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Decisione

31.2011.3

Responsabilità ex art. 52 LAVS. Violazione dell'obbligo di diligenza dell'amministratore unico di una società anonima

26 settembre 2011Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le

sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17

gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella

causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8,

pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

In

questo contesto non è certamente esimente da colpa il fatto che il ricorrente

asserisca che “(…) la società erano i due azionisti e proprietari e che non

potevo costringere nessuno con la forza ad effettuare pagamenti. (…)” (I),

sostenendo anche che l’azionista __________ avrebbe dovuto occuparsi della

contabilità e della gestione della società. Non soccorre l’insorgente neppure

la circostanza secondo la quale egli non sapeva nemmeno a quanto ammontasse il

salario che i due azionisti avrebbero trattenuto direttamente dagli acconti versati

loro (in contanti) dai committenti e/o prelevato dal conto bancario. Anche la

dichiarazione 8 settembre 2009 (doc. H3 = B, che esplica tutt’al più

effetti interni nei rapporti tra gli organi societari che esulano dalla

procedura di risarcimento, vedi la STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid.

4.2 e la giurisprudenza ivi citata), con la quale l’azionista __________ si è

assunto l’obbligo di pagamento dei contributi paritetici, non può assurgere a

valido motivo di discolpa. Un amministratore diligente non può estraniarsi dai

problemi della società evidenziando che altri si occupavano della gestione (RCC

1989 pp. 114s; STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.;

STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998). Addirittura

è da ritenere quale negligenza grave anche la passività di amministratori di

fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante

controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un

amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA

H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa A.F.,

inc. 31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun

diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.;) non costituiscono in

sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003

l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria

responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla

gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che

di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e

rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una

grave negligenza.

Dagli

atti risulta, inoltre, che la società non ha effettuato alcun versamento per i

contributi paritetici dovuti nonostante le diffide e i precetti a lei

indirizzati (vedi gli specchietti riferiti agli anni 2008, 2009 e 2010 sub.

doc. G/D, D1 e D2).

Ritenuta

questa situazione – che denota una difficoltà della FA 1 SA a far fronte al proprio

obbligo di versare i contributi sin dall’inizio della propria attività – l’insorgente non poteva

accontentarsi delle asserite assicurazioni ricevute dagli azionisti: “(…)

ogni volta mi è stato confermato di pazientare e che avrebbero fatto fronte

agli impegni con i proventi dei nuovi lavori che erano in programma. (…)”

(I).

Questo

vale a maggiore ragione se si considera che é l’insorgente medesimo ad

evidenziare che “(…) entrambi [ndr.: si riferisce agli azionisti __________

e __________] incassavano acconti in proprio e in contanti, anche se io non

ero d’accordo. Il Signor __________ si doveva occupare anche della fatturazione

e della contabilità (mai fatta). Il Signor __________ non mi ha mai fatto avere

delle copia delle OFFERTE o FATTURE inviate ai vari clienti, nonostante io

glieli avessi richiesti più volte. Non ho mai avuto contatto con i clienti né

ho mai avuto indirizzi, tutto veniva fatto da loro. (…)” (I).

Va

inoltre ribadito che l’insorgente non può – nella misura in cui tale volesse

ritenere l’azionista __________ –, facendo leva sulla posizione

dell’amministratore di fatto, liberarsi dalle proprie responsabilità se il suo

comportamento costituisce ugualmente una grave violazione dei doveri che

incombono a un organo formale di una società anonima e non è giustificato da

particolari circostanze (STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2 e la

giurisprudenza ivi citata).

In

particolare, riguardo all’asserita impossibilità di pagare i contributi

paritetici: “(…) come amministratore non sono stato messo in condizione di

poter pagare gli oneri sociali e litigando e minacciando continuamente

verbalmente non mi è rimasto nessun’altra soluzione come una dichiarazione

[ndr. si riferisce alla dichiarazione con la quale l’azionista __________ si è

assunto l’obbligo di pagamento dei contributi paritetici; doc. H3 = B] vincolante

ufficiale come da me preteso e ricevuto. La dichiarazione che ho fatto firmare

da parte dell’azionista è pienamente giustificata e regolare in quanto era uno

dei proprietari della società. Visto che i proprietari prendevano direttamente

lo stipendio e il signor __________ era responsabile per i pagamenti e quindi

la responsabilità è direttamente loro per fare fronte ai pagamenti. (…)”

(I, punto 10), giova ricordare che, nell’ipotesi in cui un organo societario

non sia in grado di sottrarsi all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola

conclusione possibile ossia inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STFA

H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003).

In

concreto, vista la situazione venutasi a creare fin dall’inizio dell’assunzione

della carica di amministratore unico (impossibilità ad

effettuare qualsivoglia pagamento nonché l’asserita e quindi conosciuta impotenza

di fronte agli azionisti) e ritenuto che a quell’epoca la società già si trovava in

difficoltà finaziarie – al riguardo giova rilevare che: 1) l’insorgente stesso, nel

Memorandum 1. settembre 2009, ha, tra l’altro, evidenziavato che “(…)

logicamente sono molto preoccupato in quanto sono arrivati numerosi precetti

esecutivi, i quali sono arrivati e per mancanza di fondi non è stato possibile

effettuare i vari pagamenti. (…)” (doc. H2 = A) e, nella dichiarazione 12

marzo 2010 indirizzata all’Ufficio fallimenti, ha sostenuto che “(…) solo

verso la fine di marzo 2009 ho cominciato ad avere qualche perplessità, infatti

in quella data mi è arrivato il primo precetto esecutivo. I signori __________

e __________ mi hanno tranquillizzato che avevano dei problemi di liquidità

visto che alcuni clienti non avevano saldato le fatture. Nel momento in cui il

numero dei precetti è aumentato mi sono allarmato, però i signori __________ e __________

mi hanno chiaramente detto che per il momento non potevano fare fronte, finché

le fatture non erano incassate. (…)” (doc. 6 dell’incarto relativo alla

procedura di risarcimento danno contro __________ sub VIII); 2) ancora

nell’agosto 2009 l’azionista __________ non gli aveva dimostrato alcun

pagamento dei contributi paritetici arretrati limitandosi a garantirgli che li avrebbe

pagati quando poteva: “(…) come già detto in precedenza, il Signor __________

eseguiva i pagamenti in generale. Quando durante il mese di agosto 2009 non mi

hanno rilasciato nessuna ricevuta di pagamento a favore dei contributi sociali,

ho cominciato a litigare. Ho richiesto con urgenza che tali contributi venivano

pagati, come sempre mi ha confermato che li pagava quando poteva. (…)” (I);

3) nelle osservazioni 30 novembre 2009 indirizzate alla Cassa

Disoccupazione __________ lo stesso azionista ha sostenuto che “(…) per

quanto riguarda il mio stipendio era stato stabilito e firmato sul contratto di

lavoro un totale mensile di Fr. 3'500.00 (13esima inclusa), ma effettivamente

negli ultimi otto mesi ho ricevuto in media un importo di Fr. 1'500.00 (soldi

che mi venivano versati in contanti) a causa di mancanza di liquidità. (…)”

(doc. 3 dell’incarto relativo alla procedura di risarcimento danno contro __________

sub VIII) e 4) nella dichiarazione 28 aprile 2011 anche l’azionista __________

ha sostenuto che “(…) posso dichiarare che il signor RI 1 ha più volte insistito

e richiamato il signor __________ per il pagamento degli oneri sociali, ma che

lo stesso ha sempre tergiversato asserendo la non disponibilità economica della

SA. (…)” (doc. H1) –, l’insorgente non doveva attendere fino al 10 ottobre 2009 per

inoltrare le proprie dimissioni con effetto immediato, dimissioni oltretutto

chiestegli dall’azionista __________: “(…) due giorni dopo (10 settembre

2009) il Signor __________ è venuto e mi ha consegnato la lettera (richiesta

formale di dimissioni come amministratore). (…)” (I).

In

particolare, il ritardo dell’insorgente nell’inoltrare le proprie dimissioni

non può nemmeno essere giustificato alla luce dell’asserita circostanza secondo

la quale “(…) come ho già detto verbalmente a tutti voi [ndr.: si

riferisce agli azionisti], e lo confermo, non ho assolutamente problemi a

lasciare l’incarico di amministratore, lo posso fare da subito, ma alla

condizione che ricevo il saldo dei soldi anticipati da parte mia per la società.

L’importo attuale che ho messo a disposizione per la società ammonta ad oggi a

un importo di CHF 15'100.00. (…)” (vedi il Memorandum 1. settembre 2009 sub

doc. H2 = A)

Questo

Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente ha omesso di compiere

quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito

delle incombenze riconducibili alla funzione di amministratore di una società

anonima (STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003 e H 268/01 e H 269/01 del 5 giugno

2003), ritenuto che per un amministratore unico il dovere di diligenza e vigilanza

risulta accresciuto, i suoi obblighi essendo quindi da connotare con particolare

rigore (DTF 112 V 3; STFA H 79/05 del 14 febbraio 2006).

In

queste circostanze, non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di amministratore

unico gli imponeva, RI 1 deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del

danno subito dalla Cassa.

2.8. Occorre

tuttavia esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro,

rispettivamente il proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano

scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193

consid. 2b).

Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un

datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una

mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa

che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento

sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo

modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei

lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al

tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno

soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto,

non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda

potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro

prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente

sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12

dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung

des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668s pp. 156

segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts

zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

2006, pp. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid.

4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta

Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la

sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e

immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H

336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito

che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in

cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi

finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Quindi

l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei

contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla

citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da

distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per

salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione,

vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione

dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento

a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato,

dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro,

cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa

di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi

della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre

mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti;

cfr. in dettaglio Reichmuth, cit., n. 696 segg. pp. 163 segg.; cfr. anche Meyer,

cit., p. 36). Va poi ricordato

che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se

il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i

pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e

numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa

M.).

In

concreto, non sono stati invocati motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa, nel senso della succitata giurisprudenza.

Non

va in ogni caso dimenticato che la FA 1 SA, nonostante le diffide e i precetti

esecutivi, non ha mai versato i contributi dovuti durante il periodo di

affiliazione alla Cassa, vale a dire dal 1° novembre 2008 al 31 marzo 2010

(cfr. doc. G/D, D1 e D2 e G/E, E1, E2 e E3). In queste circostanze non

risultano dati gli estremi, che l’insorgente, come detto, nemmeno fa valere,

per ammettere nella specie che il differimento dei pagamenti fosse

riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una

passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243,

108 V 188; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre

2004, H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 p. 261).

In

conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente

di discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa la somma di fr. 5'533.10 (vedi

l’estratto conto contributi paritetici per i periodi 01.11.2008 – 31.12.2008 e

01.01.2009 – 30.09.2009 sub doc. G/G e G1 dai quali risulta un saldo complessivo

a favore della Cassa di fr. 5'531.10 [1'682.20 + 3'850.90 = 5'531.10]) corrispondente

agli oneri sociali non versati dalla FA 1 SA nel 2008 (novembre-dicembre) e nel

2009 (gennaio-settembre).

2.9. Visto

tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione

impugnata confermata.

2.10. Il

TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del

ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità

del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle

prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di

diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore

di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv.

1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di

fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza

fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità

dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless,

Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des

assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La

responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52

LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF

si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità

del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione

per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella

quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema

di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando,

in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di

importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe

ammissibilie il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore

litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata

dal ricorrente).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i

fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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