

La

passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di

contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle

prescrizioni (RCC 1989 p. 115). La passività dimostrata dall’insorgente è

quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subito dalla

Cassa (STFA H 13/03 del 21 maggio 2003, H 65/01 del 13 maggio 2002 e H 38/01

del 17 gennaio 2002).

Questo

Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente ha omesso di compiere

quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito

delle incombenze riconducibili alla funzione di amministratore di una società

anonima (STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003 e H 268/01 e H 269/01 del 5 giugno

2003), ritenuto che per un amministratore unico il dovere di diligenza e

vigilanza risulta accresciuto, i suoi obblighi essendo quindi da connotare con

particolare rigore (DTF 112 V 3; STFA H 79/05 del 14 febbraio 2006).

2.11

Occorre

tuttavia esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro,

rispettivamente il proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o

potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 122 V 244 consid. 4b, 108 V 183 consid.

1b pag. 186-187 e 108 V 189 consid. 2b pag. 193).

Conformemente

alla giurisprudenza, costituisce motivo di giustificazione il caso in

cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte

a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare

l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile

comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente

se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli

dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e

al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno

soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto,

non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda

potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro

prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente

sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12

dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op.

cit., n. 668s, pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des

Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti

di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H

103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che

attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati

deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio

2002.

consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La

giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare

particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta

sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid.

4a).

Quindi

l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei

contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla

citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da distinguere

dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare

l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è

quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività

può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda

ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo

avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle

assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in

difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di

fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi

della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre

mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF

9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio

Reichmuth, op. cit., n. 696 ss, pp. 163 ss; cfr. anche Meyer, cit., p. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non

può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei

pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano

effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,

giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

2.12

In

concreto, non sono stati invocati validi motivi di

giustificazione, rispettivamente di discolpa nel senso della succitata giurisprudenza.

Va qui in

ogni caso ribadito che i problemi di liquidità della FA 1 sono stati cronici,

che la Cassa ha infatti dovuto iniziare a diffidare regolarmente la società per

il pagamento dei contributi dal dicembre 2006 precettandola dal gennaio 2008 e

che dal novembre 2008, fatto salvo il mese di ottobre 2009, non é più stato versato

alcun contributo (doc. 1/B-B1 e 4). In queste circostanze non risultano dati

gli estremi, che l’insorgente nemmeno fa valere, per ammettere nella specie che

il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi

finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in

argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA H 134/02 del 30

gennaio 2003, STFA H 297/03 del 4 novembre 2004, STFA H 277/01 del 29 agosto

2002; RCC 1992 p. 261). Come detto al considerando precedente, l’Alta

Corte ha circoscritto a due o tre mesi la perdita

contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS,

a condizione che il datore di lavoro abbia regolarmente versato i precedenti contributi,

circostanza che non corrisponde al caso in esame.

In

conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione,

rispettivamente di discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa gli oneri

sociali non versati dalla FA 1 per complessivi de. 195'035.70.

2.13

Per costante

giurisprudenza, dall’art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra

l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i

fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere

visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne

conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181,

375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti

ai fini del giudizio. Possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a

provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun

chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua

conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti

svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono

fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione

che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori

misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo

assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, p. 212; Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, pag. 39 no.

111.

e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste

una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29

cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94).

Nel caso

in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito

della presente vertenza, per cui non si rende necessario assumere altre prove.

In particolare, l’audizione dei testi richiesti (cfr. V) non è necessaria in

quanto la colpa grave dell’insorgente è stata appurata (cfr. consid. 2.7) e il

fatto che acconti e conguagli di contributi non sarebbero stati pagati per ragioni

da lui indipendenti non libera il ricorrente dalle sue responsabilità di

amministratore formale (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7

agosto 1996, consid. 2.9). Va qui inoltre ricordato che, come accennato, per

giurisprudenza (STCA inc. 31.2007.18+20 del 9 giugno 2008 e inc. 31.1995.12 del

14.

giugno 1995) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52

LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali

cause di un fallimento.

Quanto

alla pretesa necessità di richiamare dall'Ufficio esecuzione di __________

tutti gli incarti concernenti la FA 1, giova qui ricordare che non può essere

richiesta in termini generici l'edizione di documentazione, ritenuto che è

preciso dovere processuale delle parti, a maggior ragione se patrocinate da un

legale, indicare con esattezza - dopo aver proceduto come lo consente il

diritto di consultazione dedotto dall'art. 8a cpv. 1 LEF (cfr. sull'estensione

di siffatto diritto: Peter, Commento basilese, no. 15 all'art. 8a LEF) - i

documenti atti a dimostrare le circostanze da esse invocate (cfr. STFA H 258/03

del 14 aprile 2005 consid. 3.3 e H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 3.3). In

ogni caso va evidenziato come già sulla base degli atti non era possibile

pretendere dalla Cassa (che già aveva proceduto regolarmente a diffidarla e a

precettarla) di intervenire ancora più incisivamente in un

momento in cui già l’FA 1 stava lottando con problemi finanziari. Inoltre, e lo

si ribadisce, la possibilità per l’amministrazione di ricorrere all’art. 190

LEF costituisce una facoltà e non un obbligo.

2.14

Visto tutto

quanto precede il ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione

impugnata confermata.

2.15

Nella DTF 137

V 51 il TF, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in

materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore

di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in

materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico contro

un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una

cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora

il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una

questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un

senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85

cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit

pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects

choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.

52.

LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;

cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138

nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso

in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di

diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che,

secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di

diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere

dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i

fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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