31.2015.5
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2 novembre 2015Italiano27 min
Source ti.ch
Incarto
n.
31.2015.5
FS
Lugano
2 novembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1° giugno 2015 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 27 aprile 2015 emanata da
in relazione alla fallita:
terzi chiamati in causa
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
FA 1
(cancellata da RC il 15 ottobre 2014)
1. TERZ 1
rappr. da: RA 1
2. TERZ 2
ritenuto, in fatto
1.1. La FA 1 (in precedenza __________),
con sede a __________ (in precedenza a __________), è stata iscritta a Registro
di commercio il 19 luglio 2011 (doc. 3/A). Lo scopo sociale consisteva nella
fornitura, nella posa, nella commercializzazione, nell’importazione e
nell’esportazione di serramenti in PVC e in altri materiali.
Il Consiglio di
amministrazione della FA 1 negli anni dal luglio 2011 al luglio 2012 era così
composto:
- RI
1 ha assunto la carica di amministratrice unica, con diritto di firma
individuale, dal 19 luglio 2011 (doc. 3/A) sino alle dimissioni rassegnate con
lettera raccomandata 14/16 marzo 2012 (doc. 3/B);
- TERZ
1 ha assunto la carica di amministratore unico, con diritto di firma
individuale, dal 5 giugno al 18 luglio 2012 (doc. 3/A).
1.2. La FA 1 è stata affiliata
alla CO 1 (in seguito Cassa), in qualità di datore di lavoro, dal 1. agosto
2011 al 31 marzo 2013.
La società è entrata in
mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa ha proceduto a
diffidarla dal mese di novembre 2011 e precettarla dal mese di maggio 2012 (cfr.
doc. 4 specchietto dell’evoluzione degli oneri sociali per l’anno 2011
(dall’agosto a dicembre)).
Con decreti 10 marzo e 17
aprile 2014 della Pretura del Distretto di __________ sono state dichiarate
l’apertura del fallimento della società rispettivamente la sospensione della
procedura ai sensi dell’art. 230 LEF (doc. 3/C pubblicazione FUSC del 2 maggio
2014).
La Cassa ha insinuato l’8
maggio 2014 all’UEF di __________ il proprio credito di fr. 14'741.25 a titolo
di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti nel periodo agosto 2011
– marzo 2013 (doc. 3/D-D/1-3).
La procedura di fallimento
è stata definitivamente chiusa per mancanza di attivo non avendo nessun
creditore anticipato le spese per la sua continuazione (doc. 3/E).
La ragione sociale è stata
cancellata da RC il 15 ottobre 2014 (pubblicazione FUSC del 20 ottobre 2014).
1.3. Costatato di aver subìto un
danno, con decisione 31 ottobre 2014, la Cassa ha chiesto a RI 1 il
risarcimento per complessivi fr. 2'513.60. Importo, questo, che tiene conto
delle dimissioni del 16 marzo 2012 dalla carica di amministratrice unica della FA
1 e corrispondente ai contributi paritetici non soluti e scaduti al 31 dicembre
2011 (doc. 1).
La Cassa, in esito
all’opposizione del 24 novembre 2014 inoltrata contro la succitata decisione
(cfr. doc. 2), con decisione su opposizione 27 aprile 2015 ha confermato la
responsabilità di RI 1 ex art. 52 LAVS per un danno di fr. 2'513.60 (doc. 3).
1.4. Con il presente ricorso RI 1
ha impugnato la decisione su opposizione 27 aprile 2015 contestando una sua
responsabilità ex art. 52 LAVS.
Delle singole motivazioni
verrà detto, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
1.5. Con la risposta di causa la
Cassa – precisato di aver aperto le seguenti procedure di risarcimento:
decisione del 31 ottobre 2014 contro l’amministratore unico TERZ 1 la cui
opposizione è stata respinta con decisione su opposizione del 27 aprile 2015
cresciuta in giudicato e decisione del 14 aprile 2015 contro l’organo di fatto TERZ
2 cresciuta in giudicato – ha confermato integralmente la decisione su
opposizione e chiesto di respingere il ricorso.
1.6. Con scritto 6 luglio 2015
l’insorgente si è confermata nelle proprie argomentazioni (V).
1.7. Con decreto 13 luglio 2015 il
Vicepresidente del TCA ha chiamato in causa TERZ 1 e TERZ 2 (VII).
1.8. Con scritto 24 luglio 2015,
tramite l’avv. RA 1, TERZ 1 ha comunicato al TCA che avendo egli accettato la
decisione della CO 1 nei suoi confronti non intende partecipare alla procedura
(VIII).
Il doc. VIII è stato
notificato alle parti per conoscenza (IX).
2.1. In virtù dell'art. 52 cpv. 1
LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato
violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni
dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi
l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di
contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la
negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata
violazione delle prescrizioni legali.
Nell’ipotesi in cui il
datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la
pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i
suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV
Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento
al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi
dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in
DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di
compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso
in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la
cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi
organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito
del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa
anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura
di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des
Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements
récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la
responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC
1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora più datori di
lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una
persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono
solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va
rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1°
gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica,
rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone
che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono
responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero
danno”.
Il Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha
riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha
concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve
essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio
2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
Nella fattispecie
concreta, a seguito del fallimento della FA 1, la Cassa ha rettamente chiesto
(in via sussidiaria) a RI 1, amministratrice unica della società, il
risarcimento ex art. 52 LAVS.
2.2. Costituiscono elementi del
danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del
salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002
consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI
1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre
2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni
familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis
OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pag.
369 segg. e in RDAT II 2002 pag. 519 segg.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2
consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H
142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).
Secondo costante
giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,
mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia va ricordato che,
in applicazione del principio dell’ob-bligo di collaborazione delle parti, in
caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo
del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 pag.
133 consid. II/1b).
Nel caso in esame, oggetto
del danno sono i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non versati dalla FA 1 dall’agosto
al dicembre 2011, non contestati in quanto tali in sede di ricorso e risultanti
dalla documentazione agli atti (vedi, in particolare, l’estratto conto dei
contributi paritetici per il periodo 01.08.2011 – 31.12.2011 sub. doc. 3/F e lo
specchietto dell’evoluzione degli oneri sociali per l’anno 2011 sub. doc. 4).
Come accennato (cfr.
consid. 1.3), l’importo del danno fatto valere per complessivi fr. 2'513.60
corrisponde ai contributi paritetici non soluti e scaduti al 31 dicembre 2011 e
tiene conto del fatto che l’insorgente ha assunto la carica di amministratrice
unica della FA 1 dal 19 luglio 2011 (doc. 3/A) e rassegnato le proprie
dimissioni, con lettera raccomandata 14/16 marzo 2012 (doc. 3/B), prima
dell’emissione della richiesta di acconto per il primo trimestre del 2012.
Va qui ricordato che
determinante ai fini dell'accertamento della durata della responsabilità
dell'amministratore è il momento dell'estinzione effettiva del mandato (DTF 126
V 61; cfr. anche STFA H 153/00 del 24 aprile 2002 consid. 9 e H 282/01 del 27
febbraio 2002 consid. 3a). Detto momento è decisivo pure qualora si sia omesso
di procedere alla cancellazione dell'iscrizione nel registro di commercio. Il
diritto alla tutela della buona fede relativa all’iscrizione al Registro di
Commercio non può essere fatto valere in tale circostanza (DTF 126 V 61 consid.
4a e 4b, vedi inoltre la STCA 31.2012.5 del 18 febbraio 2013 confermata dal TF
nella STF 9C_212/2013 del 12 giugno 2013).
D’altra parte, di regola
l’amministratore di una società anonima è responsabile del danno provocato alla
cassa a partire dal momento della sua entrata effettiva nel consiglio di
amministrazione, indipendentemente dalla data d’iscrizione nel registro di
commercio (DTF 123 V 172 consid. 3, vedi anche la STF 9C_841/2010 del 22
settembre 2011 consid. 4.3).
Ribadito come l’insorgente
non faccia sostanzialmente valere contestazione alcuna con riferimento all’ammontare
del credito risarcitorio ex art. 52 LAVS di fr. 2'513.60, questa Corte ritiene
lo stesso adeguatamente comprovato, ricordato altresì come conformemente alla
legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le spese di
amministrazione, gli interessi moratori e le spese di diffida e esecutive
costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente ai contributi
paritetici rimasti scoperti.
2.3. Per definizione, il danno
considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione
in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro,
segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag.
99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono
innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di
esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i
contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività
salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire
Fatti
i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.
1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e
versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto
pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire
meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi
dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI
1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192
consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre – anche se ciò non
è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi
dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la
trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne
consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo
stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha
violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.4. La cassa di compensazione che
constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle
prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni
paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente
degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei
contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni
intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di
lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi
di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei
contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,
ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un
simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che
il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi
di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261
consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei
suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di
conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,
rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA
1987 pag. 7).
2.5. Ai sensi della giurisprudenza
del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando
questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi
persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza
richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve
generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della
stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634
consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die
Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I
fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili
a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura
questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto
della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il
tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle
responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta
(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,
op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,
in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene
che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei
contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
2.6. L’insorgente – dopo aver osservato che “(…) come ho
avuto modo di indicare nell’opposizione del 24 novembre 2014, si ribadisce che
fintanto che ho avuto accesso alla liquidità della società ho debitamente pagato
gli oneri sociali. Come ho ricordato e ribadito fermamente ho debitamente
avvisato l’azionista unico che il suo interagire, nell’incassare a contanti le
fatture dei clienti e gestendo direttamente la liquidità della società, mi
impediva di espletare le mie mansioni nonché le responsabilità nei confronti
degli istituti oneri sociali. Intimare un avviso via raccomandata al signor TERZ
Considerandi
2.
era impensabile perché quest’ultimo non avrebbe mai ritirato la raccomandata.
Mi si accusa di aver dato le dimissioni solo il 14 marzo 2012 mentre, secondo
la Cassa avrei dovuto inoltrarle dal momento che ero impossibilitata a svolgere
le mie funzioni. L’avvertimento dato all’azionista di seguire le mie istruzioni
e di permettermi quindi di gestire la liquidità, è stato dato all’inizio
dell’anno. Il signor TERZ 2 aveva capito e promesso che non avrebbe intralciato
la mia gestione. Passato il mese di gennaio, (che operativamente viste le
vacanze edilizia parte dal 15 del mese), e febbraio ho appurato che la
liquidità non entrava nel conto corrente bancario e di riflesso ho avvisato
l’azionista ed inoltrato le mie dimissioni. Il periodo di due mesi di fatto per
appurare se i miei ordini fossero seguiti da parte del signor TERZ 2 sono stati
il minimo operativo per capire se l’azionista mi permetteva l’espletare delle
mie funzioni. Dal momento in cui con l’inizio del mese di marzo ho appurato che
al signor TERZ 2 poco importava del pagamento degli oneri sociali e delle mie
responsabilità ho prontamente dato le dimissioni che per legge diventano
effettive solo dopo 30 giorni dalla data della notifica. Di conseguenza
l’inoltro delle mie dimissioni è stato tempestivo. (…)” (I) – sostiene che non può esserle addebitata
alcuna intenzionalità o negligenza grave e che l’unico responsabile per il
mancato pagamento dei contributi dovuti dalla FA 1 sarebbe il signor TERZ 2,
quale organo di fatto e come risulta dalla dichiarazione da lui sottoscritta il
12.
aprile 2012 (doc. 2/C).
Quanto addotto
dall’insorgente non è tuttavia sufficiente per liberarla da una responsabilità
ex art. 52 LAVS.
Va innanzitutto rilevato
che accettando il mandato di amministratrice unica della società l’insorgente
ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del
29.
ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio
2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO
ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della
gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello
statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.
L’amministratore deve, di
principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in
particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,
studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere
irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una
gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega
gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate
(STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF
114.
V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.).
Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano
regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in
conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02
dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H
209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165).
In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di
paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile
2001.
consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999
(H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art.
716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere
d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale
incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo la
nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie
dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono
impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S.
e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009
[31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del
28.
ottobre 2010).
A motivo di discolpa la
ricorrente sostiene che “(…) l’avvertimento dato all’azionista di seguire le
mie istruzioni e di permettermi quindi di gestire la liquidità, è stato dato
all’inizio dell’anno [ndr.: 2012]. Il signor TERZ 2 aveva capito e promesso che
non avrebbe intralciato la mia gestione. (…)” (I).
Va qui osservato che,
volendo ammettere (ancorché non provato) che TERZ 2 le impedisse di gestire la
liquidità della società, l’insorgente era al corrente di questa situazione dal
13.
dicembre 2011. Infatti, dall’opposizione del 24 novembre 2014 risulta che “(…)
nel 2011 la gestione della liquidità è stata seguita dall’AU che ha provveduto
al primo versamento dei contributi AVS di CHF 1'675.70 (doc. B) perché i primi
incassi dei clienti avvenivano sul conto corrente della banca della FA 1 a cui
la sottoscritta ne aveva accesso tramite e-banking. Dal 13.12.2011 (Doc. B)
il signor TERZ 2 è intervenuto nell’incasso delle fatture dei clienti
incassando a contanti direttamente lui stesso così che da lasciare
impossibilitata l’AU nella sua gestione e responsabilità nel pagamento degli
oneri sociali e dei fornitori. La sottoscritta rendeva attento più volte il
signor TERZ 2 che così facendo metteva in condizioni gravi la società e la
posizione stessa della sottoscritta mettendo in pericolo anche la continuità
della società. (…)” (doc. 2, la sottolineatura è del redattore).
Ammesso l’asserito
autoritario e grave intervento da parte di TERZ 2 dal 13 dicembre 2011, questo
Tribunale ritiene che l’insorgente non avrebbe dovuto aspettare fino al 14 marzo
2012.
per rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di amministratrice
unica.
Va infatti ricordato che
quando un amministratore accerta di non essere in grado di svolgere le funzioni
che gli incombono e che ripetute richieste vengono disattese – come asserito
dall’insorgente senza tuttavia comprovarle nella succitata opposizione del 24
novembre 2014 – egli può (e deve) mettere fine con atti propri alla situazione
di rischio, rassegnando le dimissioni (STF H 10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6.6
e H 258/03 del 14 aprile 2005 consid. 4.4).
Questo vale a maggiore ragione
visto che già il pagamento dei contributi paritetici per il periodo
agosto/settembre 2011 – oltretutto subito dopo l’affiliazione alla Cassa
(cfr. consid. 1.2), ciò che costituisce un aggravamento delle responsabilità
(STFA 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008 consid. 3.2) – aveva potuto essere
effettuato solo il 5 dicembre 2011 dopo la precedente diffida dell’11 novembre
2011.
(cfr. doc. 4).
Inoltre, nella
dichiarazione del 12 aprile 2012 (doc. 1/C che esplica tutt’al più
effetti interni nei rapporti tra gli organi societari che esulano dalla
procedura di risarcimento, vedi la STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid.
4.2
e la giurisprudenza ivi citata), TERZ 2 ha affermato: “(…) Io sottoscritto,
TERZ 2, nato il __________ 1976, dichiaro che, quale unico proprietario delle
azioni della spettabile FA 1 dal 1 luglio 2011, società con sede a __________
in via __________, la signora RI 1, nata il __________1966, amministratrice
unica dal 19.07.2011, non ha mai potuto gestire la mia società come pure non ha
mai gestito la liquidità perché solo il sottoscritto se ne occupava
direttamente (intercedendo nel pagamento che i clienti dovevano versare
direttamente alla società). Gli incassi della società fino ad oggi sono sempre
stati incassati dal sottoscritto e non ho mai messo in condizione di espletare
il mandato gestione della società alla signora RI 1 perché non gli consegnavo
gli incassi lasciando la società in difficoltà finanziarie e non permettere i
pagamenti verso i creditori terzi e gli istituti per gli oneri sociali. […]
Confermo inoltre che chi si occupa di assumere dipendenti e farli lavorare nei
cantieri è il sottoscritto ed alla signora RI 1 non le si può imputare alcuna
responsabilità in quanto io non l’ho mai tenuta al corrente di ogni mia scelta
e/o cambiamento. Mi sono sempre limitato a comunicarle quello che volevo in
merito alle potenziali assunzioni di personale. (…)” (doc. 1/C).
Orbene, vista la
situazione sopra descritta e richiamati i succitati doveri di controllo e
diligenza, il fatto che la ricorrente si sia apparentemente fidata delle
asserite rassicurazioni ricevute – “(…) Il signor TERZ 2 aveva capito
e promesso che non avrebbe intralciato la mia gestione. (…)” (I) – senza
aver proceduto ad un’accurata verifica della situazione contributiva, è segno
di una grave negligenza.
Va poi fatto presente che –
a prescindere dal fatto che non prova quanto asserito e meglio che: “(…) La
sottoscritta rendeva attento più volte il signor TERZ 2 che così facendo
metteva in condizioni gravi la società e la posizione stessa della sottoscritta
mettendo in pericolo anche la continuità della società. (…)” (doc. 2) –
non risulta che l’insorgente abbia chiesto immediatamente (dopo l’asserito
intervento a far tempo dal 13 dicembre 2011 di TERZ 2 nell’incasso a contanti
delle fatture dei clienti e la sostenuta sua impossibilità a gestire la
società) la trasmissione dei conti societari o altri documenti che
illustrassero l’andamento della ditta. Nel caso in cui non avesse ottenuto
risposta la ricorrente avrebbe dovuto intervenire subito, per quel che concerne
la posizione contributiva della società, chiedendo per esempio informazioni
direttamente alla Cassa ed in seguito intervenire affinché gli oneri sociali
fossero pagati. La ricorrente, se malgrado le sollecitazioni i contributi
paritetici fossero rimasti inpagati, avrebbe quindi dovuto inoltrare
tempestivamente le proprie dimissioni, senza attendere il 14 marzo 2012 (per un
altro caso in cui questo Tribunale ha ritenuto tardive le dimissioni inoltrate
da un socio gerente vedi la STCA 31.2008.8 del 17 dicembre 2008).
Va infatti ricordato che
nell’ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di sottrarsi
all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile ossia
inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STFA H/268/01 e H/269/01 del 5
giugno 2003).
In questo senso non può
essere seguita l’insorgente laddove sostiene che “(…) Il periodo di due mesi
di fatto per appurare se i miei ordini fossero seguiti da parte del signor TERZ
2.
sono stati il minimo operativo per capire se l’azionista mi permetteva
l’espletare delle mie funzioni. (…)” (I).
Accettando il mandato di
amministratrice unica l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale
funzione derivano e rilevato che, vista la carica assunta (amministratrice
unica), la prassi in materia prescrive agli organi degli obblighi di diligenza
e di controllo accresciuti (STF 10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6.3).
Giova qui inoltre
ricordare che un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi
della società evidenziando che altri si occupavano della gestione (RCC 1989
pag. 114 seg.; STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30
settembre 1998). Addirittura è da ritenere una negligenza grave anche la
passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i
quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto,
anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto
riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 28
gennaio 2004 nella causa A.F., inc. 31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi
riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996
nella causa M.G.) non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa.
Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un
amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a
sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la
sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non
avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale
agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che
altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società
quali organi di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue
responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996,
consid. 2.9).
La passività a dispetto
della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere
considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989
pag. 115).
La passività dimostrata
dall’insorgente è quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il
danno subìto dalla Cassa (STFA H 13/03 del 21 maggio 2003, H 65/01 del 13
maggio 2002 e H 38/01 del 17 gennaio 2002).
Quanto infine all’asserita
esclusiva responsabilità di terzi, va ricordato che, secondo la giurisprudenza
federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per
giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla gravità
dell'errore commesso dai presunti responsabili (STF 9C_675/2009 del 3 maggio
2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e dottrina ivi ciata; STFA 13 novembre
2000.
nella causa S, H 238/98, consid. 4b; Pratique VSI 1996 pag. 306).
Determinante è che le circostanze addotte dall’insorgente, come visto, non
costituiscono motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per
escludere quindi l’esistenza di una negligenza grave.
In simili circostanze
questo Tribunale deve concludere che non avendo adempiuto agli obblighi che la
carica di amministratrice unica le imponeva, RI 1 deve essere ritenuta
responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.
2.7
Visto tutto quanto precede il
ricorso va dunque respinto e la decisione impugnata confermata.
2.8
Il TF, nella DTF 137 V 51,
chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di
diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro
per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,
ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un
giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa
di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il
valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una
questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un
senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85
cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit
pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects
choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.
52.
LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;
cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa
l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del
titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per
il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella
quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema
di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo
evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di
diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85
cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico
anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere
dimostrata dal ricorrente).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati.
Contro la presente
decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In materia patrimoniale il
ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità
dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1
lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è
nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il
ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti