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31.2014.9

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5 maggio 2015Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi sociali sono dovuti dal momento in cui il lavoratore dipendente

realizza il suo diritto al salario (RCC 1976, pag. 87). Quindi, ai fini

dell’art. 52 LAVS non è importante che il salario sia stato o

potesse effettivamente essere versato, bensì il fatto che il diritto a tale

prestazione si sia realizzato (fra le tante: DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V

227 consid. 3a). Diverso è il caso in cui si tratta di una mera aspettativa

salariale (STCA 30.2007.50 del 17 aprile 2008 consid. 2.2).

Nel caso in esame,

l’insorgente non contesta (e tantomeno prova) che ad __________ non sarebbe

dovuto alcun salario per l’attività svolta per la società, egli si limita a

metterne in dubbio il versamento.

In concreto, ritenuto che

dalla scheda salariale per l’anno 2011 risulta che __________ era l’unico

impiegato della società (cfr. doc. 3/B) e che lo stesso insorgente indica __________

quale unico salariato (cfr. l’opposizione del 17 agosto 2014, il verbale

d’interrogatorio del 14 ottobre 2014 e il presente ricorso sub doc. 4, 2 e I),

questo Tribunale deve concludere che un salario gli era dovuto e che non si

tratta quindi di una mera aspettativa salariale.

Va qui ricordato che in

applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso

di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del

danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto.

2.3. Per definizione, il danno

considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione

in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro,

segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag.

99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono

innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di

esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i

contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività

salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire

i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.

1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e

versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto

pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire

meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi

dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI

1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192

consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre – anche se ciò non

è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi

dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la

trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne

consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo

stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha

violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.4. La cassa di compensazione che

constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle

prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni

paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente

degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei

contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni

intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di

lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi

di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei

contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,

ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un

simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che

il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi

di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine

ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261

consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei

suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di

conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard,

op. cit., RSA 1987 pag. 7).

2.5. Ai sensi

della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore

di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire

importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza

richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve

generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa

categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die

Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I

fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili

a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura

questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto

della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il

tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle

responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF

108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op.

cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in

Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene

che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei

contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

2.6. L’insorgente, dopo aver

osservato che “(…) non ho mai agito intenzionalmente o in maniera gravemente

negligente. […] Essendo membro del Consiglio di Amministrazione con firma

collettiva non ero in misura di poter compiere versamenti alla Cassa di

compensazione AVS/AI/IPG. […] In buona fede ho riposto la mia fiducia nel

presidente per quanto riguarda il corretto adempimento degli oneri assicurativi

e la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali, essendo

queste mansioni relative unicamente alla sua posizione di unico salariato, e

proprietario, della società. Ritengo quindi di essere vittima di un fare sleale

da parte del titolare della DT 1, __________. (…)”, sostiene che egli non

può essere ritenuto l’unico responsabile per il mancato pagamento dei

contributi dovuti dalla DT 1.

Quanto addotto

dall’insorgente non è tuttavia sufficiente per liberarlo da una responsabilità

ex art. 52 LAVS.

Riguardo alla censura

secondo la quale – asserito che __________

sarebbe “(…) unico azionista e unico amministratore a poter disporre per la

società. (…)” – l’insorgente “(…)

non può pertanto essere ritenuto unico responsabile del danno subito

dalla Cassa CO 1. (…)” (la sottolineatura è del redattore), questo

Tribunale si limita a ribadire che, ammettendo una responsabilità ex art. 52

LAVS del presidente della società, nel caso di solidarietà tra più debitori, la

Cassa ha la facoltà di scegliere contro quale dei debitori solidali procedere e

che qualora la stessa omette di procedere contro uno di loro, nessun’altra

autorità può sostituirsi ad essa ed agire al suo posto (cfr. consid. 2.1).

Accettando il mandato di

membro del CdA della società l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale

funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02

del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come

ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta

vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto

concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle

istruzioni.

L’amministratore deve, di

principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in

particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,

studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere

irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una

gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega

gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate

(STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114

V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa

M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano

regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in

conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02

dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H

209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165).

In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia"

(STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid.

5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99),

il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a

cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione

non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza

scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo la nostra

Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se,

nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA

H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre

1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1,

consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre

2010).

In questo contesto non è

certamente esimente da colpa quanto asserito dal ricorrente: “(…) In buona

fede ho riposto la mia fiducia nel presidente per quanto riguarda il corretto

adempimento degli oneri assicurativi e la diligenza necessaria alla corretta

gestione degli affari sociali, essendo queste mansioni relative unicamente alla

sua posizione di unico salariato, e proprietario, della società. Ritengo quindi

di essere vittima di un fare sleale da parte del titolare della DT 1, __________.

(…)” (I).

Dette argomentazioni sono

del tutto ininfluenti ritenuto che accettando il mandato di membro del CdA

l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano e che,

vista anche la modesta dimensione della ditta, la prassi in materia prescrive

agli organi degli obblighi di diligenza e di controllo accresciuti (STF

9C_788/2007 del 29 ottobre 2008 e STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H

5/02 del 31 gennaio 2003).

Dalle suddette

circostanze, e meglio dai succitati motivi che l’avrebbero indotto a non

preoccuparsi del pagamento dei contributi sociali fidandosi dell’operato del

presidente del CdA, l’insorgente non può inoltre trarre alcunché a suo favore.

Infatti, un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della

società evidenziando che altri si occupavano della gestione (RCC 1989 pag. 114

seg.; STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30

settembre 1998). Addirittura è da ritenere una negligenza grave anche la

passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i

quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto,

anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto

riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 28

gennaio 2004 nella causa A.F., inc. 31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti)

o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa

M.G.) non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H

13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può

liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe

mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla

costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito

alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando

già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano

esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto

non scarica l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92

del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9).

Il ricorrente, durante il

suo mandato di membro del CdA, avrebbe potuto e/o dovuto verificare se i

contributi sociali maturati fossero stati saldati e, nel caso in cui non gli

fosse stata data la possibilità di verificare la contabilità e la situazione

Considerandi

contributiva, non doveva accettare il mandato o perlomeno esigere

immediatamente il pagamento dell’arretrato contributivo.

La passività a dispetto

della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere

considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag.

115). La passività dimostrata dall’insorgente è quindi in relazione di

causalità naturale e adeguata con il danno subìto dalla Cassa (STFA H 13/03 del

21.

maggio 2003, H 65/01 del 13 maggio 2002 e H 38/01 del 17 gennaio 2002).

Inoltre il ricorrente non

ha addotto validamente – egli

sostiene di essersi fidato del presidente del CdA limitandosi a concludere che:

“(…) Ritengo quindi di essere vittima di un fare sleale da parte del

titolare della DT 1, __________. (…)” (I) –

e tantomeno provato di essere stato impedito in qualche modo nell’esercizio

della sua carica di membro del CdA. Nemmeno ha sostenuto di essere stato

ingannato mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa degli stessi non

può essergli imputata una negligenza grave (in argomento cfr. la STFA H 152/05

del 7 febbraio 2006).

L’insorgente non ha dunque

provato che il presidente del CdA gli ha sottaciuto scientemente e volontariamente

l’effettiva situazione della società e/o fornito informazioni errate, ma

affidanti, al riguardo della stessa (in argomento cfr. la STCA 31.2006.14 +

17-22 del 5 luglio 2007).

Va qui ricordato che se da

una parte la procedura davanti

al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il

giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva

che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata

dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158

consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di

collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare –

ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo

alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti

rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V

264.

consid. 3b con riferimenti).

Dagli atti risulta,

inoltre, che la Cassa dal mese di luglio 2010 procedeva con invio di diffide di

pagamento e che dal gennaio 2012 ha avviato delle procedure esecutive (cfr. consid.

1.2

e doc. 6 e 7).

Ritenuta questa situazione

– che denota una difficoltà della

società a far fronte al proprio obbligo contributivo – l’insorgente doveva

attivarsi al fine di ottenere una chiara informazione sull’andamento degli

affari.

L’insorgente non può,

facendo leva unicamente sulla sua asserita fiducia riposta nel presidente del

CdA, liberarsi dalle proprie responsabilità se il suo comportamento costituisce

ugualmente una grave violazione dei doveri che incombono a un organo formale di

una società anonima e non è giustificato da particolari circostanze (STF

9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata).

In particolare – a prescindere dal fatto che non ha minimamente

provato di essere impossibilitato ad eseguire puntualmente i propri compiti – giova ricordare che, nell’ipotesi in cui

un organo societario non sia in grado di sottrarsi all’influsso di terzi, ne

dovrà trarre la sola conclusione possibile ossia inoltrare immediatamente le

sue dimissioni (STFA H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003).

In concreto, l’insorgente

è rimasto iscritto quale membro del CdA sino al fallimento della DT 1 avvenuto

l’8 maggio 2014 (cfr. consid. 1.1).

Quanto infine all’asserita

esclusiva responsabilità di terzi, va ricordato che, secondo la giurisprudenza

federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per

giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla gravità

dell'errore commesso dai presunti responsabili (STF 9C_675/2009 del 3 maggio

2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e dottrina ivi ciata; STFA 13 novembre

2000.

nella causa S, H 238/98, consid. 4b; Pratique VSI 1996 pag. 306). Determinante

è che le circostanze addotte dall’insorgente, come visto, non costituiscono

motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere

quindi l’esistenza di una negligenza grave.

Questo Tribunale deve pertanto

concludere che l’insorgente ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante

a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla

funzione di membro del CdA di una SA (STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003 e H

268/01 e H 269/01 del 5 giugno 2003), ribadito che, vista anche la modesta

entità della ditta, il dovere di diligenza e controllo risulta accresciuto (STF

9C_788/2007 del 29 ottobre 2008).

In queste circostanze, non

avendo adempiuto agli obblighi che la carica di membro del CdA gli imponeva, RI

1, deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.

2.7

Quale motivo di discolpa il

ricorrente fa valere che il procedimento penale di cui all’INC.__________ (cfr.

doc. C) “(…) ha portato al sequestro di circa CHF 1'000'000 riconducibili a __________

da parte del Ministero Pubblico (da fine 2012). (…)” e che pertanto egli

sarebbe stato, di fatto, impossibilitato ad onorare gli obblighi contributivi

della società.

Va qui rammentato che i

motivi di discolpa devono riferirisi al lasso di tempo relativo ai contributi che

dovevano essere versati (STF H 386/00 del 28 giugno 2002 che rinvia alla DTF

108.

V 183 confermata in DTF 121 V 244). Il datore di lavoro non può pertanto

fare riferimento, per escludere una sua responsabilità ex art. 52 LAVS, ad una

cessione globale, ad una disdetta di credito o ad un blocco dei conti se già

prima di questi eventi vi erano delle violazioni delle prescrizioni, nel senso

dell’esistenza di debiti contributivi (Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers

und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, Zurigo 2008, pag. 155, nota nr. 664 e la

giurisprudenza ivi citatata). Ad esempio, nella succitata STF H 386/00 del 28

giugno 2002 un ex amministratore non ha potuto prevalersi di un blocco dei

conti, avvenuto il 6 novembre 1996, quando prima di tale misura la società

datrice di lavoro aveva già scoperti gli acconti relativi ai mesi di marzo fino

a settembre di quell’anno (cfr. consid. 4c/aa).

Premesso che l’invocato

sequestro di circa fr. 1’000'000.-- concerne quasi unicamente averi personali

di pertinenza di __________ e non della società datrice di lavoro ad eccezione

di un conto di fr. 19'000.-- formalmente intestato alla DT 1 (cfr. doc. C), in

concreto, occorre anzitutto rilevare che –

come asserito dall’insorgente secondo cui il procedimento penale di cui all’inc.__________

“(…) ha portato al sequestro di circa CHF 1'000'000 riconducibili a __________

da parte del Ministero Pubblico (da fine 2012)(…)” (la

sottolineatura è del redattore) –

il sequestro è stato ordinato nel dicembre 2012 (cfr. anche opposizione 17

agosto 2014 alla decisione di risarcimento 30 giugno 2014, doc. A/1).

Dall’assunzione della

carica di membro del CdA nel settembre 2009 fino all’invio delle polizze

concernenti il conteggio di chiusura del 2011 e gli acconti per i mesi da marzo

a novembre 2012, l’insorgente ha violato le prescrizioni relative all'obbligo

di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla Cassa

nonché ai modi di conteggio e di pagamento degli stessi, tant’è che la Cassa ha

dovuto procedere alle relative diffide e precetti (per le scadenze dei singoli

contributi cfr. lo specchietto sub doc. 6 e 7 e i consid. 2.2 e 2.6;

cfr. anche art. 36 cpv. 4 OAVS). Appurata

dunque la violazione di prescrizioni e l’esistenza di debiti contributivi antecedentemente

al sequestro, conformemente alla succitata giurisprudenza tale provvedimento,

nella misura in cui riguarda averi di pertinenza della società datrice di

lavoro, non può quindi essere invocato quale motivo di discolpa.

Va in ogni caso ricordato

(per il caso in cui in concreto il motivo di discolpa si riferisca (anche) al

periodo in cui i contributi – o parte degli stessi – non sono stati versati)

che secondo la giurisprudenza, un motivo di giustificazione può essere ammesso

se il mancato pagamento dei contributi si riferisce ad un periodo relativamente

corto (pochi mesi) e se precedentemente il datore di lavoro ha pagato

regolarmente i contributi (Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe

nach Art. 52 AHVG, 2008, pagg. 163-164, note da 696 a 700). In alcuni casi, tenuto conto dell’insieme delle circostanze, l’Alta Corte ha segnatamente

avuto modo di ritenere siccome giustificato – escludendo quindi l’esistenza di

una negligenza grave – il mancato versamento per un periodo contributivo di due

rispettivamente tre mesi (DTF 121 V 243; STFA H 297/03 del 4 novembre 2004 e H

134/02 del 30 gennaio 2003). Nella citata sentenza 30 gennaio

2003.

la nostra massima Istanza giudiziaria ha in particolare riaffermato il

concetto secondo cui è possibile imputare agli amministratori solo una

negligenza lieve se il buco contributivo è corto (pochi mesi), se

precedentemente la ditta ha pagato regolarmente i contributi e se la società

non ha l'abitudine di sospendere il pagamento dei contributi sociali per pagare

altri debiti più pressanti, finanziando in questo modo illecitamente la propria

impresa (in argomento vedi anche DTF 108 V 196).

Nella fattispecie, dallo

specchietto relativo all’evoluzione dei pagamenti negli anni 2011 e 2012 (doc.

6.

e 7) si evince che la Cassa, per il versamento del conteggio di chiusura del

2011.

e degli acconti per i mesi da aprile 2011 a dicembre 2012, ha diffidato la società dal giugno 2011 e l’ha precettata dal gennaio 2012. La

Cassa – come incontestatamente indicato nel querelato provvedimento – ha

precisato che “(…) a seguito dell’entrata in mora della società con il

pagamento dei contributi, la Cassa procedeva dal mese di luglio 2010 all’invio

di diffide di pagamento e dal mese di ottobre 2010 all’avvio di procedure

esecutive (la relativa prova è a disposizione). (…)” (doc. 5, punto 3). Prima

del succitato “(…) sequestro di circa CHF 1'000'000 riconducibili a __________

da parte del Ministero Pubblico (da fine 2012). (…)” la società aveva i

seguenti arretrati contributivi: conteggio di chiusura per il 2011 per fr.

16'320,10 (cfr. doc. 6) e acconti marzo – novembre 2012 per fr. 6'747.75 (fr.

749.75

x 9; cfr. doc. 7). La DT 1, nonostante le diffide e i precetti

esecutivi, negli anni 2011 e 2012 (oggetto della presente procedura) non ha

proceduto (fatti salvi i pagamenti per complessivi fr. 11'234.85 avvenuti: nel

2011.

il 16 febbraio, 15 e 29 marzo, 26 maggio, 22 agosto e 10 ottobre e, nel

2012: il 30 gennaio, 22 ottobre e 12 dicembre) al versamento del conteggio di

chiusura del 2011 e ad alcun acconto contributivo da marzo a dicembre 2012

(cfr. lo specchietto dell’evoluzione del debito contributivo sub. doc. 6 e 7).

In queste circostanze, visto

che il mancato pagamento dei contributi non si riferisce ad un periodo

relativamente corto (pochi mesi) e che precedentemente il datore di lavoro non

ha pagato regolarmente i contributi, conformemente alla succitata

giurisprudenza, un motivo di giustificazione va escluso già per questa ragione.

Va inoltre fatto presente che nella STF H 115/06 del 19 luglio 2007 il TF ha

liberato da responsabilità ex art. 52 LAVS un amministratore per un danno di

fr. 22'336.65 relativo al mancato versamento di due acconti mensili e del

relativo conguaglio, pagamento che non è avvenuto a seguito del suo arresto ed

al conseguente blocco dei conti societari. L’Alta Corte ha costatato che la

società datrice di lavoro aveva sempre regolarmente versato i contributi paritetici

e che quindi l’omesso pagamento era riferito ad un breve periodo. Il TF non ha

pertanto qualificato come grave negligenza l’agire dell’amministratore unico e

considerato irrilevante il fatto che l’arresto fosse dovuto a reati per

violazione alla legge federale sulle sostanze stupefacenti.

In conclusione, non

essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente di

discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa la somma di fr. 27'733.30

corrispondente agli oneri sociali non versati dalla DT 1 negli 2011 e 2012

(cfr. consid. 1.3 e 2.2).

2.8

Questo Tribunale, come visto

sopra (cfr. consid. 2.2), ha ritenuto __________ quale salariato.

Quanto al procedimento

penale (anche) a suo carico (vedi la decisione del Procuratore Pubblico __________

del 6 agosto 2013 nell’ambito della domanda di assistenza internazionale in materia

penale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di __________ sub

doc. C) va osservato quanto segue.

Da una parte, ritenuti i

menzionati reati di “(…) appropriazione indebita, truffa, sub. truffa per

mestiere, raccolta risparmi non autorizzata, (…)” (doc. C), non è certo che

la procedura penale possa permettere di qualificare i rapporti in essere tra __________

e la società.

D’altra parte, osservato

come la Cassa nello scritto del 19 gennaio 2015 abbia, tra l’altro, evidenziato

che “(…) anche per quanto attiene la procedura penale avviata nei confronti

del signor __________ (presidente del CdA della fallita DT 1), non è conosciuto

il luogo di dimora di quest’ultimo, egli risulterebbe essere detenuto in __________

e gli atti della procedura sono notificati per il tramite del suo

rappresentante legale Avv. __________. (…)” (VII), nemmeno è dato di sapere

quali siano i tempi di evasione del procedimento penale.

In simili circostanze

questo Tribunale non ritiene necessario sospendere la presente procedura fino

all’esito della procedura penale (in argomento cfr. la STF 9C_469/2011 del 18

giugno 2012 consid. 12 che ha confermato la STCA 32.2007.173 + 179 del 9 maggio

2011).

Al ricorrente va comunque

indicato che, se dall’esito del procedimento penale dovesse emergere che __________

non era un vero salariato, egli potrà se del caso introdurre un’istanza di

revisione della presente sentenza (art. 24 Lptca e art. 61 lett. i LPGA; cfr. STF 9C_657/2009 del 3 maggio 2010 consid. 2.3 e H 393/01 del 27

gennaio 2003 consid. 2.6 con riferimenti).

2.9

Visto tutto quanto precede il

ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.

2.10

Il TF, nella DTF 137 V 51,

chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di

diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro

per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,

ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un

giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa

di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il

valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una

questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un

senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85

cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit

pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects

choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.

52.

LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;

cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella

quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema

di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di

diritto di importanza fondamentale” –

presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il

ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non

raggiunge i fr. 30'000.-- – deve

essere dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6,

6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i

fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti