31.2014.2
Responsabilità ex art. 52 LAVS. Opposizione tardiva. Audizione testimoniale. Confermata dal TCA la tardività dell'opposizione
10 marzo 2015Italiano20 min
Source ti.ch
comandata
Incarto
n.
31.2014.2-3
RG/sc
Lugano
10 marzo 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sui ricorsi del 2 maggio 2014 di
1. RI
1
2. RI
2
tutti rappr. da: RA 1
contro
le decisioni su opposizione del 29 aprile 2014 emanate da
in relazione alla
fallita
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
DT 1
considerato in
fatto e in diritto
che - con
distinte decisioni datate 31 gennaio 2014 e notificate (incontestatamente) il 3
febbraio 2014 (doc. A), la CO 1 ha stabilito la responsabilità ex art. 52 LAVS
di RI 2 e RI 1, già amministratori unici (la prima dal 5 luglio al 2 novembre
2011, il secondo a far tempo dal 2 novembre 2011), della DT 1, obbligandoli al
risarcimento dell’importo di CHF 4'273.95 rispettivamente fr. 569.25 per
contributi paritetici non versati dalla società quale datrice di lavoro;
- con
unica opposizione datata 5 marzo 2014 e pervenuta al-l’amministrazione il 7
marzo 2014 (cfr. doc. B), gli ex amministratori, rappresentati dall’avv. RA 1,
hanno contestato suddette decisioni respingendo ogni addebito di responsabilità
ai sensi dell’art. 52 LAVS;
- con
due decisioni d’identico tenore datate 29 aprile 2014 la Cassa ha dichiarato
irricevibili entrambe le opposizioni in quanto tardive, osservando come il
termine per impugnare le rispettive decisioni notificate il 3 febbraio 2014 sia
giunto a scadenza il 5 marzo 2014, mentre che il plico raccomandato contenente
le opposizioni risulta essere stato spedito dal-l’”Ufficio postale __________
il 6 marzo 2014”;
- avverso
queste decisioni insorgono gli ex amministratori, sempre rappresentati
dall’avv. RA 1. Il patrocinatore degli in-sorgenti osserva
in particolare che l’opposizione è stata consegnata dalla sua segretaria (di
cui viene chiesta l’assunzio-ne quale teste) all’Ufficio postale di __________
in data 5 marzo 2014, precisando di non sapere “per quale motivo la Posta ha
registrato l’invio a __________ e oltretutto solo il giorno successivo alle 20.07”. Sostiene quindi “che
vi è stato un manifesto errore da parte della Posta”. Il legale precisa in
seguito che la “mia segretaria non ha conservato la ricevuta d’in-vio. La stessa
conferma però che le opposizioni sono state consegnate presso l’Ufficio postale
di __________ il giorno di mercoledì 5 marzo 2014 entro l’orario di chiusura (ore
18. 30)”. Per il resto nel gravame viene contestata nel merito la fondatezza
del credito risarcitorio, negli anni 2011 e 2012 la società datrice di lavoro
non avendo avuto – a mente dei ri-correnti – personale alle sue dipendenze;
- con
la risposta di causa l’amministrazione postula la reiezione del gravame.
Ribadisce in particolare come l’invio raccomandato contenente le opposizioni
sia stato trattato a __________ il 6 marzo 2014, producendo a sostegno di tale
assunto uno scritto del 27 giugno 2014 della Posta CH SA;
-
il Vicepresidente del TCA ha proceduto in data 11 novembre 2014 all’audizione
testimoniale di __________, già segretaria dell’avv. RA 1 (XX). Esperiti in
seguito alcuni accertamenti presso la Posta CH SA (cfr. XX, XXV), il Tribunale
ha nuovamente citato __________ a comparire in qualità di teste, escutendola il
13 gennaio 2015 (XXVIII);
-
il Tribunale ha posto ulteriori quesiti a Posta CH SA (XXIX). Le relative
risposte sono state trasmesse alle parti che hanno dipoi presentato le loro
rispettive osservazioni al riguardo (XXX, XXXII, XXXV);
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico
ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG;
- la
decisione determina l’oggetto dell’impugnazione (DTF 125 V 413 consid. 1a, 118
V 311 consid. 3b;
-
in caso d’opposizione tardiva l'autorità amministrativa statuisce tramite decisione
di natura formale, pronunciando segnatamente la non entrata nel merito
dell'impugnativa. In tale ipotesi l'istanza giudiziaria successivamente adita
con ricorso contro siffatta pronunzia formale deve limitare il proprio esame
giudiziale alla questione a sapere se a ragione l'amministrazione non è entrata
nel merito dell’opposizione, un esame materiale sfuggendo in tal caso alla
cognizione del giudice (DTF 132 V 76, 121 V 159, 116 V 266; Zünd/Pfiffner Rauber
(Hrsg.), Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des
Kantons Zürich, 2009, n. 5 ad § 25);
- in
concreto la decisione impugnata si limita a dichiarare irrice-vibile poiché
tardiva l’opposizione di RI 2 e RI 1 avverso le decisioni di risarcimento rese nei
loro confronti il 31 gennaio 2014;
- le
censure sollevate dagli insorgenti non aventi per
oggetto la tardività dell'opposizione, ma volte
a mettere in discussione nel merito le decisioni di risarcimento, s’appalesano
quindi non ricevibili;
-
oggetto del presente ricorso è quindi unicamente sapere se le decisioni del
29 aprile 2014 che hanno dichiarato irricevibili l’opposizione alle decisioni
del 31 gennaio 2014, sono confor-mi o meno alla legislazione federale;
- ai
sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA
possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza
che le ha notificate.
Per
l'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato. L'art. 39
cpv. 1 LPGA, prevede poi che le richieste scritte devono essere consegnate
all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a
una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo
giorno del termine. Se la parte si rivolge a un assicuratore incompetente, si
considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2). L'art. 38 cpv. 1 LPGA
recita che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere
notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Il
cpv. 3 prevede che se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o
un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine
scade il primo giorno feriale seguente. Giusta il cpv. 4, infine, i termini
stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal
settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua
incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio
incluso. Il cpv. 2bis, infine, stabilisce che una comunicazione
consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un’altra persona
autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno
dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito;
- la
prova dell’osservanza dei termini ai sensi del summenzionato art. 39 LPGA
incombe alla parte che da tale osservanza intende trarre delle conseguenze. Di
principio è sufficiente come prova della consegna alla posta il timbro postale,
ma se questo riporta una data successiva a quella della scadenza del termine,
alla parte interessata è data la possibilità di provare la tempestiva consegna
alla posta (ad esempio tramite deposito in una buca delle lettere) e quindi di
confutare la presunzione di tardività data dalla data del timbro postale (DTF
124 V 375 consid. 3b;
Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, ad art. 39 n. 5 con riferimenti);
-
come accennato, il patrocinatore degli insorgenti sostiene che
l’opposizione è stata consegnata dalla sua segretaria (di cui viene chiesta
l’assunzione quale teste) all’Ufficio postale di __________ in data 5 marzo
2014, evidenziando come il fatto che l’invio sia stato registrato al Centro
logistico lettere (CLL) di __________, oltretutto il giorno successivo (6 marzo
2014), sia riconducibile ad un errore della Posta;
- sentita
come teste l’11 novembre 2014, __________ ha in particolare dichiarato:
"
(…)
Erano le vacanze di carnevale e l'avv. RA 1 era
assente. Se non erro era mercoledì e per l'esattezza il mercoledì delle ceneri.
Ho iniziato a lavorare alle 14:00 e l'avv. RA 1 aveva
già lasciato l'opposizione da lui preparata nel firmatario. Ho continuato la
mia giornata lavorativa fino alle 18:00. Tra le 18:00 e le 18:10 ho preparato
tutto ho imbustato la posta tra cui anche le varie raccomandate e quindi anche
l'opposizione di cui sopra che era stata firmata dall'avv. __________ dello
studio legale RA 1, questa aveva firmato oltre all'opposizione anche altra
corrispondenza.
Mi sono recata alla posta centrale di __________ e dopo
aver posteggiato sono entrata nella posta, come sempre ho fatto la fila, tra le
18:15 e 18:30. Ho consegnato tutta la posta allo sportello distinguendo posta
A, posta B e invio raccomandato dell'avv. RA 1. La funzionaria postale ha
timbrato tutto.
Non ricordo bene ma mi servivano spesso le stagiaires
della posta che a volte chiedevano a me cosa dovevano fare.
Per quanto riguarda la raccomandata la funzionaria mi
ha consegnato un foglietto di ricevuta che da la posta con l'indirizzo del
destinatario e dove mettono il loro timbro.
Quel giorno, ma anche quell'intera settimana di carnevale
non avevo con me il libretto giallo delle ricevute.
Questo foglietto di ricevuta dell'invio raccomandato
l'ho riportato il giorno dopo in studio e l'ho messo nel relativo incarto.
Preciso che non ho controllato la data del timbro postale sul foglietto.
Non mi è mai successo di spedire raccomandate alla
posta di __________.
Dopo un paio di mesi riprendendo in mano l'incarto mi
sono accorta che il foglietto di ricevuta di cui ho parlato recava la data del
giorno dopo quello in cui mi sono recata alla posta e ho inviato la raccomandata.
Preciso che la posta di __________ chiude alle 18:30 e
non vorrei quindi che la funzionaria di turno avesse già preparato il timbro
con la data del giorno dopo.
Non so dire avendo lasciato poi in seguito lo studio se
il foglietto di ricevuta di cui sopra è ancora nell'incarto.
Mi ricordo comunque benissimo che quel giorno,
mercoledì avevo portato la raccomandata in posta a __________." (doc. XX)
-
su richiesta del TCA, con scritto 17 novembre 2014 l’avv. RA 1 ha comunicato che
“nel mio incarto non ho reperito il cosiddetto «foglietto di ricevuta
dell’invio raccomandato»” (XXII, XXIII);
-
interpellata dal TCA, con scritto 10 dicembre 2014 la Posta CH SA ha comunicato:
"
(…)
Confermiamo che ogni ufficio postale ha le proprie
etichette per pacchi e lettere raccomandate. Per esempio, per Chiasso è
98.00.685000.00000000 oppure per Bellinzona 98.00.650001.00000000.
Ci sono tre possibilità per impostare una raccomandata:
- impostarla presso un ufficio postale qualsiasi;
- la Posta CH SA ritira tutti gli invii presso una
ditta e li porta al centro lettere di Cadenazzo;
- un cliente privato imbuca la raccomandata in una
buca lettere gialla. Tali invii vengono trasmessi al centro lettere di
Cadenazzo dove viene apposta l'etichetta. Se la raccomandata viene imbucata in
tempo viene recapitata il giorno seguente. Se viene imbucata dopo la svuotatura
viene trattata il giorno seguente." (doc. XXV)
-
con ulteriore scritto 11 dicembre 2014 la Posta CH SA ha precisato:
"
Se un cliente si presenta allo
sportello con un plico di lettere per l'impostazione, il collaboratore allo
sportello le prende e li deposita nel contenitore apposito. È compito del
cliente di indicare al personale che nel plico si trova una raccomandata. Solo
in questo modo potrà ricevere un'apposita ricevuta che attesta l'impostazione
della raccomandata." (doc. XXVII)
- citata
una seconda volta per essere interrogata quale teste, il 13 gennaio 2015, resa
edotta dal Vicepresidente del TCA del fatto che “presso
lo studio legale dell'avv. RA 1 non è stato reperito alcun foglietto di ricevuta
dell'invio raccomandato e che inoltre dalle informazione assunte dal Tribunale
presso la Posta (cfr. doc. XXV e XVII) per quanto riguarda gli invii raccomandati
ogni ufficio postale ha le proprie etichette con codici a barra e che in caso
di invio presso un ufficio postale quest'ultimo rilascia la relativa ricevuta
attestante l'impostazione della raccomandata. Il giudice fa presente che sulla
busta contenente all'opposizione alla Cassa è apposta l'etichetta della posta
di __________, centro di smistamento delle lettere (…)" (XVIII), alla
domanda a sapere se essa conferma o meno di aver ricevuto il 5 marzo 2014, come
dichiarato nel precedente verbale, dall’Ufficio postale di __________ il “foglietto”
di ricevuta dell’invio raccomandato, __________ ha risposto di “non essere
sicura di aver ricevuto questo foglietto, ma che di solito le cose funzionano così”,
precisando di “non essersi recata al Centro smistamento di __________”
(XXVIII). Inoltre, alla domanda se la busta contenente le opposizioni sia stata
da lei consegnata all’Ufficio postale di __________ oppure imbucata in una buca
delle lettere, la teste ha risposto di “averla consegnata all’ufficio
postale di __________” (…), dichiarando inoltre che:
"
(…)
Tutta la posta che avevo mercoledì 5 marzo 2014, ossia
invii posta A, invii posta B e invii per raccomandata sono da me stati
consegnato all'ufficio postale di __________.
Confermo di avere consegnato tutta la posta che avevo con
me quel mercoledì 5.3.14 all'ufficio postale di __________; ho consegnato allo
sportello la busta raccomandata, mentre che la posta A e la posta B le ho
depositate su un carrello all'interno dell'ufficio postale che viene ritirato
la sera dopo la chiusura. Non ricordo se la busta raccomandata di cui sopra
fosse l'unica che ho portato con me alla posta. Mi sembra di ricordare comunque
che ho consegnato allo sportello una sola busta raccomandata.
Escludo di avere spedito a un ufficio postale o
imbucato in una buca lettere la busta destinata alla Cassa di compensazione il
giorno dopo, ossia giovedì 6 marzo 2014." (doc. XVIII)
-
il TCA ha quindi raccolto ulteriori informazioni presso la Posta CH SA, la quale
con scritto 20 gennaio 2015 ha comunicato:
"
In merito alla sua richiesta di
informazioni sull'impostazione ed il trattamento di un invio postale raccomandato
le comunichiamo, dopo aver anche fatto prendere posizione da parte dell'ufficio
postale di __________ e del Centro lettere di __________, quanto segue:
1. La corrispondenza ricevuta agli sportelli
dell'ufficio postale di __________ viene obliterata presso lo stesso ufficio ed
inoltrata dopo la chiusura degli sportelli al Centro logistico delle lettere di
__________ per il relativo trattamento e lavorazione.
2. Se un cliente per errore consegna agli sportelli
una raccomandata assieme alla corrispondenza normale (posta A, posta B),
affrancata con francobolli, gli stessi sono annullati da parte dell'ufficio
postale. Anche l'etichetta del codice a barre della raccomandata è quella di __________
e non di __________ (come quella della raccomandata in questione). Ogni ufficio
postale rispettivamente il CLL __________ hanno i loro propri codici a barre e
non possono essere interscambiati.
3. Se un cliente deposita una lettera raccomandata
in una buca delle lettere (gialla):
a. Prima dell'ultima vuotatura la
raccomandata è inoltrata al Centro logistico lettere per il trattamento
(bollatura, applicazione del codice a barre).
b. Dopo l'ultima vuotatura la raccomandata è
inoltrata al Centro logistico lettere solamente il giorno seguente, ovvero alla
prima vuotatura della buca delle lettere, per il relativo trattamento.
c. Se la raccomandata è bollata presso CLL __________
il 6 di marzo 2014 significa che è giunta nello stesso giorno.
4. La bollatura presso il CLL __________ porta
sempre l'indicazione delle ore 20.00.
Quello che possiamo affermare dalle nostre verifiche
interne è che la raccomandata in questione sia stata depositata in una buca
delle lettere dopo l'orario ultimo di vuotatura e che è stata tolta il giorno seguente
ed avviata al CLL __________ il giorno 6 marzo 2014 (bollatura effettuata al
CLL __________ e applicazione del codice a barre).
Anche il risultato delle ricerche in Track-Trace (applicativo
per la visione della lavorazione degli invii con accertamento del recapito)
mostra che la stessa raccomandata è stata trattata al giorno 6 marzo '14. In allegato trova tutto il resoconto del T&T.
Speriamo di essere stati sufficientemente chiari nell'illustrazione
dei risultati. Nel caso contrario la prego di volermi contattare nuovamente."
(doc. XXX)
-
richiesti a voler presentare le proprie osservazioni su suddette risultanze,
Fatti
i ricorrenti si sono riconfermati nelle loro antitetiche posizioni (cfr. XXXII,
XXXV);
- nell’audizione
testimoniale dell’11 novembre 2014, come visto, la teste ha affermato di aver
consegnato il 5 marzo 2014 alla Posta centrale di __________ “tutta la posta
allo sportello distinguendo posta A e B e invio raccomandato dell’avv. RA 1”,
dichiarando anche che “la funzionaria postale ha timbrato tutto” e che “la
funzionaria mi ha consegnato un foglietto di ricevuta che dà la posta con
l’indirizzo del destinatario e dove mettono il loro timbro” (XX). Ciò appare
altamente improbabile ritenuto che, come attestato da Posta CH SA, sulla busta
che viene consegnata ad un ufficio postale per essere spedita con invio
raccomandato viene apposta l’etichetta con codice a barre per pacchi e lettere
raccomandate (cfr. scritti Posta CH SA del 2 dicembre 2014 sub XXV, e del 20 gennaio
2015, risposta n. 2, sub XXX) di questo ufficio (che rilascia poi la ricevuta
attestante l’impostazione della raccomandata, cfr. scritto Posta CH SA dell’11
dicembre 2014, sub XXVII) e non di altri, il che non corrisponde a non aver
dubbi al caso in esame, sulla busta in questione essendoci non l’etichetta del-l’ufficio
postale di __________ bensì quella del CLL di __________ (cfr. doc. B/1). Per i
medesimi motivi appare poco credibile la teste anche quando asserisce che “Questo
foglietto di ricevuta dell’invio raccomandato l’ho riportato il giorno dopo in
studio e l’ho messo nel relativo incarto. Preciso che non ho controllato la
data del timbro postale sul foglietto” – (con scritto 17 novembre 2014
l’avv. RA 1, su richiesta del Tribunale, ha per altro comunicato di non aver
reperito alcun foglietto di ricevuta; XXII, XXIII) – e quando afferma che “Dopo
un paio di mesi riprendendo in mano l’incarto mi sono accorta che il foglietto
di ricevuta di cui ho parlato recava la data del giorno dopo quello in cui mi
sono recata alla posta e ho inviato la raccomandata”, aggiungendo che “la
posta di __________ chiude alle 18.30 e non vorrei quindi che la funzionaria di
turno avesse già preparato il timbro con la data del giorno dopo” (XX);
-
citata una seconda volta a deporre quale teste, nell’audizione del 13 gennaio
2015 __________, modificando la sua precedente versione, ha dichiarato di “non
essere sicura di aver ricevuto questo foglietto, ma che di solito le cose funzionano
così”. Inoltre, negando di aver consegnato la busta ad un ufficio postale o
di averla imbucata il 6 marzo 2015, alla domanda del giudice a sapere se la
busta è stata consegnata all’uf-ficio postale di __________ oppure imbucata in
una buca delle lettere, la teste afferma di aver “consegnato tutta la posta
che avevo con me quel mercoledì 5.3.14 all’ufficio postale di __________; ho
consegnato allo sportello la busta raccomandata, mentre che la posta A e la
posta B le ho depositate su un carrello (…)“ (XXVIII);
-
da quanto precede emerge con evidenza che le dichiarazioni rese dall’ex segretaria
dell’avv. RA 1 s’appalesano, su diver-si punti e questioni centrali ai fini
dell’accertamento della fattispecie in esame, non univoche, contraddittorie e in
manifesto contrasto con le regole e le procedure stabilite per il trattamento
di invii postali raccomandati (cfr. supra). Ciò non permette di attribuire
piena credibilità alla teste e quindi piena efficacia probatoria alle sue
deposizioni;
-
Considerandi
sorgono, come accennato, seri dubbi in particolare sulla veridicità dell’affermazione
secondo cui la busta contenente l’op-posizione alle decisioni di risarcimento
sarebbe stata consegnata (il 5 marzo 2014) all’ufficio postale di __________,
quando si consideri che se ciò fosse vero sulla busta si sarebbe dovuta trovare
l’etichetta dell’ufficio postale di __________ e non quella del CLL di __________
(con rispettivo timbro postale del 6 marzo 2014), a meno che si ipotizzi un
doppio disguido o disfunzionamento nella procedura di trattamento della busta
da parte della Posta e cioè che 1) l’ufficio postale di __________ abbia omesso
di trattare la busta – già affrancata con francobolli (6 franchi) e che la
teste ha dichiarato di a-ver “consegnato allo sportello…, mentre che la
posta A e B le ho depositate su un carrello all’interno dell’ufficio postale
che viene ritirato la sera dopo la chiusura” (….) – come raccomandata e che
nel medesimo tempo 2) la stessa busta, consegnata secondo la teste prima della
chiusura degli sportelli, sia giunta al centro di smistamento di __________ non
la sera stessa come avviene con la posta consegnata presso un ufficio postale
prima della sua chiusura, ma solo il giorno successivo. Ipotesi, questa, da
considerare altamente inverosimile;
-
appare per contro verosimile ritenere che, secondo il normale funzionamento
della procedura di trattamento e lavorazione degli invii raccomandati (cfr. supra),
la busta in parola, per il fatto che sulla stessa sia stata apposta l’etichetta
del CLL di __________ in data 6 marzo 2014 (cfr. XXX/2), sia giunta appunto
presso questo centro in tale giorno (la data del timbro, 6 marzo 2014, è quella
di entrata; cfr. XXX/1, cfr. scritto Posta CH SA del 20 gennaio 2015, risposta 3.c,
sub XXX) dopo essere stata imbucata in una buca delle lettere (gialla) o il
giorno precedente, ossia il 5 marzo 2014, dopo vuotatura o il giorno stesso
(quindi il 6 marzo 2015) prima della vuotatura (cfr. scritto Posta CH SA del 20
gennaio 2015, risposta 3, sub XXX);
-
orbene, non vi sono all’inserto elementi – né sono stati al pro-posito
offerti altri mezzi probatori – che consentono di stabilire, nemmeno con
verosimiglianza preponderante (sul grado di prova richiesto per quanto riguarda
il rispetto di termini riguardanti i rimedi giuridici cfr. Zünd/Pfiffner Rauber
(Hrsg.), Gesetz über das Sozialversicherungsgerichs des Kantons Zürich, 2009,
§13 n.114 e ivi riferimenti; Kieser,
ATSG-Kom-mentar, 2009, ad art. 39 n. 6), che la busta sia stata depositata in
una buca delle lettere il 5 marzo 2014 (utlimo giorno del termine per inoltrare
le opposizioni) e non il 6 marzo 2014, e che consentono quindi di confutare la
presunzione di tardività (cfr. supra) data dalla data del timbro postale (6
marzo 2014) apposto sulla busta contenente le opposizioni;
-
le conseguenze dell’assenza di prove di un fatto (in casu la tempestività del
rimedio dell’opposizione) sono sopportate da chi (in casu dagli opponenti qui
ricorrenti) intendeva dal fatto rimasto non provato dedurre un diritto (DTF 117
V 264, 119 V 10);
-
la decisione con cui l’amministrazione ha dichiarato irricevibile
l’opposizione in quanto tardiva merita quindi tutela;
-
giusta l'art. 302 cpv. 2 CPP la Confederazione e i Cantoni
di-sciplinano l'obbligo di denuncia dei membri delle altre autori-tà. Secondo l'art. 27a LOG ogni magistrato che, nell'esercizio
delle sue funzioni, ha notizia di un reato di azione pubblica, è tenuto a farne
immediato rapporto al Ministero pubblico e a trasmettergli i verbali e gli atti
relativi;
- nella fattispecie, con riferimento alle surriferite
dichiarazioni rese dalla teste __________ (esortata a rispondere secondo verità
[cfr. art. 171 CPC] e resa attenta alle conseguenze penali di un’eventuale
falsa testimonianza ex art. 307 CP; cfr. XX, XXVIII), per i motivi suesposti si
giustifica la trasmissione di copia del presente giudizio e del relativo
incarto al Ministero Pubblico affinché verifichi l’eventuale commissione di
reato di azione pubblica.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Nella
misura in cui ricevibili i ricorsi sono respinti.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.-
Copia del presente giudizio e degli atti di causa viene trasmessa al
Ministero Pubblico per le sue incombenze.
4.- Comunicazione
agli interessati.
Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In
materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo
della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai CHF
30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i
CHF 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora
non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113
LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione
impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele
Guffi Gianluca Menghetti