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Decisione

31.2013.10

RIsarcimento danni ex art. 52 LAVS. Conferma di una violazione almeno per negligenza grave delle prescrizioni legali. Tardiva affiliazione e consegna delle distinte di salari. Mancata vigilanza sui pa

29 gennaio 2014Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito

in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono

state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a;

RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das

Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag.

658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la

mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura

una grave negligenza (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

2.8. Nel

caso in esame, il fatto che i ricorrenti siano entrati nel CdA a titolo

fiduciario e che non abbiano avuto alcun potere decisionale, non giustifica di

per sé l’esclusione di una loro responsabilità ex art. 52 LAVS.

Occorre

infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni

amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione,

in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei

regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi

periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari

principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente,

cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle

informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente

da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire

affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e

del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag.

116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo

preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati,

peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS

(STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 del 11 novembre 2003, H 33/03 del

8 ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202;

Frésard, op. cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per

legittimare la figura dell'uomo di paglia (STFA 365/01 del 15 aprile 2002

consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella

sentenza H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TFA ha rilevato in particolare che "scopo

della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale

consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura,

ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità."

Secondo

la giurisprudenza, quando un membro del consiglio d'amministrazione accerta di

non essere in grado di svolgere le funzioni che gli incombono e che ripetute

richieste vengono sistematicamente disattese, egli può (e deve) mettere fine

con atti propri alla situazione di rischio, rassegnando le dimissioni (STF H

10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6.6, con riferimento alla STFA H 258/03 del 14

aprile 2005 consid. 4.4).

2.9.

2.9.1 RI

1 evidenzia come la pretesa risarcitoria della Cassa si fondi su due conteggi

contributivi, il primo del 29 marzo 2011 riferito al periodo 1° ottobre 2010 -

31 dicembre 2010 ed il secondo del 6 aprile 2011 per il periodo 1° gennaio 2011

– 30 aprile 2011. Tenuto conto del termine di pagamento di 30 giorni

dall’emissione della fattura, il primo conteggio sarebbe divenuto esigibile il

29 aprile 2011 ed il secondo il 6 maggio 2011, motivo per cui solo dal 30

aprile 2011 si sarebbe palesata la morosità della FA 1 per quanto concerne il

pagamento degli oneri sociali.

Ora,

dallo specchietto per l’evoluzione dei pagamenti dei contributi (doc. X inc.

31.2013.10), nonché dall’e-mail esplicativo del 20 dicembre 2012 e dall’allegato

estratto conto (doc. XVI inc. 31.2013.1), risulta che la prima richiesta di

acconto (febbraio 2011) è dell’11 gennaio 2011 (doc. XIII/6 inc. 31.2012.10). Tale

richiesta è stata resa possibile dopo che in data 13 dicembre 2010 il

ricorrente aveva (tardivamente) compilato il questionario affiliazione del

datore di lavoro, indicando che la società versava salari dal mese di novembre

2010, il cui formulario è stato inviato alla Cassa solo il 30 dicembre 2010 e

ricevuto dalla stessa il 3 gennaio 2011 (doc. XIII/5 inc. 31. 2013.10; nel

precedente questionario, parimenti compilato dal ricorrente in data 12 maggio

2010, la società non aveva dichiarato il versamento di alcun salario ed era quindi

stata affiliata quale ente senza salari; doc. XII//4 inc. 31. 2013.10). A

seguito della correzione dell’importo degli acconti di data 6 aprile 2011 (doc.

XII/6), la Cassa ha inviato lo stesso giorno la polizza relativa agli oneri

sociali gennaio-aprile 2011 di cui il ricorrente fa menzione.

Vista

la tardiva affiliazione, la prima richiesta di pagamento dell’acconto concerneva

inizialmente il mese di febbraio, la cui polizza è stata inviata il 4 febbraio

2011 (termine di pagamento il 10 marzo 2011; 10 giorni dalla scadenza del periodo

di pagamento ai sensi dell’art. 34 cpv. 3 OAVS), quella per l’acconto di marzo

al 4 marzo 2011 (scadenza del pagamento al 10 aprile 2011), entrambe rimaste inevase.

Il

conteggio dei mesi novembre-dicembre 2010 è stato emesso il 29 marzo 2011, dopo

che in data 23 febbraio 2012 la società aveva tardivamente inviato la distinta

dei salari 2010 (cfr. doc. 5 allegato alla decisione su opposizione), che andava

spedita entro il 30 gennaio 2011 (cfr. art. 36 cpv. 2 OAVS: “i datori di lavoro

devono conteggiare i salari entro 30 giorni dal termine del periodo di conteggio”).

Affermare

quindi che unicamente dal 30 aprile 2011 si sia palesata la morosità della

società nei confronti della Cassa non corrisponde alla realtà dei fatti ed appare

pretestuoso.

Non

solo, se il ricorrente avesse tempestivamente annunciato alla Cassa l’inizio

del versamento (1° novembre 2010) dei salari, verosimilmente la società avrebbe

(almeno) liquidato qualche contributo sociale, al posto di non versare alcunché,

tenuto conto che, come sostenuto in sede ricorsuale, nel periodo novembre 2010

– dicembre 2010 la FA 1 aveva fatturato ed incassato

c.a. fr. 200'000.--.

2.9.2. Questo

TCA non misconosce che l’insorgente si sia attivato affinché la società costituisse

un conto bancario per l’accantonamento degli oneri sociali, così come si evince

nella mail del 28 febbraio 2011 (doc. A6 inc. 31.2013.10; anche se, come visto

al considerando precedente, in quel momento vi erano già dei contributi

scoperti e quindi il ricorrente avrebbe dovuto piuttosto sollecitarne il pagamento).

Il ricorrente risulta anche essere intervenuto nei confronti di RI 2, ritenuto

quale direttore generale ed azionista della società, affinché questi provvedesse

ad accantonare la necessaria liquidità per far fronte agli impegni con la Cassa,

rimproverandogli di aver utilizzato tale liquidità per saldare fatture di una

società __________ di servizio (la __________) – presso la quale, secondo

quando sostenuto dall’insorgente, RI 2 era “direttamente riconducibile” – per

complessivi EUR 28'000.--, il tutto evincibile dalle lettere 23 marzo, 4,

aprile e 27 aprile 2011 inviate dal ricorrente al succitato (doc. A1, A3 e A5

inc. 31.2013.10).

Tuttavia,

nella decisione contestata (punto no. 8.2) la Cassa ha rettamente evidenziato

che se l’insorgente avesse controllato di persona i pagamenti degli oneri

sociali, si sarebbe reso conto che la società, subito dopo l’affiliazione, con

effetto dal 1° novembre 2011, quale ente con salari (doc. XIII/5 inc.

31.2013.11), non aveva onorato i propri obblighi contributivi, ciò che, con

riferimento alla giurisprudenza, costituisce un aggravamento delle responsabilità

di un amministratore senza delega gestionale (STF 9C_788/07 del 29 ottobre 2008

che conferma la STCA 31.2008.8 del 17 dicembre 2008). Infatti, va ricordato che

l’11 gennaio 2011 la Cassa aveva fissato l’ammontare degli acconti del 2011.

Inconferente, perché contradditorio, quanto affermato al riguardo dal

ricorrente in data 16 dicembre 2013, ossia di non ricordarsi di aver preso

conoscenza della citata richiesta di acconto ritenendo nel contempo “di

dover escludere che il documento in questione sia mai pervenuto alla società”

(XV). Inoltre, se avesse ottemperato diligentemente ai suoi obblighi di sorveglianza,

come esposto al precedente considerando, egli avrebbe appreso delle successive

polizze di versamento per gli acconti di febbraio e marzo 2011, motivo per cui

avrebbe dovuto controllare se effettivamente quanto dovuto fosse stato versato.

Questo

a maggior ragione se si considera, come sostenuto dal ricorrente, che nel

gennaio 2011 egli aveva appreso dell’improvvisa rescissione di mandati con

scadenza alla fine dello stesso mese, circostanza che avrebbe compromesso

l’attività della società, anche se, secondo l’insorgente, questa stava

negoziando la conclusione di ulteriori mandati di consulenza e che quindi,

sempre a detta del ricorrente, non vi erano motivi per ritenere una prematura

cessazione dell’attività della società stessa. Va poi rilevato che solo a

seguito della lettera 14 marzo 2011 (doc. B inc. 31.2013.11), in cui RI 2

annunciava di rinunciare alla carica di direttore generale e consigliere di

amministrazione, il ricorrente ha reagito con il summenzionato (primo) scritto datato

23 marzo 2011. Vista la palesata morosità della società presente a quell’epoca

(cfr. consid. 2.9), egli avrebbe dovuto intervenire prima. Non solo, le citate

sollecitazioni nei confronti di RI 2 per la costituzione di un accantonamento per

gli oneri sociali sono avvenuti ad attività oramai cessata (marzo 2011). In

simile contesto le dimissioni del ricorrente (1° luglio 2011) sono da ritenere

tardive.

Certo

che, come sottolineato dall’insorgente, il periodo contributivo omesso è di “soli”

5 mesi (novembre 2010 – marzo 2011). Al riguardo va ricordato che, secondo la

giurisprudenza, costruisce motivo di discolpa la circostanza secondo cui un

datore di lavoro, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente

onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori

di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente

per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi

mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due

o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti;

cfr. in dettaglio Reichmuth, cit., n. 696 ss pagg. 163 ss; cfr. anche Meyer, cit.,

pag. 36).

Nel

caso in esame, tale giurisprudenza non è applicabile già per il solo fatto che la

società non ha versato né un acconto, né il conguaglio annuale. Inoltre, la perdita

contributiva è di 5 mesi.

Quanto alle presunte manovre fraudolente di cui il ricorrente

sarebbe stato vittima da parte di RI 2 e che avrebbero portato ad una prematura

cessazione dell’attività della società, va ricordato che, secondo costante

giurisprudenza (STCA 31.2007-18-20 del 9 giugno 2008, 31.2002.03 del 22

maggio 2002), la responsabilità del datore di lavoro ai sensi

dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa,

né a eventuali cause di un fallimento.

Rilevante

è invece, secondo costante giurisprudenza, il caso in cui il reale amministratore

di una società sottaccia scientemente e volontariamente l'effettiva situazione

della società agli altri amministratori, seriamente intenzionati ad assumere le

loro funzioni e le rispettive responsabilità, per questioni di prestigio o di

pudore, questi ultimi non potranno essere ritenuti responsabili del danno cagionato

alla Cassa di compensazione (STFA non pubblicate del 30 marzo

1993 nella causa D.S. e del 9 maggio 1994 in re T.B., nonché STCA inedita del 31 marzo 1995 in re W.W. e T, consid. 2.7).

Non

vi è parimenti colpa degli altri membri del Consiglio di amministrazione quando

l'incaricato, intenzionalmente, si sottrae ai suoi obblighi di informazione nei

confronti degli altri membri del Consiglio o fornisce loro informazioni errate,

ma affidanti (STFA inedita del 15 dicembre 1993 nella causa L.N. e STCA inedita

del 7 gennaio 1998 in re M.G.).

Infine,

qualora l’amministratore incaricato della gestione inganni, mediante raggiri di

rilevanza penale, i colleghi del CdA facendo credere l’avvenuto pagamento dei

contributi sociali, a quest’ultimi non può essere imputata alcuna grave negligenza

(STFA H 319/99 del 25 luglio 2000, H 141/01 dell’8 luglio 2003 e H 152/05 del 7

febbraio 2006).

Nella

presente fattispecie, non avendo il ricorrente proceduto ai dovuti controlli

elencati al consid. 2.8, la succitata giurisprudenza non è applicabile.

Non

da ultimo va sottolineato che le ridotte dimensioni della società (6 dipendenti

nel 2010 e tre nel 2011, tra cui RI 2; cfr. dichiarazione salari 2010 e 2011,

sub doc. E inc. 31.2013.10), permettevano al ricorrente di aver un facile controllo

della situazione contributiva e del relativo debito.

2.10 RI

Considerandi

2.

sostiene di non aver avuto alcun potere decisionale e gestionale della FA 1

(allegazione contraddetta, come visto al considerando precedente, da RI 1) e

che invece era __________, presidente del Cda, a determinare

ed influenzarne la gestione, portandola, causa una politica aziendale negativa,

in soli tre mesi ad uno stato d’insolvenza. Quanto sostenuto non è tuttavia

sufficiente per esimerlo da una responsabilità ex art. 52 LAVS. Benché

dipendente dalla società, quale direttore generale (cfr. contratto di lavoro 28

ottobre 2010, sub doc. 2), egli è stato membro del Cda dal 4 maggio 2010 sino

alle dimissioni del 15 marzo 2011, motivo per cui anche ad esso incombevano obblighi

di vigilanza (cfr. consid. 2.8).

Egli

non ha minimamente indicato cosa avrebbe fatto al fine di ovviare alla cronica

morosità della società nei confronti della Cassa. La passività

a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve

essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC

1989.

pag. 115).

Infine,

non esimente da un’eventuale esclusione di responsabilità dell’insorgente è la lettera

10.

marzo 2011 di __________ in cui si assume, tra l’altro, la responsabilità in

merito al pagamento degli oneri sociali scoperti (doc. A9 inc. 31.2013.11).

Secondo giurisprudenza, accordi tra ex amministratori in merito all’assunzione

di responsabilità per il mancato pagamento dei contributi sono, secondo

giurisprudenza federale, ininfluenti nel rapporto esterno con la Cassa, trattandosi

di mera questione interna, eventualmente di regresso, tra i singoli responsabili

e non assurgono a motivo di discolpa (STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010

consid. 4.2, 9C- 9_788/2007 del 29 ottobre 2008 consid. 3.3. con riferimenti; STFA

H 208/00 e H. 209/00 del 28 aprile 2003).

2.11

RI

1.

ha chiesto l’audizione di tre persone – fornendo i relativi nominativi – tutte

informate, secondo lui, sui fatti esposti nel ricorso.

Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi

dell'art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per

l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul

provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare

all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al

riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse

soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono

inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già

chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla

fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o

indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio

permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un

apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti

presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie

non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre

prove (apprezzamento anticipato delle prove; Dieterle/ Kieser, op. cit., pag.

212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

1998, pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal

caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94).

Nel caso in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per

statuire nel merito della presente vertenza, per cui non si rende necessario

assumere altre prove. Non necessaria è in particolare l’audizione dei testi

indicati che dovrebbero confermare i fatti sostenuti in sede ricorsuale,

circostanze, che come visto al consid. 2.10, non sono sufficienti per liberare RI

1.

da una sua responsabilità.

2.12

Visto

tutto quanto precede, confermata la violazione per negligenza grave delle

disposizioni, entrambi i ricorsi sono da respingere, mentre le decisioni su opposizione

impugnate meritano conferma.

2.13

In

DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’am- missibilità del ricorso

in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del

datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in

materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico

contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di

una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo

qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza

di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’in-terpretazione

in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi

dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szless, Le recours en matière de

droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales –

aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art.

52.

LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;

cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella

quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema

di responsabilità dell’Uffi-cio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando,

in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di

importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe

ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore

litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata

dal ricorrente).

Per

questi motivi

dichiara e pronuncia

1.

I ricorsi

sono respinti.

2.

Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i

fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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