31.2013.12
Ricorso per denegata giustizia asseritamente in ambito di responsabilità del datore di lavoro ex art. 52 LAVS. Ricorso dichiarato irricevibile
6 novembre 2013Italiano11 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
31.2013.12
Data decisione, Autorità:
06.11.2013, TCA
Titolo:
Ricorso per denegata giustizia asseritamente in ambito di responsabilità del datore di lavoro ex art. 52 LAVS. Ricorso dichiarato irricevibile
DENEGATA GIUSTIZIA
RISARCIMENTO DANNI EX ART. 52 LAVS
art. 52 LAVS
art. 56 cpv. 2 LPGA
ndata
Incarto n.
31.2013.12
BS
Lugano
6 novembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso (per denegata
giustizia) del 2 agosto 2013 di
RI 1
contro
CO 1
rappr. da: RA 1
ritenuto in fatto
1.1 Con
una prima sentenza del 7 febbraio 2001 questo TCA aveva parzialmente accolto la
petizione della CO 1 (in seguito: Cassa), condannando RI 1 al risarcimento del
danno, postulato con decisione del 7 ottobre 1998, per contributi paritetici
non versati dall’ __________ – presso cui aveva ricoperto la carica di amministratore
delegato, con diritto di firma individuale, ed in seguito di amministratore
unico – limitatamente a CHF 155'103,15. Dagli iniziali CHF 173'912,20 richiesti
dalla Cassa erano infatti stati dedotti, pendente causa, CHF 18'814,05
provenienti dal dividendo del fallimento della società (inc. 31.1998.73).
Con
una seconda sentenza, sempre datata 7 febbraio 2001, la scrivente Corte aveva
accolto una seconda petizione con cui la Cassa, con decisione 7 ottobre 1998,
aveva chiesto la condanna di RI 1 al risarcimento di CHF 61'799,30 per oneri
sociali rimasti impagati dalla __________ di cui egli era stato amministratore unico
(inc. 31.1998. 74).
Con
pronunzie dell’11 gennaio 2002 (H 103/01 e H 102/01) il TFA ha respinto i ricorsi
interposti da RI 1 avverso entrambi i suddetti giudizi cantonali.
1.2 A
seguito delle decisioni del TFA, la Cassa ha avviato nei confronti di RI 1 due
procedure esecutive, sfociate nel rilascio, il 3 ottobre 2003, di due
attestati di carenza beni (ACB).
1.3 Nei
mesi di marzo, maggio e giugno 2009 RI 1, per il tramite dell’__________ __________,
facendo valere la prescrizione del credito risarcitorio, ha chiesto alla Cassa
di voler procedere alla cancellazione degli ACB summenzionati e di calcolare le
relative spese di cancellazione a suo carico.
Il
15 giugno 2009 il legale della Cassa ha fatto presente che il credito accertato
mediante ACB si prescrive in 20 anni, dichiarandosi disponibile di esaminare un
pagamento rateale del debito.
In
data 11 luglio 2009 RI 1 ha inoltrato al TCA un ricorso “per denegata
giustizia in base all’art. 2 Lptca Accertamento della prescrizione di crediti
AVS secondo l’art. 16 LAVS”, rimproverando alla Cassa di non essersi
formalmente espressa sulla prescrizione e chiedendo al TCA di accertare quale
sia il termine di prescrizione dei crediti di risarcimento ex art. 52 LAVS di
cui alle decisioni 7 ottobre 1998.
Con
sentenza 17 novembre 2009 questa Corte ha respinto il ricorso, nella misura in
cui era ricevibile, non riscontrando un caso di denegata giustizia o di ritardo
avendo comunque la Cassa dato risposta alle domande poste da RI 1. Il TCA
non è poi entrato nel merito della domanda di accertamento della perenzione, evidenziando che “ … oggetto di un ricorso per denegata o ritardata
giustizia può essere soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso
ritardo: il tribunale non può quindi decidere nel merito di ciò su cui
l’amministrazione è chiamata a statuire” (consid. 2.4. della citata sentenza cantonale). In via abbondanaziale, questa
Tribunale ha poi ricordato che, con riferimento ad una sentenza del TF, “i
crediti di risarcimento ex art. 52 LAVS fissati in una decisione cresciuta in
giudicato per prescrivono (recte: perimono) nel termine di 10 anni, questo in
analogia a quanto previsto all’art. 137 cpv. 2 CO (DTF 131 V 4)” e che “
nel caso in esame il termine per l’esecuzione dei crediti risarcitori ha
iniziato a decorrere solo con la crescita in giudicato delle sentenze federali
dell’11 gennaio 2002” (inc.
31.2009.8).
1.4. Con
scritti 27 novembre 2012 e 28 gennaio 2013 RI 1, sempre per il tramite della citata
associazione, ha chiesto alla Cassa una presa di posizione riguardo al credito
da risarcimento ex art. 52 LAVS, che a sua detta, facendo riferimento alla STCA
17 novembre 2009, sarebbe perento, interessi inclusi, nel gennaio 2012, dichiarandosi
disponibile a pagare unicamente le spese esecutive (doc. O e P).
1.5. Non
avendo ricevuto alcuna risposta dalla Cassa, con il presente ricorso per denegata
giustizia, RI 1 ha chiesto l’intervento del TCA “affinché la CO 1 entri formalmente
in merito riguardo alla mia richiesta di conteggio delle spese esecutive da
essa sostenute al fine di procedere alla liquidazione e, previo compimento di
tale operazione, di pronunciarsi in secondo luogo, riguardo alla presumibile
estinzione dei crediti oggetto delle decisioni di risarcimento ex art. 52 LAVS
del 7 ottobre 1998”.
1.6. Con
la risposta di causa, la Cassa, patrocinata dall’avv. RA 1, ha postulato la
reiezione del ricorso. Sostenendo l’assenza di un interesse degno di
protezione, essa contesta l’esistenza di un caso di denegata giustizia,
rilevando di aver inviato a RI 1 nell’agosto 2013 i relativi conteggi. Quanto alla
domanda di accertamento della perenzione del credito, la convenuta ricorda che tale
richiesta non può essere oggetto del presente ricorso per denegata giustizia.
1.7. Su
richiesta del TCA, il 4 ottobre 2013 il ricorrente ha preso posizione in merito
alla citata risposta di causa, rilevando in particolare di non aver mai
ricevuto i conteggi essendo gli stessi stati inviati al suo vecchio indirizzo.
Per il resto, ha confermato quanto esposto nel ricorso (VIII).
In
data 14 ottobre 2013 la Cassa ha comunicato di aver ulteriori osservazioni da inoltrare
(X).
considerando in diritto
Fatti
2.1. Ai
sensi dell’art. 4 cpv. 1 Lptca il giudice delegato esamina immediatamente il
ricorso ed è competente ad evaderlo se è tardivo o irricevibile;
2.2. Secondo
l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore,
nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione
su opposizione. Tale disposizione include sia i ricorsi per ritardata giustizia
che per denegata giustizia (Kieser,
ATSG-Kommentar, 2a edizione, 2009, ad art. 56 n. 12 segg.). Con l’entrata in vigore della LPGA, secondo il già citato
suo art. 56 cpv. 2, spetta al competente Tribunale cantonale delle assicurazioni
statuire in merito ad un ricorso per denegata/ritardata giustizia (Kieser, op.
cit., ad art. 56 n. 13; DTF 130 V 90). Al riguardo, l'art. 2
Lptca dispone che il ricorso può essere interposto anche se l'assicurato o
l'autorità competente, nonostante la domanda dell'assicurato non emani una
decisione oppure una decisione su opposizione o su reclamo.
2.3 Secondo
giurisprudenza, vi è diniego di giustizia qualora una autorità giudiziaria o
amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente
(DTF 114 V 147 consid. 3a e ivi riferimenti). Sempre secondo la giurisprudenza
vi è pure un diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità competente si
dimostri certo pronta a emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un
termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché
dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti
ivi citati). Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità
non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF
108 V 20 consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c).
2.4. Nel
caso concreto, RI 1 ha nuovamente sostenuto un diniego di giustizia da parte
della Cassa non avendo quest’ultima preso di posizione riguardo alla questione
della perenzione del credito risarcitorio.
Ora,
a prescindere dal fatto che pendente causa la Cassa ha inviato due conteggi
inerenti all’evoluzione del credito risarcitorio, riferiti sia alla procedura
ex art. 52 LAVS che esecutiva, al vecchio indirizzo dell’interessato, questo
TCA evidenzia quanto segue.
Premessa indispensabile per invocare una denegata rispettivamente
una ritardata giustizia è la richiesta fatta dall’interes- sato nei confronti
dell’autorità competente, in prima istanza, a rilasciare una decisione formale
(“Allerdings sollte vorausgesetzt werden, dass die Rechtssuchenden zunächst
ein Begehren auf Erlass der Verfügung bei der erstinstanzlich zuständigen
Behörden gestellt haben”; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 2° edizione, 1998, pag. 255, n. 723). Inoltre, nei confronti
Considerandi
dell’autorità deve sussistere un diritto all’emissione di una
decisione, altrimenti il ricorso deve essere dichiarato irricevibile. Tale
diritto è desumibile nel caso in cui la legge applicabile obbliga l’autorità di
rilasciare una decisione (Kölz/Häner, op. cit., pag. 255, n. 725; cfr. anche
Kieser, op. cit., ad art. 56 n. 12, pag. 705: “ Rechtsverzögerung ist anzunehmen
… wenn der Versicherungsträger trotz
entsprechende Pflicht eine ihm obliegende Amtshandlung nicht vornimmt; … eine Rechtsverweigerung begeht die Behörde, wenn sie
pflichtwidrig völlig untätig bleibt“; sottolineature del redattore).
Ritornando
al caso in esame, dal momento che la procedura ex art. 52 LAVS è oramai
terminata da anni e ritenuto del resto che – come rilevato nella STCA 17
novembre 2009 (cfr. consid. 2.4) – RI 1 avrebbe dovuto e dovuto far valere
l’asserita perenzione del credito risarcitorio in sede di rigetto definitivo
dell’opposizione, la Cassa – i cui compiti in ambito contributivo e prestativo sono
enumerati all’art. 63 cpv. 1 LAVS ed in ambito risarcitorio all’art. 52 LAVS cpv.
2.
LAVS – non ha alcun obbligo di statuire mediante decisione sulle richieste del
ricorrente. Del resto egli ha unicamente chiesto una presa di posizione (“Stellungnahme”;
doc. O e P). Va poi rilevato che la presente fattispecie si differenzia da quella
del 2009, visto che in quell’occasione la Cassa aveva comunque dato una
risposta alle domande di RI 1, il quale tuttavia non aveva reagito (cfr. STCA
17.
novembre 2009 consid. 2.4).
Infine,
come già detto nella precedente procedura di ricorso per denegata giustizia,
questa non è la sede per esaminare la domanda di accertamento della prescrizione (recte: perenzione) del credito ex art.
52.
LAVS – stabilito con la STCA 7 febbraio 2001 – formulata da RI 1.
Ciononostante,
occorre precisare che se da un lato nei citati scritti 27 novembre 2012 e 28
gennaio 2013 il ricorrente ha fatto riferimento alla STCA 17 novembre 2009 – più
precisamente al punto in cui questo Tribunale in via abbondanziale aveva evidenziato
che il termine decennale di perenzione dell’esecuzione dei crediti da
risarcimento ex art. 52 LAVS decorreva dall’11 gennaio
2002, giorno d’intimazione delle sentenze federali (cfr. consid. 1.1) –, dall’altro
va ricordato che il credito (risarcitorio) è
stato oggetto di un attestato di carenza di beni rilasciato il 3 ottobre 2003
(cfr. consid. 1.2), ritenuto che giusta l’art. 149a cpv. 1 LEF il credito
accertato mediante un attestato di carenza beni si prescrive in venti anni dal suo
rilascio. Pure in via abbondanziale va poi fatto presente che solo nel caso in
cui il debitore sia ritornato a
miglior fortuna il creditore può promuovere una nuova esecuzione (cfr. art. 265
cpv. 2 LEF) e che se il debitore si oppone al precetto esecutivo contestando di
essere ritornato a miglior fortuna, l'ufficio d'esecuzione trasmette l'opposizione
al giudice del luogo dell'esecuzione (art. 265a cpv. 1 LEF) – in casu il
Pretore di __________ (art. 14 cpv. 1 della Legge
cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento
(LALEF), RL 3.5.1.1.) – ed il giudice ammette l’opposizione se il debitore espone la sua
situazione economica e patrimoniale e rende verosimile di non essere ritornato
a miglior fortuna (art. 265a cpv. 2 LEF).
In
conclusione, visto quanto sopra, il presente ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
2.5
La
Cassa, sebbene vincente in causa e patrocinata da un avvocato, non ha diritto a
ripetibili. Nessuna indennità è infatti di regola assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con
compiti di diritto pubblico (DTF 127 V 207, 126 V 150).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
non è ricevibile.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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