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Decisione

31.2012.11

Responsabilità datore di lavoro ex art. 52 LAVS. Violazione dell'obbligo di vigilanza da parte dell'amministratore unico. Dimissioni tardive

12 aprile 2013Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi rimasti scoperti ammontano a fr. 21'433,05 (10'234,15 riferiti al FA

1 e fr. 11'198,90 all’__________). Fanno parimenti parte del danno, con riferimento

alla succitata giurisprudenza, anche le contestate voci “spese intimazioni” e “

tassazioni d’ufficio”.

2.4. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello

derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge

attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei

contributi (Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa

riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima

e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti

l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di

un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo

di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto

(art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a).

L’obbligo

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un

compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con

riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di

prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale

del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V

186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2).

Inoltre

- anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di

lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad

assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria

attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei

confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi

dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della

LAVS (RCC 1985 p. 608 consid. 5b).

2.5. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in

seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS,

relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli

periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi

ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore

di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave

negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di

lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa,

idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave

delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a

circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). È quindi

possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro

riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà

passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti

l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante

in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile

solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI

1996 pag 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid. 3a). L’obbligo

del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla

Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di

giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b).

2.6. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una

negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare

quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella

stessa situazione.

La

misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza

che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore

di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC

1988 p. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con

riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p.

53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non

sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve

infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati

ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto

di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito

in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono

state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a;

RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., p. 52; Dieterle/Kieser, Das

Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p.

658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la

mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura

una grave negligenza (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

2.7. Nel

caso in esame il ricorrente nega una sua negligenza

circa la violazione delle prescrizioni, sostenendo di aver correttamente svolto

il suo compito di vegliare sul versamento degli oneri sociali. Dopo essersi

reso conto che la sue sollecitazioni erano rimaste inascoltate, asserisce di

aver notificato in data 22 aprile 2010, brevi manu alla società, le sue dimissioni.

Occorre

qui ricordare che ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad

ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione,

in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei

regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi

periodicamente dell’andamento dell’azie- nda ed in particolare sugli affari

principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente,

cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle

informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente

da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire

affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e

del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p.

116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo

preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro

già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H

171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 del 11 novembre 2003, H 33/03 del 8

ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202;

Frésard, op. cit., RSA 1991, p. 165). In caso contrario si finirebbe per

legittimare la figura dell'uomo di paglia (STFA 365/01 del 15 aprile 2002

consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella

sentenza H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TFA ha rilevato in particolare che "scopo

della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale

consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura,

ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità."

Infine,

secondo la giurisprudenza federale, se l’amministrazione di una piccola società

è composta da un solo membro, si può in generale esigere da quest’ultimo - nella

misura in cui egli assume da solo nelle sue vesti di organo l’amministrazione

della società - l’insieme delle attività importanti della ditta e ciò anche

allorquando egli abbia a sua volta affidato i compiti essenziali della gestione

a un direttore: con questa delega delle competenze egli non può nel contempo

venir meno ai suoi obblighi di amministratore unico (DTF 108 V 203 consid. 3b).

Secondo

la giurisprudenza, quando un membro del consiglio d'amministrazione accerta di

non essere in grado di svolgere le funzioni che gli incombono e che ripetute

richieste vengono sistematicamente disattese, egli può (e deve) mettere fine

con atti propri alla situazione di rischio, rassegnando le dimissioni (STF H

10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6.6, con riferimento alla STFA H 258/03 del 14

Considerandi

aprile 2005 consid. 4.4).

Ritornando

al caso in esame, a prescindere dal fatto che il ricorrente non ha minimamente

comprovato quanto sostenuto sopra (cioé di aver vegliato sul versamento degli

oneri sociali e di aver dimissionato dopo essersi reso conto che la sue sollecitazioni

erano rimaste inascoltate) e tantomeno chiesto l’assunzione di mezzi probatori

al riguardo, va evidenziato che al momento di assumere la carica di

amministrazione unico egli avrebbe dovuto accertare la situazione debitoria della

società nei confronti della Cassa.

L’insorgente

si sarebbe pertanto accorto che dal 2006 (per la gestione del __________) e dal

2007.

(per la gestione __________) la società è stata diffidata e poi precettata

dalla Cassa per il pagamento di quanto dovuto. Per tali contributi, come visto

al consid. 2.3, egli deve rispondere anche se riferiti ad un periodo precedente

all’inizio del suo mandato di amministratore unico, posto che a quel momento

non è risultato come la __________ si trovasse già in uno stato d’insolvenza

tale da rendere impossibile la riscossione dei contributi arretrati. Non solo,

ma il debito contributivo è aumentato durante il suo mandato di amministratore

unico, con diritto di firma individuale. In queste circostanze, le asserite e

non dimostrate dimissioni inoltrate il 22 aprile 2010 appaiono essere tardive e

non idonee a esentare l’insorgente da una sua responsabilità.

Inoltre,

l’asserito passaggio di gestione, con effetto dal 1° gennaio 2009, dell’__________

alla signora __________ con l’assunzione da parte di quest’ultima anche degli obblighi

contributivi di quell’anno non modifica la posizione del ricorrente. In primo

luogo perché l’insorgente era rimasto organo formale della società e quindi,

come visto sopra, i suoi obblighi di vigilanza rimanevano. Va poi ricordato che,

secondo costante giurisprudenza, accordi in merito all’assunzione di

responsabilità per il mancato pagamento dei contributi sono, secondo

giurisprudenza federale, ininfluenti nel rapporto esterno con la Cassa,

trattandosi di mera questione interna, eventualmente di regresso, tra i singoli

responsabili (STF 29 ottobre 2008 nella causa B., 9_788/2007, consid. 3.3. con

riferimenti; cfr. anche STFA 28 aprile 2003 nella causa P. e M. [H 208/00 e H.

209/00], 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P., [H 93/01 e H 169/01]; STCA

3.

febbraio 2004 nella causa P., inc. 31.03.19).

2.8

2.8.1

Occorre

ora esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non

versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid.

4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un

datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una

mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa

che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento

sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo

modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei

lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al

tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno

soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto,

non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda

potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro

prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente

sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12

dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op.

cit., n. 668s pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des

Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti

di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H

103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che

attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati

deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio

2002.

consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La

giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare

particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta

sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid.

4a). Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del

pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa

posti dalla citata giurisprudenza (STCA del 12 febbraio 2009 inc. 31.2008.6).

Da

distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per

salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione,

vi è la fattispecie in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione

dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento

a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato,

dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro,

cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa

di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi

della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre

mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti;

cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 ss pp. 163 ss; cfr. anche Meyer, op.

cit., p. 36). Va poi ricordato

che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se

il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i

pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e

numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa

M.).

2.8.2

In

concreto, non sono stati invocati motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa nel senso della giurisprudenza cita al considerando

precedente.

Occorre

comunque rilevare che la FA 1, per le gestioni dei due già

citati esercizi pubblici, nonostante numerose diffide e precetti esecutivi, non

ha integralmente saldato gli oneri sociali relativi agli anni 2007, 2008 e

2009.

In

queste circostanze non risultano dati gli estremi, che l’insorgente nemmeno fa

valere, per ammettere nella specie che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile

ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera

situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA

H 134/02 del 30 gennaio 2003, STFA H 297/03 del 4 novembre 2004, STFA H

277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 p. 261).

Come

detto al considerando precedente, il TFA ha circoscritto a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo

dell'art. 52 LAVS, a condizione che il datore di lavoro

abbia regolarmente versato i precedenti contributi, circostanza che, come visto

sopra, non corrisponde al caso in esame.

Va

poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo

di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico,

e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute

e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa

M.), ciò che in casu è accaduto.

In

conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente

di discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa gli oneri sociali non

versati dalla FA 1 per

complessivi fr. 21'433,05, oggetto delle decisioni contestate.

2.9

Ai

sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA, la procedura giudiziaria è gratuita.

2.10

In

DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’am-missibilità del ricorso

in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del

datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in

materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto

pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1

LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr.

30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale

(circa l’in-terpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità

dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szless, Le recours

en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances

sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon

l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p.

249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato

circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138

nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammis-sibilità di un ricorso

in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “que-stione di

diritto di importanza fondamentale” – presupposto

questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in

materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr.

30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. I

ricorsi sono respinti.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i

fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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