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Decisione

31.2013.4

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 febbraio 2014Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

i presenti ricorsi (tutti di identico contenuto; cfr. I degli incarti

31.2013.4-7) RI 1, RI 2, RI 3 e RI 4, sempre tramite l’avv. RA 1, hanno

impugnato le succitate decisioni su opposizione e contestato una loro responsabilità

ex art. 52 LAVS.

Delle

singole motivazioni verrà detto, per quanto necessario, nei considerandi di

diritto.

1.5. Con

le risposte di causa la Cassa – precisato di aver aperto la procedura di risarcimento anche nei

confronti di TERZ 1, TERZ 2 e TERZ 3 (le decisioni risarcitorie nei confronti

dei primi due, cresciute in giudicato, sono attualmente in procedura d’incasso

mentre che la decisione concernente TERZ 3 non ha potuto essere intimata in

quanto residente in __________ ma sconosciuto all’ultimo indirizzo noto) – ha confermato

le decisioni su opposizione e chiesto di respingere i ricorsi.

1.6. Con

scritti 1. luglio 2012 (V degli incarti 31.2013.4-7) gli insorgenti – riferendosi ad

una lettera del 29 maggio 2013 con la quale il loro legale aveva già indicato

alla Cassa che “(…) interessa conoscere ai miei mandanti se nel frattempo

con altri coobligati, e segnatamente con i signori TERZ 1 e/o TERZ 2, siano

stati raggiunti degli accordi di liquidazione o di rateizzazione ed in caso

affermativo di quale natura e con quali modalità e se nel frattempo siano stati

versati degli importi a vostro favore. (…)” (doc. A degli incati

31.2013.4-7) – hanno contestato le risposte della Cassa e chiesto la produzione di

tutti gli atti relativi alle procedure risarcitorie concernenti i signori TERZ

1 e TERZ 2.

1.7. Con

lettere 2 luglio 2013 (VI degli incarti 31.2013.4-7) il TCA ha chiesto alla

Cassa, che li ha trasmessii il 6 agosto 2013 (XII e XII/5-8 dell’incarto

31.2013.4), la produzione degli atti completi relativi alle procedure

risarcitorie promosse contro TERZ 1, TERZ 2 e TERZ 3.

1.8. Con

decreti 4 luglio 2013 il Vicepresidente del TCA ha proceduto alla congiunzione

delle procedure dipendenti dai ricorsi del 29 maggio 2013 ed alle chiamate in

causa di TERZ 1, TERZ 2 e TERZ 3 (VII e VIII degli incarti 31.2013.4-7; per TERZ

3 la notifica è avvenuta tramite pubblicazione sul FU; cfr. IX, X e X/bis

dell’incarto 31.2013.4).

(Di

seguito, laddove non è indicato diversamente, la documentazione citata si

riferirà pertanto agli atti di cui all’incarto principale 31.2013.4).

1.9. Con

scritto 2 agosto 2013, tramite l’avv. RA 2, TERZ 1 – con argomentazioni che,

laddove necessario, verranno in seguito riprese – ha chiesto di respingere i ricorsi

(XI e XI/1-2).

1.10. Il

succitato scritto del 6 agosto 2013 con relativi allegati (XII e XII/5-8; cfr.

consid. 1.7) e il doc. XI sono stati trasmessi agli insorgenti, che hanno

espresso le loro osservazioni, e al patrocinatore di TERZ 1 (XIII, XIV, XV e

XVI).

1.11. Con

scritti 17 settembre 2013 i doc. XV e XVI sono stati trasmessi per conoscenza al

patrocinatore di TERZ 1 e alla Cassa che è stata inoltre invitata a produrre

ogni e qualsiasi documento relativo alle procedure avviate nei confronti di TERZ

1 e TERZ 2 non ancora prodotto (XVII e XVIII).

1.12. Con

lettera 30 settembre 2013 – evidenziato che “(…) la Cassa ritiene di avere compiutamente

informato il Tribunale sullo stato delle procedure risarcitorie in essere nei

confronti dei signori TERZ 1 e TERZ 2, per quanto di rilievo della presente

procedura. In modo particolare la Cassa non ritiene essere di rilevanza ai fini

della determinazione della responsabilità dei ricorrenti, l’informazione sulle

modalità di incasso del debito risarcitorio e ciò richiamando in particolare

quanto già sancito dalla giurisprudenza federale e cantonale (cfr. STCA del 9

settembre 2005 in re A.C. inc. 31.2005.6, consid. 2.10.5). Infine, ma non da ultimo,

è di meridiana evidenza che a fronte di pagamenti intervenuti (anche nelle more

di causa) la Cassa dovrà adeguare l’importo del proprio credito risarcitorio.

(…)” (XIX) – la Cassa ha trasmesso al TCA le decisioni di dilazione di pagamento

concernenti TERZ 1 e TERZ 2 (XIX/9 e XIX/10).

Il

doc. XIX con relativi allegati è stato trasmesso per osservazioni agli

insorgenti, al patrocinatore di TERZ 1 e a TERZ 2 (XX).

Con

scritto 3 ottobre 2013 gli insorgenti hanno formulato le loro osservazioni evidenziando

che “(…) contrariamente a quanto assume lo __________, vista la dilazione

concessa ai signori TERZ 2 e TERZ 1, l’indicazione del pagamenti avvenuti nel

frattempo è essenziale per le presenti procedure poiché se nel frattempo

pagamenti sono avvenuti, l’importo del contestato credito della CO 1 andrebbe a

ridursi e corrispondentemente si contrarrebbe l’obbligo risarcitorio dei miei

mandanti, per il momento non ancora fissato con decisione cresciuta in

giudicato né sul principio né sul quantum. (…)” (XXI).

Il

doc. XXI è stato trasmesso per conoscenza al patrocinatore di TERZ 1, a TERZ 2 e alla Cassa (XXII).

1.13. Con

scritto del 16 gennaio 2014 – ritenuto che la stessa Cassa ha evidenziato che “(…) è di meridiana

evidenza che a fronte di pagamenti intervenuti (anche nelle more di causa) la

Cassa dovrà adeguare l’importo del proprio credito risarcitorio. (…)” (XIX)

– il TCA ha chiesto all’amministrazione di comunicare a stretto giro

di posta l’ammontare rimasto scoperto e quindi precisare gli importi che

intende chiedere in risarcimento ai ricorrenti (XXIII).

Con

lettera del 23 gennaio 2014 (XXIV) la Cassa ha comunicato al TCA che

l’ammontare del danno a carico dei ricorrenti RI 1, RI 2 e RI 4 (visti gli

intervenuti pagamenti per complessivi fr. 7'000.--) ammonta ora a fr.

174'091.--.

Per

il ricorrente RI 3 (visti gli intervenuti pagamenti per complessivi fr.

7'000.--) il danno ammonta, ora, invece a fr. 113'068.-- (XXIV).

I

doc. XXIII e XIV sono stati trasmessi per conoscenza ai ricorrenti, al patrocinatore

di TERZ 1 e a TERZ 2 (XXV).

considerato in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF

9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e

giurisprudenza ivi citata).

Nel

merito

2.2. In

virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che

egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le

prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti

dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione

delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del

datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di

causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni

legali.

Nell’ipotesi

in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta

allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via

sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con

riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro

motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli

organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta

in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa

che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro.

Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo

contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e

direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la

cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.

In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni

definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer,

Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107;

Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des

assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in

RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una

società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato

assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114

V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il nuovo

capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede

che “se il datore di lavoro è una persona giuridica,

rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone

che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono

responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero

danno”.

Il

Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale,

TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed

ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere

mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 –

del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

Nella

fattispecie concreta, a seguito del fallimento della FA 1, la Cassa ha rettamente

chiesto in via sussidiaria a RI 1, RI 2, RI 3 e RI 4, iscritti quali membri del

CdA, il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati

dalla citata società.

2.3. Costituiscono

elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per

la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28

ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10;

Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01

del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art.

41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II

1995 pag. 369 segg. e in RDAT II 2002 pag. 519 segg.; STFA H 113/00 del 24 ottobre

Considerandi

2.

consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H

142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

Secondo

costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria

pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

Tuttavia

va ricordato che, in applicazione del principio dell’ob-bligo di collaborazione

delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove

che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto

(RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

Nel

caso in esame, oggetto del danno sono i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non

versati dalla FA 1 dal 2009 al 2011.

Per

RI 3 (ritenute le dimissioni da membro del consiglio di amministrazione del 19

gennaio 2011) si tratta dei contributi non versati per il periodo da gennaio 2009 a dicembre 2010 per un importo di fr. 120'068.-- (cfr. consid. 1.3). Infatti va qui ricordato

che determinante ai fini dell'accertamento della durata della responsabilità

dell'amministratore è il momento dell'estinzione effettiva del mandato (DTF 126

V 61; cfr. anche STFA H 153/00 del 24 aprile 2002 consid. 9 e H 282/01 del 27

febbraio 2002 consid. 3a). Detto momento è decisivo pure qualora si sia omesso

di procedere alla cancellazione dell'iscrizione nel registro di commercio. Il

diritto alla tutela della buona fede relativa all’iscrizione al Registro di

Commercio non può essere fatto valere in tale circostanza (DTF 126 V 61 consid.

4a e 4b, vedi inoltre la STCA 31.2012.5 del 18 febbraio 2013 confermata dal

Tribunale federale nella STF 9C_212/2013 del 12 giugno 2013).

Per

RI 1, RI 2 e RI 4 – considerati i pertinenti estratti conto dei

contributi paritetici per gli anni dal 2009 al 2011 (doc. G, G/1 e G/2 degli

incarti 31.2013.4 e 7) e rilevato che per il 2011, su tutti i rispettivi estratti,

è evidenziata l’indicazione “(…) Limitato a fr. 35'776.75 come da

conteggio di chiusura del 14 giugno 2012 (…)” (doc. G/2 degli incarti

31.2013

-5 e 7) –, l’importo ammonta invece a fr. 181'091.-- (cfr. consid. 1.3).

Gli

insorgenti, evidenziate le diverse ragioni per cui sono entrati nel CdA della FA

1, e meglio:

• RI 1 “(…) è entrato nel consiglio di amministrazione di FA 1 in rappresentanza di __________, __________, di cui era ed è tuttora presidente, associazione che

aveva acquistato una partecipazione minoritaria nell’azienda fallita,

che si occupava dell’organizzazione di eventi (…)” (I dell’incarto

31.2013

);

• RI 2, collaboratore della FA 1 “(…) è entrato nel consiglio di

amministrazione di FA 1 quando __________ __________ ha assunto una

partecipazione - minoritaria - nella società, allo scopo di equilibrare

la rappresentanza nel consiglio stesso (…)” (I dell’incarto 31.2013.5);

• RI

3.

“(…) è entrato nel consiglio di amministrazione di FA 1 in rappresentanza di __________, __________ di cui era ed è membro di comitato in quanto a sua

volta membro di comitato di __________, associazione che aveva acquistato una

partecipazione minoritaria nell’azienda fallita, che si occupava

dell’organizzazione di eventi (…)” (I dell’incarto 31.2013.6);

• RI

4.

“(…) è entrato nel consiglio di amministrazione di FA 1 in rappresentanza di __________, __________, di cui era ed è membro di comitato in quanto

presidente di __________, associazione che aveva acquistato una partecipazione minoritaria

nell’azienda fallita, che si occupava dell’organizzazione di eventi (…)” (I

dell’incarto 31.2013.7);

hanno

contestato una loro responsabilità per il periodo antecedente la loro entrata

nel CdA della FA 1 il 2 settembre 2010.

Va

ricordato che il nuovo amministratore risponde non

soltanto dei contributi sociali correnti, ma pure del debito scaduto nel corso

del periodo precedente alla sua entrata in funzione. Infatti, secondo giurisprudenza,

il nuovo amministratore deve vegliare affinché vengano versati i contributi

correnti e quelli scaduti e dovuti quando egli non era ancora in carica, in

quanto vi è rapporto di causa effetto tra l'inazione dell'organo e il mancato

pagamento dei contributi (DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992 pag. 269 consid.

7b). Nessuna responsabilità del nuovo amministratore secondo l'art. 52 LAVS è

data per contro per il danno causato alla cassa di compensazione prima della

sua entrata nel consiglio di amministrazione, nel caso in cui egli nulla poteva

modificare, e meglio poiché la società era già insolvente (DTF 119 V 401)

rispettivamente indebitata al punto che i contributi risultavano irrecuperabili

per motivi giuridici o di fatto (SVR 2002 AHV Nr. 10 pag. 24 consid. 4c/aa; Nussbaumer,

op.cit., pag. 1076). In tale ipotesi l'amministratore risponde unicamente per

l’aggravamento del danno, ossia per ulteriori debiti contributivi (Reichmuth,

Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 277

pag. 68 con riferimenti di giurisprudenza; cfr. anche STF 9C_841/2010 del 22

settembre 2011 consid. 4.3 e STFA H 156/05 del 16 gennaio 2007 consid. 7.2).

Nel

caso in esame dagli atti non emerge, né del resto è stato fatto valere, che al

momento dell’entrata in carica quali membri del CdA della FA 1, la società si

trovasse già in uno stato d’insolvenza tale da rendere impossibile il pagamento

dei contributi già scaduti, motivo per cui gli insorgenti devono rispondere

anche per gli oneri sociali dovuti prima del 2 settembre 2010. In effetti, come rettamente rilevato dalla Cassa nelle risposte di causa, “(…) l’insolvenza

della società è stata constatata con il rilascio degli attestati di carenza

beni del 25 agosto 2011 (doc. C1 – C8), data

posteriore all’elezione dell’insorgente quale membro del CdA. Inoltre dal

bilancio e conto economico per l’anno 2009, la società ha registrato degli

utili di esercizio (doc. 4) non risultando dunque alcun sovraindebitamento.

(…)” (III degli incarti 31.2013.4-7).

Conformemente

alla succitata giurisprudenza gli insorgenti devono pertanto rispondere,

indipendentemente dalla questione a sapere se abbiano o meno contribuito a tale

posta di danno, anche per gli oneri sociali dovuti prima della loro entrata nel

CdA della FA 1 (cfr. in questo senso la STCA 31.2013.1 del 15 maggio 2013).

Entrambi

i succitati importi di fr. 181'091.-- e di fr. 120'068.--, rimasti in quanto

tali incontestati e così come risultano dallo specchietto dell’evoluzione del

debito contributivo (cfr. doc. F-F/1) e dagli estratti conto per i rispettivi periodi

(cfr. doc. G-G/1-2 e doc. G/1 dell’incarto 31.2013.6), comprendono, oltre ai

contributi paritetici rimasti scoperti, anche le spese amministrative e quelle

relative alle diffide (cfr. la succitata giurisprudenza).

2.4

Per

definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un

atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al

datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi

(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento

l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle

sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo

di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di

un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo

di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto

(art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un

compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti)

e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai

sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno

(Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186

consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre

– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di

lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad

assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria

attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei

confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi

dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della

LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.5

La

cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non

osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo

di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente

degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei

contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni

intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di

lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi

di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70.

pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei

contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,

ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un

simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che

il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi

di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine

ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261

consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei

suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di

conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op.

cit., RSA 1987 pag. 7).

2.6

Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una

negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare

quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella

stessa situazione.

La

misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza

che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore

di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC

1988.

pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con

riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989,

pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta

non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve

infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati

ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto

di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito

in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono

state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a;

RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das

Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag.

658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la

mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura

una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

2.7

Gli

insorgenti, evidenziato che non si tratta di una responsabilità causale, contestano

una loro responsabilità ex art. 52 LAVS adducendo che la Cassa non ha

concretamente indicato e descritto in cosa consisterebbe il comportamento colposo

e/o gravemente negligente a loro rimproverato.

Quanto

alla censura secondo la quale l’art. 52 LAVS non istituisce una responsabilità

causale va rilevato che “(…) la realtà giudiziaria è però andata in sostanza

nel senso di una responsabilità causale con possibilità di giustificazione o di

discolpa (…)” (Cometta, “Il diritto societario in taluni suoi aspetti di

diritto penale, assicurativo sociale e contabile”, in: Temi scelti di diritto

societario, collana rossa CFPG n. 29, Lugano 2002, pag. 30 con riferimenti

giurisprudenziali e dottrinali).

Rilevato

come ai fini di una responsabilità ex art. 52 LAVS è sufficiente agire per negligenza

grave, va anzitutto osservato che per giurisprudenza (STCA inc. 31.2007.18+20

del 9 giugno 2008 e inc. 31.1995.12 del 14 giugno 1995) la responsabilità del

datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione

della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento.

Gli

insorgenti hanno assunto la carica di membri del CdA con diritto di firma collettiva

a due con il presidente dal 2 settembre 2010 sino alla data delle loro rispettive

dimissioni (cfr. consid. 1.1).

Accettando

i mandati di membri del CdA essi hanno assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF

9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H

5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a

cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone

incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservan-za

della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.

L’amministratore

deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in

particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,

studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere

irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una

gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega

gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate

(STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114

V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa

M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano

regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in

conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02

dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H

209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165).

In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di

paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile

2001.

consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999

(H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma

(art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere

d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale

incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo

la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie

dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono

impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S.

e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009

[31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del

28.

ottobre 2010).

In

concreto, i problemi di liquidità della FA 1 sono stati cronici. La Cassa, come

evidenziato nelle decisioni impugnate e non contestato dai ricorrenti, ha

infatti dovuto sistematicamente diffidarla dal mese di settembre 2004 e

precettarla dal mese di aprile 2005 (per gli anni 2009 e 2010 vedi lo specchietto

dell’evoluzione del debito contributivo; cfr. consid. 1.2). Il fatto che la

società abbia costantemente procrastinato e differito il pagamento dei

contributi, come nella presente fattispecie, è già di per sé segno di

negligenza grave che fa sorgere la responsabilità degli organi, ai quali

incombe per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della

società (STFA 27 giugno 1994 nella causa M., STCA inc. 31.2006.5-6 del 13

settembre 2006).

Osservato

che la FA 1 é stata confrontata con una cronica illiquidità – circostanza

questa che doveva essere ben nota agli insorgenti visto che, come emerge dagli

estratti conto per gli anni 2009 e 2010 (doc. F-F1), risulta che in quel periodo

i contributi non sono stati pagati regolarmente alla loro scadenza e che

l’ultimo pagamento parziale riferito al mese di aprile 2010 è stato quello di

fr. 2'596.10 del 24 dicembre 2010. Inoltre, RI 2, nella lettera di dimissioni

del 20 luglio 2011 indirizzata al presidente del CdA, ha precisato, tra

l’altro, che “(…) negli ultimi mesi ho partecipato regolarmente alle poche

riunioni del Consiglio di Amministrazione, durante le quali sono state date

informazioni che oggi capisco essere state troppo sommarie e non complete sull’andamento

dell’azienda, riunioni dopo le quali non ho mai ricevuto verbali delle stesse o

altre comunicazioni ufficiali. Inoltre, durante l’ultima riunione di Consiglio

di Amministrazione del 28 giugno scorso sono stato informato, unitamente agli

altri colleghi, delle attuali gravi difficoltà finanziarie di FA 1. Tali

difficoltà non mi hanno del tutto sorpreso, in quanto durante la riunione

precedente l’amministratore delegato e lei ci avevate debitamente informati sul

fatto che il 2010 si è rilevato un anno dai risultati negativi ma che nel 2011

sarebbero state messe in atto una serie di misure che avrebbero riportato

l’azienda su posizioni nuovamente positive di sviluppo. A lasciarmi decisamente

sorpreso, esterefatto e sbalordito durante l’ultima riunione sono state invece

le proporzioni delle attuali difficoltà finanziarie, decisamente ben più gravi

rispetto a quanto finora eravamo stati ufficialmente informati, senza nel

frattempo aver ricevuto informazioni alcuna o aggiornamenti in merito. (…)”

(doc. B dell’incarto 31.2013. 5, la sottolineatura è del redattore) – gli

insorgenti avrebbero potuto e dovuto prendere delle misure più drastiche e

immediate. In particolare, e in ogni caso, ritenuto che già sapevano di

risultati negativi, essi avrebbero potuto e/o dovuto pretendere le necessarie e

fondamentali informazioni circa l’andamento degli affari della società e, se

non soddisfatti, rassegnare le loro dimissioni e/o neppure assumere la carica di

membri del CdA. I ricorrenti, prima dell’assunzione della carica di membri del

CdA, avrebbero infatti potuto e/o dovuto verificare se i contributi sociali fin

lì maturati fossero stati saldati e, nel caso in cui non fosse stata data loro

la possibilità di verificare la contabilità e la situazione contributiva, non dovevano

accettare il mandato o perlomeno esigere immediatamente il pagamento

dell’arretra-to contributivo.

La

passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di

contributi deve essere considerata un’inos-servanza per negligenza grave delle

prescrizioni (RCC 1989 pag. 115). La passività dimostrata dagli insorgenti è

quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subìto dalla

Cassa (STFA H 13/03 del 21 maggio 2003, H 65/01 del 13 maggio 2002 e H 38/01

del 17 gennaio 2002).

Non

soccorre agli insorgenti neppure la circostanza, da essi addotta, secondo la

quale “(…) durante il periodo in cui l’op-ponente e gli altri opponenti

paralleli erano membri del consiglio di amministrazione di FA 1 vi erano un

presidente del consiglio di amministrazione e, soprattutto, un delegato,

quest’ultimo dunque membro sia del consiglio di amministrazione sia direttore

della società, funzione, che, ci sembra, racchiuda la plenitudine dei poteri

amministrativi e gestionali e, soprattutto, i relativi obblighi (…)” (I).

Un

amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società evidenziando

che altri si occupavano della gestione (RCC 1989 pag. 114 seg.; STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30

settembre 1998). Addirittura è da ritenere quale

negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla

gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione.

In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza

alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr.

anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa A.F., inc. 31.2003.18, consid. 2.10.2 e

ivi riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre

1996.

nella causa M.G.) non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa.

Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore

non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non

avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione

alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito

alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire

configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto, il fatto che altre

persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali

organi di fatto non scarica l'assicurato dalle sue responsabilità di amministratore

formale (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid.

2.

).

Nella

fattispecie – a prescindere dal fatto che l’amministratore formale non può

liberarsi delle sue responsabilità per il motivo che altre persone esercitano

il potere effettivo –, questo Tribunale osserva che gli insorgenti non hanno addotto e

tantomeno provato di essere stati impediti in qualche modo nel-l’esercizio

della loro carica di membri del CdA della FA 1. Nemmeno hanno sostenuto di

essere stati ingannati mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa degli

stessi non può essere loro imputata una negligenza grave (in argomento cfr. la

STFA H 152/05 del 7 febbraio 2006).

Gli

insorgenti non hanno dunque provato che, nonostante essi fossero seriamente

intenzionati ad assumere le loro funzioni e le rispettive responsabilità, il

presidente e/o il delegato del CdA hanno loro sottaciuto scientemente e

volontariamente l’effettiva situazione della società e/o fornito informazioni

errate, ma affidanti, al riguardo della stessa (in argomento cfr. la STCA

31.2006.14

+ 17-22 del 5 luglio 2007).

Va

qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle

parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove

necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto

che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di

prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Inoltre,

ritenute le difficoltà della società a far fronte al proprio obbligo

contributivo – va qui ribadito che la Cassa, come evidenziato nelle decisioni

impugnate e non contestato dai ricorrenti, ha infatti dovuto sistematicamente

diffidarla dal mese di settembre 2004 e precettarla dal mese di aprile 2005

(per gli anni 2009 e 2010 vedi lo specchietto dell’evoluzione del debito

contributivo; cfr. consid. 1.2) –, gli insorgenti non possono, facendo leva

sulla posizione del presidente e del delegato del CdA, liberarsi dalle loro

responsabilità se il loro comportamento costituisce ugualmente una grave

violazione dei doveri che incombono a un organo formale di una società anonima

e non è giustificato da particolari circostanze (in argomento vedi la STF

9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata).

In

particolare – a prescindere dal fatto che non hanno minimamente provato di essere

impossibilitati ad eseguire puntualmente i loro compiti – giova

ricordare che, nell’ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di

sottrarsi all’influs-so di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile

ossia inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STFA H/268/01 e H/269/01 del

5.

giugno 2003) e/o non accettare una carica con relative responsabilità e

obblighi.

Quanto

infine all’asserita ed esclusiva gestione della società da parte di terzi – “(…) vi

erano un presidente del consiglio di amministrazione e, soprattutto, un

delegato, quest’ultimo dunque membro sia del consiglio di amministrazione sia

direttore della società, funzione, che, ci sembra, racchiuda la plenitudine dei

poteri amministrativi e gestionali (…)” (I) –, va ricordato che,

secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel

presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione

alla gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (in argomento STF

9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e dottrina ivi

citata; STFA 13 novembre 2000 nella causa S, H 238/98, consid. 4b; Pratique VSI

1996.

pag. 306). Determinante è che le circostanze addotte dagli insorgenti,

come visto, non costituiscono motivi sufficienti per esonerarli dalla loro

responsabilità e per escludere quindi l’esistenza di una negligenza grave.

Questo

Tribunale deve pertanto concludere che gli insorgenti hanno omesso di compiere

quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito

delle incombenze riconducibili alla funzione di membro del CdA di una società

anonima (STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003 e H 268/01 e H 269/01 del 5 giugno

2003).

In

queste circostanze, non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di membro

del CdA imponeva loro, RI 1, RI 2, RI 3 e RI 4, devono essere ritenuti responsabili

ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.

2.8

Occorre

esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente

il proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal

provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

Costituisce

motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo

il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità,

tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione

finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art.

52.

LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente

quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda

e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno

soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non

è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse

essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo,

bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente

sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12

dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung

des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag.

156.

segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen

Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle

assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00

dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che

attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati

deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio

2002.

consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La

giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare

particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la

ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001

consid. 4a).

Quindi

l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei

contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla

citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da

distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per

salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione,

vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione

dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento

a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato,

dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro,

cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa

di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi

della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre

mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti;

cfr. in dettaglio Reichmuth, cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; cfr. anche Meyer,

op. cit., pag. 36). Va poi ricordato

che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se

il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i

pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e

numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa

M.).

In

concreto, non sono stati invocati motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa, nel senso della succitata giurisprudenza.

Non

va in ogni caso dimenticato che la FA 1, nonostante le diffide e i precetti esecutivi,

ha pagato l’ultimo importo di fr. 2'596.10 per i contributi dovuti il 24 dicembre

2010.

(cfr. gli specchietti dell’evoluzione del debito contributivo fatto valere;

doc. F-F1). In queste circostanze non risultano dati gli estremi, che

l’insorgente, come detto, nemmeno fa valere, per ammettere nella specie che il

differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria

della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF

123.

V 244, 121 V 243; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4

novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 pag. 261).

In

conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente

di discolpa, RI 1, RI 2 e RI 4 devono risarcire alla Cassa la somma di fr.

174'091.-- (dall’importo di fr. 181'091.-- vanno infatti dedotti i pagamenti rateali

effettuati da TERZ 1 e TERZ 2 che, con valuta 23 gennaio 2014, ammontano

complessivamente a fr. 7'000.--; cfr. consid. 1.3, 1.12, 1.13 e 2.3) corrispondente

agli oneri sociali non versati da FA 1 dal 2009 al maggio/giugno 2011.

Per

le stesse ragioni, RI 3i deve risarcire alla Cassa la somma di fr. 113'068.-- (dall’importo

di fr. 120'068.-- vanno infatti dedotti i suddetti pagamenti per complessivi fr.

7'000.--; cfr. consid. 1.3, 1.12, 1.13 e 2.3) corrispondente agli oneri sociali

non versati da FA 1 dal 2009 al dicembre 2010.

2.9

Visto

tutto quanto precede i ricorsi vanno dunque respinti e le decisioni su opposizione

impugnate confermate con le precisazioni indicate al consid. 2.8 per quanto

riguarda le diverse somme da risarcire con valuta 23 gennaio 2014.

2.10

Siccome

TERZ 1, rappresentato da un legale e chiamato in causa, con la richiesta di

reiezione del ricorso risulta essere vittorioso, esso ha diritto ad

un’indennità di fr. 500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili da porre in

solido a carico dei ricorrenti soccombenti (STFA H 204/00 del 26 agosto 2002 consid.

6.

e K 8/06 del 10 luglio 2006 consid. 7; Zünd,

Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgesricht des Kantons Zurich,

Zurigo 1999, § 34 N. 4 pag. 239 con riferimenti).

2.11

Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito

all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso

concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante

dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il

ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla

responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione

fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso

raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto

di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della

nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a

LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit pubblic au

Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in

HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une

comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre

anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del

ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di

disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento

di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è

pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità

dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare,

che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale”

– presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe

ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore

litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata

dal ricorrente).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

I ricorsi sono respinti.

§ RI 1, RI 2 e RI 4 sono condannati a versare

alla Cassa CO 1, , con vincolo di solidarietà, la somma di fr. 174'091.--

(valuta 23 gennaio 2014).

§§ RI 3 è condannato a versare alla Cassa CO 1, ,

con vincolo di solidarietà, la somma di fr. 113'068.-- (valuta 23 gennaio 2014).

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. I ricorrenti verseranno in solido a TERZ 1 fr. 500.-- di ripetibili (IVA

inclusa).

3.

Comunicazione

agli interessati.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i

fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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