31.2013.1
Responsabilità del datore di lavoro ex art. 52 LAVS. Conferma della violazione dell'obbligo di vigilanza da parte di un membro del Cda. Le sue dimissioni dal CdA risultano tardive e non costituiscono
15 maggio 2013Italiano28 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
31.2013.1
Data decisione, Autorità:
15.05.2013, TCA
Titolo:
Responsabilità del datore di lavoro ex art. 52 LAVS. Conferma della violazione dell'obbligo di vigilanza da parte di un membro del Cda. Le sue dimissioni dal CdA risultano tardive e non costituiscono motivo di discolpa
RISARCIMENTO DANNI EX ART. 52 LAVS
art. 52 LAVS
CO 1comandata
Incarto n.
31.2013.1
BS
Lugano
15 maggio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 gennaio 2013
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 17
dicembre 2012 emanata da
in relazione alla
terzo chiamato
in causa
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
PI 1
TERZ 1
ritenuto in
fatto
1.1. La
FA 1, iscritta a RC il __________ 2008, con sede a __________, aveva quale
scopo sociale, in particolare, la ricerca e lo sviluppo di tecnologie
informatiche per la comunicazione, l’informazione e la sicurezza.
TERZ
1 è stato amministratore unico (dal __________ 2009 al __________ 2010; date di
pubblicazione nel FUSC), presidente e direttore (dal 6 maggio 2010 al 2 marzo
2011) e nuovamente amministratore unico e direttore (dal 2 marzo 2011 fino al
fallimento), con diritto di frima individuale.
RI
1 è stato membro del CdA, con diritto di firma individuale, dal __________ 2010
al __________ 2011 (date di pubblicazione nel FUSC). Il suo diritto di firma è
stato cancellato a seguito della revoca, al 23 febbraio 2011, del mandato da
parte degli azionisti (doc. 1/C).
1.2. La
FA 1 è stata affiliata alla CO
1(in seguito: Cassa), in qualità di datrice di lavoro, dal 1° gennaio 2009
al 31 maggio 2011.
La società è entrata in mora con il pagamento dei contributi
costringendo la Cassa a procedere, dal mese di aprile 2009, all’invio di
diffide e, dal mese di settembre 2009, all’avvio di procedure esecutive (cfr. specchietto relativo all’evoluzione dei pagamenti degli oneri
sociali 2009 - 2011; doc. 1/G-G2).
Con
decreto 21 febbraio 2011 la Pretura del Distretto di __________ ha dichiarato
l’apertura della procedura di fallimento della società, autorizzato la relativa
liquidazione in via sommaria (FUSC __________ 2011). Con decreto 3 marzo 2011
la CEF ha accordato l’effetto sospensivo al reclamo della società, ripristinando
l’iscrizione a RC della ragione sociale (FUSC __________ 2011). La società è
stata nuovamente dichiarata fallita (decreto 31 marzo 2001 della CEF; FUSC __________
2011).
La
Cassa ha insinuato all’UEF di __________ il proprio credito di fr. 20'519,25 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/AD/IPG e AF non soluti per gli anni 2009 e 2010, di
cui fr. 3'486,40 per contributi su rivendicazioni di credito, dopo controllo
del datore di lavoro (doc. 1/E-E4).
A
seguito della chiusura della procedura fallimentare, la Cassa ha ricevuto un attestato
di carenza beni per l’intero credito insinuato (doc. 1/F).
La
società è stata radiata da RC il __________ 2012.
1.3. Costatato di avere subito un danno, con decisione 30 agosto
2012 – confermata con decisione su opposizione 17 dicembre 2012 – la Cassa ha
chiesto a RI 1 il risarcimento di fr. 10’092,30, importo corrispondente ai contributi paritetici non soluti dalla FA
1 negli anni 2009 e 2010 (solo
gli acconti trimestrali), in via solidale con TERZ 1 per analogo periodo ed
importo (doc. 1).
1.4. Contro la citata decisione su opposizione, RI 1, per il tramite
dell’avv. RA 1, ha interposto il presente ricorso, chiedendone l’annullamento.
In sostanza ritiene che non possa essergli rimproverata una violazione per
negligenza grave delle prescrizioni avendo egli vegliato affinché i contributi venissero
pagati. Fa in particolare presente di aver incaricato una società esperta in contabilità
per controllare l’operato di TERZ 1, unico e solo responsabile della FA 1,
visto che da quest’ultimo non era riuscito ad accedere ai libri contabili e non
potendo quindi avere un quadro sull’effettivo stato della società. Preso poi
atto dell’impossibilità di un controllo contabile, in quanto TERZ 1non aveva
fornito la necessaria documentazione, il ricorrente evidenzia di aver
rassegnato le proprie dimissioni dal CdA. In via subordinata chiede che, qualora
dovesse essere ritenuto responsabile del danno subito alla Cassa, questo venga
ridotto a fr. 6'332,45, importo corrispondente agli oneri sociali rimasti
scoperti dopo l’inizio del suo mandato quale membro del CdA.
1.5. Con
la risposta di causa, la Cassa postula l'integrale reiezione del ricorso, confermando
una violazione per negligenza grave delle prescrizioni.
1.6. Con
decreto 11 marzo 2013 il Vicepresidente del TCA ha chiamato
in causa TERZ 1 (VIII), il quale è tuttavia rimasto silente.
considerato in
diritto
In ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
Nel
merito
2.2. In
virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che
egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le
prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento
sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti
in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità
o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la
citata violazione delle prescrizioni legali.
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, p. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata
con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di
una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96
V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la
cassa di com-pensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo
nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo
contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. General-mente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.
In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni
definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer,
Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107;
Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in
RSA 1991, p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una
società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato
assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114
V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il nuovo
capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede
che “se il datore di lavoro è una persona giuridica,
rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone
che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono
responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero
danno”.
Il
TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha riesaminato il problema della responsabilità
sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a
proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente
all’entrata in vi-gore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V
11 = Pratique VSI 2003 pp. 79 segg.).
Nella fattispecie in esame, a seguito dell’apertura della procedura
di fallimento della FA 1 (cfr. consid. 1.2), la Cassa ha rettamente chiesto in
via sussidiaria al ricorrente, membro del CdA della società, il risarcimento ex
art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dalla citata società.
2.3. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi
AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro
(STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 consid.
2.3 inc. 31.2002.10 ; Pratique VSI 1994 p. 104); i contributi della
disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti
all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di
amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive
(cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pp. 369s. e in RDAT II 2002 pp.
519s.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Non sono invece computa-bili
le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4
novembre 1996). Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione
documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc.. (RDAT
II 1995 p. 396). Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio
dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe
alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa
di compensazione non è corretto (RCC 1991 p. 133 consid. II/1b).
Nel
caso concreto, il danno fatto valere nei confronti del ricorrente è costituito
dal mancato pagamento da parte della FA 1 dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF
concernenti il 2009 ed gli acconti trimestrali del 2010 (cfr. decisione
impugnata; cfr. anche specchietto dell’evoluzione dei pagamenti; doc. I/G). Il
fatto che, come rilevato dal ricorrente, i contributi paritetici si riferissero
essenzialmente al salario versato dalla società a TERZ 1 non è determinante. Infatti,
l’insorgente non ha sostenuto che quanto percepito dal summenzionato non fosse
dovuto ad un’attività lucrativa svolta in seno alla società.
L’insorgente
rileva di aver assunto la carica di amministratore unicamente il 28 aprile 2009,
motivo per cui a sua detta egli deve (eventualmente) rispondere solo per gli
oneri sociali dovuti dopo tale data. Va ricordato che
il nuovo amministratore risponde non soltanto dei contributi sociali correnti,
ma pure del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua
entrata in funzione. Infatti, secondo giurisprudenza, il nuovo amministratore
deve vegliare affinché vengano versati i contributi correnti e quelli scaduti e
dovuti quando egli non era ancora in carica, in quanto vi è rapporto di causa
effetto tra l'inazione dell'organo e il mancato pagamento dei contributi (DTF
119 V 407 consid. 4c; RCC 1992 p. 269 consid. 7b). Nessuna responsabilità del
nuovo amministratore secondo l'art. 52 LAVS è data per contro per il danno
causato alla cassa di compensazione prima della sua entrata nel consiglio di
amministrazione, nel caso in cui egli nulla poteva modificare, e meglio poiché
la società era già insolvente (DTF 119 V 401) rispettivamente indebitata al
punto che i contributi risultavano irrecuperabili per motivi giuridici o di
fatto (SVR 2002 AHV no. 10 p. 24 consid. 4c/aa; Nussbaumer, op.cit., p. 1076).
In tale ipotesi l'amministratore risponde unicamente per l’aggravamento del
danno, ossia per ulteriori debiti contributivi (Reichmuth, Die Haftung des
Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 277 p.68 con
riferimenti di giurisprudenza; cfr. anche STFA H 156/05 del 16 gennaio 2007
consid. 7.2).
Nel
caso in esame dagli atti non emerge, né del resto è stato fatto valere (“…la
società non era insolvibile, né sembrava così gravemente indebitata al momento
dell’entrata in funzione di RI 1..”; ricorso p. 9), che al momento
dell’entrata in carica dell’insorgente quale membro del CdA della FA 1 quest’ultima
si trovasse già in uno stato d’insolvenza tale da rendere impossibile il
pagamento dei contributi già scaduti, motivo per cui l’insorgente deve
rispondere anche per gli oneri sociali dovuti prima del 28 aprile 2009 pari a fr. 3'759,85. Non è
pertanto rilevante, come sostenuto dal ricorrente, che egli non abbia
contribuito a tale posta di danno.
Ne
consegue che rettamente la Cassa ha chiesto al ricorrente complessivamente fr.
10'092,30 a titolo di risarcimento danni ex art. 52 LAVS, motivo per cui la richiesta
di limitare il danno agli oneri sociali rimasti impagati durante il periodo in
carica quale membro del CdA (fr. 6'332,45) non può essere accolta.
2.4. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi
(Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo
di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto
(art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con
riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di
prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale
del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V
186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2).
Inoltre
- anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di
lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad
assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria
attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei
confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi
dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della
LAVS (RCC 1985 p. 608 consid. 5b).
2.5. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in
seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS,
relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli
periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi
ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore
di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave
negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di
lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa,
idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave
delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a
circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). È quindi
possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro
riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà
passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti
l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante
in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile
solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI
1996 pag 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid. 3a). L’obbligo
del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla
Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,
rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op.
cit., RSA 1987 p. 7).
2.6. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una
negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare
quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella
stessa situazione.
La
misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza
che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore
di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC
1988 p. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con
riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989,
p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta
non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve
infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati
ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto
Fatti
di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito
in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono
state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a;
RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., p. 52; Dieterle/Kieser, Das
Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p.
658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la
mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura
una grave negligenza (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).
2.7. Nel
caso in esame, il ricorrente rileva di essere diventato amministratore “al
fine di convogliare nell’azienda le proprie capacità nel settore informatico ed
il proprio know-how acquisito nel corso della collaborazione professionale con
altre società” (cfr. opposizione p. 3). Evidenziando di non aver avuto alcuna
competenza gestionale ed amministrativa, di spettanza del presidente del CdA
nonché direttore della FA 1 TERZ 1, l’insorgente rileva che quest’ultimo gli aveva
fornito delle rassicurazioni circa il buon andamento della società. Egli ritiene
inoltre che al momento dell’entrata in carica quale membro del CdA “ … il
debito AVS ammontava solo a fr. 3'759,85 cifra modestissima, assolutamente non
allarmante, del tutto insignificante viste le rassicurazioni scritte del TERZ 1,
il quale rassicurava, anzi, su imminenti ristorni” (ricorso p. 6). Non
avendo avuto accesso alla contabilità, l’insorgente sottolinea di aver incaricato
la __________ per esaminare i conti della società. Solo quando quest’ultima non
è riuscita ad avere la completa documentazione contabile, il ricorrente avrebbe
rassegnato le proprie dimissioni.
Occorre
qui ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore
spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare
per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e
delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente
dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo
rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed
agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il
sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la
delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano
rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa
V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche STFA 29
agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare
affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai
salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2
dicembre 2003, H 310/02 del 11 novembre 2003, H 33/03 del 8 ottobre 2003 e H
208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit.,
RSA 1991, p. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura
dell'uomo di paglia (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27
aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza H 160/99 dell'8
novembre 1999, il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma
(art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere
d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale
incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità."
Secondo
la giurisprudenza, quando un membro del consiglio d'amministrazione accerta di
non essere in grado di svolgere le funzioni che gli incombono e che ripetute
richieste vengono sistematicamente disattese, egli può (e deve) mettere fine
con atti propri alla situazione di rischio, rassegnando le dimissioni (STF H
10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6.6, con riferimento alla STFA H 258/03 del 14
aprile 2005 consid. 4.4).
Ritornando
al caso in esame, come visto sopra, parrebbe che al momento dell’inizio del suo
incarico l’insorgente sapesse dei fr. 3'759,85 di scoperti AVS (corrispondenti
agli acconti IV trimestre 2009 e I trimestre 2010; cfr. doc. 1/G) - da lui
definitiva come cifra modesta e del tutto insignificante – senza nutrire preoccupazioni,
viste le non meglio specificate rassicurazioni ricevuto da TERZ 1 ed gli altrettanto
non meglio dettagliati promessi ristorni. Fatto sta che il succitato importo scoperto
riveste un’importanza non di poco conto, visto che l’unico collaboratore
stipendiato dalla società era lo stesso direttore TERZ 1 con un salario annuo
di fr. 66'000.-- pari a fr. 9'240.-- di contributi paritetici annui, senza
contare spese, interessi di mora ecc.(cfr. relativa distinta salari 2009 e
conteggio oneri sociali in doc. 3).
Facendo
presente di non aver avuto accesso diretto alla documentazione contabile, il ricorrente
rileva di aver dato incarico alla __________ di analizzare i conti FA 1 e che verso
metà febbraio 2011 da quest’ultima è stato informato “… della nostra (della
Contam SA, n.d.r) difficoltà nello svolgimento del mandato evidenziando delle
lacune a livello contabile, in primis nella gestione dei flussi di cassa” (cfr.
scritto 25 settembre 2012 della Contam SA al ricorrente; doc. B). Resosi pertanto
conto che “… l’intervento della Contam è rimasto incompiuto (intervento di
controllo e di verifica della contabilità della società; n.d.r.), suo
malgrado e nonostante le richieste d’informazioni, ciò che ha reso evidente
l’effettivo dello stato della gestione societaria e l’oggettiva impossibilità
di giungere ad una verifica completa per la mancanza di dati…”, (ricorso pp.
6/7), l’insorgente avrebbe di conseguenza rassegnato le proprie dimissioni. A
prescindere dal fatto che agli atti non vi è la benché minima traccia delle asserite
dimissioni – rimaste allo stadio di puro e semplice parlato – e che durante
l’assemblea generale straordinaria della FA 1, tenutasi il 23 febbraio 2011, sono
stati gli azionisti a revocargli il mandato di membro del Cda (cfr. relativo
verbale, doc. 1/C), l’agire del ricorrente appare tardivo. Infatti, solo nel
mese di dicembre 2010 (cfr. citato scritto 25 settembre 2012 della Contam SA;
doc. B) egli ha conferito il succitato mandato alla Contam SA, vale a dire
oltre sette mesi dall’inizio del suo incarico quale membro del CdA. Egli,
facendo uso del suo obbligo di vigilanza e diligenza, avrebbe dovuto agire
prima.
Visto
quanto sopra, si deve concludere che l’insorgente ha omesso di compiere quanto
doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle
incombenze riconducibili alla funzione di amministratore di una società anonima
(STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003 e H 268/01 e H 269/01 del 5 giugno 2003), per
di più di modestissime dimensioni quale la FA 1, tenuto conto che l’ignoranza
della legge non costituisce esimente (DTF 124 V 220 consid. 2b/aa con
riferimenti).
2.8. Il
ricorrente non per il resto ha fatto valere motivi di giustificazione o di
discolpa – conformemente alla giurisprudenza federale – in relazione all’omesso
pagamento dei contributi.
Costituisce
motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo
il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità,
tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione
finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art.
52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti
(segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza
dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi
dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in
tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente
che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati
in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora
oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007
del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth,
Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668s
pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c
e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta
Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la
sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e
immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H
336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito
che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in
cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi
finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).
Quindi
l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei
contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla
citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
Da
distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per
salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione,
vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione
dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento
a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato,
dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro,
cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa
di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi
della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre
mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti;
cfr. in dettaglio Reichmuth, cit., n. 696 ss pp. 163 ss; cfr. anche Meyer, cit.,
p. 36). Va poi ricordato che
per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il
differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti
venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,
giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).
Ritornando
al caso in esame, occorre evidenziare che a partire dal II acconto trimestrale
2009 la FA 1 è stata in cronico ritardo con il versamento degli oneri sociali.
Come si evince dal citato specchietto relativo all’evoluzione
dei pagamenti degli oneri sociali 2009 – 2010, nel mese
di aprile 2009 la Cassa ha iniziato a diffidare la società e dal settembre 2009 a precettarla (cfr. specchietto relativo all’evo-luzione dei pagamenti
degli oneri sociali 2009 - 2011; doc. 1/G-G2).
In
queste circostanze non risultano dati gli estremi, che l’insorgente nemmeno fa
valere, per ammettere nella specie che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile
ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera
situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188;
STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, STFA H 297/03 del 4 novembre 2004,
STFA H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 p. 261).
Va
poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo
di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico,
e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute
e numerose, giungevano ad uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa
M.), ciò che in casu è accaduto.
Ne
consegue che il ricorrente deve risarcire alla Cassa gli oneri sociali non versati
dalla FA 1 per complessivi fr. 10’092,30.
2.9. L’insorgente
ha chiesto l’audizione dell’amministratore della __________ (società incaricata,
come visto, a suo tempo di esaminare la contabilità della Next
Swiss Solution SA; cfr. consid. 2.7) e l’edizione dell’incarto della
Cassa.
Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi
dell'art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per
l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul
provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare
all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al
riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse
soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono
inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già
chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla
fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o
indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio
permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un
apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi
fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure
probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere
altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Dieterle/ Kieser, op. cit.,
p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 1998, p. 39 no. 111 e p. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In
tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente
all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 p. 28; DTF 124 V 94).
Nel caso in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per
statuire nel merito della presente vertenza, per cui non si rende necessario
assumere altre prove. Non necessaria è in particolare l’audizione dell’amministratore
della __________, visto che gli atti contengono il citato scritto 25 settembre 2012 in cui viene descritto l’esito del controllo contabile eseguito dalla stessa. Per quanto
riguarda la chiesta edizione dell’incarto Cassa, lo stesso è stato prodotto con
la risposta di causa.
2.10. Visto
tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione
impugnata confermata.
2.11. Il
TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del
ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità
del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle
prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di
diritto pubblico contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro
nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è
ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr.
30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale
(circa l’in-terpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità
dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szless, Le
recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des
assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La
responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52
LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si
è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la
responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della
Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e
DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità
di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a
un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione
di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che,
secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di
diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere
dimostrata dal ricorrente).
Per
questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
Considerandi
2.
Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.
Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In
materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo
della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.
30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i
fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora
non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113
LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata
e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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