31.2012.1
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21 dicembre 2012Italiano34 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
31.2012.1
Data decisione, Autorità:
21.12.2012, TCA
Titolo:
Responsabilità del datore di lavoro ex art. 52 LAVS. Respinta l'eccezione di prescrizione del credito risarcitorio. Conferma della responsabilità di un amministratore unico di una SA non avendo egli adempiuto agli obblighi di vigilanza in merito al pagamento degli oneri sociali
RISARCIMENTO DANNI EX ART. 52 LAVS
art. 52 LAVS
art. 53 cpv. 3 LAVS
Raccomandata
Incarto n.
31.2012.1
BS
Lugano
21 dicembre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 marzo 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 16
febbraio 2012 emanata da
in relazione alla
terzi chiamati in causa
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
FA 1(radiata
da RC il __________ 2012)
1.
lic. iur. PI 1, __________
(rappr. da
avv. RA 2)
2.
PI 2, __________
ritenuto in
fatto
1.1. La FA 1, iscritta a Registro di Commercio (RC) il __________
2009, con sede a __________, aveva quale scopo sociale l’apertura, la gestione,
la compravendita di negozi di prodotti tessili per la casa in Svizzera.
PI
1 è stato amministratore unico, con diritto di firma individuale, dalla costituzione
della società fino al __________ 2010 (data di pubblicazione nel FUSC), sostituito
il __________ 2010 da RI 1, il quale è rimasto in carica sino al fallimento della
FA 1 aperto il 10 gennaio 2011. PI 2 è stato direttore della società, con diritto
di firma collettiva a due.
1.2. La
FA 1 è stata affiliata alla CO 1(in seguito: Cassa), in qualità di
datrice di lavoro, dal 1° aprile 2009 al 31 dicembre 2010.
Sin
dall’emissione dell’acconto del III trimestre 2009 la società è
entrata in mora con il pagamento dei contributi paritetici, motivo per cui la
Cassa ha dovuto diffidarla dal novembre 2009 e precettarla dal giugno 2010 (cfr.
specchietto relativo all’evoluzione dei pagamenti degli oneri sociali; doc. 1/C-C1).
Con
decreto 10 gennaio 2011 la Pretura del Distretto di __________ ha dichiarato
l’apertura del fallimento della società e successivamente ha autorizzato la liquidazione
del fallimento in procedura sommaria ex art. 231 LEF (FUSC __________ 2011).
La
Cassa ha insinuato all’UF di __________ il proprio credito di fr. 19'108,40 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/AD/IPG e AF non soluti per gli anni 2009 e 2010, di
cui fr. 1'438.-- per contributi sulle rivendicazioni di credito dopo controllo
del datore di lavoro (doc. 1/D-D3).
La
procedura di fallimento è stata chiusa con decreto pretorile del __________ 2012
(FUSC __________ 2012) e la ragione sociale è stata radiata da RC il __________
2012.
1.3. Costatato di avere subito un danno, con decisione 30 agosto 2011,
la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento di fr. 19'108,40, importo
corrispondente ai contributi partiteci non soluti dalla FA 1 relativamente agli
anni 2009 e 2010, con vincolo di solidarietà con PI 1 limitatamente all’importo
di fr. 2'860.-- (doc. 3).
Con
decisione 16 febbraio 2012 la Cassa ha rigettato l’op- posizione 3 ottobre 2011
inoltrata da RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, confermando la sua responsabilità
ex art. 52 LAVS e riducendo il danno, a seguito di alcuni versamenti, a fr.
15'748,10 (doc. 1).
1.4. Contro la decisione su opposizione 16 febbraio 2012 RI 1, sempre per
il tramite dell’avv. RA 1 ha inoltrato il presente ricorso, chiedendone
l’annullamento. Sollevando l’intempestività della decisione su opposizione e
sollevando l’eccezione di perenzione (recte: prescrizione) del credito risarcitorio,
contesta una sua colpa grave o negligenza in relazione alla violazione delle
prescrizioni, evidenziando in particolare di non avere avuto alcun potere d’influenzare
l’anda- mento della FA 1. Delle
singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
1.5. Con
la risposta di causa, la Cassa ha postulato l'integrale reiezione del ricorso,
ribadendo una violazione degli obblighi di vigilanza dell’insorgente e confermando
la decisione impugnata.
1.6. Con
decreto 30 maggio 2012 il Vicepresidente del TCA ha chiamato in causa PI 1
(VIII).
Avendo
la Cassa intimato a PI 2 (direttore della PI 2 ritenuto dall’amministrazione quale
“organo di fatto” della società) una decisione di risarcimento datata 13 luglio
2012, con decreto 18 luglio 2012 questa Corte ha chiamato in causa anche l’ex
direttore (XVI). A titolo informativo va fatto presente che PI 2, dopo aver inoltrato
opposizione alla decisione 13 luglio 2012, contro quest’ultima ha anche interposto
al TCA un atto di ricorso datato 31 luglio 2012. Con sentenza del 6 dicembre
2012 questo Tribunale ha dichiarato irricevibile il gravame, rinviando gli atti
all’amministrazione per l’emissione della decisione su opposizione (inc.
31.2012.7).
1.7. In
data 2 luglio 2012 PI 1 jr, per il tramite dell’avv. RA 2, ha inoltrato le
proprie osservazioni al decreto di chiamata in causa, chiedendo che la stessa
venga respinta (XI).
1.8.
Il TCA ha richiamato dall’UF l’estratto delle esecuzioni promosso nei confronti
della FA 1 (XX) e dalla Cassa la documentazione relativa all’emissione degli acconti
paritetici e delle diffide (XXI).
considerato in
diritto
In ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
Nel
merito
2.2. In
virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che
e-gli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le
prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento
sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti
in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità
o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la
citata violazione delle prescrizioni legali.
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, p. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata
con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di
una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96
V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la
cassa di com-pensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo
nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo
la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i
suoi organi. General-mente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito
del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa
anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura
di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des
Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements
récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la
responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, p. 163; RCC
1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR
2001 AHV Nr. 6).
Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società
semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un
danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e
sentenze ivi citate). Va rilevato che il nuovo
capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede
che “se il datore di lavoro è una persona giuridica,
rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone
che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono
responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero
danno”.
Il
TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha riesaminato il problema della responsabilità
sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a
proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente
all’entrata in vi-gore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V
11 = Pratique VSI 2003 pp. 79 segg.).
Nella
fattispecie, a seguito dell’apertura della procedura di fallimento della __________(cfr.
consid. 1.2), la Cassa ha rettamente chiesto, in via sussidiaria, all’insorgente,
organo formale della stessa, il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi
paritetici non versati dalla società.
2.3. Il
ricorrente rimprovera alla Cassa di aver ingiustificatamente atteso quasi 4
mesi e mezzo per emettere la qui impugnata decisione, resa il 16 febbraio 2012 a seguito dell’opposizione datata 3 ottobre 2011 avverso la decisione di risarcimento 30 agosto 2011. A mente dell’insorgente, la querelata pronunzia non è stata emanata entro un
termine adeguato ai sensi dell’art. 52 cpv. 2 LPGA - che secondo lui dovrebbe
essere, in analogia all’art. 81 cpv. 3 vOAVS, di 30 giorni – e di conseguenza
il diritto di chiedere il risarcimento sarebbe “perento”.
Al riguardo, rettamente nella risposta di causa la Cassa ha fatto
presente che la succitata censura è stata già sollevata dallo stesso legale del
ricorrente ed esaminata dallo scrivente Tribunale nelle STCA 31.2008.12 del 7
settembre 2009 consid. 2.1 e STCA 31.2006.44 del 18 settembre 2007 consid. 2.6.
Va pertanto ricordato che in caso di presunto ritardo ingiustificato da parte
della Cassa nell’evasione dell'opposizione, l’insorgente avrebbe dovuto
innanzitutto sollecitare l'amministrazione e, in caso di mancata risposta,
adire il TCA ai sensi dell’art. 56 cpv. 2 LPGA. La censura di ritardata giustizia
si rileva pertanto intempestiva e priva di oggetto, avendo l’amministrazione
rilasciato la decisione su opposizione contestata. Non va altresì dimenticato
che, in caso di accoglimento di un
ricorso per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale ordina
all’assicuratore sociale di concludere entro un termine ragionevole la
procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, nota 507 p. 240; idem, cit.,
ad art. 56 nota 21, p. 708) e quindi
non annulla la decisione su opposizione nel frattempo resa, né, come temerariamente
sostenuto dall’insorgente, un eventuale accertamento dell’invocato diniego ha
per effetto la “perenzione” della pretesa risarcitoria.
Occorre poi
ricordare che, come verrà di seguito esposto, secondo l’art. 52 cpv. 3 LAVS il
diritto al risarcimento si prescrive in due anni dalla conoscenza del
danno. Entro tale termine la cassa di compensazione deve emanare una decisione
di risarcimento, contro la quale il destinatario può in seguito inoltrare opposizione
nel termine di 30 giorni.
2.4. L’insorgente
ritiene perento” (recte: prescritto, come previsto dall’art. 52 cpv. 3 LAVS) il
credito risarcitorio anche avuto riguardo al fatto che, a seguito delle diverse
procedure di diffida e d’incasso forzato (di cui egli ha chiesto la prova), la
Cassa sarebbe venuta o avrebbe dovuto venire a conoscenza del danno in quanto
la situazione oggettiva della società era tale che non vi era più da attendersi
il pagamento integrale dei contributi.
Certo
che, come si evince dallo citato specchietto relativo
all’evoluzione dei pagamenti degli oneri sociali (cfr. consid. 1.2) e dalla
documentazione richiamata dal TCA (cfr. consid. 1.8), sin dall’emissione
dell’acconto del III trimestre 2009 la società è entrata in
mora con il pagamento dei contributi paritetici, motivo per cui la Cassa ha
dovuto diffidarla dal novembre 2009 e precettarla dal giugno 2010, ma tali difficoltà d’incasso non costituiscono,
come già esposto nelle STCA citate al considerando precedente, la conoscenza del danno.
Secondo
la giurisprudenza sviluppata in merito all’art. 82 cpv. 1 v.OAVS, applicabile al
nuovo art. 52 cpv. 3 LAVS (in vigore dal 1. gennaio 2003), il
credito risarcitorio della cassa nasce il giorno in cui il danno è causato
(insorgenza del danno). Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogniqualvolta
dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa
assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono
essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta
perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore
di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26; STFA H/136/04 del 18 agosto 2005).
Nell’ambito di un fallimento del datore di lavoro detto giorno è quello
dell’apertura del fallimento stesso, poiché è da questo momento che gli oneri
sociali scoperti non possono più essere recuperati seguendo la procedura ordinaria
(DTF 123 V 15 e 170 , 121 III 384 e 388), ciò che è avvenuto nel caso concreto
con l’apertura del fallimento pubblicato nel FUSC del 10 gennaio 2011.
In
merito al credito risarcitorio, l’art. 52 cpv. 3 LAVS prescrive che il risarcimento
del danno si prescrive in due anni dal momento in cui la cassa
competente ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni
dall’insorgere del danno. Il termine di cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS, diversamente
da quello previsto dall’art. 82 cpv. 1 v.OAVS (in vigore sino al 31 dicembre
2002), è un termine di prescrizione e non di perenzione (SVR 2005 AHV n. 15;
STFA H 136/05 del 23 novembre 2006).
Decisiva per la decorrenza del termine di perenzione non è la data
d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene
effettivamente a conoscenza (Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach
art. 52 AHVG, in: Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, Veröffentlichungen
des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Universität St.
Gallen, volume 44, 1998, p. 109). In caso di fallimento la cassa conosce
sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando è
informata del suo collocamento nella liquidazione. La cassa ha, di regola,
conoscenza del danno subito nel fallimento del datore di lavoro soltanto al
momento in cui è depositata la graduatoria, e questo anche se è venuto meno il
privilegio dei crediti contributivi nel fallimento (SVR 2002 AHV Nr. 18; DTF
126 V 444). Tale conoscenza può, in presenza di particolari circostanze,
sussistere già prima del deposito dello stato di graduatoria quando ad
esempio la cassa è stata resa edotta dall’amministrazione del fallimento, in
seguito ad un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo verrà distribuito
ai creditori della sua classe (DTF 118 V 196, 116 II 162; RCC 1992 p. 504; riguardo
al riconoscimento del danno al momento della prima assemblea dei creditori, Pratique
VSI 1996 p. 167 = DTF 121 V 240).
Infine,
il momento della conoscenza del danno può avvenire precedentemente al
fallimento, ossia in caso di rilascio di un attestato di carenza beni durante
un’esecuzione in via di pignoramento (DTF 113 V 256 con riferimenti), oppure, a
determinate condizioni, durante una moratoria concordataria (DTF 121 V 241
consid. 3c/bb in fine, AHI Praxis 1995 p.164, consid. 4d).
Nella
fattispecie in esame, non sono quindi le difficoltà d’in- casso
dei contributi da parte della Cassa, rispettivamente il loro mancato versamento
a determinare la conoscenza del danno. Tantomeno l’apertura del fallimento in
via sommaria, visto che la stessa non coincide con il momento della conoscenza
del danno (DTF 126 V 445 consid. 3b; DTF 116 V 77 in fondo con riferimenti; STFA H39/02 del 9 gennaio 2003 consid. 3 e H
405+406/00 del 23 agosto 2002 consid. 3.3; cfr. Nussbaumer, Les caisses de
compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon
l’art. 52 LAVS in RCC 1991 p. 406; idem; Das Schadenersatzverfahren
nach Art. 52 AHVG, p. 110).
Decisiva al proposito è invece la comunicazione 18 novembre 2011 da
parte dell’UF, confermata il 28 luglio 2011, secondo cui per i creditori non vi
erano da prevedere dividendi (doc. 1/E, E1). Avendo la Cassa intimato la
decisione di risarcimento il 30 agosto 2011, essa ha pienamente rispettato il
termine biennale ex art. 52 cpv. 3 LAVS. Il credito risarcitorio non è quindi
prescritto.
2.5. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi
AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro
(STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002
consid. 2.3 inc. 31.2002.10 ; Pratique VSI 1994 p. 104); i contributi della
disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti
all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di
amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive
(cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pp. 369s. e in RDAT II 2002 pp.
519s.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Non sono invece computa-bili
le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4
novembre 1996). Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione
documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc.. (RDAT
II 1995 p. 396). Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio
dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe
alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa
di compensazione non è corretto (RCC 1991 p. 133 consid. II/1b).
Nel caso in esame, il risarcimento ex art. 52 LAVS
richiesto all’insorgente è costituito dal mancato pagamento dei contributi
AVS/AI/IPG/AD e AF da parte della FA 1relativi agli anni 2009 (acconto III e IV
trimestre e conteggio finale) e 2010 (cfr.
lo specchietto dell’evoluzione dei pagamenti in doc. 1/C-C1; cfr. anche la documentazione richiamata dal TCA al consid. 1.8). I contributi sono stati calcolati sulla base delle relative
distinte salariali (doc. 1/G-G1) e dall’ac- certamento di salari rivendicati
per il 2010, eseguito dal revisione del Servizio ispettorato della Cassa sulla
base della documentazione depositata presso l’UF (doc. 1/H1). Riguardo a
quest’ultimo punto occorre rilevare
che, conformemente alla giurisprudenza federale, la responsabilità dell'organo
societario ex art. 52 LAVS si estende anche alle pretese e ai versamenti
salariali accertati unicamente dopo la data del fallimento purché riferiti a un
periodo in cui l'interessato fungeva ancora quale organo (STFA H 180/03 dell'11
ottobre 2004 consid. 5.3; cfr. anche STF H 134/04 del 28 agosto 2007, STFA H
307/02, H308/02 e H 309/02 del 28 gennaio 2004 consid. 7.2.2.e riferimenti
giurisprudenziali ivi citati), ciò che è il caso in esame.
Infine,
per quel che concerne l’ammontare del danno, con scritto 25 maggio 2012 la
Cassa ha precisato che “ l’ammontare del danno danno di CHF 15'748,10 (inizialmente
di CHF 19'108,40) a carico del ricorrente tiene conto dei pagamenti intervenuti
il 12 settembre 2011 di CHF 2'860,30 e il 29 settembre 2011 di CHF 500.--, importo
quest’ultimo versato dal ricorrente” (sottolineatura del redattore;
doc. VI).
2.6. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi
(Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo
di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto
(art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con
riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di
prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale
del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V
186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2).
Inoltre
- anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di
lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad
assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria
attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei
confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi
dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della
LAVS (RCC 1985 p. 608 consid. 5b).
2.7. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in
seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS,
relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli
periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi
ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore
di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave
negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di
lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa,
idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave
delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a
circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). È quindi
possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro
riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà
passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti
l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante
in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile
solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI
1996 pag 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid. 3a). L’obbligo
del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla
Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b;
Frésard, op. cit., RSA 1987 p. 7).
2.8. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una
negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare
quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella
stessa situazione.
La
misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza
che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore
di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC
1988 p. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con
riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p.
53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non
sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve
infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati
ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto
di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito
in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono
state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a;
RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., p. 52; Dieterle/Kieser, Das
Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p.
658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la
mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura
una grave negligenza (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).
2.9. Il
ricorrente nega una sua negligenza circa la violazione delle prescrizioni, sostenendo
che la direzione amministrativa della società era nelle mani di PI 2, mentre
lui (il ricorrente) si occupava esclusivamente della direzione e della conduzione
tecnica dell’azienda non avendo in effetti alcun potere decisionale.
Orbene,
quanto addotto dall’insorgente non è sufficiente per esimerlo da una sua
responsabilità. Infatti, accettando il mandato di amministratore egli ha assunto
tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre
2008, H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti
ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore
spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare
per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e
delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi
periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari
principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente,
cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle
informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente
da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire
affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e
del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p.
116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo
preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro
già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H
171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 del 11 novembre 2003, H 33/03 del 8
ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202;
Frésard, op. cit., RSA 1991, p. 165). In caso contrario si finirebbe per
legittimare la figura dell'uomo di paglia (STFA 365/01 del 15 aprile 2002
consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella
sentenza H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TFA ha rilevato in particolare che "scopo
della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale
consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura,
ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità."
Infine,
secondo la giurisprudenza federale, se l’amministrazione di una piccola società
è composta da un solo membro, si può in generale esigere da quest’ultimo - nella
misura in cui egli assume da solo nelle sue vesti di organo l’amministrazione
della società - l’insieme delle attività importanti della ditta e ciò anche
allorquando egli abbia a sua volta affidato i compiti essenziali della gestione
a un direttore: con questa delega delle competenze egli non può nel contempo
venir meno ai suoi obblighi di amministratore unico (DTF 108 V 203 consid. 3b).
Nel
caso concreto, il ricorrente ha omesso di verificare se i
contributi sociali fossero stati pagati, in particolar modo tenuto conto che
egli è subentrato quale amministratore unico nel luglio 2010 allorquando vi era
già degli oneri sociali arretrati (sull’obbligo del
nuovo amministratore di vegliare affinché vengano versati i contributi correnti
e quelli scaduti e dovuti quando egli non era ancora in carica cfr. DTF 119 V
407 consid. 4c; RCC 1992 p. 269 consid. 7b). Egli
sostiene inoltre che prima di entrare in carica non avrebbe potuto ottenere informazioni
sullo stato dei pagamenti, in particolare per quanto concerne i contributi. Ma
è altrettanto vero, come rettamente sottolineato dalla stessa amministrazione,
che prima di accettare il mandato il ricorrente avrebbe dovuto informarsi
presso l’amministratore unico uscente sulla situazione debitoria della Cassa.
Infine,
l’insorgente non poteva, nella veste di amministratore
unico, accontentarsi di svolgere un ruolo passivo nella società o limitare la
propria attività agli aspetti prettamente tecnici. La passività a dispetto
della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere
considerata un’inos- servanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989
p. 115). La passività dimostrata dall’insorgente è quindi in relazione di
causalità naturale e adeguata con il danno subito dalla Cassa (STFA 21
maggio 2003 nella causa A. [H 13/03], 13 maggio 2002 nella causa A. [H 65 /01]
e 17 gennaio 2002 nella causa A. e B. [H 38/01]).
Del
resto, secondo la giurisprudenza, quando un membro del consiglio d'amministrazione
accerta di non essere in grado di svolgere le funzioni che gli incombono e che
ripetute richieste vengono sistematicamente disattese, egli può (e deve) mettere
fine con atti propri alla situazione di rischio, rassegnando le dimissioni (STF
H 10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6.6, con riferimento alla STFA H 258/03 del 14
aprile 2005 consid. 4.4), ciò che l’interessato non ha fatto.
2.10.
2.10.1 Occorre
tuttavia esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a
non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244
consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un
datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una
mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa
che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento
sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo
modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei
lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al
tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti
entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è
tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse
essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo,
bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente
sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12
dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung
des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668s pp. 156ss;
vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c
e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta
Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la
sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e
immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H
336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito
che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in
cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi
finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Quindi l’illiquidità
della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se
non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza
(STCA del 12 febbraio 2009 inc. 31.2008.6).
Da
distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per
salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione,
vi è la fattispecie in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione
dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento
a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato,
dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro,
cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa
di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi
della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre
mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti;
cfr. in dettaglio Reichmuth, cit., n. 696 ss pp. 163 ss; cfr. anche Meyer, cit.,
p. 36). Va poi ricordato che
per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il
differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i pagamenti
venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,
giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).
2.10.2. In
concreto, non sono stati invocati motivi di giustificazione,
rispettivamente di discolpa nel senso della giurisprudenza cita al considerando
precedente.
Occorre
comunque rilevare che la FA 1 ha liquidato, dopo numerose
diffide e precetti, unicamente gli acconti del I e II trimestre 2009 lasciando
insoluti gli acconti del III e IV trimestre 2009 (conteggio finale incluso) e tutti
quelli del 2010.
In
queste circostanze non risultano dati gli estremi, che l’insorgente nemmeno fa
valere, per ammettere nella specie che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile
ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera
situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA
H 134/02 del 30 gennaio 2003, STFA H 297/03 del 4 novembre 2004, STFA H
277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 p. 261).
Come
detto al considerando precedente, il TFA ha circoscritto a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo
dell'art. 52 LAVS, a condizione che il datore di lavoro
abbia regolarmente versato i precedenti contributi, circostanza che, come visto
sopra, non corrisponde al caso in esame.
Va
poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo
di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico,
e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute
e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa
M.), ciò che in casu è accaduto.
In
conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente
di discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa gli oneri sociali non versati
FA 1 per complessivi fr. 15'748,10.
2.11. Il
ricorrente ha chiesto l’assunzione di alcuni mezzi di prova (I).
Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi
dell'art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per
l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul
provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare
all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al
riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse
soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono
inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già
chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla
fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta
(DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono
all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente
delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza
preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare
questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento
anticipato delle prove; Dieterle/Kieser, op. cit., p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, p. 39 no. 111 e p. 117 no. 320; DTF
122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto
di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N.
10 p. 28; DTF 124 V 94).
Nel caso in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per
statuire nel merito della presente vertenza, per cui non si rende necessario
assumere altre prove.
La
generica richiesta di assunzione “doc. e testi” non merita considerazione alcuna;
l’ispezione presso l’URC non è necessaria visto che l’estratto RC della società
è già agli atti. Per quel che concerne il richiamo di un estratto completo delle
esecuzioni a carico della società, come visto, lo stesso è stato richiamato dal
TCA ed inviato al ricorrente (cfr. consid. 1.8). Non è invece necessario il
richiamo dall’UF dell’intero incarto relativo alla società visto che agli atti
vi è la graduatoria del fallimento (doc. 1/I) come pure l’insinuazione del credito
di cui il ricorrente ha già avuto una copia (doc.1/L).
2.12. Quanto
alla domanda con la quale PI 1 ha chiesto la revoca e l’annullamento del
decreto di chiamata in causa (cfr. consid. 1.7) va rilevato quanto segue.
Con
la chiamata in causa, terze persone particolarmente toccate nei propri interessi
dall'esito di una decisione vengono coinvolte in una determinata procedura a
cui poi partecipano. Il coinvolgimento degli interessati a livello di scambio
degli allegati (cfr. pure art. 110 cpv. 1 OG e a tal proposito DTF 125 V 80
consid. 8b p. 94 con riferimenti) ha lo scopo di estendere al cointeressato
l'effetto di cosa giudicata della pronuncia, in modo tale che quest'ultimo
nell'ambito di una successiva procedura nei suoi confronti dovrà lasciarsi
opporre tale giudizio. L'interesse a una chiamata in causa è di natura giuridica.
Una situazione giustificante una simile chiamata si presenta quando da una
determinata decisione sono da attendersi ripercussioni nei rapporti giuridici
tra una parte principale e il cointeressato (Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 183 seg.; Kölz/Häner, op. cit., p.
191 n. 528; DTF 125 V 80 consid. 8b p. 94). La chiamata in causa consente di
tenere adeguatamente conto del diritto di esprimersi prima della resa di una decisione
sfavorevole ed è così un'emanazione del diritto di essere sentito (sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni H 72/06 del 16 ottobre 2006, consid. 2.2
con riferimenti; Kölz/Häner, op. cit, p. p. 191 seg. n. 528).
Non
è pertanto comprensibile la domanda formulata da PI 1 ritenuto che, come emerge
dalla succitata giurisprudenza, la chiamata in causa è un suo diritto e tutela
Fatti
i suoi interessi. Del resto, egli poteva impugnare il decreto al TF quale decisione
incidentale.
2.13. Visto
tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione
impugnata confermata.
2.14. Il
TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del
ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità
del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle
prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di
diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore
di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv.
1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di
fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale
(circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità
dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szless, Le
recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des
assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité
selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE
2009 p. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato
circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del
titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per
il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella
quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema
di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando,
in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di
importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe
ammissibilie il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore
litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata
dal ricorrente).
Per
questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
Considerandi
2.
Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.
Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In
materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo
della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.
30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i
fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora
non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113
LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata
e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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