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Decisione

31.2013.13

Responsabilità ex art. 52 LAVS di membri del Cda di una banca. Nessuna prescrizione del credito risarcitorio. Lasciata aperta la determinazione del danno subito poiché agli ex amministrazione non può

22 dicembre 2014Italiano59 min

Source ti.ch

Fatti

i “bonus” 2008 di fr. 1'474'830 versati ai dipendenti __________ e __________ cadauno

(doc. 1/G inc. 31.2013.13);

·

conteggio 12 febbraio 2013 di fr. 229’368.-- relativi al saldo di

oneri sociali dovuti nel 2009 (doc. 1/C3 inc. 31.2013.13) determinati sulla

base di tre distinte salari allestite l’11 marzo 2010 dalla liquidatrice del

fallimento, __________, dedotti gli acconti versati (doc. 1/5 inc. 31.2013.13);

·

conteggio 12 febbraio 2013 di fr. 716’773.-- relativi al saldo di

contributi concernenti salari dal 2007 al 2010 rivendicati da collaboratori

della banca insinuati nella procedura fallimentare (doc. 1/C4 inc. 31.2013.13) –

tra cui “bonus” rivendicati da __________ __________, __________ e __________

–, così come risulta dalle

tabelle 9 aprile 2010 e 12 febbraio 2013 allestite dal revisore della Cassa

dopo visione della documentazione contabile presso la __________ (doc. I - M

inc. 31.2013.13).

Quanto all’obbligo di sostanziare

la pretesa risarcitoria, il TCA constata che i summenzionati conteggi sono

stati allegati alle decisioni di risarcimento, rispettivamente alle decisioni

su opposizione. Ad eccezione delle insinuazioni di credito del 15 e 16 febbraio

2010 dei dipendenti __________ e __________ allegate alle risposte di causa

(doc. 10 – 11 inc. 31.2013.13), l’amministrazione non ha prodotto la

documentazione della __________ alla base delle succitate riprese salariali,

limitandosi a chiedere in sede giudiziaria la relativa edizione. Tale

documentazione era in possesso della Cassa (cfr. consid. 1.7). Considerato come

già in sede di opposizione gli ex membri del CdA abbiano contestato l’ammontare

del danno chiesto in risarcimento, sarebbe stato auspicabile che

l’amministrazione l’avesse da subito messa a disposizione.

Secondo la giurisprudenza

federale, nel caso in cui il credito fatto valere dalla cassa di compensazione

nella decisione di risarcimento danni poggia su una decisione di fissazione dei

contributi cresciuta in giudicato, l’ammontare del danno può essere rivisto

soltanto se vi sono motivi di indubbia erroneità della decisione di

contribuzione; questo vale anche nel caso in cui la decisione non sia stata

indirizzata personalmente ai singoli datori di lavoro chiamati in seguito in

causa (Pratique VSI 1993 pag. 181 consid. 3a; RCC 1991 pag. 132 consid. II/1a).

Nell’ambito dell’art. 52 LAVS il concetto di indubbia erroneità è lo stesso

valido in caso di riesame. Una verifica della decisione di contributi arretrati

cresciuta in giudicato è parimenti ammessa se sono dati i motivi di una

revisione processuale (STFA H 232/01 del 26 novembre 2002, consid. 3.6).

Decisioni di fissazione dei contributi intimate dopo il fallimento sono invece

pienamente verificabili (Pratique VSI 1993 pag. 181 consid. 3b).

Infine,

il TF, partendo dal principio che la persona confrontata con una pretesa di

risarcimento deve avere avuto, in base alla garanzia della via giudiziaria, la

possibilità di contestare almeno una volta l'importo dei crediti contributivi,

per i quali è resa responsabile, presso un'autorità giudiziaria che esamina

liberamente i fatti, ha precisato che ex organi del datore di lavoro, i

quali non hanno avuto la possibilità di impugnare una decisione di fissazione

di contributi paritetici notificata posteriormente alla loro uscita dall’azienda,

hanno la possibilità di chiedere, nell'ambito della procedura di risarcimento

ex art. 52 LAVS, una verifica della stessa (DTF 134 V 404 consid. 5.4).

Nel caso in esame, la

Cassa non ha emesso alcuna decisione di ripresa salariale. Ritenuto inoltre che

gli ex amministratori hanno contestato l’ammontare del danno, spetta ora al TCA

esaminare in via preliminare la fondatezza o meno delle censure sollevate, in

particolare stabilire se le riprese effettuate si riferiscono a salario

determinante sui quali sono prelevati i contributi (art. 5 cpv. 2 LAVS).

Secondo l’art. 14 cpv. 1

LAVS, i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente

sono dedotti da ogni paga e devono essere versati periodicamente dal datore di

lavoro insieme al suo contributo. Decisivo per l'insorgenza del debito

contributivo e quindi per la questione di sapere quando i contributi devono

essere prelevati dal salario determinante è il momento in cui il reddito da

attività lavorativa si è realizzato (DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227

consid. 3a; STFA 1966 pag. 205; RCC 1989 pag. 317 consid. 3c, 1976 pag. 88

consid. 2). I contributi paritetici devono essere riscossi, indipendentemente

dal momento in cui il salario è pagato, su tutte le retribuzioni dovute per il

periodo di attività lucrativa durante la quale il salariato era soggetto a

obbligo di contribuzione (DTF 110 V 225). Pertanto, secondo la giurisprudenza,

i contributi sociali sono dovuti dal momento in cui il lavoratore dipendente

realizza il suo diritto al salario (RCC 1976, pag. 87). Quindi, ai fini

dell’art. 52 LAVS non è importante che il salario sia stato o potesse

effettivamente essere versato, bensì il fatto che il diritto a tale prestazione

si sia realizzato (fra le tante: DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid.

3a). Diverso è il caso in cui si tratta di una mera aspettativa salariale (STCA

30.2007.50 del 17 aprile 2008 consid. 2.2).

Nella fattispecie

concreta, occorre in primo luogo ricordare che con scritto 11 marzo 2010 la __________,

allegando la dichiarazione dei salari per il 2009 aveva esplicitamente fatto

presente alla Cassa di non poter garantire né la completezza né la veridicità delle

stesse, essendo in particolare necessari approfondimenti da parte loro e del

Ministero pubblico (doc. XXXIV/58). Analogamente, nel suo scritto 1° giugno

2010 accompagnatorio alle insinuazioni dei dipendenti e CdA nel fallimento

(cfr. insinuazione prodotte sub doc. A/11 inc. 31.2013.14), la liquidatrice del

fallimento ha espressamente evidenziato la necessità “.. di ulteriori

approfondimenti e/o verifiche …” appositamente elencati in una finca

contenuta nell’elenco delle insinuazioni stesse (doc. A/13 inc. 31.2013.14).

Fatte

queste premesse, va osservato quanto segue.

La maggior parte delle

riprese e rivendicazioni salariali concernono i dipendenti __________, __________

e __________ e più precisamente:

- fr.

1'474'830.-- di bonus versati nel 2008 ad __________ e __________ (doc. 1/G

inc. 31.2013.13), oggetto della ripresa relativa ai salari versati ma non

dichiarati per il periodo 1.10.2007 - 31.12.2009 (doc. 1/C2 inc. 31.2013.13);

- fr.

6'520’811.-- di bonus non versati, ma rivendicati:

- per

il 2007 da __________ e __________ per fr. 1’659'512.-- cadauno (doc. 1/M inc.

31.2013.13)

- per

il 2008 da __________ e __________ per fr. 466'677.-- cadauno e da __________

per fr. 560'669.-- (doc. 1/M1 inc. 31.2013.13)

- per

il 2009 da __________ per fr. 365'690.--, __________ per fr. 1'041'564.-- e da __________

per fr. 300’508.-- (doc. 1/M2 inc. 31.2013.13)

tutte riprese oggetto delle

rivendicazioni salari relativi al periodo 2007 – 2010 (doc. 1/C4 inc.

31.2013.13).

Per giustificare le loro

pretese, in sede d’insinuazione dei crediti nel fallimento della banca __________

(datata 15 febbraio 2010) e __________ (datata 16 febbraio 2010) hanno esibito

un contratto di lavoro sottoscritto nel 2006 con la precedente ragione sociale __________;

quello firmato con __________ reca la data del 16 ottobre 2006 (doc. XXXIV/146

inc. 31.2013.13) e quello con Serra la data del 24 maggio 2006 (doc. XXXIV/84

inc. 31.2013.13 ), nonché l’allegato “A”, privo di data, relativo alla

retribuzione fissa ed il bonus (doc. XXXIV/149 e 187). Sulla base di questi

documenti, entrambi hanno prodotto un conteggio dei bonus maturati, suddiviso

in bonus già versati e bonus rivendicati. __________ per il 2008 ha indicato di aver ricevuto in misura parziale un bonus di fr. 1'474'830,80 e per il 2009,

altrettanto in via parziale, fr. 537'412.--, rivendicando complessivamente fr.

2'711'110,20 di bonus, interessi esclusi (doc. XXXIV/146 inc. 31.2013.13). Va

qui rilevato che del bonus versato nel 2008 non vi è traccia nella scheda

salariale del 2008 (doc. XXXIV/166 inc. 31.2013.13), mentre nel “conto salari” del

2009 (allestita dalla __________) risulta invece essere stato contabilizzato

(doc. XXXIV/168 inc. 31.2013.13). __________ ha sostenuto di aver ricevuto per

il 2008 un bonus fr. 1'474'830,80, rivendicando un saldo di fr. 3'167'753 (doc.

XXXIV/182 inc. 31.2013.13); anche in questo caso quanto versato nel 2008 non

risulta contabilmente registrato nella sua scheda salario (doc. XXXIV/182 inc.

31.2013.13).

__________, nella sua

insinuazione del 13 febbraio 2010, ha allegato un contratto di lavoro concluso

con la __________ (doc. XXXIV/135 inc. 31.2013.13), il già citato allegato “A”

(doc. XXXIV/136 inc. 31.2013.13), rivendicando sulla base di un suo conteggio,

oltre agli stipendi 2010, un bonus per il 2008 e 2009 di complessivi fr.

861'177 (doc. XXXIV/129 inc. 31. 2013. 13). Dalle schede relative al suo

salario degli anni 2007, 2008 e 2009 risulta che egli percepiva un salario

fisso (doc. XXXIV/137 -142 inc. 31.2013.13).

Orbene, in sostanza i

ricorrenti contestano di aver mai autorizzato il versamento di bonus, rilevando

come i succitati ex dipendenti dalla banca siano penalmente indagati per reati

finanziari ai danni della DT 1. Altresì rilevano come il conteggio dei bonus

sia stato effettuato dagli stessi interessati, nutrendo dubbi sulla fondatezza

di tali pretese.

La Cassa ha poi effettuato

una ripresa riguardante l’onorario relativo all’ultimo trimestre 2007 di RI 2 (doc.

1/G inc. 31.2013.13). Il ricorrente ha giustamente rilevato dubbi su questa

ripresa, ritenuto come tale retribuzione sia stata annunciata nella

dichiarazione salariale di quell’anno (sub doc. XX inc. 31.2013.13; doc. XX45

inc. 31.2013.13).

Dall’altra parte, nel

citato scritto 8 agosto 2014 la nuova liquidatrice del fallimento (____________________)

ha segnatamente fatto presente di aver “… già verificato il credito della CO

1; iscriveremo in graduatoria il credito totale annunciato dalla Cassa, ma non

riconosceremo i debiti futuri …” (XXVIII inc. 31.2014.13).

Sia come sia, non è

necessario che questo TCA determini l’ammontare dei contributi dovuti dalla DT

1, i ricorrenti non potendo essere ritenuti responsabili del danno subito dalla

Cassa per i motivi che seguono (cfr. consid. 2.10).

2.7. Per definizione, il danno

considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione

in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro,

segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag.

99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono

innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di

esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i

contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività

salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire

i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.

1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e

versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto

pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire

meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi

dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI

1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192

consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre – anche se ciò non

è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi

dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la

trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne

consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo

stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha

violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.8. La cassa

di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non

osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo

di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente

degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei

contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni

intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di

lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi

di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei

contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,

ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un

simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che

il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi

di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine

ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag 307; RCC 1992 pag. 261

consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei

suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di

conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b).

2.9. Ai sensi

della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore

di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire

importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza

richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve

generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della

stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634

consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die

Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I

fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili

a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura

questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto

della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il

tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle

responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta

(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,

op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,

in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene

che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei

contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

2.10. Nella fattispecie in esame, il

TCA è chiamato a stabilire se ai ricorrenti, che non avevano la delega

gestionale della banca, può essere imputata una violazione delle prescrizioni

in materia di contributi paritetici per negligenza grave, esclusa

l’intenzionalità.

Occorre ricordare come ai

sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta

vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto

concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle

istruzioni.

L’amministratore deve, di

principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in

particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,

studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere

irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una

gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega

gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate

(STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF

114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.).

Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano

regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in

conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02

dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H

209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165).

In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di

paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile

2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999

(H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art.

716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere

Considerandi

d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale

incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo la

nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie

dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono

impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S.

e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009

[31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del

28.

ottobre 2010).

Va poi evidenziato che l’intensità

della diligenza richiesta dipende dalle circostanze del caso, in particolare

anche dalla grandezza dell’azienda e dal numero dei consiglieri di

amministrazione. Più la società è grande meno è il grado di vigilanza richiesto

(cfr. la casistica esposta in Reichmuth, op. cit., n. 635 – 639 pagg. 147/8;

cfr. anche le critiche a tale giurisprudenza: Reichmuth, op. cit., n. 639 pag.

148; cfr. anche Luca Grisanti, I vari tipi di organo e le implicazioni per la

responsabilità ai sensi dell’art. 52 LAVS, in RtiD II 2013, in cui alla nota a pié pagina 97 a pag. 449 orientativamente pone la soglia al di sopra dei

50-80 collaboratori per definire una impresa grande).

In caso di grandi società

all’organo delegante non spetta informarsi dettagliatamente dei pagamenti, in

particolare per quel che concerne gli oneri sociali; perciò non gli si può

imputare una grave negligenza se egli non ha vigilato e controllato ogni

singolo affare, ma si è limitato a vigilare in generale sulla conduzione e sull’attività

della società, non ponendo – ad esempio - attenzione sull’omesso allestimento

di un conteggio dei contributi (Reichmuth, op. cit., n. 636, pag. 147 e la

giurisprudenza citata; cfr. anche STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid.

7.3

con riferimenti; cfr. anche Luca Grisanti, I vari tipi di organo e le

implicazioni per la responsabilità ai sensi dell’art. 52 LAVS, in RtiD II 2013

pag. 449).

Nella fattispecie

concreta, come risulta dall’organigramma di cui al doc. A/12 inc. 31.2013.14, la

gestione della banca era affidata alla direzione generale (__________,

direttore generale; __________, direttore generale sostituto), nonché ad una

direzione con cinque direttori per altrettanti settori, fra cui quello denominato

“Amministrazione” suddiviso in sei uffici, tra i quali “Contabilità/Reportistica”

e “Traffico dei pagamenti”, uffici che verosimilmente si occupavano del

pagamento dei contributi. La struttura dell’azienda può quindi definirsi come

complessa.

Dalle dichiarazioni dei

salari risulta che la DT 1 impiegava nel 2007 33 persone mentre negli anni 2008

e 2009 (il conteggio del 2009 è stato allestito dalla __________) aveva

rispettivamente 41 e 42 collaboratori; dopo il fallimento erano rimasti 3

impiegati. Nel 2007 la massa salariale ammontava a oltre 1,3 milioni di franchi

aumentata nel 2008 a fr. 5'486'685,90, fr. 6'498'340 nel 2009 e drasticamente

ridotta a fr. 115'172,55 nel 2010 (doc. 13 inc. 31.2013.13). Si tratta quindi

di un’azienda medio grande (cfr. STF H 209/01 del 29 aprile 2002 consid. 6 b in

viene definita come media grande un’azienda con 40 dipendenti e con una massa

salariale di 1,3 milioni di franchi relativa ad un’attività di mezz’anno),

motivo per cui non era esigibile che ogni singolo amministratore eseguisse

puntigliosi e dettagliati controlli relativi al versamento dei contributi. Premesso

quanto sopra, determinante è che dagli atti di causa non risulta che prima

della decisione superprovvisoria del 2 novembre 2009 della FINMA di nomina di

un incaricato d’inchiesta i ricorrenti avessero avuto motivo di dubitare del regolare

versamento dei contributi, ciò che è dimostrato, come già accennato, dal fatto

che tutti gli oneri sociali (acconti e conteggi finali) sono stati liquidati entro

i termini di legge senza che la Cassa abbia dovuto inviare diffide di pagamento

o precetti esecutivi. Solo a partire dall’acconto di novembre 2009, a seguito del precipitare della situazione della banca, i contributi non sono stati versati

(cfr. specchietto evoluzione del pagamento dei contributi sub XX inc.

31.2013

). Successivamente al fallimento della società sono emerse le

differenze e le rivendicazioni salariali.

Conformemente alla

giurisprudenza federale, la responsabilità dell'organo societario ex art. 52

LAVS si estende anche alle pretese e ai versamenti salariali accertati

unicamente dopo la data del fallimento purché riferiti a un periodo in cui

l'interessato fungeva ancora quale organo (STFA H 180/03 dell'11 ottobre 2004

consid. 5.3; cfr. anche STF H 134/04 del 28 agosto 2007, STFA H 307/02, H308/02

e H 309/02 del 28 gennaio 2004 consid. 7.2.2.e riferimenti giurisprudenziali

ivi citati). Tuttavia, in caso di ripresa dei contributi il datore di lavoro

può in buona fede ignorare che sia dovuta una differenza contributiva fino alla

data del suo controllo da parte dell’ispettore della Cassa. Di conseguenza, se

il controllo avviene dopo le sue dimissioni, l’amministratore non può più

essere reso responsabile. Tuttavia se l’amministratore, durante il proprio

periodo in carica, non ottempera con la dovuta diligenza al suo obbligo di

vigilanza e informazione, non può invocare la propria buona fede per escludere

la sua responsabilità anche per i contributi rilevati a seguito di una ripresa

salariale (AA. VV., La procedura di risarcimento danni della Cassa di

compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS,

RtiD II 2006, n. 3.5.3.7 pag. 378 con giurisprudenza ivi citata).

È sulla base di questa

giurisprudenza che la Cassa, tenuto conto delle dimissioni dal CdA inoltrate da

RI 5 il 18 dicembre 2009, ha verosimilmente (nella decisione su opposizione

contestata non risulta alcuna spiegazione in merito) limitato il danno a fr.

43'419,95, corrispondente al saldo degli acconti da gennaio a novembre 2009,

non computando in particolare le riprese salariali accertate dopo il fallimento

della banca (doc. 1/F inc. 31.2013.17).

In concreto, dopo attento esame

degli atti questo TCA ritiene che in buona fede i ricorrenti, benché non

dimissionari, non potevano sapere dei bonus versati in nero e di quelli rivendicati

ed insinuati nel fallimento, come pure dei salari reclamati dai collaboratori

della banca e parimenti insinuati. Tutte queste retribuzioni sono state accertate

in sede di controllo del datore di lavoro, eseguito dopo il fallimento della

banca e sono state fatte oggetto delle riprese salariali il cui mancato

versamento di contributi costituisce parte del danno fatto valere dalla Cassa.

Per inquadrare l’intrigata

e complessa situazione della banca è sufficiente fare riferimento a quanto

esposto dalla FINMA, sulla base degli atti penali da lei consultati, nella

decisione 21 dicembre 2009:

" Il

Presidente e il Vicepresidente del consiglio di amministrazione della banca

(CdA) hanno conferito a __________, Direttore Generale sostituto e responsabile

per il __________, la gestione patrimoniale e la consulenza alla clientela,

procura con firma individuale per effettuare operazioni (aperture/chiusure di

conti, conferme operative, eccetera) con il Gruppo __________ per conto della __________

(atti di procedura 1031339 A3 p. 2016). In base a questa autorizzazione __________

e il Direttore Generale __________ (responsabile del trading e azionista) hanno

potuto prelevare importi in contanti dai conti dei clienti e della Banca per

sostenere un stile di vita dispendioso e pagare retrocessioni o compensi alle

persone con cui l'istituto operava a vario titolo.

(9) Al fine di mascherare tali prelevamenti, i conti citati

venivano alimentati con entrate bancarie non reali e con Utili di operazioni di

borsa non effettive. La contropartita di tali scritture contabili fittizie era

sempre riconducibile ai conti della Banca presso la __________.

(10) Il contabile, su ordine di __________ e __________,

provvedeva a falsificare gli estratti ricevuti dalla __________, modificando le

ultime due pagine e consegnando poi gli estratti modificati all'ufficio

contabilità, che effettuava le necessarie scritture contabili nel sistema

informatico della Banca. Al 30 ottobre 2009, tra i due estratti vi era una differenza

complessiva pari ad un controvalore di circa CHF 20 mio (atti di procedura

1031339.

A3 pag. 1016).

(11 ) Conseguenza del mancato controllo è inoltre, che, dopo

l'arresto di __________ e il soggiorno all'estero di __________, l'incaricata

d'inchiesta ha trovato un istituto praticamente paralizzato sul piano

operativo, essendo lo stesso sprovvisto di adeguate sostituzioni per le

funzioni chiave.

L'effettiva conduzione della banca era quindi nelle mani di due

sole persone (atti di procedura 1031339 A3 p. 1026, 1028).

(12) A questo si aggiunge il riscontro di una situazione

allarmante relativa all’operatività dei clienti della banca (…..).

(13) Gli accertamenti penali in corso relativi ai reati di

appropriazione indebita, amministrazione infedele per scopo di lucro, ripetuta

falsità in documenti e riciclaggio di denaro aggravato mettono in causa il

presupposto della garanzia di irreprensibilità di __________ (Direttore

Generale e azionista qualificato) e __________ (Direttore Generale sostituto e

azionista qualificato). Quest'ultimo ha ammesso le proprie responsabilità

nell'ambito del sistema di retrocessioni messo in atto, del sistema di

contabilizzazione fittizia con falsificazione di documenti, del dissesto

finanziario, nonché della partecipazione attiva di altri dipendenti della banca

(atti di procedura 1031339 A3 p. 1029 und A3 1000)."

(sottolineatura del redattore; doc. A/5 inc. 31.2013.14).

È in questo contesto che

s’inserisce la vicenda dei bonus. In particolare nel verbale 1° dicembre 2009 __________,

vicedirettore della DT 1, ha rilevato la possibilità che su determinati conti

di clienti “… sia stata contabilizzata operatività ordinaria per generare

liquidità necessaria a remunerare bonus non ufficiali agli operatori di banca

piuttosto che quelli personali,” elencando i nominavi dei beneficiari (__________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________ e __________). Ha anche ammesso il versamento di una gratifica in

contanti non ufficiale di fr. 15'000.-- versata a __________ (doc. A/15 inc.

31.2013

).

A proposito dei succitati

beneficiari dei bonus, va evidenziato che, almeno da quanto si evince dai

verbali agli atti, risultano indiziati di reato i seguenti ex collaboratori

della banca: __________ (doc. A/15 inc. 31.2013.14), __________ (doc. A/19 inc.

31.2013

), __________ (doc. A/22 inc. 31.2013.14), __________ (doc. A/23 inc.

31.2013

), __________ (doc. A/25 inc. 31.2013.14).

Dal verbale 10 maggio 2010

di __________ (pag. 7; doc. A/20 inc. 31.2013.14) si evince in particolare che

il procuratore pubblico gli prospetta che “… che DT 1 ha sistematicamente

inserito false scritturazioni nella propria contabilità e nei libri contabili,

rispettivamente ha omesso di inserire scritturazione reali. In particolare

il bonus di __________ e __________ e tutto il sistema generale a favore degli

operatori. Vi è stato inoltre un mancato accantonamento dei bonus dovuti e

non ancora pagati. Vi sono state malversazioni ed occultare i risultato di

gestione””. Tale modalità di operare è stata ammessa (“Confermo che

abbiamo operato secondo questa modalità”).

Sempre in quella sede, il

perito del Ministero pubblico, prospetta a __________ “ ... che in DT 1

risulta un sistema generalizzato e sistematico di falso in bilancio per

occultare spese di gestione esorbitanti e “bonus” esorbitanti allorquando la

società era già in stato di illiquidità e di sovra indebitamento ed avrebbe

dovuto depositare i bilanci. Ciò non è avvenuto ed in DT 1 sono continuate le

malversazioni ai danni di clienti, rispettivamente sono continuate le false

scritturazioni contabili per occultare il disavanzo” (sottolineatura del

redattore).

I bonus venivano versati

in nero (cfr. al riguardo verbale 21 ottobre 2010 di __________, dipendente

della banca, in doc. A/22 inc. 31.2013.14 pag. 15).

Anche parte dei salari sono

stati versati in nero, come ammesso da __________, consulente __________, il

quale alla domanda sul motivo per cui, oltre ai fr. 4'000.-- di salari al netto

, aveva ricevuto 10'500.-- euro ha risposto “…può darsi che si tratti di una

parte di stipendio che dovevano versarmi “in nero”. In precedenza ciò era già

stato fatto. Avevo già ricevuto parte di stipendio in “nero” ed in euro. Mi

sono accordato in tal senso verbalmente con la direzione. All’epoca ne avevo

parlato con __________. In tutta franchezza dovrei però verificare fino a che

momento mi à stata versata una parte di salario in “nero” (doc. A/24 inc.

31.2013

).

Questa “prassi” è stata

confermata da __________, il quale in occasione della sua deposizione del 12

aprile 2010 ha dichiarato: “ È stato __________ a chiederci di aprire un

conto ad un prestanome per trasferire i nostri bonus …” (doc. A/25 inc.

31.2013

).

Non solo, dei bonus

versati non ne sapevano nulla né il CdA né tantomeno il revisore. Al riguardo,

il 5 luglio 2010 __________ (direttore del reparto amministrativo), in merito

alla rivendicazioni dei dipendenti __________ e __________ riguardanti il

versamento di bonus, aveva dichiarato:

" Mi viene prospettato che esistono diversi mail che confermano che fossi

al corrente delle rivendicazioni di __________ /__________. Tali impegni non

figurano mai a bilancio? Questa omissione è di grande rilievo per la solidità

patrimoniale della banca. Per quale ragione non è stata iscritta a bilancio?

Quando __________, __________ e __________ sono

venuti da me nel maggio/giugno 2009 informandomi sui fatto che vantavano

crediti per bonus dell'ordine di diversi milioni, ne ho parlato con __________

e ____________________. __________ mi ha riferito che la questione non gli interessava,

__________ per parte sua, mi ha risposto che le pretese dei tre per bonus

non potevano essere inserite nei bilanci della società perché la società non

disponeva dei fondi necessari. Per me era un fatto grave. Non ho parlato

di questa grave situazione né con il CdA né con il revisore perché mi era stato

vietato da __________. Riconosco che a quel momento avrei anche potuto

distanziarmi ed è stato certamente un errore non

averlo fatto. E' vero che confidavo nell'arrivo del

direttore generale che tuttavia, vista la strutturazione di DT 1, non avrebbe

comunque potuto sistemare o limitare l'enorme potere che avevano i due

azionisti principali, ma probabilmente le cose sarebbero uscite fuori …”(sottolineature

del redattore; doc. A/23 inc. 31.2003.14).

Inoltre, dai

bilanci 2007 e 2008, in particolare al punto no. 5.3 degli stessi (Suddivisione

spese per il personale) non risultano evidenziate posizioni riguardanti bonus

(doc. A/28 e A/29 inc. 31.2013.13).

Da quanto

risulta dagli estratti relativi ai rapporti 3 giugno 2008 e 5 giugno 2009

dell’Organo di revisione esterno sull’audit prudenziale secondo la __________ e

__________ relativi agli anni 2007 e 2008, la banca aveva scelto una politica

di retribuzione fissa, escludendo alcun sistema di retribuzioni variabili in

funzione del volume o di guadagni di corso, ad eccezione di due impiegati che

beneficiavano di una partecipazione del 7.5% del capitale della banca (cfr. Rapport

de l’organ de révision externe sur l’audit prudentiel LP et LBVM pour

l’exercice 2008, punto no. 3.1.3.8: “. Les

banque a pour politique de rétribuer les employés selon une rétribution fixe.

Acun système de variable, en fonction des volumes ou des gains de cours réalisés,

n’a été mis en place. Deux employés de la banque, actifs dans le front et

le support, ont acquis une participation de 7.5% dans le capital de la banque.

Cette participation a pour but de fidéliser et de faire participer des employés dans le succès de

l'entreprise. Sur la base

de nos procédures de revue des risques, nous n'avons pas constaté de faits qui pourraient

nous amener à conclure qu'une intervention de la FINMA est nécessaire » in doc. A/27 inc. 31.2013.14 pag. 27. Per il 2007 cfr.

doc. A/26 inc. 31.2013.14).

Certo, come

rilevato dalla Cassa, può apparire singolare che i ricorrenti, membri del CdA,

non sapessero del versamento di bonus, questo in particolare se si tiene conto,

come visto al consid. 2.6, che tale retribuzione era regolamentata nell’allegato

“A” ai contratti di lavoro. Tuttavia, dalle risultanze penali succitate si è

evinto che parte dei bonus sono stati versati in nero, come anche parzialmente

gratifiche e salari, motivo per cui i ricorrenti non potevano rendersene conto.

D’altronde essi non potevano sapere dei bonus milionari reclamati da

collaboratori della banca – in particolare, come emerge dal succitato verbale 5

luglio 2010 di __________, trattasi di __________, __________ e __________ – , visto che gli

interessati si erano rivolti alla direzione per far valere i propri diritti e

non al CdA.

Come del resto, viste le

dimensioni della banca, i ricorrenti non avrebbero dovuto sapere che l’auto

aziendale fosse utilizzata per scopi privati, motivo per cui non potevano

aspettarsi una ripresa salariale (cfr. consid. 2.6). Essi parimenti non

potevano sapere delle controversie salariali come da “Rapporto sui pagamenti

degli stipendi di dicembre da pagare a collaboratori che presentano casi

particolari “ redatto dalla direzione il 18 dicembre 2009 (doc. A/14 inc.

31.2013

).

Va altresì ricordato che

dal punto di vista dei contributi, sino al l’acconto di ottobre 2009 la banca

aveva regolarmente versato gli acconti, come pure i conguagli e quindi per i

ricorrenti non vi era motivo di preoccupazione.

Infine, va evidenziato che

vista la situazione di contabilità contraffatta, di versamenti in nero di

prestazioni salariali ecc. emersa dalle succitate deposizioni, in particolare

quella di __________, gli ex amministratori non potevano rendersi conto della

reale situazione in cui versava la banca, fatti emersi solo a seguito dell’apertura

dell’inchiesta penale e dell’intervento della FINMA.

2.11

I ricorrenti

hanno chiesto l’edizione di diversa documentazione (cfr. XVI e XVII).

Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b;

riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

A mente del

TCA, la documentazione agli atti, in particolare quella penale prodotta, è

sufficiente per statuire nel merito della presente vertenza, motivo per cui non

si rende necessario esperire ulteriori accertamenti.

2.12

In conclusione, visto quanto

sopra, non essendo adempiute per RI 1, RI 2, RI 3, RI 4 RI 5 le condizioni per

riconoscere una loro responsabilità ex art. 52 LAVS, i rispettivi ricorsi vanno

accolti e le rispettive decisioni su opposizione 31 luglio 2013 annullate. Ai

succitati ricorrenti patrocinati in causa vanno assegnate congrue ripetibili.

2.13

Il TF, nella DTF 137 V 51,

chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di

diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro

per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,

ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un

giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa

di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il

valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una

questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un

senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85

cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit

pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects

choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.

52.

LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;

cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella

quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema

di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando,

in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di

importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2

LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se

il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal

ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. I ricorsi sono accolti.

§ Le

rispettive decisioni su opposizione del 31 luglio 2013 sono annullate.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. La Cassa cantonale di compensazione verserà a titolo di ripetibili (IVA

inclusa) a RI 1 ed a RI 5 fr. 2'500.-- ciascunoRI 1RI 5RI 2, RI 3 e RI 4 complessivamente

fr. 3'500.--.

3. Comunicazione agli

interessati.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In materia patrimoniale il

ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità

dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1

lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è

nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il

ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti