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Decisione

31.2012.14

Responsabilità del datore di lavoro ex art. 52 LAVS. Nel caso concreto, il periodo di incarcerazione ed i motivi medici addotti non sono idonei a giustifare il mancato pagamento degli oneri sociali

25 aprile 2013Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito

in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono

state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a;

RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., p. 52; Dieterle/Kieser, Das

Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p.

658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la

mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura

una grave negligenza (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

2.7. Nel

caso in esame, il ricorrente sostiene che non possa essergli

rimproverata una negligenza grave in quanto a motivo del suo arresto in __________,

avvenuto il 3 marzo 2010, ed al suo grave stato di salute non poteva più

seguire la normale attività lavorativa della FA 1.

In

particolare al riguardo egli rileva:

"

(…)

In concreto, occorre considerare le seguenti

circostanze, dalle quali risulta che al ricorrente non può essere rimproverato

nulla:

- visto i fatti di cui era accusato

(traffico di armi con l'__________), il ricorrente è stato carcerato in regime

di isolamento totale senza possibilità di ricevere o mandare lettere e con

diritto di visita inesistente;

- dal carcere il ricorrente ha tentato di

dare procura alla signora __________ e fatto richiesta in tal senso, tramite il

suo avvocato __________ di poter firmare una procura, ma i giudici __________

si sono sempre opposti;

- il ricorrente ha chiesto di incontrare

un rappresentante del consolato svizzero, ma i giudici __________ non hanno mai

dato l'autorizzazione;

- il ricorrente è stato scarcerato solo

il 29 luglio 2010, ma con il divieto di espatrio revocato solo il 2 novembre

2010, quando ormai era ricoverato in ospedale in __________ in cura per il

cancro con trattamenti intensivi di chemioterapia e di radioterapia (vedi

allegati doc. da 1 a 3).

- nel gennaio 2011, dopo consultazione

all'ospedale di __________ il ricorrente ha dovuto continuare i trattamenti in __________

perchè, senza una liberatoria totale, gli ospedali in Svizzera si rifiutano di

continuare o riprendere i trattamenti iniziati in __________ (tuttora per i

trattamenti e i controlli è seguito da __________ e dove deve recarsi ogni 2-3

settimane.

È pertanto evidente che il ricorrente, dopo il suo

arresto in __________ e alla grave malattia (tumore), sviluppata proprio a

seguito della detenzione in carcere in condizioni a dir poco disumane, non è

più stato in grado di seguire gli affari della società, nella quale egli ha

investito, a fondo perso, ingenti somme provenienti dal suo patrimonio privato.

" (doc. I, p. 4)

Egli

sostiene inoltre che:

"

(…)

Pertanto, non si può imputare al ricorrente un manco al

dovere di diligenza che si deve esigere, in materia di gestione, da un datore

di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l'interessato (DTF

112 V 159 consid. 4 e riferimenti). Aggiungasi che anche la delega

dell'amministrazione ad un terzo non era possibile ed inoltre l'attività nella

quale era attiva la fallita necessità conoscenze tecniche specifiche che non si

possono trovare facilmente sul mercato.

A seguito dell'arresto e poi della malattia il

ricorrente non ha neppure potuto incassare il rimborso di un deposito di

garanzia di euro 80'000.--, con la quale avrebbe pagato anche i contributi

paritetici arretrati.

È inoltre opportuno sottolineare, nel valutare il

comportamento del ricorrente, che la FA 1., fondata nel luglio 2007, non ha mai

emesso alcuna fattura, nè avuto incassi di sorta, ritenuto che l'attività di produzione

avrebbe dovuto cominciare verso Settembre 2010 e tutti gli investimenti e

stipendi sono stati finanziati in proprio dalle altre attività della Holding,

attività che sono tutte cessate dal momento della carcerazione del ricorrente,

impedendo così di continuare a finanziare la FA 1, fino all'avvio della produzione.

(…)" (doc. I, p. 5)

2.8. Va

qui ricordato, secondo costante giurisprudenza, la responsabilità del datore di

lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della

società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento (STCA

31.2007-18-20 del 9 giugno 2008, 31.2002.03 del 22 maggio 2002 e 31.1995.12

del 14 giugno 1995), motivo per cui sia l’arresto che la malattia

sono da esaminare nell’ambito di eventuali motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa per il mancato pagamento dei contributi dovuti.

Nel

caso concreto, la detenzione in __________ (3 marzo 2010 – 28 aprile 2010 in regime di custodia cautelare in carcere) e l’asserita impossibilità di conferire in quel

periodo procura alla signora __________ non esimevano il ricorrente, una volta

sottoposto agli arresti domiciliari (revocati il 26 luglio 2010; cfr. Ordinanza

26 luglio 2010 del __________; doc. A1) di attivarsi affinché almeno i contributi

correnti del I trimestre 2010 venissero effettivamente versati alla Cassa, ad

esempio delegando le mansioni di amministratore alla succitata persona, tenuto

conto inoltre che solo il 2 novembre 2010 gli è stato revocato il divieto di

espatrio dal suolo __________ per poter iniziare le cure mediche in Svizzera

(cfr. Ordinanza 2 novembre 2010 del __________, doc. A2), cure che di fatto ha però

svolto a __________ (cfr. lettera di dimissione 17 novembre 2010 dell’Ospedale __________;

doc. 3). Quale ultima misura egli avrebbe potuto dimettersi da amministratore

unico, carica che invece ha ricoperto fino all’apertura del fallimento

nell’aprile 2012 (un precedente fallimento decretato il 16 marzo 2011 è stato revocato

il 21 marzo 2011; cfr. estratto RC in doc. H).

Non

vi è inoltre motivo per ritenere che la detenzione in Italia fosse stata in

ultima analisi un impedimento al regolare versamento dei contributi, ritenuto

che già prima della stessa la società aveva accumulato un importante debito

contributivo nei confronti della Cassa. Infatti, come si evince dalla decisione

contestata, al momento dell’arresto dell’insorgente (3 marzo 2010) la FA 1

presentava un debito contributivo di fr. 23'993,80 riguardante l’acconto del IV

trimestre 2009 (fr. 4'238,40) e il conteggio di chiusura per l’anno 2009,

emesso il 23 febbraio 2010 sulla base della dichiarazione dei salari presenta

dalla società il 21 gennaio 2010 (sub doc. E). Inoltre, l’ultimo versamento di

contributi paritetici è avvenuto l’11 dicembre 2009 (cfr. il citato specchietto

sull’evoluzione dei pagamenti), quindi tre mesi prima dell’arresto. Di questa situazione

il ricorrente era pienamente al corrente visto che, come si evince dal verbale

d’interrogatorio 3 maggio 2012 presso l’UEF di __________, si occupava personalmente

della contabilità (doc. G).

Riguardo

ai sostenuti motivi medici asseritamente d’impedimento al regolare adempimento

degli obblighi derivanti dal suo mandato di amministratore unico, questa Corte

ha già avuto occasione di considerare giustificato il mancato pagamento dei

contributi per grave malattia del presidente del CdA che aveva praticamente

condotto alla rovina la ditta, poiché gli altri amministratori non erano in

grado di continuare gli affari, viste le particolari conoscenze richieste (STCA

7 novembre 1990 in causa V.P., L.R., E.G., O.R.; STCA 8 luglio 1991 in causa L.B. e D.T.). Non è stato inoltre ritenuto responsabile l'amministratore, che a seguito

di invalidità, non era più in grado di seguire gli affari della società, per il

danno insorto dopo l'evento invalidante (STCA 26 novembre 1991 in causa M.C.; STCA 9 marzo 1993 in causa J.E., J.E., K.O., F.G., L.F., V.R. e V.A., consid.

2.6). Il TCA ha quindi ribadito che la persona totalmente invalida per motivi

psichici, che viene indotta da terze persone ad assumere la carica di amministratore

unico di una società che egli non è in grado di gestire a cagione del suo stato

di salute, non può essere resa responsabile del mancato pagamento dei

contributi (STCA 31.95.105 del 4 maggio 1995). Con sentenza del 1° dicembre

2003 (inc. 31.2002.31-34), questo Tribunale, sulla base delle risposte dei

medici curanti, ha ritenuto dimostrato secondo il principio della

verosimiglianza preponderante che l’interessato, a causa di una sindrome

depressiva ricorrente e del costante uso di sostanze stupefacenti, non era

consapevole della carica di consigliere di amministrazione che si apprestava ad

assumere e neppure era in grado di determinarsi circa un’eventuale uscita dal

CdA e lo ha liberato dal pagamento del danno causato all’amministrazione. Nella

sentenza inc. 31.2006.28 del 30 aprile 2007 questa Corte ha inoltre escluso una

responsabilità ex art. 52 LAVS di un amministratore unico - beneficiario di una

rendita d’invalidità (grado del 75%) per motivi psichici e ritenuto incapace di

assumere un'attività lucrativa, di gestire e di amministrare una società - che

era stato vittima di raggiri da parte di persone che avevano di fatto in mano

le società di cui egli formalmente era amministratore.

Infine,

nella STCA 31.2010.2 del 16 febbraio 2011 questa Corte ha concluso

che la grave affezione psichica (stato depressivo cronico nel contesto di una

struttura di personalità immatura con tratti paranoidi e maniacali) di un

amministratore unico non permetteva di ipotizzare che lo stesso “potesse

vegliare sul pagamento dei contributi e tantomeno giungere da solo alla

conclusione di dimettersi quale amministratore unico”, motivo per cui la responsabilità

ex art. 52 LAVS non è stata confermata. Per contro in una sentenza del 22 febbraio

2001 (inc. 31.1999.78-80/31.2000.01), lo scrivente Tribunale ha ammesso la

responsabilità di un amministratore (beneficiario di una mezza rendita

d’invalidità) il quale, malgrado il suo stato di salute, avrebbe potuto e

dovuto provvedere a nominare un suo sostituto o, se ciò non fosse stato

possibile, rassegnare le sue dimissioni. Con sentenza 3 aprile 2008 (inc.

31.2007.24) questa Corte ha parimenti confermato la responsabilità ex art. 52

LAVS di un amministratore unico, rilevando: “ (….) a prescindere dal fatto

che l’insorgente non ha prodotto la documentazione medica più volte da lui

annunciata, dagli atti di causa non vi sono indizi che permettono di ritenere

le sue condizioni psichiche talmente gravi da avergli impedito lo svolgimento

dell’incarico di amministratore unico della X SA. In particolare, dal tenore

del ricorso si evince che l’insorgente è stato in grado di rivolgersi al

presunto organo di fatto in merito al pagamento dei contributi, omettendo tuttavia,

come detto al considerando precedente, di controllare l’effettivo versamento

degli stessi. D’altronde, senza voler minimizzare il suo stato di salute, nei

periodi di crisi il ricorrente avrebbe potuto farsi sostituire o eventualmente

rassegnare le dimissioni.

Nel

caso concreto, senza misconoscere la gravità della patologia insorta dopo la

scarcerazione, in applicazione della succitata giurisprudenza non si può

tuttavia ritenere che l’interes- sato sia stato impedito perlomeno di delegare

a terzi gli affari della società, in modo, ad esempio, da incassare “.. il rimborso di un deposito di garanzia di euro 80'000.--, con la

quale avrebbe pagato anche i contributi paritetici arretrati “ (cfr. consid. 2.7).”

Visto

quanto sopra, si deve concludere che l’insorgente ha omesso di compiere quanto

doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle

incombenze riconducibili alla funzione di amministratore di una società anonima

(STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003 e H 268/01 e H 269/01 del 5 giugno 2003),

ritenuto che per un amministratore unico il dovere di diligenza e vigilanza

risulta accresciuto, i suoi obblighi essendo quindi da connotare con particolare

rigore (DTF 112 V 3; STFA H 79/05 del 14 febbraio 2006).

2.9. Occorre

ora esaminare se la società si trovava confrontata con una mancanza di liquidità

passeggera e se l’omesso pagamento dei contributi era da considerare

giustificato dalle prospettive allora esistenti per il salvataggio.

Costituisce

motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo

il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità,

tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione

finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art.

