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Decisione

31.2011.2

Responsabilità ex art. 52 LAVS. Violazione dell'obbligo di diligenza dell'amministratore unico di una società anonima

5 agosto 2011Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari

dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre

2003, STFA H 310/02 del 11 novembre 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit.,

RSA 1991, p. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura

"dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00

del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8

novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo

della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale

consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura,

ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità.".

Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le

proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici

rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella

causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18

novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF

9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

Dagli

atti risulta inoltre che la Cassa ha iniziato a diffidare la DT 1 SA

nell’agosto 2008 per i contributi riguardanti il secondo trimestre del 2008,

che l’importo complessivo di fr. 539.45 (riferito a questo periodo) é l’unico

versamento effettuato dalla società il 26 agosto 2008 e che il primo precetto è

del 15 gennaio 2009 (cfr. specchietto dell’evoluzione dei pagamenti relativi

agli oneri sociali sub III/1 doc. C-C1).

Ritenuta

questa situazione – che denota una difficoltà della DT 1 SA a far fronte al proprio

obbligo di versare i contributi dovuti sin dall’inizio della propria attività – l’insor-gente non poteva

accontentarsi delle asserite assicurazioni ricevute dagli azionisti: “(…)

malgrado i miei ripetuti solleciti ai Sigg. __________ e Dr. __________ di __________/TX

mi è sempre stato detto che prendono cura per fare il pagamento contributi AVS

però senza esito positivo. (…)” (VII).

Questo

vale a maggiore ragione considerato che é l’insorgente medesimo ad evidenziare

che “(…) ripeto che non avendo la possibilità di fare fronte al pagamento

dei contributi AVS per il semplice fatto che l’azionista Sig. __________ di __________

ha lasciato il conto DT 1 SA presso la __________ di __________ vuoto, cioè ha

trasferito, aperto un conto presso la __________ di __________ per fare i pagamenti

secondo suo gradimento. (…)” (VII).

Del

resto, l’insorgente non comprova minimamente gli asseriti solleciti visto che

il richiamato scritto prodotto sub doc. A, indirizzato ad un azionista, oltre a

non essere datato, non fa riferimento a precedenti solleciti e, per quanto è

dato di capire, evidenzia, in particolare, i seguenti punti: l’accordo circa la

riduzione dello stipendio dell’insorgente; il mancato puntuale pagamento di fornitori

e servizi con le relative conseguenze quali ad es. il blocco del suo cellulare;

il prelievo illegale da parte dell’altro azionista, effettuato durante la sua

assenza nel mese di luglio, di tutta la documentazione dell’Ufficio; il trasferimento,

effettuato già da tempo dall’altro azionista, che vuole controllare la società

e che non si fida di lui, del conto bancario presso una banca di __________; la

sua situazione senza futuro che lo obbligherebbe a rassegnare le dimissioni

dalla carica di amministratore unico con le relative conseguenze e l’effettiva

minaccia di dimissioni se entro il giorno seguente non avesse ricevuto il suo

stipendio e le spese anticipate per un importo complessivo di fr. 5'600.--.

Considerata

infine la situazione venutasi a creare – impossibilità ad

effettuare qualsivoglia pagamento vista la chiusura del conto bancario della

società e il suo trasferimento presso un altro istituto bancario all’estero sul

quale non beneficiava di una procura, nonché l’asserita e quindi conosciuta impotenza

di fronte agli azionisti – l’insorgente non doveva attendere fino al 12 ottobre 2009 per

inoltrare le proprie dimissioni dalla carica di amministratore unico (con

effetto dal 15 ottobre 2009 come risulta dalla raccomandata del 12 ottobre 2009

sub III/1 doc. B) allorquando la società si trovava già in una situazione di

insolvenza (confermata con il primo attestato carenza di beni del 15 ottobre

2009 sub III/1 doc. D1).

Questo

Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente ha omesso di compiere

quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito

delle incombenze riconducibili alla funzione di amministratore di una società

anonima (STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003 e H 268/01 e H 269/01 del 5 giugno

2003), ritenuto che per un amministratore unico il dovere di diligenza e

vigilanza risulta accresciuto, i suoi obblighi essendo quindi da connotare con

particolare rigore (DTF 112 V 3; STFA H 79/05 del 14 febbraio 2006).

In

queste circostanze, non essendosi informato debitamente sulle responsabilità

assunte e non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di amministratore unico

gli imponeva, RI 1 deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno

subito dalla Cassa.

2.8. Occorre

tuttavia esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro,

rispettivamente il proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano

scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193

consid. 2b).

Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un

datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una

mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa

che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento

sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo

modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei

lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al

tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno

soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto,

non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda

potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro

prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente

sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12

dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung

des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668s pp. 156

segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts

zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

2006, pp. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid.

4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto,

l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e

fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche

e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H

336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito

che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in

cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi

finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Quindi

l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei

contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla

citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da

distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per

salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione,

vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione

dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento

a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato,

dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro,

cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa

di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi

della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre

mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti;

cfr. in dettaglio Reichmuth, cit., n. 696 segg. pp. 163 segg.; cfr. anche Meyer,

cit., p. 36). Va poi ricordato

che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se

il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i

pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e

numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa

M.).

In

concreto, non sono stati invocati motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa, nel senso della succitata giurisprudenza.

Non

va in ogni caso dimenticato che la __________ SA, nonostante le diffide e

precetti, (fatto salvo l’importo complessivo di fr. 539.45 riferito al secondo

trimestre del 2008) non ha mai versato i contributi dovuti durante il periodo

di affiliazione alla Cassa, vale a dire dal 1° febbraio 2008 all’aprile 2010

(cfr. specchietto dell’evoluzione dei pagamenti relativi agli oneri sociali sub

III/1 doc. C-C1). In queste circostanze non risultano dati gli estremi, che

l’insorgente nemmeno fa valere, per ammettere nella specie che il differimento

dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della

società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V

244, 121 V 243, 108 V 188; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03

del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 p. 261).

In

conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente

di discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa la somma di fr. 5'763.80

corrispondente agli oneri sociali non versati dalla DT 1 SA nel 2008 (febbraio-dicembre)

e nel 2009 (gennaio luglio).

2.9. Con

scritto 30 marzo 2011 (VII) RI 1l’audizione testimoniale dell’avv. __________,

del Dr. __________ e del sig. __________.

Per

costante giurisprudenza dall’art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto

il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di

influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di

partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di

determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181 e 375). Sono in

ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del

giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una

circostanza già chiara, quelli che non porterebbero alcun chiarimento alla

fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o

indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio

permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un

apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi

fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure

probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere

altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren

in der Sozialversicherung, 1999, pag. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; DTF

122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV

Nr. 10 pag. 28; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 v 344

consid. 3c con riferimenti).

Conformemente

alla succitata giurisprudenza, le audizioni testimoniali richieste vanno

respinte in quanto le stesse dovrebbero suffragare i motivi – non ritenuti

sufficienti da questo Tribunale per liberare l’insorgente dai suoi obblighi di

amministratore unico della società (cfr. consid. 2.7) – secondo i quali egli

non sarebbe stato in grado di far fronte al pagamento dei contributi paritetici.

2.10. Visto

tutto quanto precede il ricorso va respinto e la decisione su opposizione

impugnata confermata.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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