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31.2012.9

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 aprile 2013Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

2011 consid. 3.2 e 3.3,9C_961/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 2 e la giurisprudenza

ivi citata; DTF 133 I 201 consid. 2.2 pag. 204 e riferimenti).

2.2. In

virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che

egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le

prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento

sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti

in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità

o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la

citata violazione delle prescrizioni legali.

Nel

caso concreto si tratta di stabilire se è data o meno la responsabilità del

datore di lavoro, la RI 1, in quanto tale e non degli ex organi della società

che, a determinate condizioni – segnatamente quando il datore di lavoro è una persona giuridica che

è stata sciolta e/o quando la Cassa accusa un danno a seguito del fallimento

della società datrice di lavoro o è rilasciato un attestato di carenza beni

definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento –, possono

essere convenuti in via sussidiaria (cfr. DTF 129 V 11, 123 V 15 consid. 5b con

riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro

motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli

organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta

in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b;

Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996

pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal

fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art.

52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135).

2.3. Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei

contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa

assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono

essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta

perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di

lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP

1996, pag. 1076; STFA H 136/04 del 18 agosto 2005 consid. 3.2; DTF 123 V 12

consid. 5b, 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi

che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag.

687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de

cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, pag. 9).

Costituiscono

elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per

la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28

ottobre 2002 consid. 4.1; STCA 31.2002.10 del 10 giugno 2002 consid. 2.3;

Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01

del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art.

41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995

pag. 369 segg. e in RDAT II 2002 pag. 519 segg.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2

consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H

142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante

giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,

mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396). Tuttavia va

ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione

delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove

che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto

(RCC 1991 p. 133 consid. II/1b).

Nel

caso in esame, oggetto del danno è il mancato pagamento, da parte della RI 1,

dei contributi paritetici da prelevare sui salari del 2006 versati ai dipendenti

__________ e __________ (fr. 320'603.00 così come risulta dall’“Estratto conto

contributi paritetici” allegato alla decisione del 14 giugno 2012 sub doc. 3),

per un ammontare complessivo di fr. 37'675.65.

2.4. Per

definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un

atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al

datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi

(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento

l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle

sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo

di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di

un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo

di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto

(art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a). L’obbligo

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un

compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con

riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di

prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del

danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186

consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

2.5. La

cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non

osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo

di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente

degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei

contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni

intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di

lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi

di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70 pag. 213).

2.6. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una

negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare

quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta

nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata

secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in

materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a

cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die

Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53).

2.7. Per quanto riguarda i contributi paritetici da prelevare sui

salari del 2006 versati ai dipendenti __________ e __________ per un ammontare

complessivo di fr. 37'675.65 (cfr. l’“Estratto conto contributi paritetici”

allegato alla decisione del 14 giugno 2012 sub doc. 3), la Cassa, costatato che

il credito è perento ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LAVS (cfr. consid. 1.2), ha

chiesto alla RI 1 il risarcimento del danno da lei subito.

Questo

tribunale (cfr. la STCA 30.1995.8-7 e 31.1995.175 del 23 maggio 1995 che rinvia

alla STCA 25.8.93 nella causa R.C.S.A.) ha già avuto modo di ricordare che, se

il danno sorge perché è ormai trascorso il termine di cinque anni stabilito

dall'art. 16 cpv. 1 LAVS per pretendere il pagamento dei contributi, si dovrà

accertare quando la Cassa aveva ottenuto le necessarie informazioni, per cui –

presentando la necessaria attenzione – avrebbe potuto conoscere l'esistenza

dell'obbligo contributivo da parte del datore di lavoro. Infatti, se la Cassa

ha (o avrebbe) scoperto l'omissione del pagamento dei contributi paritetici

prima della scadenza del termine di perenzione dell'art. 16 cpv. 1 LAVS, agendo

tempestivamente essa avrebbe potuto esigere in tempo utile il pagamento dei

contributi dovuti, evitando il danno.

Pertanto,

il fatto che il termine di cinque anni per l'azione di risarcimento del danno

decorra dalla data in cui sorge il danno, non significa che la Cassa – constata

l'omissione prima della scadenza del termine di perenzione dell'art. 16 cpv. 1

LAVS – possa rinunciare alla pretesa dei contributi dovuti e invocare in

seguito la responsabilità del datore di lavoro ex art. 52 LAVS: la colpa

qualificata deve infatti essere la causa del danno.

Nella

fattispecie, come si vedrà al prossimo considerando, si pone la questione circa

il nesso causale fra la colpa del datore di lavoro ed il danno medesimo. In

particolare si dovrà stabilire se l’inattività colpevole della Cassa abbia

interrotto il nesso causale e/o se la stessa non vada piuttosto considerata

quale fattore di riduzione nel senso di una concolpa della Cassa.

2.8. Dagli

atti risulta che la comunicazione 20 dicembre 2011 – dalla quale si evincono

gli importi che l’Ufficio di tassazione di __________, per gli anni dal 2006 al

2010, ha aggiunto, quale “integrazione di stipendio”, ai salari da attività

dipendente dichiarati dai signori __________ e __________ – è pervenuta

alla Cassa il 23 dicembre 2011 (cfr. il timbro apposto sull’originale del doc. 7

allegato allo scritto del 1. marzo 2013 sub X).

Il

23 dicembre 2011 era un venerdì e la Cassa avrebbe quindi potuto evitare la

perenzione ex art. 16 cpv. 1 LAVS dei contributi dovuti per il 2006 se, nei

rimanenti giorni lavorativi dal 27 al 30 dicembre 2011, avesse reagito

immediatamente fissando l’importo dovuto per quell’anno e notificando la

relativa decisione alla società.

Si

pone quindi la questione a sapere se la mancata immediata reazione configura o

meno un’inattività colpevole della Cassa rispettivamente quali sono gli effetti

di un tale agire.

Al

riguardo occorre anzitutto ricordare (cfr. consid. 1.1, 1.2 e 1.3) che la

Cassa, dopo la risposta del 2 maggio 2011 dell’Ufficio di tassazione di __________

alla lettera del 30 aprile 2011 con cui si chiedevano precisazioni in merito

alla crescita in giudicato delle decisioni di tassazione del 20 dicembre 2011 e

all’informazione dei rappresentanti dei contribuenti circa l’obbligo di

assoggettamento ai contributi AVS degli importi percepiti quale integrazione di

stipendio (doc. 8 e 9 allegati scritto del 1. marzo 2013 sub X), con tassazione

7 maggio 2012 ha fissato i contributi dovuti per gli anni dal 2006 al 2010

(doc. 4); in esito all’opposizione del 25 maggio 2012 (opposizione con la quale la società aveva contestato il prelievo dei

contributi relativi all’anno 2006 per intervenuta prescrizione; cfr. doc. 5) la Cassa, con decisione su opposizione 13

giugno 2012, ha poi annullato la tassazione 7 maggio 2012 preavvisando

l’emissione di una nuova decisione di tassazione per il periodo dal 2007 al

2010 e di una decisione di risarcimento danni per il 2006 (cfr. doc. 6); la

decisione di risarcimento è stata emessa il 14 giugno 2012 (cfr. doc. 3) e

confermata con decisione su opposizione del 7 agosto 2012 (cfr. doc. 1, oggetto

della presente vertenza).

In

dottrina Reichmuth sostiene che la giurisprudenza – di cui in particolare

alle sentenze H 53/03 dell’8 marzo 2004 consid. 3.3.2; H 404/99 del 13 febbraio

2001 consid. 3c e DTF 122 V 185 – secondo cui la colpa di una Cassa non

potrebbe interrompere il nesso causale e per la quale la riduzione del danno

presupporrebbe una grave violazione del dovere di diligenza da parte

dell’amministrazione, sarebbe contraria ai principi generali validi per la responsabilità

civile (“(…) Die Rechtsprechung, wonach das

Verschulden der Ausgleichkasse den Kausalzusammenhang nicht zu unterbrechen

vermag und für die Herabsetzung des Schadens ein grobes Verschulden vorausgesetzt

ist, widerspricht den allgemeinen haftpflichtrechtlichen Grundsätzen. Gemäss

diesen wird nämlich bei einem groben selbstverschulden des Geschädigten der

Kausalzusammenhang unterbrochen, wohingegen für die Reduktion des

Schadenersatzes bereits ein leichtes Selbstverschulden genügt. (…)” (Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers

und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, § 8 n. 750 pag. 180)).

Lo stesso autore, alla nota a pié pagina 1073, oltre a segnalare il

parere critico di altri autori, per un caso di interruzione del nesso causale cita:

“(…) EVGE 1957 221 E. I.3 = ZAK 1957 457:

Entdeckt die Ausgleichkasse den Schaden vor Ablauf der Verwirkungsfrist gemäss

Art. 16 AHVG, so muss sie die Beiträge rechtzeitig nachfordern und kann nicht

nach Ablauf der Verwirkungsfrist den Arbeitgeber haftbar machen; bleibt die

Ausgleichkasse in nachlässiger Weise untätig, wird der Kausalzusammenhang

unterbrochen. (…)”(Reichmuth,

op. cit., nota a pié pagina 1073, pag. 180).

Nella

STFA del 4 luglio 1957, H 74/57, pubblicata in RCC 1957 pag. 411 segg., l’Alta

Corte ha in effetti evidenziato che “(…) Le fait que le délai de prescription de 5 ans de l’action en réparation

du dommage court dès la survenance du dommage ne saurait signifier que la

caisse de compensation, découvrant l’omission de l’employeur avant l’échéance

du délai de péremption de l’article 16, 1er alinéa, LAVS, puisse

renoncer à exiger les cotisations et invoquer ensuite la responsabilité de

l’employeur; la faute qualifiée de l’employeur doit, en effet, être la cause du

dommage, et ce lien de causalité serait rompu par l’inaction fautive de la

caisse. (…)” (RCC 1957,

pag. 415).

In

un’altra fattispecie, chiamata a pronunciarsi in un caso in cui la Cassa aveva

subito un danno per intervenuta perenzione del diritto di tassare una

compravendita rilevante, l’Alta Corte, nella STFA del 14 giugno 1999 pubblicata

in SVR 2000 AHV Nr. 16 pag. 49 segg., ha evidenziato che se la Cassa, dopo un

controllo presso il datore di lavoro, omette di emanare la decisione di

tassazione, va considerata corresponsabile e quindi vi è un motivo di

riduzione. In concreto, ravvisando che avrebbe dovuto

rendersi conto del termine dei cinque anni per la fissazione dei contributi, il

TFA ha concluso che “(…) der von der Beschwerdeführerin zu leistende

Schadenersatz ist nur dann und soweit herabzusetzen, als das pflichtwidrige

Verhalten der Ausgleichkasse für die Entstehung oder Verschlimmerung des

Schadens kausal war. Die Ausgleichkasse musste sich Ende 1992 Rechenschaft

darüber abgeben, dass dannzumal die in Art. 16 Abs. 1 AHVG normierte

fünfjährige Festsetzungsfrist verwirkte. Sie hätte es in der Hand gehabt, mit

dem Erlass einer Nachzahlungsverfügung die Verwirkungsfrist zu wahren und auf

diesem Weg die Beiträge gestützt auf Art. 43 AHVG zu erheben. Aufgrund dieser

Sachlage steht fest, dass der Schaden nicht entstanden wäre, wenn die

Ausgleichkasse rechtzeitig das vorgeschriebene Veranlagungsverfahren

durchgeführt hätte. Dies rechtfertigt es, den geschuldeten Schadenersatz von

Fr. 13'493.-- auf Fr. 5'000.-- zu ermässigen (Art. 44 Abs. 1 OR). (…)” (SVR 2000 AHV Nr. 16, consid. 7c,

pag. 50-51).

Già

nella DTF 122 V 185, indicata nel regesto quale cambiamento della

giurisprudenza, il TFA aveva concluso che “(…) l’obbligo del datore di

lavoro di risarcire il danno può essere ridotto in applicazione analogica

dell’art. 4 LResp, rispettivamente dell’art. 44 cpv.1 CO, qualora e nella

misura in cui causa adeguata del danno o del suo aggravamento sia stata una

grave violazione del dovere di diligenza da parte dell’amministrazione (…)”

(regesto della DTF 122 V 185).

Nella

STFA H 53/03 dell’8 marzo 2004 – chiamata a pronunciarsi in un caso in cui

l’autorità giudiziaria cantonale aveva ridotto l’importo chiesto quale

risarcimento danni ex art. 52 LAVS (prima togliendo gli interessi moratori e in seguito dimezzando

l’importo complessivo ottenuto e meglio da fr. 39'204.20 [comprensivi degli

interessi per fr. 5'285.55] a fr. 16'959.35) ritenuta una concolpa della Cassa (nonostante l’indicazione del datore di lavoro stante la quale dal

novembre 1995 esso non avrebbe più avuto nessuno alle proprie dipendenze, la

Cassa aveva erroneamente fissato, nel gennaio 1996, i contributi provvisori per

l’anno 1995 sulla base di una somma di stipendi pari a zero e proceduto alla

restituzione degli anticipi) – la nostra

Massima Istanza, lasciata aperta la questione a sapere se tra il comportamento

del ricorrente e il danno vi fosse un nesso causale, ha annullato la decisione

impugnata e negato il preteso risarcimento in quanto al datore di lavoro non

poteva essere imputata una grave negligenza.

Nella

fattispecie concreta, visto l’esito degli accertamenti esperiti dal TCA (cfr. consid.

1.7 e 1.8 e l’originale della comunicazione 20 dicembre 2011 dal cui timbro di

ricezione risulta che la stessa è pervenuta alla Cassa il 23 dicembre 2011;

doc. 7 allegato allo scritto del 1. marzo 2013 sub X), la Cassa non può essere

seguita laddove sostiene che “(…) in data 9 gennaio 2012, la Cassa

apprendeva che la RI 1 aveva versato per il 2006 al signor __________ CHF

116'903.00 e al signor __________ CHF 203'700.00. (…)” (doc. 1 punto 2, la

sottolineatura è del redattore).

Nemmeno

– come sembrerebbe fare valere (cfr. consid. 1.8 e X) – la Cassa, una

volta venuta a conoscenza delle decisioni di tassazione dei dipendenti __________

e __________, doveva aspettare la loro crescita in giudicato prima di procedere

alla fissazione dei contributi dovuti dalla società per il 2006 e notificare la

relativa decisione. Al contrario, visto l’avvicinarsi dello scadere del termine

di perenzione ex art. 16 cpv. 1 LAVS, la Cassa avrebbe dovuto procedere

immediatamente e questo a maggior ragione se si considera anche che nella

comunicazione 20 dicembre 2011 l’Ufficio di tassazione di __________ ha, in

particolare, evidenziato che “(…) le decisioni di tassazione non sono ancora

cresciute in giudicato ma gli importi sono stati concordati con i

rappresentanti dei contribuenti. (…)” (doc. 7).

In

simili circostanze, visti i pochi giorni lavorativi utili (dal 27 al 30

dicembre 2011) per fissare i contributi dovuti per il 2006 e notificare la

relativa decisione (evento questo che avrebbe evitato la perenzione ex art. 16

cpv. 1 LAVS dei contributi dovuti per quell’anno), conformemente alla succitata

giurisprudenza federale, questo Tribunale ritiene che l’inattività della Cassa

debba essere considerata quale concolpa (quindi fattore di riduzione) e non già

motivo di interruzione del nesso causale fra la colpa del datore di lavoro ed

il danno provocato.

Di

conseguenza – ritenuto che, come si vedrà al prossimo considerando, alla società

ricorrente va imputata una colpa grave per aver omesso di indicare

l’assegnazione di azioni a prezzo di favore e opzioni gratuite della società ai

dipendenti __________ nell’anno 2006 –, tutto ben considerato e

ribadito che l’inattività della Cassa configura una concolpa, secondo questo

Tribunale appare giustificato riconoscere una riduzione del 50% del danno fatto

valere dalla Cassa.

Pertanto

– ricordato che per quanto riguarda i contributi paritetici per

l’anno 2006 il credito è perento ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS e ritenuta

la concolpa della Cassa per essere rimasta inattiva nel breve periodo utile per

fissare i contributi dovuti per il 2006 e notificare la relativa decisione –, l’ammontare del risarcimento (l'importo in quanto tale è rimasto incontestato;

cfr. consid. 2.4) ridotto del 50% va cifrato in fr. 18'837.80.

2.9. Dagli

atti di causa non risulta che __________, iscritto a registro di commercio (RC)

quale gerente con diritto di firma individuale della RI 1, abbia indicato in

qualche modo alla Cassa che nel 2006 ai dipendenti __________ e __________,

oltre al versamento dello stipendio, sono state assegnate delle azioni a prezzo

di favore e delle opzioni gratuite della società, così come risulta dalla comunicazione

20 dicembre 2011 dell’Ufficio di tassazione di __________ indirizzata

all’Istituto delle Assicurazioni Sociali di Bellinzona (cfr. doc. 7).

Infatti,

in sede di ricorso la società ha solo sostenuto che “(…) la ricorrente, come

emerge chiaramente dagli atti, non poteva nemmeno presupporre che le

agevolazioni e gli accordi previsti coi dipendenti, secondo i contratti

americani sarebbero stati poi considerati dall’autorità fiscale svizzera quale

ulteriore reddito soggetto al prelevamento dei contributi paritetici. (…)”

(I, pag. 5). Con le osservazioni del 18 ottobre 2012 si è limitata a sostenere,

in modo del tutto generico e senza minimamente documentare, che “(…) si deve

pure escludere il concetto di dolo, in quanto le RI 1 e dipendenti) hanno sempre

evidenziato la situazione, e collaborato con le autorità onde permettere una

decisione sull’eventuale imponibilità delle attribuzioni. (…)” (VII, punto

5).

Va

qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare

all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con

riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare

l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile –

le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti

invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze

della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Secondo

l’art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione

del lavoro a dipendenza d’altri indipendentemente dal fatto se il rapporto di

lavoro continua e/o è stato sciolto e se la prestazione è dovuta e/o

distribuita liberamente. Quale reddito da attività dipendente soggetto a

contributi, oltre al salario diretto versato per l’attività svolta, vanno

pertanto considerati anche gli indennizzi e le elargizioni che in qualche modo

derivano dal rapporto lavorativo e che per legge non sono esonerati

dall’obbligo contributivo (DTF 138 V 463 consid. 6.1 pag. 469 e 133 V 346

consid. 4 pag. 347, entrambe con riferimenti).

Al

riguardo le Direttive sul salario determinante (DSD) nell’AVS/AI e nelle IPG,

nell’ultima versione in italiano valida dal 1° gennaio 2008, nella 2a

parte che tratta dei “Diversi tipi di retribuzione e loro qualificazione in

materia di contributi”, al punto 4 tratta delle “Azioni di lavoro e altri

diritti di partecipazione nonché opzioni di dipendenti”, rinviando alla Tabella

3 relativa all’assoggettamento contributivo di azioni ed opzioni di lavoro.

Quanto

alla versione di dette Direttive valide dal 1° gennaio 2013 (disponibili

unicamente nella versione in lingua tedesca e francese) le stesse tengono, tra

l’altro, conto degli adattamenti necessari a seguito dell’entrata in vigore, il

1. gennaio 2013, della legge federale sull’imposizione delle partecipazioni di

collaboratore e dell’ordinanza sugli obblighi di attestazione per le

partecipazioni di collaboratore (OParC). Nell’introduzione al supplemento 5

valido dal 1. gennaio 2013 si legge infatti che: “(…) Le présent supplément tient compte des adaptations nécessaires suite à

l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2013, de la « Loi fédérale sur l’imposition des participations

de collaborateur », de l’« Ordonnance sur l’obligation de délivrer des

attestations pour les participations de collaborateur (OPart) » ainsi que de la

« Loi fédérale sur l’exonération de la solde pour le service du feu ». Ces

com-pléments se trouvent aux nos 2014 ss et 2121. S’agissant de la nouvelle réglementation relative au

traitement des participations de collaborateur, il est fait référence, au moyen

de liens hypertextes, à la Circulaire no 37 du 14 décembre 2012 de l’Administration fédérale des contributions

(AFC). Cette circulaire n’est toutefois qu’un projet. De plus, de par

l’existence de cette circulaire, il est renoncé à l’Annexe 3 des présentes

directives contenant le tableau concernant la soumission à cotisations des

actions et options de collaborateurs. (…)” (Directives

sur le salaire déterminant (DSD) dans L’AVS, AI et APG, Valable dès le 1er

janvier 2013, pag. 7).

Chiamato a pronunciarsi circa il trattamento contributivo di opzioni

per collaboratori con clausola vesting, nella succitata DTF 133 V 346 (in

quell’evenienza la Sagl datrice di lavoro aveva certificato un reddito di fr.

388'108.-- derivante dalla distribuzione di 20'000 opzioni), il Tribunale

federale, circa la natura delle opzioni per collaboratori e il momento in cui

si può parlare di realizzazione, si è così espresso: “(…) Mit Mitarbeiteroptionen wird allen

Arbeitnehmern oder einem bestimmten Kreis von Arbeitnehmern (des Kaders) die

Möglichkeit eröffnet, sich am Erfolg des Unternehmens oder der Unternehmensgruppe

(Konzern), zu welcher ihre Arbeitgeberfirma gehört, zu beteiligen, indem ihnen das

Recht eingeräumt wird, während einer bestimmten Zeitspanne eine bestimmte

Anzahl Aktien der arbeitgebenden oder dieser nahestehenden Gesellschaft zu

einem im Voraus festgesetzten Preis zu erwerben oder zu veräussern. Dabei

werden die Optionen an das Arbeitsverhältnis des Arbeitnehmers mit dem

arbeitgebenden Unternehmen gekoppelt und sind durch dessen Bestand bedingt. Mit

solchen Aktienoptionen für Mitarbeiter werden mehrere Zwecke verfolgt: Erhöhung

der Attraktivität der Gesellschaft als Arbeitgeberin; Motivation der Mitarbeiter,

den im Aktienkurs verkörperten Wert der Muttergesellschaft durch ihre Arbeit zu

erhöhen; Bindung des Kaders an die Gesellschaft, jedenfalls bis zum Zeitpunkt

der Ausübung der Option; Gleichschaltung der Ziele der Angestellten, der

Aktionäre und des Managements (BGE 130 III 495 E. 4.1 S. 499 f. mit weiteren Literaturhinweisen; CHRISTOF HELBLING, Mitarbeiteraktien und Mitarbeiteroptionen

in der Schweiz, 2. Aufl., Zürich 2003, S. 15/16 und 46 ff.; NATALIE Peter,

US-amerikanische Mitarbeiterbeteiligungspläne im Einkommens- und Vermögenssteuerrecht

der Schweiz, Diss. Zürich 2001, S. 10 ff.). Die Ausgestaltung der

Mitarbeiteroptionen untersteht weitgehend der Vertragsfreiheit. Sie wird durch

die vorrangig verfolgten Ziele bestimmt. So können die Optionen entgeltlich,

vergünstigt oder unentgeltlich eingeräumt werden, bis zu einem bestimmten

Verfalltag ("American style option") oder nur an einem bestimmten

Verfalltag ("European style option") zur Ausübung berechtigen oder

die Laufzeit kann mit einer Sperrfrist versehen sein. Das Aufleben des Rechts zum Bezug (gegebenenfalls zum

Verkauf) der Aktien wird gemeinhin als Vesting bezeichnet (BGE 130 III 495 E.

4.1 S. 500 f. mit Hinweis; HELBLING, a.a.O., S. 162). Erst mit dem Ablauf der

Vesting-Periode stehen die Optionen dem Mitarbeiter unentziehbar zu und werden

ausübbar. Vor dem Vesting kann der Mitarbeiter seines Rechts auf die Option aus

bestimmten Gründen wieder verlustig gehen; d.h. die Aktienoptionen sind bis zum

Ablauf der Vesting-Periode auflösend bedingt (PETER BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht,

3. Aufl., Zürich 2004, § 10 S. 1089 Rz. 546 und 548). Die Ausübbarkeit der

Optionen kann allerdings je nach Ausgestaltung nach Ablauf der Vesting-Periode

auch noch durch eine zusätzliche Sperrfrist eingeschränkt sein (BÖCKLI, a.a.O.,

§ 10 S. 1025 Rz. 280 Fn. 387). […] Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die

seit Mai 2003 geltende (einkommens-)steuerrechtliche Praxis bei

Mitarbeiteroptionen mit Vesting-Klausel nicht darauf abstellt, wann die Optionen

zugeteilt wurden oder zu welchem Zeitpunkt die Vesting-Periode abgelaufen ist.

Entscheidend ist vielmehr, in welchem Zeitpunkt die Option effektiv ausgeübt

wurde. Das ist auch unter dem Gesichtspunkt zutreffend, dass die Rechtsausübung

unter Umständen nicht bloss durch eine Vesting-Klausel, sondern vom Eintritt

weiterer Bedingungen abhängig sein kann, wie etwa dem Ablauf von Sperrfristen

etc. Aktuell ist der Bundesgesetzgeber seinerseits daran, die Besteuerung im

Zeitpunkt der Ausübung der - gesperrten oder nicht börsenkotierten -

Mitarbeiteroption auf Gesetzesstufe zu verankern (vgl. Botschaft zum

Bundesgesetz über die Besteuerung von Mitarbeiterbeteiligungen, BBl 2005 S. 575

ff., 589 f., 596 f.; Entwurf zum Bundesgesetz über die Besteuerung von

Mitarbeiterbeteiligungen, BBl 2005 S. 603 ff., insbesondere 608 [vgl. E-Art.

17b Abs. 3 Satz 1 DBG] sowie 606 [vgl. E-Art. 7b Abs. 3 Satz 1 StHG]). (…)” (DTF 133 V

346 consid. 5.2 e 5.3.3).

Ancora

l’Alta Corte, nella succitata DTF 138 V 463, chiamata a pronunciarsi in un caso

in cui si trattava di stabilire l’obbligo contributivo inerente ad azioni distribuite

ai salariati sulla base di un contratto di partecipazione dei collaboratori

(Mitarbeiterbeteiligungsvertrag “performance shares deferred stock agreement”),

circa la differenza tra il momento in cui sorge l’obbligo contributivo e quello

in cui il contributo deve essere versato, ha sviluppato le seguenti

considerazioni: “(…) 8.1.1 Die Frage nach der Entstehung der Beitragspflicht ist von derjenigen

nach dem Zeitpunkt, in welchem die Beiträge vom massgebenden Lohn im Rahmen des

Beitragsbezugs zu entrichten sind (Beitragsbezug), zu unterscheiden (BGE 115 V

161 E. 4b S. 163 f.; 110 V 225 E. 3a S. 227 f.). Während für die Frage des Beitragsbezugs der Zeitpunkt der Einkommensrealisierung massgebend ist (BGE 131 V

444 E. 1.1 S. 446 f.), richtet sich diejenige der (dieser logisch

vorangehenden) Beitragspflicht als solcher nach dem Zeitpunkt der

Erwerbstätigkeit (BGE 115 V 161 E. 4b S. 163 f.; 111 V 161 E. 4a S. 166 f. mit Hinweisen und 110 V 225 E. 3a S. 227; vgl. auch BGE 131 V 444 E. 1.1 S. 446 f.; Kieser, AHVG, N. 2 zu Art. 5 AHVG). Die Beitragspflicht beruht direkt auf dem Gesetz und

entsteht, sobald die sie nach dem Gesetz begründenden Tatsachen - Versicherteneigenschaft

und Erwerbstätigkeit oder Nichterwerbstätigkeit - eingetreten sind (BGE 115 V

161 E. 4b S. 164; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts H 52/05 vom 8. August

2005 E. 3.3). Die Bestimmung des Art. 7 lit. c AHVV, wonach sich Wert und

Zeitpunkt der Einkommensrealisierung bei gebundenen Arbeitnehmeraktien nach den

Vorschriften der direkten Bundessteuer richten, beschlägt somit den

Beitragsbezug und nicht die hier im Vordergrund stehende Frage nach der Beitragspflicht.

8.1.2 Arbeitnehmeraktien stellen, unabhängig davon, ob es sich um freie oder

gebundene handelt, im Zeitpunkt ihres Erwerbs massgebenden Lohn dar (Michel

Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de

l'assurance-invalidité [AI], 2011, S. 108 Rz.

333; Michael Sterchi/Raphael Lang, Steuerliche und sozialversicherungsrechtliche

Behandlung von Mitarbeiterbeteiligungen bei international tätigen Mitarbeitern,

in: Zuger Steuerpraxis 32/2006, S. 49 ff., S. 56; Rz. 2016 WML [Stand: 1.

Januar 2008]). Es handelt sich dabei um eine Form der nachträglichen Lohnzahlung,

bezüglich welcher sich die Frage, ob sie der Beitragspflicht unterliegt, nach

den Vorschriften richtet, die für jenen Zeitraum gelten, für den die

nachträgliche Lohnzahlung bestimmt ist (BGE 110 V 225; vgl. auch Sterchi/Lang,

a.a.O., S. 57). Dieses sog. Bestimmungsprinzip wurde in Rz. 2034 der Wegleitung

über den Bezug der Beiträge in der AHV, IV und EO (WBB; Stand: 1. Januar 2008)

aufgenommen, wobei ergänzt wurde, dass aus Gründen der praktischen Durchführung

auch bei nachträglichen Lohnzahlungen auf den Zeitpunkt der Auszahlung oder

Gutschrift abgestellt werden könne (Realisierungsprinzip). Einschränkend werden

in der Wegleitung Ausnahmen aufgeführt, für welche auf jeden Fall das

Bestimmungsprinzip gilt. Dabei wird unter anderem der Fall erwähnt, dass das

Arbeitsverhältnis bei dem oder den gleichen Arbeitgebenden im Realisationsjahr

(wie hier der Fall) nicht mehr bestand. 8.1.3 Wie die Beitragspflicht bestimmt

sich auch der Eintrag im IK oder die (hier allerdings nicht weiter

interessierende) Frage, welche Beitragssätze anzuwenden sind, nach dem

Erwerbsjahr, mithin unabhängig vom Zeitpunkt der Entrichtung der Beiträge durch

die Arbeitgeberin (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts H 52/05 vom 8. August

2005 E. 3.3; Rz. 2327 der Wegleitung über Versicherungsausweis und

individuelles Konto [WL VA/IK; Stand: 1. Januar 2007], wonach nachträgliche

Lohnzahlungen grundsätzlich unter dem Jahr aufzuzeichnen sind, für welches die

Zahlung bestimmt ist, wobei dies auch für nachträgliche Korrekturen der

Einkommen gilt). (…)” (DTF 138 V 463, consid. 8.1, pagg. 471-473).

Dalle

suenunciate direttive e dalla giurisprudenza federale risulta chiaramente che,

vista la loro natura – a prescindere dalle problematiche legate alla quantificazione del

loro valore e al momento in cui il contributo debba essere versato –, il datore di

lavoro è obbligato a dichiarare alla Cassa l’assegnazione, ai propri dipendenti,

di azioni a prezzo di favore e/o di opzioni della società.

Del

resto, dalla Circolare n. 5 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni

del 30 aprile 1997 intitolata “Imposizione delle azioni ed opzioni di

dipendenti” (circolare, questa, menzionata nelle suenunciate DTF), risulta che “(…)

conformemente agli articoli 126 e 127 LIFD, il datore di lavoro soggiace

all’obbligo dei terzi di rilasciare attestazioni, per cui deve fare tutto quanto

è opportuno per facilitare la valutazione delle sue prestazioni. Fra l’altro

deve rendere note le relative basi di calcolo ed essere in grado in ogni

momento di fornire le informazioni sul numero di azioni e opzioni di dipendenti

che soggiacciono ad un termine di attesa. (…)” (Circolare n. 5 del 30

aprile 1997, pag. 3).

Sempre

secondo la medesima Circolare, “(…) sono considerate azioni di dipendenti

quelle che il datore di lavoro o un’impresa ad esso vicina trasferisce ai

propri dipendenti (impiegati, quadri, consigli d’amministrazione) ad un prezzo

di favore nell’ambito di un’emissione o di una vendita di giacenza propria. I

buoni di partecipazione, i buoni di godimento o le quote di cooperativa devono

essere trattati in modo analogo. (…)”, nel caso di azioni libere di dipendenti

“(…) l’esistenza della prestazione imponibile deve essere indicata sul

certificato di salario e il rispettivo importo deve essere specificato su un

allegato (…)”, nel caso di azioni vincolate di dipendenti “(…)

l’esistenza della prestazione valutabile in denaro deve essere indicata sul

certificato di salario. Inoltre, il numero delle azioni dei collaboratori

ricevute e la differenza tra il valore venale ridotto e il prezzo d’acquisto

devono essere attestate su un allegato. (…)” e per le opzioni di dipendenti

“(…) l’assegnazione dell’opzione deve essere indicata sul certificato di

salario. Inoltre, il numero di opzioni assegnate e il loro valore fiscale

determinante devono essere attestati su un allegato. (…)” (Circolare n. 5

del 30 aprile 1997, pag. 3-4).

In

concreto, lo si ribadisce, il gerente della RI 1 non ha addotto e tanto meno ha

provato di aver indicato alla Cassa che, nel 2006, ai dipendenti __________ e __________,

oltre al versamento dello stipendio, sono state assegnate delle azioni a prezzo

di favore e delle opzioni gratuite della società, così come risulta dalla

comunicazione 20 dicembre 2011 dell’Ufficio di tassazione di __________

indirizzata all’Istituto della assicurazioni sociali a Bellinzona (cfr. doc.

7).

La

violazione da parte del datore di lavoro dell’obbligo di indicare, nei

rispettivi certificati di salario dei propri dipendenti, l’assegnazione di

azioni a prezzo di favore e di opzioni gratuite della società, costituisce una

grave negligenza che non può certo essere scusata per il fatto che i due

dipendenti interessati, nelle rispettive dichiarazioni d’imposta, abbiano

dichiarato quale bene non soggetto all’imposta preventiva “(…) option individual

report expeditors non si mette valore come d’accordo al colloquio telefonico

con l’ufficio (…)” (doc. G/1 pag. 9) rispettivamente “(…) Buoni di

godimento individual Option report da valutare dall’ufficio di tassazione vedi

certificato (…)” (doc. G/2 pag. 9).

Al

contrario, visto che agli stessi dipendenti è risultato chiaro di dover

notificare quali beni patrimoniali detti non meglio identificati buoni di godimento

e/o opzioni, a maggiore ragione al gerente della Sagl non poteva sfuggire di

dover indicare alla Cassa l’esistenza di queste prestazioni che indubitatamente

erano legate al rapporto di lavoro.

In

questo senso – osservato che la ripresa salariale nell’anno 2006 per i dipendenti __________

e __________ è incontestatamente dovuta alle aggiunte dei redditi derivanti

dall’assegnazione di azioni a prezzo di favore e di opzioni gratuite

(cfr. doc. 7) –, ribadito che dette prestazioni avrebbero dovuto in ogni caso

essere segnalate alla Cassa, questo Tribunale rinuncia all’audizione dei

responsabili dell’Ufficio tassazione persone giuridiche e dell’Ufficio di

tassazione di __________.

Infatti,

quando l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspfle-ge, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II

consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29

cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.10. In

conclusione, ravvisata una grave negligenza nel fatto di non aver annunciato

alla Cassa quale salario soggetto a condizione l’assegnazione di azioni a

prezzo di favore e di opzioni gratuite della società ai dipendenti __________ e

__________ nell’anno 2006 (cfr. consid. 2.9) e ritenuta una concolpa della

Cassa (cfr. consid. 2.8), a titolo di risarcimento ex art. 52 LAVS la RI 1 deve

risarcire alla Cassa fr. 18'837.80 (cfr. consid. 2.8 in fine).

2.11. Anche

se parzialmente vincente in causa alla RI 1, non patrocinata in causa, non va

riconosciuta alcuna indennità per ripetibili.

2.12. Il

TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del

ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità

del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle

prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di

diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore

di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv.

1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di

fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza

fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità

dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szless, Le

recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des

assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité

selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE

2009 p. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato

circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella

quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema

di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di

diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che,

secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibilie il ricorso in materia di

diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere

dimostrata dal ricorrente).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto.

§ La decisione su

opposizione 7 agosto 2012 è modificata nel senso che la RI 1 è condannata a

versare alla Cassa CO 1 la somma di fr. 18'837.80.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i

fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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