31.2015.6
Responsabilità datore di lavoro ex art. 52 LAVS. Responsabilità confermata di un socio gerente che ha assunto la carica con un debito contributivo di cui sapeva. Nessun valido motivo di giustificazion
3 febbraio 2016Italiano28 min
Source ti.ch
Incarto
n.
31.2015.6
BS
Lugano
3 febbraio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 luglio 2015 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione dell’11 giugno 2015 emanata da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita:
terza chiamata in causa:
FA 1 in liquidazione
(cancellata da RC il __________ 2014)
TERZ 1
rappr. da: RA 1
ritenuto in
fatto
1.1. La
FA 1, con sede a __________ (in precedenza a __________), è stata iscritta a
Registro di commercio il __________ 2010 (doc. A3). Lo scopo sociale consisteva
nell’ese-cuzione di lavori edili di sopra e sottostruttura.
TERZ
1 ha assunto la carica di amministratrice unica dal 7 marzo 2012 al 16 gennaio
2013 (date di pubblicazione nel FUSC), succeduta da RI 1, dimessasi il 16 maggio
2013 (doc. 4A).
1.2. La
società è stata affiliata alla CO 1 (di seguito la Cassa) in qualità di datrice
di lavoro dal 1. settembre 2010 fino al 31 luglio 2013.
La società è entrata in mora con il pagamento dei contributi,
per cui la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla da dicembre 2011 e
precettarla da gennaio 2012 (cfr. lo specchietto relativo all’evoluzione del
debito contributivo per il 2012 in doc. 5 ed estratto delle esecuzioni in doc.
7)
Con
decreti 5 luglio 2013 e 22 ottobre 2013 della Pretura del Distretto di __________
sono state dichiarate l’apertura del fallimento della società rispettivamente
la sospensione della procedura ai sensi dell’art. 230 LEF (doc. 4/D).
La
Cassa ha insinuato all’Ufficio fallimenti del Distretto di __________ il proprio
credito di fr. 18'652.-- a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG e AF non
soluti per il 2012 (doc. 4/E- E1).
La
procedura di fallimento è stata definitivamente chiusa per mancanza di attivo
non avendo alcun creditore anticipato le spese per la sua continuazione (doc.
4/F).
La
ragione sociale è stata cancellata da RC il 3 aprile 2014.
1.3. Costatato
di aver subito un danno, con decisione 27 febbraio 2015, la Cassa ha chiesto a RI
1 il risarcimento per complessivi fr. 18'652.35, importo corrispondente ai
contributi paritetici non soluti dalla società per l’anno 2012, in via solidale
con TERZ 1 limitatamente all’importo di fr. 12'537.-- (doc. 2).
La
Cassa, in esito all’opposizione del 31 marzo 2015 inoltrata contro la succitata
decisione (doc 3), con decisione su opposizione 11 giugno 2015 ha confermato la
responsabilità di RI 1 ex art. 52 LAVS per un danno di fr. 18'652,35, e in via
solidale con TERZ 1 per fr. 12'537.-- (doc. 4).
1.4. Contro
la suddetta decisione insorge RI 1 chiedendone l’annullamento. Rileva di aver
assunto il 7 gennaio 2013 la carica di amministratrice unica della società “…
dopo aver valutato attentamente la situazione aziendale e, a tal proposito,
nonostante l’insolvenza dell’azienda, i crediti ammontavano a cifre ben
superiori al debito nei confronti della CO 1, circa CHF 160'000,00, il che mi
ha fatto prendere detta decisione”. Contesta di aver intenzionalmente o per
negligenza grave causato un danno alla Cassa, essendosi adoperata per salvare
la società, in particolare cercando di recuperare i crediti societari e vendendo
i mezzi della società. Evidenzia infine di trovarsi in disoccupazione e quindi
di non poter far fronte a quanto chiesto per il danno non causato intenzionalmente.
1.5. Con
la risposta di causa la Cassa, confermando quanto espo-sto nella decisione
contestata, osserva che “… pur comprendendo gli sforzi intrapresi dalla
ricorrente per tentare di risollevare le sorti della società, come pure le
difficoltà finanziarie in cui la stessa si trova ora confrontata, la Cassa non
può che esimersi dall’affermare che tali motivazioni non sono ammesse dalla
giurisprudenza e dottrina quali motivi di giustificazione e discolpa”. Da
ultimo, su richiesta del TCA, la Cassa informa di aver dato avvio ad un analogo
procedimento risarcitorio anche nei confronti di TERZ 1, la quale non ha interposto
ricorso contro la decisione su opposizione dell’11 giugno 2015 ex art. 52 LAVS.
1.6. Con
scritto del 14 settembre 2015 la ricorrente ha elencato le misure intraprese
per risollevare la società, producendo documentazione (V) e a tale riguardo il 29
settembre 2015 la Cassa ha inoltrato le proprie osservazioni (VII).
1.7. Su
richiesta dal TCA, in data 9 ottobre 2015 la Cassa ha prodotto il dettaglio dell’evoluzione
del debito contributivo per il 2012 e la decisione risarcitoria del 18 febbraio
2015 nei confronti di TERZ 1 (X).
Il
5 novembre 2015 l’amministrazione ha poi confermato che TERZ 1, dopo la
crescita in giudicato della decisione risarcitoria nei suoi confronti, non ha effettuato
alcun versamento (XIII).
1.8. Con
decreto 10 novembre 2015 il Vicepresidente del TCA ha chiamato in causa TERZ 1 (XIV).
1.9. L’11
dicembre 2015 TERZ 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato le proprie
osservazioni.
Sostiene
di aver accettato nel 2012 la carica di amministratrice unica della FA 1 per
fare un favore alla signora RI 1 che già gestiva la società. Sostiene altresì che
“… non è mai stata organo materiale o di fatto della FA 1” e di non aver
avuto di conseguenza alcun potere decisionale. Nel maggio 2012 ha concesso un finanziamento
rateale di fr. 40'800.-- alla società che già allora ”… navigava in cattive
acque”. Rileva che con lettera 10 dicembre 2012 ha notificato le sue dimissioni
da amministratrice unica, precisando che con quello scritto la signora RI 1 si era
assunta “… tutti i debiti e crediti attuali, precedenti futuri della FA 1”.
Non avendo la società, rispettivamente la signora RI 1, integralmente
rimborsato il prestito, ha dovuto procedere all’incasso del saldo per vie
esecutive.
TERZ
1 sostiene che quando era amministratrice unica della società ha vigilato affinché
fossero pagati i contributi paritetici, fidandosi dell’operato della signora RI
1 e che d’altronde non le veniva data la possibilità di qualsiasi controllo. Pertanto
conclude chiedendo di essere esentata da qualsiasi responsabilità ex art. 52
LAVS (XIX).
1.10. RI
1, mediante osservazioni 22 dicembre 2015, contesta quanto sostenuto da TERZ 1,
rilevando in particolare di non avere mai assunto la gestione della società
prima del 16 gennaio 2013 e che non le spettava di rimborsare il prestito. Ribadisce
la richiesta di annullamento della decisione contestata e postula che la
signora TERZ 1 le restituisca quanto ingiustamente versato, oltre ai danni
economici e morali (XXI).
Il
29 dicembre 2015 la Cassa ha fatto presente di non avere alcuna osservazione da
fare riguardo a quanto sostenuto sopra (XXII).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF
8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2.
Oggetto
del contendere è sapere se RI 1 deve essere condannata al risarcimento
ex art. 52 LAVS come da decisione contestata. Per questo motivo ogni
contestazione riguardante il succitato contratto di finanziamento del maggio
2012 concesso da TERZ 1 alla società, prettamente di natura civilistica, esula
dalla competenza di questo Tribunale. In questo senso la richiesta di restituzione
nei confronti di TERZ 1, come pure eventuali pretese di risarcimento danni e
morali, non sono ricevibili.
Nel
merito
2.3. In
virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che
egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni
dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi
l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di
contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza
grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione
delle prescrizioni legali.
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria,
i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001
AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il
riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società
ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito
in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di
compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso
in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la
cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi
organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito
del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche
il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di
esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates
nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de
la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la
responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC
1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR
2001 AHV Nr. 6).
Qualora
più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più
organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne
rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi
citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in
vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il
datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri
dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della
liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse
rispondono solidalmente per l’intero danno”.
Il
Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale, TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli
organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52
LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1°
gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79
segg.).
Nella
fattispecie in esame, a seguito dell’apertura della procedura di fallimento
della FA 1 (cfr. consid. 1.2), la Cassa ha rettamente chiesto in via sussidiaria
alla ricorrente, membro del CdA della società, il risarcimento ex art. 52 LAVS
per i contributi paritetici non versati dalla citata società.
2.4. Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28
ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10;
Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01
del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art.
41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995
pag. 369 segg. e in RDAT II 2002 pag. 519 segg.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2
consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H
142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).
Secondo
costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria
pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia
va ricordato che, in applicazione del principio dell’ob-bligo di collaborazione
delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove
che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto
(RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
Nel
caso concreto, il danno fatto valere nei confronti della ricorrente è costituito
dal mancato pagamento da parte della FA 1 dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF
concernenti il 2012 (cfr. estratto conto con dichiarazione di salari in doc. 2;
cfr. anche specchietto dell’evoluzione dei pagamenti; doc X/5).
La
ricorrente è diventata amministratrice unica il 7 gennaio 2013 (data di pubblicazione
nel FUSC: __________ 2013) ed il danno si riferisce a precedenti contributi paritetici
scaduti e non versati.
A
tal riguardo va ricordato che, secondo giurisprudenza, il nuovo amministratore
risponde non soltanto dei contributi sociali correnti, ma pure del debito
scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione.
Infatti, secondo giurisprudenza, il nuovo amministratore deve vegliare affinché
vengano versati i contributi correnti e quelli scaduti e dovuti quando egli non
era ancora in carica, in quanto vi è rapporto di causa effetto tra l'inazione
dell'organo e il mancato pagamento dei contributi (DTF 119 V 407 consid. 4c;
RCC 1992 p. 269 consid. 7b). Nessuna responsabilità del nuovo amministratore
secondo l'art. 52 LAVS è data per contro per il danno causato alla cassa di
compensazione prima della sua entrata nel consiglio di amministrazione, nel
caso in cui egli nulla poteva modificare, e meglio poiché la società era già insolvente
(DTF 119 V 401) rispettivamente indebitata al punto che i contributi
risultavano irrecuperabili per motivi giuridici o di fatto (SVR 2002 AHV no. 10
p. 24 consid. 4c/aa; Nussbaumer, op.cit., p. 1076). In tale ipotesi l'amministratore
risponde unicamente per l’aggravamento del danno, ossia per ulteriori debiti
contributivi (Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach
art. 52 AHVG, 2008, n. 277 p.68 con riferimenti di giurisprudenza; cfr. anche
STFA H 156/05 del 16 gennaio 2007 consid. 7.2).
Ritornando
al caso in esame, la ricorrente sostiene che al momento della sua entrata in
carica in qualità di amministratrice unica la società era insolvibile e di aver
accettato l’incarico convinta, sulla base della documentazione a sua disposizione,
di poter salvare la società.
Ora,
dagli atti non emergono elementi che possano ritenere che prima del 16
gennaio 2013 (data di pubblicazione nel FUSC della nomina di amministratrice
unica) la società fosse effettivamente insolvente e che quindi i contributi risultassero
irrecuperabili. Né del resto la ricorrente ha comprovato una situazione di insolvenza
mediante la produzione, ad esempio, di bilanci (cfr. STF 9C_841/2010 del 22
settembre 2011 consid. 4) o di attestati di carenza beni. Va invece rilevato
che l’insolvenza della società è stata dichiarata con l’apertura del fallimento
(5 luglio 2013), successivo al 16 gennaio 2013. D’altronde l’ultimo pagamento
di contributi risale all’8 febbraio 2013 (cfr. il succitato specchietto dei
pagamenti in doc. 5).
Ne
consegue che l’insorgente deve rispondere del danno fatto valere con la
decisione impugnata.
2.5. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique
VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52
LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue
disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di
pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività
salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire
i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.
1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti)
e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai
sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno
(Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186
consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre
– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di
lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere
il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione
richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti
della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS,
anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag.
608 consid. 5b).
2.6. La
cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non
osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo
di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente
degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei
contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni
intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di
lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi
di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei
contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,
ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un
simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che
il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi
di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole
(DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985
pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi
responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza
decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di
discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag.
7).
2.7. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una
negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare
quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella
stessa situazione.
La
misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza
che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore
di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC
1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti;
Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I
Fatti
fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili
a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura
questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto
della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il
tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle
responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta
(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,
op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,
in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene
che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei
contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
2.8. Nella
fattispecie concreta va rilevato che accettando il mandato di amministratrice
unica l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano
(STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003
e H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a
cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone
incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza
della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.
L’amministratore
deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in
particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,
studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere
irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una
gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale,
l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H
282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V
219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.).
Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente
versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità
all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11
novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del
28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso
contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di
paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile
2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999
(H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma
(art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere
d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale
incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo
la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie
dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono
impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S.
e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009
[31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del
28 ottobre 2010).
In
queste circostanze, quanto asserito dalla ricorrente nelle osservazioni 22
dicembre 2015, ossia di non aver mai tenuto la contabilità della società e di
avere in sostanza accettato la carica di amministratrice unica su proposta della
signora TERZ 1 “… per cercare di arrotondare lo stipendio che allora prendevo
come segretaria, in attesa di un nuovo posto di lavoro, che lei stessa, visto
la sua posizione, avrebbe sicuramente trovato, in cambio del rimborso del
finanziamento da lei effettuato nei confronti della FA 1, fino a quando la società
non sarebbe stata in grado di pagare nuovamente” non sono sufficienti per liberarla
da una sua responsabilità ex art. 52 LAVS.
Vero
che nel medesimo scritto la ricorrente ha sostenuto di essere stata raggirata
dalla signora TERZ 1 non avendo quest’ultima fatto nulla di quanto promesso,
ossia di trovarle un nuovo posto di lavoro.
Tuttavia,
essa, ad esempio, non ha sostenuto di essere stata all’oscuro della reale
situazione della società. A tale riguardo, secondo giurisprudenza, se il reale amministratore di una società sottaccia scientemente e
volontariamente l'effettiva situazione della società agli altri amministratori,
seriamente intenzionati ad assumere le loro funzioni e le rispettive responsabilità,
per questioni di prestigio o di pudore, questi ultimi non potranno essere
ritenuti responsabili del danno cagionato alla Cassa di compensazione (STFA
non pubblicate del 30 marzo 1993 nella causa D.S. e del 9 maggio 1994 in re
T.B., nonché STCA inedita del 31 marzo 1995 in re W.W. e T, consid. 2.7). Anzi, la ricorrente ha sostenuto di essere stata consapevole
dello stato finanziario di illiquidità della FA 1.
2.9. Occorre
esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro,
rispettivamente il proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano
scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193
consid. 2b).
Costituisce
motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo
il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di
liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata
situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai
sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora
altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per
la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che
i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione
decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca
credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi
sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento
fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile
(STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in
dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art.
52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung
des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi
scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.;
cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123
V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la
Considerandi
ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri
delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23
luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid.
3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve
prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto
che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto
2001.
consid. 4a).
Da
distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare
l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello
in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente
rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi
segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e
ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri
obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere
sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei
contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la
giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva
tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008
consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696
segg. pag. 163 segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato
che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se
il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i
pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e
numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa
M.).
In concreto, pur non misconoscendo gli sforzi intrapresi dalla
ricorrente nel tentativo di risollevare la società, rispettivamente di cercare
di versare gli arretrati contributivi, secondo questo Tribunale non vi sono
validi motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel senso
della succitata giurisprudenza, motivi che del resto la ricorrente non ha
invocato.
Non
va dimenticato che la FA 1 è entrata
in mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa ha dovuto sistematicamente
diffidarla da dicembre 2011 e precettarla da gennaio 2012. Ciononostante la società
ha lasciato scoperti i contributi degli ultimi sei mesi del 2012. Non
risulta che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea
crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità
(in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243; STFA H 134/02 del 30 gennaio
2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992
pag. 261). La ricorrente stessa ha ammesso uno stato d’illiquidità duratura.
Visto
inoltre che il mancato pagamento dei contributi non si riferisce ad un periodo
relativamente corto (due/tre mesi) e che precedentemente il datore di lavoro
non ha pagato regolarmente i contributi, conformemente alla succitata giurisprudenza,
un motivo di giustificazione va escluso già per questa ragione.
Non
è quindi affatto accertato, con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla
giurisprudenza, che la scelta di non versare integralmente i contributi paritetici
fosse, secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per tentare,
di fronte comunque ad una cronica mancanza di liquidità, il salvataggio della
società; nemmeno è assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente
presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa di compensazione riguardo
ad ogni suo credito (cfr. STFA del 12 dicembre 2002 nella causa B, H 279/01,
consid. 3.2; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01, consid. 4c; DTF
123.
V 244 consid. 4b; DTF 108 V 188). Viste le circostanze rilevate era
pensabile il contrario.
Ne
consegue che la responsabilità ex art. 52 LAVS è da confermare, motivo per cui
essa deve risarcire alla Cassa il danno derivante dal mancato pagamento da
parte della FA 1 degli oneri sociali relativi al 2012 per complessivi fr. 18'652.35,
in via solidale con TERZ 1, quest’ultima limitatamente all’importo di fr.
12'537.--.
Infine,
la ricorrente, disoccupata, sostiene di non essere in grado di far fronte al
chiesto risarcimento.
Va
qui fatto presente che la sua situazione economica non è rilevante ai fini del
presente giudizio. Nella procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS non è infatti
contemplato l'istituto del condono (che presuppone l'esistenza della buona fede
e dell'onere gravoso, cfr. art. 25 LPGA). Infatti, secondo la giurisprudenza,
non può essere riconosciuta la buona fede, condizione essenziale per ottenere
il condono nel caso in cui il richiedente ha agito intenzionalmente o per grave
negligenza (RCC 1986 p. 664). Se il datore di lavoro, o l’organo della persona
giuridica, viene riconosciuto responsabile, questo significa che egli ha
appunto agito intenzionalmente o per grave negligenza, per cui un condono é a
priori escluso. Spetta comunque alla Cassa valutare, nell'ambito dell'esecuzione
del presente giudizio condannatorio, le reali possibilità di incasso (STCA
31.2002.42
del 30 aprile 2008 e 31.2002.42 del 22 settembre 2003).
In
conclusione, visto tutto quanto precede il ricorso va respinto e la decisione
su opposizione impugnata confermata.
2.10
Il
TCA ha chiamato in causa TERZ 1, la quale ha chiesto di non essere ritenuta
responsabile ex art. 52 LAVS.
Va
fatto presente che contro la decisione su opposizione 11 giugno 2015 TERZ 1 non
ha interposto ricorso (cfr. consid. 1.5) ed è quindi cresciuta in giudicato. Per
questo motivi con la chiamata in causa la questione della sua responsabilità
non può essere riesaminata.
2.11
Il
TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del
ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità
del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni
in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico
interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti
di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile
solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in
presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa
l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato”
ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours
en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances
sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité
selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE
2009.
pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è
pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità
del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione
per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138
nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso
in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo
evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di
diritto di importanza fondamentale” –
presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il
ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non
raggiunge i fr. 30'000.-- – deve
essere dimostrata dal ricorrente).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati.
Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In
materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo
della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.
30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i
fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora
non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113
LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione
impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti