31.2014.6
Responsabilità del datore di lavoro per mancato pagamento dei contributi AVS. Responsabilità di socio-gerente di una Sagl
27 gennaio 2015Italiano24 min
Source ti.ch
Incarto
n.
31.2014.6
rg/sc
Lugano
27 gennaio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 agosto 2014 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 9 luglio 2014 emanata da
in relazione alla fallita:
terzo chiamata in causa:
Cassa CO 1
in materia di art. 52 LAVS
FA 1
TERZ 1
considerato in
fatto e in diritto
1. La
__________, da settembre 2012 FA 1, con sede, da ultimo, a __________ e attiva
in particolare nel settore dei trasporti, della produzione e commercializzazione
di beni e servizi, è stata iscritta a RC il 18 ottobre 2005 (cfr. estratto RC informatizzato
agli atti).
RI
1 è stata socia e gerente della società dalla
sua fondazione sino al 3 settembre 2012, data delle sue (incontestate)
dimissioni (cfr. estratto RC; cfr. verbale assemblea straordinaria del 3
settembre 2012 sub doc. B; cfr. decisione impugnata).
1.2. Alla
Cassa CO 1 (in seguito: Cassa), sono state affiliate in qualità
di datrice di lavoro dapprima la __________ ed inseguito, dal 1. ottobre 2012,
la FA 1.
La
società è entrata in mora con il pagamento dei contributi paritetici,
per cui la Cassa – come incontestatamente indicato nel querelato provvedimento
– ha proceduto all’invio di diffide e all’avvio di procedure esecutive. Per
decreto 12 settembre 2012 la Pretura di __________ ha dichiarato il fallimento
della società autorizzandone successivamente la liquidazione in procedura sommaria
ex art. 231 LEF (cfr. doc. C). La Cassa ha quindi insinuato nel fallimento il
proprio credito di CHF 31'327.50 per contributi non versati negli anni 2010 e
2012 (gennaio-settembre), ritenuto che con scritto 26 luglio 2013 l’UEF di __________
ha comunicato alla Cassa che il credito di quest’ultima, considerata l’entità
degli attivi della massa, non sarebbe con ogni verosimiglianza stato tacitato
(cfr. doc. E).
1.3. Costatato
di avere subito un danno, con decisione del 28 marzo 2014 – confermata
con decisione su opposizione del 9 luglio 2014 – la Cassa ha stabilito la
responsabilità ex art. 52 LAVS di RI 1, in via solidale con TERZ 1, per un importo
di CHF 23'197.75, corrispondente ai contributi non soluti nel 2010 e nel
periodo gennaio-giugno 2012 (cfr. doc. G, G1). Nel frattempo il 15
maggio 2014, a favore della Cassa, l’UEF di __________ ha rilasciato un ACB di
CHF 31'327.50 (cfr. doc. F).
__________
1.4. Contro
la suddetta decisione insorge RI 1 contestando una sua responsabilità ex art.
52 LAVS. L’insor-gente nega segnatamente una sua responsabilità sostenendo di “non
aver avuto alcun ruolo nella vicenda che avrebbe portato il danno contestato,
né per negligenza né per dolo e nemmeno in qualità come organo formale” e
chiede “che ven-ga abbandonato il procedimento nei miei confronti”.
Osserva pure che la società era gestita esclusivamente da TERZ 1, sottolineando
come essa non abbia avuto alcun potere decisionale e non sia stata “coinvolta
negli adempimenti nei confronti della Cassa”. Al riguardo produce una
dichiarazione di TERZ 1 (cfr. doc. B1) che riconosce di aver avuto lui stesso
l’esclusiva gestione della società (cfr. IV, VIII).
1.5. Con
la risposta di causa la Cassa postula l'integrale reiezione del ricorso, ribadendo
in particolare una violazione degli obblighi di vigilanza e di controllo da
parte dell’insorgente, quale organo formale della società, in relazione al
pagamento dei contributi paritetici.
1.6.
Successivamente RI 1 ha prodotto la decisione di dilazione di pagamento emessa
il 7 ottobre 2014 dalla Cassa nei confronti del debitore solidale TERZ 1 (cfr.
supra consid. 1.3), precisando come questi si sia assunto l’intero debito nei
confronti dell’amministrazione e chiedendo quindi al Tribunale di “abbandonare
il procedimento nei miei confronti” (VIII).
1.7.
Chiamato in causa con decreto vicepresidenziale del 21 ottobre 2014 – nei cui
confronti la Cassa ha parimenti avviato u-na procedura di risarcimento,
cresciuta in giudicato (cfr. rispo-sta di causa) – TERZ 1 ha anch’esso prodotto
la suddetta decisione di dilazione di pagamento concessagli dalla Cassa,
precisando in particolare che “in accordo con la signora RI 1 mi sono preso
a carico l’intero importo del mancato pagamento dei contributi paritetici”
(cfr. XI).
1.8.
L’insorgente ha successivamente ribadito la presa a carico da parte di TERZ 1
dell’intero importo dovuto alla Cassa, sostenendo che “se lo stesso
non adempirà al suo impegno, sono a conoscenza del fatto che dovrò rispondere
personalmente per un importo a me spettante secondo i vostri calcoli di CHF 23'197.75” (cfr. XIV; cfr.
anche XX, XII).
1.9. Su
richiesta del Tribunale con scritto 27 gennaio 2015 la Cassa ha comunicato che,
a seguito dei versamenti nel frattempo effettuati da TERZ 1 per complessivi CHF
900.--, l’attuale scoperto a carico dell’insorgente ammonta a CHF 22'297.75
(cfr. XXVI).
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione monocratica ai
sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
2.2. In
virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS – sia nella sua versione in vigore sino al 31
dicembre 2002 che in quella valida dal 1. gen-naio 2003, modificata a seguito
dell’entrata in vigore della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA) – il datore di lavoro deve risarcire il danno che e-gli ha
provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni
(dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza
di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi
paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza
grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle
prescrizioni legali.
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria,
Fatti
i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001
AHV Nr. 6, p. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento
al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi
dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in
DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di com-pensazione
deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il
datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di
compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi.
General-mente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del
fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche
il rilascio di un ACB definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento
(Nussbaumer, Die
Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107; Frésard, Les
développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances
relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991,
p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V
15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora
più datori di lavoro, come per esempio i membri di u-na società semplice, o più
organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne
rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi
citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in
vigore il 1. gennaio 2012, prevede che “se il
datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri
dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della
liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse
rispondono solidalmente per l’intero danno” (sulla
solidarietà cfr. anche infra consid. 2.9).
I soci
gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento
dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto
nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e il gerente)
di una Sagl deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima
(DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pp. 226-229; cfr. anche Pratique VSI
2002 pp. 177s; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento
nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati
agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del 29 ottobre 2008;
STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31. 2011.6
del-l’11 ottobre 2011 con riferimenti).
Il
TFA (dal 1. gennaio 2007: TF) ha riesaminato il problema della responsabilità
sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito
dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vi-gore
– il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003
pp. 79ss).
Nella
fattispecie concreta, con riferimento alla succitata giurisprudenza, a seguito del
fallimento della FA 1 la Cassa ha rettamente chiesto, in via sussidiaria
alla ricorrente, organo formale della società dal 18 ottobre 2005 al 3 settembre
2012, il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati
dalla citata società per l’anno 2010 e 2012 (da gennaio a giugno).
2.3. Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28
ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10 ;
Pratique VSI 1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del
4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art.
41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995
pp. 369s. e in RDAT II 2002 pp. 519s; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid.
6). Non sono invece computa-bili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03
del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante giurisprudenza,
spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti,
salari, fatture ecc.. (RDAT II 1995 p. 396). Tuttavia va ricordato che, in
applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso
di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del
danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 p. 133
consid. II/1b).
Nel
caso in esame, il danno è costituito – come accennato – dal mancato pagamento da
parte della FA 1 di contributi AVS/AI/IPG/AD e AF concernenti gli anni 2010
(CHF 819.10) e 2012 (CHF 22'378.65, relativi al periodo gennaio-giugno) (cfr. G,
G1). L’ammontare del danno in sé non è d’al-tronde contestato dalla ricorrente.
2.4. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique
VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS
sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesi-ma e nelle sue
disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di
pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività
salariata, il preleva-mento dei contributi dei salariati, l'obbligo di
allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto
(art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti)
e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai
sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno
(Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid.
1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2).
Inoltre
– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di
lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere
il prelevamento e la tra-smissione alla Cassa con tutta la necessaria
attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei
confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi
dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della
LAVS (RCC 1985 p. 608 consid. 5b).
2.5. La
cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non
osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo
di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente
degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei
contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni
intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di
lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi
di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 p. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi,
il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esi-stenza della ditta, ad esempio
nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile
comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il
datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di
ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole
(DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 p. 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p.
604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili
di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se
questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF
108 V 187 consid. 1b; cfr. infra consid. 2.8).
2.6. Ai
sensi della giurisprudenza federale si deve ammettere una negligenza grave del
datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La
misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza
che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore
di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC
1988 p. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti;
Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 53). I
fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili
a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura
questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto
della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il
tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità
e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202
consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., p. 52;
Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer
Treuhänder, 1995, p. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la
mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura
una grave negligenza (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).
2.7.
Nel caso in esame, come detto, il ricorrente nega una sua responsabilità sostenendo
di “non aver avuto alcun ruolo nella vicenda che avrebbe portato il danno
contestato, né per negligenza né per dolo e nemmeno in qualità come organo formale”
e chiede “che venga abbandonato il procedimento nei miei confronti”.
Osserva come la società fosse gestita esclusi-vamente da TERZ 1 e come essa non
avesse alcun potere decisionale e non fosse stata “coinvolta negli
adempimenti nei confronti della Cassa”. Al riguardo produce una dichiarazione
di TERZ 1 che riconosce di aver avuto lui stesso l’esclusiva gestione della
società (doc. B1).
Quanto
asserito dall’insorgente non è sufficiente per liberarla da una responsabilità
ex art. 52 LAVS.
Conformemente
alla giurisprudenza federale i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono
dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di
una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS,
il socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un
amministratore di una società anonima (cfr. supra consid. 2.2).
Accettando
il mandato di socio gerente l’insorgente ha quindi assunto tutti gli oneri che
da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H
171/02 del 2 dicembre 2003, H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare
come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di
conseguenza anche al gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone
incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza
della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’am-ministratore
(rispettivamente il gerente) deve di principio infor-marsi periodicamente
dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali,
richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di
chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte,
sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto
la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano
rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002; DTF 114 V 219 = RCC 1989
p. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è
suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati,
peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS
(STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 del 11 novembre 2003, H 33/03 del
8 ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., RSA
1991, p. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura dell'uomo
di paglia (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile
2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza H 160/99 dell'8 novembre
1999, il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art.
716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione
non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza
scarsamente impegnativa e di poca responsabilità."
L’insorgente
non allega nè sostiene di essersi interessata o di essere stata impossibilitata
ad occuparsi delle questioni contributive – né d’altronde ciò emerge dagli atti
all’inserto – e ad adempire quindi agli obblighi che la sua funzione di gerente
le imponeva, ritenuto che quanto dichiarato da TERZ 1, quale asserito unico
gestore degli affari della società, nell’in-tento di esonerare da ogni
responsabilità la qui ricorrente (“nella società __________ il sottoscritto [TERZ
1, ndr] aveva l’esclusiva gestione di fatto e […] la Sig.ra RI 1 era unicamente
un organo formale senza alcun ruolo di decisione e senza essere mai coinvolta
nelle decisioni societarie”, cfr. dichiarazione sub doc. B1; “in accordo
con la signora RI 1 mi sono preso a carico l’intero importo del mancato
pagamento dei contributi”, cfr. XI) non è circostanza idonea a giustificare
il mancato controllo da parte di RI 1 nella sua veste di gerente, trattandosi
di mera questione interna, riferita al rapporto di diritto privato tra i due e
ininfluente nel rapporto esterno con la Cassa di compensazione e quindi senza
rilevanza nell'ambito della responsabilità giusta l’art. 52 LAVS (STFA H 208/00
e H 209/00 del 28 aprile 2003 consid. 7.2.2; STCA 31.2002.14 del 6 agosto 2002
con riferimenti).
Alla luce delle considerazioni che precedono, la ricorrente aveva
l’obbligo di controllare che il pagamento dei contributi venisse effettuato. Questa
omissione costituisce, come detto, una grave violazione del dovere di diligenza
di un organo societario. Essa non poteva, nella veste di socio gerente della FA
1, con diritto di firma prima collettiva a due ed in seguito individuale (cfr.
estratto RC agli atti), accontentarsi di svolgere un ruolo passivo. La passività
a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve
essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC
1989 p. 115).
Quanto
infine alla presunta ed esclusiva gestione della società da parte di TERZ 1, va
in ogni caso ricordato che l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente
ambito per giustificare un’eventuale riduzione del risarcimento in relazione
alla gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (STF 9C_675/2009
del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e dottrina ivi citata; STFA
13 novembre 2000 nella causa S, H 238/98, consid. 4b; Pratique VSI 1996 p.
306). Determinante è che, nel caso concreto, le circostanze addotte
dall’insorgente non costituiscono motivi sufficienti per esonerarla dalla sua
responsabilità e per escludere quindi l’esi-stenza di una negligenza grave.
2.8. Infine,
occorre rilevare che l’insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso
verosimile l’esistenza di speciali circostanze – che d’altronde neppure
emergono dalle tavole processuali – che avrebbero potuto legittimare il datore
di lavoro a non versare i contributi o avrebbero potuto scusarlo dal
provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
Trattasi da un lato di eventuali motivi di giustificazione, che si
realizzano quando vi è omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza
passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura in
cui il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori
e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso
può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un
termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti;
cfr. in dettaglio Reichmuth,
Die Haftung des Arbeit-gebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008,
n. 668s pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eid-genössischen
Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle
assicurazioni sociali, 2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11
gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b).
D’altro lato possono essere dati motivi di discolpa per quelle aziende,
che dopo a-vere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle
assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in
difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di
fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi
della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre
mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF
9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio
Reichmuth, op.
cit., n. 696 ss pp. 163 ss; cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36).
Nei
successivi suoi scritti al Tribunale l’insorgente ha del resto dichiarato di
essere consapevole della sua corresponsabilità (unitamente a TERZ 1) nei
confronti della Cassa (cfr. infra consid. 2.9).
2.9.
Preso atto dell’accordo intercorso tra la Cassa e il chiamato in causa TERZ 1
– debitore solidale unitamente alla ricorrente e nei cui confronti è pure stata
emessa il 9 luglio 2014 una decisione di risarcimento cresciuta in giudicato (cfr.
risposta di causa) – in merito ad un pagamento dilazionato dell’intero debito
contributivo (cfr. XI/1), l’insorgente ha dichiarato di aver “preso atto
della mia corresponsabilità nei confronti della Cassa CO 1 e come già da me menzionato,
sarà mia premura qualora il Sig. TERZ 1 non onori i pagamenti a favore della
Cassa stessa intervenire e procedere al pagamento rateale dell’importo a me
attribuito” (cfr. XXII; cfr. anche XIV e XX).
Orbene
va qui ricordato che se più organi (formali o di fatto) di una persona
giuridica hanno provocato il danno, essi rispondono solidalmente e spetta alla
Cassa decidere se pretendere l’intero risarcimento nei confronti di uno solo,
di alcuni oppure di tutti gli organi (DTF 119 V 86, 108 V 195; SVR 2003 AHV Nr.
5), ritenuto che il creditore può a sua scelta esigere da tutti o da uno solo
dei debitori solidali tutto il debito o una parte soltanto (art. 144 cpv. 1
CO). Ne consegue che nulla impedisce alla Cassa di procedere all’incasso del
suo credito nei confronti della ricorrente – tenendo conto dei versamenti
effettuati da TERZ 1 (art. 147 cpv. 1 CO; STFA H 68/03 del 5 febbraio 2004) –
senza dover attendere l’eventuale interruzione da parte di quest’ultimo dei
versamenti rateali stabiliti nel piano di pagamento concessogli dalla Cassa,
atteso che tutti i debitori solidali restano obbligati finché sia estinta
l’intera obbligazione (art. 144 cpv. 2 CO).
Come accennato TERZ 1 è stato posto al beneficio di un pagamento
rateizzato del debito di CHF 31'327.50. A seguito dei pagamenti effettuati da
quest’ultimo, l’attuale debito ammonta a CHF 22’297.75 (valuta 27 gennaio 2015;
cfr. XXVI) e tale deve quindi essere, in parziale accoglimento del gravame,
l’ammontare della somma che anche l’insorgente deve essere tenuta a risarcire.
2.10.
In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’am-missibilità del
ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità
del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni
in materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto
pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1
LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di CHF
30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale
(circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità
dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF v. Moser-Szless, Le recours
en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances
sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS:
une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr.
inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa
l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del
titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per
il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella
quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammis-sibilità di un ricorso in
tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando,
in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importan-za
fondamentale” – presupposto questo
che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia
di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i CHF 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ La
decisione su opposizione del 9 luglio 2014 è modificata nel senso che RI 1 deve
risarcire alla Cassa CO 1 CHF 22’297.75 (valuta 27 gennaio
2015).
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati.
Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6,
6004.
Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In
materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo
della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai CHF
30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i CHF
30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora
non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113
LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione
impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele
Guffi Gianluca Menghetti