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Decisione

31.2015.13

Conferma della responsabilità ex art. 52 LAVS del socio gerente che ha violato l'obbligo di informazione. Nessun motivo di giustificazione e di discolpa per il mancato pagamento dei contributi paritet

7 aprile 2016Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001

AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il

riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società

ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito

in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di

compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso

in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la

cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi

organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito

del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche

il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di

esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates

nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de

la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la

responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC

1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR

2001 AHV Nr. 6).

Qualora

più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più

organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne

rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi

citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in

vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il

datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri

dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della

liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse

rispondono solidalmente per l’intero danno”.

Il

Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale

federale, TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli

organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52

LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1°

gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79

segg.).

Nella

fattispecie in esame, a seguito del rilascio degli attestati di carenza beni e dell’apertura

della procedura di fallimento della FA 1 (cfr. consid. 1.2), la Cassa ha rettamente

chiesto in via sussidiaria al ricorrente, socio gerente della citata Sagl, il

risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dalla società.

Inoltre,

la Cassa ha intimato la decisione di risarcimento 21 aprile 2015, quindi entro due

anni dal rilascio degli attestati di carenza (4 luglio 2014), rispettando

quindi il termine biennale di prescrizione ai sensi dell’art. 52 cpv. 3 LAVS.

2.3. Costituiscono

elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per

la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28

ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10;

Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01

del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art.

41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995

pag. 369 segg. e in RDAT II 2002 pag. 519 segg.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2

consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H

142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

Secondo

costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria

pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

Tuttavia

va ricordato che, in applicazione del principio dell’ob-bligo di collaborazione

delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove

che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto

(RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

Nel

caso concreto, il danno di fr. 7'710,30 fatto valere nei confronti del ricorrente

è costituito dal mancato pagamento da parte della FA 1 dei contributi

AVS/AI/IPG/AD e AF concernenti il 2013, nonché dalle spese amministrative e

dalla tassazione d’ufficio che, come visto sopra, fanno parte del danno.

2.4. Per

definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un

atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al

datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique

VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52

LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue

disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di

pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività

salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire

i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.

1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un

compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti)

e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai

sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno

(Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186

consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre

– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di

lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere

il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione

richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti

della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS,

anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag.

608 consid. 5b).

2.5. La

cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non

osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo

di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente

degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei

contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni

intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di

lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi

di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei

contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,

ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un

simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che

il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi

di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole

(DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985

pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi

responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza

decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di

discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag.

7).

2.6. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una

negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare

Considerandi

quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella

stessa situazione.

La

misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza

che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore

di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC

1988.

pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti;

Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I

fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili

a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura

questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto

della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il

tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle

responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta

(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,

op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,

in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene

che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei

contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

2.7

Nel caso in esame, il ricorrente sostiene che “non ha in nessun modo agito

in modo da causare un danno volontario né alla cassa cui la Sagl era affiliata,

né ai dipendenti (…). Purtroppo gli incassi del bar erano insufficienti a

garantire tutte le enormi spese, compresi gli oneri sociali reclamati da CO 1

che, indirettamente, ha quindi concorso al fallimento della Sagl”. Per

questi motivi non ritiene “ di dover essere accusato di mala gestione della

Sagl”.

Ora,

l’asserita circostanza che gli incassi erano insufficienti per coprire le spese,

oneri sociali compresi, non costituisce un valido motivo di giustificazione

rispettivamente di discolpa ai sensi della giurisprudenza qui sotto indicata.

Costituisce

motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo

il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di

liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata

situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai

sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora

altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali

per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere

che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione

decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca

credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi

sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento

fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile

(STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in

dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art.

52.

AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung

des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi

scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.;

cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123

V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la

ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri

delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23

luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid.

3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve

prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto

che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto

2001.

consid. 4a).

Da

distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare

l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello

in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente

rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi

segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e

ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri

obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere

sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei

contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la

giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva

tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008

consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696

segg. pag. 163 segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato

che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se

il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i

pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e

numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

In concreto, va evidenziato che, come sostenuto incontestatamente dalla

Cassa, sin dall’affiliazione la società è stata in mora con il pagamento dei

contributi, per cui la convenuta ha dovuto sistematicamente diffidarla e

precettarla, esecuzioni che, come visto, sono sfociate in attestati di carenza

beni. Sono rimasti scoperti i contributi concernenti gli ultimi due acconti

trimestrali del 2013 ed il conteggio finale (cfr. doc. 7). In queste

circostanze, non risulta che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile

ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera

situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243; STFA H

134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29

agosto 2002; RCC 1992 pag. 261). Il ricorrente stesso ha sostanzialmente

ammesso un cronico stato d’illiquidità della società.

Visto

inoltre che il mancato pagamento dei contributi non si riferisce ad un periodo

relativamente corto (due/tre mesi) e che precedentemente il datore di lavoro

non ha pagato regolarmente i contributi, conformemente alla succitata giurisprudenza,

un motivo di discolpa va escluso già per questa ragione.

Non

è quindi affatto accertato, con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla

giurisprudenza, che la scelta di non versare integralmente i contributi paritetici

fosse, secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per tentare,

di fronte comunque ad una cronica mancanza di liquidità, il salvataggio della

società; nemmeno è assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente

presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa di compensazione riguardo

ad ogni suo credito (STFA H 279/01 del 12 dicembre 2002 consid. 3.2; STFA H

103/01 dell'11 gennaio 2002 consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b; DTF 108 V

188). Viste le circostanze rilevate era pensabile il contrario.

Ne

consegue che la responsabilità ex art. 52 LAVS è da confermare, motivo per cui il

ricorrente deve risarcire alla Cassa il danno derivante dal mancato pagamento

da parte della FA 1 degli oneri sociali relativi al 2013 per complessivi fr. 7'710,30.

Infine,

in merito alla chiesta dilazione del pagamento del risarcimento, va evidenziato

che in primo luogo spetta alla Cassa (che ha dato la sua disponibilità)

fissare, possibilmente con l’accordo di controparte, l’ammontare delle rate mediante

emissione di una decisione soggetta a ricorso. Solo in caso di contestazione

questo TCA potrà esprimersi in merito (per la giurisprudenza infatti l'autorità

di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto solo in presenza di una

decisione, se del caso su opposizione, emessa da un’autorità amministrativa;

fra le tante cfr. DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 130 V 388).

Visto

quanto sopra, la decisione su opposizione va confermata, mentre il ricorso è da

respingere.

2.8

Il

TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del

ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità

del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni

in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico

interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti

di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile

solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in

presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa

l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato”

ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours

en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances

sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité

selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE

2009.

pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è

pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità

del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione

per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138

nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso

in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di

diritto di importanza fondamentale” –

presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il

ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non

raggiunge i fr. 30'000.-- – deve

essere dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6,

6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i

fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione

impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti