Lexipedia

Decisione

31.2015.6

Responsabilità datore di lavoro ex art. 52 LAVS. Responsabilità confermata di un socio gerente che ha assunto la carica con un debito contributivo di cui sapeva. Nessun valido motivo di giustificazion

3 febbraio 2016Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili

a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura

questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto

della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il

tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle

responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta

(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,

op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,

in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene

che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei

contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

2.8. Nella

fattispecie concreta va rilevato che accettando il mandato di amministratrice

unica l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano

(STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003

e H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a

cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone

incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza

della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.

L’amministratore

deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in

particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,

studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere

irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una

gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale,

l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H

282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V

219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.).

Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente

versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità

all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11

novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del

28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso

contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di

paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile

2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999

(H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma

(art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere

d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale

incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo

la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie

dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono

impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S.

e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009

[31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del

28 ottobre 2010).

In

queste circostanze, quanto asserito dalla ricorrente nelle osservazioni 22

dicembre 2015, ossia di non aver mai tenuto la contabilità della società e di

avere in sostanza accettato la carica di amministratrice unica su proposta della

signora TERZ 1 “… per cercare di arrotondare lo stipendio che allora prendevo

come segretaria, in attesa di un nuovo posto di lavoro, che lei stessa, visto

la sua posizione, avrebbe sicuramente trovato, in cambio del rimborso del

finanziamento da lei effettuato nei confronti della FA 1, fino a quando la società

non sarebbe stata in grado di pagare nuovamente” non sono sufficienti per liberarla

da una sua responsabilità ex art. 52 LAVS.

Vero

che nel medesimo scritto la ricorrente ha sostenuto di essere stata raggirata

dalla signora TERZ 1 non avendo quest’ultima fatto nulla di quanto promesso,

ossia di trovarle un nuovo posto di lavoro.

Tuttavia,

essa, ad esempio, non ha sostenuto di essere stata all’oscuro della reale

situazione della società. A tale riguardo, secondo giurisprudenza, se il reale amministratore di una società sottaccia scientemente e

volontariamente l'effettiva situazione della società agli altri amministratori,

seriamente intenzionati ad assumere le loro funzioni e le rispettive responsabilità,

per questioni di prestigio o di pudore, questi ultimi non potranno essere

ritenuti responsabili del danno cagionato alla Cassa di compensazione (STFA

non pubblicate del 30 marzo 1993 nella causa D.S. e del 9 maggio 1994 in re

T.B., nonché STCA inedita del 31 marzo 1995 in re W.W. e T, consid. 2.7). Anzi, la ricorrente ha sostenuto di essere stata consapevole

dello stato finanziario di illiquidità della FA 1.

2.9. Occorre

esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro,

rispettivamente il proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano

scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193

consid. 2b).

Costituisce

motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo

il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di

liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata

situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai

sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora

altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per

la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che

i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione

decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca

credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi

sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento

fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile

(STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in

dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art.

52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung

des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi

scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.;

cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123

V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la

Considerandi

ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri

delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23

luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid.

3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve

prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto

che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto

2001.

consid. 4a).

Da

distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare

l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello

in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente

rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi

segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e

ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri

obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere

sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei

contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la

giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva

tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008

consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696

segg. pag. 163 segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato

che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se

il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i

pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e

numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa

M.).

In concreto, pur non misconoscendo gli sforzi intrapresi dalla

ricorrente nel tentativo di risollevare la società, rispettivamente di cercare

di versare gli arretrati contributivi, secondo questo Tribunale non vi sono

validi motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel senso

della succitata giurisprudenza, motivi che del resto la ricorrente non ha

invocato.

Non

va dimenticato che la FA 1 è entrata

in mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa ha dovuto sistematicamente

diffidarla da dicembre 2011 e precettarla da gennaio 2012. Ciononostante la società

ha lasciato scoperti i contributi degli ultimi sei mesi del 2012. Non

risulta che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea

crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità

(in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243; STFA H 134/02 del 30 gennaio

2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992

pag. 261). La ricorrente stessa ha ammesso uno stato d’illiquidità duratura.

Visto

inoltre che il mancato pagamento dei contributi non si riferisce ad un periodo

relativamente corto (due/tre mesi) e che precedentemente il datore di lavoro

non ha pagato regolarmente i contributi, conformemente alla succitata giurisprudenza,

un motivo di giustificazione va escluso già per questa ragione.

Non

è quindi affatto accertato, con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla

giurisprudenza, che la scelta di non versare integralmente i contributi paritetici

fosse, secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per tentare,

di fronte comunque ad una cronica mancanza di liquidità, il salvataggio della

società; nemmeno è assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente

presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa di compensazione riguardo

ad ogni suo credito (cfr. STFA del 12 dicembre 2002 nella causa B, H 279/01,

consid. 3.2; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01, consid. 4c; DTF

123.

V 244 consid. 4b; DTF 108 V 188). Viste le circostanze rilevate era

pensabile il contrario.

Ne

consegue che la responsabilità ex art. 52 LAVS è da confermare, motivo per cui

essa deve risarcire alla Cassa il danno derivante dal mancato pagamento da

parte della FA 1 degli oneri sociali relativi al 2012 per complessivi fr. 18'652.35,

in via solidale con TERZ 1, quest’ultima limitatamente all’importo di fr.

12'537.--.

Infine,

la ricorrente, disoccupata, sostiene di non essere in grado di far fronte al

chiesto risarcimento.

Va

qui fatto presente che la sua situazione economica non è rilevante ai fini del

presente giudizio. Nella procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS non è infatti

contemplato l'istituto del condono (che presuppone l'esistenza della buona fede

e dell'onere gravoso, cfr. art. 25 LPGA). Infatti, secondo la giurisprudenza,

non può essere riconosciuta la buona fede, condizione essenziale per ottenere

il condono nel caso in cui il richiedente ha agito intenzionalmente o per grave

negligenza (RCC 1986 p. 664). Se il datore di lavoro, o l’organo della persona

giuridica, viene riconosciuto responsabile, questo significa che egli ha

appunto agito intenzionalmente o per grave negligenza, per cui un condono é a

priori escluso. Spetta comunque alla Cassa valutare, nell'ambito dell'esecuzione

del presente giudizio condannatorio, le reali possibilità di incasso (STCA

31.2002.42

del 30 aprile 2008 e 31.2002.42 del 22 settembre 2003).

In

conclusione, visto tutto quanto precede il ricorso va respinto e la decisione

su opposizione impugnata confermata.

2.10

Il

TCA ha chiamato in causa TERZ 1, la quale ha chiesto di non essere ritenuta

responsabile ex art. 52 LAVS.

Va

fatto presente che contro la decisione su opposizione 11 giugno 2015 TERZ 1 non

ha interposto ricorso (cfr. consid. 1.5) ed è quindi cresciuta in giudicato. Per

questo motivi con la chiamata in causa la questione della sua responsabilità

non può essere riesaminata.

2.11

Il

TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del

ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità

del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni

in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico

interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti

di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile

solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in

presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa

l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato”

ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours

en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances

sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité

selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE

2009.

pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è

pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità

del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione

per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138

nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso

in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di

diritto di importanza fondamentale” –

presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il

ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non

raggiunge i fr. 30'000.-- – deve

essere dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6,

6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i

fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione

impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti