31.2013.18
Responsabilità giusta l'art. 52 LAVS del datore di lavoro, rispettivamente dei suoi organi, per il danno causato dal mancato pagamento di contributi paritetici; in casu assenza di motivi di giustifica
25 giugno 2014Italiano26 min
Source ti.ch
CO 1ta
Incarto
n.
31.2013.18-19
rg/sc
Lugano
25 giugno 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 4 novembre 2013 di
RI 1
contro
le decisioni su opposizione del 7 ottobre 2013 emanate da
in relazione alla fallita:
terzo chiamata in causa:
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
FA 1
TERZ 1,
ritenuto in
fatto
1.1. La
FA 1, società con sede a __________ ed attiva in particolare nella compravendita,
locazione e gestione di esercizi pubblici, è stata iscritta a RC il 17 settembre
2007 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti). Dal 16 novembre 2007 al 24
settembre 2012 amministratore unico della società con diritto di firma individuale
è stato RI 1. In seguito – e sino allo scioglimento della società per fallimento
decretato il 19 settembre 2013 – amministratore unico è stato TERZ 1 (cfr.
estratto RC).
1.2. La
FA 1 è stata affiliata alla CO 1 (in seguito: Cassa), in qualità
di datrice di lavoro, dal 1. novembre 2007 per la gerenza della Discoteca __________
a __________ e dal 1° giugno 2011 per le gestione del __________”.
La
società è entrata in mora con il pagamento dei contributi paritetici,
motivo per cui la Cassa ha dovuto diffidarla e precettarla (cfr. specchietto
relativo all’evoluzione dei pagamenti sub doc. 5 in inc. 31.2013.18 rispettivamente sub doc. 4 in inc. 31.2013.19) sino all’emissione di diversi
attestati di carenza beni (ACB), i primi rilasciati il 13 luglio 2012 (cfr. XII
in inc. 31. 2013.18).
Con
decreto 19 settembre 2013 la Pretura del Distretto di __________ ha dichiarato
l’apertura del fallimento della società (cfr. estratto RC).
1.3. Costatato
di avere subito un danno, con distinte decisioni datate 26 luglio
2013 e confermate con decisioni su opposizione emanate il 7 ottobre 2013, la
Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di CHF 40'299.30
corrispondenti ai contributi AVS/AI/IPG e AF non soluti dalla FA 1 per il
periodo 1. novembre 2007 - 31 agosto 2012 relativamente alla gestione della
Discoteca __________, rispettivamente di CHF 5'949.95 per contributi riguardanti il personale fisso non versati nel
periodo 1. giugno 2011 – 30 giugno 2012, in entrambi i casi con vincolo di solidarietà con TERZ 1 per analoghi importi e periodi.
__________
1.4. Contro
le suddette decisioni su opposizione insorge RI 1 contestando una sua
responsabilità giusta l’art. 52 LAVS. Rimprovera anzitutto alla Cassa di non
averlo informato – prima di emanare nei suoi confronti, il 26 luglio 2013, le
decisioni di risarcimento – della situazione debitoria in cui si trovava la FA
1 che ritiene quindi essergli stata “estranea”. Sostiene di non essere
responsabile anche perché quando ha terminato il proprio mandato la società era
ancora attiva, evidenziando altresì di non essere più amministratore a far
tempo dal 25 settembre 2012. Sottolinea inoltre come in occasione
dell’assemblea straordinaria tenutasi il giorno prima gli sia stato dato “ampio
scarico” quale amministratore unico della società. Conclude respingendo in
toto la pretesa risarcitoria e dichiarandosi ad essa “estraneo”.
1.5. Con
le rispettive risposte di causa la Cassa postula l'integrale reiezione dei
ricorsi, ribadendo in particolare una violazione degli obblighi di diligenza da
parte dell’insorgente.
1.6.
Con osservazioni 9 dicembre 2013 il ricorrente ribadisce di a-ver avuto “ampio
scarico” quale amministratore, di essere “estraneo” alla situazione
debitoria venutasi a creare nel senso che egli non ha saputo nulla sino al
momento in cui gli è stata resa la decisione di risarcimento. Evidenzia inoltre
come le richieste di pagamento della Cassa e le consecutive procedu-re
esecutive siano state indirizzate e avviate nei confronti della società datrice
di lavoro e non direttamente nei suoi confronti.
1.7.
Chiamato in causa con decreto vice presidenziale dell’11 dicembre 2013 (cfr.
VIII), TERZ 1 – nei cui confronti la Cassa ha parimenti avviato una procedura
di risarcimento in relazione al mancato pagamento di contributi paritetici da
parte della FA 1 – è rimasto silente. Con decreto di medesima data è stata pure
ordinata la congiunzione delle cause di cui agli inc. 31.2013.18 e 31.2013.19
(cfr. VII).
considerato in
diritto
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione monocratica ai
sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
2.2. In
virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS – sia nella sua versione in vigore sino al 31
dicembre 2002 che in quella valida dal 1. gen-naio 2003, modificata a seguito
dell’entrata in vigore della LPGA – il datore di lavoro deve risarcire il danno
che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le
prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono
quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in
materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità
o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata
violazione delle prescrizioni legali.
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria,
Fatti
i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001
AHV Nr. 6, p. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento
al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi
dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in
DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di com-pensazione
deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il
datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di
compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi.
General-mente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del
fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche
il rilascio di un ACB definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento
(Nussbaumer, Die
Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements
récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la
responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, p. 163; RCC
1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001
AHV Nr. 6).
Qualora
più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più
organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne
rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi
citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in
vigore il 1° gennaio 2012, prevede che se il datore
di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri
dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della
liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono
solidalmente per l’intero danno.
Il
TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha riesaminato il problema della responsabilità
sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito
dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vi-gore
– il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003
pp. 79ss).
Nella
fattispecie concreta, con riferimento alla succitata giurisprudenza, a seguito del
rilascio dei primi ACB rilasciati alla Cassa il 13 luglio 2012 (cfr. supra
consid. 1.2, cfr. XI) ed attestanti quindi l’impossibilità di riscuotere i
contributi e quindi l’insolvibilità della società datrice di lavoro la Cassa ha
rettamente chiesto, in via sussidiaria al ricorrente, organo formale della FA 1,
il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dalla società.
In
tale contesto – con particolare riferimento all’argomento addotto
dall’insorgente il quale, evidenziando come le richieste di pagamento dei contributi
e le relative procedure esecutive siano state indirizzate alla società e non
rivolte e promosse nei suoi confronti, tralascia invero di considerare la distinzione
tra credito contributivo e credito risarcitorio – è bene ricordare che
debitore verso la Cassa dei contributi paritetici è il datore di lavoro (artt.
14ss LAVS), mentre che debitore del credito risarcitorio ex art. 52 LAVS non è
necessariamente quest’ultimo ma, come accennato sopra, può essere ritenuto in
via sussidiaria, come nel presente caso trattandosi di persona giuridica, un
suo ex organo (sulla distinzione, per natura ed oggetto tra credito
risarcitorio ex art. 52 LAVS e credito contributivo ex art. 16 LAVS cfr. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,
2003, p. 178; DTF 123 V 171s; cfr. anche la succitata STCA 11 dicembre 2007,
consid. 2.7.4).
Non
è inoltre qui superfluo sottolineare come, nell’ambito di u-na procedura di
risarcimento, nei confronti dei responsabili la Cassa emette una decisione di
risarcimento (art. 52 cpv. 4 LAVS) contro la quale è dato il rimedio
dell’opposizione (art. 52 LPGA) e poi del ricorso all’autorità giudiziaria
(art. 56 LPGA), nessun disposto di legge o d’ordinanza stabilendo l’obbligo per
la Cassa di informare il responsabile del danno prima di iniziare, tramite emissione
di una decisione, una procedura di risarcimento (sul diritto d’audizione prima
di decisio-ni, come in casu, impugnabili con opposizione cfr. art. 42 LPGA). Come
si vedrà in seguito (cfr. infra consid. 2.7), l’affermazione dell’insorgente
secondo cui prima dell’emanazio-ne delle decisioni di risarcimento egli non sapeva
nulla della/era estraneo alla situazione debitoria della società (cfr. supra
consid. 1.4 e 1.6) è circostanza che non può che confermare come egli abbia
agito in maniera inadempiente e negligente per rapporto ai obblighi derivanti
dalla sua funzione di amministratore della FA 1.
2.3. Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28
ottobre 2002 consid. 4.1; STCA 31.2002.10 del 10 giugno 2002 consid. 2.3; Pratique
VSI 1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4
ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti al-l’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art.
41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995
pp. 369s. e in RDAT II 2002 pp. 519s.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid.
6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03
del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante giurisprudenza,
spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti,
salari, fatture ecc.. (RDAT II 1995 p. 396). Tuttavia va ricordato che, in
applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso
di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del
danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 p. 133
consid. II/1b).
Nel
caso in esame, il danno è costituito, come detto, dal mancato pagamento da
parte della FA 1 dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF concernenti il periodo 1.
novembre 2007 – 31 agosto 2012 in relazione alla gestione della Discoteca __________
(CHF 40'299.30), rispettivamente il periodo 1. giugno 2011 – 30 giugno 2012 per
quanto riguarda la gestione del __________ (CHF 5'949.95) (cfr. decisioni impugnate; cfr. specchietti dell’evoluzione dei
pagamenti prodotti con le rispettive risposte di causa).
2.4. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique
VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS
sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesi-ma e nelle sue
disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di
pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività
salariata, il prelievo dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i
relativi conteg-gi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.
1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti)
e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai
sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno
(Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid.
1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2).
Inoltre
– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di
lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere
il prelevamento e la tra-smissione alla Cassa con tutta la necessaria
attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei
confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi
dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della
LAVS (RCC 1985 p. 608 con-sid. 5b).
2.5. La
cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non
osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo
di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente
degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei
contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni
intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di
lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi
di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 p. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi,
il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esi-stenza della ditta, ad esempio
nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile
comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il
datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di
ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole
(DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p.
604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili
di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se
questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF
108 V 187 consid. 1b; cfr. infra consid. 2.8).
2.6. Ai
sensi della giurisprudenza federale si deve ammettere una negligenza grave del
datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La
misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza
che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore
di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC
1988 p. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti;
Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p.
53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono
necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti
esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un
organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di
quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in
modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state
attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p.
647 consid. 3b; Knus, op. cit., p. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer
Treuhänder, 1995, p. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la
mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una
grave negligenza (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).
2.7.
Nel caso che ci occupa, il ricorrente nega una sua responsabilità sostenendo
la sua estraneità al mancato pagamento dei contributi in quanto, oltre a non
essere stato informato della situazione debitoria prima dell’emanazione, il 26
luglio 2013, delle decisioni di risarcimento (censura evasa al consid. 2. 2 che
precede), l’assemblea della società tenutasi il 24 settembre 2012 gli avrebbe
dato “ampio scarico” quale amministratore, ricordando inoltre come il
suo mandato abbia quindi pre-so termine il 25 settembre 2012, in un momento in cui la società era ancora attiva.
L’insorgente
non allega nè sostiene di essersi interessato o di essere stato impossibilitato
ad occuparsi delle questioni contributive – né d’altronde ciò emerge dagli atti
all’inserto – e ad adempire quindi agli obblighi che la sua funzione di amministratore
unico gli imponeva. E’ l’insorgente medesimo ad affermare di non aver saputo
nulla, prima dell’emanazione delle decisioni di risarcimento, della situazione
debitoria in cui si trovava la società, affermazione, questa, che rivela e
conferma come egli non abbia svolto correttamente e diligentemente la propria
funzione di amministratore unico e quindi di orga-no esecutivo della società (cfr.
supra consid. 2.4, 2.6). Per il resto, lo scarico che egli avrebbe ricevuto in
occasione del-l’assemblea degli azionisti del 24 settembre 2012 non è circo-stanza
idonea a giustificare il mancato versamento dei contributi, trattandosi di mera
questione interna ininfluente nel rapporto esterno con la Cassa e quindi senza
rilevanza nell'ambito della responsabilità ai sensi dell’art. 52 LAVS (STCA
31.2002.14 del 6 agosto 2002 con riferimenti).
Ritenuto
che il disconoscimento dei doveri quale organo formale rappresenta una grave
violazione del dovere di diligenza (cfr. anche RCC 1992, p. 263, consid. 7b),
nella misura in cui vi sia da ritenere che l’insorgente abbia delegato ad altre
persone i compiti relativi al conteggio e al versamento dei contributi (ciò che
in concreto sembra essere stato il caso considerato quanto dichiarato
dall’insorgente nelle osservazioni 9 dicembre 2013; cfr. VI in inc. 31.2013.18),
giova ricordare che ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore
spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare
per quanto concerne l’osser-vanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e
delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodica-mente
dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali,
richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di
chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni
raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di
chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le
prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25
luglio 1991; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche STFA
29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare
affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai
salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2
dicembre 2003, H 310/02 del 11 novembre 2003, H 33/03 del 8 ottobre 2003 e H
208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., RSA
1991, p. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura
dell'uomo di paglia (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile
2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza H 160/99 dell'8 novembre
1999, il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art.
716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere
d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale
incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità."
Infine,
secondo la giurisprudenza federale, se l’amministrazio-ne di una piccola
società è composta da un solo membro, si può in generale esigere da
quest’ultimo – nella misura in cui egli assume da solo nelle sue vesti di organo
l’amministrazio-ne della società – l’insieme delle attività importanti della ditta
e ciò anche allorquando egli abbia a sua volta affidato i compiti essenziali
della gestione a un direttore: con questa delega delle competenze egli non può
nel contempo venir meno ai suoi obblighi di amministratore unico (DTF 108 V 203
consid. 3b). Secondo la giurisprudenza, quando un amministratore accerta di non
essere in grado di svolgere le funzioni che gli incombono e che ripetute
richieste vengono sistematicamente disattese, egli può (e deve) mettere fine
con atti propri alla situazione di rischio, rassegnando le dimissioni (STF H
10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6.6, con riferimento alla STFA H 258/03 del 14
aprile 2005 consid. 4.4).
Il
fatto, invocato dal ricorrente, secondo cui il mandato di amministratore unico
sia terminato in un momento in cui la società era ancora attiva, non è circostanza
idonea a liberarlo da una sua responsabilità. Infatti da un lato un organo rispon-de
del danno provocato dal mancato versamento dei contributi dovuti nel periodo
intercorrente tra il momento della sua entrata in funzione (in casu il 16
novembre 2007) e quello in cui lascia effettivamente la sua carica (in casu il
24 settembre 2012; sul punto vedi Reichmuth, op. cit. n. 256ss, p. 63; Valterio, Droit de l’AVS e de l’AI,
Commentaire thématique, 2011, n. 2412s, pp. 673s; Kieser, Alters-und Hinterlassenen-versicherung,
in Murer/Stauffer (Hrsg.), Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
2012, ad art. 52, n. 71ss, pp. 336s). D’altro lato, come detto, dal momento in
cui la società, come in concreto, diviene insolvibile, è data la responsabilità
in via sussidiaria dei suoi organi e il credito risarcitorio dovendo inoltre,
come in casu, essere fatto valere nei confronti del responsabile nel termine di
Considerandi
2.
anni dalla conoscenza del danno (in casu da far risalire al rilascio, il 13 luglio
2012, di diversi ACB a favore della Cassa; nella fattispecie non sono
ravvisabili nell’inserto elementi che permettano di ipotizzare, stante
l’esistenza di ACB di altri creditori, l’esi-stenza di motivi per i quali la
Cassa avrebbe dovuto esercitare il diritto di consultazione ex art. 8a LEF con
conseguente anticipazione del momento della conoscenza del danno; sul punto
cfr. STF H 208/00 e H 2009/00 del 28 aprile 2003);
2.8
2.8.1
Occorre
ora esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non
versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid.
4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
Costituisce
motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo
il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di
liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata
situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai
sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora
altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali
per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere
che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La
questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro
all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i
contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un
tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo
responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti;
cfr. in dettaglio Reichmuth,
Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n.
668s pp. 156ss; vedi anche Meyer,
Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung;
in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pp. 25ss e 35s;
cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123
V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la
ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri
delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23
luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid.
3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve
prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto
che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31
agosto 2001 consid. 4a). Quindi l’illiquidità della società non giustifica il
procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri
di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6del 12 febbraio
2009).
Da
distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare
l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è la
fattispecie in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione
dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa
seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende,
che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle
assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in
difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento)
e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro
esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la
perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007
del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n.
696.
ss pp. 163 ss; cfr. anche Meyer,
op. cit., p. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto
alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi
paritetici era cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le
procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato
(STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).
2.8.2
In
concreto, non sono stati invocati motivi di giustificazione,
rispettivamente di discolpa nel senso della giurisprudenza cita al considerando
precedente.
Occorre
comunque rilevare che la FA 1, nonostante nu-merose diffide e i precetti
esecutivi (cfr. gli specchietti, rimasti incontestati, relativi all’evoluzione
del debito contributivo prodotti sub doc. 5 in inc. 31.2013.18 e sub doc. 4 in inc. 31.2013.19), non ha integralmente saldato gli oneri sociali relativi
complessivamente al periodo 1. novembre 2007 – 31 a-gosto 2012.
In
queste circostanze non risultano dati gli estremi, che l’in-sorgente nemmeno fa
valere, per ammettere nella specie che il differimento dei pagamenti fosse
riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera
situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188).
Come
detto al considerando precedente, il TFA ha circoscritto a due o tre mesi la
perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS, a condizione
che il datore di lavoro abbia regolarmente versato i precedenti contributi,
circostanza che, come visto sopra, non corrisponde al caso in esame. Va poi
ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa
se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i
pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e
numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.),
ciò che nel caso concreto è accaduto.
In
conclusione il ricorrente deve risarcire alla Cassa gli oneri sociali non versati
dalla FA 1 per complessivi CHF 46'249.25 (40'299.30 + 5'949.95) oggetto delle decisioni contestate.
2.9
Ai
sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA, la procedura giudiziaria è gratuita.
2.10
In
DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’am-missibilità del ricorso
in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del
datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in
materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto
pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1
LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di CHF
30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale
(circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità
dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szless, Le recours
en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances
sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS:
une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr.
inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa
l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del
titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per
il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138
nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammis-sibilità di un ricorso
in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo
evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione
di diritto di importanza fondamentale” –
presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe
ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore
litigioso non raggiunge i CHF 30'000.-- –
deve essere dimostrata dal ricorrente).
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
- I
ricorsi sono respinti.
2.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
- Comunicazione
agli interessati.
Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6,
6004.
Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In
materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo
della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai CHF
30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i
CHF 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora
non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113
LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione
impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele
Guffi Fabio Zocchetti