31.2014.9
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5 maggio 2015Italiano36 min
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Raccomandata
Incarto
n.
31.2014.9
FS
Lugano
5 maggio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 dicembre 2014 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 3 novembre 2014 emanata da
in relazione alla fallita:
CO 1
in materia di 52 LAVS
DT 1
(cancellata da RC il 27 gennaio 2015)
ritenuto, in fatto
1.1. La DT 1, con sede a __________,
è stata iscritta a RC il 22 novembre 2006 (doc. 5/A). Lo scopo sociale consisteva
nell’attività di intermediazione nel campo di assicurazioni in ogni ramo e
settore.
RI 1 ha assunto la carica
di membro del consiglio di amministrazione (con diritto di firma collettiva a
due con il presidente) dal 16 settembre 2009 sino al fallimento avvenuto l’8
maggio 2014 (doc. 5/A).
1.2. La società è stata affiliata
alla Cassa CO 1 (di seguito la Cassa) in qualità di datrice di lavoro dal 1.
novembre 2006 al 31 dicembre 2012.
La
società è entrata in mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa –
come incontestatamente indicato nel querelato provvedimento – ha dovuto
sistematicamente diffidarla dal mese di luglio 2010 e precettarla dal mese di
ottobre 2010 (cfr., per gli anni 2011 e 2012, lo specchietto relativo
all’evoluzione del debito contributivo sub doc. 6 e 7).
Il 27 febbraio 2013, 2
agosto 2013, 10 dicembre 2013 e 20 marzo 2014, l’Ufficio esecuzioni di __________
ha rilasciato degli attestati di carenza di beni relativi ai contributi
paritetici non soluti per gli anni 2011 e 2012 (doc. 5/B-B11).
Con decreti 7 maggio e 30
luglio 2014 la Pretura del Distretto di __________ ha dichiarato la società in
fallimento, rispettivamente la sospensione della relativa procedura per
mancanza di attivo (doc. 5/A e 5/C).
La Cassa ha insinuato il
12 agosto 2014 all’Ufficio fallimenti di __________ il proprio credito di fr.
27'733.30 (doc. 5/D-D2).
La procedura di
liquidazione del fallimento è stata definitivamente chiusa, non avendo nessun
creditore anticipato le spese per la sua continuazione (doc. 5/E).
La ragione sociale è stata
radiata da RC il 27 gennaio 2015.
1.3. Costatato di aver subìto un
danno, con decisione 30 giugno 2014, la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento
per complessivi fr. 27'733.30, importo corrispondente ai contributi paritetici
non soluti dalla società relativi agli anni 2011 e 2012 (doc. 3).
La Cassa, in esito
all’opposizione del 17 agosto 2014 inoltrata contro la succitata decisione
(cfr. doc. 4), con decisione su opposizione 3 novembre 2014 ha confermato la responsabilità di RI 1 ex art. 52 LAVS per un danno di fr. 27'733.30 (doc. 5).
1.4. Contro la decisione su
opposizione 3 novembre 2014 insorge RI 1 rilevando, tra l’altro, che “(…)
non ho mai agito intenzionalmente o in maniera gravemente negligente. […] La
decisione non sembra voler considerare che il danno subito dalla Cassa è
imputabile in primis ad __________, unico azionista, unico salariato (malgrado
che nessun salario sia mai effettivamente stato versato, a detta della __________
di __________ che gestiva la contabilità privata e societaria di __________)
nonché unico amministratore di DT 1 con diritto di firma individuale. […] In
virtù dell’indagine tuttora in corso nei confronti del sottoscritto, di __________
e di DT 1, sono stato di fatto impossibilitato a trovare delle soluzioni
rispetto agli obblighi di DT 1 nei confronti di terzi anche dopo aver preso
conoscenza della gravità della situazione debitoria. Questa stessa indagine ha
portato al sequestro di oltre CHF 1'000'000 riconducibili a __________ da parte
del Ministero Pubblico (da fine 2012). […] In buona fede ho riposto la mia
fiducia nel presidente per quanto riguarda il corretto adempimento degli oneri
assicurativi e la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali,
essendo queste mansioni relative unicamente alla sua posizione di unico
salariato, e proprietario, della società. Ritengo quindi di essere vittima di
un fare sleale da parte del titolare della __________, __________. Riassumendo,
il problema principale è che i contributi in questione sono contributi
personali di __________, unico azionista e unico amministratore a poter
disporre per la società: il sottoscritto non può pertanto essere ritenuto unico
responsabile del danno subito dalla Cassa CO 1. (…)” (I).
1.5. Con risposta di causa la
Cassa postula la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata
rilevando che, alla luce della normativa e dei dettami giurisprudenziali
applicabili in materia, le circostanze ed i motivi addotti dall’insorgente non
sono idonei a liberarlo da una responsabilità ex art. 52 LAVS. Delle singole
motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
1.6. Con scritto del 13 gennaio
2015 l’insorgente ha trasmesso al TCA la “Decisione di entrata in materia complementare
e parzialmente di chiusura” del 6 agosto 2013 del Procuratore Pubblico __________
(V e allegato doc. C).
1.7. Con osservazioni del 19
gennaio 2015 – ribadito che l’apertura di un procedimento penale non ha
rilevanza per la responsabilità ex art. 52 LAVS e che l’Ufficio controllo
abitanti del Comune di __________ ha indicato che __________ è partito il 30
giugno 2012 per destinazione sconosciuta (cfr. doc. 8) – la Cassa ha confermato
la domanda di reiezione del gravame (VII).
2.1. In virtù dell'art. 52 cpv. 1
LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato
violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni
dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi
l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di
contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la
negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata
violazione delle prescrizioni legali.
Nell’ipotesi in cui il
datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la
pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i
suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV
Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento
al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi
dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in
DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di
compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso
in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la
cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi
organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito
del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa
anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura
di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates
nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de
la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la
responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC
1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR
2001 AHV Nr. 6).
Qualora
più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più
organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne
rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi
citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in
vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il
datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri
dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della
liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse
rispondono solidalmente per l’intero danno”.
Il Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha
riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha
concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere
mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 –
del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
Nella fattispecie
concreta, come accennato (cfr. consid. 1.2), il 27 febbraio 2013, 2 agosto
2013, 10 dicembre 2013 e 20 marzo 2014, l’Ufficio esecuzioni di __________,
visto il risultato dei relativi pignoramenti, ha rilasciato dodici attestati di
carenza di beni a carico della DT 1 per un importo scoperto di complessivi fr.
27'413.60 (doc. 5/B-B11).
Pertanto, ribadito che il
rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di
esecuzione in via di pignoramento attesta che il datore di lavoro non può far
fronte al suo obbligo contributivo, la Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria)
a RI 1, all’epoca membro del consiglio di amministrazione della società, il
risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati durante
gli anni 2011 e 2012.
In questo senso – nella misura in cui, riferendosi
all’indagine penale in corso e al sequestro di beni, l’insorgente pretende che
la Cassa avrebbe dovuto procedere contro la società rispettivamente il suo
presidente __________ (“(…) La decisione non sembra voler considerare
che il danno subito dalla Cassa è imputabile in primis ad __________, unico
azionista, unico salariato (malgrado che nessun salario sia mai effettivamente
stato versato, a detta della __________ di __________ che gestiva la
contabilità privata e societaria di __________) nonché unico amministratore di DT
1 con diritto di firma individuale. […] Questa stessa indagine ha portato al
sequestro di oltre CHF 1'000'000 riconducibili a __________ da parte del
Ministero Pubblico (da fine 2012). La decisione non sembra voler tener conto in
nessuna maniera di questi averi sequestrati ad DT 1 e al suo Presidente __________
da parte del Ministero Pubblico, così come della circostanza stessa
dell’indagine in corso, fatto di estrema rilevanza nell’economia di questa
vertenza. (…)”) – le
suddette censure vanno respinte.
Infatti, da una parte – indipendentemente dall’esito del procedimento
penale di cui all’INC.__________ (cfr. doc. C) –
il rilascio dei suddetti attestati di carenza di beni definitivi attesta che il
datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo. Dall’altra
parte va qui ricordato che, ammettendo una responsabilità ex art. 52 LAVS del
presidente della società, nel caso di solidarietà tra più debitori, la Cassa ha
la facoltà di scegliere contro quale dei debitori solidali procedere. Qualora la
Cassa ometta di procedere contro uno di loro, nessun’altra autorità può
sostituirsi ad essa ed agire al suo posto (DTF 108 V 195 consid. 3).
2.2. Costituiscono elementi del
danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato
che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1;
STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag.
104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002
consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni
familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis
OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pag.
369 segg. e in RDAT II 2002 pag. 519 segg.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2
consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H
142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).
Secondo costante
giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,
mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia va ricordato che,
in applicazione del principio dell’ob-bligo di collaborazione delle parti, in
caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo
del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 pag.
133 consid. II/1b).
Nel caso in esame, i
contributi per gli anni 2011 e 2012 sono stati determinati sulla base delle
relative dichiarazioni dei salari compilate, quella del 9 marzo 2012 dal datore
di lavoro (cfr. doc. 3/B), mentre che da quella del 25 febbraio 2014 si evince:
“(…) distinta allestita d’ufficio sulla base degli acconti emessi in quanto
la società non ha mai presentato la relativa notifica malgrado i nostri diversi
solleciti. (…)” (doc. 3/D).
Dagli estratti conto 11
agosto e 2 maggio 2014 (doc. 5/D1-D2, 3/A e 3/C) risulta che gli oneri sociali (spese
di diffida e amministrative, interessi moratori inclusi) non versati dalla fallita
ammontano complessivamente a fr. 27'733.30 (cfr. specchietto relativo
all’evoluzione del debito contributivo nei rispettivi anni; doc. 6 e 7),
importo che è stato insinuato nel fallimento (doc. 5/D).
Nella misura in cui
l’insorgente contesta l’importo del danno adducendo che ad __________, secondo
la fiduciaria che gestiva la sua contabilità privata e societaria, non sarebbe
mai stato versato un salario, va osservato quanto segue.
Secondo l’art. 14 cpv. 1
LAVS, i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente
sono dedotti da ogni paga e devono essere versati periodicamente dal datore di
lavoro insieme al suo contributo. Decisivo per l'insorgenza del debito
contributivo e quindi per la questione di sapere quando i contributi devono
essere prelevati dal salario determinante è il momento in cui il reddito da
attività lavorativa si è realizzato (DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227
consid. 3a; STFA 1966 pag. 205; RCC 1989 pag. 317 consid. 3c, 1976 pag. 88
consid. 2). I contributi paritetici devono essere riscossi, indipendentemente
dal momento in cui il salario è pagato, su tutte le retribuzioni dovute per il
periodo di attività lucrativa durante la quale il salariato era soggetto a
obbligo di contribuzione (DTF 110 V 225). Pertanto, secondo la giurisprudenza,
Fatti
i contributi sociali sono dovuti dal momento in cui il lavoratore dipendente
realizza il suo diritto al salario (RCC 1976, pag. 87). Quindi, ai fini
dell’art. 52 LAVS non è importante che il salario sia stato o
potesse effettivamente essere versato, bensì il fatto che il diritto a tale
prestazione si sia realizzato (fra le tante: DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V
227 consid. 3a). Diverso è il caso in cui si tratta di una mera aspettativa
salariale (STCA 30.2007.50 del 17 aprile 2008 consid. 2.2).
Nel caso in esame,
l’insorgente non contesta (e tantomeno prova) che ad __________ non sarebbe
dovuto alcun salario per l’attività svolta per la società, egli si limita a
metterne in dubbio il versamento.
In concreto, ritenuto che
dalla scheda salariale per l’anno 2011 risulta che __________ era l’unico
impiegato della società (cfr. doc. 3/B) e che lo stesso insorgente indica __________
quale unico salariato (cfr. l’opposizione del 17 agosto 2014, il verbale
d’interrogatorio del 14 ottobre 2014 e il presente ricorso sub doc. 4, 2 e I),
questo Tribunale deve concludere che un salario gli era dovuto e che non si
tratta quindi di una mera aspettativa salariale.
Va qui ricordato che in
applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso
di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del
danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto.
2.3. Per definizione, il danno
considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione
in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro,
segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag.
99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono
innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di
esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i
contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività
salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire
i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.
1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e
versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto
pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire
meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi
dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI
1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192
consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre – anche se ciò non
è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi
dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la
trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne
consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo
stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha
violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.4. La cassa di compensazione che
constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle
prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni
paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente
degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei
contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni
intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di
lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi
di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei
contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,
ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un
simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che
il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi
di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261
consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei
suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di
conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,
rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard,
op. cit., RSA 1987 pag. 7).
2.5. Ai sensi
della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore
di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza
richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve
generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa
categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die
Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I
fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili
a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura
questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto
della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il
tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle
responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF
108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op.
cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in
Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene
che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei
contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
2.6. L’insorgente, dopo aver
osservato che “(…) non ho mai agito intenzionalmente o in maniera gravemente
negligente. […] Essendo membro del Consiglio di Amministrazione con firma
collettiva non ero in misura di poter compiere versamenti alla Cassa di
compensazione AVS/AI/IPG. […] In buona fede ho riposto la mia fiducia nel
presidente per quanto riguarda il corretto adempimento degli oneri assicurativi
e la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali, essendo
queste mansioni relative unicamente alla sua posizione di unico salariato, e
proprietario, della società. Ritengo quindi di essere vittima di un fare sleale
da parte del titolare della DT 1, __________. (…)”, sostiene che egli non
può essere ritenuto l’unico responsabile per il mancato pagamento dei
contributi dovuti dalla DT 1.
Quanto addotto
dall’insorgente non è tuttavia sufficiente per liberarlo da una responsabilità
ex art. 52 LAVS.
Riguardo alla censura
secondo la quale – asserito che __________
sarebbe “(…) unico azionista e unico amministratore a poter disporre per la
società. (…)” – l’insorgente “(…)
non può pertanto essere ritenuto unico responsabile del danno subito
dalla Cassa CO 1. (…)” (la sottolineatura è del redattore), questo
Tribunale si limita a ribadire che, ammettendo una responsabilità ex art. 52
LAVS del presidente della società, nel caso di solidarietà tra più debitori, la
Cassa ha la facoltà di scegliere contro quale dei debitori solidali procedere e
che qualora la stessa omette di procedere contro uno di loro, nessun’altra
autorità può sostituirsi ad essa ed agire al suo posto (cfr. consid. 2.1).
Accettando il mandato di
membro del CdA della società l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale
funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02
del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come
ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta
vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto
concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle
istruzioni.
L’amministratore deve, di
principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in
particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,
studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere
irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una
gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega
gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate
(STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114
V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa
M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano
regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in
conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02
dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H
209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165).
In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia"
(STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid.
5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99),
il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a
cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione
non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza
scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo la nostra
Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se,
nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA
H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre
1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1,
consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre
2010).
In questo contesto non è
certamente esimente da colpa quanto asserito dal ricorrente: “(…) In buona
fede ho riposto la mia fiducia nel presidente per quanto riguarda il corretto
adempimento degli oneri assicurativi e la diligenza necessaria alla corretta
gestione degli affari sociali, essendo queste mansioni relative unicamente alla
sua posizione di unico salariato, e proprietario, della società. Ritengo quindi
di essere vittima di un fare sleale da parte del titolare della DT 1, __________.
(…)” (I).
Dette argomentazioni sono
del tutto ininfluenti ritenuto che accettando il mandato di membro del CdA
l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano e che,
vista anche la modesta dimensione della ditta, la prassi in materia prescrive
agli organi degli obblighi di diligenza e di controllo accresciuti (STF
9C_788/2007 del 29 ottobre 2008 e STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H
5/02 del 31 gennaio 2003).
Dalle suddette
circostanze, e meglio dai succitati motivi che l’avrebbero indotto a non
preoccuparsi del pagamento dei contributi sociali fidandosi dell’operato del
presidente del CdA, l’insorgente non può inoltre trarre alcunché a suo favore.
Infatti, un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della
società evidenziando che altri si occupavano della gestione (RCC 1989 pag. 114
seg.; STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30
settembre 1998). Addirittura è da ritenere una negligenza grave anche la
passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i
quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto,
anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto
riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 28
gennaio 2004 nella causa A.F., inc. 31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti)
o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa
M.G.) non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H
13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può
liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe
mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla
costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito
alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando
già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano
esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto
non scarica l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92
del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9).
Il ricorrente, durante il
suo mandato di membro del CdA, avrebbe potuto e/o dovuto verificare se i
contributi sociali maturati fossero stati saldati e, nel caso in cui non gli
fosse stata data la possibilità di verificare la contabilità e la situazione
Considerandi
contributiva, non doveva accettare il mandato o perlomeno esigere
immediatamente il pagamento dell’arretrato contributivo.
La passività a dispetto
della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere
considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag.
115). La passività dimostrata dall’insorgente è quindi in relazione di
causalità naturale e adeguata con il danno subìto dalla Cassa (STFA H 13/03 del
21.
maggio 2003, H 65/01 del 13 maggio 2002 e H 38/01 del 17 gennaio 2002).
Inoltre il ricorrente non
ha addotto validamente – egli
sostiene di essersi fidato del presidente del CdA limitandosi a concludere che:
“(…) Ritengo quindi di essere vittima di un fare sleale da parte del
titolare della DT 1, __________. (…)” (I) –
e tantomeno provato di essere stato impedito in qualche modo nell’esercizio
della sua carica di membro del CdA. Nemmeno ha sostenuto di essere stato
ingannato mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa degli stessi non
può essergli imputata una negligenza grave (in argomento cfr. la STFA H 152/05
del 7 febbraio 2006).
L’insorgente non ha dunque
provato che il presidente del CdA gli ha sottaciuto scientemente e volontariamente
l’effettiva situazione della società e/o fornito informazioni errate, ma
affidanti, al riguardo della stessa (in argomento cfr. la STCA 31.2006.14 +
17-22 del 5 luglio 2007).
Va qui ricordato che se da
una parte la procedura davanti
al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il
giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva
che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata
dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158
consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di
collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare –
ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo
alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti
rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V
264.
consid. 3b con riferimenti).
Dagli atti risulta,
inoltre, che la Cassa dal mese di luglio 2010 procedeva con invio di diffide di
pagamento e che dal gennaio 2012 ha avviato delle procedure esecutive (cfr. consid.
1.2
e doc. 6 e 7).
Ritenuta questa situazione
– che denota una difficoltà della
società a far fronte al proprio obbligo contributivo – l’insorgente doveva
attivarsi al fine di ottenere una chiara informazione sull’andamento degli
affari.
L’insorgente non può,
facendo leva unicamente sulla sua asserita fiducia riposta nel presidente del
CdA, liberarsi dalle proprie responsabilità se il suo comportamento costituisce
ugualmente una grave violazione dei doveri che incombono a un organo formale di
una società anonima e non è giustificato da particolari circostanze (STF
9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata).
In particolare – a prescindere dal fatto che non ha minimamente
provato di essere impossibilitato ad eseguire puntualmente i propri compiti – giova ricordare che, nell’ipotesi in cui
un organo societario non sia in grado di sottrarsi all’influsso di terzi, ne
dovrà trarre la sola conclusione possibile ossia inoltrare immediatamente le
sue dimissioni (STFA H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003).
In concreto, l’insorgente
è rimasto iscritto quale membro del CdA sino al fallimento della DT 1 avvenuto
l’8 maggio 2014 (cfr. consid. 1.1).
Quanto infine all’asserita
esclusiva responsabilità di terzi, va ricordato che, secondo la giurisprudenza
federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per
giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla gravità
dell'errore commesso dai presunti responsabili (STF 9C_675/2009 del 3 maggio
2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e dottrina ivi ciata; STFA 13 novembre
2000.
nella causa S, H 238/98, consid. 4b; Pratique VSI 1996 pag. 306). Determinante
è che le circostanze addotte dall’insorgente, come visto, non costituiscono
motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere
quindi l’esistenza di una negligenza grave.
Questo Tribunale deve pertanto
concludere che l’insorgente ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante
a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla
funzione di membro del CdA di una SA (STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003 e H
268/01 e H 269/01 del 5 giugno 2003), ribadito che, vista anche la modesta
entità della ditta, il dovere di diligenza e controllo risulta accresciuto (STF
9C_788/2007 del 29 ottobre 2008).
In queste circostanze, non
avendo adempiuto agli obblighi che la carica di membro del CdA gli imponeva, RI
1, deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.
2.7
Quale motivo di discolpa il
ricorrente fa valere che il procedimento penale di cui all’INC.__________ (cfr.
doc. C) “(…) ha portato al sequestro di circa CHF 1'000'000 riconducibili a __________
da parte del Ministero Pubblico (da fine 2012). (…)” e che pertanto egli
sarebbe stato, di fatto, impossibilitato ad onorare gli obblighi contributivi
della società.
Va qui rammentato che i
motivi di discolpa devono riferirisi al lasso di tempo relativo ai contributi che
dovevano essere versati (STF H 386/00 del 28 giugno 2002 che rinvia alla DTF
108.
V 183 confermata in DTF 121 V 244). Il datore di lavoro non può pertanto
fare riferimento, per escludere una sua responsabilità ex art. 52 LAVS, ad una
cessione globale, ad una disdetta di credito o ad un blocco dei conti se già
prima di questi eventi vi erano delle violazioni delle prescrizioni, nel senso
dell’esistenza di debiti contributivi (Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers
und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, Zurigo 2008, pag. 155, nota nr. 664 e la
giurisprudenza ivi citatata). Ad esempio, nella succitata STF H 386/00 del 28
giugno 2002 un ex amministratore non ha potuto prevalersi di un blocco dei
conti, avvenuto il 6 novembre 1996, quando prima di tale misura la società
datrice di lavoro aveva già scoperti gli acconti relativi ai mesi di marzo fino
a settembre di quell’anno (cfr. consid. 4c/aa).
Premesso che l’invocato
sequestro di circa fr. 1’000'000.-- concerne quasi unicamente averi personali
di pertinenza di __________ e non della società datrice di lavoro ad eccezione
di un conto di fr. 19'000.-- formalmente intestato alla DT 1 (cfr. doc. C), in
concreto, occorre anzitutto rilevare che –
come asserito dall’insorgente secondo cui il procedimento penale di cui all’inc.__________
“(…) ha portato al sequestro di circa CHF 1'000'000 riconducibili a __________
da parte del Ministero Pubblico (da fine 2012)(…)” (la
sottolineatura è del redattore) –
il sequestro è stato ordinato nel dicembre 2012 (cfr. anche opposizione 17
agosto 2014 alla decisione di risarcimento 30 giugno 2014, doc. A/1).
Dall’assunzione della
carica di membro del CdA nel settembre 2009 fino all’invio delle polizze
concernenti il conteggio di chiusura del 2011 e gli acconti per i mesi da marzo
a novembre 2012, l’insorgente ha violato le prescrizioni relative all'obbligo
di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla Cassa
nonché ai modi di conteggio e di pagamento degli stessi, tant’è che la Cassa ha
dovuto procedere alle relative diffide e precetti (per le scadenze dei singoli
contributi cfr. lo specchietto sub doc. 6 e 7 e i consid. 2.2 e 2.6;
cfr. anche art. 36 cpv. 4 OAVS). Appurata
dunque la violazione di prescrizioni e l’esistenza di debiti contributivi antecedentemente
al sequestro, conformemente alla succitata giurisprudenza tale provvedimento,
nella misura in cui riguarda averi di pertinenza della società datrice di
lavoro, non può quindi essere invocato quale motivo di discolpa.
Va in ogni caso ricordato
(per il caso in cui in concreto il motivo di discolpa si riferisca (anche) al
periodo in cui i contributi – o parte degli stessi – non sono stati versati)
che secondo la giurisprudenza, un motivo di giustificazione può essere ammesso
se il mancato pagamento dei contributi si riferisce ad un periodo relativamente
corto (pochi mesi) e se precedentemente il datore di lavoro ha pagato
regolarmente i contributi (Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe
nach Art. 52 AHVG, 2008, pagg. 163-164, note da 696 a 700). In alcuni casi, tenuto conto dell’insieme delle circostanze, l’Alta Corte ha segnatamente
avuto modo di ritenere siccome giustificato – escludendo quindi l’esistenza di
una negligenza grave – il mancato versamento per un periodo contributivo di due
rispettivamente tre mesi (DTF 121 V 243; STFA H 297/03 del 4 novembre 2004 e H
134/02 del 30 gennaio 2003). Nella citata sentenza 30 gennaio
2003.
la nostra massima Istanza giudiziaria ha in particolare riaffermato il
concetto secondo cui è possibile imputare agli amministratori solo una
negligenza lieve se il buco contributivo è corto (pochi mesi), se
precedentemente la ditta ha pagato regolarmente i contributi e se la società
non ha l'abitudine di sospendere il pagamento dei contributi sociali per pagare
altri debiti più pressanti, finanziando in questo modo illecitamente la propria
impresa (in argomento vedi anche DTF 108 V 196).
Nella fattispecie, dallo
specchietto relativo all’evoluzione dei pagamenti negli anni 2011 e 2012 (doc.
6.
e 7) si evince che la Cassa, per il versamento del conteggio di chiusura del
2011.
e degli acconti per i mesi da aprile 2011 a dicembre 2012, ha diffidato la società dal giugno 2011 e l’ha precettata dal gennaio 2012. La
Cassa – come incontestatamente indicato nel querelato provvedimento – ha
precisato che “(…) a seguito dell’entrata in mora della società con il
pagamento dei contributi, la Cassa procedeva dal mese di luglio 2010 all’invio
di diffide di pagamento e dal mese di ottobre 2010 all’avvio di procedure
esecutive (la relativa prova è a disposizione). (…)” (doc. 5, punto 3). Prima
del succitato “(…) sequestro di circa CHF 1'000'000 riconducibili a __________
da parte del Ministero Pubblico (da fine 2012). (…)” la società aveva i
seguenti arretrati contributivi: conteggio di chiusura per il 2011 per fr.
16'320,10 (cfr. doc. 6) e acconti marzo – novembre 2012 per fr. 6'747.75 (fr.
749.75
x 9; cfr. doc. 7). La DT 1, nonostante le diffide e i precetti
esecutivi, negli anni 2011 e 2012 (oggetto della presente procedura) non ha
proceduto (fatti salvi i pagamenti per complessivi fr. 11'234.85 avvenuti: nel
2011.
il 16 febbraio, 15 e 29 marzo, 26 maggio, 22 agosto e 10 ottobre e, nel
2012: il 30 gennaio, 22 ottobre e 12 dicembre) al versamento del conteggio di
chiusura del 2011 e ad alcun acconto contributivo da marzo a dicembre 2012
(cfr. lo specchietto dell’evoluzione del debito contributivo sub. doc. 6 e 7).
In queste circostanze, visto
che il mancato pagamento dei contributi non si riferisce ad un periodo
relativamente corto (pochi mesi) e che precedentemente il datore di lavoro non
ha pagato regolarmente i contributi, conformemente alla succitata
giurisprudenza, un motivo di giustificazione va escluso già per questa ragione.
Va inoltre fatto presente che nella STF H 115/06 del 19 luglio 2007 il TF ha
liberato da responsabilità ex art. 52 LAVS un amministratore per un danno di
fr. 22'336.65 relativo al mancato versamento di due acconti mensili e del
relativo conguaglio, pagamento che non è avvenuto a seguito del suo arresto ed
al conseguente blocco dei conti societari. L’Alta Corte ha costatato che la
società datrice di lavoro aveva sempre regolarmente versato i contributi paritetici
e che quindi l’omesso pagamento era riferito ad un breve periodo. Il TF non ha
pertanto qualificato come grave negligenza l’agire dell’amministratore unico e
considerato irrilevante il fatto che l’arresto fosse dovuto a reati per
violazione alla legge federale sulle sostanze stupefacenti.
In conclusione, non
essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente di
discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa la somma di fr. 27'733.30
corrispondente agli oneri sociali non versati dalla DT 1 negli 2011 e 2012
(cfr. consid. 1.3 e 2.2).
2.8
Questo Tribunale, come visto
sopra (cfr. consid. 2.2), ha ritenuto __________ quale salariato.
Quanto al procedimento
penale (anche) a suo carico (vedi la decisione del Procuratore Pubblico __________
del 6 agosto 2013 nell’ambito della domanda di assistenza internazionale in materia
penale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di __________ sub
doc. C) va osservato quanto segue.
Da una parte, ritenuti i
menzionati reati di “(…) appropriazione indebita, truffa, sub. truffa per
mestiere, raccolta risparmi non autorizzata, (…)” (doc. C), non è certo che
la procedura penale possa permettere di qualificare i rapporti in essere tra __________
e la società.
D’altra parte, osservato
come la Cassa nello scritto del 19 gennaio 2015 abbia, tra l’altro, evidenziato
che “(…) anche per quanto attiene la procedura penale avviata nei confronti
del signor __________ (presidente del CdA della fallita DT 1), non è conosciuto
il luogo di dimora di quest’ultimo, egli risulterebbe essere detenuto in __________
e gli atti della procedura sono notificati per il tramite del suo
rappresentante legale Avv. __________. (…)” (VII), nemmeno è dato di sapere
quali siano i tempi di evasione del procedimento penale.
In simili circostanze
questo Tribunale non ritiene necessario sospendere la presente procedura fino
all’esito della procedura penale (in argomento cfr. la STF 9C_469/2011 del 18
giugno 2012 consid. 12 che ha confermato la STCA 32.2007.173 + 179 del 9 maggio
2011).
Al ricorrente va comunque
indicato che, se dall’esito del procedimento penale dovesse emergere che __________
non era un vero salariato, egli potrà se del caso introdurre un’istanza di
revisione della presente sentenza (art. 24 Lptca e art. 61 lett. i LPGA; cfr. STF 9C_657/2009 del 3 maggio 2010 consid. 2.3 e H 393/01 del 27
gennaio 2003 consid. 2.6 con riferimenti).
2.9
Visto tutto quanto precede il
ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.
2.10
Il TF, nella DTF 137 V 51,
chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di
diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro
per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,
ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un
giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa
di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il
valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una
questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un
senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85
cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit
pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects
choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.
52.
LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;
cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa
l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del
titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per
il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella
quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema
di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo
evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di
diritto di importanza fondamentale” –
presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il
ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non
raggiunge i fr. 30'000.-- – deve
essere dimostrata dal ricorrente).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati.
Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In
materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo
della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.
30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i
fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora
non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113
LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti