31.2015.12
Responsabilità ex art. 52 LAVS dell'amministratore unico di una SA. Dati i criteri per ammettere una grave negligenza dell'AU. In concreto non dati motivi di giustificazione e di discolpa
27 aprile 2016Italiano26 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
31.2015.12
FS
Lugano
27 aprile 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 ottobre 2015 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 15 settembre 2015 emanata da
in relazione alla fallita:
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
FA 1
(cancellata da RC il 13 gennaio 2015)
ritenuto, in fatto
1.1. La FA 1, con sede a __________
(in precedenza a __________), è stata iscritta a Registro di commercio il 12
giugno 2009 (doc. 3/A). Lo scopo sociale consisteva nell’esecuzione di
trasporti nazionali e internazionali di ogni genere ed in particolare per il
settore dell’abbigliamento (doc. 3/A).
RI 1 ha assunto la carica
di amministratore unico della società dal 12 giugno 2009 sino alla
dichiarazione di fallimento (doc. 3/A).
1.2. La società è stata affiliata
alla Cassa CO 1 (di seguito la Cassa) in qualità di datrice di lavoro dal 1.
luglio 2009 fino al 31 agosto 2013.
La società è entrata in
mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa ha dovuto sistematicamente
diffidarla da novembre 2009 e precettarla da gennaio 2010 (cfr., per gli anni
dal 2011 al 31 agosto 2013, gli specchietti relativi all’evoluzione del debito
contributivo sub doc. 4, 5 e 6).
Con decreto 11 luglio 2013
la Pretura del Distretto di __________ ha dichiarato l’apertura del fallimento
della società (FUSC 25 ottobre 2013 sub. soc. 3/B).
La Cassa ha insinuato
all’Ufficio esecuzione e fallimenti del Distretto di __________ (UEF) il
proprio credito di fr. 66'520.85 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG e
AF non soluti per gli anni dal 2011 al 2013 (1-8), di cui fr. 866.75 per
contributi sulle rivendicazioni di credito per l’anno 2013, dopo controllo del
datore di lavoro (doc. 3/C-C4).
Il 3 febbraio 2015 l’UEF
ha versato alla Cassa un dividendo pari a fr. 1’957.45 rilasciando, per
l’ammontare rimasto scoperto di fr. 64'563.40, un attestato di carenza beni (doc.
3/D).
La ragione sociale è stata
cancellata da RC il 12 giugno 2015.
1.3. Costatato di aver subito un danno,
con decisione del 30 aprile 2015 (doc. 1), confermata con decisione su
opposizione del 15 settembre 2015 (doc. 3), la Cassa ha stabilito la
responsabilità ex art. 52 LAVS di RI 1 per un importo di fr. 64'563.40, corrispondente
ai contributi non soluti per gli anni dal 2011 al 2013 (1-8) (doc. 1).
1.4. Contro la suddetta decisione insorge
RI 1 chiedendone l’annullamento. Rileva che non può essergli rimproverata
alcuna negligenza grave adducendo che non avendo una formazione a livello
economico e quale commercialista e/o fiduciario non ha potuto “(…)
comprendere per tempo la gravità della situazione finanziaria in cui versava FA
1 (…)” e ha “(…) ritenuto di sospendere provvisoriamente il pagamento
dei contributi AVS quale “conditio sine qua non” indispensabile per l’esistenza
della società (…)” (I). Asserendo di aver profuso tutti gli sforzi per
salvare le sorti della società onorando i crediti dei lavoratori e dei
fornitori egli sostiene che “(…) questo è stato l’unico motivo che mi ha
portato a sospendere i pagamenti degli oneri sociali poiché ritenevo di poter
salvare FA 1 che versava in una delicata situazione finanziaria vista la
momentanea mancanza di liquidità (2011/2012) (…)”, che dopo aver provveduto
al pagamento dei contributi fino al 31 dicembre 2010 dalla documentazione
risulta che “(…) sono stati versati i contributi per l’anno 2011 con
versamenti di complessivi Fr. 37'681.85 e per l’anno 2012 di Fr. 13'755.15 (…)”
e che “(…) non appena mi sono accorto della reale gravità in cui versava la
società è stata mia premura convocare un assemblea straordinaria e notificare
alla Pretura di __________ il grave stato di insolvenza e depositare i bilanci.
(…)” (I).
1.5. Con la risposta di causa – precisato di aver aperto la procedura di
risarcimento danni unicamente nei confronti di RI 1 e osservato che l’asserita
assenza di una specifica formazione economica, la sostenuta momentanea
illiquidità e il pagamento degli acconti contributivi per gli anni 2011 e 2012
non assurgono a motivi di giustificazione e che pertanto l’insorgente deve
assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi paritetici per
gli anni dal 2011 al 2013 (1-8) –
la Cassa postula la reiezione del gravame.
2.1. In virtù dell'art. 52 cpv. 1
LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato
violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni
dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi
l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di
contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la
negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata
violazione delle prescrizioni legali.
Nell’ipotesi in cui il
datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la
pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i
suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV
Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento
al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi
dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in
DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di
compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso
in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la
cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi
organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito
del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa
anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura
di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des
Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les
développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances
relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991,
pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001
AHV Nr. 6).
Qualora più datori di
lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una
persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono
solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va
rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1°
gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica,
rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone
che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono
responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.
Il Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha
riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha
concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere
mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 –
del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
Nella fattispecie
concreta, a seguito del fallimento della FA 1, la Cassa ha rettamente chiesto
(in via sussidiaria) a RI 1, quale amministratore unico della società, il
risarcimento ex art. 52 LAVS.
2.2. Costituiscono elementi del
danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del
salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002
consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI
1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre
2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni
familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis
OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pag.
369 segg. e in RDAT II 2002 pag. 519 segg.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2
consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H
142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).
Secondo costante
giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,
mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia va ricordato che,
in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in
caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo
del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 pag.
133 consid. II/1b).
Nel caso in esame, oggetto
del danno sono i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non versati dalla FA 1 dal 2011
all’agosto 2013, non contestati in quanto tali in sede di ricorso e risultanti
dalla documentazione agli atti (vedi, in particolare, gli estratti conto
dei contributi paritetici per gli anni dal 2011 al 2013 (fino al 31 agosto)
sub. doc. 1 e gli specchietti relativi all’evoluzione del debito contributivo per
lo stesso periodo sub doc. 4, 5 e 6).
Come accennato (cfr.
consid. 1.3 e 1.4), l’importo del danno fatto valere per complessivi fr.
64'563.40 corrisponde ai contributi paritetici non soluti nel suddetto periodo
(2011, 2012 e 2013 sino ad agosto) e tiene conto del dividendo pari a fr.
1’957.45 versato alla Cassa il 3 febbraio 2015.
Ribadito come l’insorgente
non sollevi contestazioni per quanto riguarda l’ammontare del credito
risarcitorio ex art. 52 LAVS di fr. 64'563.40, questa Corte ritiene tale
importo adeguatamente comprovato, ricordato altresì come conformemente alla
legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le spese di
amministrazione, gli interessi moratori e le spese di diffida e esecutive
costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente ai contributi
paritetici rimasti scoperti.
2.3. Per definizione, il danno
considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione
in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro,
segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag.
99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono
innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di
esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i
contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività
salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire
Fatti
i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.
1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e
versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto
pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire
meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi
dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI
1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192
consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre – anche se ciò non
è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi
dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la
trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne
consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo
stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha
violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.4. La cassa di compensazione che
constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle
prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni
paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente
degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei
contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni
intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di
lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi
di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei
contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,
ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un
simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che
il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi
di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261
consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei
suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di
conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,
rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA
1987 pag. 7).
2.5. Ai sensi della giurisprudenza
del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando
questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi
persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza
richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve
generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della
stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634
consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die
Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I
fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili
a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura
questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto
della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il
tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle
responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta
(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,
op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,
in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene
che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei
contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
2.6. Nella fattispecie concreta va
rilevato che accettando il mandato di amministratore unico l’insorgente ha
assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29
ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003).
Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni
amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione,
in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei
regolamenti e delle istruzioni.
L’amministratore deve, di
principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in
particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,
studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere
irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una
gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega
gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate
(STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF
114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.).
Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano
regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in
conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02
dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H
209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165).
In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di
paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27
aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8
novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo
della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato
quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale
sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità.".
Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le
proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici
rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella
causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18
novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF
9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).
In queste circostanze,
quanto asserito dal ricorrente: “(…) non ho una specifica formazione a
livello economico, come pure non ho una formazione quale commercialista e/o
fiduciario (…)” (I) non é sufficiente per liberarlo da una sua
responsabilità ex art. 52 LAVS.
Infatti, se riteneva di
non avere sufficienti conoscenze per assumere la carica di amministratore unico
della FA 1, egli non avrebbe dovuto accettarla rispettivamente, se detta
incompetenza fosse emersa posteriormente, egli avrebbe dovuto rassegnare
tempestivamente le proprie dimissioni.
Questo vale a maggiore
ragione rilevato che, vista la funzione assunta (amministratore unico), la
prassi in materia prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di
controllo accresciuti (STF 10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6.3).
Va qui precisato che, secondo
costante giurisprudenza (STCA 31.2007.18-20 del 9 giugno 2008, 31.2002.03 del
22 maggio 2002 e 31.1995.12 del 14 giugno 1995), la responsabilità del datore
di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della
società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento.
Inoltre, nel caso in cui
una società sia confrontata con una fase difficile e fondi la sua esistenza su
equilibri delicati, l’amministratore deve prestare un’attenzione particolare,
tanto più se la situazione gli è nota, con l’adozione, se necessario, di misure
drastiche e immediate (STFA H 171/02 del 23 giugno 2002 e H 446/00 del 31
agosto 2001 consid. 4b).
In concreto, da una parte,
la società è entrata in mora con il pagamento dei contributi e la Cassa ha
dovuto (incontestatamente) sistematicamente diffidarla da novembre 2009 e
precettarla da gennaio 2010 (cfr. consid. 1.2); d’altra parte la situazione di
illiquidità era nota visto che dal rapporto del 30 aprile 2008 dell’ufficio di
revisione risultava già che “(…) il conto annuale della FA 1 presenta
un’eccedenza di debiti contabili. Malgrado che il correntista della società ha
postergato per l’importo di CHF 208'500.00 il suo credito, la metà del
capitale azionario e delle riserve non è comunque più coperta (art. 725 cpv. 1
CO). (…)” (doc. 2/5) e che lo stesso giorno l’insorgente ha firmato la
Considerandi
dichiarazione di postergazione sub doc. 2/6. Inoltre, nonostante dal protocollo
dell’assemblea generale ordinaria del 25 maggio 2009 risulti che “(…) nel
corso del 2007 il Consiglio di amministrazione ha messo in atto tutte le misure
possibili per ristabilire una situazione più tranquilla dal punto di vista
finanziario. Il risultato è stato evidente in quanto, anche se di poco,
l’esercizio chiude con un utile. (…)” (doc. 2/7), anche negli anni dal 2011
al 31 agosto 2013 la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidare la società dal
marzo 2011 e precettarla dall’aprile 2011 (cfr. gli specchietti relativi
all’evoluzione del debito contributivo per gli anni dal 2011 al 31 agosto 2013
sub doc. 4, 5 e 6).
In simili circostanze la
negligenza grave del datore di lavoro è già ravvisabile nel fatto che la
società abbia costantemente procrastinato e differito il pagamento dei
contributi e in questo senso l’insorgente, amministratore unico al quale incombe
la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società, va
ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS. Giova qui ricordare che secondo la
giurisprudenza federale nell’ambito del mancato pagamento dei contributi non
riconducibile ad una situazione di momentanea illiquidità la sospensione del
pagamento dei contributi per un lungo lasso di tempo è inammissibile e
constituisce una negligenza grave dell’amministratore (STFA H 279/01 del 12
dicembre 2002 e STCA 31.2006.5-6 del 13 settembre 2006).
2.7
Occorre esaminare se speciali
circostanze legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente il proprio
organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal
provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
Costituisce motivo di
giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei
contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in
questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione
finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi
dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri
crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la
sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i
contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione
decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca
credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi
sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale
atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo
responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti;
cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe
nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die
Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur
Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002
consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha
precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua
esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e
immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H
336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito
che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in
cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi
finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).
Da distinguere dal caso in
cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui
omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il
mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente
rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi
segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e
ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri
obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere
sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei
contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la
giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile
dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3
con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163
segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza
non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei
pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano
effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,
giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).
In concreto, pur non
misconoscendo gli sforzi intrapresi dal ricorrente nel tentativo di risollevare
la società, rispettivamente di cercare di versare gli arretrati contributivi,
secondo questo Tribunale non vi sono validi motivi di giustificazione, rispettivamente
di discolpa, nel senso della succitata giurisprudenza.
Infatti, come accennato,
la FA 1 è entrata in mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa ha
dovuto (incontestatamente) sistematicamente diffidarla da novembre 2009 e
precettarla da gennaio 2010. Ciononostante la società (ancorché abbia
provveduto al pagamento dei contributi fino al 31 dicembre 2010) ha lasciato
scoperti i contributi del 2011 per fr. 16'564.25, del 2012 per fr. 38'365.25 e
del 2013 (fino ad agosto e compresi i contributi su rivendicazioni) per fr. 11'591.35
(cfr. doc. 3/C-C4, 4, 5 e 6). Nemmeno –
come come si evince dai succitati rapporto del 30 aprile 2008 dell’ufficio di
revisione e dalla dichiarazione di postergazione dello stesso giorno sub doc.
2/5-6 – risulta che il
differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi
finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in
argomento DTF 123 V 244, 121 V 243; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03
del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 pag. 261).
Di conseguenza la tesi del
ricorrente secondo la quale egli ha “(…) ritenuto di sospendere
provvisoriamente il pagamento dei contributi AVS quale “conditio sine qua non”
indispensabile per l’esistenza della società. […] Questo è stato l’unico motivo
che mi ha portato a sospendere i pagamenti degli oneri sociali poiché ritenevo
di poter salvare FA 1 che versava in una delicata situazione finanziaria vista
la momentanea mancanza di liquidità (2011/2012) (…)” (I) è priva di
fondamento e priva di riscontro probatorio.
Pertanto – ribadito che non é provato, con l'alto
grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che la scelta di non
versare integralmente i contributi paritetici fosse, secondo una valutazione
ragionevole, obiettivamente indispensabile per tentare, di fronte comunque ad
una cronica mancanza di liquidità, il salvataggio della società e che nemmeno è
assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare
entro breve termine la Cassa di compensazione riguardo ad ogni suo credito
(cfr. STFA H 279/01 del 12 dicembre 2002, consid. 3.2; STFA H 103/01 dell'11
gennaio 2002, consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b e 108 V 188) – non è dato alcun motivo di
giustificazione.
Quanto alla pretesa
dell’insorgente stante la quale “(…) sono stati versati i contributi per
l’anno 2011 con versamenti di complessivi Fr. 37'681.85 e per l’anno 2012 di
Fr. 13'755.15 a dimostrazione che non vi è stata assolutamente nessuna
negligenza da parte mia in qualità di amministratore unico della società. (…)”
(I), questo Tribunale può fare propria la risposta con cui la Cassa evidenzia
che “(…) pure l'argomentazione secondo cui la società avrebbe pagato gli
acconti contributivi per gli anni 2011 e 2012 non può assurgere a motivo di giustificazione.
Infatti, il fatto di aver ridotto l'onere assicurativo mediante versamenti di
contributi non è rilevante ai fini della responsabílità qui evocata, in caso
contrario sarebbe sufficiente che una società, che ha accumulato importanti
debiti contributivi per un lungo periodo, cominci a rimborsare una parte anche
importante del debito per far sì che i suoi dirigenti non possano, per questo
solo motivo, più essere responsabili ex art. 52 LAVS (STFA 28 giugno 2004, H
270/03; STFA 29 agosto 2002, H 277/01; STCA 1. settembre 2008, inc. 31.2007.23).
(…)” (III, punto 4.3, pag. 6).
Ricordato inoltre che il
mancato pagamento dei contributi non si riferisce ad un periodo relativamente
corto (due/tre mesi) e che precedentemente il datore di lavoro non ha pagato
regolarmente i contributi, conformemente alla succitata giurisprudenza, anche
un motivo di discolpa va escluso.
Ne consegue che la
responsabilità ex art. 52 LAVS è da confermare, motivo per cui RI 1 deve
risarcire alla Cassa il danno derivante dal mancato pagamento da parte della FA
1.
degli oneri sociali relativi al periodo dal 2011 al 31 agosto 2013 per
complessivi fr. 64'563.40.
2.8
Visto tutto quanto precede il
ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.
2.9
Il TF, nella DTF 137 V 51,
chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di
diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro
per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,
ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un
giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa
di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il
valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una
questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un
senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85
cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit
pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects
choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.
52.
LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;
cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa
l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del
titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per
il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella
quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema
di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo
evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di
diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85
cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico
anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere
dimostrata dal ricorrente).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati.
Contro la presente
decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In materia patrimoniale il
ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità
dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1
lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è
nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il
ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari,
deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti