31.2014.1
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10 ottobre 2014Italiano37 min
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Raccomandata
Incarto
n.
31.2014.1
FS
Lugano
10 ottobre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 gennaio 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 19 dicembre 2013 emanata
da
in relazione alla fallita:
terzi chiamati in causa:
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
FA 1
(cancellata da RC il __________ 2013)
TERZ 1
TERZ 2
ritenuto in
fatto
1.1. La
FA 1, con sede a (ora comune di), è stata iscritta a Registro di commercio il __________
2005 (doc. A). Lo scopo sociale consisteva nell’acquisto, nella vendita e nel
noleggio di attrezzature nel campo dell’edili-zia e dello smaltimento dei rifiuti.
RI
1 ha assunto la carica di presidente del consiglio di amministrazione dal 22
giugno 2011 ed è stato iscritto, in detta veste, con diritto di firma
individuale, dal 24 giugno 2011 sino alla dichiarazione di fallimento (doc. A e
B).
1.2. La
società è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito la Cassa) in qualità di
datrice di lavoro dal 1. gennaio 2006 al 30 settembre 2012.
La società è entrata in mora con il pagamento dei contributi,
per cui la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla dal mese di maggio 2011
e precettarla dal mese di giugno 2011 (cfr. lo specchietto relativo all’evoluzione
del debito contributivo richiesto alla Cassa che lo ha prodotto il 4 settembre
2014; XVII e XVIII/1-2).
Con
decreti 23 luglio 2012 e 25 settembre 2012 della Pretura del Distretto di __________
sono state dichiarate l’apertu-ra del fallimento della società rispettivamente
la sospensione della procedura ai sensi dell’art. 230 LEF (doc. A e C).
La
Cassa ha insinuato in via definitiva il 2 novembre 2012 all’Ufficio esecuzioni
e fallimenti di __________ il proprio credito di fr. 38'559.55 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti nel periodo gennaio 2011 –
settembre 2012 (doc. D-D/1-2).
La
procedura di fallimento è stata definitivamente chiusa per mancanza di attivo
non avendo nessun creditore anticipato le spese per la sua continuazione (doc.
E).
La
ragione sociale è stata radiata il __________ 2013.
1.3. Costatato
di aver subito un danno, con decisione del 23 agosto 2013, la Cassa ha chiesto
a RI 1 il risarcimento per complessivi fr. 38'559.55, importo corrispondente ai
contributi paritetici non soluti dalla società relativamente agli anni 2011 e
2012 (doc. 3).
Con
decisione 19 dicembre 2013 la Cassa ha rigettato l’oppo-sizione 19 settembre
2013 inoltrata da RI 1, rappresentato dall’avv. __________ dello studio legale RA
1, confermando la sua responsabilità ex art. 52 LAVS per un danno di fr. 38'559.55
(doc. 1).
1.4. Contro
la decisione su opposizione 19 dicembre 2013 RI 1, sempre tramite l’avv. __________,
ha interposto il presente ricorso, chiedendone l’annullamento. Osservando di
non aver nessuna esperienza nell’ambito della contabilità e della gestione di
società dal punto di vista amministrativo e di essersi affidato a terzi per
queste competenze, contesta una sua colpa grave o negligenza in relazione alla violazione
delle prescrizioni, evidenziando, in particolare, di aver tentato invano di
salvare la società che ha dovuto capitolare allorquando il proprietario dei
locali della FA 1 ha esercitato il diritto di ritenzione per pigioni non pagate
ottenendo la messa all’asta di tutti i macchinari. Delle singole motivazioni
verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
1.5. Con
la risposta di causa la Cassa ha comunicato al TCA che analoghi procedimenti
risarcitori sono stati avviati il 23 agosto 2013 nei confronti di TERZ 1 e di TERZ
2 e – osservato che il ricorrente
in sostanza propone le medesime argomentazioni già esposte nella propria opposizione
del 19 settembre 2013 – ha
confermato integralmente la decisione su opposizione chiedendo di respingere il
ricorso.
1.6. Così
richiesta (IV), la Cassa, con lettera 14 febbraio 2014, ha trasmesso al TCA gli incarti concernenti TERZ 1 e TERZ 2 (V e allegati doc. 4-5).
1.7. Con
osservazioni 28 febbraio 2014, vista la documentazione concernente TERZ 1 e TERZ
2, l’insorgen-te – rilevato che “(…) risulta essere molto verosimile
che la situazione finanziaria della società, al momento dell’assunzione della
carica da parte del signor RI 1, non fosse delle più rosee e consolidate e che
questa non permettesse de facto il pagamento degli scoperti nei confronti della
Cassa, che si sono poi accumulati. (…)” (VII) – ha chiesto di essere
ritenuto responsabile, semmai, unicamente dell’aggravio del danno.
1.8. Con
decreto 28 febbraio 2014 il Vicepresidente del TCA ha chiamato in causa TERZ 1
e TERZ 2 (IX).
1.9. TERZ
1, con osservazioni 31 marzo 2014 – rilevato che, come il signor RI 1, non
aveva nessuna esperienza di contabilità e gestione aziendale, che queste
competenze erano state affidate a terzi, che si è prestato ad assumere la
carica di membro del CdA per fare piacere ad un amico in difficoltà finanziaria
a causa di una cattiva gestione di precedenti fiduciarie, che poco dopo si è
accorto dello scoperto AVS e che il colpo decisivo è arrivato dal proprietario dello
stabile a cui la FA 1 pagava una pigione insostenibile di fr. 20'000.-- e
contro il quale è pendente una causa penale di risarcimento danni –, ha domandato
l’annullamento della decisione su opposizione 19 dicembre 2013 (doc. 4) con cui
la Cassa gli ha chiesto il risarcimento per complessivi fr. 21'807.20 per
contributi paritetici non soluti dalla società relativamente all’anno 2011 (XII).
TERZ
2, con osservazioni 2 aprile 2014, ha ribadito quanto addotto nell’opposizione
del 19 settembre 2013 a seguito della quale la Cassa, con decisione su
opposizione 19 dicembre 2013 (doc. 5), ha annullato la precedente decisione del
23 agosto 2013 con cui gli aveva chiesto il risarcimento per complessivi fr.
7'104.65 per contributi paritetici non soluti dalla società nel I. trimestre
2011 (XIII).
Questi
documenti sono stati trasmessi alle parti per conoscenza (XIV, XV e XVI).
1.10. Con
e-mail del 1. settembre 2014 il TCA ha chiesto alla Cassa, che l’ha prodotto il
4 settembre, lo specchietto relativo all’evoluzione del debito contributivo
(XVII, XVIII e XVIII/1-2).
Questi
documenti sono stati trasmessi alle parti per conoscenza (XIX).
TERZ
1, con scritto 2 ottobre 2014, ha sostenuto di non essere in grado di dare
delle spiegazioni in merito allo specchietto relativo all’evoluzione del debito
contributivo e ha chiesto un appuntamento presso gli uffici del TCA (XX).
Fatti
I
doc. XIX e XX sono stati trasmessi alla Cassa per conoscenza (XXI).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e
giurisprudenza ivi citata).
Nel
merito
2.2. In
virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che
egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni
dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi
l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di
contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza
grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione
delle prescrizioni legali.
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria,
i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001
AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il
riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società
ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito
in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di
compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso
in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la
cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi
organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito
del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche
il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di
esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates
nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de
la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la
responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC
1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR
2001 AHV Nr. 6).
Qualora
più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più
organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne
rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi
citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in
vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il
datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri
dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della
liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse
rispondono solidalmente per l’intero danno”.
Il
Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale, TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli
organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52
LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1°
gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79
segg.).
Nella
fattispecie concreta, a seguito del fallimento della FA 1, la Cassa ha rettamente
chiesto in via sussidiaria a RI 1, iscritto quale presidente del CdA, il
risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dalla citata
società.
2.3. Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28
ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10;
Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01
del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art.
41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II
1995 pag. 369 segg. e in RDAT II 2002 pag. 519 segg.; STFA H 113/00 del 24
ottobre 2 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa
(STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).
Secondo
costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria
pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia
va ricordato che, in applicazione del principio dell’ob-bligo di collaborazione
delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove
che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto
(RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
Nel
caso in esame, oggetto del danno sono i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non
versati dalla FA 1 dal 2011 al settembre 2012.
L’insorgente,
evidenziato che “(…) le diffide di mancato pagamento sono state inviate
dalla Cassa prima ancora che questi facesse parte del consiglio di
amministrazione, e meglio nel mese di maggio 2011, mentre le procedure
esecutive sono iniziate nel giugno 2011. Quindi risulta essere molto verosimile
che la situazione finanziaria della società, al momento dell’assunzione della
carica da parte del signor RI 1, non fosse delle più rosee e consolidate e che
questa non permettesse de facto il pagamento degli scoperti nei confronti della
Cassa, che si sono poi accumulati. (…)” (VII), ha contestato una sua responsabilità
per il periodo antecedente la sua entrata nel CdA della FA 1 il 22 giugno 2011.
Va
ricordato che il nuovo amministratore risponde non soltanto dei contributi
sociali correnti, ma pure del debito scaduto nel corso del periodo precedente
alla sua entrata in funzione. Infatti, secondo giurisprudenza, il nuovo amministratore
deve vegliare affinché vengano versati i contributi correnti e quelli scaduti e
dovuti quando egli non era ancora in carica, in quanto vi è rapporto di causa
effetto tra l'inazione dell'organo e il mancato pagamento dei contributi (DTF
119 V 407 consid. 4c; RCC 1992 pag. 269 consid. 7b). Nessuna responsabilità del
nuovo amministratore secondo l'art. 52 LAVS è data per contro per il danno
causato alla cassa di compensazione prima della sua entrata nel consiglio di
amministrazione, nel caso in cui egli nulla poteva modificare, e meglio poiché
la società era già insolvente (DTF 119 V 401) rispettivamente indebitata al
punto che i contributi risultavano irrecuperabili per motivi giuridici o di fatto
(SVR 2002 AHV Nr. 10 pag. 24 consid. 4c/aa; Nussbaumer, op.cit., pag. 1076). In
tale ipotesi l'amministratore risponde unicamente per l’aggravamento del danno,
ossia per ulteriori debiti contributivi (Reichmuth, Die Haftung des
Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 277 pag. 68 con
riferimenti di giurisprudenza; cfr. anche STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011
consid. 4.3 e STFA H 156/05 del 16 gennaio 2007 consid. 7.2).
Nel
caso in esame dagli atti non emerge, né del resto è stato fatto validamente
valere, che al momento dell’entrata in carica quale presidente del CdA della FA
1, la società si trovasse già in uno stato d’insolvenza tale da rendere impossibile
il pagamento dei contributi già scaduti, motivo per cui l’insorgente deve rispondere
anche per gli oneri sociali dovuti prima del 22 giugno 2011. In effetti, come rettamente rilevato dalla Cassa già nella decisione su opposizione impugnata, “(…)
nel caso di specie, l’insolvenza della società è stata constatata al momento
dell’apertura del fallimento il 23 luglio 2012 (cfr. pubblicazione FUSC del __________
2012 – doc. C), data posteriore all’elezione dell’insorgente quale presidente
del CdA. Infatti, al momento dell’entrata in carica dell’insor-gente in data 22
giugno 2011 (doc. B), la società presentava lo scoperto contributivo relativo
all’acconto per il I. trimestre 2010 [ndr. recte: 2011] di CHF 7'624.40.
Nell’evenienza concreta, l’opponente, prima di assumere la carica di organo
formale, avrebbe dovuto appurare se i contributi paritetici AVS scaduti ed
esigibili erano già stati pagati rispettivamente procedere ad un’approfondita
verifica contabile, ciò che egli non ha fatto. (…)” (doc. A1, punto
9.2, pag. 8).
Conformemente
alla succitata giurisprudenza l’insorgente deve pertanto rispondere,
indipendentemente dalla questione a sapere se abbia o meno contribuito a tale
posta di danno, anche per gli oneri sociali dovuti prima della sua entrata nel
CdA della FA 1 (cfr. in questo senso le STCA 31.2013.4-7 del 10 febbraio 2014 e
31.2013.1 del 15 maggio 2013).
Non
è possibile concludere differentemente per il solo fatto che, senza minimamente
documentare e oltretutto in termini possibilistici, l’insorgente pretenda che,
già dalle diffide della Cassa del maggio 2011, vi sarebbe da concludere che “(…)
risulta essere molto verosimile che la situazione finanziaria della società, al
momento dell’assunzione della carica da parte del signor RI 1, non fosse delle
più rosee e consolidate e che questa non permettesse de facto il pagamento
degli scoperti nei confronti della Cassa, che si sono poi accumulati. (…)”
(VII). Giova qui inoltre rilevare, ciò che contrasta con l’asserita insolvenza
della ditta, che è lo stesso ricorrente a sostenere che “(…) ha tentato –
purtroppo invano – di salvare il possibile, cercando di far lavorare la ditta,
pagando i dipendenti e i fornitori e parte dei debiti, al fine di continuare ad
incassare il necessario per sanare la situazione debitoria. (…)” (I, punto
10, pag. 4).
Ne
consegue che rettamente la Cassa ha chiesto al ricorrente complessivamente fr.
38'559.55 – importo, questo, che,
come risulta dallo specchietto dell’evoluzione del debito contributivo (cfr.
doc. XVIII/1-2) e dagli estratti conto per i rispettivi periodi (cfr. doc.
D-D/1-2), comprende, oltre ai contributi paritetici rimasti scoperti, anche le
spese amministrative e quelle relative alle diffide (cfr. la succitata
giurisprudenza) – a titolo di risarcimento
danni ex art. 52 LAVS, motivo per cui la richiesta di limitare il danno agli
oneri sociali rimasti impagati durante il periodo in carica quale presidente
del CdA non può essere accolta.
2.4. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique
VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52
LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue
disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di
pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività
salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire
i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.
1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti)
e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai
sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno
(Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186
consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre
– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di
lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere
il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione
richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti
della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS,
anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag.
608 consid. 5b).
2.5. La
cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non
osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo
di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente
degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei
contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni
intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di
lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi
di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei
contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,
ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un
simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che
il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi
di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole
(DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985
pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi
responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza
decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di
discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag.
7).
2.6. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una
negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare
quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella
stessa situazione.
La
misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza
che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore
di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC
1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti;
Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I
fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili
a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura
questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto
della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il
tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle
responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta
(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,
op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,
in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene
che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi
configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
2.7. L’insorgente
– osservato che “(…) non era a
conoscenza della situazione finanziaria in cui versava la FA 1 e nemmeno di
eventuali scoperti con la Cassa e non sapeva neppure quali fossero i suoi
obblighi di amministratore nei confronti della Cassa. L’opponente si era fidato
dei gestori precedenti e ha delegato le mansioni che lui non era in grado di
gestire a terze persone. Nessuna delle persone incaricate della contabilità si
è però effettivamente occupata della medesima, nonché di informarlo e di
indicargli che vi erano dei contributi non pagati oltre ad altri debiti. Quando
finalmente questi ha preso coscienza della situazione, era ormai troppo tardi.
[…] Il signor RI 1 ha tentato – purtroppo invano – di salvare il possibile,
cercando di far lavorare la ditta, pagando i dipendenti e i fornitori e parte
dei debiti, al fine di continuare ad incassare il necessario per sanare la
situazione debitoria. Nonostante gli sforzi e le misure prese per permettere
alla società di continuare a lavorare, la situazione debitoria si è aggravata.
I debiti hanno continuato ad aumentare inesorabilmente e in poco tempo la
situazione è divenuta critica. Il colpo di grazia è stato dato dal proprietario
dei locali della FA 1, il quale ha esercitato il diritto di ritenzione per
pigioni non pagate e ha di conseguenza ottenuto la messa all’asta di tutti i
macchinari. In seguito alla vendita di tutto il materiale, la società è definitivamente
capitolata. (…)” (I) –
sostiene che egli non ha alcuna responsabilità per il mancato pagamento dei
contributi dovuti dalla FA 1.
Quanto
addotto dall’insorgente non è tuttavia sufficiente per liberarlo da una
responsabilità ex art. 52 LAVS.
Va
innanzitutto rilevato che accettando il mandato di presidente del CdA
l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF
9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H
5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a
cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone
incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della
legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.
L’amministratore
deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in
particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,
studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere
irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una
gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale,
l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H
282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V
219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.).
Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente
versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art.
51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre
2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile
2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si
finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA
365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d).
