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31.2012.8

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 dicembre 2012Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16

cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V

26; STFA H/136/04 del 18 agosto 2005). Nell’ambito di un fallimento del datore

di lavoro detto giorno è quello dell’apertura del fallimento stesso, poiché è

da questo momento che gli oneri sociali scoperti non possono più essere

recuperati seguendo la procedura ordinaria (DTF 123 V 15 e 170 , 121 III 384 e

388), ciò che è avvenuto nel caso concreto con l’apertura del fallimento pubblicato

nel FUSC del __________ 2011.

In

merito al credito risarcitorio, l’art. 52 cpv. 3 LAVS prescrive che il risarcimento

del danno si prescrive in due anni, dal momento in cui la cassa

competente ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni

dall’insorgere del danno. Il termine di cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS, diversamente

da quello previsto dall’art. 82 cpv. 1 v.OAVS (in vigore sino al 31 dicembre

2002), è un termine di prescrizione e non di perenzione (SVR 2005 AHV n. 15; STFA

H 136/05 del 23 novembre 2006).

Tuttavia, decisiva per la decorrenza del termine di prescrizione

biennale del nuovo art. 52 cpv. 3 LAVS (precedentemente del termine di

perenzione annuale ex art. 82 v.OAVS) non è la data d’insorgenza del danno, ma

quella in cui la cassa di compensazione ne viene effettivamente a conoscenza

(Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG, in: Aktuelle Fragen

aus dem Beistragsrecht der AHV, Veröffentlichungen des Schweizerischen

Instituts für Verwaltungskurse an der Universität St. Gallen, volume 44, 1998, p.

109). In caso di fallimento la cassa conosce sufficientemente il suo

pregiudizio, in via di massima, quando è informata del suo collocamento

nella liquidazione. La cassa ha, di regola, conoscenza del danno subito nel

fallimento del datore di lavoro soltanto al momento in cui è depositata la

graduatoria, e questo anche se è venuto meno il privilegio dei crediti contributivi

nel fallimento (SVR 2002 AHV Nr. 18; DTF 126 V 444). Tale conoscenza può, in

presenza di particolari circostanze, sussistere già prima del deposito

dello stato di graduatoria quando ad esempio la cassa è stata resa edotta

dall’amministrazione del fallimento, in seguito ad un’assemblea dei creditori,

che nessun dividendo verrà distribuito ai creditori della sua classe (DTF 118 V

196, 116 II 162; RCC 1992 p. 504; riguardo al riconoscimento del danno al

momento della prima assemblea dei creditori, Pratique VSI 1996 p. 167 = DTF 121

V 240). Infine, il momento della conoscenza del danno può avvenire

precedentemente al fallimento, ossia in caso di rilascio di un attestato di carenza

beni durante un’esecuzione in via di pignoramento (DTF 113 V 256 con riferimenti),

oppure, a determinate condizioni, durante una moratoria concordataria (DTF 121

V 241 consid. 3c/bb in fine, AHI Praxis 1995 p.164, consid. 4d).

Nella

fattispecie in esame, come detto, non sono quindi le difficoltà

d’incasso dei contributi da parte della Cassa, rispettivamente il loro mancato

versamento a determinare la conoscenza del danno. Tantomeno l’apertura del

fallimento in via ordinaria. Decisiva al proposito è invece la comunicazione 22

dicembre 2011 da parte dell’UF secondo cui per i creditori di I e II classe non

vi sono da prevedere dividendi (doc. 1/D). Avendo la Cassa intimato la

decisione di risarcimento il 29 febbraio 2012, essa ha pienamente rispettato il

termine biennale ex art. 52 cpv. 3 LAVS e quindi il credito risarcitorio non

è prescritto.

2.5. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi

AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro

(STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002

consid. 2.3 inc. 31.2002.10 ; Pratique VSI 1994 p. 104); i contributi della

disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti

all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di

amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive

(cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pp. 369s. e in RDAT II 2002 pp.

519s.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Non sono invece computa-bili

le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4

novembre 1996). Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare

la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc.. (RDAT II 1995 p.

396). Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di

collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte

portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione

non è corretto (RCC 1991 p. 133 consid. II/1b).

Nel caso in esame, il risarcimento richiesto all’insorgente

è essenzialmente costituito dal mancato pagamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD

e AF da parte della FA 1per il 2009 ed il 2010. I contributi sono stati calcolati sulla base delle relative

distinte salariali (sub. doc. 3). Inoltre, dallo specchietto concernente l’evoluzione dei pagamenti degli oneri sociali (cfr. doc. 4 e 5), al

cui tenore va fatto riferimento, si evince l’ammontare totale dei contributi

rimasti scoperti, oggetto dell’insinuazione all’UF (doc. 1/C).

2.6. Per

definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un

atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al

datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi

(Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento

l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle

sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo

di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di

un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo

di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto

(art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a).

L’obbligo

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un

compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con

riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di

prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale

del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V

186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2).

Inoltre

- anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di

lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad

assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria

attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei

confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi

dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della

LAVS (RCC 1985 p. 608 consid. 5b).

2.7. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in

seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS,

relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli

periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi

ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore

di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave

negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di

lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa,

idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave

delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a

circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). È quindi

possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro

riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà

passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti

l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante

in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile

solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI

1996 pag 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid. 3a). L’obbligo

del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla

Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di

giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b;

Frésard, op. cit., RSA 1987 p. 7).

2.8. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una

negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare

quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella

stessa situazione.

La

misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza

che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore

di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC

1988 p. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con

riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p.

53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non

sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve

infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati

ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto

di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito

in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono

state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a;

RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., p. 52; Dieterle/Kieser, Das

Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p.

658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la

mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura

una grave negligenza (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

2.9. Il

ricorrente nega una sua negligenza in merito alla violazione delle

prescrizioni, sostenendo che la direzione amministrativa della società era nelle

mani di __________, rispettivamente presidente e membro del Cda della

Fiduciaria __________, mentre lui (il ricorrente) si occupava esclusivamente

della direzione e conduzione tecnica dell’azienda senza poteri decisionali.

Orbene,

quanto addotto dall’insorgente non è sufficiente per esimerlo da una sua

responsabilità. Infatti, accettando il mandato di amministratore egli ha

assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29

ottobre 2008, H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova

infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni

amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione,

in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei

regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi

periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari

principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente,

cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle

informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente

da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire

affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e

del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p.

116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo

preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro

già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H

171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 del 11 novembre 2003, H 33/03 del 8

ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202;

Frésard, op. cit., RSA 1991, p. 165). In caso contrario si finirebbe per

legittimare la figura dell'uomo di paglia (STFA 365/01 del 15 aprile 2002

consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella

sentenza H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TFA ha rilevato in particolare che "scopo

della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale

consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura,

ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità."

Infine,

secondo la giurisprudenza federale, se l’amministrazione di una piccola società

è composta da un solo membro, si può in generale esigere da quest’ultimo - nella

misura in cui egli assume da solo nelle sue vesti di organo l’amministrazione

della società - l’insieme delle attività importanti della ditta e ciò anche

allorquando egli abbia a sua volta affidato i compiti essenziali della gestione

a un direttore: con questa delega delle competenze egli non può nel contempo

venir meno ai suoi obblighi di amministratore unico (DTF 108 V 203 consid. 3b).

2.10. Il

ricorrente sostiene inoltre che i conti della società a lui presentati erano

stati sempre ineccepibili, non evidenziavano alcuna problematica e tantomeno

lasciavano presagire che i contributi non fossero stati regolarmente versati,

essendo la PI 1 regolamente iscritta all’albo degli impresari costruttori ed adempiendo

quindi a tutte le condizioni previste dalla LEPIC (Legge sull’

esercizio della professione di impresario costruttore; 7.1.5.3), segno, questo,

che gli oneri sociali erano stati liquidati senza problemi. Solo agli inizi del

2010 l’insorgente si sarebbe reso conto che nonostante l’andamen-to florido

degli affari la società aveva una carenza di liquidità. Dopo aver ricostruito

la situazione contabile effettiva, anche facendo capo ad una procedura

giudiziaria avviata presso la Pretura di __________, è risultato che __________

(che ha tenuto la contabilità della PI 1 sino all’8 giugno 2010) aveva disposto

illecitamente a suo favore, rispettivamente della sua fiduciaria, negli anni

2006-2010 di una somma di denaro nell’ordine di fr. 670’000/700'000 proveniente

dalla società. Il ricorrente avrebbe anche provveduto a denunciarlo al Ministero

pubblico per i reati di amministrazione infedele, ripetuta truffa e appropriazione

indebita.

Per

queste ragioni egli sostiene che

"

Di fronte a gravi reati economici

compiuti da terzi e celati al ricorrente, anche a mezzo di documentazione

contabile artefatta, cade ogni ipotesi di nesso causale fra l’attività di

amministratore – per altro effettivamente esperita da RI 1 – il danno

ipotizzato dalla Cassa. Non si vede infatti cos’altro il ricorrente avrebbe

potuto fare per scoprire tali illeciti commessi da altri, quando (non) vi erano

elementi per averne anche solo il sentore. La delega di competenze in seno alla

PI 1, per quanto riguarda il ricorrente, è avvenuta validamente, senza quanto

previsto dall’uopo del codice delle obbligazioni. In assenza di conoscenze

specifiche, la società ben poteva affidare ad una fiduciaria esterna il compito

di tenere la contabilità” (I p. 11).

Occorre qui ricordare che, secondo la giurisprudenza, nel caso

in cui il reale amministratore di una società sottaccia per questioni di

prestigio o di pudore scientemente e volontariamente l'effettiva situazione

della società agli altri amministratori, seriamente intenzionati ad assumere le

loro funzioni e le rispettive responsabilità, questi ultimi non potranno essere

ritenuti responsabili del danno cagionato alla Cassa di compensazione (STFA non pubblicate del 30 marzo 1993 nella causa D.S. e del 9

maggio 1994 in re T.B., nonché STCA inedita del 31 marzo 1995 in re W.W. e T, consid. 2.7).

Non

vi è parimenti colpa degli altri membri del Consiglio di amministrazione quando

l'incaricato, intenzionalmente, si sottrae ai suoi obblighi di informazione nei

confronti degli altri membri del Consiglio o fornisce loro informazioni errate,

ma affidanti (STFA inedita del 15 dicembre 1993 nella causa L.N. e STCA inedita

del 7 gennaio 1998 in re M.G.).

Infine, qualora l’amministratore incaricato della gestione inganni,

mediante raggiri di rilevanza penale, i colleghi del CdA facendo credere

l’avvenuto pagamento dei contributi sociali, a questi ultimi non può essere

imputata alcuna grave negligenza (STFA H 319/99 del 25 luglio 2000, STFA H

141/01 dell’8 luglio 2003; STFA H 152/05 del 7 febbraio 2006; cfr. anche STCA 5

luglio 2007, inc. 31. 2006.14 +17-22 ).

Ritornando

al caso in esame, le vicende civili e penali di cui sopra non sono rilevanti ai

fini di un’esenzione di una responsabilità ex art. 52 LAVS dell’insorgente. In

primo luogo perché, come sostenuto dal ricorrente medesimo (e del resto confermato

in sede di interrogatorio presso l’UF; cfr. il relativo verbale del 22 novembre

2010; doc. 1/E), dagli inizi del 2010 l’ex amministratore sapeva delle carenze

di liquidità della società, riuscendo in seguito a scoprire i (presunti)

illeciti __________, al quale (rispettivamente alla fiduciaria da lui gestita) il

giorno 8 giugno 2010 è stato tolto il mandato fiduciario. Il ricorrente non ha

sostenuto di aver chiesto informazioni a quest’ultimo circa il pagamento dei

contributi e di aver ricevuto delle rassicurazioni risultanti in seguito inveritiere,

motivo per cui in concreto la succitata giurisprudenza non risulta applicabile.

Va poi evidenziato che la società non ha integralmente versato gli acconti di

giugno, agosto e totalmente quelli di settembre e ottobre (mese della cessazione

dell’attività), quindi un periodo successivo alla scoperta degli asseriti

illeciti.

Nel

citato verbale dell’UF il ricorrente ha sostenuto, una volta revocato (l’8

giugno 2010) il mandato a __________, di aver conferito procura al suo attuale

legale “di patrocinarmi per le verifiche del caso ma nonostante tutto questo

non sono riuscito a recuperare la liquidità necessaria per continuare

l’attività” (doc. E). Fatto sta che, terminato il mandato di __________, la

Edilmanu SA ha continuato a versare gli stipendi omettendo in parte o

integralmente di riversare all’amministrazione i contributi paritetici (sui

motivi di discolpa rispettivamente di giustificazione cfr. consid. 2.12).

2.11. L’insorgente

rimprovera alla Cassa di non essersi determinata sulla posizione di __________

seppur membro, quest'ultimo, del Cda dal 1° novembre 2007 al 21 luglio 2010. Stesso

rimprovero riguarda anche i coniugi __________. Secondo il ricorrente la

società era in mano a __________, mentre __________ si occupava dei contributi

in quanto i conteggi AVS veniva da lei sottoscritti.

Secondo

la giurisprudenza del TFA, alla cassa di compensazione spetta per legge

un’ampia facoltà di decidere, nel caso di solidarietà tra più debitori, se

convenire in giudizio tutti i debitori o soltanto uno o solo alcuni di essi.

Qualora la Cassa omette di procedere contro uno di loro, nessun’altra autorità

può sostituirsi ad essa ed agire al suo posto (DTF 108 V 195 consid. Per contro, i rapporti interni, eventualmente di regresso, tra i

singoli responsabili non la concernono ed esulano dalla procedura di

risarcimento (cfr. DTF 119 V 86 consid. 5a p. 87 con riferimenti; VSI 1996 p.

306 consid. 6 p. 308), motivo per cui questo TCA non può sostituirsi alla

Cassa.

2.12.

2.12.1. Occorre

ora esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non

versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid.

4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un

datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una

mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa

che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento

sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo

modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei

lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al

tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno

soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto,

non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda

potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro

prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente

sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12

dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung

des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668s pp. 156ss;

vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts

zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c

e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta

Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la

sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e

immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H

336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito

che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in

cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi

finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Quindi l’illiquidità

della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se

non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza

(STCA del 12 febbraio 2009 inc. 31.2008.6).

Da

distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per

salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione,

vi è la fattispecie in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione

dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento

a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato,

dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro,

cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa

di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi

della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre

mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti;

cfr. in dettaglio Reichmuth, cit., n. 696 ss pp. 163 ss; cfr. anche Meyer, cit.,

p. 36). Va poi ricordato che

per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il

differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i pagamenti

venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,

giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

2.12.2 In

concreto, non sono stati invocati motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa nel senso della giurisprudenza cita al considerando

precedente.

Occorre

comunque rilevare che la PI 1 ha regolamente versato i contributi

del 2009 per complessivi fr. 151'398,75, eccezione fatta per un importo di fr.

1'080,40. Per quel che concerne invece il 2010, dopo numerose diffide e

precetti esecutivi, sono stati versati gli acconti mensili sino ad agosto, rimanendo

per conto scoperti i restanti mesi dell’an- no.

In

queste circostanze non risultano dati gli estremi, che l’insorgente nemmeno fa

valere, per ammettere nella specie che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile

ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera

situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA

H 134/02 del 30 gennaio 2003, STFA H 297/03 del 4 novembre 2004, STFA H

277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 p. 261).

Va

poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo

di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico,

e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute

e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa

M.), ciò che in casu è accaduto.

In

conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente

di discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa gli oneri sociali non

versati dalla PI 1 per complessivi fr. 32'590,65.

2.13. L’insorgente

ha chiesto l’assunzione di alcuni mezzi di prova.

Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi

dell'art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per

l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul

provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare

all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al

riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse

soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono

inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già

chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla

fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta

(DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono

all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente

delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza

preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare

questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento

anticipato delle prove; Dieterle/Kieser, op. cit., p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, p. 39 no. 111 e p. 117 no. 320; DTF

122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N.

10 p. 28; DTF 124 V 94).

Nel caso in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per

statuire nel merito della presente vertenza, per cui non si rende necessario

assumere altre prove.

La

generica richiesta di assunzione “doc. e testi” non merita considerazione alcuna;

l’ispezione presso l’URC non è necessaria visto che l’estratto RC della società

è agli atti. Parimenti non necessario è il richiamo dall’UF dell’intero incarto

visto che agli atti è versata l’insinuazione del credito di cui il ricorrente

ha già avuto una copia (doc.1/C). Lo stesso dicasi per il richiamo dalla Cassa

dell’intero incarto riguardante la PI 1 ed il recupero dei contributi dal 1°

gennaio 2001 (data d’affiliazione). Infatti, a prescindere dal fatto che il

danno oggetto della presente vertenza riguarda il mancato versamento dei

contributi 2009 e 2011, l’amministrazione ha ben riassunto in uno specchietto

tutte le diffide di pagamento inviate, le esecuzioni promosse ed i pagamenti

eseguiti (doc. 4 e 5). Parimenti non necessario è il richiamo di documentazione

dalla Pretura di __________ e dal Ministero pubblico poiché ininfluente ai fini

della causa (cfr. consid. 2.10).

2.14. Visto

tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione

impugnata confermata.

2.15. Il

TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del

ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità

del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle

prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di

diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore

di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv.

1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di

fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza

fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità

dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szless, Le

recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des

assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité

selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE

2009 p. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato

circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella

quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema

di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando,

in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di

importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe

ammissibilie il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore

litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata

dal ricorrente).

Per

questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

Considerandi

2.

Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i

fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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