31.2012.6
Richiesta di risarcimento per contributi paritetici non versati dalla società di cui il ricorrente era amministratore unico; ricorrente contesta una sua negligenza grave; TCA conferma la responsabilit
11 dicembre 2012Italiano39 min
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AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
31.2012.6
Data decisione, Autorità:
11.12.2012, TCA
Titolo:
Richiesta di risarcimento per contributi paritetici non versati dalla società di cui il ricorrente era amministratore unico; ricorrente contesta una sua negligenza grave; TCA conferma la responsabilità dell'AU
CONTRIBUTI
CONTRIBUTI DEI DATORI DI LAVORO
RISARCIMENTO DANNI EX ART. 52 LAVS
art. 14 LAVS
art. 52 LAVS
art. 61 LPGA
art. 34 OAVS
CO 1omandata
Incarto n.
31.2012.6
FC/sc
Lugano
11 dicembre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca
Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 luglio 2012 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione dell' 11
giugno 2012 emanata da
in relazione alla
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
FA 1
(radiata da RC il ___________)
ritenuto, in
fatto
1.1. La
FA 1 SA, iscritta a Registro di Commercio (RC) il __________ 1971, con sede a __________
e in seguito ad Arbedo, aveva quale scopo l’esecuzione e il montaggio di
carpenteria metallica e di impianti industriali, l’esecuzione di coperture e
insolazioni, di ponteggi tubolari e di centinature, ecc..
Dal
17 marzo 2000 (e sino alla cancellazione della società avvenuta il 28 ottobre
2011, doc. A) RI 1 ha assunto la carica di amministratore unico, con diritto di
firma individuale (cfr. estratto RC informatizzato).
1.2. La
FA 1 è stata affiliata alla CO 1(in seguito: Cassa), in qualità di
datrice di lavoro, dal 1. marzo 1971 al 28 febbraio 2011.
La società è entrata in mora con il pagamento dei contributi
costringendo la Cassa a procedere, dal mese di settembre 2004, all’invio di diffide
e, dal mese di aprile 2006, all’avvio di procedure esecutive.
Con
decreto 20 dicembre 2010 la Pretura del Distretto di __________ ha dichiarato
l’apertura del fallimento della società (FUSC 27 dicembre 2010), autorizzando
in seguito la liquidazione del fallimento in procedura sommaria (FUSC 18
febbraio 2011).
La
Cassa ha insinuato all’Ufficio Esecuzioni di __________ il proprio credito di
fr. 91'869.25 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG e AF non versati
relativamente agli anni dal 2008 al 2011 di cui fr. 7'137.15 per contributi
sulle rivendicazioni di credito dopo controllo del datore di lavoro (doc. D).
La
procedura di fallimento si è conclusa, per la Cassa, con il rilascio, in data
20 ottobre 2011, di un attestato di carenza beni per l’intero ammontare del
credito insinuato (doc. E).
Con
decreto pretorile 27 ottobre 2011 la procedura di fallimento è stata chiusa e
la ragione sociale è stata cancellata da RC il __________ 2011.
1.3. Costatato di avere subito un danno, con decisione 29 febbraio
2012 (doc. 3), confermata con provvedimento su opposizione dell’11 giugno 2012
(doc. 1), la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento di fr. 91'869,25
corrispondenti ai contributi paritetici non pagati dalla FA 1 relativamente
agli anni dal 2008 al 2011.
1.4. Contro la succitata decisione su opposizione RI 1 ha inoltrato il presente ricorso, chiedendone l’annullamen-to. Contesta in sostanza una sua
negligenza grave in relazione al mancato pagamento degli oneri sociali. Delle
singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
1.5. Con
la risposta di causa la Cassa postula la reiezione del ricorso, ribadendo una
violazione degli obblighi di vigilanza del ricorrente e confermando la
decisione impugnata.
considerato
In ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011;
STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nel
merito
2.2. In
virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che
egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le
prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti
dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione
delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del
datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di
causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni
legali.
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, p. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata
con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di
una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96
V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la
cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo
nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo
contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.
In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni
definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer,
Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107;
Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in
RSA 1991, p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una
società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato
assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114
V 214 e sentenze ivi citate).
Il
TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha riesaminato il problema della responsabilità
sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a
proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente
all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V
11 = Pratique VSI 2003 pp. 79 segg.).
Nella
fattispecie concreta, a seguito della procedura di fallimento nei confronti
della FA 1 e del conseguente rilascio dell’attestato di carenza beni (cfr.
consid. 1.2), la Cassa ha chiesto rettamente, in via sussidiaria, a RI 1, amministratore
unico della stessa, il risarcimento ex 52 LAVS per i contributi paritetici non
versati dalla società.
2.3. Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28
ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA 31.2002.10 del 10 giugno 2002 consid. 2.3; Pratique
VSI 1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4
ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art.
41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995
pp. 369s. e in RDAT II 2002 pp. 519s.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid.
6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03
del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante giurisprudenza,
spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti,
salari, fatture ecc.. (RDAT II 1995 p. 396). Tuttavia, in applicazione del
principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione
incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto
dalla cassa non è corretto (RCC 1991 p. 133 consid. II/1b).
Nel
caso in esame, il danno è costituito dal mancato pagamento dei contributi
AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dalla FA 1 e rimasti scoperti relativamente al periodo
2008 - 2011 (cfr. decisione formale 11 giugno 2012, doc. 1), oneri che sono
stati calcolati sulla base delle relative distinte salariali compilate e
firmate dalla società nonché delle riprese salariali eseguite a seguito delle
rivendicazioni di credito dopo controllo del datore di lavoro.
2.4. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi
(Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo
di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto
(art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito
di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti) e il
venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai
sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno
(Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid.
1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2).
Inoltre
- anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di
lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad
assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria
attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei
confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art.
52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC
1985 p. 608 consid. 5b).
2.5. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in
seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo
all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente
alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio
e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato
le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può
procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e
provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere
una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni,
rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108
V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). È quindi possibile che, procrastinando il
pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare
l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di
liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione
dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide,
abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i
contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag
307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore
di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà
negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,
rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op.
cit., in RSA 1987 p. 7).
2.6. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una
negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare
quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella
stessa situazione.
La
misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza
che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore
di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC
1988 p. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con
riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p.
53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non
sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve
infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati
ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto
di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito
in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono
state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a;
RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., p. 52; Dieterle/Kieser, Das
Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p.
658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata
deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una
grave negligenza (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).
2.7. Il
ricorrente ha ricoperto la carica di amministratore unico della FA 1 dal 17 marzo
2000 sino alla dichiarazione di fallimento.
Accettando
il mandato di amministratore unico, l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF
9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H
5/02 del 31 gennaio 2003). Infatti ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad
ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della
gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello
statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio,
informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli
affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente,
cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni
raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di
chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le
prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25
luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p. 116).
Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano
regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in
conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 del 11
novembre 2003, H 33/03 del 8 ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile
2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, p. 165). In caso contrario
si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA
365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d).
In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il
TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1
CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione
non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza
scarsamente impegnativa e di poca responsabilità."
Nella
fattispecie il mancato integrale pagamento dei contributi sociali nel periodo
dal 2008 al 2011 non è contestato ed è segno di una negligenza non indifferente
del datore di lavoro e fa sorgere di principio la responsabilità
dell’amministratore cui incombe per legge la massima vigilanza nella conduzione
e nel controllo della società.
Del
resto, la passività a dispetto della (eventuale) conoscenza di mancati pagamenti
di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave
delle prescrizioni (RCC 1989 p. 115).
Detto
diversamente, l’insorgente ha di principio omesso di compiere quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze
riconducibili alla funzione di amministratore di una società anonima (STFA H
310/02 dell’11 novembre 2003, H 268/01 e H 269/01 del 5 giugno 2003), ritenuto
che per un amministratore unico il dovere di diligenza e vigilanza risulta accresciuto,
Fatti
i suoi obblighi essendo quindi da connotare con particolare rigore (DTF 112 V
3; STFA H 79/05 del 14 febbraio 2006).
2.8. Il
ricorrente contesta tuttavia l’addebito di negligenza
grave evidenziando di aver intrapreso gli sforzi necessari affinché la società
potesse continuare l’attività e i contributi paritetici AVS fossero
integralmente pagati. Rileva in sostanza che la congiuntura negativa e le
difficoltà incontrate dalla società nell’incasso di crediti hanno reso vani
tali sforzi. Evidenzia di aver optato per una dilazione
del pagamento dei contributi, dopo attenta riflessione e per tentare un
risanamento della società, essendosi reso conto nel 2004 che il pagamento totale
dei contributi avrebbe portato la ditta ad una situazione di insolvenza, ritenendo
che la decisione di privilegiare il pagamento dei salari dei dipendenti e dei
fornitori costituisse l’unica possibilità per salvare la società dal
fallimento. Del resto la Cassa avrebbe concesso alla società una dilazione di
pagamento ai sensi dell’art. 34b OAVS, rendendosi in tal modo corresponsabile nella
creazione del danno ai sensi dell’art. 44 CO. Rileva inoltre che i contributi
sarebbero nondimeno stati versati nella misura del 70% circa (fr. 129'755 su ca.
fr. 193'000 dovuti). Ribadito come la situazione della società sia precipitata
a causa del mancato pagamento di fatture importanti emesse dalla società, egli
ribadisce di essersi seriamente adoperato per scongiurare il fallimento e,
quindi, il mancato pagamento del residuo dovuto alla Cassa. Rileva inoltre che
il credito della Cassa non sarebbe definito e certo.
Mette
quindi conto di esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di
lavoro, rispettivamente il proprio organo esecutivo, a non versare i contributi
o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b
e 193 consid. 2b).
Secondo
la giurisprudenza, costituisce motivo di giustificazione
il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare
fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di
salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile
comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente
se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli
dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e
al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno
soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto,
non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda
potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro
prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente
sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12
dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op.
cit., n. 668s pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti
di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H
103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che
attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati
deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio
2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La
giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare
particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la
ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001
consid. 4a). Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare
del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di
discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
Da
distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per
salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione,
vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione
dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento
a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato,
dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro,
cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa
di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi
della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre
mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti;
cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 ss pp. 163 ss; cfr. anche Meyer,
op. cit., p. 36). Va poi
ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa
se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i
pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e
numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa
M.).
2.9. Occorre
in concreto verificare se la FA 1 si trovava confrontata con una mancanza di
liquidità passeggera e se l’omesso pagamento dei contributi era da considerare
giustificato dalle prospettive allora esistenti per il salvataggio dell’a-zienda.
In
questo contesto va precisato che, secondo costante giurisprudenza (STCA
31.2007-18-20 del 9 giugno 2008, 31.2002.03 del 22 maggio 2002)
la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in
relazione alla gestione della società per sé stessa, né a eventuali cause di un
fallimento. Non è pertanto rilevante, ad esempio, che i problemi di liquidità
fossero dovuti al peggioramento delle condizioni del mercato o che il datore di
lavoro soggettivamente sperasse in un salvataggio aziendale e di conseguenza confidasse
nel pagamento dei contributi scaduti, e ciò nemmeno se questo ha portato ad
immettere capitali privati nella società (Reichmuth, op. cit., n. 677 e 679 p.
160 con riferimenti).
Il TFA ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e
fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure
drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 e riferimenti; H
336/95 del 7 maggio 1997). In un'altra sentenza ha ancora
ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione
nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una
crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001; STFA del 16 aprile 1998
nella causa G., p. 6 e giurisprudenza ivi citata). Infine, il TFA ha peraltro
già avuto modo di ricordare che, poiché quella del settore immobiliare – la FA
1 era attiva nel settore dell’edilizia – è una crisi notoria, l'amministratore
deve sapere che possono sorgere delle complicanze al momento dell'incasso dei
crediti (STFA H 193/96 del 16 aprile 1998; STCA 31.00.30-32 del 14 ottobre
2002; STCA 31.01.23 del 22 marzo 2002) e quindi deve trarre le dovute conseguenze.
Nell'evenienza
concreta, è rimasto incontestato quanto asserito dalla Cassa nella decisione impugnata,
ossia che i problemi finanziari e di liquidità della società risalivano almeno
all’estate del 2004. In effetti, la Cassa, al fine di ottenere il pagamento
dei contributi sociali, é stata obbligata a sistematicamente diffidarla dal settembre 2004 e precettarla dall’aprile 2006. Se poi fino
al 2007 il datore di lavoro è stato ancora in misura, seppur con costante ed
evidente ritardo, di onorare i suoi impegni, successivamente i contributi hanno
potuto venir versati, e sempre dopo solleciti e precettazione, solo in misura
parziale: quelli del 2008 e del 2009 nella misura del 60% circa del dovuto
complessivo, quelli del 2010 nella misura del 17% soltanto, ritenuto un debito
di fr. 34’706 e il versamento di fr. 5'881 (cfr. specchietto concernente
l’evolu-zione del debito contributivo sub doc.C1-C2). Nel dicembre 2010 è quindi
stato dichiarato il fallimento della società. In queste condizioni si può
affermare che i problemi di liquidità della società erano, negli ultimi anni,
cronici, rimanendo in definitiva scoperti contributi dovuti
sull’arco di un lungo periodo, segnatamente degli anni dal 2008 al 2011 per
complessivi
fr.
91’869.25 (spese amministrative e interessi di mora inclusi).
In
simili circostanze non è dato di ritenere che vi fossero delle ragioni serie ed
oggettive per credere che il ritardo nel pagamento dei contributi, iniziato nel
2004 e poi nuovamente nel gennaio 2008, fosse da attribuire ad una crisi
passeggera o ad una situazione momentanea di illiquidità (in
argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA H 134/02 del 30
gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC
1992 p. 261). Come anticipato al considerando precedente, l’Alta Corte ha circoscritto a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo
dell'art. 52 LAVS, a condizione che il datore di lavoro
abbia regolarmente versato i precedenti contributi, circostanza che non si realizza
nel caso in esame.
Non
vi è quindi dubbio alcuno sul fatto che nella fattispecie non era concepibile,
soprattutto per una persona – come RI 1 – cognita di questioni economiche, continuare
a sperare in una ripresa nonostante diversi anni di arretrati contributivi.
L’asserita
circostanza di aver cercato di trovare soluzioni per ripristinare la situazione
finanziaria della società, segnatamente tramite la formulazione del “progetto
turnaround 100 giorni” nel maggio 2009 (doc. F) e l’invio di una diffida
alla direzione della ditta del giugno 2009 (doc. G), non è sufficiente ad esonerare
il ricorrente da una responsabilità ex art. 52 LAVS, non essendo comprovato, conformemente
alla succitata giurisprudenza, né che il differimento del pagamento dei
contributi paritetici fosse obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della
ditta né che si potesse oggettivamente presumere di soddisfare la Cassa
riguardo a ogni suo credito entro breve termine, nel senso di pochi mesi e non
di anni.
In
tale contesto la documentazione versata agli atti per dimostrare gli sforzi
intrapresi per salvare la società e informare la direzione della stessa (cfr.
doc. E-G) evidenzia tutt’al più quali fossero già a tale epoca i problemi con
cui era confrontata la FA 1. Basti rilevare che nel giugno 2009 non erano
ancora stati presentati i bilanci per l’esercizio 2007 e 2008, a conferma di una situazione in seno alla società alquanto caotica (doc. G). Né infine appare
di rilievo la prodotta corrispondenza intercorsa con la società di revisione né
il fatto di aver conferito nel 2005 un mandato di mediazione ad una società di
servizi assicurativi (doc. H).
Non
risultano d’altronde neppure dati motivi di discolpa invocabili, come visto,
nel caso di aziende che dopo aver per lungo tempo ed ineccepibilmente provveduto
al versamento dei contributi cadono in difficoltà economiche, vengono sciolte
(di regola, come in casu, per fallimento) e causano una perdita contributiva
limitata a due-tre mesi.
Nemmeno
il fatto di aver effettuato il concorso del 24 agosto 2007 delle opere inerenti
allo smontaggio e smaltimento di componenti idroelettriche del Consorzio
depurazione acque di __________ (doc. B) può evidentemente mutare alla responsabilità
dell’amministratore unico. Infatti, a prescindere dal fatto che tale concorso è
stato effettuato nel periodo precedente l’esigibilità dei contributi il cui
versamento è oggetto della presente procedura, è evidente che il fatto di proporsi
per nuovi lavori non solleva il datore di lavoro dall’obbligo di pagare i
contributi sociali dovuti. Anzi, è vero semmai il contrario.
Irrilevante
risulta pure l’allegazione secondo cui nel periodo dal 2004 al 2006 il
pagamento dei contributi sarebbe stato procrastinato solo “pochi mesi” e quindi
poi tacitato.
Sta
di fatto in effetti che la presente procedura riguarda i contributi scoperti
per gli anni successivi (2008-2011), rimasti insoluti malgrado diffide,
solleciti e procedure esecutive. Anzi, il fatto che già in passato vi erano stati
problemi nella tempestività dei pagamenti dei contributi sociali non fa che
ulteriormente confermare che il mancato pagamento degli stessi fosse cronico.
Quanto
ancora al richiamo ai doveri di controllo contabile inviato dall’insorgente il
3 giugno 2009 alla società di cui era amministratore unico (e per essa al suo direttore
__________) (doc. G), lo stesso non basta evidentemente per scagionarlo dalle
sue responsabilità che direttamente discendono dalla carica da lui rivestita. Basti
rilevare che successivamente a tale scritto la società ha mancato di onorare in
buona misura il pagamento di contributi ancora per oltre due anni.
Determinante
è ricordare che, secondo la giurisprudenza, quando un membro del consiglio
d'amministrazione accerta di non essere in grado di svolgere le funzioni che
gli incombono e che ripetute richieste vengono sistematicamente disattese, egli
può (e deve) mettere fine con atti propri alla situazione di rischio, rassegnando
le dimissioni (STF H 10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6.6, con riferimento alla
STFA H 258/03 del 14 aprile 2005, consid. 4.4). L’insorgente, pur avendo
ripetutamente preso atto del mancato e cronico pagamento dei contributi, non ha
ritenuto di dover rassegnare le proprie dimissioni, ratificando di fatto
l’operato tardivo della società.
Irrilevante
risulta d’altro canto anche la circostanza, addotta dal ricorrente (senza
tuttavia specificarne chiaramente il motivo), che il Pretore di __________,
nella procedura creditoria che vedeva opposta la FA 1 alla __________, abbia in
data 13 dicembre 2010 rigettato l’istanza di deposito cauzionale inoltrata
dalla controparte. In effetti, dalla decisione medesima si rileva che il
Pretore ha rigettato tale istanza, malgrado la FA 1 fosse a quell’epoca già
oggetto di 14 comminatorie di fallimento, con espresso riferimento alla giurisprudenza
per la quale il fatto che una società sia oggetto di comminatoria di fallimento
non significa ancora che essa si trovi in una situazione di “insolvenza
risultante da atti ufficiali” come previsto dall’art. 153 cpv. 1 lett. a CPC
(doc. A). In altre parole: il rigetto di tale istanza processuale non comprende
Considerandi
un giudizio sulla solvibilità della ditta.
Va
osservato infine che il fatto che la società ha comunque fatto fronte al debito
verso la Cassa mediante il versamento di contributi AVS nella misura di circa
il 70% del dovuto, ossia per complessivi fr. 56'580.40 (su fr. 94'113.65
dovuti) per il 2008, fr. 38'918.30 (su fr. 57'291.80 dovuti) per il 2009 rispettivamente
fr. 5'881.40 (su fr. 34706.75 dovuti) per il 2010/11 non è rilevante ai fini della
responsabilità ex art. 52 LAVS. In caso contrario sarebbe sufficiente che una società
che ha accumulato importanti debiti contributivi per un lungo periodo cominci
a rimborsare una parte anche importante di tale debito per fare sì che i suoi
dirigenti non possano, per questo solo motivo, più essere ritenuti responsabili
ai sensi dell'art. 52 LAVS. Ciò sarebbe tuttavia contrario al senso stesso del
disposto in esame (sul punto STFA H 270/03 del 28 giugno 2004, H 277/01 del 29
agosto 2002).
Né
infine l'ulteriore documentazione prodotta dal ricorrente può mutare alla sua responsabilità.
In particolare le attestazioni concernenti l'avvenuto pagamento dei contributi
e dei premi assicurativi sino alla fine del 2007 (doc. Al- H1 prodotti in
allegato al doc. V) non modificano la circostanza che per il periodo successivo
e sino all'apertura del fallimento la società non ha fatto fronte completamente
ai propri obblighi nei confronti della Cassa come anche dell'Ufficio imposte
alla fonte, dell'ufficio esazione e condoni cantonale e comunale e di altri
enti assicurativi evincibili dalla lista dei creditori iscritti nella
graduatoria di fallimento. Anzi, l'attestazione della Cassa del 17 ottobre 2007
non fa che confermare la prassi ormai consolidata della FA 1 di procedere con
ritardo e sempre a seguito di diffide e procedure esecutive al pagamento dei
contributi (doc. A1).
In
conclusione, non si misconosce che il ricorrente abbia cercato in qualche modo
di risollevare la FA 1 dalla crisi in cui versava. Anche il progetto di
risanamento elaborato nel maggio 2009 dimostra intenti apprezzabili. Tuttavia
lo stesso, così come gli avvertimenti all'indirizzo della direzione della
società, non hanno poi sortito alcun esito concreto tanto è vero che i debiti
(anche quello contributivo verso la Cassa) sono continuati a lievitare sino
all'apertura di fallimento.
In
realtà, queste misure sono intervenute in un momento in cui la situazione finanziaria
della società era già gravemente ed irrimediabilmente compromessa, tenuto conto
del fatto che, come visto, almeno già dal 2004 vi erano problemi di liquidità,
tanto è vero che anche la Cassa ha dovuto ricorrere alle diffide e ai precetti
esecutivi per l’incasso del dovuto.
Visto
quanto precede, non sussistono dunque motivi che consentono di ritenere che la
scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse, secondo una
valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza
della società. Non è nemmeno assodato che il datore di lavoro potesse
oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa riguardo ad
ogni suo credito (STFA del 12 dicembre 2002 nella causa B, H 279/01, consid.
3.
; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01, consid. 4c; DTF 123 V
244.
consid. 4b; DTF 108 V 188). Viste le circostanze rilevate era piuttosto
pensabile il contrario.
In
queste condizioni, il mancato pagamento di contributi riferiti a un tale considerevole
periodo configura negligenza grave da parte del ricorrente, l’eluso versamento
non essendo all’e-videnza riferito ad un corto periodo contributivo, circostanza
questa che, a determinate condizioni, può eventualmente ed eccezionalmente assurgere
a motivo di discolpa e quindi di esclusione di una responsabilità ex art. 52
LAVS (DTF 121 V 243, principi ancora confermati in STFA H 134/02 del 30 gennaio
2003; STFA H 93/01 e H 169/01 del 27 gennaio 2003, consid. 3.4.3).
Né,
come detto, risultano d’altronde dati gli estremi - che l’in-sorgente non ha peraltro
neanche fatto valere - per ammettere nel caso in esame che il differimento dei
pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società
o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121
V 243, 108 V 188; STFA H134/02 del 30 gennaio 2003, STFA H 297/03 del 4
novembre 2004, STFA H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 p. 261).
In
realtà, l'avere procrastinato costantemente il pagamento dei contributi
paritetici e averlo irrimediabilmente differito, è segno di una negligenza non
indifferente del datore di lavoro e fa sorgere la responsabilità
dell'amministratore, cui incombeva per legge la massima vigilanza nella
conduzione e nel controllo della società. Questa omissione costituisce una grave
violazione del suo dovere di diligenza (RCC 1992, pag. 269) doveri che risultano accresciuti quando si
tratti, come in concreto, di un amministratore unico (STFA H 5/02
del 31 gennaio 2003, consid. 5.3; H 279/01 del 12 dicembre 2002; STFA H 103/01 dell'11
gennaio 2002, consid. 4c; H 153/01 del 5 novembre 2001; DTF 122 III 198).
2.10
Il
ricorrente sostiene inoltre che la Cassa avrebbe concesso alla FA 1 una dilazione di pagamento in forza dell’art. 34b OAVS in
corrispondenza della prima comminatoria di fallimento e, quindi, essendo a conoscenza
del tentativo di risanamento in corso, fatto questo che renderebbe la Cassa corresponsabile
nella creazione del danno ai sensi dell’art. 44 CO.
In una sentenza del TFA del 24 giugno 1996, pubblicata in DTF 122 V 186ss.,
l’alta Corte federale ha stabilito, modificando la propria giurisprudenza, che
l’obbligo di risarcire il danno del datore di lavoro può essere ridotto
analogicamente a quanto previsto negli art. 4 Lresp e 44 CO, se la violazione
di un obbligo da parte dell’amministrazione e meglio di una norma elementare
relativa alla procedura di riscossione dei contributi, ha causato la nascita
oppure il peggioramento del danno (cfr. anche SVR 2000 AHV Nr. 16 consid. 7a).
In proposito il TFA ha precisato che il nesso di causalità tra danno e comportamento
illegale della Cassa dev’essere adeguato (DTF 122 V 189, consid. 3c; SVR 2000
AHV Nr. 16 consid. 7a).
Nel caso esaminato dal TFA in SVR 2000 AHV Nr. 16, la Cassa è stata
ritenuta corresponsabile del danno da lei stessa subito in quanto, dopo un controllo
presso il datore di lavoro, ha omesso di emanare la decisione di tassazione,
configurando così un motivo di riduzione ai sensi dell'art. 44 cpv. 1 CO (SVR
2000.
AHV Nr. 16, consid. 7c). Secondo il TFA si giustifica una riduzione
dell'importo del danno se la Cassa, al momento di concedere un'ulteriore
dilazione di pagamento (nella fattispecie esaminata la società non ha mai
rispettato i piani di dilazione concessegli in passato dalla Cassa), non ha
sufficientemente valutato la capacità della società di rispettare il piano di
dilazione (STF H 142/03 del 19 agosto 2003).
D’altra
parte, per la giurisprudenza ai fini di una valutazione
dell’obbligo di diligenza del datore occorre prendere in considerazione, fra
l'altro, un accordo concluso con la cassa di compensazione che prevede una
proroga dei termini di pagamento con piano d'ammortamento nella misura in cui
simile accordo modifichi a favore dei debitori dei contributi i termini di
pagamento usuali (DTF 124 V 254 consid. 3b). Determinante è, tra l’altro, che
non emergano indizi che permettevano di ritenere che il datore di lavoro abbia
richiesto la dilazione nella consapevolezza di un imminente fallimento della società
e, quindi, dell’impossibilità di rispettare le scadenze. Il datore di lavoro
aveva inoltre regolato gli oneri sociali precedenti a quelli oggetto della
dilazione (sul tema dilazioni di pagamento cfr. STFA H 142/03 del 19 agosto
2003; H 151/02 del 9 dicembre 2003; cfr. STCA 31.99.53 del 27 ottobre 2000).
.
Nella
fattispecie, la concessione di una dilazione di pagamento è fermamente
contestata dalla Cassa e il ricorrente, cui incombe l’onere di apportarne la
prova, non ha minimamente documentato tale circostanza. Si rileva peraltro che
la concessione di una proroga ai sensi della citata norma presuppone la forma
scritta (art. 34b cpv. 2 OAVS). Del resto da quanto addotto dal ricorrente non
risulta nemmeno chiaro quando una siffatta dilazione sarebbe stata concessa. La
stessa risulta peraltro quantomeno inconciliabile col fatto che proprio da
settembre 2004 la Cassa ha iniziato a inviare ripetutamente diffide di
pagamento alla FA 1 giungendo poi, nell’aprile 2006, all’invio di precetti
esecutivi. Si rileva inoltre che anche un’ipotetica concessione di una
dilazione di pagamento nel 2004 non avrebbe alcuna rilevanza nella presente
procedura che concerne, lo si ricorda, i contributi non versati negli anni dal
2008.
al 2011.
Né
del resto risulta provato che l’UEF (come sembrerebbe asserire il ricorrente) abbiano
concesso delle dilazioni, circostanza questa peraltro irrilevante ai fini della
presente procedura che vede opposto l’amministratore unico della FA 1 e la CO 1.
D’altra parte, alla Cassa non può essere rimproverata alcuna
negligenza, in quanto dagli atti risulta che essa ha regolarmente diffidato e
precettato la società al fine di incassare i contributi scaduti. Dagli atti
emerge come sin dal mese di settembre 2004 l’amministrazione ha iniziato a
diffidare sistematicamente la società e a precettarla a partire dal mese di aprile
2006, riuscendo ad incassare i contributi dal 2003 al 2007, ma non
integralmente quelli relativi al 2008-2011 (cfr. specchietto evoluzione del
pagamento contributivo, doc. C-C3).
Visto quanto precede, non vi è nessun valido motivo per poter ipotizzare una riduzione
del danno conformemente alla succitata giurisprudenza federale.
2.11
Né
di rilievo può essere l’allegazione del ricorrente secondo cui l’amministrazione
del fallimento avrebbe ancora ingenti crediti della società da incassare che
permetterebbero di sod-disfare quasi interamente il credito della Cassa (doc.
I).
Ora,
deve essere premesso che la procedura fallimentare è stata chiusa con decreto
della Pretura di __________ del __________ 2011. A procedura conclusa l’UEF ha rilasciato un attestato carenza beni per l’intero credito
insinuato dalla Cassa (fr. 91'869.25, doc. E). A torto quindi il ricorrente sostiene
che il credito della Cassa non sarebbe definito e certo (cfr. consid. 2.8).
D’altra
parte, per quanto riguarda l’addotta esistenza di crediti della società, a
prescindere dal fatto che rimane ancora tutto da dimostrare che i crediti della
fallita mai incassati avrebbero comunque permesso di risanare la società, deve
essere rilevato che la maggioranza dei creditori, in base alla proposta formulata
ai creditori del 17 agosto 2011 – con la quale l’amministrazione del fallimento
FA 1 ha proposto di rinunciare a fare valere talune pretese avanzate dalla fallita
verso presunti debitori con l’avvertenza che salvo contrario avviso della
maggioranza entro il 29 agosto 2011 la rinuncia della Massa sarebbe stata data
per acquisita (doc. F) - ha rinunciato, a norma dell’art. 260 LEF, a far valere
le pretese della massa, come risulta dalle autorizzazioni del 26 settembre 2011
dell’UEF di __________ con le quali è stata concessa l’autorizzazione a far
valere alcune pretese della fallita a due creditori che avevano domandato, nel
termine assegnato, la cessione delle stesse pretese per farle valere per
proprio conto e a loro rischio e pericolo, ma in nome della massa (doc. F e G).
Né
in proposito può essere di rilievo il fatto, addotto dal ricorrente, che la FA
1.
avrebbe tentato, anche tramite azioni legali (come quella intentata contro
la __________ per il recupero di uno scoperto di fr. 87'828.35, doc. A),
l’incasso di fatture scoperte.
2.12
Il
ricorrente contesta inoltre l’ammontare del danno fatto valere dalla Cassa
nella misura in cui i salari rivendicati dagli ex dipendenti della società per
gli anni 2010 e 2011 non corrisponderebbero a quanto dovuto soprattutto
relativamente ai termini di disdetta e alle ferie. Tale circostanza sarebbe del
resto stata segnalata, ma senza esito, all’UEF.
In
merito si rileva innanzitutto che se è vero che spetta all’amministrazione documentare
la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture, ecc, in caso di contestazione
incombe invece alla controparte, in virtù dell’obbligo di collaborazione delle
parti, comprovare l’inesattezza dell’importo chiesto dalla Cassa (RCC 1991, p.
133).
In
concreto, con pertinenza la Cassa fa valere che a seguito della pubblicazione
dell’apertura del fallimento della FA 1 sul FUSC del __________ 2011 (doc. B),
il Servizio ispettorato della Cassa ha proceduto alla revisione e, in particolare,
all’accertamento dei salari per gli anni 2010 e 2011 sulla base della documentazione
rilevata presso l’UEF (doc. H, I, doc. 3 e 4). Si rilevi inoltre che i crediti
fatti valere sono stati fissati sulla base delle schede salariali allestite
dalla FA 1 e sono stati verificati dal suo direttore, signor __________ (doc. 4).
Gli stessi sono del resto evincibili dalle distinte dei salari compilate e
sottoscritte dalla società per gli anni 2008, 2009 e 2010 (doc. 3).
In
seguito, l’ammontare complessivo dei contributi scoperti di fr. 91'869.25, oggetto
della presente procedura di risarcimento, è stato insinuato nel fallimento
della società e inserito nella graduatoria depositata dal 24 giugno al 13
luglio 2011 (doc. L), contro la quale, nel termine dei legge (art. 250 LEF),
non è stata presentata alcuna contestazione, nemmeno da parte della società
fallita (art. 244 LEF). Con comunicazione del 7 agosto 2012 infatti l’UEF
informava la Cassa che i creditori avevano accettato che l’UEF non facesse
valere in proprio le pretese della ditta e inoltre che i crediti per salari
insinuati nel fallimento erano stati verificati e ritenuti corretti dal
direttore della fallita, signor __________ e che gli stessi non erano stati
oggetto di contestazione alcuna durante il periodo di pubblicazione della
graduatoria (doc. 4). Vero è inoltre che dall’attestato di carenza beni a
seguito del fallimento rilasciato alla Cassa risulta che il credito non è stato
contestato dalla fallita, ma anzi “riconosciuto dall’amministratore” (doc.
E).
Quanto
alla censura del ricorrente secondo cui egli avrebbe contestato i crediti anche
presso l’UEF con lettera 6 ottobre 2011 (doc. G), agli atti figura lo scritto 7
ottobre 2011 con il quale l’UEF gli ha comunicato in risposta che gli importi
notificati quali salari erano stati oggetto di opportuna verifica (e conferma
da parte del direttore della società) e, quindi, collocati correttamente in
graduatoria; inoltre erano da ritenere definitivi essendo la graduatoria
cresciuta in giudicato (doc. 4).
Di
conseguenza l’ammontare del danno fissato dalla Cassa sfugge ad ogni censura e
ogni contestazione appare oltre che immotivata ampiamente tardiva.
2.13
In
conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente
di discolpa, la responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente non può che
essere confermata con la conseguenza che l’insorgente dovrà risarcire alla
Cassa gli oneri sociali non versati dalla FA 1 nella misura determinata nella
decisione impugnata, ossia di fr. 91'869.25.
Ne
consegue la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata.
2.14
Ai
sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA, la procedura giudiziaria è gratuita.
2.15
Nella
DTF 137 V 51 il TF, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del
ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità
del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle
prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di
diritto pubblico contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro
nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è
ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr.
30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale
(circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità
dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless,
Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des
assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Mélanie Fretz, La
responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52
LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF
si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la
responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della
Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e
la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa
l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i
danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto
della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto
questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in
materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr.
30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso é respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati.
Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In
materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo
della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.
30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i
fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora
non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113
LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata
e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per
il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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