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Decisione

31.2012.10

Responsabilità del datore di lavoro ex art. 52. Nessuna responsabilità di una direttrice in quanto non ricopriva la mansione di organo di fatto ma si occupava unicamente di amministrazione ordinaria

5 febbraio 2013Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

N. 1969 p. 1072). Ma è altrettanto vero che questo non

significa che la Cassa non debba accertare l'effettivo potere decisionale di un

direttore.

Nell’ambito

del risarcimento danni ex art. 52 LAVS, in una recente sentenza pubblicata in

SVR 2012 AHV nr. 4 (9C_317/ 2011 del 30 settembre 2011) il TF ha evidenziato

che al direttore di una società anonima, iscritto nel registro di commercio con

diritto di firma individuale, spetta di principio la qualità di organo formale,

di cui egli risponde unicamente per gli atti e le omissioni nel suo ambito di

competenza. In quella fattispecie, esaminata la posizione del direttore e delle

sue competenza, l’Alta Corte lo ha tuttavia liberato da qualsiasi risarcimento

in quanto non era tenuto alla sorveglianza in materia di salari e contribuiti e

quindi non aveva la qualità né di organo formale né materiale della società (consid.

4.3 della citata sentenza).

Il

direttore deve rispondere solo di atti o omissioni che derivano dalla sua sfera

di competenza; in altri termini dipende dall'estensione dei suoi diritti e

doveri che gli derivano dai rapporti interni con gli altri amministratori. Se

non fosse munito dei poteri necessari, si finirebbe per fargli risarcire un

danno che non avrebbe potuto impedire (DTF 111 V 178 consid. 5a; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel,

op. cit., § 37 N 8 p. 442).

Per

ammettere una responsabilità ex art. 52 LAVS occorre quindi esaminare l'effettivo potere decisionale di un direttore, con particolare

riguardo al versamento dei contributi.

Ritornando

al caso in esame, l’amministrazione ritiene che la ricorrente svolgeva non solo

la funzione di direttrice, ma anche di amministratrice di fatto:

"

(...)

Prima di tutto aveva un potere decisionale non

indifferente vincolando la società con firma individuale (vedi Registro di

commercio) ed in secondo luogo si occupava di lavori amministrativi in

generale, quali l'allestimento di richieste di assegni familiari, comunicazione

del No. CCP 65-45714-3 sul quale versare le prestazioni __________ (un conto

era intestato alla FA 1 e su questo conto la signora RI 1 ne aveva accesso con

firma individuale), richiesta per pagamenti mensili dei contributi, richiesta

contratti __________, comunicazione della massa salariale per il calcolo degli

acconti, compilazione delle dichiarazioni dei salari. Inoltre si è occupata

della gestione della FA 1 (nuova gestione Rist. __________) perlomeno per

quanto concerne l'affiliazione all'assicurazione obbligatoria LPP presso la __________.

Quindi dell'amministrazione in generale della società.

Allestendo le dichiarazioni dei salari all'intenzione della Cassa di

compensazione sapeva benissimo che anche i contributi sociali dovevano essere

pagati. Doveva quindi, secondo l'art. 717 cpv. 1 CO, adempiere ai suoi compiti

con ogni diligenza. Questa va oltre la prudenza che si è usi osservare nei

propri affari (DTF 99 II 179). (…)" (doc. A)

Occorre

qui ricordare che, per giurisprudenza, non sottostanno ad alcuna responsabilità

le persone che svolgono mansioni ausiliarie. Pertanto, per ammettere il ruolo

di organo di fatto non è sufficiente che la persona interessata svolga unicamente

mansioni amministrative, di segretariato, come: la sottoscrizione della

distinta salariale; l’inoltro di una domanda di dilazione di pagamento dei

contributi; la corrispondenza generale con la cassa di compensazione; la semplice

operazione di pagamento dei contributi, la sottoscrizione del bilancio o della

dichiarazione fiscale o di un contratto di lavoro; la ricezione di un precetto

esecutivo come pure la formale opposizione allo stesso; eseguire delle

disposizioni obbligatorie dopo il decesso di un singolo amministratore (cfr.

la giurisprudenza citata in Reichmuth, op. cit., § 4 n. 227, p. 56). Tutte

queste funzioni, da sole, non influenzano in modo determinante la volontà della

società; lo stesso dicasi anche per la consulenza o l’ausilio nel processo

decisionale (Reichmuth, op. cit., § 4 n. 227, p. 57).

Infine,

come accennato, decisivi nell'ambito di azioni di responsabilità non sono, ad

esempio, l'estensione ed i limiti della procura di una persona determinata nei

rapporti con l'esterno, bensì le mansioni concrete di questa persona, nonché i

diritti e doveri all'interno dell'azienda; in caso contrario, tale persona

dovrebbe essere considerata responsabile anche per danni di cui non avrebbe

potuto impedire il verificarsi per difetto di competenza (DTF 111 V 178 consid.

5a).

In

casu, pertinentemente la ricorrente ha evidenziato di non aver avuto alcun potere

decisionale autonoma, eseguendo unicamente precise istruzioni ricevute dal

proprietario della società TERZ 2, divenuto poi formalmente direttore della FA

1 dopo le sue dimissioni, con effetto immediato, inoltrate il 27 maggio 2010

(doc. B).

Ciò

trova conferma nello scambio di mail avuto dalla ricorrente con TERZ 2 tra il

23 e 27 marzo 2010 (sub doc. C), da cui si evince che quest’ultimo determinava

la lista degli stipendi ed i relativi importi (cfr. mail 24 marzo 2010 delle

ore 6.59; 25 marzo 2010 delle ore 8:27 e delle ore 11.39). Era sempre TERZ 2

che procedeva al versamento degli stipendi (mail 26 marzo 2010 delle ore 00:56

di TERZ 2 alla ricorrente: “Cara RI 1 ho finito il pagato e glielo invio.

Glielo consegneremo alla fine del mese di marzo in modo da finire i primi tre

mesi del 2010…”), incaricando la ricorrente di “preparare gli stipendi”

(conteggi salariali) che poi lui versava (mail 27 marzo 2010 delle ore 18:42: “Cara

RI 1 si ricordi al più presto gli stipendi poiché vorrei iniziarli a pagarli..;

mail 29 marzo 2010 delle ore 13.36:”Non ho visto la busta paga di __________.

Me la fa?”), di allestire le bozze di contratti di lavoro che in seguito

lui approvava (mail 27 marzo 2010 delle ore 17:50: “Cara RI 1, ho bisogno

urgente di avere il contratto per __________. Io lo devo pagare e non lo posso

fare finché non ho un contratto ben definito. Aspetto la bozza che voglio

leggere. Grazie”), di occuparsi della corrispondenza generale (mail 25

marzo 2010 delle ore21:57: “Senta io non ho i termini per fare la lettera

per la __________. La faccia per favore e me la faccia leggere. Grazie”).

L’insorgente non aveva nemmeno la competenza sugli incassi giornalieri che,

come tutto il resto, era di TERZ 2 (mail 27 marzo 2010 delle ore 17.57 di TERZ

Considerandi

2.

a __________, dipendente della FA 1: “ … le ricordo che ogni giorno è suo

compito depositare i soldi incassare il giorno precedente presso la Posta.

Poi può fare la spesa …Inoltre è suo compito , per adesso ancora, di inviarmi giorno

per giorno il conteggio per mail ….“).

In

queste circostanze, dunque, emerge che la ricorrente non aveva alcuna competenza

decisionale autonoma in merito al pagamento dei salari, rispettivamente degli

oneri sociali. Essa ricopriva invece una posizione subalterna verso TERZ 2, il

quale deteneva il potere decisionale della società. La ricorrente eseguiva solamente

le direttive di quest’ultimo, risulta cioè aver agito con atti di chiara connotazione

subalterna rispetto a chi aveva potere decisionale. In questo contesto la

semplice redazione e sottoscrizione (essa aveva diritto di firma individuale)

delle dichiarazioni salariali (cfr. doc. 7 e 8), dei conteggi supplementari

(cfr. doc. 9), dei contratti di adesione con la cassa pensioni (cfr. doc. 10), delle

richieste di assegni familiari (cfr. doc. 11), della richiesta di pagamenti

mensili (cfr. doc. 12), delle indicazioni di versamento di eventuali

prestazioni (cfr. doc. 11), conformemente alla succitata giurisprudenza,

rientrano nella gestione ordinaria amministrativa svolta, come detto, dall’insorgente

su ordine del “proprietario” (TERZ 2).

Ne

consegue che il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La decisione su

opposizione 17 agosto 2012 è annullata.

2. Non si percepisce

tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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