52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti

(segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza

dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi

dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in

tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente

che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati

in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora

oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007

del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth,

Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668s

pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts

zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c

e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta

Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la

sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e

immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H

336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito

che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in

cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi

finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Quindi

l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei

contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla

citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da

distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per

salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione,

vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione

dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento

a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato,

dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro,

cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa

di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi

della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre

mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti;

cfr. in dettaglio Reichmuth, cit., n. 696 ss pp. 163 ss; cfr. anche Meyer, cit.,

p. 36). Va poi ricordato che

per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il

differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti

venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,

giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

Nel

caso concreto, la FA 1 era in cronico ritardo per quel che concerne il versamento

degli oneri sociali. Come si evince dal citato specchietto relativo

all’evoluzione dei pagamenti degli oneri sociali 2008 - 2010 (doc. B-B2), sin dall’affiliazione alla

Cassa la società non ha regolarmente

versato i contributi, motivo per cui l’amministrazione ha dovuto

sistematicamente diffidare la società a partire dal 9 maggio 2008 e precettarla

dal 10 settembre 2009, quindi ben prima dell’arresto. Come detto, al 3 marzo

2010, giorno dell’arresto, i contributi rimasti scoperti ammontavano fr. 23'993,80

e riguardavano l’acconto 2009 ed il saldo 2009.

In

queste circostanze non risultano dati gli estremi, che l’insorgente nemmeno fa

valere, per ammettere nella specie che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile

ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera

situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188;

STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, STFA H 297/03 del 4 novembre 2004,

STFA H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 p. 261).

Va

poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo

di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico,

e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute

e numerose, giungevano ad uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa

M.), ciò che in casu è accaduto.

Infine,

non è rilevante, come sostenuto dal ricorrente e riportato al consid. 2.7, che “….

la FA 1, fondata nel luglio 2007, non ha mai emesso alcuna fattura, né avuto

incassi di sorta, ritenuto che l'attività di produzione avrebbe dovuto cominciare

verso Settembre 2010 e tutti gli investimenti e stipendi sono stati finanziati

in proprio dalle altre attività della Holding, attività che sono tutte cessate

dal momento della carcerazione del ricorrente, impedendo così di continuare a

finanziare la FA 1., fino all'avvio della produzione (…)".

Determinante è invece che la società non ha riversato i contributi

paritetici (peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti ex art. 51 cpv. 1

LAVS) e che, come visto sopra, non è ravvisabile alcun valido motivi di

giustificazione, rispettivamente di discolpa.

Ne

consegue che il ricorrente deve risarcire alla Cassa gli oneri sociali non versati

dalla FA 1 per complessivi fr.

43'125,25.

2.10. L’insorgente

ha chiesto la propria audizione e quella del teste __________.

Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi

dell'art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per

l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul

provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare

all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al

riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse

soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono

inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già

chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla

fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o

indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio

permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un

apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi

fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure

probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere

altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Dieterle/ Kieser, op. cit.,

p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des

Bundes, 1998, p. 39 no. 111 e p. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In

tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 p. 28; DTF 124 V 94).

Nel caso in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per

statuire nel merito della presente vertenza, per cui non si rende necessario

assumere altre prove. Non necessaria è inoltre l’audizione di __________ visto

che avrebbe dovuto comprovare quanto asserito nel ricorso, i cui motivi, come visto,

non sono sufficienti per esimere l’insorgente da una sua responsabilità ex.

art. 52 LAVS.

Va

poi fatto presente che il ricorrente ha potuto ampiamente esprimersi dinanzi a

questo Tribunale ed una sua audizione non modificherebbe l’esito del ricorso. Inoltre,

l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto

d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall'art. 6 n. 1

CEDU. Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un

dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta

chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove,

come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o

di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile

obbligo (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2

che ha confermato questo principio, nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF

124 V 90, consid. 6, p. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

2.11. Visto

tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione

impugnata confermata.

2.12. Il

TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del

ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità

del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle

prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di

diritto pubblico contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro

nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è

ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr.

30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale

(circa l’in-terpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità

dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szless, Le

recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des

assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La

responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52

LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si

è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la

responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della

Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e

DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità

di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a

un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della

“questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che,

secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di

diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere

dimostrata dal ricorrente).

Per

questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

Considerandi

2.

Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i

fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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