31.2012.7
Responsabilità del datore di lavoro ex art. 52 LAVS. Ricorso irricevibile in quanto manca la decisione su opposizione. Rinvio degli atti alla Cassa di compensazione
6 dicembre 2012Italiano4 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
Fatti
31.2012.7
Data decisione, Autorità:
06.12.2012, TCA
Titolo:
Responsabilità del datore di lavoro ex art. 52 LAVS. Ricorso irricevibile in quanto manca la decisione su opposizione. Rinvio degli atti alla Cassa di compensazione
IRRICEVIBILITÀ
art. 49 cpv. 1 LPGA
art. 52 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
31.2012.7
BS
Lugano
6 dicembre 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 31 luglio 2012 di
RI 1
contro
la decisione del 13 luglio 2012 emanata
da
in relazione alla
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
PI 1(radiata da RC il __________ 2012)
considerato in
fatto ed in diritto
che -
con decisione 13 luglio 2012 la CO 1 (in seguito: Cassa) ha stabilito la
responsabilità ex art. 52 LAVS quale amministratore di fatto di RI 1 – già
direttore con firma collettiva a due della fallita PI 1 – per il mancato
pagamento da parte della società dei contributi paritetici AVS/AI/IPG e AF per
gli anni 2009 e 2010 per un importo di fr. 15'748.10.--;
- dinanzi
allo scrivente Tribunale è tutt’ora pendente una causa promossa con ricorso del
20 marzo 2012 per la medesima fattispecie inoltrato da __________, __________
già amministratore unico della PI 1, procedura nella quale sono stati chiamati
in causa PI 3., __________, precedente amministratore unico, e RI 1, quale
amministratore di fatto della società (inc. 31.2012.1);
- RI
1 ha interposto il presente ricorso contro la decisione di risarcimento danni
del 13 luglio 2012, allegando fra l’altro l’opposizione 27 luglio 2012 alla
menzionata decisione;
- questo
TCA ha erroneamente intimato il ricorso alla Cassa per l’inoltro della risposta
di causa (II), come pure chiamato in causa PI 3 e PI 2 (VII), in quanto il
gravame va dichiarato irricevibile la Cassa non avendo ancora reso una decisione
su opposizione giusta l'art. 49 LPGA;
- va
infatti rilevato che ai sensi dell’art. 49 cpv. 1 LPGA nei casi di
ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore
deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.
Le decisioni prolate in virtù dell’art. 49 LPGA possono essere impugnate entro
trenta giorni mediante opposizione all’istanza che le ha notificate (art. 52
cpv. 1 LPGA). Ai sensi dell'art 52 cpv. 2 LPGA le decisioni su opposizione
vanno pronunciate entro un termine adeguato, devono essere motivate e contenere
le indicazioni sui rimedi giuridici. Infine, l'interessato ha la facoltà di
ricorrere al Tribunale contro la decisione su opposizione entro 30 giorni dalla
relativa notifica (cfr. art. 60 LPGA);
- nel
caso in esame, non avendo (ancora) la Cassa emesso una decisione
sull’opposizione presentata il 27 luglio 2012 da Flaviano Bertolio, il presente
ricorso non può di conseguenza che essere dichiarato irricevibile e gli atti
rinviati all’am-ministrazione per le proprie incombenze;
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso 31 luglio 2012 è irricevibile.
§ Gli atti sono trasmessi alla
Cassa cantonale di compensazione affinché proceda nell'ambito delle sue competenze,
rendendo una decisione su opposizione.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati.
Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In
materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo
della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.--
(art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr.
30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora
non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113
LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata
e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per
il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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