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31.2012.4

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

29 novembre 2012Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

1.3. Costatato di

avere subito un danno, con decisione 30 gennaio 2012 (doc. 3),

confermata con decisione su opposizione 11 maggio 2012 (doc. 1), la Cassa ha

stabilito a carico di RI 1 l’obbligo di risarcire ex art. 52

LAVS la somma di fr. 197'845.55 per i contributi paritetici non soluti dalla FA

1 dal 2007 al 2011 (sino al mese di marzo), come risulta dagli estratti conto

per i periodi 01.01.2007/31.12.2007, 01.01.2008/31.12.2008,

01.01.2009/31.12.2009, 01.01.2010/31.12.2010 e 01.01.2011/31.03.2011, nonché

dai salari non percepiti ma insinuati all’UEF di __________ per l’anno 2011,

dedotta l’indennità per insolvenza (doc. 1/D1-D6).

1.4. Con il

presente ricorso RI 1, tramite l’avv. RA 1, ha impugnato la succitata decisione

su opposizione e contestato una sua responsabilità ex art. 52 LAVS.

In particolare

il ricorrente censura la carente motivazione sia della decisione 30 gennaio

2012 (doc. 3) che della decisione su opposizione 11 maggio 2012 (doc. 1/A) ed

evidenzia come non essendo ultimata la liquidazione della società il danno

numerico fatto valere (ancorché non contestato in quanto tale) non può essere

stabilito, giustificandosi quindi una sospensione della procedura; per il resto

nega l’esistenza di una sua intenzionalità essendo il mancato pagamento dovuto

alla situazione di mancanza di liquidità venutasi a creare nella ditta.

1.5. Con la

risposta di causa la Cassa – precisando che sin dalla costituzione della FA 1 il ricorrente ha

rivestito la carica di amministratore unico e che l’istruttoria non ha portato alla

luce nessuna altra persona responsabile ai sensi dell’art. 52 LAVS, che è

sufficiente che la Cassa subisca un danno parziale per legittimare l’inizio di

una procedura ex art. 52 LAVS e che essa può promuovere un’azione risarcitoria

per l’intero credito anche qualora sia pendente la procedura fallimentare e che

quanto alle responsabilità ascritte al ricorrente le stesse sono state esposte

in modo esauriente chiaro e concreto – ha confermato integralmente

la decisione su opposizione e chiesto di respingere il ricorso.

considerato in

diritto

2.1. Nel ricorso RI

1 ha sostenuto che la decisione su opposizione 11 maggio 2012 (doc. 1/A) é

carente nella motivazione: “(…) La decisione qui impugnata insiste nel

costruire una presunta responsabilità di RI 1, amministratore unico della

fallita , __________ Dalla lettura della prima e della seconda motivazione non

è possibile desumere quali siano le responsabilità puntuali ascritte al

ricorrente. Infatti le decisioni contengono tutta una serie di indicazioni di

carattere generale sulla responsabilità degli organi societari in relazione con

l’obbligo di pagamento degli oneri dovuti alla Cassa. (…)” (I, Ad. 7.-10.).

Per i

motivi che seguono non è possibile concludere che la decisione su opposizione

11 maggio 2012 sia carente di motivazione.

Le decisioni amministrative devono essere

motivate. In particolare, esse devono contenere una descrizione della

fattispecie rilevante e delle considerazioni giuridiche.

L'atto

amministrativo dev'essere motivato in modo tale che la persona interessata sia

posta in grado di impugnarlo, per cui deve contenere le riflessioni su cui

l'autorità competente si è fondata per pronunciare la decisione. L'autorità

decidente può limitare la motivazione della propria decisione alle questioni

essenziali (DTF 118 V 58; Locher,

Grundriss des Sozialversi-cherungsrechts, 3.a edizione, Berna 2003, § 69 N.19,

p. 459).

In caso di carenza nella motivazione, la decisione

viene di regola annullata, indipendentemente dall'interesse materiale delle

parti, in quanto il diritto in questione è di natura formale (DTF 126 V 131

consid. 2b, 116 V 184, 115 V 305). In via eccezionale ciò non accade se il

difetto – non particolarmente grave (DTF 126 V 130, consid. 2b e116 V 185) –

può essere sanato, in quanto l'istanza di ricorso dispone di piena cognizione,

alla parte vengono resi noti tutti i fatti rilevanti ed egli viene sentito su

questi fatti, di regola sulla base di un secondo scambio di allegati (DTF 116 V

39, 110 V 113).

Nella

presente fattispecie, va rilevato come nelle undici pagine della decisione su

opposizione la Cassa ha compiutamente indicato il disciplinamento dell’azione

di responsabilità ai sensi dell’art. 52 LAVS, ha spiegato il motivo per cui il

ricorrente, amministratore unico, è stato chiamato a rispondere in via

sussidiaria dei contributi paritetici non soluti dalla FA 1 e cosa s’intenda

per violazione delle prescrizioni AVS in via intenzionale o per negligenza

grave.

Alla stessa

sono stati inoltre allegati gli estratti-conto relativi ai contributi

paritetici per i periodi per dal 01.01.2007 al 31.12.2007, dal 01.01.2008 al

31.12.2008, dal 01.01.2009 al 31.12.2009, dal 01.01.2010 al 31.12.2010 e dal

01.01.2011al 31.03.2011, in cui sono indicati gli importi chiesti e i pagamenti

effettuati con il relativo saldo nonché la distinta dei salari non percepiti ma

insinuati all’UEF di __________ per l’anno 2011, dedotta l’indennità per insolvenza

(doc. 1/D1-D6). Alla decisione 30 gennaio 2012 erano inoltre già state allegate

(oltre agli estratti-conto suenunciati) le distinte dei salari compilate e

sottoscritte dalla fallita, quale datrice di lavoro, nonché la distinta dei

salari rivendicati per il 2011 (doc. 3). L’ex amministratore unico aveva quindi

a disposizione la documentazione per controllare la composizione del danno.

In

sostanza, il ricorrente conosceva tutti gli elementi per poter contestare la

decisione su opposizione, ciò che ha poi fatto inoltrando il presente ricorso.

2.2. In virtù

dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli

ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni

(dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di

risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle

prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di

lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità

adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

Nell’ipotesi

in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta

allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via

sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con

riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro

motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli

organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta

in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà

significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore

di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo

obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e

direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la

cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.

In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni

definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer,

Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107;

Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des

assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in

RSA 1991, p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

Qualora

più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più

organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne

rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate).

Il

Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale

federale, TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli

organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52

LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1°

gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pp. 79

segg.).

Nella

fattispecie concreta, a seguito del fallimento della FA 1, la Cassa ha

rettamente chiesto in via sussidiaria a RI 1, amministratore unico della

società, il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati.

2.3. Costituiscono

elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per

la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28

ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10;

Pratique VSI 1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del

4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art.

41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995

pp. 369s. e in RDAT II 2002 pp. 519s.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid.

6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03

del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

Secondo

costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria

pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 p. 396).

Tuttavia

va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione

delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove

che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto

(RCC 1991 p. 133 consid. II/1b).

2.4. Nel

caso in esame, oggetto del danno è il mancato pagamento dei contributi

AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dalla FA 1 negli anni 2007-2011 e determinati sulla

base delle relative distinte salariali (cfr. doc. 3).

Altra

posizione del danno sono i contributi paritetici determinati sui salari

rivendicati (periodo 2011) e accertati dall’Ispettore della Cassa nel rapporto

del 7 luglio 2011 (doc. 3) per complessivi fr. 798.80, così come risulta dal

conteggio 13 luglio 2011 (doc. 1/D6).

L’importo

complessivo di fr. 197'845.55 quale credito riferito ai contributi paritetici

AVS/AI/IPG/AD/AF non soluti nel periodo gennaio 2007 - marzo 2011 non è in

quanto tale contestato dal ricorrente (“(…) il danno numerico provvisorio indicato dalla Cassa non è contestato

in quanto tale (...)” [I, Ad. 7.-10.]) il quale – adducendo che

la liquidazione della società non è ultimata, che circa il pagamento del

credito della Cassa iscritto in seconda classe non esiste un dato certo ma una

previsione e che sono in corso delle trattative con i creditori per il

pagamento di prestazioni non contestate – assevera che “(…) la

Cassa non è in grado di quantificare il danno subito. La previsione dell’UEF __________

non basta, occorre una liquidazione ultimata, cresciuta in giudicato (…)”

(I, Ad. 4.) e postula che “(…) il recupero del credito […] deve essere sospeso

fino a completa liquidazione del fallimento della società (…)” (I, Ad 11. e

12.).

Al

riguardo questo Tribunale rileva che secondo la giurisprudenza la Cassa non è

tenuta ad agire nell'istante in cui il danno è sorto. Essa può farlo

(preventivamente), anche se non dispone di tutti gli elementi da porre a

fondamento dell'azione, quindi prima della conoscenza precisa del danno

effettivo. In caso di pagamento nell’ambito del fallimento, l’amministrazione

dovrà cedere il relativo dividendo (SVR 2000 AHV Nr. 23, p. 74; DTF 113 V 180

consid. 3b = RCC 1987 p. 607. consid. 3b; DTF 116 V 76 consid. 3b con

riferimenti = RCC 1990 p. 417 consid. 3b). Nella succitata sentenza pubblicata

SVR 2000 AHV Nr. 23, pag. 73 (giudizio questo reso allorquando era ancora in vigore

l’art. 82 OAVS che regolava la perenzione del diritto al risarcimento dei danni

e prevedeva un termine relativo di un anno; l’art. 52 cpv. 3 LAVS, in vigore

dal 1. gennaio 2003, stabilisce invece che il diritto al risarcimento si

prescrive in due anni, dal momento in cui la cassa di compensazione competente

ha avuto notizia del danno) il TFA ha concluso inoltre che per intentare la

causa la Cassa non deve quindi attendere l'inizio della decorrenza del termine

annuale di perenzione (SVR 2000 AHV Nr. 23, pag. 74).

L’Alta

Corte, proprio avuto riguardo ad una domanda di sospensione della procedura

risarcitoria in attesa di conoscere l’esito delle trattative in corso, nella

STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 l’ha ritenuta manifestamente infondata

rilevando che “(…) in caso di incertezza sul dividendo della procedura di

fallimento, è la prassi in materia ad esigere, per ragioni legate

all'osservanza dei termini di prescrizione, che la decisione di risarcimento

venga formulata in modo tale che il responsabile sia tenuto al risarcimento

della totalità dell'importo sottratto alla cassa contro cessione di un

eventuale dividendo. Per il Tribunale federale (delle assicurazioni), del

resto, corrisponde meglio agli obiettivi del diritto risarcitorio e al senso di

equità fare sopportare all'autore del danno, anziché al danneggiato,

l'incertezza sul dividendo finale (DTF 113 V 180 consid. 3b pag. 184) (…)”

(STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 5).

Conformemente

alla succitata giurisprudenza la domanda ricorsuale secondo la quale “(…) la

decisione 30 gennaio 2012 di risarcimento dei danni giusta l’art. 52 LAVS della

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG è annullata, in attesa della

definitiva liquidazione della FA 1, in liquidazione (…)” (I, punto 1 del

petitum) – a prescindere dal fatto che oggetto della presente vertenza è la

decisione su opposizione dell’11 maggio 2012 – va pertanto disattesa.

Visto

tutto quanto precede – ribadito che l’ammontare non è stato contestato e che lo

stesso risulta chiaramente dagli estratti conto contributi paritetici, dalle

distinte dei salari compilate e sottoscritte dalla fallita, quale datrice di

lavoro, nonché dalla distinta salari rivendicati 2011 (doc. 1/D-D6 e 3) – l’importo

complessivo di fr. 197'845.55 quale credito riferito ai contributi paritetici

AVS/AI/IPG/AD/AF non soluti nel periodo gennaio 2007 - marzo 2011, deve essere

confermato.

2.5. Per

definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un

atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al

datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi

(Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento

Considerandi

l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle

sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo

di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di

un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo

di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto

(art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a).

L’obbligo

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un

compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti)

e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai

sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno

(Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid.

1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2).

Inoltre –

anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro

deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il

prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta.

Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa,

lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non

ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 p. 608 consid. 5b).

2.6

La cassa di

compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non

osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo

di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente

degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei

contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni

intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di

lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi

di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70.

p. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi,

il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio

nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile

comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore

di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di

ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole

(DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 p. 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p.

604.

consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili

di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se

questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF

108.

V 187 consid. 1b; Frésard, cit., in RSA 1987 p. 7).

2.7

Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una

negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare

quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta

nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo

il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di

gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui

appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634 consid. 5a;

DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des

Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 53). I fatti di cui

si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli

organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi

fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della

situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema

di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e

dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202

consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, cit., p.

52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der

Schweizer Treuhänder, 1995, p. 658). La giurisprudenza

ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla

Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid.

1b).

2.8

RI 1

contesta di avere intenzionalemente causato un danno alla Cassa adducendo che “(…)

il mancato pagamento, come si è detto, è unicamente da ascrivere alla

situazione di mancanza di liquidità venutasi a creare in ditta, situazione che

non ha permesso di far fronte al pagamento delle quote previste per le

assicurazioni sociali. Non vi era nessuna intenzione dolosa da parte

dell’interessato, che non ha agito per arricchirsi indebitamente (…)” (I

Ad. 7.-10.).

Rilevato

come ai fini di una responsabilità ex art. 52 LAVS è sufficiente agire per

negligenza grave, va anzitutto osservato che per giurisprudenza (STCA inc.

31.2007

+20 del 9 giugno 2008 e inc. 31.1995.12 del 14 giugno 1995) la

responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in

relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un

fallimento.

RI 1 ha

assunto la carica di amministratore unico con diritto di firma individuale dal __________

1986.

sino alla dichiarazione di fallimento (cfr. consid. 1.1).

Accettando

il mandato di amministratore unico l’insorgente ha quindi assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF

9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA

H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a

cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone

incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della

legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore

deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in

particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,

studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere

irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una

gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale,

l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H

282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114

V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella

causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano

regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in

conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02

del 11 novembre 2003, STFA H 33/03 del 8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H

209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., RSA 1991,

p. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura

"dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H

234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita

dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo

della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale

consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura,

ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità."

Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le

proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici

rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella

causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18

novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF

9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

In

concreto, i problemi di liquidità della FA 1 sono stati cronici. La Cassa ha

infatti dovuto iniziare a diffidare regolarmente la società per il pagamento

dei contributi dal marzo 2003 e precettarla dall’aprile 2003 (cfr. consid.

1.

). Il fatto che la società abbia costantemente procrastinato e differito il

pagamento dei contributi, come nella presente fattispecie, è già di per sé

segno di negligenza grave che fa sorgere la responsabilità degli organi, ai

quali incombe per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo

della società (STFA 27 giugno 1994 nella causa M., STCA inc. 31.2006.5-6 del 13

settembre 2006).

Osservato

che la FA 1 è stata confrontata con una cronica illiquidità – circostanza

questa che doveva essere ben nota all’insorgente visto che, come emerge dal

verbale d’interrogatorio del 17 marzo 2011 dinanzi all’UEF di Locarno (doc.

1/F), egli era responsabile della contabilità per la società e sapeva che in

seguito la stessa era allestita dalla ditta __________ di __________ (sig. __________).

Inoltre, dai conteggi per gli anni dal 2007 al 2011 fino al mese di marzo (doc.

1/B-B4), risulta che in quel periodo i contributi non sono stati pagati

regolarmente alla loro scadenza, che gli ultimi pagamenti parziali sono stati

quelli di fr. 5'722.40, fr. 261.25, fr. 149.30, fr. 1'483.65, fr. 2'154.10, fr.

1'460.85, fr. 1'658.00, fr. 2'127.95 e fr. 2'118.75 tutti effettuati l’8 aprile

2011.

e che alla fine di detti anni il totale ancora dovuto ammontava a fr.

6'721.05 per il 2007, fr. 22'889.70 per il 2008, fr. 96'414.60 per il 2009, fr.

67'831.50 per il 2010 e fr. 3'189.90 per i primi tre mesi del 2011. Del resto,

sempre dal verbale d’interrogatorio del 17 marzo 2011 (doc. 1/F), emerge pure

che per il 2010 il bilancio non è stato allestito vista l’esigenza di un’analisi

per decidere se continuare con l’attività o depositare i bilanci – l’insorgente

avrebbe potuto e dovuto prendere delle misure più drastiche e immediate. In

particolare, e in ogni caso, egli non avrebbe dovuto rimanere passivo di fronte

alla cronica illiquidità della ditta, l’analisi a sapere se continuare con

l’attività avrebbe potuto essere anticipata e, se necessario (ad es.

nell’ipotesi in cui la ditta chiamata ad allestire la contabilità non gli

forniva la necessaria documentazione e/o continuava a non versare i contributi),

avrebbe dovuto dimettersi dalla carica di amministratore unico. Del resto,

quanto all’asserita mancanza di liquidità, va rilevato che una società deve

prevedere che prima o poi ci possono essere delle difficoltà nell'incasso di

determinati crediti, difficoltà che, se la ditta è solida e ben gestita, non

incideranno sull'esistenza della stessa qualora alcune fatture non venissero

onorate.

La

passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di

contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle

prescrizioni (RCC 1989 p. 115). La passività dimostrata dall’insorgente è

quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subito dalla

Cassa (STFA H 13/03 del 21 maggio 2003, H 65/01 del 13 maggio 2002 e H 38/01

del 17 gennaio 2002).

Questo

Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente ha omesso di compiere

quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito

delle incombenze riconducibili alla funzione di amministratore di una società

anonima (STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003 e H 268/01 e H 269/01 del 5 giugno

2003), ritenuto che per un amministratore unico il dovere di diligenza e

vigilanza risulta accresciuto, i suoi obblighi essendo quindi da connotare con

particolare rigore (DTF 112 V 3; STFA H 79/05 del 14 febbraio 2006).

2.9

Occorre

tuttavia esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro,

rispettivamente il proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o

potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 122 V 244 consid. 4b, 108 V 183 consid.

1b pp. 186-187 e 108 V 189 consid. 2b p. 193).

Conformemente

alla giurisprudenza, costituisce motivo di giustificazione il caso in

cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte

a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare

l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile

comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente

se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli

dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e

al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno

soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto,

non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda

potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro

prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente

sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12

dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op.

cit., n. 668s, pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des

Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti

di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H

103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che

attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati

deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio

2002.

consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La

giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare

particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta

sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid.

4a).

Quindi

l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei

contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla

citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da

distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per

salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione,

vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione

dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa

seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende,

che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle

assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in

difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di

fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi

della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre

mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF

9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio

Reichmuth, op. cit., n. 696 ss, pp. 163 ss; cfr. anche Meyer, cit., p. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza

non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei

pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano

effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,

giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

2.10

In concreto,

non sono stati invocati validi motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa nel senso della succitata giurisprudenza.

Va qui in

ogni caso ribadito che i problemi di liquidità della FA 1 sono stati cronici,

che la Cassa ha dovuto iniziare a diffidare regolarmente la società per il

pagamento dei contributi dal marzo 2003 e precettarla dall’aprile 2003, che per

gli anni dal 2007 al 2011 fino al mese di marzo (doc. 1/B-B4) i contributi non

sono stati pagati regolarmente alla loro scadenza e che alla fine risultavano

sempre degli scoperti. In queste circostanze non risultano dati gli estremi,

che l’insorgente nemmeno fa valere, per ammettere nella specie che il differimento

dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della

società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V

244, 121 V 243, 108 V 188; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, STFA H

297/03 del 4 novembre 2004, STFA H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992

p. 261). Come detto al considerando precedente, l’Alta Corte ha circoscritto a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo

dell'art. 52 LAVS, a condizione che il datore di lavoro

abbia regolarmente versato i precedenti contributi, circostanza che non

corrisponde al caso in esame.

In

conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione,

rispettivamente di discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa gli oneri

sociali non versati dalla FA 1 per complessivi fr. 197'845.55.

2.11

Visto tutto

quanto precede il ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione

impugnata confermata.

2.12

Nella DTF 137

V 51 il TF, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in

materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore

di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in

materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico

contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di

una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo

qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza

di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione

in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi

dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière

de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales –

aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon

l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009

pag. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato

circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138

nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso

in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di

diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che,

secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di

diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere

dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i

fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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