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Decisione

31.2015.10

Responsabilità del datore di lavoro giusta l'art. 52 LAVS. Ricorso tardivo

22 settembre 2015Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

31.2015.10

rg/sc

Lugano

22 settembre 2015

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 settembre 2015 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 13 agosto 2015 emanata da

in relazione alla fallita:

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

FA 1,

in

fatto e in diritto

che - per decisione su opposizione 13

agosto 2015, confermando il provvedimento emesso il 18 febbraio 2015, la CO 1

ha condannato RI 1 al risarcimento dei danni subiti in relazione al mancato

pagamento dei contributi paritetici da parte della FA 1 in ragione di fr.

138'098.50;

- con ricorso datato 16

settembre 2015, impostato il medesimo giorno (cfr. busta d’impostazione e tracciamento degli invii de La Posta, agli atti), RI 1, rappresentato

dall’avv. RA 1, insorge davanti al TCA contro la decisione del 13 agosto 2015

chiedendone l’annullamento e istando pure per la concessione dell’assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio. Nel gravame, quo alla tempestività

dello stesso, è precisato che “il termine di 30 giorni per ricorrere contro

una decisione intimata durante le ferie giudiziarie decorre da lunedì 17 agosto

2015 per scadere oggi mercoledì 16 settembre 2015”;

-

ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 Lptca il giudice esamina immediatamente il

ricorso ed è competente ad evaderlo se è tardivo o irricevibile;

- in deroga agli artt. 52 e 58

LPGA, giusta l'art. 69 cpv. 1 lett. a LAI le decisioni degli uffici AI

cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al Tribunale delle

assicurazioni del luogo dell’ufficio AI. A norma dell’art. 60 cpv. 1 LPGA il

ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.

Il termine di ricorso non può essere prorogato (art. 40 cpv. 1 LPGA in relazione

con art. 60 cpv. 2 LPGA);

- un invio raccomandato è

reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha ricevuto. Nel caso

in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito di ritiro è stato

depositato nella sua buca delle lettere o nella sua casella postale, l’invio raccomandato

è considerato notificato al momento in cui avviene il ritiro; se ciò non

Considerandi

avviene entro la scadenza del termine di ritiro, che è di sette giorni, l’invio

si considera notificato allo scadere di questo periodo (STFA del 13 settembre

2000.

nella causa S., K 125/00; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti;

Condizioni generali della Posta "Servizi postali", cifra 2.3.7., edizione

aprile 2008);

- il termine di ricorso

decorre il giorno che segue la notifica della decisione. Se l'ultimo giorno del

termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha

domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo

giorno feriale seguente. I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in

giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al

settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso,

dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 60 cpv. 2 LPGA in relazione con art.

38.

LPGA; DTF 119 V p. 8 = Pratique VSI 1993 p. 117 consid. 3a; cfr. art. 44 cpv.

1.

LTF);

- gli atti scritti devono

essere consegnati all'autorità oppure all'indirizzo di questa, a un ufficio

postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più

tardi l'ultimo giorno del termine (art. 39 cpv. 1 LPGA). Una decisione è

considerata notificata non al momento in cui l’interessato – rispettivamente il

suo rappresentante – ne prende conoscenza, ma il giorno in cui essa entra nella

sua sfera d’azione (DTF 122 I 139 consid. 1, 115 Ia 12, 113 Ib 297 consid. 2a;

RAMI 1997 UV p. 444);

- dopo

l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in relazione

all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante

la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la

scadenza della sospensione (DTF 131 V 305; STF I 643/06 del 2 novembre 2006;

Pratique VSI 1998 p. 217, Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG,

2003, pp. 130s);

- se

il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un gravame

tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (DTF 110 V

37.

consid. 2; Locher,

Grundriss des Sozialversicherungrechts, 1997, § 58 Nr. 13, p. 373);

- nel caso in esame, per

ammissione stessa del rappresentante dell’insorgente (cfr. ricorso p. 2), la

decisione 13 agosto 2015, spedita per invio raccomandato, è stata notificata

durante le ferie giudiziarie (per l’esattezza è stata recapita il 14 agosto

2015; cfr. tracciamento degli invii de La Posta, agli atti). Il provvedimento

amministrativo essendo stato notificato durante la sospensione dei termini ex

art. 38 cpv. 4 lett. b LPGA (dal 15 luglio al 15 agosto 2015), il termine di

ricorso di 30 giorni ha iniziato a decorrere il primo giorno dopo la scadenza

della sospensione ossia il 16 agosto 2015 (per il calcolo del termine di

ricorso viene infatti computato il primo giorno dopo la scadenza della

sospensione dei termini DTF 132 II 153; Zünd/Pfiffner Rauber, Gesetz über das

Sozialversicherungs-gericht des Kantons Zürich, 2009, § 13 n. 107) e veniva

quindi a scadere il giorno di lunedì 14 settembre 2015. Consegnato all’ufficio

postale mercoledì 16 settembre 2015 (cfr. busta d'impostazione e tracciamento

degli invii de La Posta, agli atti) il ricorso risulta tardivo (si giungerebbe

al medesimo risultato anche nel caso in cui si considerasse – seguendo la [comunque

non corretta] tesi del patrocinatore dell’insorgente [cfr. ricorso p. 2] – il

17.

agosto 2015 e non il 16 agosto 2015 quale data di decorrenza del termine, in

tale ipotesi il termine di 30 giorni sarebbe venuto a scadenza il giorno di

martedì 15 settembre 2015);

- il gravame deve pertanto

essere dichiarato irricevibile in quanto tardivo;

- stante l’esito del ricorso,

la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio – che presuppone,

oltre l’esistenza di uno stato di indigenza e la necessità dell’intervento di

un avvocato, la possibilità di esito favorevole dell’impugnativa (pro multis

cfr. DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b; cfr. artt. 2 e 3 Lag) – non può

che essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il

ricorso è irricevibile in quanto tardivo.

2.L’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è

respinta.

3. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

4. Comunicazione

agli interessati.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6,

6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i

fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione

impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti