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Decisione

31.2011.9

Responsabilità ex 52 LAVS dell'amministratore unico di una SA. Nel caso concreto non sussiste alcun valido motivo giustificante il mancato pagamento degli oneri sociali. Violazione dell'obbligo di dil

20 marzo 2012Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari

dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre

2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e

STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA

1991, p. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura

"dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H

234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita

dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo

della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale

consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura,

ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità."

Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le

proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici

rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella

causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18

novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF

9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

In

questo contesto non è certamente esimente da colpa il fatto che il ricorrente

asserisca che è il “(…) Signor PI 1 che si occupava “in toto” di tutte le

pratiche amministrative, ivi comprese l’assunzione dei dipendenti, il calcolo

ed il pagamento degli stipendi, le comunicazioni alla Cassa AVS, la compilazione

e la firma delle distinte salari annuali. (…)” (I). Non soccorre

l’insorgente neppure la circostanza secondo la quale egli “(…) oltre che di

altri fatti, non veniva informato circa le assunzioni dei dipendenti che PI 1

gestiva personalmente, tant’è che il mio Ufficio e tanto meno il sottoscritto ricevevano

informazioni in merito al movimento di entrata e uscita dei dipendenti e le

comunicazioni e corrispondenza fatte in nome della Società con la Cassa AVS.

(…)” (I). Anche la dichiarazione 24 agosto 2011 (doc. E, che esplica

tutt’al più effetti interni nei rapporti tra gli organi societari che esulano

dalla procedura di risarcimento, vedi la STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010

consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata), con la quale PI 1 si è assunto

l’obbligo di pagamento dei contributi paritetici, non può assurgere a valido

motivo di discolpa. Un amministratore diligente non può estraniarsi dai

problemi della società evidenziando che altri si occupavano della gestione (RCC

1989 pp. 114s; STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.;

STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998). Addirittura

è da ritenere quale negligenza grave anche la passività di amministratori di

fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante

controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore

non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del

5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa A.F., inc.

31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun

diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.) non costituiscono in

sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003

l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria

responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione

dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura

fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un

ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave

negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere

effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica

l'assicurato dalle sue responsabilità di amministratore formale (STFA H 195/92

del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9).

Dagli

atti risulta, inoltre, che la società dal 2006 non ha effettuato alcun

versamento per i contributi paritetici dovuti nonostante le diffide e i

precetti a lei indirizzati (vedi gli specchietti riferiti agli anni dal 2006 al

2009 sub. doc. 1/B-B3).

Ritenuta

questa situazione – che denota una difficoltà della FA 1 a far fronte al proprio

obbligo contributivo sin dall’inizio della propria attività – l’insorgente doveva attivarsi

al fine di ottenere una chiara informazione sull’andamento della società.

Questo

vale a maggiore ragione se si considera che già nella comunicazione telefax

urgente del 26 maggio 2006 l’insorgente comunicava a PI 1 che “(…) questa

mattina il Signor __________ ha telefonato al mio Studio cercandomi ed ha

lasciato detto alla mia collaboratrice che deve ricevere dalla FA 1. 94 giorni

di stipendio e la cifra di €. 800.00 anticipati per nafta; ha aggiunto pure di aver ricevuto una

lettera dall’AVS dalla quale risulta che i contributi non sono versati. Non

sono a conoscenza della problematica, ti chiedo quindi di mettermi al corrente

sui fatti, __________ attende una risposta. (…)”

(doc. F).

Va

inoltre ribadito che l’insorgente non può, facendo leva sulla posizione

dell’amministratore di fatto, liberarsi dalle proprie responsabilità se il suo

comportamento costituisce ugualmente una grave violazione dei doveri che

incombono a un organo formale di una società anonima e non è giustificato da particolari

circostanze (STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2 e la

giurisprudenza ivi citata).

In

particolare, riguardo all’asserita impossibilità ad eseguire puntualmente i

propri compiti: “(…) a conferma del fatto che il Signor PI 1 non dava

seguito alle richieste del mio Ufficio impedendoci di poter eseguire

puntualmente i nostri compiti, allego alcune comunicazioni e richieste che le

mie collaboratrici hanno inviato direttamente alla FA 1, all’attenzione del

Signor PI 1 in relazione al fatto che la Cassa AVS, ad un certo punto, si era

rivolta al sottoscritto per la richiesta di documentazione arretrata. (…)”

(I), giova ricordare che, nell’ipotesi in cui un organo societario non sia in

grado di sottrarsi all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione

possibile ossia inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STFA H/268/01 e

H/269/01 del 5 giugno 2003).

In

concreto, nonostante l’asserita mancanza di informazioni, l’insorgente non ha

inoltrato le dimissioni dalla carica di amministratore unico della FA 1.

Quanto

infine alla presunta ed esclusiva gestione della società da parte dei signori PI

1, in particolare di PI 1, va ricordato che, secondo la giurisprudenza

federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per giustificare

una riduzione del risarcimento in relazione alla gravità dell'errore commesso

dai presunti responsabili (STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la

giurisprudenza e dottrina ivi ciata; STFA 13 novembre 2000 nella causa S, H 238/98,

consid. 4b; Pratique VSI 1996 p. 306). Determinante è che le circostanze

addotte dall’insorgente, come visto, non costituiscono motivi sufficienti per

esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere quindi l’esistenza di una

negligenza grave.

Questo

Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente ha omesso di compiere

quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito

delle incombenze riconducibili alla funzione di amministratore di una società

anonima (STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003 e H 268/01 e H 269/01 del 5 giugno

2003), ritenuto che per un amministratore unico il dovere di diligenza e

vigilanza risulta accresciuto, i suoi obblighi essendo quindi da connotare con

particolare rigore (DTF 112 V 3; STFA H 79/05 del 14 febbraio 2006).

In

queste circostanze, non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di

amministratore unico gli imponeva, RI 1 deve essere ritenuto responsabile ex

art. 52 LAVS del danno subito dalla Cassa.

2.7. Occorre

tuttavia esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro,

rispettivamente il proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o

potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e

193 consid. 2b).

Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un

datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una

mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa

che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento

sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo

modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei

lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al

tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno

soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto,

non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda

potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro

prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente

sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12

dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung

des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668s pp. 156

segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts

zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

2006, pp. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid.

4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto,

l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e

fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche

e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H

336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito

che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in

cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi

finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Quindi

l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei

contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla

citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da

distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per

salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione,

vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione

dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento

a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato,

dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro,

cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa

di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi

della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre

mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti;

cfr. in dettaglio Reichmuth, cit., n. 696 segg. pp. 163 segg.; cfr. anche Meyer,

cit., p. 36). Va poi ricordato

che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se

il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i

pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e

numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa

M.).

In

concreto, non sono stati invocati motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa, nel senso della succitata giurisprudenza.

Non

va in ogni caso dimenticato che la FA 1, nonostante le diffide e i precetti

esecutivi, non ha versato i contributi dovuti durante il periodo di

affiliazione alla Cassa dal 2006 al 2009 (ad eccezione di quelli relativi ai

primi tre trimestri del 2006 per complessivi CHF 905.--, cfr. doc. 1/B) e

nemmeno quelli di cui al conteggio di revisione 2005/2006 (cfr. doc. 1/B-B4).

In queste circostanze non risultano dati gli estremi, che l’insorgente, come

detto, nemmeno fa valere, per ammettere nella specie che il differimento dei

pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società

o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121

V 243; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004,

H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 p. 261).

In

conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione,

rispettivamente di discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa la somma

di fr. 221'518.65 (vedi l’insinuazione definitiva del 4 settembre 2009 che rinvia ai rispettivi

conteggi da cui va dedotto il dividendo versato che risulta dall’attestato di

carenza di beni in seguito al fallimento 7 febbraio 2011 sub doc. 1/C e 1/D

[270'299.65 – 48'781.00 = 221'518.65]) corrispondente agli

oneri sociali non versati dalla FA 1 dal 2005 a marzo 2009.

2.8. Visto

tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto e la decisione su

opposizione impugnata confermata.

2.9. Il

TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del

ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità

del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle

prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di

diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore

di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv.

1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di

fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza

fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità

dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless,

Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des

assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La

responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52

LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF

si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità

del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione

per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138

nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso

in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto

di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe

ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore

litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata

dal ricorrente).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i

fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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