31.2012.11
Responsabilità datore di lavoro ex art. 52 LAVS. Violazione dell'obbligo di vigilanza da parte dell'amministratore unico. Dimissioni tardive
12 aprile 2013Italiano26 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
31.2012.11
Data decisione, Autorità:
12.04.2013, TCA
Titolo:
Responsabilità datore di lavoro ex art. 52 LAVS. Violazione dell'obbligo di vigilanza da parte dell'amministratore unico. Dimissioni tardive
RISARCIMENTO DANNI EX ART. 52 LAVS
art. 52 LAVS
Raccomandata
Incarto n.
31.2012.11 + 12
BS
Lugano
12 aprile
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 14 settembre 2012
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni su opposizione del 9 luglio
2012 emanate da
in relazione alla
chiamata in causa
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
FA 1
(radiata da RC il __________ 2011)
TERZ 1
ritenuto in
fatto
1.1. La __________, iscritta a Registro di Commercio (RC) il 27
maggio 2002, con sede a __________, aveva quale scopo sociale la gestione di
esercizi pubblici. La società gestiva gli esercizi pubblici “l’__________” a __________
e “FA 1” a __________.
Dal
10 dicembre 2007 al 26 febbraio 2009 (date di pubblicazione nel FUSC) amministratore
unico della società, con diritto di firma individuale, è stato TERZ 1, sostituito
a far tempo dal 26 febbraio 2009 da RI 1 che è rimasto in carica sino al
fallimento della società (09 settembre 2010).
1.2. La
FA 1 è stata affiliata alla CO 1 (in seguito: Cassa), in qualità di datrice
di lavoro, dal 15 novembre 2007 per la gerenza __________ e dal 1° febbraio
2003 per quanto riguarda il FA 1 sino al 31 dicembre 2009, data in cui la
società ha cambiato cassa di compensazione.
La
società è entrata in mora con il pagamento dei contributi
paritetici, motivo per cui la Cassa ha dovuto diffidarla e precettarla (cfr.
specchietto relativo all’evoluzione dei pagamenti degli oneri sociali; doc. IX)
sino all’emissione di diversi attestati di carenza beni, i primi rilasciati l’8
febbraio 2010 (doc. 6 inc. 31.2012.11).
Con
decreti 8 settembre 2010 e 8 ottobre 2010 la Pretura del Distretto di __________
ha dichiarato l’apertura del fallimento della società rispettivamente la
sospensione della procedura ex art. 230 LEF.
La
Cassa ha insinuato all’UF di __________ il proprio credito per gli oneri sociali
non versati dalla succitata società negli anni 2007 e 2009 relativi al FA 1 (fr.
19'403. --) e per gli anni 2008 e 2009 concernerti l’__________ (fr. 11’98,55; sub
doc. 7 inc. 31.2012.11). La procedura di fallimento è stata chiusa per mancanza
di attivo non avendo nessun creditore anticipato le spese come da pubblicazione
(sub doc. 7 inc. 31.2012.11).
La
ragione sociale è stata radiata da RC __________1.
1.3. Costatato di avere subito un danno, con tre decisioni del 24
febbraio 2011, confermate con decisione su opposizione del 9 luglio 2012, la
Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 10'234,15, corrispondenti ai contributi partiteci
AVS/AI/IPG e AF per il periodo gennaio 2007 - dicembre
2009 non soluti dalla FA 1 relativi alla gerenza del FA
1, con vincolo di solidarietà con TERZ 1 limitatamente agli anni 2007 e 2008 ed
all'importo di fr. 5'912.-- (doc. 1-3, 5 inc. 31.2012.11).
Con
altre due decisioni del 24 febbraio 2011, confermate con una seconda decisione
su opposizione del 9 luglio 2012, l'amministrazione ha chiesto all'ex amministratore
unico il risarcimento di fr. 11'198,90 per gli oneri sociali degli anni
2008/2009 rimasti scoperti e relativi alla gerenza dell'__________, con vincolo
di solidarietà con TERZ 1 per l'anno 2008 e per l'importo di fr. 7'827,40 (doc.
1-3, 5 inc. 31.2012.12).
__________ 1.4. Contro le succitate due decisioni su opposizione, RI 1, rappresentato
dall’avv. RA 1, ha interposto due separati ricorsi,
contestando una sua responsabilità ex art. 52 LAVS.
Rilevando
di essere subentrato a TERZ 1, l’insorgente sostiene di aver vegliato sul
pagamento dei contributi paritetici. Dopo aver sollecitato più volte il versamento
degli stessi, il 22 aprile 2010 egli si sarebbe dimesso quale amministratore unico
della FA 1. Il ricorrente evidenzia di aver fatto tutto quanto in suo potere
per sanare l’esposizione debitoria nei confronti della Cassa e, una volta
resosi conto dei suoi sforzi vani, di aver rassegnato le dimissioni quale
amministratore unico.
Per
quel che concerne la gerenza dell’__________, il ricorrente sostiene che in
data 31 dicembre 2008 la stessa è stata ceduta alla signora __________, la
quale si era assunta l’intera responsabilità, compresi gli obblighi contributivi,
motivo per cui non gli si può imputare il mancato pagamento dei contributi del
2009.
1.5. Con
le rispettive risposte di causa la Cassa postula l'integrale reiezione dei ricorsi,
ribadendo una violazione degli obblighi di vigilanza da parte dell’insorgente e
confermando quindi le decisioni impugnate.
1.6. Le
procedure di cui agli inc. 31.2012.11 e 12 sono state congiunte con decreto 12
ottobre 2012 del Vicepresidente del TCA (V inc. 32.2012.11), il quale con decreto
30 ottobre 2012 ha inoltre ordinato la chiamata in causa TERZ 1 (VIII).
1.7. In
data 8 marzo 2013 questo TCA ha chiesto alla Cassa di allestire il dettaglio
dell’evoluzione dei contributi relativi alla FA 1 (IX), trasmesso alla parte
ricorrente. Con scritto 5 aprile 2013 RI 1 ha comunicato che, esaminati gli
atti, non intende presentare delle osservazioni (XI).
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
Nel
merito
2.2. In
virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS – sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre
2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003, modificata a seguito
dell’entrata in vigore della Legge sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA) – il datore di lavoro deve risarcire il danno che
e-gli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le
prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento
sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti
in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro,
l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la
colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, p. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata
con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di
una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96
V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la
cassa di com-pensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo
nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo
contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. General-mente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.
In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni
definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer,
Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107;
Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in
RSA 1991, p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una
società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato
assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114
V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il nuovo
capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede
che “se il datore di lavoro è una persona giuridica,
rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone
che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono
responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero
danno”.
Il
TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha riesaminato il problema della responsabilità
sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a
proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata
in vi-gore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique
VSI 2003 pp. 79 segg.).
Nella
fattispecie concreta, con riferimento alla succitata
giurisprudenza, a seguito del rilascio degli attestati di carenza beni (cfr. consid.
1.2) la Cassa ha rettamente chiesto, in via sussidiaria al ricorrente, organo
formale della FA 1, il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici
non versati dalla citata società.
2.3. Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28
ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10
; Pratique VSI 1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01
del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art.
41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995
pp. 369s. e in RDAT II 2002 pp. 519s.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid.
6). Non sono invece computa-bili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03
del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante giurisprudenza,
spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti,
salari, fatture ecc.. (RDAT II 1995 p. 396). Tuttavia va ricordato che, in
applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso
di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del
danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 p. 133
consid. II/1b).
Nel
caso in esame, il danno è costituito dal mancato pagamento da parte della FA 1 dei
contributi AVS/AI/IPG/AD e AF concernenti gli anni dal 2007 al 2009 in relazione alla gestione dei già citati esercizi pubblici FA 1 e __________ (cfr. decisioni
formali 24 febbraio 2011, doc. 1-3 inc. 31.2012.11 e doc. 1-2 inc. 31.2012.11; cfr.
specchietto dell’evoluzione dei pagamenti; doc. IX).
Vero
che il ricorrente ha assunto la carica di amministratore unicamente il 26
febbraio 2009. Tuttavia va ricordato che il nuovo
amministratore risponde non soltanto dei contributi sociali correnti, ma pure
del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in
funzione. Infatti, secondo giurisprudenza, il nuovo amministratore deve
vegliare affinché vengano versati i contributi correnti e quelli scaduti e dovuti
quando egli non era ancora in carica, in quanto vi è rapporto di causa effetto
tra l'inazione dell'organo e il mancato pagamento dei contributi (DTF 119 V 407
consid. 4c; RCC 1992 p. 269 consid. 7b). Nessuna responsabilità del nuovo
amministratore secondo l'art. 52 LAVS è data per contro per il danno causato
alla cassa di compensazione prima della sua entrata nel consiglio di
amministrazione, nel caso in cui egli nulla poteva modificare, e meglio poiché
la società era già insolvente (DTF 119 V 401) rispettivamente indebitata al
punto che i contributi risultavano irrecuperabili per motivi giuridici o di
fatto (SVR 2002 AHV no. 10 p. 24 consid. 4c/aa; Nussbaumer, op.cit., p. 1076).
In tale ipotesi l'amministratore risponde unicamente per l’aggravamento del
danno, ossia per ulteriori debiti contributivi (Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers
und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 277 p.68 con riferimenti di giurisprudenza;
cfr. anche STFA H 156/05 del 16 gennaio 2007 consid. 7.2).
Ora,
nel caso concreto dagli atti non emerge – né del resto è stato fatto valere –
che prima dell’entrata in carica quale amministratore unico della FA 1 quest’ultima
si trovasse già in uno stato d’insolvenza tale da rendere impossibile il pagamento
dei contributi scaduti, motivo per cui l’insorgente deve rispondere anche per
gli oneri sociali scaduti prima del 26 febbraio 2009 e rimasti impagati, oltre
a quelli dovuti successivamente.
Complessivamente
Fatti
i contributi rimasti scoperti ammontano a fr. 21'433,05 (10'234,15 riferiti al FA
1 e fr. 11'198,90 all’__________). Fanno parimenti parte del danno, con riferimento
alla succitata giurisprudenza, anche le contestate voci “spese intimazioni” e “
tassazioni d’ufficio”.
2.4. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello
derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge
attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei
contributi (Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa
riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima
e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti
l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo
di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto
(art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con
riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di
prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale
del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V
186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2).
Inoltre
- anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di
lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad
assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria
attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei
confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi
dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della
LAVS (RCC 1985 p. 608 consid. 5b).
2.5. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in
seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS,
relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli
periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi
ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore
di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave
negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di
lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa,
idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave
delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a
circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). È quindi
possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro
riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà
passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti
l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante
in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile
solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI
1996 pag 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid. 3a). L’obbligo
del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla
Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b).
2.6. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una
negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare
quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella
stessa situazione.
La
misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza
che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore
di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC
1988 p. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con
riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p.
53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non
sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve
infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati
ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto
di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito
in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono
state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a;
RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., p. 52; Dieterle/Kieser, Das
Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p.
658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la
mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura
una grave negligenza (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).
2.7. Nel
caso in esame il ricorrente nega una sua negligenza
circa la violazione delle prescrizioni, sostenendo di aver correttamente svolto
il suo compito di vegliare sul versamento degli oneri sociali. Dopo essersi
reso conto che la sue sollecitazioni erano rimaste inascoltate, asserisce di
aver notificato in data 22 aprile 2010, brevi manu alla società, le sue dimissioni.
Occorre
qui ricordare che ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad
ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione,
in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei
regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi
periodicamente dell’andamento dell’azie- nda ed in particolare sugli affari
principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente,
cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle
informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente
da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire
affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e
del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p.
116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo
preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro
già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H
171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 del 11 novembre 2003, H 33/03 del 8
ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202;
Frésard, op. cit., RSA 1991, p. 165). In caso contrario si finirebbe per
legittimare la figura dell'uomo di paglia (STFA 365/01 del 15 aprile 2002
consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella
sentenza H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TFA ha rilevato in particolare che "scopo
della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale
consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura,
ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità."
Infine,
secondo la giurisprudenza federale, se l’amministrazione di una piccola società
è composta da un solo membro, si può in generale esigere da quest’ultimo - nella
misura in cui egli assume da solo nelle sue vesti di organo l’amministrazione
della società - l’insieme delle attività importanti della ditta e ciò anche
allorquando egli abbia a sua volta affidato i compiti essenziali della gestione
a un direttore: con questa delega delle competenze egli non può nel contempo
venir meno ai suoi obblighi di amministratore unico (DTF 108 V 203 consid. 3b).
Secondo
la giurisprudenza, quando un membro del consiglio d'amministrazione accerta di
non essere in grado di svolgere le funzioni che gli incombono e che ripetute
richieste vengono sistematicamente disattese, egli può (e deve) mettere fine
con atti propri alla situazione di rischio, rassegnando le dimissioni (STF H
10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6.6, con riferimento alla STFA H 258/03 del 14
Considerandi
aprile 2005 consid. 4.4).
Ritornando
al caso in esame, a prescindere dal fatto che il ricorrente non ha minimamente
comprovato quanto sostenuto sopra (cioé di aver vegliato sul versamento degli
oneri sociali e di aver dimissionato dopo essersi reso conto che la sue sollecitazioni
erano rimaste inascoltate) e tantomeno chiesto l’assunzione di mezzi probatori
al riguardo, va evidenziato che al momento di assumere la carica di
amministrazione unico egli avrebbe dovuto accertare la situazione debitoria della
società nei confronti della Cassa.
L’insorgente
si sarebbe pertanto accorto che dal 2006 (per la gestione del __________) e dal
2007.
(per la gestione __________) la società è stata diffidata e poi precettata
dalla Cassa per il pagamento di quanto dovuto. Per tali contributi, come visto
al consid. 2.3, egli deve rispondere anche se riferiti ad un periodo precedente
all’inizio del suo mandato di amministratore unico, posto che a quel momento
non è risultato come la __________ si trovasse già in uno stato d’insolvenza
tale da rendere impossibile la riscossione dei contributi arretrati. Non solo,
ma il debito contributivo è aumentato durante il suo mandato di amministratore
unico, con diritto di firma individuale. In queste circostanze, le asserite e
non dimostrate dimissioni inoltrate il 22 aprile 2010 appaiono essere tardive e
non idonee a esentare l’insorgente da una sua responsabilità.
Inoltre,
l’asserito passaggio di gestione, con effetto dal 1° gennaio 2009, dell’__________
alla signora __________ con l’assunzione da parte di quest’ultima anche degli obblighi
contributivi di quell’anno non modifica la posizione del ricorrente. In primo
luogo perché l’insorgente era rimasto organo formale della società e quindi,
come visto sopra, i suoi obblighi di vigilanza rimanevano. Va poi ricordato che,
secondo costante giurisprudenza, accordi in merito all’assunzione di
responsabilità per il mancato pagamento dei contributi sono, secondo
giurisprudenza federale, ininfluenti nel rapporto esterno con la Cassa,
trattandosi di mera questione interna, eventualmente di regresso, tra i singoli
responsabili (STF 29 ottobre 2008 nella causa B., 9_788/2007, consid. 3.3. con
riferimenti; cfr. anche STFA 28 aprile 2003 nella causa P. e M. [H 208/00 e H.
209/00], 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P., [H 93/01 e H 169/01]; STCA
3.
febbraio 2004 nella causa P., inc. 31.03.19).
2.8
2.8.1
Occorre
ora esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non
versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid.
4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un
datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una
mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa
che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento
sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo
modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei
lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al
tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno
soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto,
non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda
potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro
prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente
sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12
dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op.
cit., n. 668s pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti
di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H
103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che
attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati
deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio
2002.
consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La
giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare
particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta
sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid.
4a). Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del
pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa
posti dalla citata giurisprudenza (STCA del 12 febbraio 2009 inc. 31.2008.6).
Da
distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per
salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione,
vi è la fattispecie in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione
dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento
a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato,
dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro,
cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa
di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi
della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre
mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti;
cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 ss pp. 163 ss; cfr. anche Meyer, op.
cit., p. 36). Va poi ricordato
che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se
il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i
pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e
numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa
M.).
2.8.2
In
concreto, non sono stati invocati motivi di giustificazione,
rispettivamente di discolpa nel senso della giurisprudenza cita al considerando
precedente.
Occorre
comunque rilevare che la FA 1, per le gestioni dei due già
citati esercizi pubblici, nonostante numerose diffide e precetti esecutivi, non
ha integralmente saldato gli oneri sociali relativi agli anni 2007, 2008 e
2009.
In
queste circostanze non risultano dati gli estremi, che l’insorgente nemmeno fa
valere, per ammettere nella specie che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile
ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera
situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA
H 134/02 del 30 gennaio 2003, STFA H 297/03 del 4 novembre 2004, STFA H
277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 p. 261).
Come
detto al considerando precedente, il TFA ha circoscritto a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo
dell'art. 52 LAVS, a condizione che il datore di lavoro
abbia regolarmente versato i precedenti contributi, circostanza che, come visto
sopra, non corrisponde al caso in esame.
Va
poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo
di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico,
e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute
e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa
M.), ciò che in casu è accaduto.
In
conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente
di discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa gli oneri sociali non
versati dalla FA 1 per
complessivi fr. 21'433,05, oggetto delle decisioni contestate.
2.9
Ai
sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA, la procedura giudiziaria è gratuita.
2.10
In
DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’am-missibilità del ricorso
in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del
datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in
materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto
pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1
LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr.
30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale
(circa l’in-terpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità
dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szless, Le recours
en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances
sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon
l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p.
249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato
circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del
titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per
il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138
nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammis-sibilità di un ricorso
in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo
evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “que-stione di
diritto di importanza fondamentale” – presupposto
questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in
materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr.
30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. I
ricorsi sono respinti.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati.
Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In
materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo
della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.
30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i
fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora
non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113
LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata
e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per
il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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