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Decisione

31.2012.13

Richiesta di risarcimento ex art. 52 LAVS per mancato pagamento di contributi paritetici da parte di una società di cui il ricorrente era amministratore unico

28 marzo 2013Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002,

21 dicembre 1993 e 15 dicembre 1993, tutte citate nella STCA 31.2009.1 del 18 novembre

2009 confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

Nella

fattispecie dagli atti risulta che la società, nel corso del 2010, ha effettuato con ritardo i versamenti dei contributi paritetici dovuti e sempre dopo diffide e

l’avvio di procedure esecutive (cfr. doc. 1/C-C2 e E).

Del

resto bisogna ritenere che l’insorgente fosse a conoscenza del debito contributivo,

essendogli tra l’altro personalmente stati intimati i precetti esecutivi fatti spiccare

dalla Cassa (doc. 1/E, E1, E2). Ritenuta questa situazione - che denota una

difficoltà della società a far fronte al proprio obbligo contributivo - egli, facendo uso

della diligenza richiesta dal suo ruolo di amministratore unico, avrebbe dovuto

attivarsi al fine di ottenere una chiara informazione sull’andamento della società

e, quindi, prendere in mano la situazione, controllando se i contributi

venivano regolarmente versati. Ciò non è stato il caso, visto che, come detto,

da luglio 2010 la Cassa ha iniziato sistematicamente a diffidarla e, in

seguito, a spiccare precetti esecutivi.

Questa

Corte deve peraltro ritenere che il ricorrente non ha provato di essere stato

impedito di prendere informazioni in merito al pagamento dei contributi sociali;

anzi appare che egli non ha neanche provato, con la dovuta efficacia e malgrado

i suoi problemi di salute, ad ottenere le informazioni (segnatamente in merito

al pagamento dei contributi) che gli avrebbero permesso di appurare la precaria

situazione finanziaria della società (STFA H 194/01 del 4 febbraio 2002; H

38/01 del 17 gennaio 2002; STFA H 115/00 e H 132/00 dell'8 marzo 2001).

E

comunque, nel solco della giurisprudenza, nel momento in cui egli ha avuto la consapevolezza

dei ritardi nei pagamenti delle fatture accumulati dalla società e

dell’effettiva impossibilità di intervenire affinché i contributi paritetici

venissero pagati con regolarità, avrebbe dovuto prendere in considerazione di

rassegnare le proprie dimissioni da amministratore unico. In effetti, secondo

la già accennata giurisprudenza, quando un amministratore accerta di non essere

in grado di svolgere le funzioni che gli incombono, nell’ipotesi in cui un

organo societario non sia quindi in grado di sottrarsi all’influsso di terzi, e

che ripetute richieste vengono sistematicamente disattese, egli può (e deve)

mettere immediatamente fine con atti propri alla situazione di rischio,

rassegnando le dimissioni (STF H 10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6, con

riferimento alla STFA H 258/03 del 14 aprile 2005; H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno

2003).

Questo

Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente avrebbe dovuto vigilare con

particolare rigore sull’evoluzione del pagamento dei contributi. Egli non

poteva, nella veste di amministratore unico di una società anonima, accontentarsi

di svolgere un ruolo passivo nella società, ma avrebbe dovuto verificare puntualmente

e personalmente che i contributi paritetici venissero effettivamente versati alla

Cassa (cfr. STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002). Del resto, la passività a

dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve

essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC

1989 p. 115).

Egli

ha quindi omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi

persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di

amministratore (STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003 e H 268/01 e H 269/01 del 5

giugno 2003), ritenuto che per un amministratore unico il dovere di diligenza e

vigilanza risulta accresciuto, i suoi obblighi essendo quindi da connotare con

particolare rigore (DTF 122 V 198, 112 V 3; STFA H 79/05 del 14 febbraio 2006).

Il suo comportamento essendo quindi in relazione di causalità naturale e

adeguata con il danno subito dalla Cassa (STFA H 13/03 del 21

maggio 2003, H 65/01 del 13 maggio 2002 e H 38/01 del 17 gennaio 2002), il

ricorrente è da ritenere responsabile ex art. 52 LAVS.

2.9. Nel

ricorso l’ex amministratore ha in sostanza fatto presente che il suo stato di

salute gli avrebbe impedito nel corso del 2010 di poter far fronte

coerentemente a tutti i suoi obblighi.

Occorre

quindi esaminare se lo stato di salute del ricorrente sia stato d’impedimento al

regolare adempimento degli obblighi derivanti dal suo mandato di amministratore

unico della PI 1. A sostegno della sua tesi, in questa sede così come già in

occasione dell’opposizione alla decisione 30 maggio 2012, egli afferma di

essersi gravemente ammalato “nell’arco del 2010”, e di “aver

dovuto inoltrare, e ottenuto, prestazioni AI a rendita”, e di non sapere

chi abbia gestito l’azienda durante la malattia (ricorso p. 2).

La

Cassa sostiene che, malgrado l’incapacità lavorativa dovuta a malattia, l’insorgente

ha continuato a rivestire la funzione di amministratore unico della società,

avendo ritirato i precetti esecutivi spiccati nei confronti della società per i

contributi paritetici non soluti e rappresentato la stessa in sede di pignoramento,

dichiarando che la società non aveva alcun bene pignorabile (cfr. decisione contestata

punto 9.3).

2.9.1. Va

qui fatto presente che il TCA ha già avuto occasione di considerare giustificato

il mancato pagamento dei contributi per grave malattia del presidente del CdA

che aveva praticamente condotto alla rovina la ditta, poiché gli altri

amministratori non erano in grado di continuare gli affari, viste le particolari

conoscenze richieste (STCA 7 novembre 1990 in causa V.P., L.R., E.G., O.R.; STCA 8 luglio 1991 in causa L.B. e D.T.).

Non

è stato inoltre ritenuto responsabile l'amministratore, che a seguito di invalidità,

non era più in grado di seguire gli affari della società, per il danno insorto

dopo l'evento invalidante (STCA 26 novembre 1991 in causa M.C.; STCA 9 marzo 1993 in causa J.E., J.E., K.O., F.G., L.F., V.R. e V.A., consid.

2.6). Il TCA ha quindi ribadito che la persona totalmente invalida per motivi

psichici, che viene indotta da terze persone ad assumere la carica di

amministratore unico di una società che egli non è in grado di gestire a

cagione del suo stato di salute, non può essere resa responsabile del mancato

pagamento dei contributi (STCA 31.95.105 del 4 maggio 1995). Con sentenza del

1° dicembre 2003 (inc. 31.2002.31-34), questo Tribunale, sulla base delle

risposte dei medici curanti, ha ritenuto dimostrato secondo il principio della

verosimiglianza preponderante che l’assicurato, a causa di una sindrome depressiva

ricorrente e del costante uso di sostanze stupefacenti, non era consapevole

della carica di consigliere di amministrazione che si apprestava ad assumere e

neppure era in grado di determinarsi circa un’eventuale uscita dal CdA e lo ha

liberato dal pagamento del danno causato all’amministra-zione. In una sentenza del

30 aprile 2007 (inc. 31.2006.28) questa Corte ha inoltre escluso una

responsabilità ex art. 52 LAVS di un amministratore unico – beneficiario di una

rendita d’invalidità (grado del 75%) per motivi psichici e ritenuto incapace di

assumere un'attività lucrativa, di gestire e di amministrare una società – che

era stato vittima di raggiri da parte di persone che avevano di fatto in mano

le società di cui egli formalmente era amministratore.

Per

contro in una sentenza del 22 febbraio 2001 (inc. 31.1999.78-80/31.2000.01), lo

scrivente Tribunale ha ammesso la responsabilità di un amministratore

(beneficiario di una mezza rendita d’invalidità) il quale, malgrado il suo stato

di salute, avrebbe potuto e dovuto provvedere a nominare un suo sostituto o, se

ciò non fosse stato possibile, rassegnare le sue dimissioni.

Con

sentenza 3 aprile 2008 (inc. 31.2007.24) questa Corte ha parimenti confermato

la responsabilità ex art. 52 LAVS di un amministratore unico, rilevando: “ (….)

a prescindere dal fatto che l’insorgente non ha prodotto la documentazione

medica più volte da lui annunciata, dagli atti di causa non vi sono indizi che

permettono di ritenere le sue condizioni psichiche talmente gravi da avergli

impedito lo svolgimento dell’incarico di amministratore unico della X SA. In

particolare, dal tenore del ricorso si evince che l’insorgente è stato in grado

di rivolgersi al presunto organo di fatto in merito al pagamento dei

contributi, omettendo tuttavia, come detto al considerando precedente, di

controllare l’effettivo versamento degli stessi. D’altronde, senza voler

minimizzare il suo stato di salute, nei periodi di crisi il ricorrente avrebbe

potuto farsi sostituire o eventualmente rassegnare le dimissioni.”

A

proposito di un amministratore unico con problemi di salute, in una sentenza

del 16 aprile 1998 il TFA aveva negato quale motivo di discolpa lo stato di salute,

motivando:

"

(…)

c) Il ricorrente giustifica inoltre il mancato pagamento dei

contributi con motivi di salute, riferiti al periodo tra il 1989 e il 1993. A sostegno del suo assunto, produce un certificato medico 31 luglio 1996 del dott. G. di

Lugano, dal quale si evince che ha subito una operazione di by‑pass nel

giugno 1990 e che era affetto da diabete di difficile controllo.

Questi motivi non possono essere fatti valere quale esimente ex

art. 52 LAVS. L'amministratore unico di una società deve infatti preoccuparsi

di affidarla, in sua assenza, ad una persona competente nella gestione e non

può limitarsi ad assumere un atteggiamento passivo. Si noti poi che nel 1990 O.

G. ha incassato da diverse assicurazioni un importo fatto successivamente

affluire alla società, che nel 1991 ha acceso un prestito ipotecario presso la

Banca R. di R. e che nel 1993 ha pure versato un'ulteriore somma alla A. G. SA.

Trattasi di atti concludenti che dimostrano come l'interessato, malgrado avesse

qualche problema di salute, si sia sempre attivamente occupato della società,

ricordato comunque che ‑ ove fosse stato realmente incapace di

determinarsi come si richiede a un amministratore unico - sarebbe stato suo

preciso dovere dimettersi dalla carica.

Il ricorrente ha quindi mancato al dovere di diligenza che si deve

esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria

di quella a cui appartiene l'interessato (DTF 112 V 159 consid. 4 e

riferimenti), peraltro molto addentro nell'ambito delle imprese di costruzione,

ritenuto che operava nella società già dal 1971 e che avrebbe dovuto sapere,

perché fatto notorio, che in tempi di grave crisi nel settore immobiliare

possono insorgere complicanze al momento dell'incasso dei crediti. (…) "

(STF H 193/96)

2.9.2. In

concreto il ricorrente si è limitato ad affermare di essersi gravemente ammalato

nel corso del 2010. A causa di tali e non meglio precisati problemi di salute

egli avrebbe inoltrato una domanda di prestazioni AI sfociata con la

concessione di una rendita d'invalidità, di grado non precisato.

Ora,

nessuna indicazione è stata data circa la natura del danno alla salute che

interessa l’insorgente o i medici che l’hanno in cura e non è stata prodotta nessuna

documentazione medica o altra concernente la concessione di prestazioni AI. Né

del resto è stata formulata una richiesta di assunzione di prova a questo

proposito. Nemmeno negli atti richiamati dalla Cassa vi è riferimento ai

problemi di salute lamentati dall’interessato.

Ma

a prescindere dal fatto che il ricorrente non ha minimamente sostanziato e

comprovato le addotte circostanze, non si vede come egli, che a suo dire era

impossibilitato ad occuparsi degli affari della ditta, non abbia potuto

delegare le mansioni, cui è obbligato per legge, ad una persona competente. In

effetti, uno di questi compiti avrebbe proprio dovuto essere la nomina di un

sostituto che potesse seguire l'azienda per il periodo della sua assenza o se

questo non era possibile rassegnare per tempo le proprie dimissioni.

Dagli

atti all'incarto non si evince del resto che la malattia (di qualunque natura

essa sia) sia insorta in modo tanto repentino e tanto acuto da non permettergli

di reagire: basti rilevare che egli ha comunque sottoscritto la dichiarazione

dei salari per l’anno 2009 il 14 gennaio 2010 (doc. 1/F), ha ritirato i precetti

esecutivi fatti spiccare nei confronti della società (doc. 1/E), e in occasione

del verbale di pignoramento eseguito il 18 marzo 2011 ha regolarmente rappresentato la società dichiarando che la stessa non aveva più attività dal

dicembre 2010 e non possedeva alcun bene pignorabile (doc. 1/B). La malattia

non sembra inoltre avergli impedito di svolgere l’attività lavorativa per conto

della FA 1, almeno a metà tempo, avendo percepito per il 2010 un salario di fr.

34'999.10 (nel 2009 aveva percepito fr. 69'814.30, doc. 1/E2 e 1/F).

Se

ne deve concludere che gli addotti problemi di salute manifestatisi nel corso

del 2010 e, di conseguenza, una probabile riduzione della capacità lavorativa, non

erano comunque tali da impedire al ricorrente di nominare un sostituto o di dimettersi.

Quanto detto, conferma in effetti che alcune mansioni potevano ancora essere

esercitate.

D’altronde,

è significativo che malgrado i problemi alla salute egli ha proceduto alla

costituzione, nel gennaio 2011, di una nuova società, la __________, per la

quale egli è stato, sin dalla sua costituzione, socio e gerente (doc. 4).

Va

qui inoltre ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo

delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove

necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto

che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di

prove (DTF 117 V 264 consid. 3b).

In

concreto, come è già stato sottolineato, l’insorgente

non ha fornito - né del resto offerto - in sede amministrativa o in questa

sede, alcuna prova, segnatamente documentazione medica, che potesse in qualche

modo attestare l’esistenza di problematiche di salute idonee ad impedirgli di

svolgere i suoi compiti in seno alla società di cui era amministratore unico

rispettivamente di provvedere a incaricare un sostituto.

In

queste circostanze, visto quanto precede, si può ritenere, con il grado della verosimiglianza

preponderante valido nell’ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 e

riferimenti; 115 V 142; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001), che non ci sono elementi

(né del resto il ricorrente ne adduce di concreti), che permettano a questa

Corte di ipotizzare che, a causa del suo stato di salute, di cui peraltro

questa Corte non mette in dubbio l’esistenza, egli non sia stato in grado di gestire

gli affari della società ed in particolare di provvedere al pagamento dei

contributi o perlomeno che le sue condizioni di salute fossero di una gravità

tale da impedirgli di delegare a terzi tali compiti e di controllarne il

relativo operato oppure, se nemmeno ciò fosse stato possibile, quale ultima

possibilità, di inoltrare le proprie dimissioni.

L’interessato,

al quale deve essere imputata una violazione del dover di diligenza che incombe

ad una amministratore unico di una SA, deve quindi essere considerato

responsabile per il mancato pagamento dei contributi.

2.10. Occorre

tuttavia ancora esaminare se vi sono validi motivi di giustificazione, rispettivamente

di discolpa e, quindi, se speciali circostanze legittimavano

il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal

provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

Conformemente

la giurisprudenza, costituisce motivo di giustificazione il caso in cui

un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a

una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare

l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile

comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente

se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli

dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e

al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno

soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto,

non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda

potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro

prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente

sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C-812/2007 del 12

dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op.

cit., n. 668s, pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen

Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle

assicurazioni sociali, 2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11

gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In

questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase

difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure

drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti

e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha

ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione

nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una

crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Quindi

l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei

contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla

citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da

distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per

salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione,

vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione

dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa

seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende,

che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle

assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in

difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di

fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi

della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre

mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF

9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio

Reichmuth, op. cit., n. 696 ss, pp. 163 ss; cfr. anche Meyer, cit., p. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza

non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei

pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano

effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,

giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

2.11. Nel

caso in esame, non sono stati invocati motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa nel senso della succitata giurisprudenza. Né del

resto l’esistenza degli stessi può evincersi dall’esame dei documenti

all’inserto.

Non

va in ogni caso dimenticato che la DT 1SA ha parzialmente liquidato, dopo

diffide e precetti, i contributi dovuti per l’anno 2009 (rimanendo uno scoperto

di fr. 68.10, doc. 1/C1), mentre che sono rimasti ampiamente insoluti quelli

per l’anno 2010 (cfr. doc. 1/C2). In queste circostanze non risultano dati gli

estremi - che l’insorgente, come detto, nemmeno fa minimamente valere - per

ammettere nella specie che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad

una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione

di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA H

134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004).

Occorre

in questo contesto ricordare che, secondo la giurisprudenza, non può essere

riconosciuto un motivo di giustificazione se il differimento dei

pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i pagamenti venivano

effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,

giungevano a uno stadio avanzato, ciò che è stato il caso. Vista la succitata

evoluzione del debito contributivo, non appare verosimile che il differimento

dei pagamenti fosse riconducibile a momentanea crisi finanziaria della società

o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121

V 243, 108 V 188; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre

2004, H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 p. 261). Non è pertanto assodato, conformemente

alla succitata giurisprudenza, che il differimento del pagamento degli oneri

sociali fosse obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società

e che si potesse oggettivamente presumere di liquidare entro breve termine il

debito contributivo.

Non

risultano d’altronde neppure dati motivi di discolpa, invocabili, come detto,

nel caso di aziende che dopo aver per lungo tempo ed ineccepibilmente provveduto

al versamento dei contributi cadono in difficoltà economiche, vengono sciolte

(di regola, come in casu, per fallimento) e causano una perdita contributiva limitata

a due-tre mesi, ciò che non corrisponde al caso in esame (cfr. anche STF

9C-97/2013 del 13 marzo 2013).

In conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido

motivo di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel senso della

succitata giurisprudenza, il ricorrente deve risarcire alla Cassa gli oneri

sociali non versati dalla DT 1.

2.12. Per

quanto riguarda l’ammontare del danno, la Cassa ha sufficientemente documentato

- sulla base delle distinte salariali presentate dalla società (doc. 1/F e F1),

sull’accertamento esperito da parte dell’ispettorato (doc. 1/G e H) e relativa

distinta di rettifica (doc. 1/I e F) - e quantificato la pretesa in fr.

27’914.60, corrispondente ai contributi paritetici scoperti riferiti agli anni

2009 e 2010 (doc. 1/C1-C2).

Il

credito fatto valere dalla Cassa, relativo ai contributi AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti

dalla FA 1 sino al 2010 e rimasti insoluti - oltre che, conformemente

alla giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi moratori (art.

41bis OAVS) e le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995

pp. 369s. e in RDAT II 2002 pp. 519s.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid.

6) -, appare quindi, sulla base dei conteggi prodotti in causa (doc. 1/C),

esente da critiche e come tale va ammesso.

Del

resto val la pena di ribadire che se spetta all’ammini-strazione documentare la

propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 p. 396)

- come ha in concreto fatto la Cassa -, per la giurisprudenza, in applicazione

del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di

contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno

richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 p. 133 consid.

II/1b).

Nel

caso in esame, il ricorrente contesta i contributi pretesi per l’anno 2010 censurando

per tale anno la dichiarazione e il relativo conteggio della Cassa. Egli non

motiva tuttavia minimamente tale contestazione. D’altra parte il fatto di non

aver personalmente redatto la dichiarazione dei salari per il 2010 – per la

quale, secondo il ricorrente, non vi sarebbe peraltro stata nemmeno una contabilità

- non costituisce in tutta evidenza un motivo che permetta di non ritenere

attendibile la stessa e il relativo conteggio dei contributi, ove peraltro si osservi

come di tale mancanza sarebbe in ogni modo responsabile l’amministratore unico

della società.

L’ammontare

del danno corrisponde quindi al saldo dei contributi del 2009 ed 2010 rimasti

insoluti per complessivi fr. fr. 27'914,60 (interessi di mora e spese incluse).

2.13. Per

quanto riguarda la domanda di venir “convocato” per poter visionare “tutta

la documentazione e da quale contabilità siano stati estrapolati i conteggi

sopra menzionati” (ricorso, p. 2, doc. I), va detto che la Cassa ha

prodotto, unitamente alla risposta di causa, l’intera documentazione in suo

possesso (III). La stessa poteva regolarmente essere consultata dal ricorrente

presso il TCA. Non avendo egli fatto uso di tale facoltà e non avendo del resto

nemmeno presentato alcuna richiesta di prova o formulato alcuna osservazione

dopo l’avvenuta intimazione della risposta di causa della controparte (IV), la

richiesta ricorsuale si appalesa manifestamente tardiva, oltre che pretestuosa,

e va respinta.

D’altra

parte, nella misura in cui tale richiesta dovesse venir interpretata quale domanda

di essere sentito, va detto che il TCA, che dispone del potere di indagare

d’ufficio e di applicare d’ufficio il diritto, rinuncia a sentire il ricorrente.

Infatti, l’assicurato ha potuto ampiamente esprimersi sia dinanzi a questo

Tribunale sia in precedenza, facendo valere in più occasioni le proprie

argomentazioni. Una sua audizione non modificherebbe l’esito del ricorso. Inoltre,

l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto

d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall'art. 6 n. 1

CEDU. Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un

dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta

chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove,

come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o

di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile

obbligo (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2

che ha confermato questo principio, nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF

124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

Si

osservi infine che per la giurisprudenza, qualora

l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione od il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, p. 212 n. 450, Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 n.

111 e pag. 117 n. 320; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; cfr. anche STFA H 103/01 dell'11

gennaio 2002; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229

consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce

una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2

Cost. fed. (e in precedenza dall'art. 4 vCost. fed.; DTF 124 V 94 consid. 4b,

122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

In concreto, non essendo stata presentata una domanda espressa di

procedere ad un’udienza pubblica, questo TCA rinuncia all’audizione poiché

superflua ai fini dell’esito della vertenza (cfr. STF I 472/06 del 21 agosto

2007). Parimenti, ritenuta la vertenza sufficientemente

chiarita dall’esame degli atti dell’incarto, non è necessario assumere

ulteriori prove.

2.14. In

conclusione, il ricorrente, nella sua qualità di ex amministratore unico della FA

1, deve risarcire alla Cassa il danno derivante dal mancato pagamento degli oneri

sociali da parte della società per complessivi fr. 27'914,60.

La

decisione contestata merita di conseguenza conferma, mentre il ricorso

dev’essere respinto.

2.15. In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi

in merito all’ammis-sibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un

caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante

dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che

il ricorso in materia di diritto pubblico contro un giudizio sulla

responsabilità del datore di lavoro ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo

qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza

di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpre-tazione

in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi

dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szless, Le recours en matière de

droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales –

aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52

LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr.

inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138

nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso

in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di

diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che,

secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di

diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere

dimostrata dal ricorrente).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso é respinto.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i

fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele

Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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