Lexipedia

Decisione

31.2011.5

Responsabilità datore di lavoro ex art. 52 LAVS. Disanima dei motivi di giusticazione e di discolpa in relazione al mancato pagamento dei contributi

10 ottobre 2011Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente

imputabili a tutti gli organi della stessa.

Si deve

infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati

ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto

di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito

in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono

state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a;

RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, cit., p. 52; Dieterle/ Kieser, Das

Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p.

658).

La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e

relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave

negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

2.6. Nella

fattispecie in esame, il ricorrente sostiene di aver accettato la carica di (socio)

gerente della FA 1 per fare un favore ai signori __________, i quali gli

avevano garantito la solvibilità dell’azienda. Per questo motivo rileva di non aver

avuto alcun controllo sugli affari societari i quali venivano direttamente gestiti

dai succitati, evidenziando inoltre di aver appreso con enorme sorpresa del

tracollo della società palesatosi alle fine del 2009 per diverse ragioni

oggettive e importanti tali da sfuggire alla responsabilità degli organi

societari. Quanto asserito non è sufficiente per liberare l’insorgente da una

responsabilità ex art. 52 LAVS.

Conformemente

la giurisprudenza federale, i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono

dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di

una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS,

il socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un

amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI

2000, pp. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pp. 177-178; STFA H 20/01 del 21

giugno 2001). Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi

valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa

società (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 del 8 marzo 2005,

STFA H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31.02.10 del 10 giugno 2002 e STCA 31.01.38-39

del 14 ottobre 2002).

Accettando

il mandato di socio gerente l’insorgente ha quindi assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF

9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA

H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a

cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza anche al gerente di

una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in

particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei

regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore (rispettivamente il gerente)

deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in

particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,

studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere

irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una

gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale,

l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H

282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114

V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella

causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano

regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in

conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02

del 11 novembre 2003, STFA H 33/03 del 8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H

209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., RSA 1991,

p. 165).

In queste circostanze, il

ricorrente non poteva unicamente fidarsi, almeno sino alla fine del 2009, delle

garanzie di solvibilità fornite dai signori __________ senza controllare, per

quel che concerne la presente vertenza, il pagamento dei contributi.

Al momento di entrare in

carica (maggio 2007) egli avrebbe pertanto dovuto apprendere che dal 2002 gli

oneri sociali non venivano versati regolarmente se non dopo diffide e che

dall’aprile 2004 venivano regolarmente spiccatti dei precetti esecutivi. Non va

poi dimenticato che l’insorgente disponeva del diritto di firma individuale

(cfr. consid. 1.1).

RI 1 ha pertanto

omesso di verificare, almeno fino alla fine del 2009, che i contributi sociali venissero

pagati, ritenuto che al 28 luglio 2009 lo scoperto contributivo relativo al

2008 era di fr. 59'268,35 e nessun onere sociale del 2009 era stato liquidato

(il primo e unico versamento di fr. 865,35 per quell’anno è avvenuto il 10 febbraio

2010; cfr. specchietto dell’evoluzione dei pagamenti relativi agli oneri

sociali per gli anni 2007-2010; doc. 1/B-B5). Questa omissione costituisce,

come detto, una grave violazione del dovere di diligenza di un organo

societario. L’insorgente non poteva, nella veste di socio gerente della FA 1,

accontentarsi di svolgere un ruolo passivo. Del resto, la passività a dispetto

della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere

considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989

p. 115). La passività dimostrata dall’insorgente è quindi in relazione di

causalità naturale e adeguata con il danno subito dalla Cassa (STFA H 13/03 del

21 maggio 2003, H 65 /01 del 13 maggio 2002 e H 38/01 del 17 gennaio 2002).

2.7. RI 2

Occorre pertanto esaminare

se vi sono validi motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa.

2.8. Conformemente

la giurisprudenza, costituisce motivo di giustificazione il caso in cui

un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a

una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare

l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile

comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente

se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli

dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e

al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno

soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto,

non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda

potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro

prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente

sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12

dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op.

cit., n. 668s, pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des

Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti

di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H

103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che

attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati

deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio

2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La

giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare

particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta

sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid.

4a).

Quindi

l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei

contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla

Considerandi

citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da

distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per

salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione,

vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione

dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa

seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende,

che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni

sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà

economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e

rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro

esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la

perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007

del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth,

op. cit., n. 696 ss, pp. 163 ss; cfr. anche Meyer, cit., p. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza

non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei

pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano

effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,

giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

2.9

RI 2

Tuttavia,

va evidenziato che per giurisprudenza (STCA inc. 31.2007.18+20 del 9 giugno

2008.

e in c. 31.1995.12 del 14 giugno 1995) la responsabilità del datore di

lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della

società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento.

Detto

questo, occorre rilevare che prima delle citate misure i problemi di liquidità

della FA 1, almeno per quanto riguarda il pagamento degli oneri sociali, erano

già cronici. Come evidenziato nella decisione impugnata e non contestato dal

ricorrente, dal maggio 2002 la Cassa ha iniziato a diffidare la società,

avviando dall’aprile 2004 numerose procedure esecutive. Ad esempio, come si

evince dal già citato specchietto dell’evoluzione dei pagamenti relativi agli

anni 2007-2010, dall’ottobre 2007 mensilmente la Cassa ha inviato diffide di

pagamento e fatto spiccare precetti esecutivi (doc. 1/B-B5). Scoperti risultano

i contributi per il 2007 (in parte l’acconto di dicembre e totalmente il

conteggio finale), per il 2008 (parzialmente gli acconti agosto – novembre e

totalmente il conteggio finale) e per il 2009 (tutto l’anno).

Occorre

in questo contesto ricordare che, secondo la giurisprudenza, non può essere

riconosciuto un motivo di giustificazione se il differimento dei

pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i pagamenti venivano

effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,

giungevano a uno stadio avanzato (STFA del 27 giugno 1994 in re M.), ciò che è stato il caso. Vista la succitata evoluzione del debito contributivo, non

appare verosimile che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile a momentanea

crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità

(in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA H 134/02 del 30 gennaio

2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 p.

261). Non è pertanto assodato, conformemente alla succitata

giurisprudenza, che il differimento del pagamento degli oneri sociali fosse obiettivamente

indispensabile per la sopravvivenza della società e che si potesse

oggettivamente presumere di liquidare entro breve termine, nel senso di pochi

anni e non di anni, il debito contributivo.

Non

risultano d’altronde neppure dati motivi di discolpa, invocabili, come detto,

nel caso di aziende che dopo aver per lungo tempo ed ineccepibilmente

provveduto al versamento dei contributi cadono in difficoltà economiche,

vengono sciolte (di regola, come in casu, per fallimento) e causano una perdita

contributiva limitata a due-tre mesi, ciò che non corrisponde al caso in esame.

In

conclusione, visto quanto sopra, non sono nella fattispecie ravvisabili validi

motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa nel senso della

succitata giurisprudenza.

Il

ricorrente deve pertanto risarcire alla Cassa gli oneri sociali non versati

dalla FA 1 per complessivi fr. 244'527,20.

2.10

Con scritto 29

agosto 2011 l’insorgente ha notificato i mezzi di prova da assumere pendente

causa (VII).

Per costante

giurisprudenza, dall’art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra

l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i

fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere

visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne

conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181,

375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti

ai fini del giudizio. Possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a

provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun

chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua

conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti

svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono

fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione

che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori

misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo

assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, p. 212; Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

1998, p. 39 no. 111 e p. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso

non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art.

29.

cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 p. 28; DTF 124 V 94).

La

documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della presente

vertenza, per cui non si rende necessario assumere altre prove.

In

particolare, vista la chiara giurisprudenza in merito ai motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa e dei chiari rilevamenti esposti, non occorre esperire,

come chiesto, una perizia contabile sulla conformità o meno dell’agire degli

organi societari. Per lo stesso motivo non è necessario sentire i testi __________,

__________ al fine di dimostrare gli sforzi compiuti dagli organi della

fallita per far fronte alle difficoltà di mercato negli anni 2008 e 2009, le

cui misure sono state peraltro indicate nell’istanza di autofallimento del 28 aprile

2010.

(doc. H). Non necessaria è pure la loro deposizione per determinare, come

sostenuto dall’insorgente, l’esatto grado di responsabilità degli organi

formali e di quelli materiali della società. Va qui fatto presente che, secondo la federale, alla cassa di compensazione spetta per legge

un’ampia facoltà di decidere, nel caso di solidarietà tra più debitori, se

convenire in giudizio tutti i debitori o soltanto uno o solo alcuni di essi.

Qualora la Cassa omette di procedere contro uno di loro, nessun’altra autorità

può sostituirsi ad essa ed agire al suo posto (DTF 108 V 195 consid. 3). Inoltre,

i rapporti interni, eventualmente di regresso, tra i

singoli responsabili esulano dalla procedura di risarcimento (cfr. DTF 119 V 86

consid. 5a con riferimenti; VSI 1996 p. 306 consid. 6 p. 308). Non necessario è anche il richiamo dall’UEF di __________ degli atti concernenti

la società, avendo il ricorrente stesso prodotto l’istanza di autofallimento,

come pure gli altri rilevanti documenti concernenti il fallimento (cfr. doc. H

– M). Infine, per tutti questi motivi non occorre dar seguito alla richiesta dell’insorgente

di essere personalmente sentito.

2.11

Visto tutto

quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione su opposizione impugnata

confermata.

2.12

In DTF 137 V

51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia

di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di

lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di

AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico

interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro ex art.

52.

cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il

limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza

fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità

dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szless, Le

recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des

assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La

responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52

LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF

si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità

del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione

per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138

nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso

in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di

diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che,

secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibilie il ricorso in materia di

diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere

dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i

fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster