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31.2015.17

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 giugno 2016Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i crediti vantati dalla Cassa, pertanto in parte, questi crediti sono giunti in

prescrizione al 2013, mentre altri al 2014” (V).

considerato in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF

8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

Nel merito

2.2. In

virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che

egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni

dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi

l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di

contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza

grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle

prescrizioni legali.

Nell’ipotesi

in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta

allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria,

i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001

AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il

riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società

ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito

in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di

compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso

in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la

cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi

organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito

del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche

il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di

esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates

nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de

la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la

responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC

1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR

2001 AHV Nr. 6).

Qualora

più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più

organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne

rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi

citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in

vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il

datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri

dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della

liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse

rispondono solidalmente per l’intero danno”.

Il

Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale

federale, TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli

organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52

LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1°

gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79

segg.).

Nella

fattispecie in esame, a seguito del rilascio degli attestati di carenza beni (cfr.

consid. 1.2), la Cassa ha rettamente chiesto in via sussidiaria al ricorrente, amministratore

unico, il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati

dalla società.

2.3. Il

ricorrente non concorda “… sulla data di prescrizione che secondo noi è

giunta (…) a termine alle fine del 2013 essendo essa dovuto iniziare già nel

2011 anno in cui sono maturati i crediti vantati dalla Cassa, pertanto in

parte, questi crediti sono giunti in prescrizione al 2013, mentre altri al 2014”

(cfr. osservazioni 2 febbraio 2016; V).

Nella

misura in cui il ricorrente fa valere la prescrizione (recte: perenzione) del

diritto della Cassa a riscuotere i contributi paritetici, sia che siano

stati fissati in una decisione oppure no, va fatto presente che il termine di

perenzione è di cinque anni dopo la fine dell’anno civile in cui

contributi erano dovuti rispettivamente la decisione è cresciuta in giudicato

(art. 16 cpv. 1 e 2 LAVS). Ciò non è comunque rilevante poiché oggetto della

presente procedura è piuttosto il credito da risarcimento ai sensi

dell’art. 52 LAVS. A tal riguardo l’art. 52 cpv. 3 LAVS stabilisce che il

risarcimento del danno si prescrive in due anni dal momento in cui la

cassa competente ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni

dall’insorgere del danno. Il termine di cui all’art. 52 cpv. 3

LAVS, diversamente da quello previsto dall’art. 82 cpv. 1 v.OAVS (in vigore

sino al 31 dicembre 2002), è un termine di prescrizione e non di perenzione

(SVR 2005 AHV n. 15; STFA H 136/05 del 23 novembre 2006).

Secondo la giurisprudenza sviluppata in merito all’art. 82 cpv. 1

v.OAVS, applicabile al nuovo art. 52 cpv. 3 LAVS (in vigore dal 1. gennaio

2003), il credito risarcitorio della cassa nasce il giorno in cui

il danno è causato (insorgenza del danno). Si ha un danno ai sensi dell'art. 52

LAVS ogniqualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono

a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non

possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per

intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del

datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26; STFA H/136/04 del 18 agosto 2005).

Nell’ambito di un fallimento del datore di lavoro detto giorno è quello

dell’apertura del fallimento stesso, poiché è da questo momento che gli oneri

sociali scoperti non possono più essere recuperati seguendo la procedura

ordinaria (DTF 123 V 15 e 170 , 121 III 384 e 388), ciò che è avvenuto nel caso

concreto con l’apertura del fallimento pubblicato nel FUSC del 13 gennaio 2010.

Decisiva

per la decorrenza del termine di prescrizione non è la data d’insorgenza del

danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene effettivamente a

conoscenza (Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG, in:

Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, Veröffentlichungen des

Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Universität St. Gallen,

volume 44, 1998, pag. 109). In caso di fallimento la cassa conosce sufficientemente

il suo pregiudizio, in via di massima, quando è informata del suo collocamento

nella liquidazione. La cassa ha, di regola, conoscenza del danno subìto nel

fallimento del datore di lavoro soltanto al momento in cui è depositata la

graduatoria, e questo anche se è venuto meno il privilegio dei crediti

contributivi nel fallimento (SVR 2002 AHV Nr. 18; DTF 126 V 444). Tale

conoscenza può, in presenza di particolari circostanze, sussistere già prima

del deposito dello stato di graduatoria quando ad esempio la cassa è stata resa

edotta dall’amministrazione del fallimento, in seguito ad un’assemblea dei

creditori, che nessun dividendo verrà distribuito ai creditori della sua classe

(DTF 118 V 196, 116 II 162; RCC 1992 pag. 504; riguardo al riconoscimento del

danno al momento della prima assemblea dei creditori, Pratique VSI 1996 pag.

167 = DTF 121 V 240).

Infine,

il momento della conoscenza del danno può avvenire precedentemente al

fallimento, ossia in caso di rilascio di un attestato di carenza beni durante

un’esecuzione in via di pignoramento (DTF 113 V 256 con riferimenti), oppure,

a determinate condizioni, durante una moratoria concordataria (DTF 121 V 241

consid. 3c/bb in fine, AHI Praxis 1995 pag. 164, consid. 4d).

Nel

caso in esame, la Cassa ha intimato la decisione di risarcimento dell’11 aprile

2014 entro due anni dal rilascio degli attestati di carenza beni (7 febbraio

2013), rispettando quindi il termine biennale di prescrizione ai sensi

dell’art. 52 cpv. 3 LAVS.

Ne

consegue che il credito risarcitorio ex art. 52 LAVS, dovuto al danno subito

dalla Cassa per il mancato versamento dei contributi paritetici relativi al

periodo 1° giugno 2011 – 28 febbraio 2013, non è prescritto.

2.4. Costituiscono

elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per

la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28

ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10;

Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01

del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art.

41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995

pag. 369 segg. e in RDAT II 2002 pag. 519 segg.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2

consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H

142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

Secondo

costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria

pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

Tuttavia

va ricordato che, in applicazione del principio dell’ob-bligo di collaborazione

Considerandi

delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove

che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto

(RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

Nel

caso concreto, il danno di fr. 6'600,85 fatto valere nei confronti del ricorrente

è costituito del saldo del 2011 relativo ai contributi AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti

dalla FA 1 (l’acconto del I trimestre 2012 è stato interamente versato; cfr.

specchietto in doc. 6) avendo in data 7 luglio 2012 il ricorrente, come da lui

sostenuto e accettato dalla Cassa, inoltrato le proprie dimissioni.

2.5

Per

definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un

atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al

datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique

VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52

LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue

disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di

pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività

salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire

i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.

1.

LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un

compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti)

e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai

sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno

(Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186

consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre

– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di

lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere

il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione

richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti

della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS,

anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag.

608.

consid. 5b).

2.6

La

cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non

osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo

di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente

degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei

contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni

intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di

lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi

di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70.

pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei

contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,

ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un

simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che

il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi

di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole

(DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985

pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi

responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza

decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di

discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag.

7).

2.7

Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una

negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare

quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella

stessa situazione.

La

misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza

che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore

di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC

1988.

pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti;

Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I

fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili

a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura

questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto

della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il

tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle

responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta

(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,

op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,

in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene

che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei

contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

2.8

Nel caso in esame, il ricorrente sostiene che di non essersi mai occupato della

società, la quale di fatto era gestita da suo padre del cui operato si fidava.

Quanto

asserito non è sufficiente per esimere il ricorrente da una sua responsabilità.

Infatti, accettando il mandato di amministratore unico l’insorgente ha assunto

tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre

2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003).

Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni

amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione,

in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei

regolamenti e delle istruzioni.

L’amministratore

deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in

particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,

studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere

irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una

gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale,

l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H

282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V

219.

= RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.).

Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente

versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità

all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11

novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del

28.

aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso

contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di

paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile

2001.

consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999

(H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma

(art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere

d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale

incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo

la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie

dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono

impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S.

e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009

[31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del

28.

ottobre 2010).

Dei

succitati controlli il ricorrente non ne ha mai fatto uso.

Va

poi fatto presente che, visto il ruolo di amministratore di fatto del padre del

ricorrente, con decisioni 2 giugno 2015, confermate con decisione su opposizione

24.

novembre 2015, la Cassa ha chiesto nei confronti di RA 1 il risarcimento ex

art. 52 LAVS di complessivi fr. 25'458,20 per i contributi sociali rimasti

scoperti relativi al periodo 1° giugno 2011 – 28 febbraio 2013, in solidarietà

con il ricorrente limitatamente all’importo di fr. 6'600,85. La decisone su opposizione

è divenuta definitiva, non avendo RA 1 interposto ricorso al TCA (doc. X).

2.9

Il

ricorrente sostiene che, venuto a conoscenza della grave situazione economica

della società, ha subito inoltrato le proprie dimissioni.

Ora,

come detto, sin dall’acconto II trimestre 2011 la società è

entrata in mora con il pagamento dei contributi paritetici, per cui la Cassa ha

proceduto all’invio di diffide e all’avvio di procedure esecutive (cfr. lo

specchietto relativo all’evoluzione dei pagamenti dei contributi per il 2013 in

doc. 6), ciò che denota una cronica difficoltà della società a far fronte al

proprio obbligo contributivo, motivo per cui l’insorgente doveva attivarsi al

fine di ottenere una chiara informazione sull’andamento della società,

rispettivamente dell’hotel, e quindi sul pagamento degli oneri sociali.

L’insorgente

non può quindi liberarsi dalle proprie responsabilità, visto che il suo

comportamento costituisce una grave violazione dei doveri che incombono a un

organo formale.

Egli,

sapendo di non aver avuto alcun ruolo gestionale nella società, non avrebbe

dovuto attendere fino al 7 luglio 2012 per inoltrare le dimissioni dalla carica

di amministratore unico.

In

simili circostanze questo Tribunale deve concludere che non avendo adempiuto

agli obblighi che la carica di amministratore unico – tra l’alto di una piccola

società – gli imponeva, RI 1 deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS

del danno subìto dalla Cassa.

2.10

Visto

tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto e la decisione impugnata

confermata.

2.11

Il

TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del

ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità

del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni

in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico

interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti

di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile

solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in

presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa

l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato”

ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours

en matière droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances

sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité

selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE

2009.

pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è

pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità

del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione

per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138

nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso

in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di

diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85

cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche

se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata

dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6,

6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i

fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione

impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti