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Decisione

31.2013.9

Responsabilità ex 52 LAVS dell'amministratore unico di una SA. Termine biennale di prescrizione ex art. 52 cpv. 3 LAVS rispettato. Nel caso concreto non sussiste valido motivo giustificante il mancato

11 dicembre 2013Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

i quattro versamenti di fr. 500.-- ciascuno effettuati da RI 1, la Cassa ha

ridotto l’importo chiesto in risarcimento a fr. 130'587.75 (132'587.75 –

2'000.-- = 130'587.75).

1.6. Con

scritti 26 agosto e 2 settembre 2013 l’avv. RA 1 ha notificato i propri mezzi

di prova e ritirato la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio (VI e VIII).

1.7. Con

lettera 27 settembre 2013 il TCA ha richiesto all’Ufficio esecuzioni e fallimenti

di __________, che lo ha prodotto il 30 settembre 2013, l’estratto relativo

alle esecuzioni e agli ACB a carico della società (IX, X e X/1-2).

Questi

documenti sono stati trasmessi alla Cassa per conoscenza (XIII).

1.8. Con

lettera 3 ottobre 2013 il TCA ha chiesto alla Cassa, che l’ha prodotto il 7 ottobre

2013, lo specchietto relativo all’evolu-zione del debito contributivo (XI, XII

e XII/12-13).

Questi

documenti, unitamenti ai doc. IX, X e X/1-2, sono stati trasmessi all’avv. RA 1

per conoscenza (XIV).

1.9. Con

citazione del 14 ottobre 2013, vista la richiesta formulata dall’insorgente

(VI), il Vicepresidente del TCA ha convocato le parti per il giorno martedì 5

novembre 2013 onde procedere al pubblico dibattimento (XV).

Con

lettera 4 novembre 2013, visto lo scritto 31 ottobre 2013 dell’avv. RA 1 (XVI),

il TCA ha comunicato alle parti l’an-nullamento dell’udienza fissata per il 5

novembre 2013 (XVII).

Con

lettera 21 novembre 2013, trasmessa per conoscenza alla Cassa (XIX), l’avv. RA

1 ha comunicato al TCA la formale rinuncia del suo assistito al pubblico

dibattimento (XVIII).

1.10. Con

lettera 28 novembre 2013 il TCA ha, tra l’altro, chiesto alla Cassa di spiegare

perché l’importo di cui alle decisioni di risarcimento del 19 giugno 2012 differisce

da quello indicato negli specchietti trasmessi il 7 ottobre 2013 relativi all’evolu-zione

del debito contributivo per gli stessi periodi (XX).

Con

scritto del 29 novembre 2013, oltre a produrre le dichiarazioni salariali del

datore di lavoro per gli anni 2010 e 2011, la Cassa ha, in particolare,

precisato che “(…) la differenza degli importi delle decisioni di

risarcimento danni art. 52 LAVS e dello specchietto è relativa ai contributi

dovuti per le assicurazioni malattia perdita di guadagno e infortuni che non

sono esigibili nella procedura dell’art. 52 LAVS. (…)” (XXI).

Questi

documenti unitamente agli annessi sono stati trasmessi all’avv. RA 1 per conoscenza

(XXII).

considerato in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico

ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF

9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e

giurisprudenza ivi citata).

Nel

merito

2.2. In

virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che

egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le

prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti

dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione

delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del

datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di

causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni

legali.

Nell’ipotesi

in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta

allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via

sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con

riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro

motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli

organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta

in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa

che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro.

Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo

contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e

direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la

cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.

In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni

definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer,

Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107;

Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des

assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in

RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una

società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato

assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114

V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il nuovo

capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede

che “se il datore di lavoro è una persona giuridica,

rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone

che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono

responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero

danno”.

Il

Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale,

TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed

ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere

mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 –

del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

Nella

fattispecie concreta, a seguito dell’apertura del fallimento della FA 1 (cfr.

consid. 1.2), la Cassa ha rettamente chiesto in via sussidiaria a RI 1,

iscritto quale amministratore unico della società dal 7 febbraio 2007 al 21

febbraio 2012 (cfr. consid. 1.1), il risarcimento ex art. 52 LAVS del danno

derivato dal mancato versamento dei contributi paritetici dal 2010 al 2011.

2.3. L’insorgente

ritiene prescritto il credito risarcitorio almeno per il primo semestre del

2010 adducendo che “(…) la Cassa nella decisione qui impugnata indica che la

società in oggetto non era in regola con il pagamento dei contributi già da tempo.

Essa poteva dunque avere conoscenza del danno subìto già da subito. Ne consegue

che il diritto al risarcimento del danno almeno per il primo semestre 2010 è

prescritto. La richiesta di pagamento tramite decisione ex art. 52 LAVS è stata

notificata al ricorrente solo il 19 giugno 2012. A tale data il risarcimento del danno per i contributi per i primi mesi del 2010 risultava pertanto

prescritto. (…)” (I, punto 8).

Come

si evince dallo citato specchietto relativo

all’evoluzione dei pagamenti degli oneri sociali richiamato da questo Tribunale

(cfr. consid. 1.2), sin dall’emissione dell’acconto per

il mese di gennaio 2010 la società è entrata in mora con il pagamento dei

contributi paritetici, motivo percui la Cassa ha dovuto diffidarla dal marzo

2010 e precettarla dal maggio 2010, ma tali difficoltà d’incasso non costituiscono

ancora la conoscenza del danno.

Secondo

la giurisprudenza sviluppata in merito all’art. 82 cpv. 1 v.OAVS, applicabile al

nuovo art. 52 cpv. 3 LAVS (in vigore dal 1. gennaio 2003), il

credito risarcitorio della cassa nasce il giorno in cui il danno è causato

(insorgenza del danno). Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogniqualvolta

dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa

assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono

essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione

ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro

(DTF 123 V 15, 98 V 26; STFA H/136/04 del 18 agosto 2005). Nell’ambito di un

fallimento del datore di lavoro detto giorno è quello dell’apertura del

fallimento stesso, poiché è da questo momento che gli oneri sociali scoperti

non possono più essere recuperati seguendo la procedura ordinaria (DTF 123 V 15

e 170 , 121 III 384 e 388), ciò che è avvenuto nel caso concreto con l’apertura

del fallimento pubblicato nel FUSC del 31 ottobre 2011.

In

merito al credito risarcitorio, l’art. 52 cpv. 3 LAVS prescrive che il risarcimento

del danno si prescrive in due anni dal momento in cui la cassa

competente ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni

dall’insorgere del danno. Il termine di cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS, diversamente

da quello previsto dall’art. 82 cpv. 1 v.OAVS (in vigore sino al 31 dicembre

2002), è un termine di prescrizione e non di perenzione (SVR 2005 AHV n. 15;

STFA H 136/05 del 23 novembre 2006).

Decisiva per la decorrenza del termine di prescrizione non è la data

d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene

effettivamente a conoscenza (Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach

art. 52 AHVG, in: Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, Veröffentlichungen

des Schweizerischen Instituts für Verwaltungs-kurse an der Universität St.

Gallen, volume 44, 1998, pag. 109). In caso di fallimento la cassa conosce

sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando è

informata del suo collocamento nella liquidazione. La cassa ha, di regola,

conoscenza del danno subìto nel fallimento del datore di lavoro soltanto al

momento in cui è depositata la graduatoria, e questo anche se è venuto meno il

privilegio dei crediti contributivi nel fallimento (SVR 2002 AHV Nr. 18; DTF

126 V 444). Tale conoscenza può, in presenza di particolari circostanze,

sussistere già prima del deposito dello stato di graduatoria quando ad

esempio la cassa è stata resa edotta dall’amministrazione del fallimento, in

seguito ad un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo verrà distribuito

ai creditori della sua classe (DTF 118 V 196, 116 II 162; RCC 1992 pag. 504;

riguardo al riconoscimento del danno al momento della prima assemblea dei

creditori, Pratique VSI 1996 pag. 167 = DTF 121 V 240).

Infine,

il momento della conoscenza del danno può avvenire precedentemente al

fallimento, ossia in caso di rilascio di un attestato di carenza beni durante

un’esecuzione in via di pignoramento (DTF 113 V 256 con riferimenti), oppure, a

determinate condizioni, durante una moratoria concordataria (DTF 121 V 241

consid. 3c/bb in fine, AHI Praxis 1995 pag. 164, consid. 4d).

Nella

fattispecie in esame, non sono quindi le difficoltà d’in-

casso dei contributi da parte della Cassa, rispettivamente il loro mancato

versamento a determinare la conoscenza del danno. Non è neppure l’apertura del

fallimento in via sommaria, visto che la stessa non coincide con il momento

della conoscenza del danno (DTF 126 V 445 consid. 3b; DTF 116 V 77 in fondo con riferimenti; STFA H 39/02 del 9 gennaio 2003 consid. 3 e H

405+406/00 del 23 agosto 2002 consid. 3.3; cfr. Nussbaumer, Les caisses de

compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage

selon l’art. 52 LAVS in RCC 1991 pag. 406; idem; Das Schadenersatzverfahren

nach Art. 52 AHVG, pag. 110).

Decisivo al proposito è invece il verbale di pignoramento del 18

aprile 2011 dal quale risulta che la società non possiede beni pignorabili con

relativo primo attestato di carenza beni (cfr. la lista degli ACB sub. X/2 e il

doc. 1.11.1). Avendo la Cassa intimato le decisioni di risarcimento il 19

giugno 2012, essa ha pienamente rispettato il termine biennale ex art. 52 cpv.

3 LAVS. Il credito risarcitorio (nemmeno per il primo semestre del 2010) non è

quindi prescritto.

2.4. Costituiscono

elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per

la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28

ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10;

Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01

del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art.

41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II

1995 pag. 369 segg. e in RDAT II 2002 pag. 519 segg.; STFA H 113/00 del 24

ottobre 2 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa

(STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

Secondo

costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria

pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

Tuttavia

va ricordato che, in applicazione del principio dell’ob-bligo di collaborazione

delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove

che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto

(RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

Nel

caso in esame, oggetto del danno sono i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non

versati dalla FA 1 dal 2010 a ottobre 2011, così come risulta dalle rispettive

decisioni di risarcimento danni (cfr. doc. 1/1 e 1/2) e calcolati sulla base

delle dichiarazioni salariali dei medesimi anni (cfr. doc. XXI/14-32).

Questo

Tribunale ha infatti appurato che determinanti sono gli importi figuranti nelle

decisioni di risarcimento danni del 19 giugno 2012 e non, invece, quelli di cui

agli specchietti relativi all’evoluzione del debito che contemplano anche degli

importi non soggetti all’art. 52 LAVS (cfr. consid. 1.10).

L’ammontare

complessivo del danno di fr. 130'587.75 – va qui ricordato che

dall’importo originale fr. 132'587.75 la Cassa ha dedotto i successivi

versamenti di complessivi fr. 2’000.-- effettuati dall’insorgente (cfr. consid.

1.3 e 1.5) –, rimasto in quanto tale incontestato, comprende, oltre ai

contributi paritetici rimasti scoperti, anche le spese amministrative e quelle

relative alle diffide (cfr. la succitata giurisprudenza).

2.5. Per

definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un

atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al

datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi

(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento

l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle

sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo

di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di

un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo

di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto

(art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un

compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti)

e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai

sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno

(Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186

consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre

– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di

lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad

assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria

attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei

confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi

dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della

LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.6. La

cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non

osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo

di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente

degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei

contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni

intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di

lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi

di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei

contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,

ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un

simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che

il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi

di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine

ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261

consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei

suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di

conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op.

cit., RSA 1987 pag. 7).

2.7. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una

negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare

quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella

stessa situazione.

La

misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza

che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore

di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC

1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con

riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989,

pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta

non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve

infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati

ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto

di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito

in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono

state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a;

RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das

Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag.

658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la

mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura

una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

2.8. L’insorgente

– osservato che “(…) egli non si è mai occupato

dell’amministrazione della società, non avendone neppure le conoscenze e le

capacità. Si ribadisce pertanto che il ricorrente figurava quale amministratore

unico della società solo proforma. Gli amministratori di fatto della società

sono i signori __________ fino al mese di agosto 2009 e la famiglia __________

dal mese di settembre 2009. […] Il ricorrente non sapeva in alcun modo che la

società non era in regola con il pagamento dei contributi. Infatti se ciò fosse

stato il caso il medesimo sarebbe certamente intervenuto. Il signor RI 1 però

non aveva neppure la possibilità di acquisire tali informazioni dato che, come

detto, si occupavano dell’ammi-nistrazione di fatto della società terze

persone. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Cassa non corrisponde al vero

che al ricorrente erano state intimate le procedure esecutive. […] Le

notifiche, come risulta dai documenti prodotti, sono avvenute nelle mani del signor

__________ e della signora __________. Ciò che conferma quanto sostenuto dal

ricorrente in merito all’amministrazione della società in oggetto. […] Al ricorrente

non può pertanto essere addebitata la violazione delle prescrizioni vigenti in

materia di contributi paritetici e soprattutto non può essere addebitato un

comportamento intenzionale o per negligenza grave. (…)” (I) – sostiene che

egli non ha alcuna responsabilità per il mancato pagamento dei contributi

dovuti dalla FA 1.

Quanto

addotto dall’insorgente non è tuttavia sufficiente per liberarlo da una responsabilità

ex art. 52 LAVS.

Va

innanzitutto rilevato che accettando il mandato di

amministratore unico l’insorgente ha assunto tutti gli

oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA

H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti

ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore

spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare

per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e

delle istruzioni.

L’amministratore

deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in

particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,

studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere

irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una

gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega

gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate

(STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114

V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa

M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano

regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in

conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02

dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H

209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165).

In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di

paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile

2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999

(H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma

(art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere

d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale

incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo

la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie

dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono

impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S.

e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009

[31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del

28 ottobre 2010).

In

questo contesto non è certamente esimente da colpa il fatto che il ricorrente

asserisca che “(…) egli non si è mai occupato dell’amministrazione della

società, non avendone neppure le conoscenze e le capacità (…)” (I). Al

riguardo va osservato che in merito alla pretesa assenza di conoscenze e

capacità il ricorrente si contraddice evidenziando che egli “(…) non sapeva

in alcun modo che la società non era in regola con il pagamento dei contributi.

Infatti se ciò fosse stato il caso il medesimo sarebbe certamente intervenuto.

(…)” (I, la sottolineatura è del redattore). Non soccorre l’insorgente

neppure la circostanza secondo la quale egli “(…) figurava quale

amministratore unico della società solo proforma. Gli amministratori di fatto

della società sono i signori __________ fino al mese di agosto 2009 e la

famiglia __________ dal mese di settembre 2009. (…)” (I). Un amministratore

diligente non può estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri

si occupavano della gestione (RCC 1989 pag. 114 seg.; STFA

17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998). Addirittura è da ritenere quale negligenza grave anche la

passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i

quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto,

anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda

i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004

nella causa A.F., inc. 31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non

benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.) non

costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21

maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi

dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai

partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla

costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito

alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando

già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano

esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto

non scarica l'assicurato dalle sue responsabilità di amministratore formale

(STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid.

Considerandi

2.

).

In

merito poi all’affermazione stante la quale, circa il mancato pagamento dei

contributi, egli “(…) non aveva neppure la possibilità di acquisire tali

informazioni dato che, come detto, si occupavano dell’amministrazione di fatto

della società terze persone (…)” (I) – a prescindere dal fatto

che l’amministrato-re formale non può liberarsi delle sue responsabilità per il

motivo che altre persone esercitano il potere effettivo –, questo

Tribunale osserva che RI 1 non ha addotto e tantomeno provato di essere stato

impedito in qualche modo nel-l’esercizio della sua carica di amministratore unico.

Nemmeno ha sostenuto di essere stato ingannato mediante raggiri di rilevanza

penale e che a causa degli stessi non può essergli imputata una negligenza

grave (in argomento cfr. la STFA H 152/05 del 7 febbraio 2006). In questo senso

è irrilevante il fatto che la notifica dei precetti esecutivi (peraltro

indirizzati personalmente all’insorgente quale amministratore della FA 1; cfr.

doc. B) sia stata controfirmata dal signor __________ e dalla signora __________.

L’insorgente

non ha dunque provato che, nonostante egli fosse seriamente intenzionato ad

assumere le sue funzioni e le rispettive responsabilità, amministratori di fatto

gli hanno sottaciuto scientemente e volontariamente l’effettiva situazione

della società e/o fornito informazioni errate, ma affidanti, al riguardo della

stessa (in argomento cfr. la STCA 31.2006.14 + 17-22 del 5 luglio 2007).

Va

qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle

parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove

necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto

che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di

prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Dagli

atti risulta, inoltre, che la Cassa dal mese di marzo 2010 procedeva con invio

di diffide di pagamento e dal maggio 2010 ha avviato delle procedure esecutive (vedi gli specchietti riferiti agli anni 2010 e 2011 sub XII/12 e XII/13).

Ritenuta

questa situazione – che denota una difficoltà della società a far fronte al proprio

obbligo contributivo – l’insor-gente

doveva attivarsi al fine di ottenere una chiara informazione sull’andamento degli

affari.

L’insorgente

non può, facendo leva sulla posizione degli amministratori di fatto, liberarsi

dalle proprie responsabilità se il suo comportamento costituisce ugualmente una

grave violazione dei doveri che incombono a un organo formale di una società

anonima e non è giustificato da particolari circostanze (STF 9C_195/2009 del 2

febbraio 2010 consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata).

In

particolare – a prescindere dal fatto che non ha minimamente provato di essere

impossibilitato ad eseguire puntualmente i propri compiti – giova ricordare

che, nell’ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di sottrarsi

all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile ossia inoltrare

immediatamente le sue dimissioni (STFA H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003).

In

concreto, nonostante l’asserita mancanza di informazioni, l’insorgente è rimasto

iscritto quale amministratore unico con diritto di firma individuale fino al 21

febbraio 2012 (cfr. consid. 1.1).

Quanto

infine alla presunta ed esclusiva gestione della società da parte di terzi, va ricordato

che, secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile

nel presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione

alla gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (STF 9C_675/2009

del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e dottrina ivi ciata; STFA

13.

novembre 2000 nella causa S, H 238/98, consid. 4b; Pratique VSI 1996 pag.

306). Determinante è che le circostanze addotte dall’insor-gente, come visto,

non costituiscono motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e

per escludere quindi l’esistenza di una negligenza grave.

Questo

Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente ha omesso di compiere quanto

doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle

incombenze riconducibili alla funzione di amministratore di una società anonima

(STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003 e H 268/01 e H 269/01 del 5 giugno 2003),

ritenuto che per un amministratore unico il dovere di diligenza e vigilanza risulta

accresciuto, i suoi obblighi essendo quindi da connotare con particolare rigore

(DTF 112 V 3; STFA H 79/05 del 14 febbraio 2006).

In

queste circostanze, non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di amministratore

unico gli imponeva, RI 1, deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del

danno subìto dalla Cassa.

2.9

Occorre

esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente

il proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal

provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

Costituisce

motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo

il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità,

tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione

finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art.

52.

LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti

(segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza

dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti

verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale

contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che

l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in

un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora

oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007

del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth,

Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668

seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen

Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle

assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00

dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che

attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati

deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio

2002.

consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La

giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare

particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la

ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001

consid. 4a).

Quindi

l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei

contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla

citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da

distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per

salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione,

vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività

può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento

a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato,

dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro,

cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa

di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi

della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre

mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti;

cfr. in dettaglio Reichmuth, cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; cfr. anche Meyer,

op. cit., pag. 36). Va poi ricordato

che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se

il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i

pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e

numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa

M.).

In

concreto, non sono stati invocati motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa, nel senso della succitata giurisprudenza.

Non

va in ogni caso dimenticato che la FA 1, nonostante le diffide e i precetti esecutivi,

ha pagato l’ultimo importo di fr. 2'000.-- per i contributi dovuti il 12 maggio

2011.

(cfr. gli specchietti dell’evoluzione del debito contributivo fatto valere

sub XII/12-13). In queste circostanze non risultano dati gli estremi, che

l’insorgente, come detto, nemmeno fa valere, per ammettere nella specie che il

differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria

della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF

123.

V 244, 121 V 243; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4

novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 pag. 261).

In

conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente

di discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa la somma di fr. 130'587.75

(dall’impor-to di fr. 132'587.75 vanno infatti dedotti i successivi versamenti

per complessivi fr. 2’000.--; cfr. consid. 1.3, 1.5 e 2.4) corrispondente agli

oneri sociali non versati dalla FA 1 dal 2010 a ottobre 2011.

2.10

Visto

tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione

impugnata confermata con la precisazione che la somma da risarcire ammonta a

fr. 130'587.75.

2.11

Il

TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del

ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità

del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle

prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di

diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore

di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv.

1.

LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di

fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza

fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità

dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless,

Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des

assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La

responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52

LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF

si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità

del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione

per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138

nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso

in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di

diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che,

secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di

diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere

dimostrata dal ricorrente).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

§ RI 1 è condannato a

versare alla Cassa CO 1 la somma di fr. 130'587.75.

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i

fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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