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Decisione

31.2016.12

Responsabilità ex 52 LAVS dell'amministratore unico di una SA.Violato l'obbligo di diligenza. Non dati motivi di concolpa della cassa. Non dati motivi di giustificazione e di discolpa

8 febbraio 2017Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.

1 LAVS, artt. 34 segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e

versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto

pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire

meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi

dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI

1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192

consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre – anche se ciò non

è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi

dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la

trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne

consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo

stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha

violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.4. La cassa di compensazione che

constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle

prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni

paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente

degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei

contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni

intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di

lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi

di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei

contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,

ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un

simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che

il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi

di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine

ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261

consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei

suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di

conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA

1987 pag. 7).

2.5. Ai sensi della giurisprudenza

del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando

questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi

persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza

richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve

generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della

stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634

consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die

Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I

fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili

a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura

questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto

della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il

tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle

responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta

(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,

op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,

in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene

che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei

contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

2.6. Nella fattispecie concreta il

ricorrente – amministrazione unico con diritto di firma individuale

della FA 1 – sostiene che nessuna responsabilità possa essergli

attribuita adducendo che la funzione di amministratore unico era svolta da __________

il quale non gli avrebbe permesso di esercitare la carica assunta e che, in

ogni caso, non può essergli richiesta la rifusione del danno antecedente al 2 luglio

2013, data dalla quale ha rivestito la suddetta funzione.

Quanto asserito non è

sufficiente per liberare il ricorrente da una responsabilità ex art. 52 LAVS.

Accettando il mandato di

amministratore unico della SA l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da

tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del

Considerandi

2.

dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai

sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta

vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto

concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle

istruzioni.

L’amministratore deve, di

principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in

particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,

studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere

irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una

gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega

gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate

(STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF

114.

V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.).

Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano

regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in

conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02

dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H

209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165).

In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di

paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27

aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8

novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo

della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr.) è di evidenziare che il mandato

quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale

sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca

responsabilità.". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA

devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i

contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21

dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte

citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14]

confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

Ritenuti, da una parte la

posizione di organo formale della società e, dall’altra parte, che (come si

dirà meglio in seguito) egli non ha minimamente provato di essere stato

impossibilitato ad eseguire puntualmente i suoi compiti, l’insorgente non può

liberarsi dalle proprie responsabilità semplicemente sostenendo (oltretutto

senza provarlo) che “(…) la funzione di amministratore unico era svolta dal

signor __________ (…)” rispettivamente che “(…) non è stato posto in

grado di esercitare le proprie funzioni di vigilanza, scaturenti dalla sua

funzione di amministratore unico, atteso che __________ non gli ha neppure

consentito di esaminare la corrispondenza ed esercitare I'obbligo di

informazione periodica sull'andamento dell'azienda e quindi di controllare

personalmente che venissero pagati regolarmente i contributi alla Cassa. (…)”

(I, pag. 3).

In questo senso, avuto

riguardo alle censure stanti le quali la gestione della società sarebbe stata

interamente affidata a __________ che gli avrebbe impedito di svolgere le

proprie funzioni, a ragione la Cassa ha evidenziato come “(…) tale

circostanza è irrilevante, siccome l’accettazione della carica di organo

formale di una società […] comporta l’assunzione di precisi obblighi […].

Pertanto, la circostanza evocata dal signor RI 1 secondo cui non sarebbe stato

al corrente della situazione della ditta poiché tutta la corrispondenza era

indirizzata al signor __________, dimostra tuttalpiù l’inattività e il

disinteresse dell’opponente che, non effettuando alcun controllo, ha omesso di

compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole

nell’ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di organo della

società e ha quindi determinato una sua responsabilità ex art. 52 LAVS […]. Del

resto, l’opponente non ha provato di essere stato impedito di raccogliere

informazioni in merito al pagamento dei contributi, interpellando ad esempio

direttamente la Cassa. (…)” (doc. 3, punto 5.1 pagg. 4-6).

Giova qui ricordare che un

amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società

evidenziando che altri si occupavano della gestione (RCC 1989 pag. 114 seg.;

STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre

1998). Addirittura è da ritenere una negligenza grave anche la passività di

amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono

tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il

fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i

pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004

nella causa A.F., inc. 31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non

benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.) non

costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21

maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi

dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai

partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla

costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna

remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già

di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano

esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto

non scarica l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92

del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9).

La passività a dispetto

della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere

considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989

pag. 115).

Questo Tribunale rileva

che l’insorgente non ha addotto e tantomeno provato di essere stato impedito

nell’esercizio della sua carica di amministrazione unico della. Nemmeno ha

sostenuto (e tantomeno documentato) di essere stato ingannato mediante raggiri

di rilevanza penale e che a causa degli stessi non può essergli imputata una

negligenza grave (in argomento cfr. la STFA H 152/05 del 7 febbraio 2006).

L’insorgente non ha dunque

validamente dimostrato che, nonostante l’assunzione della veste di

amministratore unico con tutti gli oneri che da tale carica derivano, __________

gli ha sottaciuto scientemente e volontariamente l’effettiva situazione della

società e/o fornito informazioni errate, ma affidanti, al riguardo della stessa

(in argomento cfr. la STCA 31.2006.14 + 17-22 del 5 luglio 2007).

In questo senso non

bastano le generiche e non documentate affermazioni secondo le quali “(…) la

funzione di amministratore unico era svolta dal signor __________ […]. __________

non gli ha neppure consentito di esaminare la corrispondenza ed esercitare

I'obbligo di informazione periodica sull'andamento dell'azienda e quindi di

controllare personalmente che venissero pagati regolarmente i contributi alla

Cassa. (…)” (I, pag. 3).

Al riguardo, questo

Tribunale ribadisce che l’insorgente non documenta quando, in quali occasioni e

in che forma avrebbe interpellato __________.

L’insorgente nemmeno

adduce in che modo egli sarebbe stato impedito nello svolgere le sue mansioni

di organo formale e/o raggirato da __________. Del resto – visto che

sostiene che “(…) la funzione di amministratore unico era svolta dal signor __________

(…)” (I, pag. 3) – va qui ricordato che, nell’ipotesi in cui

un organo societario non sia in grado di sottrarsi all’influsso di terzi, ne

dovrà trarre la sola conclusione possibile ossia inoltrare immediatamente le

sue dimissioni (STFA H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003). Nella misura in

cui fosse stato chiaro fin dall’inizio che non avrebbe potuto svolgere la

funzione di amministratore unico, l’insorgente non avrebbe dovuto accettare una

tale carica con relative responsabilità e obblighi.

In concreto l’insorgente

non doveva accettare la carica di amministratore unico e/o, in ogni caso, non

doveva aspettare oltre un anno per rassegnare le dimissioni.

Questo vale a maggiore

ragione rilevato che, vista la funzione assunta (amministratore unico), la

prassi in materia prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di

controllo accresciuti (STF 10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6.3).

In ogni caso, nella misura

in cui l’insorgente volesse fare valere un’esclusiva gestione della società da

parte di terzi (in casu da parte di __________), va ricordato che, secondo la

giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente

ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla

gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (in argomento STF

9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e dottrina ivi

citata; STFA 13 novembre 2000 nella causa S, H 238/98, consid. 4b; Pratique VSI

1996.

pag. 306). Determinante è che le circostanze addotte dall’insorgente, come

visto, non costituiscono motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità

e per escludere quindi l’esistenza di una negligenza grave.

Riguardo all’assunto

secondo il quale l’insorgente non potrebbe essere chiamato a rispondere dei

contributi scaduti e non versati prima del 2 luglio 2013 allorquando ha accettato

la carica di amministratore unico della società, va osservato quanto segue.

Il nuovo amministratore

risponde non soltanto dei contributi sociali correnti, ma pure del debito

scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione. Infatti,

secondo giurisprudenza, il nuovo amministratore deve vegliare affinché vengano

versati i contributi correnti e quelli scaduti e dovuti quando egli non era

ancora in carica, in quanto vi è rapporto di causa effetto tra l'inazione

dell'organo e il mancato pagamento dei contributi (DTF 119 V 407 consid. 4c;

RCC 1992 pag. 269 consid. 7b). Nessuna responsabilità del nuovo amministratore

secondo l'art. 52 LAVS è data per contro per il danno causato alla cassa di

compensazione prima della sua entrata nel consiglio di amministrazione, nel

caso in cui egli nulla poteva modificare, e meglio poiché la società era già

insolvente (DTF 119 V 401) rispettivamente indebitata al punto che i contributi

risultavano irrecuperabili per motivi giuridici o di fatto (SVR 2002 AHV Nr. 10

pag. 24 consid. 4c/aa; Nussbaumer, op.cit., pag. 1076). In tale ipotesi

l'amministratore risponde unicamente per l’aggravamento del danno, ossia per

ulteriori debiti contributivi (Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und

seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 277 pag. 68 con riferimenti di

giurisprudenza; cfr. anche STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.3 e

STFA H 156/05 del 16 gennaio 2007 consid. 7.2).

Nel caso in esame dagli

atti non emerge, né del resto è stato sostenuto, che al momento dell’entrata in

carica quale amministratore unico della FA 1, la società si trovasse già in uno

stato d’insolvenza tale da rendere impossibile il pagamento dei contributi già

scaduti, motivo per cui l’insorgente deve rispondere anche per gli oneri

sociali dovuti prima del luglio 2013.

In effetti, come rilevato

dalla Cassa e rimasto incontestato, “(…) al momento dell’assunzione della

carica di gerente [ndr. recte: amministratore unico] dell’opponente il 2

luglio 2013 (cfr. doc. A), non si era ancora verificato un danno ai sensi

dell’art. 52 LAVS, poiché la società non era ancora insolvibile, o gravemente

indebitata. In effetti, l’insolvenza della società è stata constatata con il

rilascio dell’attestato di carenza beni del 3 giugno 2014 (doc. C). (…)” (doc.

3, pag. 7).

Il ricorrente non ha

dunque nemmeno reso verosimile che al momento dell’entrata in carica quale amministratore

unico, la FA 1 fosse insolvente o indebitata a tal punto da dover considerare

irrecuperabili i contributi dovuti prima dell’inizio del suo mandato (luglio

2013). Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta

dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio

devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo

principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere

delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid.

1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di

collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare –

ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo

alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti

rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V

264.

consid. 3b con riferimenti).

Conformemente alla

succitata giurisprudenza l’insorgente deve pertanto rispondere,

indipendentemente dalla questione a sapere se abbia o meno contribuito a tale

posta di danno, anche per gli oneri sociali dovuti prima della sua entrata

quale amministratore unico della società.

Riguardo alla censura

secondo la quale “(…) la situazione in cui è venuta a trovarsi la FA 1, che

come detto, si limitava a gestire l'esercizio pubblico denominato __________ e

[ndr. è] dovuta al fatto che in modo del tutto inaspettato l'esercizio pubblico

è stato chiuso in modo indebito su ordine della polizia ed essa non è più stata

in grado di adempiere al proprio scopo sociale. In proposito si allega la

decisione del Consiglio di Stato dalla quale risulta che l'ordine di chiusura è

illecito e dunque semmai il mancato pagamento degli oneri sociali è dovuto

dall'agire dello Stato. (…)” (I, pag. 3 e 4), va rilevato quanto segue.

Rettamente la Cassa ha

rilevato che “(…) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art.

52.

LAVS non è da porre in relazione né alla gestione della società per se

stessa, né a eventuali cause di fallimento (STCA 25 aprile 2013, inc. 31.2012.14;

STCA 9 giugno 2008, inc. 31.2007-18-20). Nel caso concreto, il divieto di

utilizzo quale __________ del __________ non esimeva il ricorrente di attivarsi

affinché i contributi venissero effettivamente versati alla Cassa. (…)”

(III, punto 5, pag. 4).

In ogni caso va osservato

che la decisione con la quale il __________ di __________ ha fatto ordine alla

Polizia cantonale di procedere all’apposizione immediata dei sigilli a tutti i

locali dell’edificio (__________) al mapp. n. __________ RFD __________ è del

29.

luglio 2013 (cfr. doc. A2) e risale quindi ad un periodo posteriore all’anno

2012; anno dal quale risulta la quasi totalità del danno fatto valere dalla

Cassa (fr. 31'887.65, come risulta dal conteggio per l’anno 2012 sub

doc. 4, contro i fr. 32'265.95 quale danno complessivo per il periodo 2012 e

2013.

(acconti)).

Quanto all’affermazione

secondo la quale “(…) la Cassa ha proceduto con ritardo a chiedere il

risarcimento del danno in particolare a __________, ciò che avrebbe consentito

di ridurre notevolmente il danno e quindi l'obbligo di restituzione da parte

del ricorrente che qui è comunque contestato. (…)” (I, pag. 3 e 4) – va osservato quanto segue.

Nella misura in cui

volesse fare valere una concolpa della Cassa va rilevato che i motivi

di riduzione del risarcimento non sono regolati dalla LAVS. Tuttavia, in una

sentenza del 24 giugno 1996, pubblicata in DTF 122 V 186ss., il TFA aveva

stabilito, modificando la propria giurisprudenza, che l’obbligo di risarcire il

danno del datore di lavoro può essere ridotto analogicamente a quanto previsto

negli artt. 4 Lresp e 44 CO, se la violazione di un obbligo da parte

dell’amministrazione e meglio di una norma elementare relativa alla procedura

di riscossione dei contributi, ha causato la nascita oppure il peggioramento

del danno (cfr. anche SVR 2000 AHV Nr. 16 consid. 7a). L’Alta Corte aveva

inoltre precisato che il nesso di causalità tra danno e comportamento illegale

della Cassa dev’essere adeguato (DTF 122 V 189, consid. 3c; SVR 2000 AHV Nr. 16

consid. 7a).

Ad esempio

nella sentenza pubblicata in SVR 2000 AHV Nr. 16, la Cassa è stata ritenuta

corresponsabile del danno da lei stessa subito in quanto, dopo un controllo

presso il datore di lavoro, ha omesso di emanare la decisione di tassazione

(SVR 2000 AHV Nr. 16, consid. 7c). Nella sentenza inedita H 142/03 del 19

agosto 2003 l’Alta Corte ha ritenuto giustificata una riduzione dell'importo

del danno subito dalla Cassa poiché, al momento di concedere un'ulteriore

dilazione di pagamento, questa non aveva sufficientemente valutato la capacità

della società di rispettare il piano di dilazione (nella fattispecie esaminata

dal TFA la società non aveva mai rispettato i piani di dilazione concessile in

passato; per ulteriore casistica cfr. RDAT II 2002 pagg. 554 segg.). La

giurisprudenza federale ha individuato una grave negligenza della Cassa

nell’avere rimborsato al datore di lavoro, senza verifica della concreta

situazione, dei contributi versati in eccesso, in gran parte oggetto della

successiva richiesta di risarcimento danni ex art. 52 LAVS. L’amministrazione

aveva inoltre omesso di procedere ad un controllo del datore di lavoro.

Riconosciuto un nesso tra la violazione degli obblighi della Cassa e l’avvenuto

danno, l’Alta Corte ha ridotto in quella fattispecie il danno subito dalla

Cassa (STFA H 36/02 e H 38/02 del 10 ottobre 2002 citato in Reichmuth, Die

Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 757, p.

182). Per un caso in cui questo Tribunale ha riconosciuto una concolpa della

Cassa per aver proceduto a due rimborsi invece di compensare gli assegni

familiari anticipati in eccesso con i contributi scaduti vedi la STCA del 9

maggio 2011 (31.2010.6 + 7).

In generale

una concolpa della Cassa è riconosciuta allorquando questa in modo gravemente

negligente non procede in modo sufficientemente energico all’esecuzione per

crediti di contributi dovuti ai sensi dell’art. 15 LAVS; un semplice ritardo

nella procedura non basta tuttavia per fondare una concolpa (Reichmuth, op.

cit.. n.760, p. 182 e la casistica citata alle note a piè pagina n. 1087 e n.

1088).

Nel caso in esame, dagli

atti risulta che la Cassa ha iniziato a diffidare regolarmente la società per

il pagamento dei contributi dall’agosto 2012 e dall’agosto 2013 l’ha precettata

(cfr. consid. 1.2 e gli specchietti relativi all’evoluzione del debito

contributivo negli anni 2012 e 2013 sub doc. 4) (doc. 1/B-B1 e 4). Dagli stessi

documenti non risulta, e l’insorgente nemmeno lo prova, che la Cassa abbia

concesso alla società delle dilazioni di pagamento. Alla Cassa, conformemente

alla succitata giurisprudenza, non può dunque essere rimproverata alcuna

negligenza. Quindi non c'è spazio, come sembrerebbe auspicare l’insorgente, nemmeno

per una riduzione per concolpa della Cassa.

Se invece il ricorrente

volesse censurare la tardività nel far valere il risarcimento del danno anche

nei confronti di __________, va puntualizzato che la Cassa ha comunicato al TCA

“(…) di non avere aperto ulteriori procedure di risarcimento danni (…)”

(III) e ricordato che, ammettendo una responsabilità ex art. 52 LAVS dell’AU

della società, secondo la giurisprudenza federale, nel caso di solidarietà tra

più debitori, la Cassa ha la facoltà di scegliere contro quale dei debitori

solidali procedere. Qualora la Cassa omette di procedere contro uno di loro,

nessun’altra autorità può sostituirsi ad essa ed agire al suo posto (DTF 108 V

195.

consid. 3). Inoltre, avendo la Cassa rispettato il termine di prescrizione

di due anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS (cfr. consid. 2.1), in ogni caso la domanda

di risarcimento del danno non è tardiva.

Questo Tribunale deve

pertanto concludere che l’insorgente – accettando la carica di organo

formale, non attivandosi nella sua veste di amministratore unico e aspettando

oltre un anno per dare le dimissioni da tale carica – ha omesso di

compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole

nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di amministratore

unico di una SA.

In queste circostanze, non

avendo adempiuto agli obblighi che la carica di organo formale gli imponeva, RI

1, deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla

Cassa.

2.7

Occorre esaminare se speciali

circostanze legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente il proprio

organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal

provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

Costituisce motivo di

giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei

contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in

questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione

finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi

dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri

crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la

sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i

contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione

decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca

credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi

sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale

atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo

responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti;

cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe

nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die

Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur

Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002

consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha

precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua

esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e

immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H

336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito

che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in

cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi

finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Quindi l’illiquidità della

società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non

sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza

(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da distinguere dal caso in

cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui

omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il

mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente

rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi

segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e

ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri

obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere

sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei

contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la

giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile

dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3

con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163

segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per

giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il

differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti

venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,

giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

In concreto, non sono

stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel

senso della succitata giurisprudenza.

Non va in ogni caso

dimenticato che la FA 1, nonostante le diffide e i precetti esecutivi, ha

pagato solo parzialmente (versamenti di 400.-- e 6'200.-- franchi del 10

rispettivamente 16 ottobre 2013) l’importo scoperto di fr. 37'715.75 di cui al

conteggio di chiusura del 2012 e non ha pagato (nonostante le diffide del 13

maggio e del 12 settembre 2013 rispettivamente dei precetti del 23 agosto e del

10.

ottobre 2013) gli acconti del primo e secondo trimestre del 2013 (cfr. gli

specchietti relativi all’evoluzione del debito contributivo negli anni 2012 e

2013.

sub doc. 4). In queste circostanze non risultano dati gli estremi, che

l’insorgente, come detto, nemmeno fa valere, per ammettere nella specie che il

differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi

finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in

argomento DTF 123 V 244, 121 V 243; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03

del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 pag. 261).

2.8

Visto tutto quanto precede il

ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.

2.9

Il TF, nella DTF 137 V 51,

chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di

diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro

per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,

ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un

giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa

di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il

valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una

questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un

senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85

cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit

pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects

choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.

52.

LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;

cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella

quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema

di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di

diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85

cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico

anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere

dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

§ RI

1 è condannato a versare alla Cassa CO 1, __________, la somma di fr. 32'265.95.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

In materia patrimoniale il

ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità

dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1

lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è

nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il

ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi

previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti