Lexipedia

Decisione

31.2012.6

Richiesta di risarcimento per contributi paritetici non versati dalla società di cui il ricorrente era amministratore unico; ricorrente contesta una sua negligenza grave; TCA conferma la responsabilit

11 dicembre 2012Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi obblighi essendo quindi da connotare con particolare rigore (DTF 112 V

3; STFA H 79/05 del 14 febbraio 2006).

2.8. Il

ricorrente contesta tuttavia l’addebito di negligenza

grave evidenziando di aver intrapreso gli sforzi necessari affinché la società

potesse continuare l’attività e i contributi paritetici AVS fossero

integralmente pagati. Rileva in sostanza che la congiuntura negativa e le

difficoltà incontrate dalla società nell’incasso di crediti hanno reso vani

tali sforzi. Evidenzia di aver optato per una dilazione

del pagamento dei contributi, dopo attenta riflessione e per tentare un

risanamento della società, essendosi reso conto nel 2004 che il pagamento totale

dei contributi avrebbe portato la ditta ad una situazione di insolvenza, ritenendo

che la decisione di privilegiare il pagamento dei salari dei dipendenti e dei

fornitori costituisse l’unica possibilità per salvare la società dal

fallimento. Del resto la Cassa avrebbe concesso alla società una dilazione di

pagamento ai sensi dell’art. 34b OAVS, rendendosi in tal modo corresponsabile nella

creazione del danno ai sensi dell’art. 44 CO. Rileva inoltre che i contributi

sarebbero nondimeno stati versati nella misura del 70% circa (fr. 129'755 su ca.

fr. 193'000 dovuti). Ribadito come la situazione della società sia precipitata

a causa del mancato pagamento di fatture importanti emesse dalla società, egli

ribadisce di essersi seriamente adoperato per scongiurare il fallimento e,

quindi, il mancato pagamento del residuo dovuto alla Cassa. Rileva inoltre che

il credito della Cassa non sarebbe definito e certo.

Mette

quindi conto di esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di

lavoro, rispettivamente il proprio organo esecutivo, a non versare i contributi

o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b

e 193 consid. 2b).

Secondo

la giurisprudenza, costituisce motivo di giustificazione

il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare

fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di

salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile

comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente

se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli

dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e

al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno

soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto,

non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda

potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro

prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente

sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12

dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op.

cit., n. 668s pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des

Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti

di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H

103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che

attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati

deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio

2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La

giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare

particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la

ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001

consid. 4a). Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare

del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di

discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da

distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per

salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione,

vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione

dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento

a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato,

dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro,

cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa

di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi

della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre

mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti;

cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 ss pp. 163 ss; cfr. anche Meyer,

op. cit., p. 36). Va poi

ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa

se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i

pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e

numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa

M.).

2.9. Occorre

in concreto verificare se la FA 1 si trovava confrontata con una mancanza di

liquidità passeggera e se l’omesso pagamento dei contributi era da considerare

giustificato dalle prospettive allora esistenti per il salvataggio dell’a-zienda.

In

questo contesto va precisato che, secondo costante giurisprudenza (STCA

31.2007-18-20 del 9 giugno 2008, 31.2002.03 del 22 maggio 2002)

la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in

relazione alla gestione della società per sé stessa, né a eventuali cause di un

fallimento. Non è pertanto rilevante, ad esempio, che i problemi di liquidità

fossero dovuti al peggioramento delle condizioni del mercato o che il datore di

lavoro soggettivamente sperasse in un salvataggio aziendale e di conseguenza confidasse

nel pagamento dei contributi scaduti, e ciò nemmeno se questo ha portato ad

immettere capitali privati nella società (Reichmuth, op. cit., n. 677 e 679 p.

160 con riferimenti).

Il TFA ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e

fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure

drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 e riferimenti; H

336/95 del 7 maggio 1997). In un'altra sentenza ha ancora

ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione

nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una

crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001; STFA del 16 aprile 1998

nella causa G., p. 6 e giurisprudenza ivi citata). Infine, il TFA ha peraltro

già avuto modo di ricordare che, poiché quella del settore immobiliare – la FA

1 era attiva nel settore dell’edilizia – è una crisi notoria, l'amministratore

deve sapere che possono sorgere delle complicanze al momento dell'incasso dei

crediti (STFA H 193/96 del 16 aprile 1998; STCA 31.00.30-32 del 14 ottobre

2002; STCA 31.01.23 del 22 marzo 2002) e quindi deve trarre le dovute conseguenze.

Nell'evenienza

concreta, è rimasto incontestato quanto asserito dalla Cassa nella decisione impugnata,

ossia che i problemi finanziari e di liquidità della società risalivano almeno

all’estate del 2004. In effetti, la Cassa, al fine di ottenere il pagamento

dei contributi sociali, é stata obbligata a sistematicamente diffidarla dal settembre 2004 e precettarla dall’aprile 2006. Se poi fino

al 2007 il datore di lavoro è stato ancora in misura, seppur con costante ed

evidente ritardo, di onorare i suoi impegni, successivamente i contributi hanno

potuto venir versati, e sempre dopo solleciti e precettazione, solo in misura

parziale: quelli del 2008 e del 2009 nella misura del 60% circa del dovuto

complessivo, quelli del 2010 nella misura del 17% soltanto, ritenuto un debito

di fr. 34’706 e il versamento di fr. 5'881 (cfr. specchietto concernente

l’evolu-zione del debito contributivo sub doc.C1-C2). Nel dicembre 2010 è quindi

stato dichiarato il fallimento della società. In queste condizioni si può

affermare che i problemi di liquidità della società erano, negli ultimi anni,

cronici, rimanendo in definitiva scoperti contributi dovuti

sull’arco di un lungo periodo, segnatamente degli anni dal 2008 al 2011 per

complessivi

fr.

91’869.25 (spese amministrative e interessi di mora inclusi).

In

simili circostanze non è dato di ritenere che vi fossero delle ragioni serie ed

oggettive per credere che il ritardo nel pagamento dei contributi, iniziato nel

2004 e poi nuovamente nel gennaio 2008, fosse da attribuire ad una crisi

passeggera o ad una situazione momentanea di illiquidità (in

argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA H 134/02 del 30

gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC

1992 p. 261). Come anticipato al considerando precedente, l’Alta Corte ha circoscritto a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo

dell'art. 52 LAVS, a condizione che il datore di lavoro

abbia regolarmente versato i precedenti contributi, circostanza che non si realizza

nel caso in esame.

Non

vi è quindi dubbio alcuno sul fatto che nella fattispecie non era concepibile,

soprattutto per una persona – come RI 1 – cognita di questioni economiche, continuare

a sperare in una ripresa nonostante diversi anni di arretrati contributivi.

L’asserita

circostanza di aver cercato di trovare soluzioni per ripristinare la situazione

finanziaria della società, segnatamente tramite la formulazione del “progetto

turnaround 100 giorni” nel maggio 2009 (doc. F) e l’invio di una diffida

alla direzione della ditta del giugno 2009 (doc. G), non è sufficiente ad esonerare

il ricorrente da una responsabilità ex art. 52 LAVS, non essendo comprovato, conformemente

alla succitata giurisprudenza, né che il differimento del pagamento dei

contributi paritetici fosse obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della

ditta né che si potesse oggettivamente presumere di soddisfare la Cassa

riguardo a ogni suo credito entro breve termine, nel senso di pochi mesi e non

di anni.

In

tale contesto la documentazione versata agli atti per dimostrare gli sforzi

intrapresi per salvare la società e informare la direzione della stessa (cfr.

doc. E-G) evidenzia tutt’al più quali fossero già a tale epoca i problemi con

cui era confrontata la FA 1. Basti rilevare che nel giugno 2009 non erano

ancora stati presentati i bilanci per l’esercizio 2007 e 2008, a conferma di una situazione in seno alla società alquanto caotica (doc. G). Né infine appare

di rilievo la prodotta corrispondenza intercorsa con la società di revisione né

il fatto di aver conferito nel 2005 un mandato di mediazione ad una società di

servizi assicurativi (doc. H).

