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Decisione

31.2015.12

Responsabilità ex art. 52 LAVS dell'amministratore unico di una SA. Dati i criteri per ammettere una grave negligenza dell'AU. In concreto non dati motivi di giustificazione e di discolpa

27 aprile 2016Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.

1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e

versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto

pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire

meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi

dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI

1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192

consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre – anche se ciò non

è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi

dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la

trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne

consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo

stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha

violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.4. La cassa di compensazione che

constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle

prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni

paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente

degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei

contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni

intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di

lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi

di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei

contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,

ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un

simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che

il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi

di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine

ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261

consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei

suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di

conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA

1987 pag. 7).

2.5. Ai sensi della giurisprudenza

del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando

questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi

persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza

richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve

generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della

stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634

consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die

Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I

fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili

a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura

questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto

della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il

tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle

responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta

(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,

op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,

in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene

che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei

contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

2.6. Nella fattispecie concreta va

rilevato che accettando il mandato di amministratore unico l’insorgente ha

assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29

ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003).

Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni

amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione,

in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei

regolamenti e delle istruzioni.

L’amministratore deve, di

principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in

particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,

studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere

irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una

gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega

gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate

(STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF

114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.).

Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano

regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in

conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02

dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H

209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165).

In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di

paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27

aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8

novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo

della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato

quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale

sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità.".

Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le

proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici

rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella

causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18

novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF

9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

In queste circostanze,

quanto asserito dal ricorrente: “(…) non ho una specifica formazione a

livello economico, come pure non ho una formazione quale commercialista e/o

fiduciario (…)” (I) non é sufficiente per liberarlo da una sua

responsabilità ex art. 52 LAVS.

Infatti, se riteneva di

non avere sufficienti conoscenze per assumere la carica di amministratore unico

della FA 1, egli non avrebbe dovuto accettarla rispettivamente, se detta

incompetenza fosse emersa posteriormente, egli avrebbe dovuto rassegnare

tempestivamente le proprie dimissioni.

Questo vale a maggiore

ragione rilevato che, vista la funzione assunta (amministratore unico), la

prassi in materia prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di

controllo accresciuti (STF 10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6.3).

Va qui precisato che, secondo

costante giurisprudenza (STCA 31.2007.18-20 del 9 giugno 2008, 31.2002.03 del

22 maggio 2002 e 31.1995.12 del 14 giugno 1995), la responsabilità del datore

di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della

società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento.

Inoltre, nel caso in cui

una società sia confrontata con una fase difficile e fondi la sua esistenza su

equilibri delicati, l’amministratore deve prestare un’attenzione particolare,

tanto più se la situazione gli è nota, con l’adozione, se necessario, di misure

drastiche e immediate (STFA H 171/02 del 23 giugno 2002 e H 446/00 del 31

agosto 2001 consid. 4b).

In concreto, da una parte,

la società è entrata in mora con il pagamento dei contributi e la Cassa ha

dovuto (incontestatamente) sistematicamente diffidarla da novembre 2009 e

precettarla da gennaio 2010 (cfr. consid. 1.2); d’altra parte la situazione di

illiquidità era nota visto che dal rapporto del 30 aprile 2008 dell’ufficio di

revisione risultava già che “(…) il conto annuale della FA 1 presenta

un’eccedenza di debiti contabili. Malgrado che il correntista della società ha

postergato per l’importo di CHF 208'500.00 il suo credito, la metà del

capitale azionario e delle riserve non è comunque più coperta (art. 725 cpv. 1

CO). (…)” (doc. 2/5) e che lo stesso giorno l’insorgente ha firmato la

Considerandi

dichiarazione di postergazione sub doc. 2/6. Inoltre, nonostante dal protocollo

dell’assemblea generale ordinaria del 25 maggio 2009 risulti che “(…) nel

corso del 2007 il Consiglio di amministrazione ha messo in atto tutte le misure

possibili per ristabilire una situazione più tranquilla dal punto di vista

finanziario. Il risultato è stato evidente in quanto, anche se di poco,

l’esercizio chiude con un utile. (…)” (doc. 2/7), anche negli anni dal 2011

al 31 agosto 2013 la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidare la società dal

marzo 2011 e precettarla dall’aprile 2011 (cfr. gli specchietti relativi

all’evoluzione del debito contributivo per gli anni dal 2011 al 31 agosto 2013

sub doc. 4, 5 e 6).

In simili circostanze la

negligenza grave del datore di lavoro è già ravvisabile nel fatto che la

società abbia costantemente procrastinato e differito il pagamento dei

contributi e in questo senso l’insorgente, amministratore unico al quale incombe

la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società, va

ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS. Giova qui ricordare che secondo la

giurisprudenza federale nell’ambito del mancato pagamento dei contributi non

riconducibile ad una situazione di momentanea illiquidità la sospensione del

pagamento dei contributi per un lungo lasso di tempo è inammissibile e

constituisce una negligenza grave dell’amministratore (STFA H 279/01 del 12

dicembre 2002 e STCA 31.2006.5-6 del 13 settembre 2006).

2.7

Occorre esaminare se speciali

circostanze legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente il proprio

organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal

provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

Costituisce motivo di

giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei

contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in

questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione

finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi

dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri

crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la

sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i

contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione

decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca

credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi

sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale

atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo

responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti;

cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe

nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die

Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur

Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002

consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha

precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua

esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e

immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H

336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito

che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in

cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi

finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Da distinguere dal caso in

cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui

omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il

mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente

rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi

segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e

ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri

obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere

sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei

contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la

giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile

dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3

con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163

segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza

non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei

pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano

effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,

giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

In concreto, pur non

misconoscendo gli sforzi intrapresi dal ricorrente nel tentativo di risollevare

la società, rispettivamente di cercare di versare gli arretrati contributivi,

secondo questo Tribunale non vi sono validi motivi di giustificazione, rispettivamente

di discolpa, nel senso della succitata giurisprudenza.

Infatti, come accennato,

la FA 1 è entrata in mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa ha

dovuto (incontestatamente) sistematicamente diffidarla da novembre 2009 e

precettarla da gennaio 2010. Ciononostante la società (ancorché abbia

provveduto al pagamento dei contributi fino al 31 dicembre 2010) ha lasciato

scoperti i contributi del 2011 per fr. 16'564.25, del 2012 per fr. 38'365.25 e

del 2013 (fino ad agosto e compresi i contributi su rivendicazioni) per fr. 11'591.35

(cfr. doc. 3/C-C4, 4, 5 e 6). Nemmeno –

come come si evince dai succitati rapporto del 30 aprile 2008 dell’ufficio di

revisione e dalla dichiarazione di postergazione dello stesso giorno sub doc.

2/5-6 – risulta che il

differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi

finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in

argomento DTF 123 V 244, 121 V 243; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03

del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 pag. 261).

Di conseguenza la tesi del

ricorrente secondo la quale egli ha “(…) ritenuto di sospendere

provvisoriamente il pagamento dei contributi AVS quale “conditio sine qua non”

indispensabile per l’esistenza della società. […] Questo è stato l’unico motivo

che mi ha portato a sospendere i pagamenti degli oneri sociali poiché ritenevo

di poter salvare FA 1 che versava in una delicata situazione finanziaria vista

la momentanea mancanza di liquidità (2011/2012) (…)” (I) è priva di

fondamento e priva di riscontro probatorio.

Pertanto – ribadito che non é provato, con l'alto

grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che la scelta di non

versare integralmente i contributi paritetici fosse, secondo una valutazione

ragionevole, obiettivamente indispensabile per tentare, di fronte comunque ad

una cronica mancanza di liquidità, il salvataggio della società e che nemmeno è

assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare

entro breve termine la Cassa di compensazione riguardo ad ogni suo credito

(cfr. STFA H 279/01 del 12 dicembre 2002, consid. 3.2; STFA H 103/01 dell'11

gennaio 2002, consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b e 108 V 188) – non è dato alcun motivo di

giustificazione.

Quanto alla pretesa

dell’insorgente stante la quale “(…) sono stati versati i contributi per

l’anno 2011 con versamenti di complessivi Fr. 37'681.85 e per l’anno 2012 di

Fr. 13'755.15 a dimostrazione che non vi è stata assolutamente nessuna

negligenza da parte mia in qualità di amministratore unico della società. (…)”

(I), questo Tribunale può fare propria la risposta con cui la Cassa evidenzia

che “(…) pure l'argomentazione secondo cui la società avrebbe pagato gli

acconti contributivi per gli anni 2011 e 2012 non può assurgere a motivo di giustificazione.

Infatti, il fatto di aver ridotto l'onere assicurativo mediante versamenti di

contributi non è rilevante ai fini della responsabílità qui evocata, in caso

contrario sarebbe sufficiente che una società, che ha accumulato importanti

debiti contributivi per un lungo periodo, cominci a rimborsare una parte anche

importante del debito per far sì che i suoi dirigenti non possano, per questo

solo motivo, più essere responsabili ex art. 52 LAVS (STFA 28 giugno 2004, H

270/03; STFA 29 agosto 2002, H 277/01; STCA 1. settembre 2008, inc. 31.2007.23).

(…)” (III, punto 4.3, pag. 6).

Ricordato inoltre che il

mancato pagamento dei contributi non si riferisce ad un periodo relativamente

corto (due/tre mesi) e che precedentemente il datore di lavoro non ha pagato

regolarmente i contributi, conformemente alla succitata giurisprudenza, anche

un motivo di discolpa va escluso.

Ne consegue che la

responsabilità ex art. 52 LAVS è da confermare, motivo per cui RI 1 deve

risarcire alla Cassa il danno derivante dal mancato pagamento da parte della FA

1.

degli oneri sociali relativi al periodo dal 2011 al 31 agosto 2013 per

complessivi fr. 64'563.40.

2.8

Visto tutto quanto precede il

ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.

2.9

Il TF, nella DTF 137 V 51,

chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di

diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro

per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,

ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un

giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa

di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il

valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una

questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un

senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85

cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit

pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects

choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.

52.

LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;

cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella

quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema

di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di

diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85

cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico

anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere

dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In materia patrimoniale il

ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità

dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1

lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è

nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il

ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari,

deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti