31.2011.3
Responsabilità ex art. 52 LAVS. Violazione dell'obbligo di diligenza dell'amministratore unico di una società anonima
26 settembre 2011Italiano30 min
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AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
31.2011.3
Data decisione, Autorità:
26.09.2011, TCA
Titolo:
Responsabilità ex art. 52 LAVS. Violazione dell'obbligo di diligenza dell'amministratore unico di una società anonima
RISARCIMENTO DANNI EX ART. 52 LAVS
art. 52 LAVS
Raccomandata
Incarto n.
31.2011.3
FS
Lugano
26 settembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 marzo 2011 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 23
febbraio 2011 emanata da
in relazione alla
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
FA 1 (cancellata da RC il 4 agosto 2010)
ritenuto in
fatto
1.1. La
FA 1 SA, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di commercio l’11
giugno 2008. Lo scopo sociale consisteva nell’esecuzione di lavori d’isolazione
e di cartongesso, nella copertura di tetti e di opere da lattoniere.
RI
1 ha assunto la carica di amministratore unico, con diritto di firma
individuale, dal 7 luglio 2008 (cfr. estratto RC sub doc. G/A e il verbale
dell’Assemblea generale straordinaria degli azionisti della FA 1 SA del 7
luglio 2008 sub doc. G/B) sino alle dimissioni, con effetto immediato, del
10/12 ottobre 2009 (cfr. lettere raccomandate del 10 e 12 ottobre 2009 sub doc.
G/C).
1.2. La
FA 1 SA è stata affiliata alla Cassa CO 1 (in seguito Cassa), in qualità di datore
di lavoro, dal 1. novembre 2008 al 31 marzo 2010 (cfr. gli estratti conto contributi
paritetici sub doc. G/E1, E2 e E3).
La società è entrata in mora con il pagamento dei contributi, per cui
la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla dall’agosto 2009 e precettarla
dal settembre 2009 (cfr. doc. G/D, D1 e D2).
Con
decreti 16 dicembre 2009 e 6 aprile 2010 la Pretura del Distretto di __________
ha dichiarato lo scioglimento della società e ha ordinato la liquidazione in
via di fallimento rispettivamente la sospensione della procedura ai sensi
dell’art. 230 LEF (pubblicazioni FUSC del 2 marzo 2010 e del 4 maggio 2010).
La
Cassa ha insinuato, in via definitiva il 18 giugno 2010, all’Ufficio fallimenti
di __________ il proprio credito di fr. 12'091.80 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non soluti nel periodo novembre 2008 –
marzo 2010 (doc. G/E, E1, E2 e E3).
La
procedura di fallimento è stata definitivamente chiusa per mancanza di attivo
non avendo nessun creditore anticipato le spese per la sua continuazione (doc.
G/F).
La
ragione sociale è stata cancellata da RC il __________ (pubblicazione FUSC del __________0).
1.3. Costatato
di avere subito un danno, con decisione 29 ottobre 2010 (doc. 2), confermata
con decisione su opposizione 23 febbraio 2011 (doc. G), la Cassa ha chiesto a RI
1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 5'533.10 per i
contributi paritetici non soluti dalla FA 1 SA dal 2008 al 2009 (sino al mese
di settembre), come risulta dagli estratti conto contributi paritetici sub.
doc. G/G e G1.
1.4. Con
il presente tempestivo ricorso RI 1 ha impugnato la succitata decisione su
opposizione e contestato una sua responsabilità ex art. 52 LAVS.
Delle
singole motivazioni verrà detto, per quanto necessario, nei considerandi di
diritto.
1.5. Con
la risposta di causa la Cassa – osservato che il ricorrente in sostanza
propone le medesime argomentazioni già esposte nella propria opposizione del
28/29 novembre 2010 (doc. 2) – ha confermato integralmente la decisione su opposizione
e chiesto di respingere il ricorso.
1.6. Con
scritto 28 aprile 2011 (V) l’insorgente ha trasmesso al TCA i doc. da H1 a H3
quali ulteriori mezzi di prova.
1.7. La
Cassa – invitata a presentare osservazioni scritte e a trasmettere l’incarto riguardante
il signor __________ (VI) – con lettera 10 maggio 2011 ha trasmesso al TCA l’incarto richiestole e ribadito che l’insorgente “(…) avendo accettato
la carica di organo formale, amministratore unico della FA 1 SA, egli deve assumersi
gli obblighi che da tale carica derivano (cfr. art. 716a cpv. 1 CO). Tale
dovere è inalenabile e incombeva pure al ricorrente indipendentemente dal ruolo
svolto dal signor __________. (…)” (VII)
1.8. Invitato
a prendere posizione sullo scritto 10 maggio 2011 della Cassa ed a formulare
osservazioni scritte in merito all’incarto relativo alla procedura di risarcimento
danno contro __________ (VIII), il ricorrente è rimasto silente.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nel
merito
2.2. In
virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che
egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le
prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti
dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione
delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del
datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di
causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni
legali.
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro
motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli
organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta
in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.
In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni
definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer,
Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107;
Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in
RSA 1991, p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una
società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato
assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114
V 214 e sentenze ivi citate).
Il
Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale,
TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed
ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere
mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 –
del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pp. 79 segg.).
Nella
fattispecie concreta, a seguito del fallimento della FA 1 SA, la Cassa ha
rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1, amministratore unico della
società, il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati.
2.3. Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28
ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10;
Pratique VSI 1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del
4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art.
41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in:
Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione
AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, in RDAT II 1995
pp. 369 segg.; vedi anche la numerosa giurisprudenza citata in: Istituto delle
assicurazioni sociali, “Novità nel campo dell'azione di risarcimento danni ex
art. 52 LAVS della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore
di lavoro”, in RDAT II 2002 pp. 519 segg.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid.
6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03
del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).
Nel
caso in esame, oggetto del danno sono i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non
versati dalla FA 1 SA dal 2008 al 2009, fino al mese di settembre. Gli oneri sociali
sono stati calcolati sulla base degli estratti conto contabili per i periodi
dal 1. novembre al 31 dicembre 2008 e dal 1. gennaio al 31 dicembre 2009,
rispettivamente della distinta salari del 2008 e 2009 compilate e firmate il 1.
luglio 2009 rispettivamente il 29 aprile 2010 dal ricorrente quale
amministratore unico della società (cfr. il doc. 4/A dell’incarto relativo alla
procedura di risarcimento danno contro __________ sub VIII; vedi inoltre
l’estratto conto contributi paritetici per i periodi 01.11.2008 – 31.12.2008 e
01.01.2009 – 30.09.2009 sub doc. G/G e G1 dai quali risulta un saldo
complessivo a favore della Cassa di fr. 5'531.10 [1'682.20 + 3'850.90 =
5'531.10]).
L’ammontare
del danno di fr. 5'531.10 comprende, oltre ai contributi paritetici rimasti
scoperti, anche le spese amministrative e quelle relative alle diffide, tutto
come correttamente risulta dalla documentazione allegata alla decisione impugnata
(doc. G/G e G1).
2.4. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi
(Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo
di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto
(art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a). L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti)
e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai
sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno
(Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid.
1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2). Inoltre –
anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro
deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il
prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione
richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della
Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche
se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 p. 608
consid. 5b).
2.5. La
cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non
osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo
di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente
degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei
contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente
o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe
allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione
e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per
negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in
base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). È
quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di
lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi
di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non
comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro,
nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli
sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V
188; Pratique VSI 1996 p. 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid.
3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire
il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e
prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187
consid. 1b; Frésard, cit., in RSA 1987 p. 7).
2.6. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una
negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare
quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta
nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo
il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di
gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui
appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634 consid. 5a;
DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des
Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 53). I fatti di cui
si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli
organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi
fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della
situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema
di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e
dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202
consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, cit., p.
52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der
Schweizer Treuhänder, 1995, p. 658). La giurisprudenza
ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla
Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid.
1b).
2.7. L’insorgente
– dopo aver premesso che “(…) nessuno può asserire che ho trattato
la questione con leggerezza, la società erano i due azionisti e proprietari e
che non potevo costringere nessuno con la forza ad effettuare pagamenti. (…)”
(I) – ha, in particolare, sostenuto che dal 2009, mese per mese, avrebbe
chiesto continuamente agli azionisti di fare fronte agli acconti richiesti e ai
vari pagamenti e che ogni volta gli veniva detto di pazientare e che essi avrebbero
onorato gli impegni con i proventi dei nuovi lavori in programma; che egli non avrebbe
mai pagato nessuno stipendio in quanto, malgrado il suo disaccordo, erano gli stessi
azionisti, __________ e __________, che incassavano direttamente gli acconti
versati a loro in contanti dai committenti per le prestazioni eseguite e/o prelevavano
il loro stipendio, il cui importo egli nemmeno avrebbe conosciuto, dal conto in
banca; che l’azionista __________, che doveva occuparsi della contabilità e
gestione della società, non se ne sarebbe mai occupato e che lo stesso azionista
l’8 settembre 2009 ha sottoscritto una dichiarazione con la quale si è assunto
l’obbligo di pagamento dei contributi paritetici (vedi il doc. H3 = B).
Tuttociò
non è tuttavia sufficiente per liberare l’insorgente da una responsabilità ex
art. 52 LAVS.
Va
qui innanzitutto rilevato che accettando il mandato di
amministratore unico, in sostituzione della precedente amministratrice
dimissionaria (cfr. verbale dell’assemblea generale straordinaria del 7 luglio
2008 sub doc. G/B), l’insorgente ha assunto tutti gli oneri
che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H
171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare
come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta
l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per
quanto concerne l’osservan-za della legge, dello statuto, dei regolamenti e
delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente
dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali,
richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di
chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte,
sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha
ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le
prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25
luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p. 116;
cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo
preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro
già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H
171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03
dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108
V 202; Frésard, cit., RSA 1991, p. 165). In caso contrario si finirebbe per
legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15
aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale
contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha
rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO,
ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non
può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente
impegnativa e di poca responsabilità." Secondo la nostra Massima istanza,
Fatti
i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le
sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17
gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella
causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8,
pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).
In
questo contesto non è certamente esimente da colpa il fatto che il ricorrente
asserisca che “(…) la società erano i due azionisti e proprietari e che non
potevo costringere nessuno con la forza ad effettuare pagamenti. (…)” (I),
sostenendo anche che l’azionista __________ avrebbe dovuto occuparsi della
contabilità e della gestione della società. Non soccorre l’insorgente neppure
la circostanza secondo la quale egli non sapeva nemmeno a quanto ammontasse il
salario che i due azionisti avrebbero trattenuto direttamente dagli acconti versati
loro (in contanti) dai committenti e/o prelevato dal conto bancario. Anche la
dichiarazione 8 settembre 2009 (doc. H3 = B, che esplica tutt’al più
effetti interni nei rapporti tra gli organi societari che esulano dalla
procedura di risarcimento, vedi la STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid.
4.2 e la giurisprudenza ivi citata), con la quale l’azionista __________ si è
assunto l’obbligo di pagamento dei contributi paritetici, non può assurgere a
valido motivo di discolpa. Un amministratore diligente non può estraniarsi dai
problemi della società evidenziando che altri si occupavano della gestione (RCC
1989 pp. 114s; STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.;
STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998). Addirittura
è da ritenere quale negligenza grave anche la passività di amministratori di
fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante
controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un
amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA
H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa A.F.,
inc. 31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun
diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.;) non costituiscono in
sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003
l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria
responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla
gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che
di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e
rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una
grave negligenza.
Dagli
atti risulta, inoltre, che la società non ha effettuato alcun versamento per i
contributi paritetici dovuti nonostante le diffide e i precetti a lei
indirizzati (vedi gli specchietti riferiti agli anni 2008, 2009 e 2010 sub.
doc. G/D, D1 e D2).
Ritenuta
questa situazione – che denota una difficoltà della FA 1 SA a far fronte al proprio
obbligo di versare i contributi sin dall’inizio della propria attività – l’insorgente non poteva
accontentarsi delle asserite assicurazioni ricevute dagli azionisti: “(…)
ogni volta mi è stato confermato di pazientare e che avrebbero fatto fronte
agli impegni con i proventi dei nuovi lavori che erano in programma. (…)”
(I).
Questo
vale a maggiore ragione se si considera che é l’insorgente medesimo ad
evidenziare che “(…) entrambi [ndr.: si riferisce agli azionisti __________
e __________] incassavano acconti in proprio e in contanti, anche se io non
ero d’accordo. Il Signor __________ si doveva occupare anche della fatturazione
e della contabilità (mai fatta). Il Signor __________ non mi ha mai fatto avere
delle copia delle OFFERTE o FATTURE inviate ai vari clienti, nonostante io
glieli avessi richiesti più volte. Non ho mai avuto contatto con i clienti né
ho mai avuto indirizzi, tutto veniva fatto da loro. (…)” (I).
Va
inoltre ribadito che l’insorgente non può – nella misura in cui tale volesse
ritenere l’azionista __________ –, facendo leva sulla posizione
dell’amministratore di fatto, liberarsi dalle proprie responsabilità se il suo
comportamento costituisce ugualmente una grave violazione dei doveri che
incombono a un organo formale di una società anonima e non è giustificato da
particolari circostanze (STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2 e la
giurisprudenza ivi citata).
In
particolare, riguardo all’asserita impossibilità di pagare i contributi
paritetici: “(…) come amministratore non sono stato messo in condizione di
poter pagare gli oneri sociali e litigando e minacciando continuamente
verbalmente non mi è rimasto nessun’altra soluzione come una dichiarazione
[ndr. si riferisce alla dichiarazione con la quale l’azionista __________ si è
assunto l’obbligo di pagamento dei contributi paritetici; doc. H3 = B] vincolante
ufficiale come da me preteso e ricevuto. La dichiarazione che ho fatto firmare
da parte dell’azionista è pienamente giustificata e regolare in quanto era uno
dei proprietari della società. Visto che i proprietari prendevano direttamente
lo stipendio e il signor __________ era responsabile per i pagamenti e quindi
la responsabilità è direttamente loro per fare fronte ai pagamenti. (…)”
(I, punto 10), giova ricordare che, nell’ipotesi in cui un organo societario
non sia in grado di sottrarsi all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola
conclusione possibile ossia inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STFA
H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003).
In
concreto, vista la situazione venutasi a creare fin dall’inizio dell’assunzione
della carica di amministratore unico (impossibilità ad
effettuare qualsivoglia pagamento nonché l’asserita e quindi conosciuta impotenza
di fronte agli azionisti) e ritenuto che a quell’epoca la società già si trovava in
difficoltà finaziarie – al riguardo giova rilevare che: 1) l’insorgente stesso, nel
Memorandum 1. settembre 2009, ha, tra l’altro, evidenziavato che “(…)
logicamente sono molto preoccupato in quanto sono arrivati numerosi precetti
esecutivi, i quali sono arrivati e per mancanza di fondi non è stato possibile
effettuare i vari pagamenti. (…)” (doc. H2 = A) e, nella dichiarazione 12
marzo 2010 indirizzata all’Ufficio fallimenti, ha sostenuto che “(…) solo
verso la fine di marzo 2009 ho cominciato ad avere qualche perplessità, infatti
in quella data mi è arrivato il primo precetto esecutivo. I signori __________
e __________ mi hanno tranquillizzato che avevano dei problemi di liquidità
visto che alcuni clienti non avevano saldato le fatture. Nel momento in cui il
numero dei precetti è aumentato mi sono allarmato, però i signori __________ e __________
mi hanno chiaramente detto che per il momento non potevano fare fronte, finché
le fatture non erano incassate. (…)” (doc. 6 dell’incarto relativo alla
procedura di risarcimento danno contro __________ sub VIII); 2) ancora
nell’agosto 2009 l’azionista __________ non gli aveva dimostrato alcun
pagamento dei contributi paritetici arretrati limitandosi a garantirgli che li avrebbe
pagati quando poteva: “(…) come già detto in precedenza, il Signor __________
eseguiva i pagamenti in generale. Quando durante il mese di agosto 2009 non mi
hanno rilasciato nessuna ricevuta di pagamento a favore dei contributi sociali,
ho cominciato a litigare. Ho richiesto con urgenza che tali contributi venivano
pagati, come sempre mi ha confermato che li pagava quando poteva. (…)” (I);
3) nelle osservazioni 30 novembre 2009 indirizzate alla Cassa
Disoccupazione __________ lo stesso azionista ha sostenuto che “(…) per
quanto riguarda il mio stipendio era stato stabilito e firmato sul contratto di
lavoro un totale mensile di Fr. 3'500.00 (13esima inclusa), ma effettivamente
negli ultimi otto mesi ho ricevuto in media un importo di Fr. 1'500.00 (soldi
che mi venivano versati in contanti) a causa di mancanza di liquidità. (…)”
(doc. 3 dell’incarto relativo alla procedura di risarcimento danno contro __________
sub VIII) e 4) nella dichiarazione 28 aprile 2011 anche l’azionista __________
ha sostenuto che “(…) posso dichiarare che il signor RI 1 ha più volte insistito
e richiamato il signor __________ per il pagamento degli oneri sociali, ma che
lo stesso ha sempre tergiversato asserendo la non disponibilità economica della
SA. (…)” (doc. H1) –, l’insorgente non doveva attendere fino al 10 ottobre 2009 per
inoltrare le proprie dimissioni con effetto immediato, dimissioni oltretutto
chiestegli dall’azionista __________: “(…) due giorni dopo (10 settembre
2009) il Signor __________ è venuto e mi ha consegnato la lettera (richiesta
formale di dimissioni come amministratore). (…)” (I).
In
particolare, il ritardo dell’insorgente nell’inoltrare le proprie dimissioni
non può nemmeno essere giustificato alla luce dell’asserita circostanza secondo
la quale “(…) come ho già detto verbalmente a tutti voi [ndr.: si
riferisce agli azionisti], e lo confermo, non ho assolutamente problemi a
lasciare l’incarico di amministratore, lo posso fare da subito, ma alla
condizione che ricevo il saldo dei soldi anticipati da parte mia per la società.
L’importo attuale che ho messo a disposizione per la società ammonta ad oggi a
un importo di CHF 15'100.00. (…)” (vedi il Memorandum 1. settembre 2009 sub
doc. H2 = A)
Questo
Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente ha omesso di compiere
quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito
delle incombenze riconducibili alla funzione di amministratore di una società
anonima (STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003 e H 268/01 e H 269/01 del 5 giugno
2003), ritenuto che per un amministratore unico il dovere di diligenza e vigilanza
risulta accresciuto, i suoi obblighi essendo quindi da connotare con particolare
rigore (DTF 112 V 3; STFA H 79/05 del 14 febbraio 2006).
In
queste circostanze, non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di amministratore
unico gli imponeva, RI 1 deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del
danno subito dalla Cassa.
2.8. Occorre
tuttavia esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro,
rispettivamente il proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano
scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193
consid. 2b).
Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un
datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una
mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa
che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento
sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo
modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei
lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al
tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno
soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto,
non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda
potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro
prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente
sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12
dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung
des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668s pp. 156
segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
2006, pp. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid.
4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta
Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la
sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e
immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H
336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito
che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in
cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi
finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).
Quindi
l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei
contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla
citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
Da
distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per
salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione,
vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione
dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento
a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato,
dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro,
cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa
di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi
della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre
mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti;
cfr. in dettaglio Reichmuth, cit., n. 696 segg. pp. 163 segg.; cfr. anche Meyer,
cit., p. 36). Va poi ricordato
che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se
il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i
pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e
numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa
M.).
In
concreto, non sono stati invocati motivi di giustificazione,
rispettivamente di discolpa, nel senso della succitata giurisprudenza.
Non
va in ogni caso dimenticato che la FA 1 SA, nonostante le diffide e i precetti
esecutivi, non ha mai versato i contributi dovuti durante il periodo di
affiliazione alla Cassa, vale a dire dal 1° novembre 2008 al 31 marzo 2010
(cfr. doc. G/D, D1 e D2 e G/E, E1, E2 e E3). In queste circostanze non
risultano dati gli estremi, che l’insorgente, come detto, nemmeno fa valere,
per ammettere nella specie che il differimento dei pagamenti fosse
riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una
passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243,
108 V 188; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre
2004, H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 p. 261).
In
conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente
di discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa la somma di fr. 5'533.10 (vedi
l’estratto conto contributi paritetici per i periodi 01.11.2008 – 31.12.2008 e
01.01.2009 – 30.09.2009 sub doc. G/G e G1 dai quali risulta un saldo complessivo
a favore della Cassa di fr. 5'531.10 [1'682.20 + 3'850.90 = 5'531.10]) corrispondente
agli oneri sociali non versati dalla FA 1 SA nel 2008 (novembre-dicembre) e nel
2009 (gennaio-settembre).
2.9. Visto
tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione
impugnata confermata.
2.10. Il
TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del
ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità
del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle
prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di
diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore
di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv.
1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di
fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza
fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità
dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless,
Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des
assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La
responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52
LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF
si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità
del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione
per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella
quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema
di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando,
in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di
importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe
ammissibilie il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore
litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata
dal ricorrente).
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati.
Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In
materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo
della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.
30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i
fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora
non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113
LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata
e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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