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Decisione

31.2011.6

Responsabilità del datore di lavoro ex art. 52 LAVS. Contestazioni di riprese salariali ammesse dal datore di lavoro in sede di fallimento. Gerente di una Sagl riconosciuto responsabile del danno subi

11 ottobre 2011Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito

in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono

state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a;

RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., p. 52; Dieterle/Kieser, Das

Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p.

658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la

mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura

una grave negligenza (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

2.7. Nella

fattispecie in esame, l’insorgente contesta in modo generico la sua responsabilità

ex art. 52 LAVS in relazione ai contributi non versati.

Conformemente

la giurisprudenza federale, i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono

dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di

una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS,

il socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un

amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI

2000, pp. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pp. 177-178; STFA 21 giugno

2001 nella causa J. e V. [H 20/01]). Il suo comportamento nell’ambito della

gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli

amministratori di questa società (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H

95/04 del 8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31.02.10 del 10

giugno 2002 e STCA 31.01.38-39 del 14 ottobre 2002);

Essendo

l’insorgente l’unico gerente della FA 1 Sagl, egli ben sapeva di non aver

liquidato integralmente gli oneri sociali.

2.8. Occorre esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di

lavoro, rispettivamente il proprio organo esecutivo, a non versare i contributi

o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b

e 193 consid. 2b).

Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un

datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una

mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa

che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento

sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo

modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei

lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al

tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti

entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è

tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse

essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo,

bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente

sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12

dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung

des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668s pp. 156ss;

vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts

zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c

e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta

Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la

sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e

immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H

336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito

che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in

cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi

finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Quindi l’illiquidità

Considerandi

della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se

non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza

(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da

distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per

salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione,

vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione

dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento

a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato,

dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro,

cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa

di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi

della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre

mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti;

cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 ss pp. 163 ss; cfr. anche Meyer,

op. cit., p. 36). Va poi

ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa

se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i

pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,

giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

In

concreto, non sono stati invocati motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa nel senso della succitata giurisprudenza.

Non

va in ogni caso dimenticato che la Cassa ha iniziato a

diffidare la società dall’aprile 2008 ed a precettarla

da novembre 2008 (cfr. specchietto dell’evoluzione del pagamento degli oneri

sociali 2007 – 2009 in doc. B-B3), rimanendo scoperti, oltre a contributi di

poco conto per il 2007 e 2008, i contributi da marzo 2009 fino al fallimento. In

queste circostanze non risultano dati gli estremi, che l’insorgente, come accennato,

d’altronde nemmeno fa valere, per ammettere nella specie che il differimento

dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della

società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V

244, 121 V 243, 108 V 188; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, STFA H

297/03 del 4 novembre 2004, STFA H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992

p. 261). Come detto al considerando precedente, l’Alta Corte ha circoscritto a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo

dell'art. 52 LAVS, a condizione che il datore di lavoro

abbia regolarmente versato i precedenti contributi, circostanza che non

corrisponde al caso in esame.

In

conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente

di discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa gli oneri sociali non

versati dalla FA 1 Sagl per complessivi fr. 6'995,95.

2.9

Ai

sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA, la procedura giudiziaria è gratuita.

2.10

In

DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso

in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del

datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in

materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto

pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di

lavoro ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso

raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto

di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della

nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a

LTF vedi Moser-Szless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal

fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010

p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les

art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98

nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso

concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti

della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni

indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa

l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i

danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto

della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto

questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibilie il ricorso in

materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr.

30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso é respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i

fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il

segretario

giudice

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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