Non

risultano d’altronde neppure dati motivi di discolpa invocabili, come visto,

nel caso di aziende che dopo aver per lungo tempo ed ineccepibilmente provveduto

al versamento dei contributi cadono in difficoltà economiche, vengono sciolte

(di regola, come in casu, per fallimento) e causano una perdita contributiva

limitata a due-tre mesi.

Nemmeno

il fatto di aver effettuato il concorso del 24 agosto 2007 delle opere inerenti

allo smontaggio e smaltimento di componenti idroelettriche del Consorzio

depurazione acque di __________ (doc. B) può evidentemente mutare alla responsabilità

dell’amministratore unico. Infatti, a prescindere dal fatto che tale concorso è

stato effettuato nel periodo precedente l’esigibilità dei contributi il cui

versamento è oggetto della presente procedura, è evidente che il fatto di proporsi

per nuovi lavori non solleva il datore di lavoro dall’obbligo di pagare i

contributi sociali dovuti. Anzi, è vero semmai il contrario.

Irrilevante

risulta pure l’allegazione secondo cui nel periodo dal 2004 al 2006 il

pagamento dei contributi sarebbe stato procrastinato solo “pochi mesi” e quindi

poi tacitato.

Sta

di fatto in effetti che la presente procedura riguarda i contributi scoperti

per gli anni successivi (2008-2011), rimasti insoluti malgrado diffide,

solleciti e procedure esecutive. Anzi, il fatto che già in passato vi erano stati

problemi nella tempestività dei pagamenti dei contributi sociali non fa che

ulteriormente confermare che il mancato pagamento degli stessi fosse cronico.

Quanto

ancora al richiamo ai doveri di controllo contabile inviato dall’insorgente il

3 giugno 2009 alla società di cui era amministratore unico (e per essa al suo direttore

__________) (doc. G), lo stesso non basta evidentemente per scagionarlo dalle

sue responsabilità che direttamente discendono dalla carica da lui rivestita. Basti

rilevare che successivamente a tale scritto la società ha mancato di onorare in

buona misura il pagamento di contributi ancora per oltre due anni.

Determinante

è ricordare che, secondo la giurisprudenza, quando un membro del consiglio

d'amministrazione accerta di non essere in grado di svolgere le funzioni che

gli incombono e che ripetute richieste vengono sistematicamente disattese, egli

può (e deve) mettere fine con atti propri alla situazione di rischio, rassegnando

le dimissioni (STF H 10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6.6, con riferimento alla

STFA H 258/03 del 14 aprile 2005, consid. 4.4). L’insorgente, pur avendo

ripetutamente preso atto del mancato e cronico pagamento dei contributi, non ha

ritenuto di dover rassegnare le proprie dimissioni, ratificando di fatto

l’operato tardivo della società.

Irrilevante

risulta d’altro canto anche la circostanza, addotta dal ricorrente (senza

tuttavia specificarne chiaramente il motivo), che il Pretore di __________,

nella procedura creditoria che vedeva opposta la FA 1 alla __________, abbia in

data 13 dicembre 2010 rigettato l’istanza di deposito cauzionale inoltrata

dalla controparte. In effetti, dalla decisione medesima si rileva che il

Pretore ha rigettato tale istanza, malgrado la FA 1 fosse a quell’epoca già

oggetto di 14 comminatorie di fallimento, con espresso riferimento alla giurisprudenza

per la quale il fatto che una società sia oggetto di comminatoria di fallimento

non significa ancora che essa si trovi in una situazione di “insolvenza

risultante da atti ufficiali” come previsto dall’art. 153 cpv. 1 lett. a CPC

(doc. A). In altre parole: il rigetto di tale istanza processuale non comprende

Considerandi

un giudizio sulla solvibilità della ditta.

Va

osservato infine che il fatto che la società ha comunque fatto fronte al debito

verso la Cassa mediante il versamento di contributi AVS nella misura di circa

il 70% del dovuto, ossia per complessivi fr. 56'580.40 (su fr. 94'113.65

dovuti) per il 2008, fr. 38'918.30 (su fr. 57'291.80 dovuti) per il 2009 rispet­tivamente

fr. 5'881.40 (su fr. 34706.75 dovuti) per il 2010/11 non è rilevante ai fini della

responsabilità ex art. 52 LAVS. In caso contrario sarebbe sufficiente che una società

che ha ac­cumulato importanti debiti contributivi per un lungo periodo cominci

a rimborsare una parte anche importante di tale debi­to per fare sì che i suoi

dirigenti non possano, per questo solo motivo, più essere ritenuti responsabili

ai sensi dell'art. 52 LAVS. Ciò sarebbe tuttavia contrario al senso stesso del

di­sposto in esame (sul punto STFA H 270/03 del 28 giugno 2004, H 277/01 del 29

agosto 2002).

infine l'ulteriore documentazione prodotta dal ricorrente può mutare alla sua responsabilità.

In particolare le attesta­zioni concernenti l'avvenuto pagamento dei contributi

e dei premi assicurativi sino alla fine del 2007 (doc. Al- H1 prodotti in

allegato al doc. V) non modificano la circostanza che per il periodo successivo

e sino all'apertura del fallimento la società non ha fatto fronte completamente

ai propri obblighi nei con­fronti della Cassa come anche dell'Ufficio imposte

alla fonte, dell'ufficio esazione e condoni cantonale e comunale e di altri

enti assicurativi evincibili dalla lista dei creditori iscritti nella

graduatoria di fallimento. Anzi, l'attestazione della Cassa del 17 ottobre 2007

non fa che confermare la prassi ormai conso­lidata della FA 1 di procedere con

ritardo e sempre a seguito di diffide e procedure esecutive al pagamento dei

contributi (doc. A1).

In

conclusione, non si misconosce che il ricorrente abbia cer­cato in qualche modo

di risollevare la FA 1 dalla crisi in cui versava. Anche il progetto di

risanamento elaborato nel maggio 2009 dimostra intenti apprezzabili. Tuttavia

lo stesso, così come gli avvertimenti all'indirizzo della direzione della

società, non hanno poi sortito alcun esito concreto tanto è ve­ro che i debiti

(anche quello contributivo verso la Cassa) sono continuati a lievitare sino

all'apertura di fallimento.

In

realtà, queste misure sono intervenute in un momento in cui la situazione finanziaria

della società era già gravemente ed irrimediabilmente compromessa, tenuto conto

del fatto che, come visto, almeno già dal 2004 vi erano problemi di li­quidità,

tanto è vero che anche la Cassa ha dovuto ricorrere alle diffide e ai precetti

esecutivi per l’incasso del dovuto.

Visto

quanto precede, non sussistono dunque motivi che consentono di ritenere che la

scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse, secondo una

valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza

della società. Non è nemmeno assodato che il datore di lavoro potesse

oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa riguardo ad

ogni suo credito (STFA del 12 dicembre 2002 nella causa B, H 279/01, consid.

3.

; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01, consid. 4c; DTF 123 V

244.

consid. 4b; DTF 108 V 188). Viste le circostanze rilevate era piuttosto

pensabile il contrario.

In

queste condizioni, il mancato pagamento di contributi riferiti a un tale considerevole

periodo configura negligenza grave da parte del ricorrente, l’eluso versamento

non essendo all’e-videnza riferito ad un corto periodo contributivo, circostanza

questa che, a determinate condizioni, può eventualmente ed eccezionalmente assurgere

a motivo di discolpa e quindi di esclusione di una responsabilità ex art. 52

LAVS (DTF 121 V 243, principi ancora confermati in STFA H 134/02 del 30 gennaio

2003; STFA H 93/01 e H 169/01 del 27 gennaio 2003, consid. 3.4.3).

Né,

come detto, risultano d’altronde dati gli estremi - che l’in-sorgente non ha peraltro

neanche fatto valere - per ammettere nel caso in esame che il differimento dei

pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società

o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121

V 243, 108 V 188; STFA H134/02 del 30 gennaio 2003, STFA H 297/03 del 4

novembre 2004, STFA H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 p. 261).

In

realtà, l'avere procrastinato costantemente il pagamento dei contributi

paritetici e averlo irrimediabilmente differito, è segno di una negligenza non

indifferente del datore di lavoro e fa sorgere la responsabilità

dell'amministratore, cui incombeva per legge la massima vigilanza nella

conduzione e nel controllo della società. Questa omissione costituisce una grave

violazione del suo dovere di diligenza (RCC 1992, pag. 269) doveri che risultano accresciuti quando si

tratti, come in concreto, di un amministratore unico (STFA H 5/02

del 31 gennaio 2003, consid. 5.3; H 279/01 del 12 dicembre 2002; STFA H 103/01 dell'11

gennaio 2002, consid. 4c; H 153/01 del 5 novembre 2001; DTF 122 III 198).

2.10

Il

ricorrente sostiene inoltre che la Cassa avrebbe concesso alla FA 1 una dilazione di pagamento in forza dell’art. 34b OAVS in

corrispondenza della prima comminatoria di fallimento e, quindi, essendo a conoscenza

del tentativo di risanamento in corso, fatto questo che renderebbe la Cassa corresponsabile

nella creazione del danno ai sensi dell’art. 44 CO.

In una sentenza del TFA del 24 giugno 1996, pubblicata in DTF 122 V 186ss.,

l’alta Corte federale ha stabilito, modificando la propria giurisprudenza, che

l’obbligo di risarcire il danno del datore di lavoro può essere ridotto

analogicamente a quanto previsto negli art. 4 Lresp e 44 CO, se la violazione

di un obbligo da parte dell’amministrazione e meglio di una norma elementare

relativa alla procedura di riscossione dei contributi, ha causato la nascita

oppure il peggioramento del danno (cfr. anche SVR 2000 AHV Nr. 16 consid. 7a).

In proposito il TFA ha precisato che il nesso di causalità tra danno e comportamento

illegale della Cassa dev’essere adeguato (DTF 122 V 189, consid. 3c; SVR 2000

AHV Nr. 16 consid. 7a).

Nel caso esaminato dal TFA in SVR 2000 AHV Nr. 16, la Cassa è stata

ritenuta corresponsabile del danno da lei stessa subito in quanto, dopo un controllo

presso il datore di lavoro, ha omesso di emanare la decisione di tassazione,

configurando così un motivo di riduzione ai sensi dell'art. 44 cpv. 1 CO (SVR

2000.

AHV Nr. 16, consid. 7c). Secondo il TFA si giustifica una riduzione

dell'importo del danno se la Cassa, al momento di concedere un'ulteriore

dilazione di pagamento (nella fattispecie esaminata la società non ha mai

rispettato i piani di dilazione concessegli in passato dalla Cassa), non ha

sufficientemente valutato la capacità della società di rispettare il piano di

dilazione (STF H 142/03 del 19 agosto 2003).

D’altra

parte, per la giurisprudenza ai fini di una valutazione

dell’obbligo di diligenza del datore occorre prendere in considerazione, fra

l'altro, un accordo concluso con la cassa di compensazione che prevede una

proroga dei termini di pagamento con piano d'ammortamento nella misura in cui

simile accordo modifichi a favore dei debitori dei contributi i termini di

pagamento usuali (DTF 124 V 254 consid. 3b). Determinante è, tra l’altro, che

non emergano indizi che permettevano di ritenere che il datore di lavoro abbia

richiesto la dilazione nella consapevolezza di un imminente fallimento della società

e, quindi, dell’impossibilità di rispettare le scadenze. Il datore di lavoro

aveva inoltre regolato gli oneri sociali precedenti a quelli oggetto della

dilazione (sul tema dilazioni di pagamento cfr. STFA H 142/03 del 19 agosto

2003; H 151/02 del 9 dicembre 2003; cfr. STCA 31.99.53 del 27 ottobre 2000).

.

Nella

fattispecie, la concessione di una dilazione di pagamento è fermamente

contestata dalla Cassa e il ricorrente, cui incombe l’onere di apportarne la

prova, non ha minimamente documentato tale circostanza. Si rileva peraltro che

la concessione di una proroga ai sensi della citata norma presuppone la forma

scritta (art. 34b cpv. 2 OAVS). Del resto da quanto addotto dal ricorrente non

risulta nemmeno chiaro quando una siffatta dilazione sarebbe stata concessa. La

stessa risulta peraltro quantomeno inconciliabile col fatto che proprio da

settembre 2004 la Cassa ha iniziato a inviare ripetutamente diffide di

pagamento alla FA 1 giungendo poi, nell’aprile 2006, all’invio di precetti

esecutivi. Si rileva inoltre che anche un’ipotetica concessione di una

dilazione di pagamento nel 2004 non avrebbe alcuna rilevanza nella presente

procedura che concerne, lo si ricorda, i contributi non versati negli anni dal

2008.

al 2011.

del resto risulta provato che l’UEF (come sembrerebbe asserire il ricorrente) abbiano

concesso delle dilazioni, circostanza questa peraltro irrilevante ai fini della

presente procedura che vede opposto l’amministratore unico della FA 1 e la CO 1.

D’altra parte, alla Cassa non può essere rimproverata alcuna

negligenza, in quanto dagli atti risulta che essa ha regolarmente diffidato e

precettato la società al fine di incassare i contributi scaduti. Dagli atti

emerge come sin dal mese di settembre 2004 l’amministrazione ha iniziato a

diffidare sistematicamente la società e a precettarla a partire dal mese di aprile

2006, riuscendo ad incassare i contributi dal 2003 al 2007, ma non

integralmente quelli relativi al 2008-2011 (cfr. specchietto evoluzione del

pagamento contributivo, doc. C-C3).

Visto quanto precede, non vi è nessun valido motivo per poter ipotizzare una riduzione

del danno conformemente alla succitata giurisprudenza federale.

2.11

di rilievo può essere l’allegazione del ricorrente secondo cui l’amministrazione

del fallimento avrebbe ancora ingenti crediti della società da incassare che

permetterebbero di sod-disfare quasi interamente il credito della Cassa (doc.

I).

Ora,

deve essere premesso che la procedura fallimentare è stata chiusa con decreto

della Pretura di __________ del __________ 2011. A procedura conclusa l’UEF ha rilasciato un attestato carenza beni per l’intero credito

insinuato dalla Cassa (fr. 91'869.25, doc. E). A torto quindi il ricorrente sostiene

che il credito della Cassa non sarebbe definito e certo (cfr. consid. 2.8).

D’altra

parte, per quanto riguarda l’addotta esistenza di crediti della società, a

prescindere dal fatto che rimane ancora tutto da dimostrare che i crediti della

fallita mai incassati avrebbero comunque permesso di risanare la società, deve

essere rilevato che la maggioranza dei creditori, in base alla proposta formulata

ai creditori del 17 agosto 2011 – con la quale l’amministrazione del fallimento

FA 1 ha proposto di rinunciare a fare valere talune pretese avanzate dalla fallita

verso presunti debitori con l’avvertenza che salvo contrario avviso della

maggioranza entro il 29 agosto 2011 la rinuncia della Massa sarebbe stata data

per acquisita (doc. F) - ha rinunciato, a norma dell’art. 260 LEF, a far valere

le pretese della massa, come risulta dalle autorizzazioni del 26 settembre 2011

dell’UEF di __________ con le quali è stata concessa l’autorizzazione a far

valere alcune pretese della fallita a due creditori che avevano domandato, nel

termine assegnato, la cessione delle stesse pretese per farle valere per

proprio conto e a loro rischio e pericolo, ma in nome della massa (doc. F e G).

in proposito può essere di rilievo il fatto, addotto dal ricorrente, che la FA

1.

avrebbe tentato, anche tramite azioni legali (come quella intentata contro

la __________ per il recupero di uno scoperto di fr. 87'828.35, doc. A),

l’incasso di fatture scoperte.

2.12

Il

ricorrente contesta inoltre l’ammontare del danno fatto valere dalla Cassa

nella misura in cui i salari rivendicati dagli ex dipendenti della società per

gli anni 2010 e 2011 non corrisponderebbero a quanto dovuto soprattutto

relativamente ai termini di disdetta e alle ferie. Tale circostanza sarebbe del

resto stata segnalata, ma senza esito, all’UEF.

In

merito si rileva innanzitutto che se è vero che spetta all’amministrazione documentare

la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture, ecc, in caso di contestazione

incombe invece alla controparte, in virtù dell’obbligo di collaborazione delle

parti, comprovare l’inesattezza dell’importo chiesto dalla Cassa (RCC 1991, p.

133).

In

concreto, con pertinenza la Cassa fa valere che a seguito della pubblicazione

dell’apertura del fallimento della FA 1 sul FUSC del __________ 2011 (doc. B),

il Servizio ispettorato della Cassa ha proceduto alla revisione e, in particolare,

all’accertamento dei salari per gli anni 2010 e 2011 sulla base della documentazione

rilevata presso l’UEF (doc. H, I, doc. 3 e 4). Si rilevi inoltre che i crediti

fatti valere sono stati fissati sulla base delle schede salariali allestite

dalla FA 1 e sono stati verificati dal suo direttore, signor __________ (doc. 4).

Gli stessi sono del resto evincibili dalle distinte dei salari compilate e

sottoscritte dalla società per gli anni 2008, 2009 e 2010 (doc. 3).

In

seguito, l’ammontare complessivo dei contributi scoperti di fr. 91'869.25, oggetto

della presente procedura di risarcimento, è stato insinuato nel fallimento

della società e inserito nella graduatoria depositata dal 24 giugno al 13

luglio 2011 (doc. L), contro la quale, nel termine dei legge (art. 250 LEF),

non è stata presentata alcuna contestazione, nemmeno da parte della società

fallita (art. 244 LEF). Con comunicazione del 7 agosto 2012 infatti l’UEF

informava la Cassa che i creditori avevano accettato che l’UEF non facesse

valere in proprio le pretese della ditta e inoltre che i crediti per salari

insinuati nel fallimento erano stati verificati e ritenuti corretti dal

direttore della fallita, signor __________ e che gli stessi non erano stati

oggetto di contestazione alcuna durante il periodo di pubblicazione della

graduatoria (doc. 4). Vero è inoltre che dall’attestato di carenza beni a

seguito del fallimento rilasciato alla Cassa risulta che il credito non è stato

contestato dalla fallita, ma anzi “riconosciuto dall’amministratore” (doc.

E).

Quanto

alla censura del ricorrente secondo cui egli avrebbe contestato i crediti anche

presso l’UEF con lettera 6 ottobre 2011 (doc. G), agli atti figura lo scritto 7

ottobre 2011 con il quale l’UEF gli ha comunicato in risposta che gli importi

notificati quali salari erano stati oggetto di opportuna verifica (e conferma

da parte del direttore della società) e, quindi, collocati correttamente in

graduatoria; inoltre erano da ritenere definitivi essendo la graduatoria

cresciuta in giudicato (doc. 4).

Di

conseguenza l’ammontare del danno fissato dalla Cassa sfugge ad ogni censura e

ogni contestazione appare oltre che immotivata ampiamente tardiva.

2.13

In

conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente

di discolpa, la responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente non può che

essere confermata con la conseguenza che l’insorgente dovrà risarcire alla

Cassa gli oneri sociali non versati dalla FA 1 nella misura determinata nella

decisione impugnata, ossia di fr. 91'869.25.

Ne

consegue la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata.

2.14

Ai

sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA, la procedura giudiziaria è gratuita.

2.15

Nella

DTF 137 V 51 il TF, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del

ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità

del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle

prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di

diritto pubblico contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro

nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è

ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr.

30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale

(circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità

dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless,

Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des

assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Mélanie Fretz, La

responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52

LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF

si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la

responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della

Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e

la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa

l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i

danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto

della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto

questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in

materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr.

30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso é respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i

fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster