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Decisione

31.2013.1

Responsabilità del datore di lavoro ex art. 52 LAVS. Conferma della violazione dell'obbligo di vigilanza da parte di un membro del Cda. Le sue dimissioni dal CdA risultano tardive e non costituiscono

15 maggio 2013Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito

in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono

state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a;

RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., p. 52; Dieterle/Kieser, Das

Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p.

658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la

mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura

una grave negligenza (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

2.7. Nel

caso in esame, il ricorrente rileva di essere diventato amministratore “al

fine di convogliare nell’azienda le proprie capacità nel settore informatico ed

il proprio know-how acquisito nel corso della collaborazione professionale con

altre società” (cfr. opposizione p. 3). Evidenziando di non aver avuto alcuna

competenza gestionale ed amministrativa, di spettanza del presidente del CdA

nonché direttore della FA 1 TERZ 1, l’insorgente rileva che quest’ultimo gli aveva

fornito delle rassicurazioni circa il buon andamento della società. Egli ritiene

inoltre che al momento dell’entrata in carica quale membro del CdA “ … il

debito AVS ammontava solo a fr. 3'759,85 cifra modestissima, assolutamente non

allarmante, del tutto insignificante viste le rassicurazioni scritte del TERZ 1,

il quale rassicurava, anzi, su imminenti ristorni” (ricorso p. 6). Non

avendo avuto accesso alla contabilità, l’insorgente sottolinea di aver incaricato

la __________ per esaminare i conti della società. Solo quando quest’ultima non

è riuscita ad avere la completa documentazione contabile, il ricorrente avrebbe

rassegnato le proprie dimissioni.

Occorre

qui ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore

spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare

per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e

delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente

dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo

rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed

agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il

sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la

delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano

rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa

V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche STFA 29

agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare

affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai

salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2

dicembre 2003, H 310/02 del 11 novembre 2003, H 33/03 del 8 ottobre 2003 e H

208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit.,

RSA 1991, p. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura

dell'uomo di paglia (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27

aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza H 160/99 dell'8

novembre 1999, il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma

(art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere

d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale

incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità."

Secondo

la giurisprudenza, quando un membro del consiglio d'amministrazione accerta di

non essere in grado di svolgere le funzioni che gli incombono e che ripetute

richieste vengono sistematicamente disattese, egli può (e deve) mettere fine

con atti propri alla situazione di rischio, rassegnando le dimissioni (STF H

10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6.6, con riferimento alla STFA H 258/03 del 14

aprile 2005 consid. 4.4).

Ritornando

al caso in esame, come visto sopra, parrebbe che al momento dell’inizio del suo

incarico l’insorgente sapesse dei fr. 3'759,85 di scoperti AVS (corrispondenti

agli acconti IV trimestre 2009 e I trimestre 2010; cfr. doc. 1/G) - da lui

definitiva come cifra modesta e del tutto insignificante – senza nutrire preoccupazioni,

viste le non meglio specificate rassicurazioni ricevuto da TERZ 1 ed gli altrettanto

non meglio dettagliati promessi ristorni. Fatto sta che il succitato importo scoperto

riveste un’importanza non di poco conto, visto che l’unico collaboratore

stipendiato dalla società era lo stesso direttore TERZ 1 con un salario annuo

di fr. 66'000.-- pari a fr. 9'240.-- di contributi paritetici annui, senza

contare spese, interessi di mora ecc.(cfr. relativa distinta salari 2009 e

conteggio oneri sociali in doc. 3).

Facendo

presente di non aver avuto accesso diretto alla documentazione contabile, il ricorrente

rileva di aver dato incarico alla __________ di analizzare i conti FA 1 e che verso

metà febbraio 2011 da quest’ultima è stato informato “… della nostra (della

Contam SA, n.d.r) difficoltà nello svolgimento del mandato evidenziando delle

lacune a livello contabile, in primis nella gestione dei flussi di cassa” (cfr.

scritto 25 settembre 2012 della Contam SA al ricorrente; doc. B). Resosi pertanto

conto che “… l’intervento della Contam è rimasto incompiuto (intervento di

controllo e di verifica della contabilità della società; n.d.r.), suo

malgrado e nonostante le richieste d’informazioni, ciò che ha reso evidente

l’effettivo dello stato della gestione societaria e l’oggettiva impossibilità

di giungere ad una verifica completa per la mancanza di dati…”, (ricorso pp.

6/7), l’insorgente avrebbe di conseguenza rassegnato le proprie dimissioni. A

prescindere dal fatto che agli atti non vi è la benché minima traccia delle asserite

dimissioni – rimaste allo stadio di puro e semplice parlato – e che durante

l’assemblea generale straordinaria della FA 1, tenutasi il 23 febbraio 2011, sono

stati gli azionisti a revocargli il mandato di membro del Cda (cfr. relativo

verbale, doc. 1/C), l’agire del ricorrente appare tardivo. Infatti, solo nel

mese di dicembre 2010 (cfr. citato scritto 25 settembre 2012 della Contam SA;

doc. B) egli ha conferito il succitato mandato alla Contam SA, vale a dire

oltre sette mesi dall’inizio del suo incarico quale membro del CdA. Egli,

facendo uso del suo obbligo di vigilanza e diligenza, avrebbe dovuto agire

prima.

Visto

quanto sopra, si deve concludere che l’insorgente ha omesso di compiere quanto

doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle

incombenze riconducibili alla funzione di amministratore di una società anonima

(STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003 e H 268/01 e H 269/01 del 5 giugno 2003), per

di più di modestissime dimensioni quale la FA 1, tenuto conto che l’ignoranza

della legge non costituisce esimente (DTF 124 V 220 consid. 2b/aa con

riferimenti).

2.8. Il

ricorrente non per il resto ha fatto valere motivi di giustificazione o di

discolpa – conformemente alla giurisprudenza federale – in relazione all’omesso

pagamento dei contributi.

Costituisce

motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo

il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità,

tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione

finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art.

52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti

(segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza

dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi

dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in

tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente

che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati

in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora

oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007

del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth,

Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668s

pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts

zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c

e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta

Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la

sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e

immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H

336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito

che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in

cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi

finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Quindi

l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei

contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla

citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da

distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per

salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione,

vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione

dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento

a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato,

dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro,

cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa

di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi

della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre

mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti;

cfr. in dettaglio Reichmuth, cit., n. 696 ss pp. 163 ss; cfr. anche Meyer, cit.,

p. 36). Va poi ricordato che

per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il

differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti

venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,

giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

Ritornando

al caso in esame, occorre evidenziare che a partire dal II acconto trimestrale

2009 la FA 1 è stata in cronico ritardo con il versamento degli oneri sociali.

Come si evince dal citato specchietto relativo all’evoluzione

dei pagamenti degli oneri sociali 2009 – 2010, nel mese

di aprile 2009 la Cassa ha iniziato a diffidare la società e dal settembre 2009 a precettarla (cfr. specchietto relativo all’evo-luzione dei pagamenti

degli oneri sociali 2009 - 2011; doc. 1/G-G2).

In

queste circostanze non risultano dati gli estremi, che l’insorgente nemmeno fa

valere, per ammettere nella specie che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile

ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera

situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188;

STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, STFA H 297/03 del 4 novembre 2004,

STFA H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 p. 261).

Va

poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo

di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico,

e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute

e numerose, giungevano ad uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa

M.), ciò che in casu è accaduto.

Ne

consegue che il ricorrente deve risarcire alla Cassa gli oneri sociali non versati

dalla FA 1 per complessivi fr. 10’092,30.

2.9. L’insorgente

ha chiesto l’audizione dell’amministratore della __________ (società incaricata,

come visto, a suo tempo di esaminare la contabilità della Next

Swiss Solution SA; cfr. consid. 2.7) e l’edizione dell’incarto della

Cassa.

Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi

dell'art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per

l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul

provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare

all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al

riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse

soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono

inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già

chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla

fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o

indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio

permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un

apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi

fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure

probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere

altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Dieterle/ Kieser, op. cit.,

p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des

Bundes, 1998, p. 39 no. 111 e p. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In

tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 p. 28; DTF 124 V 94).

Nel caso in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per

statuire nel merito della presente vertenza, per cui non si rende necessario

assumere altre prove. Non necessaria è in particolare l’audizione dell’amministratore

della __________, visto che gli atti contengono il citato scritto 25 settembre 2012 in cui viene descritto l’esito del controllo contabile eseguito dalla stessa. Per quanto

riguarda la chiesta edizione dell’incarto Cassa, lo stesso è stato prodotto con

la risposta di causa.

2.10. Visto

tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione

impugnata confermata.

2.11. Il

TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del

ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità

del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle

prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di

diritto pubblico contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro

nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è

ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr.

30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale

(circa l’in-terpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità

dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szless, Le

recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des

assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La

responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52

LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si

è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la

responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della

Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e

DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità

di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a

un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione

di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che,

secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di

diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere

dimostrata dal ricorrente).

Per

questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

Considerandi

2.

Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i

fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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