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Decisione

31.2013.3

Responsabilità ex 52 LAVS dell'amministratore unico di una SA. Presupposti per l'attribuzione di un avvocato d'ufficio. Nel caso concreto non sussiste alcun valido motivo giustificante il mancato paga

28 novembre 2013Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

1.5. Con

la risposta di causa la Cassa – precisato di aver aperto la procedura di

risarcimento danno solo nei confronti di RI 1 e ribadito che l’art. 759 CO non

trova applicazione nell’ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS e che la

diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali incombeva principalmente

al ricorrente nella sua qualità di amministratore unico della società – ha

confermato integralmente la decisione su opposizione e chiesto di respingere il

ricorso.

1.6. Con

scritto 19 maggio 2013 (V) l’insorgente – riferendosi ad un “(…)

verbale di interrogatorio da me reso presso la Polizia di __________ (…)” e

osservato che “(…) la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari

sociali si è compito dell’am-ministratore, ma quando questo non viene messo a

conoscenza di lettere, raccomandate ecc. senza avere la possibilità di esaminare

e controllare decade ogni responsabilità in modo particolare quando i

collaboratori si approfittano della situazione, anzi rubano. (…)” (V) – ha chiesto di

accogliere il ricorso con addebito delle somme spettanti alla Cassa ai signori __________

e __________ che si sarebbero appropriati di somme spettanti a terzi.

1.7. Invitato

dal Vicepresidente del TCA a comunicare “(…) • su denuncia/querela di chi, per quale titolo di reato, nei confronti

di chi e quando è stato avviato il procedimento (penale) nel cui ambito lei

asserisce essere stato interrogato; • l’oggetto e il contenuto delle dichiarazioni da lei rese nel verbale

di polizia menzionato nel suddetto suo scritto (…)”

(VI), il ricorrente, con lettera 14 giugno 2013 – oltre a scusarsi del

ritardo dovuto a seri problemi di salute (recente operazione ad un tumore ai

polmoni con seria asportazione) –, ha osservato che “(…) per quanto

riguarda la denuncia querela effettuata a __________ e altri non posso essere

più preciso in quanto dopo l’interrogatorio in Polizia, l’addetto non mi ha

voluto rilasciare copia di quanto ho dichiarato e verbalizzato. (…)” (VII).

1.8. I

doc. VI e VII sono stati trasmessi alla Cassa per conoscenza (VIII).

1.9. Con

lettera 8 ottobre 2013 la Cassa – oltre a trasmettere il chiesto

specchietto dell’evoluzione del debito contributivo fatto valere (IX e X/1-3) – ha comunicato

al TCA che il 19 luglio 2012 ha emesso una decisione di risarcimento danni

anche nei confronti di __________, “amministratore di fatto”, che non l’ha

contestata (X e X/4).

1.10. Con

decreto 8 ottobre 2013 il Vicepresidente del TCA ha chiamato in causa __________

(XII).

1.11. Con

osservazioni 21 ottobre 2013 __________ – riservandosi il diritto

di denunciare RI 1 per diffamazione – ha confermato che egli

unitamente al signor __________ (entrambi azionisti al 50% della FA 1) ha

rivestito il ruolo di amministratore di fatto; che RI 1 per sopraggiunti gravi

problemi personali e di salute non sarebbe stato in grado di rivestire (perlomeno

negli anni dal 2009 al 2011) la carica di amministratore unico e che si sarebbe

trasformato in un amministratore formale; che RI 1 pur dovendo firmare in

qualità di amministratore unico ogni documento ufficiale non partecipava più in

nessun modo alle decisioni e alla gestione aziendale; che nella fase finale

della FA 1 egli con il signor __________ avrebbe deciso (viste le assicurazioni

del consulente e formatore dei collaboratori signor __________ in merito alle

motivazione che sarebbero sorte nei dipendenti) di investire gli ultimi fondi liquidando

gli stipendi dei collaboratori piuttosto che pagare i contributi AVS (decisione,

questa, di cui oggi si rammarica); che conti e conteggi sono sempre stati

preparati dalla fiduciaria; che il signor __________ si sarebbe occupato di

sottoporre la documentazione a RI 1 il quale all’inizio del mandato ne chiedeva

personalmente sempre copia; che da lui interpellato il signor __________ gli

avrebbe confermato che RI 1 tratteneva copia di ogni documento a lui

sottoposto; che da lui interpellato il signor __________ gli avrebbe confermato

di essersi recato due volte da RI 1 il quale (ottenute le delucidazioni

richieste) gli avrebbe firmato dei contratti di leasing della vettura aziendale

trattenendone le copie; che RI 1 sarebbe stato spesso invitato nei loro uffici

dove avrebbe potuto visionare personalmente ogni documento; che dal 2009 in poi RI 1 non si sarebbe mai presentato nei loro uffici e che quando lo richiedeva il signor __________

si sarebbe sempre occupato di portargli personalmente a casa la documentazione

richiesta. __________ ha, infine, osservato che “(…) trovo personalmente che

sarebbe corretto, da un punto di vista perlomeno morale e di effettiva

responsabilità, che il debito nei confronti dell’AVS venga accollato NON al

Signor RI 1 bensì in misura eguale a Me al Signor __________ e al Signor ____________________.

(…)” (XIII).

1.12. Con

lettera 30 ottobre 2013, confermandosi nel provvedimento contestato, la Cassa

ha comunicato al TCA di non avere osservazioni da formulare precisando che “(…)

relativamente al ruolo dei signori __________ e __________, la Cassa si

riserva, espletati i necessari accertamenti, di procedere con un’azione risarcitoria.

(…)” (XV).

1.13. Con

lettera del 16 novembre 2013 l’insorgente ha comunicato al TCA che “(…)

confermo in parte quanto asserito dal __________. L’attività di amministratore

è stata sempre esercitata dallo stesso __________ e da __________ (al riguardo

amico del __________ e non mio che ho conosciuto tramite lo stesso __________).

Non confermo quanto asserito in merito alle mie conoscenze nel settore.

Confermo inoltre che non ho mai partecipato alle decisioni per la gestione

della società. Non ho mai fatto confusione circa la proprietà della società.

Sulla carta mai appariva il nome di __________ ma realmente la proprietà era la

sua. Ha sempre avuto l’abilità di nascondersi dietro altre figure e non solo in

questo caso. Preciso inoltre che la contabilità e i vari conteggi erano tenuti

dalla __________ in __________ di proprietà sempre del __________ e gestita da

tale __________. Tanto vi dovevo sempre a conferma della mia totale estraneità

ai fatti. (…)” (XVI).

considerato in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF

9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e

giurisprudenza ivi citata).

2.2. Nella

misura in cui l’insorgente con il ricorso volesse chiedere l’attribuzione di un

avvocato d’ufficio: “(…) Questo ricorso è stato compilato dal sottoscritto

in quanto le condizioni economiche non mi consentono di essere consigliato da

un legale. (…)” (cfr. doc. I), va rilevato quanto segue.

L’art.

28 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Lptca) prevede che:

"

1Quando il Giudice ritiene che la persona non è capace di

proporre e discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a

munirsi entro breve termine di un patrocinatore, con la comminatoria della

designazione di un patrocinatore d’ufficio.

2La disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta

dalla legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria, riservato

l’art. 30 cpv. 2 della presente legge da applicare per analogia."

Nel

caso di specie, considerato, da una parte, che l’insorgen-te

ha saputo esporre chiaramente le ragioni per cui non condivide la decisione su

opposizione con cui la Cassa gli ha chiesto il risarcimento

ex art. 52 LAVS di fr. 84'697.90 per i contributi paritetici non soluti dalla

Qualison SA dal 2009 al 2011, dall’altra, che in

materia di assicurazioni sociali vige il principio inquisitorio (cfr. art. 61

cpv. 1 lett. c LPGA e art. 16 Lptca), questa Corte ritiene che il ricorrente sia in grado di difendere adeguatamente i

propri interessi davanti al TCA.

Questo

vale a maggiore ragione se si pone mente al fatto che l’insorgente, allora

patrocinato da un legale, ha già avuto modo di confrontarsi davanti a questo Tribunale

per una fattispecie analoga concernente un’altra società e sfociata nella STCA

del 13 novembre 2008 cresciuta incontestata in giudicato (cfr. incarto

31.2007.22 e 31.2007.29).

Non vi è, dunque, la necessità di assegnargli un avvocato d’ufficio

(STFA C 226/03 dell’8 novembre 2004 consid. 3 e giurisprudenza ivi citata; STCA

38.2011.81 del 10 dicembre 2012 consid. 2.3 con riferimenti).

Nel

merito

2.3. In

virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che

egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le

prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti

dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione

delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del

datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di

causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni

legali.

Nell’ipotesi

in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta

allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via

sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con

riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro

motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli

organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta

in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa

che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro.

Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo

contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e

direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la

cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.

In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni

definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer,

Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107;

Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des

assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in

RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una

società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato

assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114

V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il nuovo

capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede

che “se il datore di lavoro è una persona giuridica,

rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone

che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono

responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero

danno”.

Il

Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale,

TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed

ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere

mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 –

del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

Nella

fattispecie concreta, a seguito del fallimento della __________, la Cassa ha

rettamente chiesto in via sussidiaria a RI 1, iscritto quale amministratore unico

della società dall’8 giugno 2008 al 12 luglio 2011 (cfr. doc. 1/A), il risarcimento

ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dal 2009 al 2011.

2.4. Costituiscono

elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per

la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28

ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10;

Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01

del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art.

41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995

pag. 369 segg. e in RDAT II 2002 pag. 519 segg.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2

consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H

142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

Secondo

costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria

pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

Tuttavia

va ricordato che, in applicazione del principio dell’ob-bligo di collaborazione

delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove

che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto

(RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

Nel

caso in esame, oggetto del danno sono i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non

versati dalla __________ dal 2009 a aprile 2011. Infatti, ritenute le

dimissioni dalla carica di amministratore unico del 24 maggio 2011 (doc. 1/B) e

come evidenziato nella decisione di risarcimento del 31 gennaio 2013 confermata

in quella su opposizione qui impugnata, a ragione la Cassa ha considerato i

debiti non soluti e scaduti al 30 aprile 2011 (cfr. consid. 1.3). Infatti va

qui ricordato che determinante ai fini dell'accertamento della durata della

responsabilità dell'amministratore è il momento dell'estinzione effettiva del

mandato (DTF 126 V 61; cfr. anche STFA H 153/00 del 24 aprile 2002 consid. 9 e

H 282/01 del 27 febbraio 2002 consid. 3a). Detto momento è decisivo pure

qualora si sia omesso di procedere alla cancellazione dell'iscrizione nel registro

di commercio. Il diritto alla tutela della buona fede relativa all’iscrizione

al Registro di Commercio non può essere fatto valere in tale circostanza (DTF

126 V 61 consid. 4a e 4b, vedi inoltre la STCA 31.2012.5 del 18 febbraio 2013

confermata dal Tribunale federale nella STF 9C_212/2013 del 12 giugno 2013). Gli

oneri sociali sono stati calcolati sulla base degli estratti conto contributi

paritetici per i periodi dal 1. gennaio 2009 al 31 luglio 2011, rispettivamente

delle distinte salari di quegli anni compilate e firmate il 23 dicembre 2009,

il 28 gennaio 2011 e il 28 novembre 2011 dal datore di lavoro (cfr. doc. 3).

L’ammontare

del danno di fr. 84'697.90, rimasto in quanto tale incontestato e così come

risulta dallo specchietto dell’evoluzione del debito contributivo fatto valere

(cfr. X/1-3), comprende, oltre ai contributi paritetici rimasti scoperti, anche

le spese amministrative e quelle relative alle diffide.

2.5. Per

definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un

atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al

datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi

(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento

l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle

sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo

di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di

un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo

di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto

(art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un

compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti)

e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai

sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno

(Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186

consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre

– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di

lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad

assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria

attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei

confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi

dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della

LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.6. La

cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non

osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di

dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente

degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei

contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni

intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di

lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi

di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei

contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,

ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un

simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che

il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi

di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine

ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261

consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei

suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di

conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op.

cit., RSA 1987 pag. 7).

2.7. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una

negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare

quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella

stessa situazione.

La

misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza

che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore

di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC

1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con

riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989,

pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta

non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve

infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati

ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto

di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito

in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono

state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a;

RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das

Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag.

658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata

deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una

grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

2.8. L’insorgente

– osservato che “(…) di tutto si occupava il direttore ____________________

il sottoscritto non ha mai avuto rapporti per pagamenti e o incassi in nessun

caso. Non ho mai avuto a che fare con banche, pagamenti, incassi ecc. Non ho

mai preso visione, perché non sono mai stati presentati al sottoscritto, vostri

estratti conti e conteggi. Purtroppo troppo tardi mi sono accorto che i

soggetti __________ e __________ formavano una associazione a delinquere.

Sempre loro mi hanno trascinato in avventure facendomi procurare una serie di

attestati di carenza beni. Deduzione logica i su nominati soggetti si sono

appropriati illegalmente di quanto spettava alla Cassa CO 1. Conti e conteggi

sono stati sempre compilati a mano dai __________ e __________ al sottoscritto

non sono mai stati fatti vedere documenti, lettere e solleciti di pagamento. (…)”

(I) – sostiene che egli non ha alcuna responsabilità per i mancati

pagamenti della FA 1 richiesti dalla Cassa quale risarcimento danni.

Quanto

addotto dall’insorgente non è tuttavia sufficiente per liberarlo da una responsabilità

ex art. 52 LAVS.

Va

innanzitutto rilevato che accettando il mandato di

amministratore unico l’insorgente ha assunto tutti gli

oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA

H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti

ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore

spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare

per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e

delle istruzioni.

L’amministratore

deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in

particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,

studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere

irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una

gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega

gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate

(STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114

V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa

M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano

regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in

conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02

dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H

209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165).

In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di

paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile

2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999

(H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma

(art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere

d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale

incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo

la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie

dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono

impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S.

e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009

[31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del

28 ottobre 2010).

In

questo contesto non è certamente esimente da colpa il fatto che il ricorrente

asserisca che “(…) di tutto si occupava il direttore __________ (…)”

(I). Non soccorre l’insorgen-te neppure la circostanza addotta – peraltro

contraddetta dalle osservazioni del 21 ottobre 2013 di __________ (cfr. consid.

1.11 e XIII) – secondo la quale “(…) Non ho mai avuto a che fare con banche,

pagamenti, incassi ecc. Non ho mai preso visione, perché non sono mai stati

presentati al sottoscritto, vostri estratti conti e conteggi. […] Conti e

conteggi sono stati sempre compilati a mano dai __________ e __________ al

sottoscritto non sono mai stati fatti vedere documenti, lettere e solleciti di

pagamento. (…)” (I). Un amministratore diligente non può estraniarsi dai

problemi della società evidenziando che altri si occupavano della gestione (RCC

1989 pag. 114 seg.; STFA 17 ottobre 1996 nella causa

M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998).

Addirittura è da ritenere quale negligenza grave anche la passività di amministratori

di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un

costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un

amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA

H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa A.F.,

inc. 31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun

diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.) non costituiscono in

sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003

l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria

responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla

gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che

di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e

rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una

grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il

potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica

l'assicurato dalle sue responsabilità di amministratore formale (STFA H 195/92

del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9).

In

merito poi all’affermazione stante la quale “(…) purtroppo troppo tardi mi

sono accorto che i soggetti __________ e __________ formavano una associazione

a delinquere. (…)” (I) – a prescinedere dal fatto che la stessa è contraddetta dalle

osservazioni del 21 ottobre 2013 di __________ che si è riservato il diritto di

procedere per diffamazione contro l’insorgente (cfr. consid. 1.11 e XIII) –, questo

Tribunale osserva che anche se così espressamente richiesto RI 1 non ha prodotto

la denuncia e/o querela penale che avrebbe introdotto contro ____________________

e altri (cfr. consid. 1.7, VI e VII). Inoltre nemmeno l’insorgente ha sostenuto

e tantomeno allegato in qualche modo che egli sarebbe stato ingannato dal __________

e/o dal __________ mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa degli

stessi non potrebbe essergli imputata alcuna negligenza grave in quanto non

poteva e/o doveva accorgersi del mancato pagamento dei contributi (in argomento

cfr. la STFA H 152/05 del 7 febbraio 2006). Al riguardo non può bastare la

generica affermazione dell’insor-gente (peraltro, anch’essa, contraddetta dalle

osservazioni 21 ottobre 2013 del __________; cfr. consid. 1.11 e XIII) secondo

la quale egli “(…) è caduto in una fatale rete di delinquenti che oltre a

non farmi mai vedere e prendere visione di avvisi, comunicazioni ecc. di nessun

tipo si sono appropriati di quanto spettava ai creditori. Pensando tra di loro

(tanto c’è RI 1 che fa l’amministratore e noi possiamo imbrogliare il mondo

intero). La diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari si è

compito dell’amministratore, ma quando questo non viene messo a conoscenza di

lettere, raccomandate ecc. senza avere la possibilità di esaminare e

controllare decade ogni responsabilità in modo particolare quando i collaboratori

si approfittano della situazione, anzi rubano. (…)” (V).

Va

ricordato che se da una parte la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle

parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie,

avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti

rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V

264 consid. 3b con riferimenti).

Quanto

all’assunto del chiamato in causa __________ secondo il quale CO 1 per gravi

problemi personali e di salute negli anni dal 2009 al 2011 avrebbe rivestito

formalmente la carica di amministratore unico senza partecipare alle decisioni

e alla gestione aziendale (cfr. consid. 1.11 e XIII), questo Tribunale si

limita ad osservare che – a prescindere dal fatto che nessun problema di salute è stato

debitamente comprovato – l’insorgente non ha addotto alcun motivo di questa natura per

giustificarsi e solo dallo scritto del 14 giugno 2013 emerge che egli sarebbe

stato di recente operato ad un tumore ai polmoni con seria asportazione (cfr.

consid. 1.7 e VII). Del resto, nemmeno il ricorrente ha addotto e tantomeno

provato che sarebbe stato impossibilitato a rassegnare le proprie dimissioni dalla

carica assunta di amministratore unico della FA 1 prima del 24 maggio 2011

(cfr. doc. 1/B).

Dagli

atti risulta, inoltre, che la società dal mese di maggio 2010 procedeva con

invio di diffide di pagamento e dal settembre 2010 ha avviato delle procedure esecutive (vedi gli specchietti riferiti agli anni dal 2009 al 2011

sub. X/1-3).

Ritenuta

questa situazione – che denota una difficoltà della FA 1 a far fronte al proprio

obbligo contributivo – l’insorgente

doveva attivarsi al fine di ottenere una chiara informazione sull’andamento

della società.

L’insorgente

non può, facendo leva sulla posizione degli amministratori di fatto, liberarsi

dalle proprie responsabilità se il suo comportamento costituisce ugualmente una

grave violazione dei doveri che incombono a un organo formale di una società

anonima e non è giustificato da particolari circostanze (STF 9C_195/2009 del 2

febbraio 2010 consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata).

In

particolare – a prescindere dal fatto che non ha minimamente provato di essere

impossibilitato ad eseguire puntualmente i propri compiti – giova ricordare

che, nell’ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di sottrarsi

all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile ossia inoltrare

immediatamente le sue dimissioni (STFA H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003).

In

concreto, nonostante l’asserita mancanza di informazioni (circostanza, questa,

lo si ribadisce, contraddetta dalle osservazioni del 21 ottobre 2013 di __________;

cfr. consid. 1.11 e XIII), l’insorgente ha inoltrato le dimissioni dalla carica

di amministratore solo il 24 maggio 2011.

Quanto

infine alla presunta ed esclusiva gestione della società da parte dei signori __________

e __________, va ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759

cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione

del risarcimento in relazione alla gravità dell'errore commesso dai presunti

responsabili (STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la

giurisprudenza e dottrina ivi ciata; STFA 13 novembre 2000 nella causa S, H

238/98, consid. 4b; Pratique VSI 1996 pag. 306). Determinante è che le circostanze

addotte dall’insorgente, come visto, non costituiscono motivi sufficienti per

esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere quindi l’esistenza di una negligenza

grave.

Questo

Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente ha omesso di compiere

quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito

delle incombenze riconducibili alla funzione di amministratore di una società

anonima (STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003 e H 268/01 e H 269/01 del 5 giugno

2003), ritenuto che per un amministratore unico il dovere di diligenza e

vigilanza risulta accresciuto, i suoi obblighi essendo quindi da connotare con

particolare rigore (DTF 112 V 3; STFA H 79/05 del 14 febbraio 2006).

In

queste circostanze, non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di amministratore

unico gli imponeva, RI 1 deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del

danno subito dalla Cassa.

2.9. Occorre

tuttavia esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro,

rispettivamente il proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano

scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193

consid. 2b).

Costituisce

motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo

il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità,

tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione

finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art.

52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti

(segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza

dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti

verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale

contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che

l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in

un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora

oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007

del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth,

Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668

seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen

Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle

assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00

dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che

attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati

deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio

2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La

giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare

particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la

ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001

consid. 4a).

Quindi

l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei

contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla

citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da

distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per

salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione,

vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione

dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento

a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato,

dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro,

cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa

di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi

della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre

mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti;

cfr. in dettaglio Reichmuth, cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; cfr. anche Meyer,

op. cit., pag. 36). Va poi ricordato

che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se

il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i

pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e

numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa

M.).

In

concreto, non sono stati invocati motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa, nel senso della succitata giurisprudenza.

Non

va in ogni caso dimenticato che la FA 1, nonostante le diffide e i precetti esecutivi,

ha pagato l’ultimo importo di fr. 2'630.00 per i contributi dovuti il 16 giugno

2010 (cfr. lo specchietto dell’evoluzione del debito contributivo fatto valere

sub X/1-3). In queste circostanze non risultano dati gli estremi, che

l’insorgente, come detto, nemmeno fa valere, per ammettere nella specie che il

differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi

finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in

argomento DTF 123 V 244, 121 V 243; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H

297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 pag.

261).

In

conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente

di discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa la somma di fr. 84'697.90

corrispondente agli oneri sociali non versati dalla FA 1 dal 2009 a aprile 2011.

2.10. Visto

tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione

impugnata confermata.

2.11. Il

TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del

ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità

del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle

prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di

diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore

di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv.

1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di

fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza

fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità

dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless,

Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des

assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La

responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52

LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF

si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità

del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione

per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138

nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso

in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di

diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che,

secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di

diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere

dimostrata dal ricorrente).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i

fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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