In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il
TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1
CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione
non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza
scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo la nostra
Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se,
nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA
H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre
1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1,
consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre
2010).
In
questo contesto non è certamente esimente da colpa il fatto che il ricorrente
asserisca che “(…) non aveva nessuna esperienza nell’ambito di contabilità e
gestione di società dal punto di vista amministrativo, e non era a conoscenza
del fatto di dover pagare i contributi AVS. (…)” (I). Dette argomentazioni
sono del tutto ininfluenti ritenuto che accettando il mandato di amministratore
unico l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano e
che, vista anche la modesta dimensione della ditta, la prassi in materia
prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di controllo accresciuti (STF
9C_788/2007 del 29 ottobre 2008 e STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H
5/02 del 31 gennaio 2003). Inoltre, se non conosceva i compiti che si assumeva
accettando la carica di presidente del CdA, l’insorgente avrebbe dovuto informarsi
in merito e, nel caso non si fosse ritenuto all’altezza, non avrebbe dovuto accettarla
(9C_713/2013,9C_716/2013 del 30 maggio 2014 consid. 5.2 nel caso di un
gerente). Del resto, che l’insorgente non fosse in grado di ritenere le responsabilità
che la carica assunta comportava, contrasta con il fatto che egli stesso
afferma di essersi “(…) fidato dei gestori precedenti (…)” e di aver “(…)
delegato le mansioni che lui non era in grado di gestire a terze persone (…)”
(doc. I). Da questa circostanza, e meglio, che egli “(…) si era fidato dei
gestori precedenti e ha delegato le mansioni che lui non era in grado di
gestire a terze persone. (…)” (I) l’insorgente non può trarre alcunché a
suo favore. Infatti – a
prescindere dal fatto che nelle osservazioni del 2 aprile 2014 il signor TERZ 2
ha confermato che “(…) sono diventato amministratore della fallita FA 1 in
quanto amico di vecchia data con il sig. RI 1 il quale, una volta ricevute le dimissioni
del sig. __________, aveva tempi stretti per poter nominare un nuovo amministratore.
(…)” (XIII) –, un amministratore
diligente non può estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri
si occupavano della gestione (RCC 1989 pag. 114 seg.; STFA 17 ottobre 1996
nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998). Addirittura è da
ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto
esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo
della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non
abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5
ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa A.F., inc. 31.2003.18,
consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma
(STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.) non costituiscono in sé motivi
liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha
ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità
limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa,
che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e
che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno,
un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto
che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società
quali organi di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue responsabilità
(STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid.
Considerandi
2.
).
Il
ricorrente, prima dell’assunzione della carica di presidente del CdA, avrebbe
potuto e/o dovuto verificare se i contributi sociali fin lì maturati fossero
stati saldati e, nel caso in cui non gli fosse stata data la possibilità di
verificare la contabilità e la situazione contributiva, non doveva accettare il
mandato o perlomeno esigere immediatamente il pagamento dell’arretra-to
contributivo.
La
passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di
contributi deve essere considerata un’inos-servanza per negligenza grave delle
prescrizioni (RCC 1989 pag. 115). La passività dimostrata dall’insorgente è
quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subìto dalla
Cassa (STFA H 13/03 del 21 maggio 2003, H 65/01 del 13 maggio 2002 e H 38/01
del 17 gennaio 2002).
In
merito poi all’affermazione secondo la quale “(…) nessuna delle persone
incaricate della contabilità si è però effettivamente occupata della medesima,
nonché di informarlo e di indicargli che vi erano dei contributi non pagati
oltre ad altri debiti. (…)” (I) –
a prescindere dal fatto che l’amministratore formale non può liberarsi delle
sue responsabilità per il motivo che altre persone esercitano il potere
effettivo –, questo Tribunale
osserva che RI 1 non ha addotto e tantomeno provato di essere stato impedito in
qualche modo nell’esercizio della sua carica di presidente del CdA con diritto
di firma individuale. Nemmeno ha sostenuto di essere stato ingannato mediante
raggiri di rilevanza penale e che a causa degli stessi non può essergli
imputata una negligenza grave (in argomento cfr. la STFA H 152/05 del 7 febbraio
2006).
L’insorgente
non ha dunque provato che le persone incaricate della contabilità gli hanno
sottaciuto scientemente e volontariamente l’effettiva situazione della società
e/o fornito informazioni errate, ma affidanti, al riguardo della stessa (in argomento
cfr. la STCA 31.2006.14 + 17-22 del 5 luglio 2007).
Va
qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso
che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare
all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con
riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare
l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile –
le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti
invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze
della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Dagli
atti risulta, inoltre, che la Cassa dal mese di maggio 2011 procedeva con invio
di diffide di pagamento e dal giugno 2011 ha avviato delle procedure esecutive (vedi gli specchietti riferiti agli anni 2011 e 2012 sub XVIII/1-2).
Ritenuta
questa situazione – che denota una
difficoltà della società a far fronte al proprio obbligo contributivo – l’insor-gente
doveva attivarsi al fine di ottenere una chiara informazione sull’andamento
degli affari.
L’insorgente
non può, facendo leva unicamente sulla sua asserita incompetenza contabile ed
amministrativa, liberarsi dalle proprie responsabilità se il suo comportamento
costituisce ugualmente una grave violazione dei doveri che incombono a un
organo formale di una società anonima e non è giustificato da particolari
circostanze (STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2 e la giurisprudenza
ivi citata).
In
particolare – a prescindere dal
fatto che non ha minimamente provato di essere impossibilitato ad eseguire
puntualmente i propri compiti e che egli stesso afferma di aver “(…) tentato
– purtroppo invano – di salvare il possibile, cercando di far lavorare la
ditta, pagando i dipendenti e i fornitori e parte dei debiti, al fine di
continuare ad incassare il necessario per sanare la situazione debitoria.
Nonostante gli sforzi e le misure prese per permettere alla società di continuare
a lavorare, la situazione debitoria si è aggravata. (…)” (doc. I) – giova ricordare che, nell’ipotesi in cui
un organo societario non sia in grado di sottrarsi all’influsso di terzi, ne
dovrà trarre la sola conclusione possibile ossia inoltrare immediatamente le
sue dimissioni (STFA H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003).
In
concreto, nonostante l’asserita mancanza di competenza, l’insorgente è rimasto
iscritto quale presidente del CdA con diritto di firma individuale fino alla
dichiarazione di fallimento (cfr. consid. 1.1).
Quanto
infine all’asserita esclusiva responsabilità di terzi, va ricordato che,
secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel
presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla
gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (STF 9C_675/2009 del 3
maggio 2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e dottrina ivi ciata; STFA 13
novembre 2000 nella causa S, H 238/98, consid. 4b; Pratique VSI 1996 pag. 306).
Determinante è che le circostanze addotte dall’insorgente, come visto, non
costituiscono motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per
escludere quindi l’esistenza di una negligenza grave.
Questo
Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente ha omesso di compiere
quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito
delle incombenze riconducibili alla funzione di presidente del CdA di una società
anonima (STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003 e H 268/01 e H 269/01 del 5 giugno
2003), ritenuto che, vista anche la modesta entità della ditta, il dovere di
diligenza e controllo risulta accresciuto (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008).
In
queste circostanze, non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di presidente
del CdA gli imponeva, RI 1, deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS
del danno subìto dalla Cassa.
2.8
Occorre
esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro,
rispettivamente il proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano
scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193
consid. 2b).
Costituisce
motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo
il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di
liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata
situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai
sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora
altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali
per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere
che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La
questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro
all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i
contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un
tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo
responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti;
cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe
nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung
des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi
scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.;
cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123
V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la
ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri
delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23
luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid.
3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve
prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto
che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto
2001.
consid. 4a).
Quindi
l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei
contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla
citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
Da
distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare
l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello
in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente
rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi
segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e
ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri
obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere
sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei
contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la
giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile
dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3
con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163
segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza
non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti
dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo
dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato
(STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).
In concreto, non sono stati invocati motivi di giustificazione,
rispettivamente di discolpa, nel senso della succitata giurisprudenza.
Non
va in ogni caso dimenticato che la FA 1, nonostante le diffide e i precetti
esecutivi, durante il periodo da gennaio 2011 al settembre 2012 (oggetto del
presente provvedimento) non ha proceduto al versamento di alcun acconto contributivo
(cfr. gli specchietti dell’evoluzione del debito contributivo fatto valere sub
XVIII/1-2). In queste circostanze non risultano dati gli estremi, che
l’insorgente, come detto, nemmeno fa valere, per ammettere nella specie che il
differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria
della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF
123.
V 244, 121 V 243; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4
novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 pag. 261).
In
conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione,
rispettivamente di discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa la somma
di fr. 38'559.55 corrispondente agli oneri sociali non versati dalla FA 1 dal
2011.
al settembre 2012 (cfr. consid. 1.2, 1.3 e 2.3).
2.9
Quanto
alla richieste con le quali TERZ 1 ha domandato l’annullamento della decisione
su opposizione 19 dicembre 2013 con cui la Cassa gli ha chiesto il risarcimento
per complessivi fr. 21'807.20 e di essere sentito in merito (cfr. consid. 1.9 e
1.10
rispettivamente i doc. XII e XX), va rilevato quanto segue.
Con
la chiamata in causa, terze persone particolarmente toccate nei propri
interessi dall'esito di una decisione vengono coinvolte in una determinata
procedura a cui poi partecipano. Il coinvolgimento degli interessati a livello
di scambio degli allegati (cfr. pure art. 110 cpv. 1 OG e a tal proposito DTF
125.
V 80 consid. 8b pag. 94 con riferimenti) ha lo scopo di estendere al
cointeressato l'effetto di cosa giudicata della pronuncia, in modo tale che
quest'ultimo nell'ambito di una successiva procedura nei suoi confronti dovrà
lasciarsi opporre tale giudizio. L'interesse a una chiamata in causa è di
natura giuridica. Una situazione giustificante una simile chiamata si presenta
quando da una determinata decisione sono da attendersi ripercussioni nei
rapporti giuridici tra una parte principale e il cointeressato (Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 183 seg.; Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 191
n. 528; BGE 125 V 80 consid. 8b pag. 94). La chiamata in causa consente di
tenere adeguatamente conto del diritto di esprimersi prima della resa di una
decisione sfavorevole ed è così un'emanazione del diritto di essere sentito
(sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 72/06 del 16 ottobre
2006, consid. 2.2 con riferimenti; Kölz/Häner, op. cit, pag. pag. 191 seg. n.
528).
In
particolare, il chiamato in causa ha il diritto di esprimersi sugli atti
giudiziari senza disporre di ulteriori diritti di parte. Può formulare
osservazioni ma limitatamente all’oggetto di causa definito dal ricorrente e
con il giudizio non può essere obbligato materialmente a qualche cosa
rispettivamente niente può essergli attribuito (“(…)
Dem Beigeladenen ist – analog den Prozesspartei – das Recht zu
gewähren, sich zumindest zu den Rechtsschriften äussern zu können, ohne jedoch
über weitergehende Parteirechte zu verfügen; er kann eigene Anträge stellen,
ist aber an den Streitgegenstand gebunden, der vom Beschwerdeführer festgelegt
wird. Schliesslich kann der Beigeladene in materieller Hinsicht im Urteil zu
nichts verpflichtet und es kann ihm nichts zugesprochen werden. (…)”
(cfr. Reichmuth, op. cit., n. 1098 pag. 260-261)).
In
questo senso – a prescindere dal fatto che la decisione su opposizione
19.
dicembre 2013 con cui la Cassa gli ha chiesto il risarcimento per
complessivi fr. 21'807.20 è cresciuta incontestata in giudicato – questo
Tribunale non può procedere nel senso richiesto da TERZ 1 e nemmeno deve
sentirlo in merito.
2.10
Visto
tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione
impugnata confermata.
2.11
Il
TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del
ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità
del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni
in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico
interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti
di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile
solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in
presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa
l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato”
ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours
en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances
sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité
selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE
2009.
pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è
pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità
del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione
per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138
nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso
in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo
evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di
diritto di importanza fondamentale” –
presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il
ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non
raggiunge i fr. 30'000.-- – deve
essere dimostrata dal ricorrente).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati.
Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In
materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo
della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.
30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i
fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora
non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113
LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione
impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti