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Decisione

31.2016.10

Responsabilità ex 52 LAVS dell'amministratrice unica di una SA. Violato l'obbligo di diligenza. Non dato motivi di concolpa della cassa. No dati motivi di giustificazione e di discolpa

6 aprile 2017Italiano52 min

Source ti.ch

Fatti

I doc. XVIII, XIX, XX, XXI

e XXII sono stati trasmessi alle parti per conoscenza (XXIII).

Considerandi

2.1

In virtù dell'art. 52 cpv. 1

LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato

violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni

dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi

l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di

contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la

negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata

violazione delle prescrizioni legali.

Nell’ipotesi in cui il

datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la

pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i

suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV

Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento

al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi

dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in

DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di

compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso

in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la

cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi

organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito

del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa

anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura

di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des

Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les

développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances

relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991,

pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001

AHV Nr. 6).

Qualora più datori di

lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una

persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono

solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va

rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1°

gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica,

rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone

che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono

responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero

danno”.

Il Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha

riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha

concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve

essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio

2003.

– del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

Nella fattispecie

concreta, a seguito dell’apertura della procedura di fallimento della (cfr.

consid. 1.2), la Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1, quale

amministratrice unica della società, il risarcimento ex art. 52 LAVS.

2.2

Costituiscono elementi del

danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del

salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002

consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI

1994.

pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre

2002.

consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni

familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis

OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pag.

369.

segg. e in RDAT II 2002 pag. 519 segg.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2

consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H

142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

Secondo costante

giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,

mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

Tuttavia va ricordato che,

in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in

caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo

del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 pag.

133.

consid. II/1b).

Nel caso in esame, oggetto

del danno è il mancato versamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF dal 2013

(da luglio) al 2014 (fino ad ottobre), così come risultano dagli specchietti

relativi all’evoluzione del debito contributivo della FA 1 per gli anni 2013 e

2014, dagli estratti conto dei contributi paritetici per gli stessi anni, dalle

attestazioni di salario sempre per gli stessi anni e dalla dichiarazione dei

salari del datore di lavoro per il 2013 (doc. 1/A-D, 4, 5, 6 e 7).

L’importo del danno fatto

valere per complessivi fr. 81'787.70 (cfr. consid. 1.3), a prescindere dal

fatto che non è stato in quanto tale contestato e che tiene conto delle

dimissioni dalla carica di amministratrice unica rassegnate dalla ricorrente il

18/25 novembre 2014 (cfr. doc. 3/A-B), è quindi da ritenere adeguatamente

comprovato, ricordato altresì come conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e

alla succitata giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi

moratori e le spese di diffida e esecutive costituiscono elementi del danno

risarcibile unitamente ai contributi paritetici rimasti scoperti.

Quanto alla censura

secondo la quale “(…) una persona può essere ritenuta responsabile del danno

al massimo a partire dal momento della sua entrata effettiva quale

amministratore (…)” (I, punto 7), si dirà ai prossimi considerandi.

2.3

Per definizione, il danno

considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione

in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro,

segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag.

99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono

innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di

esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i

contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività

salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire

i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.

1.

LAVS, artt. 34 segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e

versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto

pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire

meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi

dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI

1993.

pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192

consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre – anche se ciò non

è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi

dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la

trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne

consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo

stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha

violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.4

La cassa di compensazione che

constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle

prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni

paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente

degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei

contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni

intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di

lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi

di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70.

pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei

contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,

ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un

simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che

il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi

di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine

ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261

consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei

suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di

conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA

1987.

pag. 7).

2.5

Ai sensi della giurisprudenza

del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando

questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi

persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza

richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve

generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della

stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634

consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die

Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I

fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili

a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura

questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto

della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il

tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle

responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta

(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,

op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,

in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene

che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei

contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

2.6

Nella fattispecie concreta la

ricorrente – amministratrice unica con diritto di firma individuale

della FA 1 – sostiene che nessuna responsabilità possa esserle

attribuita adducendo che la gestione della società era stata delegata al suo

compagno TERZ 1 che glielo aveva richiesto e che la rassicurava quando chiedeva

delle informazioni; che “(…) con la sua formazione e la sua giovane età non

poteva avere le capacità professionali e competenze per rendersi conto di

quello che stava realmente accadendo nella gestione della ditta (…)” (cfr.

ricorso pag. 5), che “(…) non era esigibile a nessuno, che si trovasse in

una medesima situazione professionale e affettiva, che agisse in modo diverso

(…)” (cfr. ricorso pag. 5); che “(…) la divisione dei compiti nella coppia

era peraltro chiara; TERZ 1 si occupava della gestione della sua ditta, RI 1

della casa coniugale, del suo lavoro quale __________ e della bimba comune (…)”

(cfr. ricorso pag. 5) e che, in ogni caso, non può esserle richiesta la

rifusione del danno antecedente al 5 febbraio 2014, data dalla quale ha

rivestito la suddetta funzione.

Quanto asserito non è

sufficiente per liberare la ricorrente da una responsabilità ex art. 52 LAVS.

Accettando il mandato di

amministratrice unica l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale

funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2

dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai

sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta

vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto

concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle

istruzioni.

L’amministratore deve, di

principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in

particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,

studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere

irregolarità. Così, l'organo di una società anonima deve prestare attenzione

particolare alla scelta delle persone cui viene affidata la gestione degli

affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che egli dà

(cura in instruendo) e alla sorveglianza (cura in custodiendo). Segnatamente è

suo preciso dovere vigilare e attivarsi di conseguenza affinché i contributi

vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1992 pag. 268

consid. 4b). Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione

scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale,

l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H

282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V

219.

= RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.).

Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano

regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in

conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02

dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H

209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165).

In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di

paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27

aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8

novembre 1999

(H 160/99), il TFA ha

rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1

CO, ndr.) è di evidenziare che il mandato quale consigliere

d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale

incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo

la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie

dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono

impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S.

e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009

[31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del

28.

ottobre 2010).

In queste circostanze la

ricorrente non può trarre alcunché a suo favore per il fatto che “(…) ha la

formazione di aiuto medico. Ella non ha mai svolto attività professionali

nell’ambito dell’amministrazione e/o contabilità (…)” (cfr. ricorso pag. 2).

Infatti, se riteneva di

non avere sufficienti conoscenze per assumere la carica di amministratrice

unica della FA 1, ella non avrebbe dovuto accettarla rispettivamente, se detta

incompetenza fosse emersa posteriormente, ella avrebbe dovuto rassegnare

tempestivamente le proprie dimissioni.

In quanto cosciente della

sua incompetenza in materia all’insorgente non poteva sfuggire di non essere neanche

in grado di ossequiare ai suoi obblighi circa l’attenzione particolare alla

scelta delle persone cui viene affidata la gestione degli affari importanti

della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che dà (cura in instruendo) e

alla sorveglianza (cura in custodiendo).

In concreto, anche

ammettendo che il compagno glielo abbia richiesto, ella non avrebbe nemmeno potuto/dovuto

dare seguito alla domanda di delega.

Ritenuta l’incompetenza e

l’asserita chiara “(…) suddivisione dei compiti nella coppia (…)” (cfr.

ricorso pag. 5), non è poi dato di sapere per quali ragioni l’insorgente non

abbia chiesto al suo compagno perché non potesse assumere lui la carica di

amministratore unico della SA. Va qui sottolineato che è la stessa ricorrente

ad evidenziare che “(…) di fatto chi gestiva la società era già prima, e a

maggior ragione dalla firma della delega, unicamente il compagno TERZ 1 (…)”

(cfr. ricorso pagg. 2 e 3).

Visto che il suo compagno “(…)

la rassicurava, spiegandole che non doveva occuparsi di nulla in quanto si

sarebbe attivato lui personalmente nella gestione della ditta, e che

necessitava di RI 1 in tale posizione solo per alcuni mesi a causa delle

dimissioni del fratello, in attesa di trovare una persona appropriata al ruolo

(…)” (cfr. ricorso pag. 2), l’insorgente non avrebbe neppure dovuto

attendere fino al 18/25 novembre 2014 (quindi oltre nove mesi dopo l’assunzione

della carica) per rassegnare le proprie dimissioni.

Questo vale a maggiore

ragione rilevato, da una parte, che le rassicurazioni per giurisprudenza non

hanno in sé valore liberatorio (il TFA ha riconosciuto responsabile la moglie

di un amministratore, anch’essa membro del CdA, che non disponeva di una

particolare formazione e che si fidava delle parole “rassicuranti” del

marito, senza comunque verificarne la veridicità; STFA inedita dell’8 gennaio

1990.

in re B. menzionata da Frésard, op.cit., RSA 1991 pag. 165 punto 8).

Dall’altra parte che, vista la funzione assunta (amministratrice unica), la

prassi in materia prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di

controllo accresciuti (STF 10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6.3).

Va qui precisato che,

secondo costante giurisprudenza (STCA 31.2007.18-20 del 9 giugno 2008,

31.2002.03

del 22 maggio 2002 e 31.1995.12 del 14 giugno 1995), la

responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in

relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un

fallimento.

Giova qui ricordare che un

amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società

evidenziando che altri si occupavano della gestione (RCC 1989 pag. 114 seg.;

STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre

1998). Addirittura è da ritenere una negligenza grave anche la passività di

amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono

tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il

fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i

pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004

nella causa A.F., inc. 31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non

benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.) non

costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21

maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi

dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai

partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla

costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito

alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire

configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre

persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali

organi di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue responsabilità

(STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid.

2.

).

La passività a dispetto

della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere

considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989

pag. 115).

Questo Tribunale rileva

che l’insorgente non ha addotto e tantomeno provato di essere stata impedita

nell’esercizio della sua carica di amministratrice unica della FA 1. Nemmeno ha

sostenuto (e tantomeno documentato) di essere stata ingannata mediante raggiri

di rilevanza penale e che a causa degli stessi non può esserle imputata una

negligenza grave (in argomento cfr. la STFA H 152/05 del 7 febbraio 2006).

L’insorgente non ha dunque

validamente dimostrato che, nonostante l’assunzione della veste di

amministratrice unica con tutti gli oneri che da tale carica derivano, il suo

compagno le ha sottaciuto scientemente e volontariamente l’effettiva situazione

della società e/o fornito informazioni errate, ma affidanti, al riguardo della

stessa (in argomento cfr. la STCA 31.2006.14 + 17-22 del 5 luglio 2007).

In questo senso non

bastano le generiche e non documentate affermazioni secondo le quali “(…) l’unico

responsabile dell’amministrazione e del pagamento dei contributi paritetici e

AF della ditta FA 1 per il periodo 2013 e 2014 è TERZ 1, organo di fatto della

società, colui che si recava giornalmente in ditta e l’unico che aveva potere

decisionale. Era lui a stipulare i contratti d’assunzione del personale, a far

allestire le tabelle per i contributi paritetici, a dare ordini alle

segretarie/contabili, a ricevere la posta ed eventuali richiami di pagamento.

[…] Quando si informava presso TERZ 1 su come andasse l’azienda, veniva

rassicurata che aveva un buon giro d’affari e che stavano trovando la persona

adatta per sostituirla quale AU. (…)” (cfr. ricorso pagg. 4 e 5).

Al riguardo, questo

Tribunale ribadisce che l’insorgente non documenta quando, in quali occasioni e

in che forma avrebbe interpellato TERZ 1.

L’insorgente nemmeno

adduce in che modo ella sarebbe stata impedita nello svolgere le sue mansioni

di organo formale e/o raggirata da TERZ 1. Del resto – visto che

sostiene che “(…) di fatto chi gestiva la società era già prima, e a maggior

ragione dalla firma della delega, unicamente il compagno TERZ 1 (…)” (cfr.

ricorso pag. 3) – va qui ricordato che, nell’ipotesi in cui un organo

societario non sia in grado di sottrarsi all’influsso di terzi, ne dovrà trarre

la sola conclusione possibile ossia inoltrare immediatamente le sue dimissioni

(STFA H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003).

In ogni caso, nella misura

in cui l’insorgente volesse fare valere un’esclusiva gestione della società da

parte di terzi (in casu da parte di TERZ 1), va ricordato che, secondo la

giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente

ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla

gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (in argomento STF

9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e dottrina ivi

citata; STFA 13 novembre 2000 nella causa S, H 238/98, consid. 4b; Pratique VSI

1996.

pag. 306). Determinante è che le circostanze addotte dall’insorgente, come

visto, non costituiscono motivi sufficienti per esonerarla dalla sua

responsabilità e per escludere quindi l’esistenza di una negligenza grave.

Riguardo all’assunto

secondo il quale l’insorgente non potrebbe essere chiamato a rispondere dei

contributi scaduti e non versati prima del 5 febbraio 2014 allorquando ha

accettato la carica di amministratrice unica della società, va osservato quanto

segue.

Il nuovo amministratore

risponde non soltanto dei contributi sociali correnti, ma pure del debito

scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione. Infatti,

secondo giurisprudenza, il nuovo amministratore deve vegliare affinché vengano

versati i contributi correnti e quelli scaduti e dovuti quando egli non era

ancora in carica, in quanto vi è rapporto di causa effetto tra l'inazione

dell'organo e il mancato pagamento dei contributi (DTF 119 V 407 consid. 4c;

RCC 1992 pag. 269 consid. 7b). Nessuna responsabilità del nuovo amministratore

secondo l'art. 52 LAVS è data per contro per il danno causato alla cassa di

compensazione prima della sua entrata nel consiglio di amministrazione, nel

caso in cui egli nulla poteva modificare, e meglio poiché la società era già

insolvente (DTF 119 V 401) rispettivamente indebitata al punto che i contributi

risultavano irrecuperabili per motivi giuridici o di fatto (SVR 2002 AHV Nr. 10

pag. 24 consid. 4c/aa; Nussbaumer, op.cit., pag. 1076). In tale ipotesi

l'amministratore risponde unicamente per l’aggravamento del danno, ossia per

ulteriori debiti contributivi (Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und

seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 277 pag. 68 con riferimenti di

giurisprudenza; cfr. anche STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.3 e

STFA H 156/05 del 16 gennaio 2007 consid. 7.2).

Nel caso in esame dagli

atti non emerge, né del resto è stato sostenuto, che al momento dell’entrata in

carica quale amministratrice unica della FA 1, la società si trovasse già in

uno stato d’insolvenza tale da rendere impossibile il pagamento dei contributi

già scaduti, motivo per cui l’insorgente deve rispondere anche per gli oneri sociali

dovuti prima del febbraio 2014.

In effetti, come rilevato

dalla Cassa e rimasto incontestato, “(…) l’insolvenza della società è stata

constatata il 18 febbraio 2015 con la pubblicazione sul FUSC dell’apertura del

fallimento della FA 1, verificatosi quindi dopo le dimissioni dalla società

della signora RI 1, inoltrate con effetto al 25 novembre 2014. Inoltre, si

evidenzia che a mente della giurisprudenza, prima di assumere la carica di

organo formale, la ricorrente avrebbe dovuto appurare se i contributi

paritetici AVS scaduti ed esigibili fossero già stati pagati e nel caso in cui

non gli fosse stata data la possibilità di verificare la contabilità e la

situazione contributiva, non doveva accettare il mandato o perlomeno esigere

immediatamente il pagamento dell’arretrato contributivo (STCA 10 ottobre 2014,

inc. 31.2014.1). (…)” (V pagg. 5 e 6).

La ricorrente non ha

dunque nemmeno reso verosimile che al momento dell’entrata in carica quale amministratrice

unica, la FA 1 fosse insolvente o indebitata a tal punto da dover considerare

irrecuperabili i contributi dovuti prima dell’inizio del suo mandato (febbraio

2014). Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta

dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio

devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo

principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere

delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid.

1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di

collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare –

ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo

alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti

rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V

264.

consid. 3b con riferimenti).

Conformemente alla

succitata giurisprudenza l’insorgente deve pertanto rispondere,

indipendentemente dalla questione a sapere se abbia o meno contribuito a tale

posta di danno, anche per gli oneri sociali dovuti prima della sua entrata

quale amministratrice unica della società.

Riguardo alla censura

secondo la quale “(…) in ogni caso manca il nesso causale adeguato tra le

contestate e presunte mancanze della ricorrente, e il danno verificatosi alla

Cassa, per poter addebitare qualsivoglia responsabilità. (…)” (I, pag. 3 e

4), questo Tribunale si limita ad evidenziare che la giurisprudenza (cfr. in

particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina

ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",

cfr. Ulrich Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen

Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle

assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di

causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto

in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_394/2016 del 21

novembre 2016, consid. 5).

Quanto all’assunto secondo

il quale “(…) non era esigibile a nessuno, che si trovasse in una medesima

situazione professionale e affettiva, che agisse in modo diverso (…)” (cfr.

ricorso pag. 5), rettamente la Cassa ha rilevato che “(…) la ricorrente non

può liberarsi dalla propria responsabilità ex art. 52 LAVS adducendo che non

avrebbe avuto motivi di dubitare delle rassicurazioni fornitele dal signor TERZ

1.

solo per la ragione che vi fosse una relazione sentimentale tra di loro.

Infatti, anche se generalmente all'interno di una parentela stretta, come si

può ritenere nel caso di specie, vige un rapporto di fiducia privilegiato, è

altrettanto vero che se si volessero relativizzare gli obblighi di vigilanza

all’interno di una "SA familiare", si finirebbe per legittimare la

figura dell’"uomo di paglia"

(STCA 7 aprile 2004, inc. 31.2003.20-21-22; STCA 16 aprile 2003, inc.

31.2002

). Pertanto la ricorrente, in qualità di amministratrice unica della FA

1.

era tenuta ad un costante controllo della gestione, anche se questa veniva di

fatto effettuata dal suo ex compagno. In particolare la ricorrente avrebbe

dovuto verificare puntualmente e personalmente che i contributi paritetici AVS

venissero effettivamente pagati alla Cassa (STFA 3 luglio 2003, H 265/02; STFA

28.

aprile 2003, H 208 + 209/00), valutando con la necessaria consapevolezza gli

obblighi derivanti dalla carica di organo formale. (…)” (V pag. 4).

Riguardo all’affermazione

secondo la quale “(…) il danno si sarebbe difatti in ogni caso manifestato.

Tanto è vero che la Cassa inviava richiami già prima che la mia cliente

entrasse nell’amministrazione. Doveva pertanto essere evidente alla Cassa che

vi era un problema grave di gestione già prima dell’entrata in scena di RI 1;

essa doveva intervenire subito a segnalare il danno o cercare di arginarlo in

modo più puntuale ed efficace. Non avendo fatto alcunché se non inviare

sporadici richiami di pagamento, si è assunta il rischio che il danno crescesse

smisuratamente, violando il dovere di diligenza che le incombe nel cercare di

ridurre il danno. Troppo tardi piangere di miseria quando la ditta è fallita e

il danno supera i centomila franchi, dopo anni di mancato pagamento dei

contributi. (…)” (cfr. ricorso pag. 5), va osservato quanto segue.

Già si è detto sopra e qui

viene ribadito che l’insorgente non ha provato che la FA 1 fosse insolvente o

indebitata a tal punto da dover considerare irrecuperabili i contributi dovuti

prima dell’inizio del suo mandato (febbraio 2014).

Nella misura in cui

volesse fare valere una concolpa della Cassa va rilevato che i

motivi di riduzione del risarcimento non sono regolati dalla LAVS. Tuttavia, in

una sentenza del 24 giugno 1996, pubblicata in DTF 122 V 186 segg., il TFA

aveva stabilito, modificando la propria giurisprudenza, che l’obbligo di

risarcire il danno del datore di lavoro può essere ridotto analogicamente a

quanto previsto negli artt. 4 Lresp e 44 CO, se la violazione di un obbligo da

parte dell’amministrazione e meglio di una norma elementare relativa alla

procedura di riscossione dei contributi ha causato la nascita oppure il

peggioramento del danno (cfr. anche SVR 2000 AHV Nr. 16 consid. 7a). L’Alta Corte

aveva inoltre precisato che il nesso di causalità tra danno e comportamento

illegale della Cassa dev’essere adeguato (DTF 122 V 189, consid. 3c; SVR 2000

AHV Nr. 16 consid. 7a).

Ad esempio

nella sentenza pubblicata in SVR 2000 AHV Nr. 16, la Cassa è stata ritenuta

corresponsabile del danno da lei stessa subito in quanto, dopo un controllo

presso il datore di lavoro, ha omesso di emanare la decisione di tassazione

(SVR 2000 AHV Nr. 16, consid. 7c). Nella sentenza inedita H 142/03 del 19

agosto 2003 l’Alta Corte ha ritenuto giustificata una riduzione dell'importo

del danno subito dalla Cassa poiché, al momento di concedere un'ulteriore

dilazione di pagamento, questa non aveva sufficientemente valutato la capacità

della società di rispettare il piano di dilazione (nella fattispecie esaminata

dal TFA la società non aveva mai rispettato i piani di dilazione concessile in

passato; per ulteriore casistica cfr. RDAT II 2002 pagg. 554 segg.). La

giurisprudenza federale ha individuato una grave negligenza della Cassa

nell’avere rimborsato al datore di lavoro, senza verifica della concreta

situazione, dei contributi versati in eccesso, in gran parte oggetto della

successiva richiesta di risarcimento danni ex art. 52 LAVS. L’amministrazione

aveva inoltre omesso di procedere ad un controllo del datore di lavoro.

Riconosciuto un nesso tra la violazione degli obblighi della Cassa e l’avvenuto

danno, l’Alta Corte ha ridotto in quella fattispecie il danno subito dalla

Cassa (STFA H 36/02 e H 38/02 del 10 ottobre 2002 citato in Reichmuth, Die

Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 757, pag.

182). Per un caso in cui questo Tribunale ha riconosciuto una concolpa della

Cassa per aver proceduto a due rimborsi invece di compensare gli assegni familiari

anticipati in eccesso con i contributi scaduti vedi la STCA del 9 maggio 2011

(31.2010.6 + 7).

In generale

una concolpa della Cassa è riconosciuta allorquando questa in modo gravemente

negligente non procede in modo sufficientemente energico all’esecuzione per

crediti di contributi dovuti ai sensi dell’art. 15 LAVS; un semplice ritardo

nella procedura non basta tuttavia per fondare una concolpa (Reichmuth, op.

cit.. n.760, pag. 182 e la casistica citata alle note a piè pagina n. 1087 e n.

1088).

Nel caso in esame, dagli

atti risulta che la Cassa ha iniziato a diffidare regolarmente la società per

il pagamento dei contributi dal novembre 2013 e dall’aprile 2014 l’ha

precettata (cfr. consid. 1.2 e gli specchietti relativi all’evoluzione del debito

contributivo negli anni 2013 e 2014 sub doc. 4 e 5). Dagli stessi documenti non

risulta, e l’insorgente nemmeno lo prova, che la Cassa abbia concesso alla

società delle dilazioni di pagamento. Alla Cassa, conformemente alla succitata

giurisprudenza, non può dunque essere rimproverata alcuna negligenza. Quindi

non c'è spazio, come sembrerebbe auspicare l’insorgente, nemmeno per una

riduzione per concolpa della Cassa.

Questo Tribunale deve

pertanto concludere che l’insorgente – accettando la carica di organo

formale anche se sprovvista delle conoscenze, non attivandosi nella sua veste

di amministratrice unica e aspettando oltre nove mesi per dare le dimissioni da

tale carica – ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a

qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla

funzione di amministratrice unica di una SA.

In queste circostanze, non

avendo adempiuto agli obblighi che la carica di organo formale le imponeva, ,

deve essere ritenuta responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.

2.7

Occorre esaminare se speciali

circostanze legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente il proprio

organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal

provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

Costituisce motivo di

giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei

contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in

questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione

finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi

dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri

crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la

sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i

contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione

decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca

credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi

sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale

atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo

responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti;

cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe

nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die

Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung;

in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e

35.

segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V

244.

consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che

attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati

deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio

2002.

consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La

giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare

particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la

ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001

consid. 4a).

Quindi l’illiquidità della

società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non

sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza

(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da distinguere dal caso in

cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui

omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il

mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente

rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente

con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e

ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri

obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere

sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei

contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la

giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile

dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3

con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163

segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per

giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il

differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti

venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,

giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

In concreto, non sono

stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel

senso della succitata giurisprudenza.

Non va in ogni caso

dimenticato che la FA 1, nonostante le diffide e i precetti esecutivi, ha

pagato l’ultimo importo di complessivi fr. 7'387.10 (6'918.35 + 70.00 + 123.00

+275.75) per i contributi dovuti per il mese di febbraio 2014 rispettivamente

per le spese di diffida, gli interessi di mora e le spese esecutive il 24

dicembre 2014 (cfr. gli specchietti dell’evoluzione del debito contributivo

fatto valere sub doc. 4 e 5). In queste circostanze non risultano dati gli

estremi, che l’insorgente, come detto, nemmeno fa valere, per ammettere nella

specie che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea

crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità

(in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H

297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 pag. 261).

2.8

Quanto alle prove indicate

con il ricorso, meglio alla domanda di “(…) documenti, audizione delle

parti, testi, richiamo dal Ministero pubblico di __________ dell’incarto penale

concernente TERZ 1 (…)” (I, Foglio n. 3), questo Tribunale rileva quanto

segue.

La giurisprudenza federale

non ammette una richiesta in termini generici di edizione di documentazione,

atteso che è preciso dovere dell'interessato indicare con esattezza, potendosi

da lui esigere (a maggiore ragione se patrocinato) che proceda in modo

selettivo e mirato all'offerta e produzione dei mezzi di prova rilevanti per il

giudizio e non incombendo ai giudici cantonali il compito di supplire ad

eventuali carenze in tal senso (cfr., tra le altre, le STFA H 5/02 del 31

gennaio 2003, consid. 4.3; H 10 + 45/01 del 16 settembre 2002, consid. 4.3.2; H

170/01 del 23 luglio 2002, consid. 3.3; H 444/00 del 25 giugno 2002, consid. 4d

e H 153/01 del 5 novembre 2001, consid. 4c.).

In ogni caso le prove

richieste – ribadito che l’insorgente aveva sufficienti motivi per

rifiutare la carica di amministratrice unica della SA o quantomeno di disdirla

tempestivamente e osservato che nemmeno allega e tantomeno prova che un tale

agire le sarebbe stato validamente impedito – vanno respinte in quanto

irrilevanti. Inoltre, questo Tribunale, già sulla base degli atti e per quanto

detto sopra (cfr. consid. 2.6), ha potuto concludere che la ricorrente ha

omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona

ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di

amministratrice unica di una SA. Non è pertanto necessario procedere ad

ulteriori atti istruttori.

Va qui ricordato che per

costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29

cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di

fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello

di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle

prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126

I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove

giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere

respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di

prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che

sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360).

Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o

al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di

giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza

preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare

questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento

anticipato delle prove; Dieterle/Kieser, op. cit., pag. 212; Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, pag. 39 no.

111.

e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste

una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2

Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94).

2.9

Quanto alla domanda di

desistere dalla procedura nei confronti della ricorrente per motivi di

opportunità (cfr. consid. 1.4), non essendo oggetto della decisione impugnata

la richiesta è irricevibile.

Va in ogni caso rilevato,

da una parte, che rettamente la Cassa ha osservato che “(…) pur comprendendo

l’asserita particolare situazione economica personale, si evidenzia che questa

non può assurgere a motivo di discolpa (STCA 20 gennaio 2010, inc. 31.2009.4;

STCA 30 aprile 2008, inc. 31.2007.17; STCA 31 marzo 2004, inc. 31.2003.12-13).

(…)” (V pag. 6).

Dall’altra parte che la

situazione economica della ricorrente non è rilevante ai fini del presente

giudizio. Nella procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS non è infatti

contemplato l’istituto del condono (che presuppone i presupposti della buona

fede e dell’onere gravoso, cfr. art. 25 LPGA). Secondo la giurisprudenza, non

può essere riconosciuta la buona fede, condizione essenziale per ottenere il

condono, nel caso in cui il richiedente ha agito intenzionalmente o per grave

negligenza (RCC 1986 pag. 664). Se il datore di lavoro, o l’organo della

persona giuridica, viene riconosciuto responsabile, questo significa che egli

ha appunto agito intenzionalmente o per grave negligenza, per cui il condono è

a priori escluso (STCA 31.2009.4 del 20 gennaio 2010). Inoltre, essendo la

responsabilità ex art. 52 LAVS basata su un agire intenzionale o gravemente

negligente e non essendo la pretesa risarcitoria identica a quella

contributiva, una riduzione o un condono per applicazione analogica dell’art.

11.

LAVS non entra in considerazione (Reichmuth, op. cit., n. 1259, pag. 297).

Spetta comunque alla Cassa valutare, nell’ambito dell’esecuzione del presente

giudizio, le reali possibilità d’incasso (ZAK 1986 pag. 448).

2.10

Visto tutto quanto precede il

ricorso va dunque respinto e la decisione impugnata confermata.

2.11

L’insorgente ha chiesto di

essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito

patrocinio (doc. I).

Ai sensi dell’art. 61

lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il

diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente

può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene il principio

che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della

relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG

Kommentar, 3a edizione, 2015, ad art. 61, n. 173-193, pagg. 828-832).

L'art. 28 cpv. 2 Lptca

stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è

retta della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG),

nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.

Secondo l’art. 3 cpv. 1

LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle

cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al

gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo

(DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid 5b e riferimenti).

L’istante va considerato

indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei

suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e

a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;

DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione

i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento

nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori). L’obbligo dello

Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario

all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia

11ss.). Il limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle

disposizioni sull’assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza

determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13, consid. 7c, pag.

48). All’importo base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il

25% (STFA U 102/04 del 20 settembre 2004 consid. 4.1.2). L’indigenza

processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli

necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (RAMI 1996 N. U

254.

pag. 209 consid. 2).

Il requisito della probabilità

di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così

esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,

rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (STFA

U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b e

119.

Ia 251).

A tal proposito, si

osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve

adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di

primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere

accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K

75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29

agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275 e

124.

I 304 consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di

perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente

inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza

esito favorevole (DTF 125 II 275, 124 I 304 consid. 2c e 122 I 267 consid. 2b).

Nel caso concreto, visti i

chiari principi che risultano dalla giurisprudenza pubblicata sia nella

Raccolta Ufficiale che nel sito web della Confederazione, rispettivamente in

quello del Cantone Ticino, alla patrocinatrice della ricorrente doveva apparire

evidente che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore rispetto

alle prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito della

probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto (in argomento cfr. la

STCA 32.2015.160 del 5 ottobre 2016, consid. 2.13). In effetti, vista la

posizione di organo formale (amministratrice unica di una SA), l’insorgente

poteva/doveva essere a conoscenza delle responsabilità e dei compiti che da

tale carica derivano. Inoltre, patrocinata in causa, nemmeno poteva sfuggire alla

ricorrente l’obbligo di provare e debitamente documentare di essere stata

impedita nell’esercizio della sua carica di amministratrice unica.

In queste condizioni la

domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

2.12

Siccome TERZ 1, rappresentato

da un legale e chiamato in causa, nello scritto del 19 dicembre 2016 (cfr.

consid. 1.7) non ha chiesto la reiezione del ricorso puntualizzando “(…) di

assumersi la responsabilità solidale quale organo di fatto (…)” (XIII) e

ritenuto che nemmeno si è opposto alla “(…) decisione di risarcimento del danno

il 29 luglio 2016, la quale non ha fatto oggetto di contestazione, né per

quanto attiene alla responsabilità, né tanto meno per quanto concerne l'importo

chiesto in risarcimento (…)” (XV), egli non può essere ritenuto vittorioso

in causa e pertanto non ha diritto ad un’indennità a titolo di ripetibili.

2.13

Il TF, nella DTF 137 V 51,

chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di

diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro

per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,

ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un

giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa

di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il

valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una

questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un

senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85

cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit

pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects

choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.

52.

LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;

cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella

quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema

di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di

diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85

cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche

se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata

dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, nella misura in

cui è ricevibile, è respinto.

2. L'istanza tendente alla

concessione dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

In materia patrimoniale il

ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità

dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1

lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è

nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il

ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti