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31.2015.5

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2 novembre 2015Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.

1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e

versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto

pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire

meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi

dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI

1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192

consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre – anche se ciò non

è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi

dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la

trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne

consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo

stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha

violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.4. La cassa di compensazione che

constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle

prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni

paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente

degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei

contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni

intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di

lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi

di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei

contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,

ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un

simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che

il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi

di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine

ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261

consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei

suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di

conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA

1987 pag. 7).

2.5. Ai sensi della giurisprudenza

del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando

questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi

persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza

richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve

generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della

stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634

consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die

Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I

fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili

a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura

questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto

della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il

tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle

responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta

(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,

op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,

in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene

che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei

contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

2.6. L’insorgente – dopo aver osservato che “(…) come ho

avuto modo di indicare nell’opposizione del 24 novembre 2014, si ribadisce che

fintanto che ho avuto accesso alla liquidità della società ho debitamente pagato

gli oneri sociali. Come ho ricordato e ribadito fermamente ho debitamente

avvisato l’azionista unico che il suo interagire, nell’incassare a contanti le

fatture dei clienti e gestendo direttamente la liquidità della società, mi

impediva di espletare le mie mansioni nonché le responsabilità nei confronti

degli istituti oneri sociali. Intimare un avviso via raccomandata al signor TERZ

Considerandi

2.

era impensabile perché quest’ultimo non avrebbe mai ritirato la raccomandata.

Mi si accusa di aver dato le dimissioni solo il 14 marzo 2012 mentre, secondo

la Cassa avrei dovuto inoltrarle dal momento che ero impossibilitata a svolgere

le mie funzioni. L’avvertimento dato all’azionista di seguire le mie istruzioni

e di permettermi quindi di gestire la liquidità, è stato dato all’inizio

dell’anno. Il signor TERZ 2 aveva capito e promesso che non avrebbe intralciato

la mia gestione. Passato il mese di gennaio, (che operativamente viste le

vacanze edilizia parte dal 15 del mese), e febbraio ho appurato che la

liquidità non entrava nel conto corrente bancario e di riflesso ho avvisato

l’azionista ed inoltrato le mie dimissioni. Il periodo di due mesi di fatto per

appurare se i miei ordini fossero seguiti da parte del signor TERZ 2 sono stati

il minimo operativo per capire se l’azionista mi permetteva l’espletare delle

mie funzioni. Dal momento in cui con l’inizio del mese di marzo ho appurato che

al signor TERZ 2 poco importava del pagamento degli oneri sociali e delle mie

responsabilità ho prontamente dato le dimissioni che per legge diventano

effettive solo dopo 30 giorni dalla data della notifica. Di conseguenza

l’inoltro delle mie dimissioni è stato tempestivo. (…)” (I) – sostiene che non può esserle addebitata

alcuna intenzionalità o negligenza grave e che l’unico responsabile per il

mancato pagamento dei contributi dovuti dalla FA 1 sarebbe il signor TERZ 2,

quale organo di fatto e come risulta dalla dichiarazione da lui sottoscritta il

12.

aprile 2012 (doc. 2/C).

Quanto addotto

dall’insorgente non è tuttavia sufficiente per liberarla da una responsabilità

ex art. 52 LAVS.

Va innanzitutto rilevato

che accettando il mandato di amministratrice unica della società l’insorgente

ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del

29.

ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio

2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO

ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della

gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello

statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.

L’amministratore deve, di

principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in

particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,

studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere

irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una

gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega

gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate

(STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF

114.

V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.).

Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano

regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in

conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02

dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H

209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165).

In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di

paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile

2001.

consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999

(H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art.

716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere

d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale

incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo la

nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie

dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono

impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S.

e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009

[31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del

28.

ottobre 2010).

A motivo di discolpa la

ricorrente sostiene che “(…) l’avvertimento dato all’azionista di seguire le

mie istruzioni e di permettermi quindi di gestire la liquidità, è stato dato

all’inizio dell’anno [ndr.: 2012]. Il signor TERZ 2 aveva capito e promesso che

non avrebbe intralciato la mia gestione. (…)” (I).

Va qui osservato che,

volendo ammettere (ancorché non provato) che TERZ 2 le impedisse di gestire la

liquidità della società, l’insorgente era al corrente di questa situazione dal

13.

dicembre 2011. Infatti, dall’opposizione del 24 novembre 2014 risulta che “(…)

nel 2011 la gestione della liquidità è stata seguita dall’AU che ha provveduto

al primo versamento dei contributi AVS di CHF 1'675.70 (doc. B) perché i primi

incassi dei clienti avvenivano sul conto corrente della banca della FA 1 a cui

la sottoscritta ne aveva accesso tramite e-banking. Dal 13.12.2011 (Doc. B)

il signor TERZ 2 è intervenuto nell’incasso delle fatture dei clienti

incassando a contanti direttamente lui stesso così che da lasciare

impossibilitata l’AU nella sua gestione e responsabilità nel pagamento degli

oneri sociali e dei fornitori. La sottoscritta rendeva attento più volte il

signor TERZ 2 che così facendo metteva in condizioni gravi la società e la

posizione stessa della sottoscritta mettendo in pericolo anche la continuità

della società. (…)” (doc. 2, la sottolineatura è del redattore).

Ammesso l’asserito

autoritario e grave intervento da parte di TERZ 2 dal 13 dicembre 2011, questo

Tribunale ritiene che l’insorgente non avrebbe dovuto aspettare fino al 14 marzo

2012.

per rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di amministratrice

unica.

Va infatti ricordato che

quando un amministratore accerta di non essere in grado di svolgere le funzioni

che gli incombono e che ripetute richieste vengono disattese – come asserito

dall’insorgente senza tuttavia comprovarle nella succitata opposizione del 24

novembre 2014 – egli può (e deve) mettere fine con atti propri alla situazione

di rischio, rassegnando le dimissioni (STF H 10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6.6

e H 258/03 del 14 aprile 2005 consid. 4.4).

Questo vale a maggiore ragione

visto che già il pagamento dei contributi paritetici per il periodo

agosto/settembre 2011 – oltretutto subito dopo l’affiliazione alla Cassa

(cfr. consid. 1.2), ciò che costituisce un aggravamento delle responsabilità

(STFA 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008 consid. 3.2) – aveva potuto essere

effettuato solo il 5 dicembre 2011 dopo la precedente diffida dell’11 novembre

2011.

(cfr. doc. 4).

Inoltre, nella

dichiarazione del 12 aprile 2012 (doc. 1/C che esplica tutt’al più

effetti interni nei rapporti tra gli organi societari che esulano dalla

procedura di risarcimento, vedi la STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid.

4.2

e la giurisprudenza ivi citata), TERZ 2 ha affermato: “(…) Io sottoscritto,

TERZ 2, nato il __________ 1976, dichiaro che, quale unico proprietario delle

azioni della spettabile FA 1 dal 1 luglio 2011, società con sede a __________

in via __________, la signora RI 1, nata il __________1966, amministratrice

unica dal 19.07.2011, non ha mai potuto gestire la mia società come pure non ha

mai gestito la liquidità perché solo il sottoscritto se ne occupava

direttamente (intercedendo nel pagamento che i clienti dovevano versare

direttamente alla società). Gli incassi della società fino ad oggi sono sempre

stati incassati dal sottoscritto e non ho mai messo in condizione di espletare

il mandato gestione della società alla signora RI 1 perché non gli consegnavo

gli incassi lasciando la società in difficoltà finanziarie e non permettere i

pagamenti verso i creditori terzi e gli istituti per gli oneri sociali. […]

Confermo inoltre che chi si occupa di assumere dipendenti e farli lavorare nei

cantieri è il sottoscritto ed alla signora RI 1 non le si può imputare alcuna

responsabilità in quanto io non l’ho mai tenuta al corrente di ogni mia scelta

e/o cambiamento. Mi sono sempre limitato a comunicarle quello che volevo in

merito alle potenziali assunzioni di personale. (…)” (doc. 1/C).

Orbene, vista la

situazione sopra descritta e richiamati i succitati doveri di controllo e

diligenza, il fatto che la ricorrente si sia apparentemente fidata delle

asserite rassicurazioni ricevute – “(…) Il signor TERZ 2 aveva capito

e promesso che non avrebbe intralciato la mia gestione. (…)” (I) – senza

aver proceduto ad un’accurata verifica della situazione contributiva, è segno

di una grave negligenza.

Va poi fatto presente che –

a prescindere dal fatto che non prova quanto asserito e meglio che: “(…) La

sottoscritta rendeva attento più volte il signor TERZ 2 che così facendo

metteva in condizioni gravi la società e la posizione stessa della sottoscritta

mettendo in pericolo anche la continuità della società. (…)” (doc. 2) –

non risulta che l’insorgente abbia chiesto immediatamente (dopo l’asserito

intervento a far tempo dal 13 dicembre 2011 di TERZ 2 nell’incasso a contanti

delle fatture dei clienti e la sostenuta sua impossibilità a gestire la

società) la trasmissione dei conti societari o altri documenti che

illustrassero l’andamento della ditta. Nel caso in cui non avesse ottenuto

risposta la ricorrente avrebbe dovuto intervenire subito, per quel che concerne

la posizione contributiva della società, chiedendo per esempio informazioni

direttamente alla Cassa ed in seguito intervenire affinché gli oneri sociali

fossero pagati. La ricorrente, se malgrado le sollecitazioni i contributi

paritetici fossero rimasti inpagati, avrebbe quindi dovuto inoltrare

tempestivamente le proprie dimissioni, senza attendere il 14 marzo 2012 (per un

altro caso in cui questo Tribunale ha ritenuto tardive le dimissioni inoltrate

da un socio gerente vedi la STCA 31.2008.8 del 17 dicembre 2008).

Va infatti ricordato che

nell’ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di sottrarsi

all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile ossia

inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STFA H/268/01 e H/269/01 del 5

giugno 2003).

In questo senso non può

essere seguita l’insorgente laddove sostiene che “(…) Il periodo di due mesi

di fatto per appurare se i miei ordini fossero seguiti da parte del signor TERZ

2.

sono stati il minimo operativo per capire se l’azionista mi permetteva

l’espletare delle mie funzioni. (…)” (I).

Accettando il mandato di

amministratrice unica l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale

funzione derivano e rilevato che, vista la carica assunta (amministratrice

unica), la prassi in materia prescrive agli organi degli obblighi di diligenza

e di controllo accresciuti (STF 10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6.3).

Giova qui inoltre

ricordare che un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi

della società evidenziando che altri si occupavano della gestione (RCC 1989

pag. 114 seg.; STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30

settembre 1998). Addirittura è da ritenere una negligenza grave anche la

passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i

quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto,

anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto

riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 28

gennaio 2004 nella causa A.F., inc. 31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi

riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996

nella causa M.G.) non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa.

Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un

amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a

sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la

sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non

avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale

agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che

altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società

quali organi di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue

responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996,

consid. 2.9).

La passività a dispetto

della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere

considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989

pag. 115).

La passività dimostrata

dall’insorgente è quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il

danno subìto dalla Cassa (STFA H 13/03 del 21 maggio 2003, H 65/01 del 13

maggio 2002 e H 38/01 del 17 gennaio 2002).

Quanto infine all’asserita

esclusiva responsabilità di terzi, va ricordato che, secondo la giurisprudenza

federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per

giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla gravità

dell'errore commesso dai presunti responsabili (STF 9C_675/2009 del 3 maggio

2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e dottrina ivi ciata; STFA 13 novembre

2000.

nella causa S, H 238/98, consid. 4b; Pratique VSI 1996 pag. 306).

Determinante è che le circostanze addotte dall’insorgente, come visto, non

costituiscono motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per

escludere quindi l’esistenza di una negligenza grave.

In simili circostanze

questo Tribunale deve concludere che non avendo adempiuto agli obblighi che la

carica di amministratrice unica le imponeva, RI 1 deve essere ritenuta

responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.

2.7

Visto tutto quanto precede il

ricorso va dunque respinto e la decisione impugnata confermata.

2.8

Il TF, nella DTF 137 V 51,

chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di

diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro

per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,

ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un

giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa

di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il

valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una

questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un

senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85

cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit

pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects

choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.

52.

LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;

cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella

quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema

di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di

diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85

cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico

anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere

dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In materia patrimoniale il

ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità

dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1

lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è

nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il

ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti