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Decisione

31.2013.18

Responsabilità giusta l'art. 52 LAVS del datore di lavoro, rispettivamente dei suoi organi, per il danno causato dal mancato pagamento di contributi paritetici; in casu assenza di motivi di giustifica

25 giugno 2014Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001

AHV Nr. 6, p. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento

al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi

dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in

DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di com-pensazione

deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il

datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di

compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi.

General-mente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del

fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche

il rilascio di un ACB definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento

(Nussbaumer, Die

Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements

récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la

responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, p. 163; RCC

1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001

AHV Nr. 6).

Qualora

più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più

organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne

rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi

citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in

vigore il 1° gennaio 2012, prevede che se il datore

di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri

dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della

liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono

solidalmente per l’intero danno.

Il

TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha riesaminato il problema della responsabilità

sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito

dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vi-gore

– il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003

pp. 79ss).

Nella

fattispecie concreta, con riferimento alla succitata giurisprudenza, a seguito del

rilascio dei primi ACB rilasciati alla Cassa il 13 luglio 2012 (cfr. supra

consid. 1.2, cfr. XI) ed attestanti quindi l’impossibilità di riscuotere i

contributi e quindi l’insolvibilità della società datrice di lavoro la Cassa ha

rettamente chiesto, in via sussidiaria al ricorrente, organo formale della FA 1,

il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dalla società.

In

tale contesto – con particolare riferimento all’argomento addotto

dall’insorgente il quale, evidenziando come le richieste di pagamento dei contributi

e le relative procedure esecutive siano state indirizzate alla società e non

rivolte e promosse nei suoi confronti, tralascia invero di considerare la distinzione

tra credito contributivo e credito risarcitorio – è bene ricordare che

debitore verso la Cassa dei contributi paritetici è il datore di lavoro (artt.

14ss LAVS), mentre che debitore del credito risarcitorio ex art. 52 LAVS non è

necessariamente quest’ultimo ma, come accennato sopra, può essere ritenuto in

via sussidiaria, come nel presente caso trattandosi di persona giuridica, un

suo ex organo (sulla distinzione, per natura ed oggetto tra credito

risarcitorio ex art. 52 LAVS e credito contributivo ex art. 16 LAVS cfr. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,

2003, p. 178; DTF 123 V 171s; cfr. anche la succitata STCA 11 dicembre 2007,

consid. 2.7.4).

Non

è inoltre qui superfluo sottolineare come, nell’ambito di u-na procedura di

risarcimento, nei confronti dei responsabili la Cassa emette una decisione di

risarcimento (art. 52 cpv. 4 LAVS) contro la quale è dato il rimedio

dell’opposizione (art. 52 LPGA) e poi del ricorso all’autorità giudiziaria

(art. 56 LPGA), nessun disposto di legge o d’ordinanza stabilendo l’obbligo per

la Cassa di informare il responsabile del danno prima di iniziare, tramite emissione

di una decisione, una procedura di risarcimento (sul diritto d’audizione prima

di decisio-ni, come in casu, impugnabili con opposizione cfr. art. 42 LPGA). Come

si vedrà in seguito (cfr. infra consid. 2.7), l’affermazione dell’insorgente

secondo cui prima dell’emanazio-ne delle decisioni di risarcimento egli non sapeva

nulla della/era estraneo alla situazione debitoria della società (cfr. supra

consid. 1.4 e 1.6) è circostanza che non può che confermare come egli abbia

agito in maniera inadempiente e negligente per rapporto ai obblighi derivanti

dalla sua funzione di amministratore della FA 1.

2.3. Costituiscono

elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per

la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28

ottobre 2002 consid. 4.1; STCA 31.2002.10 del 10 giugno 2002 consid. 2.3; Pratique

VSI 1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4

ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti al-l’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art.

41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995

pp. 369s. e in RDAT II 2002 pp. 519s.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid.

6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03

del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante giurisprudenza,

spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti,

salari, fatture ecc.. (RDAT II 1995 p. 396). Tuttavia va ricordato che, in

applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso

di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del

danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 p. 133

consid. II/1b).

Nel

caso in esame, il danno è costituito, come detto, dal mancato pagamento da

parte della FA 1 dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF concernenti il periodo 1.

novembre 2007 – 31 agosto 2012 in relazione alla gestione della Discoteca __________

(CHF 40'299.30), rispettivamente il periodo 1. giugno 2011 – 30 giugno 2012 per

quanto riguarda la gestione del __________ (CHF 5'949.95) (cfr. decisioni impugnate; cfr. specchietti dell’evoluzione dei

pagamenti prodotti con le rispettive risposte di causa).

2.4. Per

definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un

atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al

datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique

VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS

sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesi-ma e nelle sue

disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di

pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività

salariata, il prelievo dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i

relativi conteg-gi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.

1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a).

L’obbligo

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un

compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti)

e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai

sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno

(Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid.

1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2).

Inoltre

– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di

lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere

il prelevamento e la tra-smissione alla Cassa con tutta la necessaria

attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei

confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi

dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della

LAVS (RCC 1985 p. 608 con-sid. 5b).

2.5. La

cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non

osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo

di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente

degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei

contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni

intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di

lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi

di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70 p. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi,

il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esi-stenza della ditta, ad esempio

nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile

comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il

datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di

ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole

(DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p.

604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili

di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se

questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF

108 V 187 consid. 1b; cfr. infra consid. 2.8).

2.6. Ai

sensi della giurisprudenza federale si deve ammettere una negligenza grave del

datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire

importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La

misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza

che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore

di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC

1988 p. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti;

Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p.

53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono

necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti

esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un

organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di

quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in

modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state

attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p.

647 consid. 3b; Knus, op. cit., p. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer

Treuhänder, 1995, p. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la

mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una

grave negligenza (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

2.7.

Nel caso che ci occupa, il ricorrente nega una sua responsabilità sostenendo

la sua estraneità al mancato pagamento dei contributi in quanto, oltre a non

essere stato informato della situazione debitoria prima dell’emanazione, il 26

luglio 2013, delle decisioni di risarcimento (censura evasa al consid. 2. 2 che

precede), l’assemblea della società tenutasi il 24 settembre 2012 gli avrebbe

dato “ampio scarico” quale amministratore, ricordando inoltre come il

suo mandato abbia quindi pre-so termine il 25 settembre 2012, in un momento in cui la società era ancora attiva.

L’insorgente

non allega nè sostiene di essersi interessato o di essere stato impossibilitato

ad occuparsi delle questioni contributive – né d’altronde ciò emerge dagli atti

all’inserto – e ad adempire quindi agli obblighi che la sua funzione di amministratore

unico gli imponeva. E’ l’insorgente medesimo ad affermare di non aver saputo

nulla, prima dell’emanazione delle decisioni di risarcimento, della situazione

debitoria in cui si trovava la società, affermazione, questa, che rivela e

conferma come egli non abbia svolto correttamente e diligentemente la propria

funzione di amministratore unico e quindi di orga-no esecutivo della società (cfr.

supra consid. 2.4, 2.6). Per il resto, lo scarico che egli avrebbe ricevuto in

occasione del-l’assemblea degli azionisti del 24 settembre 2012 non è circo-stanza

idonea a giustificare il mancato versamento dei contributi, trattandosi di mera

questione interna ininfluente nel rapporto esterno con la Cassa e quindi senza

rilevanza nell'ambito della responsabilità ai sensi dell’art. 52 LAVS (STCA

31.2002.14 del 6 agosto 2002 con riferimenti).

Ritenuto

che il disconoscimento dei doveri quale organo formale rappresenta una grave

violazione del dovere di diligenza (cfr. anche RCC 1992, p. 263, consid. 7b),

nella misura in cui vi sia da ritenere che l’insorgente abbia delegato ad altre

persone i compiti relativi al conteggio e al versamento dei contributi (ciò che

in concreto sembra essere stato il caso considerato quanto dichiarato

dall’insorgente nelle osservazioni 9 dicembre 2013; cfr. VI in inc. 31.2013.18),

giova ricordare che ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore

spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare

per quanto concerne l’osser-vanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e

delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodica-mente

dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali,

richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di

chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni

raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di

chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le

prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25

luglio 1991; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche STFA

29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare

affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai

salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2

dicembre 2003, H 310/02 del 11 novembre 2003, H 33/03 del 8 ottobre 2003 e H

208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., RSA

1991, p. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura

dell'uomo di paglia (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile

2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza H 160/99 dell'8 novembre

1999, il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art.

716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere

d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale

incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità."

Infine,

secondo la giurisprudenza federale, se l’amministrazio-ne di una piccola

società è composta da un solo membro, si può in generale esigere da

quest’ultimo – nella misura in cui egli assume da solo nelle sue vesti di organo

l’amministrazio-ne della società – l’insieme delle attività importanti della ditta

e ciò anche allorquando egli abbia a sua volta affidato i compiti essenziali

della gestione a un direttore: con questa delega delle competenze egli non può

nel contempo venir meno ai suoi obblighi di amministratore unico (DTF 108 V 203

consid. 3b). Secondo la giurisprudenza, quando un amministratore accerta di non

essere in grado di svolgere le funzioni che gli incombono e che ripetute

richieste vengono sistematicamente disattese, egli può (e deve) mettere fine

con atti propri alla situazione di rischio, rassegnando le dimissioni (STF H

10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6.6, con riferimento alla STFA H 258/03 del 14

aprile 2005 consid. 4.4).

Il

fatto, invocato dal ricorrente, secondo cui il mandato di amministratore unico

sia terminato in un momento in cui la società era ancora attiva, non è circostanza

idonea a liberarlo da una sua responsabilità. Infatti da un lato un organo rispon-de

del danno provocato dal mancato versamento dei contributi dovuti nel periodo

intercorrente tra il momento della sua entrata in funzione (in casu il 16

novembre 2007) e quello in cui lascia effettivamente la sua carica (in casu il

24 settembre 2012; sul punto vedi Reichmuth, op. cit. n. 256ss, p. 63; Valterio, Droit de l’AVS e de l’AI,

Commentaire thématique, 2011, n. 2412s, pp. 673s; Kieser, Alters-und Hinterlassenen-versicherung,

in Murer/Stauffer (Hrsg.), Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

2012, ad art. 52, n. 71ss, pp. 336s). D’altro lato, come detto, dal momento in

cui la società, come in concreto, diviene insolvibile, è data la responsabilità

in via sussidiaria dei suoi organi e il credito risarcitorio dovendo inoltre,

come in casu, essere fatto valere nei confronti del responsabile nel termine di

Considerandi

2.

anni dalla conoscenza del danno (in casu da far risalire al rilascio, il 13 luglio

2012, di diversi ACB a favore della Cassa; nella fattispecie non sono

ravvisabili nell’inserto elementi che permettano di ipotizzare, stante

l’esistenza di ACB di altri creditori, l’esi-stenza di motivi per i quali la

Cassa avrebbe dovuto esercitare il diritto di consultazione ex art. 8a LEF con

conseguente anticipazione del momento della conoscenza del danno; sul punto

cfr. STF H 208/00 e H 2009/00 del 28 aprile 2003);

2.8

2.8.1

Occorre

ora esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non

versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid.

4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

Costituisce

motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo

il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di

liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata

situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai

sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora

altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali

per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere

che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La

questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro

all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i

contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un

tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo

responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti;

cfr. in dettaglio Reichmuth,

Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n.

668s pp. 156ss; vedi anche Meyer,

Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung;

in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pp. 25ss e 35s;

cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123

V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la

ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri

delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23

luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid.

3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve

prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto

che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31

agosto 2001 consid. 4a). Quindi l’illiquidità della società non giustifica il

procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri

di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6del 12 febbraio

2009).

Da

distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare

l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è la

fattispecie in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione

dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa

seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende,

che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle

assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in

difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento)

e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro

esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la

perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007

del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n.

696.

ss pp. 163 ss; cfr. anche Meyer,

op. cit., p. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto

alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi

paritetici era cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le

procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato

(STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

2.8.2

In

concreto, non sono stati invocati motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa nel senso della giurisprudenza cita al considerando

precedente.

Occorre

comunque rilevare che la FA 1, nonostante nu-merose diffide e i precetti

esecutivi (cfr. gli specchietti, rimasti incontestati, relativi all’evoluzione

del debito contributivo prodotti sub doc. 5 in inc. 31.2013.18 e sub doc. 4 in inc. 31.2013.19), non ha integralmente saldato gli oneri sociali relativi

complessivamente al periodo 1. novembre 2007 – 31 a-gosto 2012.

In

queste circostanze non risultano dati gli estremi, che l’in-sorgente nemmeno fa

valere, per ammettere nella specie che il differimento dei pagamenti fosse

riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera

situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188).

Come

detto al considerando precedente, il TFA ha circoscritto a due o tre mesi la

perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS, a condizione

che il datore di lavoro abbia regolarmente versato i precedenti contributi,

circostanza che, come visto sopra, non corrisponde al caso in esame. Va poi

ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa

se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i

pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e

numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.),

ciò che nel caso concreto è accaduto.

In

conclusione il ricorrente deve risarcire alla Cassa gli oneri sociali non versati

dalla FA 1 per complessivi CHF 46'249.25 (40'299.30 + 5'949.95) oggetto delle decisioni contestate.

2.9

Ai

sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA, la procedura giudiziaria è gratuita.

2.10

In

DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’am-missibilità del ricorso

in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del

datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in

materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto

pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1

LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di CHF

30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale

(circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità

dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szless, Le recours

en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances

sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS:

une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr.

inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138

nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammis-sibilità di un ricorso

in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione

di diritto di importanza fondamentale” –

presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe

ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore

litigioso non raggiunge i CHF 30'000.-- –

deve essere dimostrata dal ricorrente).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

- I

ricorsi sono respinti.

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

- Comunicazione

agli interessati.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6,

6004.

Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai CHF

30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i

CHF 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione

impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele

Guffi Fabio Zocchetti