31.2015.10
Responsabilità del datore di lavoro giusta l'art. 52 LAVS. Ricorso tardivo
22 settembre 2015Italiano7 min
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Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
31.2015.10
rg/sc
Lugano
22 settembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 settembre 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 13 agosto 2015 emanata da
in relazione alla fallita:
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
FA 1,
in
fatto e in diritto
che - per decisione su opposizione 13
agosto 2015, confermando il provvedimento emesso il 18 febbraio 2015, la CO 1
ha condannato RI 1 al risarcimento dei danni subiti in relazione al mancato
pagamento dei contributi paritetici da parte della FA 1 in ragione di fr.
138'098.50;
- con ricorso datato 16
settembre 2015, impostato il medesimo giorno (cfr. busta d’impostazione e tracciamento degli invii de La Posta, agli atti), RI 1, rappresentato
dall’avv. RA 1, insorge davanti al TCA contro la decisione del 13 agosto 2015
chiedendone l’annullamento e istando pure per la concessione dell’assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio. Nel gravame, quo alla tempestività
dello stesso, è precisato che “il termine di 30 giorni per ricorrere contro
una decisione intimata durante le ferie giudiziarie decorre da lunedì 17 agosto
2015 per scadere oggi mercoledì 16 settembre 2015”;
-
ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 Lptca il giudice esamina immediatamente il
ricorso ed è competente ad evaderlo se è tardivo o irricevibile;
- in deroga agli artt. 52 e 58
LPGA, giusta l'art. 69 cpv. 1 lett. a LAI le decisioni degli uffici AI
cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al Tribunale delle
assicurazioni del luogo dell’ufficio AI. A norma dell’art. 60 cpv. 1 LPGA il
ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
Il termine di ricorso non può essere prorogato (art. 40 cpv. 1 LPGA in relazione
con art. 60 cpv. 2 LPGA);
- un invio raccomandato è
reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha ricevuto. Nel caso
in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito di ritiro è stato
depositato nella sua buca delle lettere o nella sua casella postale, l’invio raccomandato
è considerato notificato al momento in cui avviene il ritiro; se ciò non
Considerandi
avviene entro la scadenza del termine di ritiro, che è di sette giorni, l’invio
si considera notificato allo scadere di questo periodo (STFA del 13 settembre
2000.
nella causa S., K 125/00; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti;
Condizioni generali della Posta "Servizi postali", cifra 2.3.7., edizione
aprile 2008);
- il termine di ricorso
decorre il giorno che segue la notifica della decisione. Se l'ultimo giorno del
termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha
domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo
giorno feriale seguente. I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in
giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al
settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso,
dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 60 cpv. 2 LPGA in relazione con art.
38.
LPGA; DTF 119 V p. 8 = Pratique VSI 1993 p. 117 consid. 3a; cfr. art. 44 cpv.
1.
LTF);
- gli atti scritti devono
essere consegnati all'autorità oppure all'indirizzo di questa, a un ufficio
postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più
tardi l'ultimo giorno del termine (art. 39 cpv. 1 LPGA). Una decisione è
considerata notificata non al momento in cui l’interessato – rispettivamente il
suo rappresentante – ne prende conoscenza, ma il giorno in cui essa entra nella
sua sfera d’azione (DTF 122 I 139 consid. 1, 115 Ia 12, 113 Ib 297 consid. 2a;
RAMI 1997 UV p. 444);
- dopo
l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in relazione
all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante
la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la
scadenza della sospensione (DTF 131 V 305; STF I 643/06 del 2 novembre 2006;
Pratique VSI 1998 p. 217, Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG,
2003, pp. 130s);
- se
il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un gravame
tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (DTF 110 V
37.
consid. 2; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungrechts, 1997, § 58 Nr. 13, p. 373);
- nel caso in esame, per
ammissione stessa del rappresentante dell’insorgente (cfr. ricorso p. 2), la
decisione 13 agosto 2015, spedita per invio raccomandato, è stata notificata
durante le ferie giudiziarie (per l’esattezza è stata recapita il 14 agosto
2015; cfr. tracciamento degli invii de La Posta, agli atti). Il provvedimento
amministrativo essendo stato notificato durante la sospensione dei termini ex
art. 38 cpv. 4 lett. b LPGA (dal 15 luglio al 15 agosto 2015), il termine di
ricorso di 30 giorni ha iniziato a decorrere il primo giorno dopo la scadenza
della sospensione ossia il 16 agosto 2015 (per il calcolo del termine di
ricorso viene infatti computato il primo giorno dopo la scadenza della
sospensione dei termini DTF 132 II 153; Zünd/Pfiffner Rauber, Gesetz über das
Sozialversicherungs-gericht des Kantons Zürich, 2009, § 13 n. 107) e veniva
quindi a scadere il giorno di lunedì 14 settembre 2015. Consegnato all’ufficio
postale mercoledì 16 settembre 2015 (cfr. busta d'impostazione e tracciamento
degli invii de La Posta, agli atti) il ricorso risulta tardivo (si giungerebbe
al medesimo risultato anche nel caso in cui si considerasse – seguendo la [comunque
non corretta] tesi del patrocinatore dell’insorgente [cfr. ricorso p. 2] – il
17.
agosto 2015 e non il 16 agosto 2015 quale data di decorrenza del termine, in
tale ipotesi il termine di 30 giorni sarebbe venuto a scadenza il giorno di
martedì 15 settembre 2015);
- il gravame deve pertanto
essere dichiarato irricevibile in quanto tardivo;
- stante l’esito del ricorso,
la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio – che presuppone,
oltre l’esistenza di uno stato di indigenza e la necessità dell’intervento di
un avvocato, la possibilità di esito favorevole dell’impugnativa (pro multis
cfr. DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b; cfr. artt. 2 e 3 Lag) – non può
che essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il
ricorso è irricevibile in quanto tardivo.
2.L’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è
respinta.
3. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
4. Comunicazione
agli interessati.
Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In
materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo
della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.
30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i
fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora
non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113
LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione
impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti