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Decisione

31.2016.11

Responsabilità ex art. 52 LAVS del socio gerente di una Sagl. Società registrata quale ente senza salari, solo dopo il fallimento la Cassa é venuta a conoscenza del fatto che la Sagl avesse un dipende

15 marzo 2017Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

2.6. Nella fattispecie concreta,

il ricorrente – come accennato,

socio e gerente con diritto di firma individuale dal 23 marzo 2012 della FA 1

(cfr. consid. 1.1) – sostiene che

effettivamente era il signor __________ che gestiva il __________, che avendo

egli accettato la disdetta del contratto di locazione con effetto al 31 agosto

2013 e rassegnato le proprie dimissioni dalla FA 1 lo stesso giorno si ritiene

responsabile solo fino a quella data e che la firma apposta sul contratto di lavoro

con i relativi conteggi dei salari (cfr. doc. B e C) non sarebbe la sua.

Quanto asserito non è

sufficiente per esimere il ricorrente da una responsabilità ex art. 52 LAVS.

Infatti, accettando la

carica di socio e gerente con diritto di firma individuale della Sagl

l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano.

Va ricordato che, secondo

giurisprudenza, i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni

causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società

anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio

gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un amministratore

di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr.

anche Pratique VSI 2002 pagg. 177seg; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo

comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi

criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del

29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio

2003; STCA 31. 2011.6 dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).

A tal riguardo ai sensi

dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza anche

al socio gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate

della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge,

dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di

principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in

particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,

studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere

irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una

gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega

gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate

(STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF

114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.).

Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano

regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in

conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02

dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H

209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165).

In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di

paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27

aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8

novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo

della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato

quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale

sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità.".

Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le

proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici

rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella

causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18

novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF

9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

Dei succitati controlli il

ricorrente non ha fatto menzione, né del resto risultano dagli atti di causa.

In particolare – a maggiore ragione visto che sapeva e/o

doveva sapere che la FA 1 aveva un dipendente; circa il contratto di locazione

dell’11 settembre 2012 egli ha infatti affermato che “(…) anche il signor __________

ha firmato in qualità di socio e non come semplice dipendente (…)” (I) – l’insorgente, nella veste di organo

formale della società quale socio gerente, doveva controllare che dal salario

versato al dipendente venissero conteggiati e versati i contributi alla Cassa.

Questo vale anche se effettivamente, come da lui sostenuto, la firma sul

contratto di lavoro con i relativi conteggi dei salari (cfr. doc. B e C) non fosse

la sua.

Invece, come ribadito

dalla Cassa con la risposta e rimasto incontestato, “(…) dal 2011, quindi

anche per tutto il periodo durante il quale il signor RI 1 ha ricoperto la

funzione di socio gerente, la società è risultata essere registrata presso la

Cassa quale ente senza salariati. Soltanto a seguito di uno scritto del signor __________,

pervenuto alla Cassa in data 27 gennaio 2015 (doc. 3 sub allegato B), la stessa

è venuta a conoscenza che durante il periodo dal 1. luglio 2012 al 31 agosto

2014 egli aveva lavorato quale dipendente presso la __________. (…).” (IV

pag. 4).

Questo Tribunale rileva inoltre

che l’insorgente non ha addotto e tantomeno provato di essere stato impedito

nell’esercizio della sua carica di socio gerente della FA 1. Nemmeno ha

sostenuto (e tantomeno documentato) di essere stato ingannato mediante raggiri

di rilevanza penale e che a causa degli stessi non può essergli imputata una

negligenza grave (in argomento cfr. la STFA H 152/05 del 7 febbraio 2006).

In questo senso non

bastano le generiche e non documentate affermazioni secondo le quali “(…) il

signor __________ mi ha proposto di fare società nel gestire il __________ sito

in __________ perché gli necessitava una persona svizzera per continuare

l’attività. In data 11.06 2012 [ndr. recte: 23 marzo 2012; cfr. doc. 3/A]

mi sono registrato al registro di commercio sono diventato socio e gerente

della FA 1 con sede __________ ma chi effettivamente gestiva il locale era il

signor __________ da diversi anni. Anche a livello della posta era lui che

riceveva presso il __________ le fatture, i reclami ed eventuali precetti. (…)”

(I).

Va qui osservato che

l’insorgente, nella misura in cui non fosse stato in grado e/o impedito di

svolgere la funzione assunta di socio e gerente della FA 1, avrebbe

potuto/dovuto rassegnare immediatamente le sue dimissioni e/o non accettare detta

carica.

Quanto alle asserite “dimissioni

dalla FA 1” questo Tribunale rileva che con lettera del 31 agosto 2013

l’insorgente ha solo comunicato al signor __________ “(…) che a partire dal

31.08.2013, mi ritiro come responsabile della FA 1, come già comunicato

Considerandi

verbalmente. (…)” (doc. A3) e che con lettera dello stesso giorno ha

comunicato al locatore che “(…) per motivi personali rinuncio al contratto

di locazione con effetto il 31.08.2013 dando seguito al vostro sfratto

intimatomi per il 31.08.2013. (…)” (doc. A4).

Detti scritti, che non

sono stati indirizzati alla società e/o all’assemblea dei soci, non configurano

una valida disdetta dell’insorgente dalla carica assunta di socio e gerente con

diritto di firma individuale della FA 1.

In questo senso rettamente

la Cassa ha evidenziato che “(…) la documentazione fornita evidenzia che

l’opponente non ha dato valide dimissioni all’indirizzo dell’assemblea dei soci

o direttamente alla FA 1, ma ha semplicemente informato le persone e le società

con cui intratteneva dei rapporti professionali della sua intenzione di

ritirarsi quale socio della stessa con effetto al 31 agosto 2013. Come indicato

precedentemente, le formali dimissioni dalla carica di gerente della FA 1

dovevano essere intimate all’assemblea dei soci o alla società stessa e non al

signor __________ che, come risulta dal contratto di lavoro agli atti, era

solamente un impiegato della società con mansione di responsabile (doc. B). In

tale situazione la Cassa, per determinare la responsabilità ex art. 52 LAVS, si

è attenuta a quanto risulta tuttora iscritto a registro di commercio e cioè che

il signor RI 1 è stato socio gerente della FA 1 dal 23 marzo 2012 sino al

fallimento della stessa, decretato dalla Pretura del Distretto di __________ a

far tempo dal 29 agosto 2014 (doc. A). (…)” (doc. 3 pagg. 6-7).

Questo Tribunale deve

pertanto concludere che l’insorgente ha omesso di compiere quanto doveva

apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle

incombenze riconducibili alla funzione di socio gerente di una Sagl.

In queste circostanze, non

avendo adempiuto agli obblighi che la carica di socio gerente gli imponeva, RI

1, deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla

Cassa.

2.7

Occorre esaminare se speciali

circostanze legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente il proprio

organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal

provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

Costituisce motivo di

giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei

contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in

questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione

finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi

dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri

crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la

sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i

contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione

decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca

credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero

stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento

fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile

(STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in

dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art.

52.

AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung

des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi

scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.;

cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244

consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che

attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati

deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio

2002.

consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La

giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare

particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la

ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001

consid. 4a).

Quindi l’illiquidità della

società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono

realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA

31.2008.6

del 12 febbraio 2009).

Da distinguere dal caso in

cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui

omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il

mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente

rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi

segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e

ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri

obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere

sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei

contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la

giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile

dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3

con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163

segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per

giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il

differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti

venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,

giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

In concreto, non sono

stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel

senso della succitata giurisprudenza.

Non va in ogni caso

dimenticato che la FA 1 dal 2011 è stata registrata quale ente senza salariati

e questo nonostante in seguito è poi emerso invece che __________ è stato alle

dipendenze della società dal 1. luglio 2012 al 31 agosto 2014 (cfr. consid.

1.

).

In conclusione, non

essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente di

discolpa, RI 1 deve risarcire alla Cassa la somma di fr. 20'717.60 per oneri

sociali non versati dalla FA 1 negli anni dal 2012 (da luglio) al 2014 (fino ad

agosto).

2.8

Visto tutto quanto precede il

ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.

2.9

Il TF, nella DTF 137 V 51,

chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di

diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro

per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,

ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un

giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa

di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il

valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione

di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso

largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv.

1.

lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit pubblic

au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis,

in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS:

une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr.

inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella

quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema

di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di

diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85

cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico

anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere

dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In materia patrimoniale il

ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità

dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1

lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è

nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il

ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti