31.2012.9
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22 aprile 2013Italiano39 min
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Numero d'incarto:
31.2012.9
Data decisione, Autorità:
22.04.2013, TCA
Titolo:
Domanda di risarcimento ex art. 52LAVS nei confronti della società per perenzione del credito contributivo. Grave negligenza del datore di lavoro che non dichiara assegnazione di azioni a prezzo di favore e opzioni gratuite. Riduzione del 50% dell'ammontare del risarcimento per concolpa della Cassa
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
OBBLIGO DI COLLABORARE
RISARCIMENTO DANNI EX ART. 52 LAVS
art. 29 COST
art. 5 cpv. 2 LAVS
art. 16 cpv. 1 LAVS
art. 52 LAVS
Raccomandata
Incarto n.
31.2012.9
FS
Lugano
22 aprile
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 settembre 2012
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 7 agosto
2012 emanata da
CO 1
in materia di risarcimento danni (art. 52
LAVS)
ritenuto in
fatto
1.1. La
RI 1 è affiliata, quale datore di lavoro (art. 64 cpv. 2 LAVS), dal 1. febbraio
2001 alla CO 1.
Venuta
a conoscenza del fatto che la società ha versato un salario negli anni dal 2006
al 2010 ai signori __________ e __________, la Cassa ha emesso una tassazione
d’Ufficio, per gli anni dal 2006 al 2010, il 7 maggio 2012 (doc. 4).
In
esito all’opposizione del 25 maggio 2012 (doc. 5) interposta dalla RI 1 contro
la tassazione d’ufficio del 7 maggio 2012, con decisione su opposizione 13
giugno 2012 la Cassa l’ha annullata adducendo che “(…) nei prossimi giorni
si procederà all’emissione di una nuova tassazione d’ufficio per il periodo dal
2007 al 2010. Per quanto attiene l’anno 2006 la Cassa sarà di conseguenza
tenuta a emanare nei confronti della società una decisione di risarcimento
danni ai sensi dell’art. 52 LAVS in relazione all’art. 16 cpv. 1 LAVS per
intervenuta perenzione, che seguirà con provvedimento separato. (…)” (doc.
6).
1.2. La
Cassa, costatato quindi come in applicazione dell’art. 16 cpv. 1 LAVS il
diritto di incassare i contributi 2006 sugli importi di fr. 116'903.-- e fr.
203.700.-- (importi, questi, aggiunti quale “integrazione di stipendio” ai rispettivi
redditi dichiarati dai signori __________ e __________; doc. 7) fosse ormai
perento, con decisione su opposizione 7 agosto 2012 ha confermato la decisione del 14 giugno 2012 (doc. 3) con la quale ha chiesto alla RI 1 il
risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 37'675.65, importo corrispondente ai
contributi paritetici sulle integrazioni di stipendio per l’anno 2006 sopra
menzionate non soluti dalla società.
1.3. Contro
la decisione su opposizione 7 agosto 2012, la RI 1 ha inoltrato il presente
ricorso chiedendone l’annullamento. La società contesta la violazione del
diritto di essere sentita e l’assunto secondo il quale essa avrebbe
intenzionalmente o negligentemente infranto le prescrizioni legali in ambito di
oneri sociali.
1.4. Con
la risposta di causa, la Cassa postula la reiezione del ricorso e, visto che la
ricorrente ripropone sostanzialmente le medesime argomentazioni addotte con
l’opposizione del 12 luglio 2012, rinvia al contenuto della decisione su opposizione
impugnata.
1.5. Con
osservazioni 18 ottobre 2012 la società ha evidenziato che, vista la
comunicazione del 20 dicembre 2011 dell’Ufficio di tassazione di __________
(doc. 7), la Cassa avrebbe potuto intimare una tassazione dei contributi 2006
nei termini di legge evitando così l’applicazione dell’art. 16 cpv. 1 LAVS.
Rilevato
inoltre che i contribuenti __________ e __________ hanno indicato alle autorità
fiscali, nelle loro dichiarazioni personali per l’anno 2006, i problemi
concernenti la tassazione delle Stock Option, la società ha ribadito che “(…)
si deve pure escludere il concetto di dolo, in quanto le parti interessate (RI
1 e dipendenti) hanno sempre evidenziato la situazione, e collaborato con le
autorità onde permettere una decisione sull’eventuale imponibilità delle
attribuzioni. (…)” (VII).
1.6. Invitata
a presentare osservazioni scritte in merito alle osservazioni 18 ottobre 2012 e
alla relativa documentazione prodotta, la Cassa è rimasta silente.
1.7. Con
lettera 27 febbraio 2013 il TCA ha chiesto alla Cassa di trasmettere
l’originale della lettera del 20 dicembre 2011 dell’Ufficio di tassazione di __________
già prodotta sub doc. 7 (IX).
1.8. Con
scritto 1. marzo 2013 la Cassa ha trasmesso al TCA l’originale della lettera
del 20 dicembre 2011 dell’Ufficio di tassazione di __________ precisando che “(…)
alleghiamo parimenti in originale, quali doc. 8 e 9, la corrispondenza
intercorsa a seguito di tale scritto tra la Cassa e l’Ufficio in questione per
conferma della crescita in giudicato (che al momento della ricezione dello
stesso non era ancora avvenuta) delle decisioni di tassazione al fine di poter
emettere le nostre decisioni. Rileviamo che nella lettera di risposta del 2
maggio 2012 l’Ufficio di tassazione aveva indicato che “in sede di audizione (…) i rappresentanti
dei contribuenti sono stati informati dell’assoggettamento ai contributi AVS di
tali redditi”. (…)” (X).
1.9. Invitata
a prendere posizione sui doc. IX e X con i relativi alegati (XI), la società,
con lettera 13 marzo 2013 (XII), ha sostenuto, con motivi di cui si dirà se
necessario in seguito, che è da escludere che essa e/o i suoi rappresentanti
fossero stati informati dall’autorità fiscale circa l’obbligo d’assoggettamento
ai contributi AVS/AI/IPG.
considerato in
diritto
2.1. L’insorgente ha fatto anzitutto valere una lesione del diritto di
essere sentito in quanto la Cassa non avrebbe motivato la propria decisione
limitandosi ad “(…) elencare le norme di legge e i criteri giurisprudenziali
senza sussunzione alcuna al caso di specie (…)” (I) e nemmeno avrebbe
motivato perché ha negato l’assunzione del teste richiesto con l’opposizione
del 12 luglio 2012.
Ai
sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per
costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare
essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di
una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i
fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione
dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne
conoscenza e di determinarsi al riguardo (STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011
consid. 3.2 e 3.3,9C_961/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 2; DTF 129 II 497
consid. 2.2 pag. 504 con riferimenti; 126 V 130 consid. 2b pag. 131 con
riferimenti; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui
giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 15 consid. 2a/aa
pag. 16; 124 V 180 consid. 1a pag. 181, 372 consid. 3b pag. 375 e sentenze ivi
citate). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di
motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre
la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a
fondamento del provvedimento impugnato e di poterlo impugnare con cognizione di
causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la
fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia
tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni
addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio,
atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 consid. 3.2
con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236).
In
concreto, sebbene succinti, i motivi alla base della decisione paiono chiari. La
Cassa ha segnatamente emesso la decisione di risarcimento del danno invocando
l’art. 52 LAVS, adducendo che il credito per i contributi paritetici del 2006 è
perento ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS e che i termini di prescrizione (relativa
e assoluta) ex art. 52 cpv. 3 LAVS sono stati rispettati. Inoltre, come visto
sopra (cfr. consid. 1.1), in esito all’opposizione del 25
maggio 2012 (doc. 5) interposta dalla RI 1 contro la tassazione d’ufficio del 7
maggio 2012, la Cassa aveva già preannunciato l’emissione di una decisione di
risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 52
LAVS.
Anche
se la Cassa nella decisione impugnata avrebbe dovuto almeno sommariamente
motivare perché ha rifiutato l’audizione del teste __________ dell’Ufficio di
tassazione __________ e perché ha respinto l’eccezione concernente l’assenza di
dolo e/o negligenza grave da parte della società, l’insorgente ha potuto
comprendere la portata della decisione, impugnarla e confrontarsi con il suo
contenuto. Per cui, l’eventuale violazione del diritto di
essere sentito è stata comunque sanata in questa sede, dove l’interessata ha
nuovamente esposto e ribadito le sue motivazioni dinanzi ad un’autorità
giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo (STF 9C_112/2010 del 15 febbraio
Fatti
2011 consid. 3.2 e 3.3,9C_961/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 2 e la giurisprudenza
ivi citata; DTF 133 I 201 consid. 2.2 pag. 204 e riferimenti).
2.2. In
virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che
egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le
prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento
sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti
in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità
o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la
citata violazione delle prescrizioni legali.
Nel
caso concreto si tratta di stabilire se è data o meno la responsabilità del
datore di lavoro, la RI 1, in quanto tale e non degli ex organi della società
che, a determinate condizioni – segnatamente quando il datore di lavoro è una persona giuridica che
è stata sciolta e/o quando la Cassa accusa un danno a seguito del fallimento
della società datrice di lavoro o è rilasciato un attestato di carenza beni
definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento –, possono
essere convenuti in via sussidiaria (cfr. DTF 129 V 11, 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro
motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli
organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta
in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b;
Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996
pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal
fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art.
52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135).
2.3. Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei
contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa
assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono
essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta
perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di
lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP
1996, pag. 1076; STFA H 136/04 del 18 agosto 2005 consid. 3.2; DTF 123 V 12
consid. 5b, 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi
che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag.
687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de
cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, pag. 9).
Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28
ottobre 2002 consid. 4.1; STCA 31.2002.10 del 10 giugno 2002 consid. 2.3;
Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01
del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art.
41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995
pag. 369 segg. e in RDAT II 2002 pag. 519 segg.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2
consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H
142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante
giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,
mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396). Tuttavia va
ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione
delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove
che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto
(RCC 1991 p. 133 consid. II/1b).
Nel
caso in esame, oggetto del danno è il mancato pagamento, da parte della RI 1,
dei contributi paritetici da prelevare sui salari del 2006 versati ai dipendenti
__________ e __________ (fr. 320'603.00 così come risulta dall’“Estratto conto
contributi paritetici” allegato alla decisione del 14 giugno 2012 sub doc. 3),
per un ammontare complessivo di fr. 37'675.65.
2.4. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi
(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo
di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto
(art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a). L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con
riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di
prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del
danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186
consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
2.5. La
cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non
osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo
di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente
degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei
contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni
intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di
lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi
di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213).
2.6. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una
negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare
quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta
nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata
secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in
materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a
cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die
Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53).
2.7. Per quanto riguarda i contributi paritetici da prelevare sui
salari del 2006 versati ai dipendenti __________ e __________ per un ammontare
complessivo di fr. 37'675.65 (cfr. l’“Estratto conto contributi paritetici”
allegato alla decisione del 14 giugno 2012 sub doc. 3), la Cassa, costatato che
il credito è perento ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LAVS (cfr. consid. 1.2), ha
chiesto alla RI 1 il risarcimento del danno da lei subito.
Questo
tribunale (cfr. la STCA 30.1995.8-7 e 31.1995.175 del 23 maggio 1995 che rinvia
alla STCA 25.8.93 nella causa R.C.S.A.) ha già avuto modo di ricordare che, se
il danno sorge perché è ormai trascorso il termine di cinque anni stabilito
dall'art. 16 cpv. 1 LAVS per pretendere il pagamento dei contributi, si dovrà
accertare quando la Cassa aveva ottenuto le necessarie informazioni, per cui –
presentando la necessaria attenzione – avrebbe potuto conoscere l'esistenza
dell'obbligo contributivo da parte del datore di lavoro. Infatti, se la Cassa
ha (o avrebbe) scoperto l'omissione del pagamento dei contributi paritetici
prima della scadenza del termine di perenzione dell'art. 16 cpv. 1 LAVS, agendo
tempestivamente essa avrebbe potuto esigere in tempo utile il pagamento dei
contributi dovuti, evitando il danno.
Pertanto,
il fatto che il termine di cinque anni per l'azione di risarcimento del danno
decorra dalla data in cui sorge il danno, non significa che la Cassa – constata
l'omissione prima della scadenza del termine di perenzione dell'art. 16 cpv. 1
LAVS – possa rinunciare alla pretesa dei contributi dovuti e invocare in
seguito la responsabilità del datore di lavoro ex art. 52 LAVS: la colpa
qualificata deve infatti essere la causa del danno.
Nella
fattispecie, come si vedrà al prossimo considerando, si pone la questione circa
il nesso causale fra la colpa del datore di lavoro ed il danno medesimo. In
particolare si dovrà stabilire se l’inattività colpevole della Cassa abbia
interrotto il nesso causale e/o se la stessa non vada piuttosto considerata
quale fattore di riduzione nel senso di una concolpa della Cassa.
2.8. Dagli
atti risulta che la comunicazione 20 dicembre 2011 – dalla quale si evincono
gli importi che l’Ufficio di tassazione di __________, per gli anni dal 2006 al
2010, ha aggiunto, quale “integrazione di stipendio”, ai salari da attività
dipendente dichiarati dai signori __________ e __________ – è pervenuta
alla Cassa il 23 dicembre 2011 (cfr. il timbro apposto sull’originale del doc. 7
allegato allo scritto del 1. marzo 2013 sub X).
Il
23 dicembre 2011 era un venerdì e la Cassa avrebbe quindi potuto evitare la
perenzione ex art. 16 cpv. 1 LAVS dei contributi dovuti per il 2006 se, nei
rimanenti giorni lavorativi dal 27 al 30 dicembre 2011, avesse reagito
immediatamente fissando l’importo dovuto per quell’anno e notificando la
relativa decisione alla società.
Si
pone quindi la questione a sapere se la mancata immediata reazione configura o
meno un’inattività colpevole della Cassa rispettivamente quali sono gli effetti
di un tale agire.
Al
riguardo occorre anzitutto ricordare (cfr. consid. 1.1, 1.2 e 1.3) che la
Cassa, dopo la risposta del 2 maggio 2011 dell’Ufficio di tassazione di __________
alla lettera del 30 aprile 2011 con cui si chiedevano precisazioni in merito
alla crescita in giudicato delle decisioni di tassazione del 20 dicembre 2011 e
all’informazione dei rappresentanti dei contribuenti circa l’obbligo di
assoggettamento ai contributi AVS degli importi percepiti quale integrazione di
stipendio (doc. 8 e 9 allegati scritto del 1. marzo 2013 sub X), con tassazione
7 maggio 2012 ha fissato i contributi dovuti per gli anni dal 2006 al 2010
(doc. 4); in esito all’opposizione del 25 maggio 2012 (opposizione con la quale la società aveva contestato il prelievo dei
contributi relativi all’anno 2006 per intervenuta prescrizione; cfr. doc. 5) la Cassa, con decisione su opposizione 13
giugno 2012, ha poi annullato la tassazione 7 maggio 2012 preavvisando
l’emissione di una nuova decisione di tassazione per il periodo dal 2007 al
2010 e di una decisione di risarcimento danni per il 2006 (cfr. doc. 6); la
decisione di risarcimento è stata emessa il 14 giugno 2012 (cfr. doc. 3) e
confermata con decisione su opposizione del 7 agosto 2012 (cfr. doc. 1, oggetto
della presente vertenza).
In
dottrina Reichmuth sostiene che la giurisprudenza – di cui in particolare
alle sentenze H 53/03 dell’8 marzo 2004 consid. 3.3.2; H 404/99 del 13 febbraio
2001 consid. 3c e DTF 122 V 185 – secondo cui la colpa di una Cassa non
potrebbe interrompere il nesso causale e per la quale la riduzione del danno
presupporrebbe una grave violazione del dovere di diligenza da parte
dell’amministrazione, sarebbe contraria ai principi generali validi per la responsabilità
civile (“(…) Die Rechtsprechung, wonach das
Verschulden der Ausgleichkasse den Kausalzusammenhang nicht zu unterbrechen
vermag und für die Herabsetzung des Schadens ein grobes Verschulden vorausgesetzt
ist, widerspricht den allgemeinen haftpflichtrechtlichen Grundsätzen. Gemäss
diesen wird nämlich bei einem groben selbstverschulden des Geschädigten der
Kausalzusammenhang unterbrochen, wohingegen für die Reduktion des
Schadenersatzes bereits ein leichtes Selbstverschulden genügt. (…)” (Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers
und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, § 8 n. 750 pag. 180)).
Lo stesso autore, alla nota a pié pagina 1073, oltre a segnalare il
parere critico di altri autori, per un caso di interruzione del nesso causale cita:
“(…) EVGE 1957 221 E. I.3 = ZAK 1957 457:
Entdeckt die Ausgleichkasse den Schaden vor Ablauf der Verwirkungsfrist gemäss
Art. 16 AHVG, so muss sie die Beiträge rechtzeitig nachfordern und kann nicht
nach Ablauf der Verwirkungsfrist den Arbeitgeber haftbar machen; bleibt die
Ausgleichkasse in nachlässiger Weise untätig, wird der Kausalzusammenhang
unterbrochen. (…)”(Reichmuth,
op. cit., nota a pié pagina 1073, pag. 180).
Nella
STFA del 4 luglio 1957, H 74/57, pubblicata in RCC 1957 pag. 411 segg., l’Alta
Corte ha in effetti evidenziato che “(…) Le fait que le délai de prescription de 5 ans de l’action en réparation
du dommage court dès la survenance du dommage ne saurait signifier que la
caisse de compensation, découvrant l’omission de l’employeur avant l’échéance
du délai de péremption de l’article 16, 1er alinéa, LAVS, puisse
renoncer à exiger les cotisations et invoquer ensuite la responsabilité de
l’employeur; la faute qualifiée de l’employeur doit, en effet, être la cause du
dommage, et ce lien de causalité serait rompu par l’inaction fautive de la
caisse. (…)” (RCC 1957,
pag. 415).
In
un’altra fattispecie, chiamata a pronunciarsi in un caso in cui la Cassa aveva
subito un danno per intervenuta perenzione del diritto di tassare una
compravendita rilevante, l’Alta Corte, nella STFA del 14 giugno 1999 pubblicata
in SVR 2000 AHV Nr. 16 pag. 49 segg., ha evidenziato che se la Cassa, dopo un
controllo presso il datore di lavoro, omette di emanare la decisione di
tassazione, va considerata corresponsabile e quindi vi è un motivo di
riduzione. In concreto, ravvisando che avrebbe dovuto
rendersi conto del termine dei cinque anni per la fissazione dei contributi, il
TFA ha concluso che “(…) der von der Beschwerdeführerin zu leistende
Schadenersatz ist nur dann und soweit herabzusetzen, als das pflichtwidrige
Verhalten der Ausgleichkasse für die Entstehung oder Verschlimmerung des
Schadens kausal war. Die Ausgleichkasse musste sich Ende 1992 Rechenschaft
darüber abgeben, dass dannzumal die in Art. 16 Abs. 1 AHVG normierte
fünfjährige Festsetzungsfrist verwirkte. Sie hätte es in der Hand gehabt, mit
dem Erlass einer Nachzahlungsverfügung die Verwirkungsfrist zu wahren und auf
diesem Weg die Beiträge gestützt auf Art. 43 AHVG zu erheben. Aufgrund dieser
Sachlage steht fest, dass der Schaden nicht entstanden wäre, wenn die
Ausgleichkasse rechtzeitig das vorgeschriebene Veranlagungsverfahren
durchgeführt hätte. Dies rechtfertigt es, den geschuldeten Schadenersatz von
Fr. 13'493.-- auf Fr. 5'000.-- zu ermässigen (Art. 44 Abs. 1 OR). (…)” (SVR 2000 AHV Nr. 16, consid. 7c,
pag. 50-51).
Già
nella DTF 122 V 185, indicata nel regesto quale cambiamento della
giurisprudenza, il TFA aveva concluso che “(…) l’obbligo del datore di
lavoro di risarcire il danno può essere ridotto in applicazione analogica
dell’art. 4 LResp, rispettivamente dell’art. 44 cpv.1 CO, qualora e nella
misura in cui causa adeguata del danno o del suo aggravamento sia stata una
grave violazione del dovere di diligenza da parte dell’amministrazione (…)”
(regesto della DTF 122 V 185).
Nella
STFA H 53/03 dell’8 marzo 2004 – chiamata a pronunciarsi in un caso in cui
l’autorità giudiziaria cantonale aveva ridotto l’importo chiesto quale
risarcimento danni ex art. 52 LAVS (prima togliendo gli interessi moratori e in seguito dimezzando
l’importo complessivo ottenuto e meglio da fr. 39'204.20 [comprensivi degli
interessi per fr. 5'285.55] a fr. 16'959.35) ritenuta una concolpa della Cassa (nonostante l’indicazione del datore di lavoro stante la quale dal
novembre 1995 esso non avrebbe più avuto nessuno alle proprie dipendenze, la
Cassa aveva erroneamente fissato, nel gennaio 1996, i contributi provvisori per
l’anno 1995 sulla base di una somma di stipendi pari a zero e proceduto alla
restituzione degli anticipi) – la nostra
Massima Istanza, lasciata aperta la questione a sapere se tra il comportamento
del ricorrente e il danno vi fosse un nesso causale, ha annullato la decisione
impugnata e negato il preteso risarcimento in quanto al datore di lavoro non
poteva essere imputata una grave negligenza.
Nella
fattispecie concreta, visto l’esito degli accertamenti esperiti dal TCA (cfr. consid.
1.7 e 1.8 e l’originale della comunicazione 20 dicembre 2011 dal cui timbro di
ricezione risulta che la stessa è pervenuta alla Cassa il 23 dicembre 2011;
doc. 7 allegato allo scritto del 1. marzo 2013 sub X), la Cassa non può essere
seguita laddove sostiene che “(…) in data 9 gennaio 2012, la Cassa
apprendeva che la RI 1 aveva versato per il 2006 al signor __________ CHF
116'903.00 e al signor __________ CHF 203'700.00. (…)” (doc. 1 punto 2, la
sottolineatura è del redattore).
Nemmeno
– come sembrerebbe fare valere (cfr. consid. 1.8 e X) – la Cassa, una
volta venuta a conoscenza delle decisioni di tassazione dei dipendenti __________
e __________, doveva aspettare la loro crescita in giudicato prima di procedere
alla fissazione dei contributi dovuti dalla società per il 2006 e notificare la
relativa decisione. Al contrario, visto l’avvicinarsi dello scadere del termine
di perenzione ex art. 16 cpv. 1 LAVS, la Cassa avrebbe dovuto procedere
immediatamente e questo a maggior ragione se si considera anche che nella
comunicazione 20 dicembre 2011 l’Ufficio di tassazione di __________ ha, in
particolare, evidenziato che “(…) le decisioni di tassazione non sono ancora
cresciute in giudicato ma gli importi sono stati concordati con i
rappresentanti dei contribuenti. (…)” (doc. 7).
In
simili circostanze, visti i pochi giorni lavorativi utili (dal 27 al 30
dicembre 2011) per fissare i contributi dovuti per il 2006 e notificare la
relativa decisione (evento questo che avrebbe evitato la perenzione ex art. 16
cpv. 1 LAVS dei contributi dovuti per quell’anno), conformemente alla succitata
giurisprudenza federale, questo Tribunale ritiene che l’inattività della Cassa
debba essere considerata quale concolpa (quindi fattore di riduzione) e non già
motivo di interruzione del nesso causale fra la colpa del datore di lavoro ed
il danno provocato.
Di
conseguenza – ritenuto che, come si vedrà al prossimo considerando, alla società
ricorrente va imputata una colpa grave per aver omesso di indicare
l’assegnazione di azioni a prezzo di favore e opzioni gratuite della società ai
dipendenti __________ nell’anno 2006 –, tutto ben considerato e
ribadito che l’inattività della Cassa configura una concolpa, secondo questo
Tribunale appare giustificato riconoscere una riduzione del 50% del danno fatto
valere dalla Cassa.
Pertanto
– ricordato che per quanto riguarda i contributi paritetici per
l’anno 2006 il credito è perento ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS e ritenuta
la concolpa della Cassa per essere rimasta inattiva nel breve periodo utile per
fissare i contributi dovuti per il 2006 e notificare la relativa decisione –, l’ammontare del risarcimento (l'importo in quanto tale è rimasto incontestato;
cfr. consid. 2.4) ridotto del 50% va cifrato in fr. 18'837.80.
2.9. Dagli
atti di causa non risulta che __________, iscritto a registro di commercio (RC)
quale gerente con diritto di firma individuale della RI 1, abbia indicato in
qualche modo alla Cassa che nel 2006 ai dipendenti __________ e __________,
oltre al versamento dello stipendio, sono state assegnate delle azioni a prezzo
di favore e delle opzioni gratuite della società, così come risulta dalla comunicazione
20 dicembre 2011 dell’Ufficio di tassazione di __________ indirizzata
all’Istituto delle Assicurazioni Sociali di Bellinzona (cfr. doc. 7).
Infatti,
in sede di ricorso la società ha solo sostenuto che “(…) la ricorrente, come
emerge chiaramente dagli atti, non poteva nemmeno presupporre che le
agevolazioni e gli accordi previsti coi dipendenti, secondo i contratti
americani sarebbero stati poi considerati dall’autorità fiscale svizzera quale
ulteriore reddito soggetto al prelevamento dei contributi paritetici. (…)”
(I, pag. 5). Con le osservazioni del 18 ottobre 2012 si è limitata a sostenere,
in modo del tutto generico e senza minimamente documentare, che “(…) si deve
pure escludere il concetto di dolo, in quanto le RI 1 e dipendenti) hanno sempre
evidenziato la situazione, e collaborato con le autorità onde permettere una
decisione sull’eventuale imponibilità delle attribuzioni. (…)” (VII, punto
5).
Va
qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso
che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare
all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con
riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare
l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile –
le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti
invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze
della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Secondo
l’art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione
del lavoro a dipendenza d’altri indipendentemente dal fatto se il rapporto di
lavoro continua e/o è stato sciolto e se la prestazione è dovuta e/o
distribuita liberamente. Quale reddito da attività dipendente soggetto a
contributi, oltre al salario diretto versato per l’attività svolta, vanno
pertanto considerati anche gli indennizzi e le elargizioni che in qualche modo
derivano dal rapporto lavorativo e che per legge non sono esonerati
dall’obbligo contributivo (DTF 138 V 463 consid. 6.1 pag. 469 e 133 V 346
consid. 4 pag. 347, entrambe con riferimenti).
Al
riguardo le Direttive sul salario determinante (DSD) nell’AVS/AI e nelle IPG,
nell’ultima versione in italiano valida dal 1° gennaio 2008, nella 2a
parte che tratta dei “Diversi tipi di retribuzione e loro qualificazione in
materia di contributi”, al punto 4 tratta delle “Azioni di lavoro e altri
diritti di partecipazione nonché opzioni di dipendenti”, rinviando alla Tabella
3 relativa all’assoggettamento contributivo di azioni ed opzioni di lavoro.
Quanto
alla versione di dette Direttive valide dal 1° gennaio 2013 (disponibili
unicamente nella versione in lingua tedesca e francese) le stesse tengono, tra
l’altro, conto degli adattamenti necessari a seguito dell’entrata in vigore, il
1. gennaio 2013, della legge federale sull’imposizione delle partecipazioni di
collaboratore e dell’ordinanza sugli obblighi di attestazione per le
partecipazioni di collaboratore (OParC). Nell’introduzione al supplemento 5
valido dal 1. gennaio 2013 si legge infatti che: “(…) Le présent supplément tient compte des adaptations nécessaires suite à
l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2013, de la « Loi fédérale sur l’imposition des participations
de collaborateur », de l’« Ordonnance sur l’obligation de délivrer des
attestations pour les participations de collaborateur (OPart) » ainsi que de la
« Loi fédérale sur l’exonération de la solde pour le service du feu ». Ces
com-pléments se trouvent aux nos 2014 ss et 2121. S’agissant de la nouvelle réglementation relative au
traitement des participations de collaborateur, il est fait référence, au moyen
de liens hypertextes, à la Circulaire no 37 du 14 décembre 2012 de l’Administration fédérale des contributions
(AFC). Cette circulaire n’est toutefois qu’un projet. De plus, de par
l’existence de cette circulaire, il est renoncé à l’Annexe 3 des présentes
directives contenant le tableau concernant la soumission à cotisations des
actions et options de collaborateurs. (…)” (Directives
sur le salaire déterminant (DSD) dans L’AVS, AI et APG, Valable dès le 1er
janvier 2013, pag. 7).
Chiamato a pronunciarsi circa il trattamento contributivo di opzioni
per collaboratori con clausola vesting, nella succitata DTF 133 V 346 (in
quell’evenienza la Sagl datrice di lavoro aveva certificato un reddito di fr.
388'108.-- derivante dalla distribuzione di 20'000 opzioni), il Tribunale
federale, circa la natura delle opzioni per collaboratori e il momento in cui
si può parlare di realizzazione, si è così espresso: “(…) Mit Mitarbeiteroptionen wird allen
Arbeitnehmern oder einem bestimmten Kreis von Arbeitnehmern (des Kaders) die
Möglichkeit eröffnet, sich am Erfolg des Unternehmens oder der Unternehmensgruppe
(Konzern), zu welcher ihre Arbeitgeberfirma gehört, zu beteiligen, indem ihnen das
Recht eingeräumt wird, während einer bestimmten Zeitspanne eine bestimmte
Anzahl Aktien der arbeitgebenden oder dieser nahestehenden Gesellschaft zu
einem im Voraus festgesetzten Preis zu erwerben oder zu veräussern. Dabei
werden die Optionen an das Arbeitsverhältnis des Arbeitnehmers mit dem
arbeitgebenden Unternehmen gekoppelt und sind durch dessen Bestand bedingt. Mit
solchen Aktienoptionen für Mitarbeiter werden mehrere Zwecke verfolgt: Erhöhung
der Attraktivität der Gesellschaft als Arbeitgeberin; Motivation der Mitarbeiter,
den im Aktienkurs verkörperten Wert der Muttergesellschaft durch ihre Arbeit zu
erhöhen; Bindung des Kaders an die Gesellschaft, jedenfalls bis zum Zeitpunkt
der Ausübung der Option; Gleichschaltung der Ziele der Angestellten, der
Aktionäre und des Managements (BGE 130 III 495 E. 4.1 S. 499 f. mit weiteren Literaturhinweisen; CHRISTOF HELBLING, Mitarbeiteraktien und Mitarbeiteroptionen
in der Schweiz, 2. Aufl., Zürich 2003, S. 15/16 und 46 ff.; NATALIE Peter,
US-amerikanische Mitarbeiterbeteiligungspläne im Einkommens- und Vermögenssteuerrecht
der Schweiz, Diss. Zürich 2001, S. 10 ff.). Die Ausgestaltung der
Mitarbeiteroptionen untersteht weitgehend der Vertragsfreiheit. Sie wird durch
die vorrangig verfolgten Ziele bestimmt. So können die Optionen entgeltlich,
vergünstigt oder unentgeltlich eingeräumt werden, bis zu einem bestimmten
Verfalltag ("American style option") oder nur an einem bestimmten
Verfalltag ("European style option") zur Ausübung berechtigen oder
die Laufzeit kann mit einer Sperrfrist versehen sein. Das Aufleben des Rechts zum Bezug (gegebenenfalls zum
Verkauf) der Aktien wird gemeinhin als Vesting bezeichnet (BGE 130 III 495 E.
4.1 S. 500 f. mit Hinweis; HELBLING, a.a.O., S. 162). Erst mit dem Ablauf der
Vesting-Periode stehen die Optionen dem Mitarbeiter unentziehbar zu und werden
ausübbar. Vor dem Vesting kann der Mitarbeiter seines Rechts auf die Option aus
bestimmten Gründen wieder verlustig gehen; d.h. die Aktienoptionen sind bis zum
Ablauf der Vesting-Periode auflösend bedingt (PETER BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht,
3. Aufl., Zürich 2004, § 10 S. 1089 Rz. 546 und 548). Die Ausübbarkeit der
Optionen kann allerdings je nach Ausgestaltung nach Ablauf der Vesting-Periode
auch noch durch eine zusätzliche Sperrfrist eingeschränkt sein (BÖCKLI, a.a.O.,
§ 10 S. 1025 Rz. 280 Fn. 387). […] Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die
seit Mai 2003 geltende (einkommens-)steuerrechtliche Praxis bei
Mitarbeiteroptionen mit Vesting-Klausel nicht darauf abstellt, wann die Optionen
zugeteilt wurden oder zu welchem Zeitpunkt die Vesting-Periode abgelaufen ist.
Entscheidend ist vielmehr, in welchem Zeitpunkt die Option effektiv ausgeübt
wurde. Das ist auch unter dem Gesichtspunkt zutreffend, dass die Rechtsausübung
unter Umständen nicht bloss durch eine Vesting-Klausel, sondern vom Eintritt
weiterer Bedingungen abhängig sein kann, wie etwa dem Ablauf von Sperrfristen
etc. Aktuell ist der Bundesgesetzgeber seinerseits daran, die Besteuerung im
Zeitpunkt der Ausübung der - gesperrten oder nicht börsenkotierten -
Mitarbeiteroption auf Gesetzesstufe zu verankern (vgl. Botschaft zum
Bundesgesetz über die Besteuerung von Mitarbeiterbeteiligungen, BBl 2005 S. 575
ff., 589 f., 596 f.; Entwurf zum Bundesgesetz über die Besteuerung von
Mitarbeiterbeteiligungen, BBl 2005 S. 603 ff., insbesondere 608 [vgl. E-Art.
17b Abs. 3 Satz 1 DBG] sowie 606 [vgl. E-Art. 7b Abs. 3 Satz 1 StHG]). (…)” (DTF 133 V
346 consid. 5.2 e 5.3.3).
Ancora
l’Alta Corte, nella succitata DTF 138 V 463, chiamata a pronunciarsi in un caso
in cui si trattava di stabilire l’obbligo contributivo inerente ad azioni distribuite
ai salariati sulla base di un contratto di partecipazione dei collaboratori
(Mitarbeiterbeteiligungsvertrag “performance shares deferred stock agreement”),
circa la differenza tra il momento in cui sorge l’obbligo contributivo e quello
in cui il contributo deve essere versato, ha sviluppato le seguenti
considerazioni: “(…) 8.1.1 Die Frage nach der Entstehung der Beitragspflicht ist von derjenigen
nach dem Zeitpunkt, in welchem die Beiträge vom massgebenden Lohn im Rahmen des
Beitragsbezugs zu entrichten sind (Beitragsbezug), zu unterscheiden (BGE 115 V
161 E. 4b S. 163 f.; 110 V 225 E. 3a S. 227 f.). Während für die Frage des Beitragsbezugs der Zeitpunkt der Einkommensrealisierung massgebend ist (BGE 131 V
444 E. 1.1 S. 446 f.), richtet sich diejenige der (dieser logisch
vorangehenden) Beitragspflicht als solcher nach dem Zeitpunkt der
Erwerbstätigkeit (BGE 115 V 161 E. 4b S. 163 f.; 111 V 161 E. 4a S. 166 f. mit Hinweisen und 110 V 225 E. 3a S. 227; vgl. auch BGE 131 V 444 E. 1.1 S. 446 f.; Kieser, AHVG, N. 2 zu Art. 5 AHVG). Die Beitragspflicht beruht direkt auf dem Gesetz und
entsteht, sobald die sie nach dem Gesetz begründenden Tatsachen - Versicherteneigenschaft
und Erwerbstätigkeit oder Nichterwerbstätigkeit - eingetreten sind (BGE 115 V
161 E. 4b S. 164; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts H 52/05 vom 8. August
2005 E. 3.3). Die Bestimmung des Art. 7 lit. c AHVV, wonach sich Wert und
Zeitpunkt der Einkommensrealisierung bei gebundenen Arbeitnehmeraktien nach den
Vorschriften der direkten Bundessteuer richten, beschlägt somit den
Beitragsbezug und nicht die hier im Vordergrund stehende Frage nach der Beitragspflicht.
8.1.2 Arbeitnehmeraktien stellen, unabhängig davon, ob es sich um freie oder
gebundene handelt, im Zeitpunkt ihres Erwerbs massgebenden Lohn dar (Michel
Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de
l'assurance-invalidité [AI], 2011, S. 108 Rz.
333; Michael Sterchi/Raphael Lang, Steuerliche und sozialversicherungsrechtliche
Behandlung von Mitarbeiterbeteiligungen bei international tätigen Mitarbeitern,
in: Zuger Steuerpraxis 32/2006, S. 49 ff., S. 56; Rz. 2016 WML [Stand: 1.
Januar 2008]). Es handelt sich dabei um eine Form der nachträglichen Lohnzahlung,
bezüglich welcher sich die Frage, ob sie der Beitragspflicht unterliegt, nach
den Vorschriften richtet, die für jenen Zeitraum gelten, für den die
nachträgliche Lohnzahlung bestimmt ist (BGE 110 V 225; vgl. auch Sterchi/Lang,
a.a.O., S. 57). Dieses sog. Bestimmungsprinzip wurde in Rz. 2034 der Wegleitung
über den Bezug der Beiträge in der AHV, IV und EO (WBB; Stand: 1. Januar 2008)
aufgenommen, wobei ergänzt wurde, dass aus Gründen der praktischen Durchführung
auch bei nachträglichen Lohnzahlungen auf den Zeitpunkt der Auszahlung oder
Gutschrift abgestellt werden könne (Realisierungsprinzip). Einschränkend werden
in der Wegleitung Ausnahmen aufgeführt, für welche auf jeden Fall das
Bestimmungsprinzip gilt. Dabei wird unter anderem der Fall erwähnt, dass das
Arbeitsverhältnis bei dem oder den gleichen Arbeitgebenden im Realisationsjahr
(wie hier der Fall) nicht mehr bestand. 8.1.3 Wie die Beitragspflicht bestimmt
sich auch der Eintrag im IK oder die (hier allerdings nicht weiter
interessierende) Frage, welche Beitragssätze anzuwenden sind, nach dem
Erwerbsjahr, mithin unabhängig vom Zeitpunkt der Entrichtung der Beiträge durch
die Arbeitgeberin (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts H 52/05 vom 8. August
2005 E. 3.3; Rz. 2327 der Wegleitung über Versicherungsausweis und
individuelles Konto [WL VA/IK; Stand: 1. Januar 2007], wonach nachträgliche
Lohnzahlungen grundsätzlich unter dem Jahr aufzuzeichnen sind, für welches die
Zahlung bestimmt ist, wobei dies auch für nachträgliche Korrekturen der
Einkommen gilt). (…)” (DTF 138 V 463, consid. 8.1, pagg. 471-473).
Dalle
suenunciate direttive e dalla giurisprudenza federale risulta chiaramente che,
vista la loro natura – a prescindere dalle problematiche legate alla quantificazione del
loro valore e al momento in cui il contributo debba essere versato –, il datore di
lavoro è obbligato a dichiarare alla Cassa l’assegnazione, ai propri dipendenti,
di azioni a prezzo di favore e/o di opzioni della società.
Del
resto, dalla Circolare n. 5 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni
del 30 aprile 1997 intitolata “Imposizione delle azioni ed opzioni di
dipendenti” (circolare, questa, menzionata nelle suenunciate DTF), risulta che “(…)
conformemente agli articoli 126 e 127 LIFD, il datore di lavoro soggiace
all’obbligo dei terzi di rilasciare attestazioni, per cui deve fare tutto quanto
è opportuno per facilitare la valutazione delle sue prestazioni. Fra l’altro
deve rendere note le relative basi di calcolo ed essere in grado in ogni
momento di fornire le informazioni sul numero di azioni e opzioni di dipendenti
che soggiacciono ad un termine di attesa. (…)” (Circolare n. 5 del 30
aprile 1997, pag. 3).
Sempre
secondo la medesima Circolare, “(…) sono considerate azioni di dipendenti
quelle che il datore di lavoro o un’impresa ad esso vicina trasferisce ai
propri dipendenti (impiegati, quadri, consigli d’amministrazione) ad un prezzo
di favore nell’ambito di un’emissione o di una vendita di giacenza propria. I
buoni di partecipazione, i buoni di godimento o le quote di cooperativa devono
essere trattati in modo analogo. (…)”, nel caso di azioni libere di dipendenti
“(…) l’esistenza della prestazione imponibile deve essere indicata sul
certificato di salario e il rispettivo importo deve essere specificato su un
allegato (…)”, nel caso di azioni vincolate di dipendenti “(…)
l’esistenza della prestazione valutabile in denaro deve essere indicata sul
certificato di salario. Inoltre, il numero delle azioni dei collaboratori
ricevute e la differenza tra il valore venale ridotto e il prezzo d’acquisto
devono essere attestate su un allegato. (…)” e per le opzioni di dipendenti
“(…) l’assegnazione dell’opzione deve essere indicata sul certificato di
salario. Inoltre, il numero di opzioni assegnate e il loro valore fiscale
determinante devono essere attestati su un allegato. (…)” (Circolare n. 5
del 30 aprile 1997, pag. 3-4).
In
concreto, lo si ribadisce, il gerente della RI 1 non ha addotto e tanto meno ha
provato di aver indicato alla Cassa che, nel 2006, ai dipendenti __________ e __________,
oltre al versamento dello stipendio, sono state assegnate delle azioni a prezzo
di favore e delle opzioni gratuite della società, così come risulta dalla
comunicazione 20 dicembre 2011 dell’Ufficio di tassazione di __________
indirizzata all’Istituto della assicurazioni sociali a Bellinzona (cfr. doc.
7).
La
violazione da parte del datore di lavoro dell’obbligo di indicare, nei
rispettivi certificati di salario dei propri dipendenti, l’assegnazione di
azioni a prezzo di favore e di opzioni gratuite della società, costituisce una
grave negligenza che non può certo essere scusata per il fatto che i due
dipendenti interessati, nelle rispettive dichiarazioni d’imposta, abbiano
dichiarato quale bene non soggetto all’imposta preventiva “(…) option individual
report expeditors non si mette valore come d’accordo al colloquio telefonico
con l’ufficio (…)” (doc. G/1 pag. 9) rispettivamente “(…) Buoni di
godimento individual Option report da valutare dall’ufficio di tassazione vedi
certificato (…)” (doc. G/2 pag. 9).
Al
contrario, visto che agli stessi dipendenti è risultato chiaro di dover
notificare quali beni patrimoniali detti non meglio identificati buoni di godimento
e/o opzioni, a maggiore ragione al gerente della Sagl non poteva sfuggire di
dover indicare alla Cassa l’esistenza di queste prestazioni che indubitatamente
erano legate al rapporto di lavoro.
In
questo senso – osservato che la ripresa salariale nell’anno 2006 per i dipendenti __________
e __________ è incontestatamente dovuta alle aggiunte dei redditi derivanti
dall’assegnazione di azioni a prezzo di favore e di opzioni gratuite
(cfr. doc. 7) –, ribadito che dette prestazioni avrebbero dovuto in ogni caso
essere segnalate alla Cassa, questo Tribunale rinuncia all’audizione dei
responsabili dell’Ufficio tassazione persone giuridiche e dell’Ufficio di
tassazione di __________.
Infatti,
quando l'istruttoria da effettuare
d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre
prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspfle-ge, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II
consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con
riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29
cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.10. In
conclusione, ravvisata una grave negligenza nel fatto di non aver annunciato
alla Cassa quale salario soggetto a condizione l’assegnazione di azioni a
prezzo di favore e di opzioni gratuite della società ai dipendenti __________ e
__________ nell’anno 2006 (cfr. consid. 2.9) e ritenuta una concolpa della
Cassa (cfr. consid. 2.8), a titolo di risarcimento ex art. 52 LAVS la RI 1 deve
risarcire alla Cassa fr. 18'837.80 (cfr. consid. 2.8 in fine).
2.11. Anche
se parzialmente vincente in causa alla RI 1, non patrocinata in causa, non va
riconosciuta alcuna indennità per ripetibili.
2.12. Il
TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del
ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità
del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle
prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di
diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore
di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv.
1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di
fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza
fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità
dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szless, Le
recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des
assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité
selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE
2009 p. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato
circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del
titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per
il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella
quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema
di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo
evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di
diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che,
secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibilie il ricorso in materia di
diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere
dimostrata dal ricorrente).
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ La decisione su
opposizione 7 agosto 2012 è modificata nel senso che la RI 1 è condannata a
versare alla Cassa CO 1 la somma di fr. 18'837.80.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
3.
Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In
materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo
della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.
30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i
fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora
non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113
LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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