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Decisione

31.2014.2

Responsabilità ex art. 52 LAVS. Opposizione tardiva. Audizione testimoniale. Confermata dal TCA la tardività dell'opposizione

10 marzo 2015Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorrenti si sono riconfermati nelle loro antitetiche posizioni (cfr. XXXII,

XXXV);

- nell’audizione

testimoniale dell’11 novembre 2014, come visto, la teste ha affermato di aver

consegnato il 5 marzo 2014 alla Posta centrale di __________ “tutta la posta

allo sportello distinguendo posta A e B e invio raccomandato dell’avv. RA 1”,

dichiarando anche che “la funzionaria postale ha timbrato tutto” e che “la

funzionaria mi ha consegnato un foglietto di ricevuta che dà la posta con

l’indirizzo del destinatario e dove mettono il loro timbro” (XX). Ciò appare

altamente improbabile ritenuto che, come attestato da Posta CH SA, sulla busta

che viene consegnata ad un ufficio postale per essere spedita con invio

raccomandato viene apposta l’etichetta con codice a barre per pacchi e lettere

raccomandate (cfr. scritti Posta CH SA del 2 dicembre 2014 sub XXV, e del 20 gennaio

2015, risposta n. 2, sub XXX) di questo ufficio (che rilascia poi la ricevuta

attestante l’impostazione della raccomandata, cfr. scritto Posta CH SA dell’11

dicembre 2014, sub XXVII) e non di altri, il che non corrisponde a non aver

dubbi al caso in esame, sulla busta in questione essendoci non l’etichetta del-l’ufficio

postale di __________ bensì quella del CLL di __________ (cfr. doc. B/1). Per i

medesimi motivi appare poco credibile la teste anche quando asserisce che “Questo

foglietto di ricevuta dell’invio raccomandato l’ho riportato il giorno dopo in

studio e l’ho messo nel relativo incarto. Preciso che non ho controllato la

data del timbro postale sul foglietto” – (con scritto 17 novembre 2014

l’avv. RA 1, su richiesta del Tribunale, ha per altro comunicato di non aver

reperito alcun foglietto di ricevuta; XXII, XXIII) – e quando afferma che “Dopo

un paio di mesi riprendendo in mano l’incarto mi sono accorta che il foglietto

di ricevuta di cui ho parlato recava la data del giorno dopo quello in cui mi

sono recata alla posta e ho inviato la raccomandata”, aggiungendo che “la

posta di __________ chiude alle 18.30 e non vorrei quindi che la funzionaria di

turno avesse già preparato il timbro con la data del giorno dopo” (XX);

-

citata una seconda volta a deporre quale teste, nell’audizione del 13 gennaio

2015 __________, modificando la sua precedente versione, ha dichiarato di “non

essere sicura di aver ricevuto questo foglietto, ma che di solito le cose funzionano

così”. Inoltre, negando di aver consegnato la busta ad un ufficio postale o

di averla imbucata il 6 marzo 2015, alla domanda del giudice a sapere se la

busta è stata consegnata all’uf-ficio postale di __________ oppure imbucata in

una buca delle lettere, la teste afferma di aver “consegnato tutta la posta

che avevo con me quel mercoledì 5.3.14 all’ufficio postale di __________; ho

consegnato allo sportello la busta raccomandata, mentre che la posta A e la

posta B le ho depositate su un carrello (…)“ (XXVIII);

-

da quanto precede emerge con evidenza che le dichiarazioni rese dall’ex segretaria

dell’avv. RA 1 s’appalesano, su diver-si punti e questioni centrali ai fini

dell’accertamento della fattispecie in esame, non univoche, contraddittorie e in

manifesto contrasto con le regole e le procedure stabilite per il trattamento

di invii postali raccomandati (cfr. supra). Ciò non permette di attribuire

piena credibilità alla teste e quindi piena efficacia probatoria alle sue

deposizioni;

-

Considerandi

sorgono, come accennato, seri dubbi in particolare sulla veridicità dell’affermazione

secondo cui la busta contenente l’op-posizione alle decisioni di risarcimento

sarebbe stata consegnata (il 5 marzo 2014) all’ufficio postale di __________,

quando si consideri che se ciò fosse vero sulla busta si sarebbe dovuta trovare

l’etichetta dell’ufficio postale di __________ e non quella del CLL di __________

(con rispettivo timbro postale del 6 marzo 2014), a meno che si ipotizzi un

doppio disguido o disfunzionamento nella procedura di trattamento della busta

da parte della Posta e cioè che 1) l’ufficio postale di __________ abbia omesso

di trattare la busta – già affrancata con francobolli (6 franchi) e che la

teste ha dichiarato di a-ver “consegnato allo sportello…, mentre che la

posta A e B le ho depositate su un carrello all’interno dell’ufficio postale

che viene ritirato la sera dopo la chiusura” (….) – come raccomandata e che

nel medesimo tempo 2) la stessa busta, consegnata secondo la teste prima della

chiusura degli sportelli, sia giunta al centro di smistamento di __________ non

la sera stessa come avviene con la posta consegnata presso un ufficio postale

prima della sua chiusura, ma solo il giorno successivo. Ipotesi, questa, da

considerare altamente inverosimile;

-

appare per contro verosimile ritenere che, secondo il normale funzionamento

della procedura di trattamento e lavorazione degli invii raccomandati (cfr. supra),

la busta in parola, per il fatto che sulla stessa sia stata apposta l’etichetta

del CLL di __________ in data 6 marzo 2014 (cfr. XXX/2), sia giunta appunto

presso questo centro in tale giorno (la data del timbro, 6 marzo 2014, è quella

di entrata; cfr. XXX/1, cfr. scritto Posta CH SA del 20 gennaio 2015, risposta 3.c,

sub XXX) dopo essere stata imbucata in una buca delle lettere (gialla) o il

giorno precedente, ossia il 5 marzo 2014, dopo vuotatura o il giorno stesso

(quindi il 6 marzo 2015) prima della vuotatura (cfr. scritto Posta CH SA del 20

gennaio 2015, risposta 3, sub XXX);

-

orbene, non vi sono all’inserto elementi – né sono stati al pro-posito

offerti altri mezzi probatori – che consentono di stabilire, nemmeno con

verosimiglianza preponderante (sul grado di prova richiesto per quanto riguarda

il rispetto di termini riguardanti i rimedi giuridici cfr. Zünd/Pfiffner Rauber

(Hrsg.), Gesetz über das Sozialversicherungsgerichs des Kantons Zürich, 2009,

§13 n.114 e ivi riferimenti; Kieser,

ATSG-Kom-mentar, 2009, ad art. 39 n. 6), che la busta sia stata depositata in

una buca delle lettere il 5 marzo 2014 (utlimo giorno del termine per inoltrare

le opposizioni) e non il 6 marzo 2014, e che consentono quindi di confutare la

presunzione di tardività (cfr. supra) data dalla data del timbro postale (6

marzo 2014) apposto sulla busta contenente le opposizioni;

-

le conseguenze dell’assenza di prove di un fatto (in casu la tempestività del

rimedio dell’opposizione) sono sopportate da chi (in casu dagli opponenti qui

ricorrenti) intendeva dal fatto rimasto non provato dedurre un diritto (DTF 117

V 264, 119 V 10);

-

la decisione con cui l’amministrazione ha dichiarato irricevibile

l’opposizione in quanto tardiva merita quindi tutela;

-

giusta l'art. 302 cpv. 2 CPP la Confederazione e i Cantoni

di-sciplinano l'obbligo di denuncia dei membri delle altre autori-tà. Secondo l'art. 27a LOG ogni magistrato che, nell'esercizio

delle sue funzioni, ha notizia di un reato di azione pubblica, è tenuto a farne

immediato rapporto al Ministero pubblico e a trasmettergli i verbali e gli atti

relativi;

- nella fattispecie, con riferimento alle surriferite

dichiarazioni rese dalla teste __________ (esortata a rispondere secondo verità

[cfr. art. 171 CPC] e resa attenta alle conseguenze penali di un’eventuale

falsa testimonianza ex art. 307 CP; cfr. XX, XXVIII), per i motivi suesposti si

giustifica la trasmissione di copia del presente giudizio e del relativo

incarto al Ministero Pubblico affinché verifichi l’eventuale commissione di

reato di azione pubblica.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Nella

misura in cui ricevibili i ricorsi sono respinti.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.-

Copia del presente giudizio e degli atti di causa viene trasmessa al

Ministero Pubblico per le sue incombenze.

4.- Comunicazione

agli interessati.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6,

6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai CHF

30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i

CHF 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione

impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti