31.2014.8
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23 marzo 2015Italiano31 min
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comandata
Incarto
n.
31.2014.8
FS
Lugano
23 marzo 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni,
vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 settembre 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 3 settembre 2014 emanata
da
in relazione alla fallita:
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
FA 1
(cancellata da RC il 26 gennaio 2012)
ritenuto in
fatto
1.1. La
FA 1 – già __________ – con sede, dopo giugno 2010, a __________ e, sotto la vecchia ragione sociale, attiva nel campo della sicurezza, è stata
iscritta a RC il 31 maggio 2007, con la vecchia ragione sociale, e radiata il
26 gennaio 2012 (cfr. gli estratti del registro di commercio dei cantoni __________
e Ticino; doc. 1 e 2).
RI
1 ha assunto dal 31 maggio 2007 fino al 16 luglio 2009 la carica di presidente
e in seguito di membro del consiglio di amministrazione ed è stato iscritto da
allora, in dette vesti, con diritto di firma individuale (cfr. gli estratti del
registro di commercio dei cantoni __________ e Ticino; doc. 1 e 2).
1.2. La
FA 1 (prima __________) è stata affiliata alla CO 1 (di seguito la Cassa) dal
1. giugno 2007 fino al 30 giugno 2010 e durante questo periodo ha sempre
versato in ritardo i contributi sociali (cfr. l’incontestato punto 2 della
decisione su opposizione del 3 settembre 2014 qui impugnata).
Il
6 ottobre 2011 ha avuto luogo un controllo presso il datore di lavoro dal quale
è emerso che i salari complessivi versati dal 1. giugno 2007 al 31 dicembre
2008 erano più elevati rispetto a quelli indicati nell’annuncio del 5 giugno
2007 e dichiarati nei rispettivi certificati salariali del 1. aprile 2008 e del
10 marzo 2009 nonché nelle rettifiche del 1. giugno e del 17 luglio 2009 (cfr.
doc. 22, 23, 24, 25, 26, 38, 46, 48, 55 e 65).
Con
decreti 1 e 19 settembre 2011 della Pretura del Distretto di __________ sono state
dichiarate l’apertura del fallimento della società rispettivamente la
sospensione della procedura ai sensi dell’art. 230 LEF (doc. 1).
La
ragione sociale è stata radiata da RC il 26 gennaio 2012 (doc. 1).
1.3. Costatato
di aver subito un danno, con decisione 23 maggio 2013, la Cassa ha chiesto a RI
1 il risarcimento per complessivi fr. 54'280.95, importo corrispondente ai contributi
paritetici non soluti dalla società relativi agli anni 2007 e 2008 (dal 1.
giugno 2007; doc. 19).
La
Cassa, con decisione 3 settembre 2014, ha parzialmente accolto l’opposizione
del 24 giugno 2013 (cfr. doc. 14 e 16) e, confermata la responsabilità di RI 1
ex art. 52 LAVS, ha ridotto l’importo di risarcimento a fr. 52'137.65 (doc. 3).
1.4. RI
1, tramite l’avv. RA 1, interpone ricorso contro la succitata decisione su
opposizione, postulandone l’annullamento. Osserva di non aver leso l’art. 52
LAVS, di aver dichiarato per il 2007 una somma dei salari adeguata, di essersi
fondato in buona fede sulla conferma della Cassa secondo la quale i contributi
fino alla fine del 2009 erano stati saldati e che al momento del fallimento
della __________ non era in grado di pagare o fare pagare i contributi secondo
il conteggio di revisione, in quanto non sapeva e nemmeno doveva assumere che
vi fossero ancora dei contributi da saldare.
1.5. Con
la risposta di causa la Cassa – dopo essere stata informata dell’obbligo
di redigerla in italiano (IV) – confermando il contenuto della decisione
contestata, postula l’integrale reiezione del ricorso. L’amministrazione
rileva, in particolare, che l’insorgente non ha comunicato i mutamenti
importanti riguardanti la somma dei salari degli anni 2007 e 2008 violando così
l’art. 35 cpv. 2 OAVS, che la Cassa aveva confermato semplicemente che i
contributi salariali fatturati erano stati pagati e che solo dopo il controllo
del 6 ottobre 2011 presso il datore di lavoro è stata accertata l’esistenza di
salari non dichiarati.
1.6. Con
replica del 24 novembre 2014 l’insorgente –
osservato che la Cassa non ha esposto come egli avrebbe violato l’art. 52 LAVS,
che l’amministrazione ha commesso degli errori (ritenendo per il calcolo degli
acconti un salario inferiore a quella da lui indicato nell’annuncio del 5
giugno 2007; doc. 60, 61 e 65) che egli non doveva rilevare e che la domanda
circa il pagamento dei contributi riguardava sia quelli fatturati che quelli
non ancora fatturati – chiede di
accogliere il ricorso.
1.7. Con
duplica del 16 dicembre 2014 la Cassa si riconferma nella domanda di reiezione
del ricorso. Al riguardo precisa che ha esposto i motivi della violazione
dell’art. 52 LAVS, che il reddito annuo previsto indicato nell’annuncio del 5
giugno 2007 (rapportato ai sette mesi di attività da giugno a dicembre) era
comunque inferiore a quello effettivo accertato (fr. 304'208.35 contro fr. 210'000.--;
cfr. doc. 12 e 65), che la somma complessiva di fr. 110'800.-- (riferita al
periodo dal 1. giugno al 31 dicembre 2007 e pari ai salari dichiarati nel
certificato salariale del 1. aprile 2008; doc. 55) corrispondeva circa al 36%
di quella accertata dopo il controllo del 6 ottobre 2011 presso il datore di
lavoro e che non le era possibile conteggiare dei contributi su salari
all’epoca non dichiarati.
considerato in
diritto
2.1. In
virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che
egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le
prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento
sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti
in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità
o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la
citata violazione delle prescrizioni legali.
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro
motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli
organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta
in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo
contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.
In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni
definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer,
Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107;
Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in
RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V
11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora
più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più
organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne
rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi
citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in
vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il
datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri
dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della
liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse
rispondono solidalmente per l’intero danno”.
Il
Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale, TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli
organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52
LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1°
gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79
segg.).
Nella
fattispecie in esame, a seguito dell’apertura della procedura di fallimento
della FA 1 (prima __________), la Cassa ha rettamente chiesto in via
sussidiaria a RI 1, presidente e poi membro del CdA della società (cfr. consid.
1.1), il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati
dalla società.
2.2. Si
ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici
legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra
allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto
o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS
o per insolvenza del datore di lavoro (Nussbaumer AJP 1996 pag. 1076; STFA H 136/04
del 18 agosto 2005, consid. 3.2; DTF 123 V 12 consid. 5b, 98 V 26). L'ammontare
del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe
dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de
l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assuran-ces sociales selon l’art.
52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28
ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10;
Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01
del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art.
41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995
pag. 369 segg. e in RDAT II 2002 pag. 519 segg.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2
consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H
142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).
Secondo
costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria
pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia
va ricordato che, in applicazione del principio dell’ob-bligo di collaborazione
delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove
che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto
(RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
Nel
caso in esame, oggetto del danno sono i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non
versati dalla __________ (prima __________) dal giugno 2007 al 31 dicembre 2008
non contestati in quanto tali in sede di ricorso e risultanti dalla
documentazione agli atti (vedi, in particolare, la documentazione concernente
il controllo presso il datore di lavoro sub doc. 22-26, gli estratti conto dei
contributi paritetici per gli anni 2007 e 2008 allegati alla decisione del 23
maggio 2013 sub. doc. 19 e lo scritto della Cassa del 30 gennaio 2014
nell’ambito della procedura di opposizione con la relativa documentazione
allegata sub doc. 12).
Nella
decisione contestata la Cassa ha infatti, tra l’altro, evidenziato che:
"
(…)
Mit Schreiben vom
30.01.2014 haben wir Ihnen ausführlich erläutert, gestützt auf welche
Grundlagen die dem mittels Schadenersatzverfügung geltend gemachten Ausstand
zugrunde liegenden Beiträge berechnet worden sind. Dieses Schreiben bildet
integrierten Bestandteil des vorliegenden Einspracheentscheids. Der Vollständigkeit
halber lassen wir Ihnen eine Kopie davon in der Beilage nochmals zukommen.
Wie in diesem
Schreiben angekündigt, nehmen wir betreffend das Jahr 2007 den Ausstand,
welcher sich auf Beiträge für eine Lohnsumme von Fr. 15’440.- bezieht, neu von
der Haftung Ihres Klienten aus. Die entsprechenden Beiträge entsprechen einem
Ausstand à insgesamt Fr. 2’143.30:
AHV/IV/EO-Beiträg Fr.
15’440.00 10.1% Fr. 1’559.45
ALV-Beiträge Fr.
15’440.00 2% Fr. 308.80
Beiträge FAK Fr.
15’440.00 1.6% Fr. 247.00
Verwaltungskostenbeiträge Fr.
1’559.45 1.8% Fr. 28.05
Total Fr. 2'143.30
Wir haben Ihnen
mehrfach Nachfristen gewährt, um Ihren Einwand betreffend Beitragsbefreiung weiterer
Arbeitnehmenden der FA 1 in liquidazione (vormals: __________) zu belegen. Die
diesbezüglich letztmals gewährte Nachfrist dauerte bis zum 30.06.2014. Bis
heute haben wir jedoch keine entspre-chende Rückmeldung Ihrerseits erhalten.
Wir sind daher gezwungen, unseren Einspracheentscheid - wie in unserem
Schreiben vom 05.06.2014 angekündigt - gestützt auf die unserer Ausgleichskasse
bereits vorliegenden Unterlagen zu treffen. Mangels Belegen können wir keine
weiteren angeblich geringfügigen und von der Beitragspflicht ausgenommenen Lohnsummen
bei der Berechnung des Ausstands berücksichtigen.
Der von Ihrem
Klienten geschuldete Ausstand setzt sich neu somit wie folgt zusammen:
Fr. 54'280.95 (=
mittels Schadenersatzverfügung vom 23.05.2013 geltend gemachter Ausstand)
abzüglich Fr.
2'143.30 (= Beiträge betreffend Lohnsumme à insgesamt Fr. 15'440.- für die eine
Beitragsbefreiung gewährt worden war)
= Total Fr. 52'137.65
von Ihrem Klienten noch geschuldeter Ausstand.
(…)" (doc. 3 punto 4).
Dagli
estratti conto dei contributi paritetici per gli anni 2007 e 2008 allegati alla
decisione del 23 maggio 2013 risulta, infatti, un saldo complessivo a favore
della Cassa pari a fr. 54'280.95 (fr. 34'547.70 nel 2007 e fr. 19'733.25 nel
2008; cfr. doc. 19).
La
Cassa – visto che nell’ambito
della procedura di opposizione è stato accertato che su fr. 15'440.-- non
andavano prelevati i contributi paritetici e ritenuto che su detta somma i
contributi ammontano a fr. 2'143.30 –
con decisione 3 settembre 2014 ha ridotto l’importo chiesto in risarcimento da
fr. 54'280.95 a fr. 52'137.65 (doc. 3; 54'280.95 - 2'143.30 = 52'137.65)
Pertanto
– ribadito che il suddetto calcolo è rimasto incontestato, ricordato che incombe
alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa
di compensazione non è corretto e rilevato che dalla succitata documentazione
agli atti risulta che il calcolo della Cassa appare corretto – rettamente
l’amministrazione (in parziale accoglimento dell’opposizione interposta contro
la decisione del 23 maggio 2013; cfr. consid. 1.3) ha chiesto al ricorrente
complessivamente la somma di fr. 52'137.65 a titolo di risarcimento danni ex art. 52 LAVS.
2.3. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi
(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo
di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto
(art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con
riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di
prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale
del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V
186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid.
2).
Inoltre
– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di
lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad
assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria
attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei
confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi
dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della
LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.4. La
cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non
osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo
di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente
degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei
contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni
intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di
lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi
di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei
contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,
ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un
simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che
il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi
di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261
consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei
suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di
conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,
rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard,
op. cit., RSA 1987 pag. 7).
2.5. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una
negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare
quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella
stessa situazione.
La
misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di
diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da
un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene
l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159
consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in
der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta
non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve
infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati
ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto
di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito
in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono
state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC
1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das
Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag.
658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e
relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza
(DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
2.6. L’insorgente
sostiene di aver “(…) dichiarato una somma dei salari adeguati alla Cassa.
Contrariamente alle considerazioni della Cassa il ricorrente ha adempiuto i
suoi compiti di annunciare una somma dei salari adeguata. Il ricorrente ha informato
la Cassa che la __________ cessava l’attività e che intendeva annunciare lo
scioglimento della società presso il registro commerciale. Di seguito il ricorrente
ha più volte chiesto alla Cassa di fornire il conteggio finale dei contributi
sociali. Dopo aver ricevuto il suddetto conteggio, il ricorrente si è fatto
confermare dalla Cassa che tutti i contributi fino alla fine del 2009 erano
saldati. Nel momento in cui la Cassa (senza riserve) ha confermato nei
confronti del ricorrente che tutti i contributi sociali fino al 2009 sono stati
saldati, il ricorrente non può essere responsabile del danno cagionato alla
Cassa a seguito del mancato pagamento dei contributi sociali. Alla luce di
queste considerazioni, si deve escludere che il ricorrente era in grado di
pagare o fare pagare i contributi secondo il conteggio di revisione, perché nel
momento del fallimento della __________ non aveva conoscenza di contributi non
saldati (e non doveva assumere che ci fossero tali contributi, dopo che la
Cassa aveva confermato su sua richiesta che tutti i contributi fino alla fine
del 2009 fossero saldati) e inoltre non era più autorizzato ad effettuare dei
pagamenti (DTF 9C_142/2010 sentenza 12 agosto 2010, consid. 3). (…)” (I,
punti 24 e 25).
Al
riguardo questo Tribunale rileva quanto segue.
Nell’annuncio
del datore di lavoro del 5 giugno 2007 il ricorrente ha indicato (per la allora
__________) un reddito annuo previsto di fr. 360'000.-- (salari mensili
previsti di fr. 30'000.-- x 12) ciò che equivale, visto l’inizio dell’attività
al 1. giugno 2007, ad un reddito previsto per quell’anno pari a fr. 210'000.--
(fr. 30'000.-- x 7; cfr. doc. 65).
Nel
certificato salariale del 1. aprile 2008 (per il periodo dal 1. giugno al 31
dicembre 2007) l’insorgente ha dichiarato la somma di complessivi fr.
110'800.-- senza indicare la somma salariale prevista per il 2008 (doc. 55).
Dallo
scritto della Cassa indirizzato al ricorrente del 30 gennaio 2014, corredato
dalla documentazione concernente il controllo presso il datore di lavoro (doc.
12 e 22-26), risulta invece che per quel periodo la massa salariale soggetta a
contributi ammonta effettivamente a fr. 304'208.35.
Dalla
medesima documentazione con le rettifiche del certificato salariale per il 2008
del 1. giugno e del 17 luglio 2009 (doc. 38 e 46) si evince inoltre che per
quell’anno la somma dei salari non dichiarati è di fr. 107'687’43.
Conformemente
alla giurisprudenza federale, la responsabilità dell'organo societario ex art.
52 LAVS si estende anche alle pretese e ai versamenti salariali accertati
unicamente dopo la data del fallimento purché riferiti a un periodo in cui
l'interessato fungeva ancora quale organo (STFA H 180/03 dell'11 ottobre 2004
consid. 5.3; cfr. anche STF H 134/04 del 28 agosto 2007, STFA H 307/02, H308/02
e H 309/02 del 28 gennaio 2004 consid. 7.2.2 e riferimenti giurisprudenziali
ivi citati). Tuttavia, in caso di ripresa dei contributi il datore di lavoro
può in buona fede ignorare che sia dovuta una differenza contributiva fino alla
data del suo controllo da parte dell’ispettore della Cassa. Di conseguenza, se
il controllo avviene dopo le sue dimissioni, l’amministratore non può più
essere reso responsabile. Tuttavia se l’amministratore, durante il proprio
periodo in carica, non ottempera con la dovuta diligenza al suo obbligo di
vigilanza e informazione, non può invocare la propria buona fede per escludere
la sua responsabilità anche per i contributi rilevati a seguito di una ripresa
salariale (AA. VV., La procedura di risarcimento danni della Cassa di
compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS,
RtiD II 2006, n. 3.5.3.7 pag. 378 con giurisprudenza ivi citata).
In
concreto, per gli anni 2007 e 2008, allorquando rivestiva la carica di
presidente del consiglio di amministrazione della (allora) __________ (cfr.
consid. 1.1), l’insorgente non adduce alcuna valida ragione per la quale egli
non avrebbe potuto e dovuto stabilire compiutamente e quindi dichiarare i
salari effettivamente versati dalla ditta.
In
particolare, per il fatto che la ditta, attiva nel campo della sicurezza, era
sottoposta a sensibili oscillazioni per quanto riguarda la massa salariale (vedi
in questo senso il punto 5 della motivazione dell’opposizione del 30 agosto
2013 sub doc. 14), egli avrebbe potuto e dovuto prestare maggiore attenzione
(onde ossequiare con la dovuta diligenza al suo obbligo di vigilanza e
informazione) in punto agli accertamenti circa i salari versati e in ogni caso
ad una precisa e completa verifica dei certificati di salario per gli stessi
anni.
Questo
vale a maggiore ragione se si considera anche che la società è sempre stata in
ritardo nella dichiarazione dei salari (cfr. i richiami e le diffide per i
rispettivi anni sub doc. 49, 50, 56 e 57), che sapeva che alcuni suoi
dipendenti non figuravano sul certificato salariale per il 2008 (cfr. doc. 45 e
47) e che a causa di problemi con il programma dei salari per le chiusure e con
la tenuta contabile si è dovuto procedere a delle rettifiche il 1. giugno e il 17
luglio 2009 (cfr. doc. 38, 39, 40, 41 e 46).
Inoltre,
dalla motivazione dell’opposizione del 30 agosto 2013 (doc. 14 in particolare il punto 6), si evince che l’insorgente non contesta la ripresa salariale nel suo
importo in quanto tale – dal
“Beiblatt zum Arbeitgeberkontrollbericht” del 6 ottobre 2011 risulta che negli
anni 2007 e 2008 il “Lohnaufwand (brutto) gemäss Finanzbuchhaltung (Konto 5000
/ Löhne)” è stato di fr. 319'648.36 rispettivamente di fr. 440'864.63 e che “(…)
Die Jahre 2007 und 2008 konnten nur auf der Basis der
Finanzbuchhaltung geprüft werden. Es waren keine Lohnnachweise verfügbar.
(…)” (doc. 24) – limitandosi
ad osservare che diversi dipendenti avrebbero percepito delle rimunerazioni
(inferiori a fr. 2'200.--) non soggette a contributi.
Al
riguardo questo Tribunale rileva che – come rettamente evidenziato dalla Cassa
nello scritto del 30 gennaio 2014 sub. doc. 12 a cui si rinvia – anche le remunerazioni di poco conto devono essere conteggiate e dichiarate e
l’insorgente – anche se ne ha
avuto, a più riprese, la possibilità: “(…) Wir haben
Ihnen mehrfach Nachfristen gewährt, um Ihren Einwand betreffend
Beitragsbefreiung weiterer Arbeitnehmenden der FA 1 in liquidazione (vormals: __________)
zu belegen. Die diesbezüglich letztmals gewährte Nachfrist dauerte bis zum
30.06.2014. Bis heute haben wir jedoch keine entsprechende Rückmeldung
Ihrerseits erhalten. (…)” (doc. 3 punto 4) – non ha prodotto alcuna prova in merito.
Il
ricorrente non può appellarsi alla buona fede sostenendo che con lo scritto del
5 luglio 2010 – dopo che egli il 18 febbraio 2010 già aveva chiesto il
conteggio finale dei contributi paritetici da pagare (cfr. doc. 34 e 35) – la
Cassa gli avrebbe confermato che tutti i contributi fino alla fine del 2009
sono stati saldati. In effetti dal tenore dello scritto in parola (“Bestätigung”)
risulta che sono stati pagati i contributi su tutti in salari dichiarati: “(…)
Gemäss Ihrer Anfrage vom 21.06.2010 bestätigen wir dass
alle in Rechnung gestellten Lohnbeiträge jeweils bezahlt wurde. (…)”
(doc. 31 = doc. A10; la sottolineatura è del redattore). Pertanto dal succitato
scritto non è possibile concludere, come preteso dal ricorrente, che sono stati
versati i contributi anche per i salari non dichiarati oggetto della ripresa
salariale. In questo senso a ragione la Cassa nella duplica ha addotto che “(…)
è evidente che la nostra cassa di compensazione può fatturare solo contributi
per somme salariali che le sono note. Poiché è stata messa al corrente
dell’entità effettiva delle somme salariali effettivamente corrisposte negli
anni 2007 e 2008 solo con il rapporto di controllo sul datore di lavoro del 15
novembre 2011, una riscossione corrispondente di contributi nel febbraio 2010
non era né possibile né opportuna. (…)” (XIII).
Da
quanto precede si deve concludere che –
lasciata aperta, in quanto in casu irrilevante per stabilire la negligenza
grave, la questione a sapere se il ricorrente doveva o meno indicare alla Cassa
che era incorsa in un errore allorquando ha chiesto gli acconti su una presunta
massa salariale trimestrale di fr. 9'000.-- invece che dei 90'000.-- come risultava
dall’annuncio del 5 giugno 2007 (cfr. doc. 58, 60 e 61 rispettivamente il punto
4 del ricorso e il punto 3 della decisione su opposizione impugnata) – l’insorgente ha leso l’obbligo di
vigilanza e informazione che gli incombeva nella sua veste di presidente e in
seguito di membro del consiglio di amministrazione della FA 1 (prima __________).
In
particolare l’insorgente – vista
la ripresa salariale, lo si ribadisce, nel suo importo rimasta incontestata e
dalla quale è emerso che i salari lordi effetivi per il 2007 e il 2008 sono stati
di fr. 319'648.36 rispettivamente di fr. 440'864.63 (cfr. doc. 22) – annunciando una prevista somma salariale
mensile di fr. 30'000.-- e notificando nei rispettivi certificati salariali per
il 2007 e il 2008 gli importi di fr. 110'800.-- e di fr. 316'700.20 (importi
questi nettamente inferiori ai suddetti salari effettivamente accertati) ha
leso l’obbligo di comunicare alla Cassa di compensazione i mutamenti importanti
riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente (art. 35 cpv. 2 OAVS).
Va
qui ricordato come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni
amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione,
in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei
regolamenti e delle istruzioni.
L’amministratore
deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in
particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,
studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere
irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una
gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega
gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate
(STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF
114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.).
Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano
regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in
conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02
dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H
209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165).
In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di
paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile
2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999
(H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che “(…) scopo della norma (art.
716a cpv. 1 CO, ndr.) è di evidenziare che il mandato quale consigliere
d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale
incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità. (…)”. Secondo
la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni
se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati
(STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15
dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009
[31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del
28 ottobre 2010).
Nella
fattispecie, come la società incaricata del controllo presso il datore di
lavoro ha potuto constatare la succitata netta differenza tra i salari ritenuti
nella contabilità della (allora) __________ e i certificati di salario per gli
anni 2007 e 2008, parimenti avrebbe potuto e dovuto fare l’insorgente.
In
particolare non basta, per giustificare una tale grave negligenza, addurre delle
difficoltà legate all’asserita oscillazione della massa salariale e sostenere
(senza del resto provare) che diversi dipendenti avrebbero percepito delle
rimunerazioni (inferiori a fr. 2'200.--) non soggette a contributi. A prescindere
dal fatto che, come visto sopra, anche dette retribuzioni avrebbero dovuto
essere dichiarate, dalla rettifica del 17 luglio 2009 risulta inoltre che per
il dipendente __________ sono stati prelevati i contributi ancorché il salario
annuo per il 2008 ammontasse a fr. 1'556.90 (cfr. doc. 38 e i conteggi
salariali di novembre e dicembre del succitato dipendente).
Vi
è dunque da concludere che l’insorgente –
ritenuto, da una parte, che non allega nè sostiene di essersi diligentemente
interessato o di essere stato impossibilitato ad occuparsi delle questioni contributive
(né d’altronde ciò emerge dagli atti all’inserto) e ad adempire quindi agli
obblighi che la sua funzione di presidente e membro del CdA gli imponeva e,
considerato, dall’altra parte, che aveva l’obbligo di controllare
che i salari venissero debitamente dichiarati – omettendo di dichiarare
tutti i salari versati negli anni 2007 e 2008 ha violato gravemente l’obbligo di diligenza che
incombe ad un organo societario.
In
queste circostanze, non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di
presidente e membro del CdA gli imponeva, RI 1, deve essere ritenuto
responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.
2.7. Infine,
occorre rilevare che l’insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso
verosimile l’esistenza di speciali circostanze – che d’altronde neppure
emergono dalle tavole processuali – che avrebbero potuto legittimare il datore
di lavoro a non versare i contributi o avrebbero potuto scusarlo dal
provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
Trattasi da un lato di eventuali motivi di giustificazione, che si
realizzano quando vi è omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza
passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura in
cui il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori
e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso
può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un
termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti;
cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe
nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung
des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi
scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.;
cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123
V 244 consid. 4b). D’altro lato possono essere dati motivi di
discolpa per quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e
ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri
obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere
sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei
contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la
giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile
dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3
con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163
segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36).
In
conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione,
rispettivamente di discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa la somma
di fr. 52'137.65 per il mancato versamento da parte della FA 1 (prima __________)
dei contributi paritetici relativi gli anni 2007 (dal giugno 2007) e 2008 e di
quelli relativi alle riprese salariali per gli stessi anni.
2.8. Visto
tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione
impugnata confermata.
2.9. Il
TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del
ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità
del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle
prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di
diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore
di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv.
1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di
fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza
fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità
dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless,
Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des
assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La
responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52
LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF
si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità
del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione
per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138
nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso
in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo
evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di
diritto di importanza fondamentale” –
presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il
ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non
raggiunge i fr. 30'000.-- – deve
essere dimostrata dal ricorrente).
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati.
Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In
materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo
della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.
30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i
fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora
non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per
Fatti
i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
Considerandi
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti