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31.2014.1

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 ottobre 2014Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

I

doc. XIX e XX sono stati trasmessi alla Cassa per conoscenza (XXI).

considerato in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF

9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e

giurisprudenza ivi citata).

Nel

merito

2.2. In

virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che

egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni

dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi

l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di

contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza

grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione

delle prescrizioni legali.

Nell’ipotesi

in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta

allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria,

i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001

AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il

riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società

ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito

in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di

compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso

in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la

cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi

organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito

del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche

il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di

esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates

nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de

la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la

responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC

1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR

2001 AHV Nr. 6).

Qualora

più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più

organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne

rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi

citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in

vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il

datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri

dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della

liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse

rispondono solidalmente per l’intero danno”.

Il

Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale

federale, TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli

organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52

LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1°

gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79

segg.).

Nella

fattispecie concreta, a seguito del fallimento della FA 1, la Cassa ha rettamente

chiesto in via sussidiaria a RI 1, iscritto quale presidente del CdA, il

risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dalla citata

società.

2.3. Costituiscono

elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per

la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28

ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10;

Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01

del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art.

41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II

1995 pag. 369 segg. e in RDAT II 2002 pag. 519 segg.; STFA H 113/00 del 24

ottobre 2 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa

(STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

Secondo

costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria

pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

Tuttavia

va ricordato che, in applicazione del principio dell’ob-bligo di collaborazione

delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove

che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto

(RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

Nel

caso in esame, oggetto del danno sono i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non

versati dalla FA 1 dal 2011 al settembre 2012.

L’insorgente,

evidenziato che “(…) le diffide di mancato pagamento sono state inviate

dalla Cassa prima ancora che questi facesse parte del consiglio di

amministrazione, e meglio nel mese di maggio 2011, mentre le procedure

esecutive sono iniziate nel giugno 2011. Quindi risulta essere molto verosimile

che la situazione finanziaria della società, al momento dell’assunzione della

carica da parte del signor RI 1, non fosse delle più rosee e consolidate e che

questa non permettesse de facto il pagamento degli scoperti nei confronti della

Cassa, che si sono poi accumulati. (…)” (VII), ha contestato una sua responsabilità

per il periodo antecedente la sua entrata nel CdA della FA 1 il 22 giugno 2011.

Va

ricordato che il nuovo amministratore risponde non soltanto dei contributi

sociali correnti, ma pure del debito scaduto nel corso del periodo precedente

alla sua entrata in funzione. Infatti, secondo giurisprudenza, il nuovo amministratore

deve vegliare affinché vengano versati i contributi correnti e quelli scaduti e

dovuti quando egli non era ancora in carica, in quanto vi è rapporto di causa

effetto tra l'inazione dell'organo e il mancato pagamento dei contributi (DTF

119 V 407 consid. 4c; RCC 1992 pag. 269 consid. 7b). Nessuna responsabilità del

nuovo amministratore secondo l'art. 52 LAVS è data per contro per il danno

causato alla cassa di compensazione prima della sua entrata nel consiglio di

amministrazione, nel caso in cui egli nulla poteva modificare, e meglio poiché

la società era già insolvente (DTF 119 V 401) rispettivamente indebitata al

punto che i contributi risultavano irrecuperabili per motivi giuridici o di fatto

(SVR 2002 AHV Nr. 10 pag. 24 consid. 4c/aa; Nussbaumer, op.cit., pag. 1076). In

tale ipotesi l'amministratore risponde unicamente per l’aggravamento del danno,

ossia per ulteriori debiti contributivi (Reichmuth, Die Haftung des

Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 277 pag. 68 con

riferimenti di giurisprudenza; cfr. anche STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011

consid. 4.3 e STFA H 156/05 del 16 gennaio 2007 consid. 7.2).

Nel

caso in esame dagli atti non emerge, né del resto è stato fatto validamente

valere, che al momento dell’entrata in carica quale presidente del CdA della FA

1, la società si trovasse già in uno stato d’insolvenza tale da rendere impossibile

il pagamento dei contributi già scaduti, motivo per cui l’insorgente deve rispondere

anche per gli oneri sociali dovuti prima del 22 giugno 2011. In effetti, come rettamente rilevato dalla Cassa già nella decisione su opposizione impugnata, “(…)

nel caso di specie, l’insolvenza della società è stata constatata al momento

dell’apertura del fallimento il 23 luglio 2012 (cfr. pubblicazione FUSC del __________

2012 – doc. C), data posteriore all’elezione dell’insorgente quale presidente

del CdA. Infatti, al momento dell’entrata in carica dell’insor-gente in data 22

giugno 2011 (doc. B), la società presentava lo scoperto contributivo relativo

all’acconto per il I. trimestre 2010 [ndr. recte: 2011] di CHF 7'624.40.

Nell’evenienza concreta, l’opponente, prima di assumere la carica di organo

formale, avrebbe dovuto appurare se i contributi paritetici AVS scaduti ed

esigibili erano già stati pagati rispettivamente procedere ad un’approfondita

verifica contabile, ciò che egli non ha fatto. (…)” (doc. A1, punto

9.2, pag. 8).

Conformemente

alla succitata giurisprudenza l’insorgente deve pertanto rispondere,

indipendentemente dalla questione a sapere se abbia o meno contribuito a tale

posta di danno, anche per gli oneri sociali dovuti prima della sua entrata nel

CdA della FA 1 (cfr. in questo senso le STCA 31.2013.4-7 del 10 febbraio 2014 e

31.2013.1 del 15 maggio 2013).

Non

è possibile concludere differentemente per il solo fatto che, senza minimamente

documentare e oltretutto in termini possibilistici, l’insorgente pretenda che,

già dalle diffide della Cassa del maggio 2011, vi sarebbe da concludere che “(…)

risulta essere molto verosimile che la situazione finanziaria della società, al

momento dell’assunzione della carica da parte del signor RI 1, non fosse delle

più rosee e consolidate e che questa non permettesse de facto il pagamento

degli scoperti nei confronti della Cassa, che si sono poi accumulati. (…)”

(VII). Giova qui inoltre rilevare, ciò che contrasta con l’asserita insolvenza

della ditta, che è lo stesso ricorrente a sostenere che “(…) ha tentato –

purtroppo invano – di salvare il possibile, cercando di far lavorare la ditta,

pagando i dipendenti e i fornitori e parte dei debiti, al fine di continuare ad

incassare il necessario per sanare la situazione debitoria. (…)” (I, punto

10, pag. 4).

Ne

consegue che rettamente la Cassa ha chiesto al ricorrente complessivamente fr.

38'559.55 – importo, questo, che,

come risulta dallo specchietto dell’evoluzione del debito contributivo (cfr.

doc. XVIII/1-2) e dagli estratti conto per i rispettivi periodi (cfr. doc.

D-D/1-2), comprende, oltre ai contributi paritetici rimasti scoperti, anche le

spese amministrative e quelle relative alle diffide (cfr. la succitata

giurisprudenza) – a titolo di risarcimento

danni ex art. 52 LAVS, motivo per cui la richiesta di limitare il danno agli

oneri sociali rimasti impagati durante il periodo in carica quale presidente

del CdA non può essere accolta.

2.4. Per

definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un

atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al

datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique

VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52

LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue

disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di

pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività

salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire

i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.

1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un

compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti)

e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai

sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno

(Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186

consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre

– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di

lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere

il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione

richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti

della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS,

anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag.

608 consid. 5b).

2.5. La

cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non

osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo

di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente

degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei

contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni

intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di

lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi

di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei

contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,

ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un

simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che

il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi

di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole

(DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985

pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi

responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza

decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di

discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag.

7).

2.6. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una

negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare

quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella

stessa situazione.

La

misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza

che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore

di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC

1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti;

Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I

fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili

a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura

questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto

della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il

tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle

responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta

(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,

op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,

in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene

che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi

configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

2.7. L’insorgente

– osservato che “(…) non era a

conoscenza della situazione finanziaria in cui versava la FA 1 e nemmeno di

eventuali scoperti con la Cassa e non sapeva neppure quali fossero i suoi

obblighi di amministratore nei confronti della Cassa. L’opponente si era fidato

dei gestori precedenti e ha delegato le mansioni che lui non era in grado di

gestire a terze persone. Nessuna delle persone incaricate della contabilità si

è però effettivamente occupata della medesima, nonché di informarlo e di

indicargli che vi erano dei contributi non pagati oltre ad altri debiti. Quando

finalmente questi ha preso coscienza della situazione, era ormai troppo tardi.

[…] Il signor RI 1 ha tentato – purtroppo invano – di salvare il possibile,

cercando di far lavorare la ditta, pagando i dipendenti e i fornitori e parte

dei debiti, al fine di continuare ad incassare il necessario per sanare la

situazione debitoria. Nonostante gli sforzi e le misure prese per permettere

alla società di continuare a lavorare, la situazione debitoria si è aggravata.

I debiti hanno continuato ad aumentare inesorabilmente e in poco tempo la

situazione è divenuta critica. Il colpo di grazia è stato dato dal proprietario

dei locali della FA 1, il quale ha esercitato il diritto di ritenzione per

pigioni non pagate e ha di conseguenza ottenuto la messa all’asta di tutti i

macchinari. In seguito alla vendita di tutto il materiale, la società è definitivamente

capitolata. (…)” (I) –

sostiene che egli non ha alcuna responsabilità per il mancato pagamento dei

contributi dovuti dalla FA 1.

Quanto

addotto dall’insorgente non è tuttavia sufficiente per liberarlo da una

responsabilità ex art. 52 LAVS.

Va

innanzitutto rilevato che accettando il mandato di presidente del CdA

l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF

9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H

5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a

cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone

incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della

legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.

L’amministratore

deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in

particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,

studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere

irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una

gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale,

l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H

282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V

219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.).

Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente

versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art.

51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre

2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile

2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si

finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA

365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d).

In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il

TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1

CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione

non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza

scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo la nostra

Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se,

nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA

H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre

1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1,

consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre

2010).

In

questo contesto non è certamente esimente da colpa il fatto che il ricorrente

asserisca che “(…) non aveva nessuna esperienza nell’ambito di contabilità e

gestione di società dal punto di vista amministrativo, e non era a conoscenza

del fatto di dover pagare i contributi AVS. (…)” (I). Dette argomentazioni

sono del tutto ininfluenti ritenuto che accettando il mandato di amministratore

unico l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano e

che, vista anche la modesta dimensione della ditta, la prassi in materia

prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di controllo accresciuti (STF

9C_788/2007 del 29 ottobre 2008 e STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H

5/02 del 31 gennaio 2003). Inoltre, se non conosceva i compiti che si assumeva

accettando la carica di presidente del CdA, l’insorgente avrebbe dovuto informarsi

in merito e, nel caso non si fosse ritenuto all’altezza, non avrebbe dovuto accettarla

(9C_713/2013,9C_716/2013 del 30 maggio 2014 consid. 5.2 nel caso di un

gerente). Del resto, che l’insorgente non fosse in grado di ritenere le responsabilità

che la carica assunta comportava, contrasta con il fatto che egli stesso

afferma di essersi “(…) fidato dei gestori precedenti (…)” e di aver “(…)

delegato le mansioni che lui non era in grado di gestire a terze persone (…)”

(doc. I). Da questa circostanza, e meglio, che egli “(…) si era fidato dei

gestori precedenti e ha delegato le mansioni che lui non era in grado di

gestire a terze persone. (…)” (I) l’insorgente non può trarre alcunché a

suo favore. Infatti – a

prescindere dal fatto che nelle osservazioni del 2 aprile 2014 il signor TERZ 2

ha confermato che “(…) sono diventato amministratore della fallita FA 1 in

quanto amico di vecchia data con il sig. RI 1 il quale, una volta ricevute le dimissioni

del sig. __________, aveva tempi stretti per poter nominare un nuovo amministratore.

(…)” (XIII) –, un amministratore

diligente non può estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri

si occupavano della gestione (RCC 1989 pag. 114 seg.; STFA 17 ottobre 1996

nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998). Addirittura è da

ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto

esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo

della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non

abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5

ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa A.F., inc. 31.2003.18,

consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma

(STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.) non costituiscono in sé motivi

liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha

ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità

limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa,

che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e

che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno,

un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto

che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società

quali organi di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue responsabilità

(STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid.

Considerandi

2.

).

Il

ricorrente, prima dell’assunzione della carica di presidente del CdA, avrebbe

potuto e/o dovuto verificare se i contributi sociali fin lì maturati fossero

stati saldati e, nel caso in cui non gli fosse stata data la possibilità di

verificare la contabilità e la situazione contributiva, non doveva accettare il

mandato o perlomeno esigere immediatamente il pagamento dell’arretra-to

contributivo.

La

passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di

contributi deve essere considerata un’inos-servanza per negligenza grave delle

prescrizioni (RCC 1989 pag. 115). La passività dimostrata dall’insorgente è

quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subìto dalla

Cassa (STFA H 13/03 del 21 maggio 2003, H 65/01 del 13 maggio 2002 e H 38/01

del 17 gennaio 2002).

In

merito poi all’affermazione secondo la quale “(…) nessuna delle persone

incaricate della contabilità si è però effettivamente occupata della medesima,

nonché di informarlo e di indicargli che vi erano dei contributi non pagati

oltre ad altri debiti. (…)” (I) –

a prescindere dal fatto che l’amministratore formale non può liberarsi delle

sue responsabilità per il motivo che altre persone esercitano il potere

effettivo –, questo Tribunale

osserva che RI 1 non ha addotto e tantomeno provato di essere stato impedito in

qualche modo nell’esercizio della sua carica di presidente del CdA con diritto

di firma individuale. Nemmeno ha sostenuto di essere stato ingannato mediante

raggiri di rilevanza penale e che a causa degli stessi non può essergli

imputata una negligenza grave (in argomento cfr. la STFA H 152/05 del 7 febbraio

2006).

L’insorgente

non ha dunque provato che le persone incaricate della contabilità gli hanno

sottaciuto scientemente e volontariamente l’effettiva situazione della società

e/o fornito informazioni errate, ma affidanti, al riguardo della stessa (in argomento

cfr. la STCA 31.2006.14 + 17-22 del 5 luglio 2007).

Va

qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare

all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con

riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare

l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile –

le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti

invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze

della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Dagli

atti risulta, inoltre, che la Cassa dal mese di maggio 2011 procedeva con invio

di diffide di pagamento e dal giugno 2011 ha avviato delle procedure esecutive (vedi gli specchietti riferiti agli anni 2011 e 2012 sub XVIII/1-2).

Ritenuta

questa situazione – che denota una

difficoltà della società a far fronte al proprio obbligo contributivo – l’insor-gente

doveva attivarsi al fine di ottenere una chiara informazione sull’andamento

degli affari.

L’insorgente

non può, facendo leva unicamente sulla sua asserita incompetenza contabile ed

amministrativa, liberarsi dalle proprie responsabilità se il suo comportamento

costituisce ugualmente una grave violazione dei doveri che incombono a un

organo formale di una società anonima e non è giustificato da particolari

circostanze (STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2 e la giurisprudenza

ivi citata).

In

particolare – a prescindere dal

fatto che non ha minimamente provato di essere impossibilitato ad eseguire

puntualmente i propri compiti e che egli stesso afferma di aver “(…) tentato

– purtroppo invano – di salvare il possibile, cercando di far lavorare la

ditta, pagando i dipendenti e i fornitori e parte dei debiti, al fine di

continuare ad incassare il necessario per sanare la situazione debitoria.

Nonostante gli sforzi e le misure prese per permettere alla società di continuare

a lavorare, la situazione debitoria si è aggravata. (…)” (doc. I) – giova ricordare che, nell’ipotesi in cui

un organo societario non sia in grado di sottrarsi all’influsso di terzi, ne

dovrà trarre la sola conclusione possibile ossia inoltrare immediatamente le

sue dimissioni (STFA H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003).

In

concreto, nonostante l’asserita mancanza di competenza, l’insorgente è rimasto

iscritto quale presidente del CdA con diritto di firma individuale fino alla

dichiarazione di fallimento (cfr. consid. 1.1).

Quanto

infine all’asserita esclusiva responsabilità di terzi, va ricordato che,

secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel

presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla

gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (STF 9C_675/2009 del 3

maggio 2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e dottrina ivi ciata; STFA 13

novembre 2000 nella causa S, H 238/98, consid. 4b; Pratique VSI 1996 pag. 306).

Determinante è che le circostanze addotte dall’insorgente, come visto, non

costituiscono motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per

escludere quindi l’esistenza di una negligenza grave.

Questo

Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente ha omesso di compiere

quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito

delle incombenze riconducibili alla funzione di presidente del CdA di una società

anonima (STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003 e H 268/01 e H 269/01 del 5 giugno

2003), ritenuto che, vista anche la modesta entità della ditta, il dovere di

diligenza e controllo risulta accresciuto (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008).

In

queste circostanze, non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di presidente

del CdA gli imponeva, RI 1, deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS

del danno subìto dalla Cassa.

2.8

Occorre

esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro,

rispettivamente il proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano

scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193

consid. 2b).

Costituisce

motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo

il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di

liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata

situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai

sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora

altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali

per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere

che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La

questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro

all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i

contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un

tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo

responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti;

cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe

nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung

des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi

scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.;

cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123

V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la

ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri

delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23

luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid.

3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve

prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto

che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto

2001.

consid. 4a).

Quindi

l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei

contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla

citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da

distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare

l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello

in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente

rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi

segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e

ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri

obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere

sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei

contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la

giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile

dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3

con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163

segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza

non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti

dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo

dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato

(STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

In concreto, non sono stati invocati motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa, nel senso della succitata giurisprudenza.

Non

va in ogni caso dimenticato che la FA 1, nonostante le diffide e i precetti

esecutivi, durante il periodo da gennaio 2011 al settembre 2012 (oggetto del

presente provvedimento) non ha proceduto al versamento di alcun acconto contributivo

(cfr. gli specchietti dell’evoluzione del debito contributivo fatto valere sub

XVIII/1-2). In queste circostanze non risultano dati gli estremi, che

l’insorgente, come detto, nemmeno fa valere, per ammettere nella specie che il

differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria

della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF

123.

V 244, 121 V 243; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4

novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 pag. 261).

In

conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione,

rispettivamente di discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa la somma

di fr. 38'559.55 corrispondente agli oneri sociali non versati dalla FA 1 dal

2011.

al settembre 2012 (cfr. consid. 1.2, 1.3 e 2.3).

2.9

Quanto

alla richieste con le quali TERZ 1 ha domandato l’annullamento della decisione

su opposizione 19 dicembre 2013 con cui la Cassa gli ha chiesto il risarcimento

per complessivi fr. 21'807.20 e di essere sentito in merito (cfr. consid. 1.9 e

1.10

rispettivamente i doc. XII e XX), va rilevato quanto segue.

Con

la chiamata in causa, terze persone particolarmente toccate nei propri

interessi dall'esito di una decisione vengono coinvolte in una determinata

procedura a cui poi partecipano. Il coinvolgimento degli interessati a livello

di scambio degli allegati (cfr. pure art. 110 cpv. 1 OG e a tal proposito DTF

125.

V 80 consid. 8b pag. 94 con riferimenti) ha lo scopo di estendere al

cointeressato l'effetto di cosa giudicata della pronuncia, in modo tale che

quest'ultimo nell'ambito di una successiva procedura nei suoi confronti dovrà

lasciarsi opporre tale giudizio. L'interesse a una chiamata in causa è di

natura giuridica. Una situazione giustificante una simile chiamata si presenta

quando da una determinata decisione sono da attendersi ripercussioni nei

rapporti giuridici tra una parte principale e il cointeressato (Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 183 seg.; Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 191

n. 528; BGE 125 V 80 consid. 8b pag. 94). La chiamata in causa consente di

tenere adeguatamente conto del diritto di esprimersi prima della resa di una

decisione sfavorevole ed è così un'emanazione del diritto di essere sentito

(sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 72/06 del 16 ottobre

2006, consid. 2.2 con riferimenti; Kölz/Häner, op. cit, pag. pag. 191 seg. n.

528).

In

particolare, il chiamato in causa ha il diritto di esprimersi sugli atti

giudiziari senza disporre di ulteriori diritti di parte. Può formulare

osservazioni ma limitatamente all’oggetto di causa definito dal ricorrente e

con il giudizio non può essere obbligato materialmente a qualche cosa

rispettivamente niente può essergli attribuito (“(…)

Dem Beigeladenen ist – analog den Prozesspartei – das Recht zu

gewähren, sich zumindest zu den Rechtsschriften äussern zu können, ohne jedoch

über weitergehende Parteirechte zu verfügen; er kann eigene Anträge stellen,

ist aber an den Streitgegenstand gebunden, der vom Beschwerdeführer festgelegt

wird. Schliesslich kann der Beigeladene in materieller Hinsicht im Urteil zu

nichts verpflichtet und es kann ihm nichts zugesprochen werden. (…)”

(cfr. Reichmuth, op. cit., n. 1098 pag. 260-261)).

In

questo senso – a prescindere dal fatto che la decisione su opposizione

19.

dicembre 2013 con cui la Cassa gli ha chiesto il risarcimento per

complessivi fr. 21'807.20 è cresciuta incontestata in giudicato – questo

Tribunale non può procedere nel senso richiesto da TERZ 1 e nemmeno deve

sentirlo in merito.

2.10

Visto

tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione

impugnata confermata.

2.11

Il

TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del

ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità

del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni

in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico

interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti

di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile

solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in

presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa

l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato”

ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours

en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances

sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité

selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE

2009.

pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è

pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità

del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione

per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138

nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso

in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di

diritto di importanza fondamentale” –

presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il

ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non

raggiunge i fr. 30'000.-- – deve

essere dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6,

6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i

fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione

impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti