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Decisione

31.2012.7

Responsabilità del datore di lavoro ex art. 52 LAVS. Ricorso irricevibile in quanto manca la decisione su opposizione. Rinvio degli atti alla Cassa di compensazione

6 dicembre 2012Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

31.2012.7

Data decisione, Autorità:

06.12.2012, TCA

Titolo:

Responsabilità del datore di lavoro ex art. 52 LAVS. Ricorso irricevibile in quanto manca la decisione su opposizione. Rinvio degli atti alla Cassa di compensazione

IRRICEVIBILITÀ

art. 49 cpv. 1 LPGA

art. 52 LPGA

Raccomandata

Incarto n.

31.2012.7

BS

Lugano

6 dicembre 2012

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 31 luglio 2012 di

RI 1

contro

la decisione del 13 luglio 2012 emanata

da

in relazione alla

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

PI 1(radiata da RC il __________ 2012)

considerato in

fatto ed in diritto

che -

con decisione 13 luglio 2012 la CO 1 (in seguito: Cassa) ha stabilito la

responsabilità ex art. 52 LAVS quale amministratore di fatto di RI 1 – già

direttore con firma collettiva a due della fallita PI 1 – per il mancato

pagamento da parte della società dei contributi paritetici AVS/AI/IPG e AF per

gli anni 2009 e 2010 per un importo di fr. 15'748.10.--;

- dinanzi

allo scrivente Tribunale è tutt’ora pendente una causa promossa con ricorso del

20 marzo 2012 per la medesima fattispecie inoltrato da __________, __________

già amministratore unico della PI 1, procedura nella quale sono stati chiamati

in causa PI 3., __________, precedente amministratore unico, e RI 1, quale

amministratore di fatto della società (inc. 31.2012.1);

- RI

1 ha interposto il presente ricorso contro la decisione di risarcimento danni

del 13 luglio 2012, allegando fra l’altro l’opposizione 27 luglio 2012 alla

menzionata decisione;

- questo

TCA ha erroneamente intimato il ricorso alla Cassa per l’inoltro della risposta

di causa (II), come pure chiamato in causa PI 3 e PI 2 (VII), in quanto il

gravame va dichiarato irricevibile la Cassa non avendo ancora reso una decisione

su opposizione giusta l'art. 49 LPGA;

- va

infatti rilevato che ai sensi dell’art. 49 cpv. 1 LPGA nei casi di

ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore

deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.

Le decisioni prolate in virtù dell’art. 49 LPGA possono essere impugnate entro

trenta giorni mediante opposizione all’istanza che le ha notificate (art. 52

cpv. 1 LPGA). Ai sensi dell'art 52 cpv. 2 LPGA le decisioni su opposizione

vanno pronunciate entro un termine adeguato, devono essere motivate e contenere

le indicazioni sui rimedi giuridici. Infine, l'interessato ha la facoltà di

ricorrere al Tribunale contro la decisione su opposizione entro 30 giorni dalla

relativa notifica (cfr. art. 60 LPGA);

- nel

caso in esame, non avendo (ancora) la Cassa emesso una decisione

sull’opposizione presentata il 27 luglio 2012 da Flaviano Bertolio, il presente

ricorso non può di conseguenza che essere dichiarato irricevibile e gli atti

rinviati all’am-ministrazione per le proprie incombenze;

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso 31 luglio 2012 è irricevibile.

§ Gli atti sono trasmessi alla

Cassa cantonale di compensazione affinché proceda nell'ambito delle sue competenze,

rendendo una decisione su opposizione.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.--

(art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr.

30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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