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Decisione

31.2015.14

Responsabilità del datore di lavoro ex art. 52 LAVS di un socio gerente. I motivi di saluti invocati non sono idonei ad esimerlo da una responsabilità. Nessun valido motivo di giustificazione e di dis

27 aprile 2016Italiano33 min

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Fatti

i problemi di salute addotti, dagli atti risulta che l’insorgente non è stata

impedita a svolgere mansioni di gestione in seno alla società, motivo per cui

gli stessi non possono assurgere a validi motivi di giustificazione.

1.6. Pendente causa il TCA ha

richiamato dall’Ufficio AI gli atti relativi alla ricorrente (IV), dando alle

parti la facoltà di presentare osservazioni (VI).

Il 22 gennaio 2016 la

Cassa ha inoltrato la propria presa di posizione (VII), mentre la ricorrente è

rimasta silente.

considerato in diritto

2.1. In virtù dell'art. 52 cpv. 1

LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato

violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni

dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi

l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di

contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la

negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata

violazione delle prescrizioni legali.

Nell’ipotesi in cui il

datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la

pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i

suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV

Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento

al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi

dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in

DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di

compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso

in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la

cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi

organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito

del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa

anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura

di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates

nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de

la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la

responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC

1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR

2001 AHV Nr. 6).

Qualora

più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più

organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne

rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi

citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in

vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il

datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri

dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della

liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse

rispondono solidalmente per l’intero danno”.

Il Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha

riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha

concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve

essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio

2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

Nella fattispecie in

esame, a seguito del rilascio degli attestati di carenza beni e dell’apertura

della procedura di fallimento della FA 1 (cfr. consid. 1.2), la Cassa ha rettamente

chiesto in via sussidiaria alla ricorrente, socia gerente della citata Sagl, il

risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dalla società.

Inoltre, la Cassa ha

intimato la decisione di risarcimento del 29 maggio 2015 entro due anni dal

rilascio degli attestati di carenza (22 gennaio 2014), rispettando quindi il

termine biennale di prescrizione ai sensi dell’art. 52 cpv. 3 LAVS.

2.2. Costituiscono elementi del

danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del

salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002

consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI

1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre

2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni

familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis

OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pag.

369 segg. e in RDAT II 2002 pag. 519 segg.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2

consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H

142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

Secondo costante

giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,

mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

Tuttavia va ricordato che,

in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in

caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo

del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 pag.

133 consid. II/1b).

Nel

caso concreto, il danno di fr. 62’532,35 fatto valere nei confronti dell’insorgente

è costituito dal mancato pagamento da parte della FA 1 dei contributi

AVS/AI/IPG/AD e AF concernenti il periodo 2009 – (marzo) 2013, essendosi la

ricorrente dimessa il 27 maggio 2013 (cfr. estratto conto con dichiarazione di

salari in doc. 1; cfr. anche specchietto dell’evoluzione dei pagamenti in doc.

4).

2.3. Per definizione, il danno

considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione

in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro,

segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag.

99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono

innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di

esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i

contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività

salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire

i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.

1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e

versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto

pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire

meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi

dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI

1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192

consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre – anche se ciò non

è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi

dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la

trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne

consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo

stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha

violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.4. La cassa di compensazione che

constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle

prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni

paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente

degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei

contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni

intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di

lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi

di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi,

il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio

nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile

comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore

di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di

ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine

ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261

consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei

suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di

conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard,

op. cit., RSA 1987 pag. 7).

2.5. Ai sensi

della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore

di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire

importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza

richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve

generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa

categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die

Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I

fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili

a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura

questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto

della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il

tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità

e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202

consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag.

52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der

Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di

regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi

configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

2.6. Nel caso in esame, la

ricorrente, socia gerente dalla società sin dalla sua costituzione, sostiene di

essersi trovata in un contesto economico molto difficile ed impegnativo, senza

avere le competenze per farvi fronte.

Quanto asserito non è

sufficiente per liberarla da una responsabilità ex art. 52 LAVS.

Va ricordato che, secondo

giurisprudenza, i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni

causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società

anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio

gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un amministratore

di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg.

226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pagg. 177s; STFA H 20/01 del 21 giugno

2001). Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato

secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (STF

9C_788/ 2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01

del 23 gennaio 2003; STCA 31. 2011.6 del-l’11 ottobre 2011 con riferimenti).

A tal riguardo ai sensi

dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza anche

al gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della

gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello

statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore (rispettivamente

il gerente) deve di principio informarsi periodicamente dell’andamento

dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti

dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo

per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto

di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega

gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate

(STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag.

116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo

preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati,

peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS

(STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 del 11 novembre 2003, H 33/03 del

8 ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard,

op. cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare

la figura dell'uomo di paglia (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H

234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza H

160/99 dell'8 novembre 1999, il TFA ha rilevato in particolare che "scopo

della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale

consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura,

ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità."

Rettamente nella decisione

contestata la Cassa ha rilevato che nella misura in cui la ricorrente si fosse

trovata a gestire la società, costituita per altro il 19 maggio 2008, con

un’attività superiore alle sue capacità, essa avrebbe dovuto e (potuto) mettere

fine alla situazione di rischio dimettendosi dalla carica di organo formale

senza attendere sino al maggio 2013.

Nondimeno va rilevato che

l’insorgente è stata socia gerente della precedente ragione sociale __________

sin dalla costituzione avvenuta il 15 luglio 2004 (cfr. estratto RC), motivo per

cui al momento di divenire socia gerente della FA 1 aveva acquisito una certa

esperienza gestionale e quindi avrebbe dovuto sapere come comportarsi in casi

di difficoltà.

2.7. Occorre pertanto esaminare se

speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente il

proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal

provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

Secondo la

giurisprudenza, costituisce motivo di giustificazione il caso in

cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte

a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare

l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile

comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente

se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli

dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e

al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno

soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto,

non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda

potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro

prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente

sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12

dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die

Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668s pagg.

156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen

Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle

assicurazioni sociali, 2006, pagg. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11

gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In

questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase

difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure

drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti

e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha

ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione

nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una

crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Quindi

l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei

contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla

citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da distinguere dal caso in

cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui

omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il

mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente

rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi

segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e

ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri

obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere

sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei

contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la

giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile

dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3

con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 ss pagg. 163 ss;

cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non

può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei

pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano

effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,

giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

2.8. La ricorrente contesta in

sostanza l’addebito di grave negligenza nel mancato pagamento dei contributi

paritetici. Sottolinea come il settore delle spedizioni in cui operava la

società notoriamente si trovava in una situazione difficile e nonostante abbia

cercato di differenziare le attività e di recuperare i clienti del padre e del

nonno, non è stata in grado di versare integralmente alla Cassa il dovuto.

Va ricordato che secondo

costante giurisprudenza (STCA 31.2007-18-20 del 9 giugno 2008,

31.2002.03 del 22 maggio 2002) la responsabilità del datore di lavoro ai

sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per sé

stessa, né a eventuali cause di un fallimento. Non è pertanto rilevante, ad

esempio, che i problemi di liquidità fossero dovuti al peggioramento delle condizioni

del mercato o che il datore di lavoro soggettivamente sperasse in un

salvataggio aziendale e di conseguenza confidasse nel pagamento dei contributi

scaduti, e ciò nemmeno se questo ha portato ad immettere capitali privati nella

società (Reichmuth, op. cit., n. 677 e 679 pag. 160 con riferimenti).

Il

TFA ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua

esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e

immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 e riferimenti; H

336/95 del 7 maggio 1997). In un'altra sentenza ha ancora ribadito che

l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui

è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria

(STFA H 446/00 del 31 agosto 2001; STFA del 16 aprile 1998 nella causa G., p. 6

e giurisprudenza ivi citata).

Ritornando al caso

in esame, la circostanza che il procrastinamento del pagamento dei contributi

fosse dovuto alla crisi del settore dei trasporti ed alla mancata acquisizione

dei clienti non può esimere la ricorrente da una sua responsabilità ex art. 52.

Non sono state infatti indicate le misure intraprese per contrastare tali

difficoltà.

Fatto sta che, come già

evidenziato, dal novembre 2008 la società (costituita nel maggio

2008) è stata in mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa ha

dovuto sistematicamente diffidarla dal novembre 2008 e precettarla da gennaio

2009, esecuzioni che, come visto, sono sfociate in attestati di carenza beni.

Sono rimasti scoperti i conteggi finali del 2009 e del 2010, gli ultimi due acconti

trimestrali del 2011 e relativo conguaglio, come pure tutto il 2012,

quest’ultimo sino a giugno, mese in cui ha preso fine l’attività (cfr. specchietto

relativo ai pagamenti in doc. 4). In queste circostanze, non risulta che il

differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria

della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF

123 V 244, 121 V 243; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4

novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 pag. 261).

Visto inoltre che il mancato

pagamento dei contributi non si riferisce ad un periodo relativamente corto (due/tre

mesi) e che precedentemente il datore di lavoro non ha pagato regolarmente i

contributi, conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.7), un

motivo di discolpa va escluso già per questa ragione.

Non è quindi affatto

accertato, con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza,

che la scelta di non versare integralmente i contributi paritetici fosse,

secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per tentare,

di fronte comunque ad una cronica mancanza di liquidità, il salvataggio della

società; nemmeno è assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente

presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa di compensazione riguardo

ad ogni suo credito (STFA H 279/01 del 12 dicembre 2002 consid. 3.2; STFA H

103/01 dell'11 gennaio 2002 consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b; DTF 108 V

188). Viste le circostanze rilevate era pensabile il contrario.

2.9. La ricorrente ha sostenuto

che le sue condizioni di salute non le permettevano di svolgere con la

necessaria diligenza l’attività di gerente della FA 1. Essa fa riferimento al certificato

8 aprile 2013 del suo psichiatra curante, dr. __________ – prodotto con

l’opposizione 25 giugno 2015 – che attesta che

“… per ragioni mediche,

la signora RI 1 non può continuare la gestione della sua società” (doc. 2/B),

confermato con successivo certificato del 7 febbraio 2014 (doc. 2/C).

In generale la malattia o

l’invalidità dell’organo responsabile può valere quale motivo di

giustificazione e di discolpa se a seguito di tale stato, con ogni verosimiglianza,

l’organo non è più in grado né di comprendere il proprio ruolo né di determinarsi

in merito alle dimissioni.

A tal riguardo, questa

Corte ha già avuto occasione di considerare giustificato il mancato pagamento

dei contributi per grave malattia del presidente del CdA che aveva praticamente

condotto alla rovina la ditta, poiché gli altri amministratori non erano in

grado di continuare gli affari, viste le particolari conoscenze richieste (STCA

7 novembre 1990 in causa V.P., L.R., E.G., O.R.; STCA 8 luglio 1991 in causa L.B. e D.T.). Non è stato inoltre ritenuto responsabile l'amministratore, che a seguito

di invalidità, non era più in grado di seguire gli affari della società, per il

danno insorto dopo l'evento invalidante (STCA 26 novembre 1991 in causa M.C.; STCA 9 marzo 1993 in causa J.E., J.E., K.O., F.G., L.F., V.R. e V.A., consid.

Considerandi

2.

). Il TCA ha quindi ribadito che la persona totalmente invalida per motivi

psichici, che viene indotta da terze persone ad assumere la carica di amministratore

unico di una società che egli non è in grado di gestire a cagione del suo stato

di salute, non può essere resa responsabile del mancato pagamento dei

contributi (STCA 31.95.105 del 4 maggio 1995). Con sentenza del 1° dicembre

2003.

(inc. 31.2002.31-34), questo Tribunale, sulla base delle risposte dei

medici curanti, ha ritenuto dimostrato secondo il principio della

verosimiglianza preponderante che l’interessato, a causa di una sindrome

depressiva ricorrente e del costante uso di sostanze stupefacenti, non era

consapevole della carica di consigliere di amministrazione che si apprestava ad

assumere e neppure era in grado di determinarsi circa un’eventuale uscita dal

CdA e lo ha liberato dal pagamento del danno causato all’amministrazione. Nella

sentenza inc. 31.2006.28 del 30 aprile 2007 questa Corte ha inoltre escluso una

responsabilità ex art. 52 LAVS di un amministratore unico - beneficiario di una

rendita d’invalidità (grado del 75%) per motivi psichici e ritenuto incapace di

assumere un'attività lucrativa, di gestire e di amministrare una società - che

era stato vittima di raggiri da parte di persone che avevano di fatto in mano

le società di cui egli formalmente era amministratore.

Infine, nella

STCA 31.2010.2 del 16 febbraio 2011 questa Corte ha concluso che la grave

affezione psichica (stato depressivo cronico nel contesto di una struttura di

personalità immatura con tratti paranoidi e maniacali) di un amministratore

unico non permetteva di ipotizzare che lo stesso “potesse vegliare sul

pagamento dei contributi e tantomeno giungere da solo alla conclusione di

dimettersi quale amministratore unico”, motivo per cui la responsabilità ex

art. 52 LAVS non è stata confermata.

Per contro in una sentenza

del 22 febbraio 2001 (inc. 31.1999.78-80/31.2000.01), lo scrivente Tribunale ha

ammesso la responsabilità di un amministratore (beneficiario di una mezza

rendita d’invalidità) il quale, malgrado il suo stato di salute, avrebbe potuto

e dovuto provvedere a nominare un suo sostituto o, se ciò non fosse stato

possibile, rassegnare le sue dimissioni. Con sentenza 3 aprile 2008 (inc.

31.2007

) questa Corte ha parimenti confermato la responsabilità ex art. 52

LAVS di un amministratore unico, rilevando: “ (….) a prescindere dal fatto

che l’insorgente non ha prodotto la documentazione medica più volte da lui

annunciata, dagli atti di causa non vi sono indizi che permettono di ritenere

le sue condizioni psichiche talmente gravi da avergli impedito lo svolgimento

dell’incarico di amministratore unico della X SA. In particolare, dal tenore

del ricorso si evince che l’insorgente è stato in grado di rivolgersi al

presunto organo di fatto in merito al pagamento dei contributi, omettendo tuttavia,

come detto al considerando precedente, di controllare l’effettivo versamento

degli stessi. D’altronde, senza voler minimizzare il suo stato di salute, nei

periodi di crisi il ricorrente avrebbe potuto farsi sostituire o eventualmente

rassegnare le dimissioni.

Nel caso concreto, senza

misconoscere la patologia (psichica) di cui l’insorgente è affetta (secondo la

perizia 2 aprile 2013 del CPAS le diagnosi poste sono di agorafobia [ICD 10 F

40.

] e di sindrome ansiosa generalizzata [ICD F 4.1]; doc. D), da un attento

esame degli atti questo Tribunale non può concludere che il suo stato di salute

sia stato di tale gravità da impedirle lo svolgimento del ruolo di socia

gerente e da costituire motivo di giustificazione e di discolpa conformemente

alla succitata giurisprudenza e questo per i seguenti motivi.

Dagli atti AI richiamati

risulta che l’assicurata è stata posta, con decisione 29 aprile 2014, al

beneficio di una rendita intera dal 1° aprile al 30 giugno 2013, sulla base

delle seguenti incapacità lavorativa definite dal SMR nelle annotazioni 25 febbraio

2014.

(atti AI doc. 32) e riportate nella decisione di rendita:

" (…)

IL 50% dal 30.01.2012 (come da perizia)

IL 100% dal 24.01.2013 (infortunio) al 11.06.2013

(come

riconosciuto da

LAINF

IL 0% dal 12.06.2013

In attività abituale e attività adeguata.

L’A. è iscritta alla DISO al 100%.” (Doc. AI 32)

Quindi, dal 2008 sino alla

fine del 2011 l’assicurata non aveva alcuna inabilità lavorativa. Va ricordato

che incontestatamente dal novembre 2008 la società ha iniziato ad essere

diffidata per il pagamento dei contributi dovuti e precettata dal gennaio 2009.

Quanto al periodo

successivo, nonostante la problematica psichiatrica, rettamente in sede di risposta

di causa la Cassa ha evidenziato:

" … malgrado

i problemi di salute addotti, la ricorrente ha sottoscritto le dichiarazioni

dei salari per gli anni dal 2009 al 2013, dai quali risulta pure notificata

quale salariata (doc. H – H4 del doc. 3), ha ritirato i precetti

esecutivi notificati contro la società (doc. I – I1 del doc. 3),

come pure è stata in grado di essere interrogata dall’Ufficio esecuzione e

fallimenti del Distretto di __________ in qualità di socia, sapendo peraltro

fornire il quadro della situazione della società (cfr. doc. G del doc. 3). (…)”

(Doc. V, pag. 6)

Inoltre, con certificato 8

aprile 2013 lo psichiatra curante ha confermato l’impossibilità della sua

paziente di continuare la gestione dell’azienda (doc. 2/B), ciò che

relativizza quanto attestato il 25 novembre 2015, quindi successivamente alle

decisione contestata, dallo stesso specialista secondo cui dal 2008 al 2013 l’insorgente

“… non era in grado di apprezzare con la diligenza necessaria la gestione

complessiva dell’azienda” (doc. B).

Certo, la ricorrente ha rassegnato

le dimissioni da socia gerente il 27 maggio 2013 adducendo motivi di salute, ma

anche a motivo dell’irreperibilità dell’altro socio (doc. 2/3). Inoltre,

se, come attestato il 25 novembre 2015 dallo psichiatra curante, dal 2008

l’interessata “non era in grado di apprezzare con la dovuta diligenza la

gestione della società”, essa avrebbe dovuto dimettersi ben prima del 2013

per ridurre i rischi di gestione. Infine, come correttamente evidenziato dalla

Cassa nelle osservazioni 22 gennaio 2016, durante il limitato periodo di totale

inabilità per motivi infortunistici la ricorrente avrebbe dovuto trovare un

sostituto o rassegnare le dimissioni senza aspettare sino al 27 maggio 2013.

In queste circostanze i

motivi di salute invocati non sono sufficienti per liberare l’insorgente da una

responsabilità ex art. 52 LAVS.

2.10

L’insorgente ha

chiesto la propria audizione e l’esperimento di una perizia psichiatrica.

Per

costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29

cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di

fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello

di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle

prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126

I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove

giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere

respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di

prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che

sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360).

Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o

al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di

giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza

preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare

questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento

anticipato delle prove; Dieterle/ Kieser, op. cit., pag. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, pag. 39 no. 111 e pag. 117 no.

320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del

diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost.

(SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94).

Nel

caso in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel

merito della presente vertenza, per cui non si rende necessario assumere altre

prove. Non necessaria è inoltre l’audizione della ricorrente visto che avrebbe

dovuto comprovare quanto asserito nel ricorso, i cui motivi, come visto, non sono

sufficienti per esimerla da una responsabilità ex art. 52 LAVS.

Va poi fatto presente che la

ricorrente ha potuto ampiamente esprimersi dinanzi a questo Tribunale ed una

sua audizione non modificherebbe l’esito del ricorso. Inoltre,

l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto

d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall'art. 6 n. 1

CEDU. Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un

dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta

chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove,

come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o

di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile

obbligo (cfr. STF 9C_660/2015 del 24 marzo 2016; STF I

472/06 del 21 agosto 2007, consid. 2 che ha confermato questo principio, nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio

alla DTF prima citata).

Quanto alla richiesta di

perizia, va ricordato che la ricorrente è già stata approfonditamente peritata

dal CPAS.

2.11

Visto tutto quanto precede il

ricorso va respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.

2.12

Il TF, nella DTF 137 V 51,

chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di

diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro

per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,

ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un

giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa

di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il

valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una

questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un

senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85

cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit

pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects

choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.

52.

LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;

cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella

quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema

di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di

diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85

cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche

se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata

dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In materia patrimoniale il

ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità

dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1

lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è

nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il

ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti