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Decisione

31.2014.6

Responsabilità del datore di lavoro per mancato pagamento dei contributi AVS. Responsabilità di socio-gerente di una Sagl

27 gennaio 2015Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001

AHV Nr. 6, p. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento

al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi

dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in

DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di com-pensazione

deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il

datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di

compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi.

General-mente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del

fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche

il rilascio di un ACB definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento

(Nussbaumer, Die

Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107; Frésard, Les

développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances

relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991,

p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V

15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

Qualora

più datori di lavoro, come per esempio i membri di u-na società semplice, o più

organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne

rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi

citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in

vigore il 1. gennaio 2012, prevede che “se il

datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri

dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della

liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse

rispondono solidalmente per l’intero danno” (sulla

solidarietà cfr. anche infra consid. 2.9).

I soci

gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento

dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto

nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e il gerente)

di una Sagl deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima

(DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pp. 226-229; cfr. anche Pratique VSI

2002 pp. 177s; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento

nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati

agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del 29 ottobre 2008;

STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31. 2011.6

del-l’11 ottobre 2011 con riferimenti).

Il

TFA (dal 1. gennaio 2007: TF) ha riesaminato il problema della responsabilità

sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito

dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vi-gore

– il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003

pp. 79ss).

Nella

fattispecie concreta, con riferimento alla succitata giurisprudenza, a seguito del

fallimento della FA 1 la Cassa ha rettamente chiesto, in via sussidiaria

alla ricorrente, organo formale della società dal 18 ottobre 2005 al 3 settembre

2012, il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati

dalla citata società per l’anno 2010 e 2012 (da gennaio a giugno).

2.3. Costituiscono

elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per

la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28

ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10 ;

Pratique VSI 1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del

4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art.

41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995

pp. 369s. e in RDAT II 2002 pp. 519s; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid.

6). Non sono invece computa-bili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03

del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante giurisprudenza,

spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti,

salari, fatture ecc.. (RDAT II 1995 p. 396). Tuttavia va ricordato che, in

applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso

di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del

danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 p. 133

consid. II/1b).

Nel

caso in esame, il danno è costituito – come accennato – dal mancato pagamento da

parte della FA 1 di contributi AVS/AI/IPG/AD e AF concernenti gli anni 2010

(CHF 819.10) e 2012 (CHF 22'378.65, relativi al periodo gennaio-giugno) (cfr. G,

G1). L’ammontare del danno in sé non è d’al-tronde contestato dalla ricorrente.

2.4. Per

definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un

atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al

datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique

VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS

sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesi-ma e nelle sue

disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di

pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività

salariata, il preleva-mento dei contributi dei salariati, l'obbligo di

allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto

(art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a).

L’obbligo

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un

compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti)

e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai

sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno

(Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid.

1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2).

Inoltre

– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di

lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere

il prelevamento e la tra-smissione alla Cassa con tutta la necessaria

attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei

confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi

dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della

LAVS (RCC 1985 p. 608 consid. 5b).

2.5. La

cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non

osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo

di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente

degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei

contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni

intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di

lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi

di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70 p. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi,

il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esi-stenza della ditta, ad esempio

nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile

comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il

datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di

ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole

(DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 p. 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p.

604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili

di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se

questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF

108 V 187 consid. 1b; cfr. infra consid. 2.8).

2.6. Ai

sensi della giurisprudenza federale si deve ammettere una negligenza grave del

datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire

importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La

misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza

che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore

di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC

1988 p. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti;

Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 53). I

fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili

a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura

questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto

della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il

tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità

e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202

consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., p. 52;

Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer

Treuhänder, 1995, p. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la

mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura

una grave negligenza (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

2.7.

Nel caso in esame, come detto, il ricorrente nega una sua responsabilità sostenendo

di “non aver avuto alcun ruolo nella vicenda che avrebbe portato il danno

contestato, né per negligenza né per dolo e nemmeno in qualità come organo formale”

e chiede “che venga abbandonato il procedimento nei miei confronti”.

Osserva come la società fosse gestita esclusi-vamente da TERZ 1 e come essa non

avesse alcun potere decisionale e non fosse stata “coinvolta negli

adempimenti nei confronti della Cassa”. Al riguardo produce una dichiarazione

di TERZ 1 che riconosce di aver avuto lui stesso l’esclusiva gestione della

società (doc. B1).

Quanto

asserito dall’insorgente non è sufficiente per liberarla da una responsabilità

ex art. 52 LAVS.

Conformemente

alla giurisprudenza federale i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono

dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di

una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS,

il socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un

amministratore di una società anonima (cfr. supra consid. 2.2).

Accettando

il mandato di socio gerente l’insorgente ha quindi assunto tutti gli oneri che

da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H

171/02 del 2 dicembre 2003, H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare

come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di

conseguenza anche al gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone

incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza

della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’am-ministratore

(rispettivamente il gerente) deve di principio infor-marsi periodicamente

dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali,

richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di

chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte,

sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto

la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano

rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002; DTF 114 V 219 = RCC 1989

p. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è

suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati,

peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS

(STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 del 11 novembre 2003, H 33/03 del

8 ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., RSA

1991, p. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura dell'uomo

di paglia (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile

2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza H 160/99 dell'8 novembre

1999, il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art.

716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione

non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza

scarsamente impegnativa e di poca responsabilità."

L’insorgente

non allega nè sostiene di essersi interessata o di essere stata impossibilitata

ad occuparsi delle questioni contributive – né d’altronde ciò emerge dagli atti

all’inserto – e ad adempire quindi agli obblighi che la sua funzione di gerente

le imponeva, ritenuto che quanto dichiarato da TERZ 1, quale asserito unico

gestore degli affari della società, nell’in-tento di esonerare da ogni

responsabilità la qui ricorrente (“nella società __________ il sottoscritto [TERZ

1, ndr] aveva l’esclusiva gestione di fatto e […] la Sig.ra RI 1 era unicamente

un organo formale senza alcun ruolo di decisione e senza essere mai coinvolta

nelle decisioni societarie”, cfr. dichiarazione sub doc. B1; “in accordo

con la signora RI 1 mi sono preso a carico l’intero importo del mancato

pagamento dei contributi”, cfr. XI) non è circostanza idonea a giustificare

il mancato controllo da parte di RI 1 nella sua veste di gerente, trattandosi

di mera questione interna, riferita al rapporto di diritto privato tra i due e

ininfluente nel rapporto esterno con la Cassa di compensazione e quindi senza

rilevanza nell'ambito della responsabilità giusta l’art. 52 LAVS (STFA H 208/00

e H 209/00 del 28 aprile 2003 consid. 7.2.2; STCA 31.2002.14 del 6 agosto 2002

con riferimenti).

Alla luce delle considerazioni che precedono, la ricorrente aveva

l’obbligo di controllare che il pagamento dei contributi venisse effettuato. Questa

omissione costituisce, come detto, una grave violazione del dovere di diligenza

di un organo societario. Essa non poteva, nella veste di socio gerente della FA

1, con diritto di firma prima collettiva a due ed in seguito individuale (cfr.

estratto RC agli atti), accontentarsi di svolgere un ruolo passivo. La passività

a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve

essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC

1989 p. 115).

Quanto

infine alla presunta ed esclusiva gestione della società da parte di TERZ 1, va

in ogni caso ricordato che l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente

ambito per giustificare un’eventuale riduzione del risarcimento in relazione

alla gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (STF 9C_675/2009

del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e dottrina ivi citata; STFA

13 novembre 2000 nella causa S, H 238/98, consid. 4b; Pratique VSI 1996 p.

306). Determinante è che, nel caso concreto, le circostanze addotte

dall’insorgente non costituiscono motivi sufficienti per esonerarla dalla sua

responsabilità e per escludere quindi l’esi-stenza di una negligenza grave.

2.8. Infine,

occorre rilevare che l’insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso

verosimile l’esistenza di speciali circostanze – che d’altronde neppure

emergono dalle tavole processuali – che avrebbero potuto legittimare il datore

di lavoro a non versare i contributi o avrebbero potuto scusarlo dal

provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

Trattasi da un lato di eventuali motivi di giustificazione, che si

realizzano quando vi è omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza

passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura in

cui il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori

e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso

può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un

termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti;

cfr. in dettaglio Reichmuth,

Die Haftung des Arbeit-gebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008,

n. 668s pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eid-genössischen

Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle

assicurazioni sociali, 2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11

gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b).

D’altro lato possono essere dati motivi di discolpa per quelle aziende,

che dopo a-vere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle

assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in

difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di

fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi

della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre

mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF

9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio

Reichmuth, op.

cit., n. 696 ss pp. 163 ss; cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36).

Nei

successivi suoi scritti al Tribunale l’insorgente ha del resto dichiarato di

essere consapevole della sua corresponsabilità (unitamente a TERZ 1) nei

confronti della Cassa (cfr. infra consid. 2.9).

2.9.

Preso atto dell’accordo intercorso tra la Cassa e il chiamato in causa TERZ 1

– debitore solidale unitamente alla ricorrente e nei cui confronti è pure stata

emessa il 9 luglio 2014 una decisione di risarcimento cresciuta in giudicato (cfr.

risposta di causa) – in merito ad un pagamento dilazionato dell’intero debito

contributivo (cfr. XI/1), l’insorgente ha dichiarato di aver “preso atto

della mia corresponsabilità nei confronti della Cassa CO 1 e come già da me menzionato,

sarà mia premura qualora il Sig. TERZ 1 non onori i pagamenti a favore della

Cassa stessa intervenire e procedere al pagamento rateale dell’importo a me

attribuito” (cfr. XXII; cfr. anche XIV e XX).

Orbene

va qui ricordato che se più organi (formali o di fatto) di una persona

giuridica hanno provocato il danno, essi rispondono solidalmente e spetta alla

Cassa decidere se pretendere l’intero risarcimento nei confronti di uno solo,

di alcuni oppure di tutti gli organi (DTF 119 V 86, 108 V 195; SVR 2003 AHV Nr.

5), ritenuto che il creditore può a sua scelta esigere da tutti o da uno solo

dei debitori solidali tutto il debito o una parte soltanto (art. 144 cpv. 1

CO). Ne consegue che nulla impedisce alla Cassa di procedere all’incasso del

suo credito nei confronti della ricorrente – tenendo conto dei versamenti

effettuati da TERZ 1 (art. 147 cpv. 1 CO; STFA H 68/03 del 5 febbraio 2004) –

senza dover attendere l’eventuale interruzione da parte di quest’ultimo dei

versamenti rateali stabiliti nel piano di pagamento concessogli dalla Cassa,

atteso che tutti i debitori solidali restano obbligati finché sia estinta

l’intera obbligazione (art. 144 cpv. 2 CO).

Come accennato TERZ 1 è stato posto al beneficio di un pagamento

rateizzato del debito di CHF 31'327.50. A seguito dei pagamenti effettuati da

quest’ultimo, l’attuale debito ammonta a CHF 22’297.75 (valuta 27 gennaio 2015;

cfr. XXVI) e tale deve quindi essere, in parziale accoglimento del gravame,

l’ammontare della somma che anche l’insorgente deve essere tenuta a risarcire.

2.10.

In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’am-missibilità del

ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità

del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni

in materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto

pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1

LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di CHF

30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale

(circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità

dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF v. Moser-Szless, Le recours

en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances

sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS:

une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr.

inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella

quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammis-sibilità di un ricorso in

tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando,

in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importan-za

fondamentale” – presupposto questo

che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia

di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i CHF 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto.

§ La

decisione su opposizione del 9 luglio 2014 è modificata nel senso che RI 1 deve

risarcire alla Cassa CO 1 CHF 22’297.75 (valuta 27 gennaio

2015).

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6,

6004.

Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai CHF

30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i CHF

30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione

impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti