31.2016.12
Responsabilità ex 52 LAVS dell'amministratore unico di una SA.Violato l'obbligo di diligenza. Non dati motivi di concolpa della cassa. Non dati motivi di giustificazione e di discolpa
8 febbraio 2017Italiano37 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
31.2016.12
FS
Lugano
8 febbraio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 settembre 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 31 agosto 2016 emanata da
in relaz. alla fallita:
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
FA 1
ritenuto in fatto
1.1. La FA 1, con sede a __________,
è stata iscritta a Registro di commercio il 12 giugno 2009 ed è attualmente in
liquidazione (cfr. estratto RC informatizzato, agli atti).
Lo scopo sociale
consisteva nell’esercizio, la gestione, l’amministrazione e la conduzione di
esercizi pubblici, camere, mescite, cantine, mense, in particolare nel settore
della ristorazione, alberghiero, apparthôtel e garni, nonché altre similari (cfr.
estratto RC).
RI 1 è stato in carica
quale amministrazione unico, con diritto di firma individuale, dal 2 luglio
2013 (doc. 3/A) al 28 luglio 2014, data in cui ha rassegnato le proprie
dimissioni con effetto immediato (doc. 3/B).
1.2. La società è stata affiliata
alla Cassa CO 1 (di seguito la Cassa) in qualità di datrice di lavoro dal 1.
settembre 2009 fino al 31 luglio 2013 (cfr. doc. 1).
La società è entrata in
mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa ha dovuto
sistematicamente diffidarla dal mese di agosto 2012 e a precettarla dal mese di
agosto 2013 (cfr. gli specchietti relativi all’evoluzione del debito
contributivo negli anni 2012 e 2013 sub doc. 4).
Le procedure esecutive
sono sfociate nel rilascio, in data 3 giugno, 19 settembre e 3 dicembre 2014,
di tre attestati di carenza beni per i contributi relativi all’anno 2012 e 2013
(cfr. doc. 1 e 3/C).
Con decreti 13 agosto 2015
e 14 settembre 2015 della Pretura del Distretto di __________ sono state
dichiarate l’apertura del fallimento della società, rispettivamente la
sospensione della procedura ai sensi dell’art. 230 LEF (cfr. doc. 1, FUSC __________
e estratto RC).
La Cassa ha insinuato
all’Ufficio fallimenti del Distretto di __________ il proprio credito di fr.
62'236.25 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti per
gli anni 2012 e 2013 (cfr. doc. 1).
La liquidazione
fallimentare è continuata in via sommaria a seguito dell’avvenuto anticipo
spese (cfr. doc. 1 e FUSC __________).
Con scritto del 17
novembre 2015, l’Ufficio fallimenti del Distretto di __________ ha comunicato
alla Cassa che non sono da prevedersi dividendi per i creditori (cfr. doc. 1).
1.3. Costatato di aver subito un
danno, con decisione del 26 febbraio 2016 –
osservato che “(…) ritenuto che in data 28 luglio 2014 il signor RI 1 ha
rassegnato le dimissioni dalla carica di amministratore unico della FA 1, la
responsabilità dello stesso è data per i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non
soluti e scaduti per gli anni 2012 e 2013 (acconti), pari a CHF 32'265.95, come
risulta dagli estratti conto contabili e dalla distinta salari allegati. (…)”
(doc. 1) –, confermata con
decisione su opposizione del 31 agosto 2016 (doc. 3), la Cassa ha stabilito la
responsabilità ex art. 52 LAVS di RI 1 per un importo di fr. 32'265.95 a titolo
di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti per gli anni 2012 e 2013
(acconti).
1.4. Contro la suddetta decisione RI
1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato il presente ricorso con il quale –
rilevato, in particolare, che “(…) nel caso concreto, non possa essergli
rimproverata una negligenza grave, atteso che la funzione di amministratore
unico era svolta dal signor __________ e in ogni caso non può essere richiesta
la rifusione del danno per il periodo precedente il 3 luglio 2013, data in cui
è divenuto amministratore unico. Si osserva dapprima che, come già sottolineato
nell'opposizione, il ricorrente non è stato posto in grado di esercitare le
proprie funzioni di vigilanza, scaturenti dalla sua funzione di amministratore
unico, atteso che __________ non gli ha neppure consentito di esaminare la
corrispondenza ed esercitare I'obbligo di informazione periodica sull'andamento
dell'azienda e quindi di controllare personalmente che venissero pagati
regolarmente i contributi alla Cassa. Non appena ha potuto, egli ne ha tratto
le debite conseguenze ed ha inoltrato immediatamente le dimissioni dalla
carica. Ma vi è di più. La situazione in cui è venuta a trovarsi la FA 1, che come
detto, si limitava a gestire l'esercizio pubblico denominato __________ e [ndr.
è] dovuta al fatto che in modo del tutto inaspettato l'esercizio pubblico è
stato chiuso in modo indebito su ordine della polizia ed essa non è più stata
in grado di adempiere al proprio scopo sociale. In proposito si allega la
decisione del Consiglio di Stato dalla quale risulta che l'ordine di chiusura è
illecito e dunque semmai il mancato pagamento degli oneri sociali è dovuto
dall'agire dello Stato. […] Inoltre, il ricorrente ritiene che la Cassa ha
proceduto con ritardo a chiedere il risarcimento del danno in particolare a __________,
ciò che avrebbe consentito di ridurre notevolmente il danno e quindi l'obbligo
di restituzione da parte del ricorrente che qui è comunque contestato. (…)”
(I, pag. 3 e 4) – ha chiesto l’annullamento della decisione su
opposizione impugnata.
1.5. Con la risposta di causa –
precisato “(…) di non aver aperto ulteriori procedure di risarcimento danni
(…)” (III) – la Cassa postula l’integrale reiezione del ricorso.
Riconfermandosi nelle argomentazioni esposte nell’impugnata decisione, essa
evidenzia in particolare come, alla luce della normativa e dei dettami
giurisprudenziali applicabili in materia, le circostanze ed i motivi addotti
nel ricorso non siano idonei a liberare l’amministratore unico da una sua
responsabilità ex art. 52 LAVS.
considerato in diritto
2.1. In virtù dell'art. 52 cpv. 1
LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato
violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni
dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi
l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di
contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la
negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata
violazione delle prescrizioni legali.
Nell’ipotesi in cui il
datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la
pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i
suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV
Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento
al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi
dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in
DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di
compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso
in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la
cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi
organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito
del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa
anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura
di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des
Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les
développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances
relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991,
pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001
AHV Nr. 6).
Qualora più datori di
lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una
persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono
solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va
rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1°
gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica,
rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone
che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono
responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero
danno”.
Il Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha
riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha
concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve
essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio
2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
Nella fattispecie
concreta, a seguito dell’apertura della procedura di fallimento della FA 1
(cfr. consid. 1.2), la Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1,
quale amministratore unico con diritto di firma individuale dal 2 luglio 2013 al
28 luglio 2014 (cfr. consid. 1.1), il risarcimento ex art. 52 LAVS per i
contributi paritetici non versati dalla società negli anni dal 2012 al 2013
(sino al mese di luglio).
Inoltre, la Cassa ha
intimato la decisione di risarcimento del 26 febbraio 2016 (cfr. consid. 1.3)
entro due anni dal rilascio, il 3 giugno, 19 settembre e 3 dicembre 2014, degli
attestati di carenza beni in seguito a pignoramento (cfr. consid. 1.2),
rispettando quindi il termine biennale di prescrizione ai sensi dell’art. 52
cpv. 3 LAVS (in argomento vedi la STCA 31.2013.9 dell’11 dicembre 2013 al
consid. 2.3).
2.2. Costituiscono elementi del
danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del
salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002
consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI
1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre
2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni
familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis
OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pag.
369 segg. e in RDAT II 2002 pag. 519 segg.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2
consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H
142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).
Secondo costante
giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,
mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia va ricordato che,
in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in
caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo
del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 pag.
133 consid. II/1b).
Nel caso in esame, oggetto
del danno è il mancato versamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF per gli
anni dal 2012 al 2013, quest’ultimo sino al mese di luglio, così come risultano
dagli specchietti relativi all’evoluzione del debito contributivo della FA 1 per
gli anni 2012 e 2013, dagli estratti conto dei contributi paritetici per gli
stessi anni e dalla dichiarazione dei salari del datore di lavoro per il 2012
(doc. 1/A, 1/B e 4).
L’importo del danno fatto
valere per complessivi fr. 32'265.95 (cfr. consid. 1.3), a prescindere dal
fatto che non è stato in quanto tale contestato, è quindi da ritenere
adeguatamente comprovato, ricordato altresì come conformemente alla legge (art.
41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli
interessi moratori e le spese di diffida e esecutive costituiscono elementi del
danno risarcibile unitamente ai contributi paritetici rimasti scoperti.
2.3. Per definizione, il danno
considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione
in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro,
segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag.
99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono
innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di
esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i
contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività
salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire
Fatti
i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.
1 LAVS, artt. 34 segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e
versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto
pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire
meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi
dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI
1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192
consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre – anche se ciò non
è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi
dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la
trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne
consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo
stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha
violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.4. La cassa di compensazione che
constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle
prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni
paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente
degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei
contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni
intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di
lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi
di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei
contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,
ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un
simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che
il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi
di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261
consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei
suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di
conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,
rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA
1987 pag. 7).
2.5. Ai sensi della giurisprudenza
del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando
questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi
persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza
richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve
generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della
stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634
consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die
Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I
fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili
a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura
questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto
della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il
tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle
responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta
(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,
op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,
in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene
che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei
contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
2.6. Nella fattispecie concreta il
ricorrente – amministrazione unico con diritto di firma individuale
della FA 1 – sostiene che nessuna responsabilità possa essergli
attribuita adducendo che la funzione di amministratore unico era svolta da __________
il quale non gli avrebbe permesso di esercitare la carica assunta e che, in
ogni caso, non può essergli richiesta la rifusione del danno antecedente al 2 luglio
2013, data dalla quale ha rivestito la suddetta funzione.
Quanto asserito non è
sufficiente per liberare il ricorrente da una responsabilità ex art. 52 LAVS.
Accettando il mandato di
amministratore unico della SA l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da
tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del
Considerandi
2.
dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai
sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta
vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto
concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle
istruzioni.
L’amministratore deve, di
principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in
particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,
studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere
irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una
gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega
gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate
(STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF
114.
V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.).
Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano
regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in
conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02
dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H
209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165).
In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di
paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27
aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8
novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo
della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr.) è di evidenziare che il mandato
quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale
sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca
responsabilità.". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA
devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i
contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21
dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte
citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14]
confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).
Ritenuti, da una parte la
posizione di organo formale della società e, dall’altra parte, che (come si
dirà meglio in seguito) egli non ha minimamente provato di essere stato
impossibilitato ad eseguire puntualmente i suoi compiti, l’insorgente non può
liberarsi dalle proprie responsabilità semplicemente sostenendo (oltretutto
senza provarlo) che “(…) la funzione di amministratore unico era svolta dal
signor __________ (…)” rispettivamente che “(…) non è stato posto in
grado di esercitare le proprie funzioni di vigilanza, scaturenti dalla sua
funzione di amministratore unico, atteso che __________ non gli ha neppure
consentito di esaminare la corrispondenza ed esercitare I'obbligo di
informazione periodica sull'andamento dell'azienda e quindi di controllare
personalmente che venissero pagati regolarmente i contributi alla Cassa. (…)”
(I, pag. 3).
In questo senso, avuto
riguardo alle censure stanti le quali la gestione della società sarebbe stata
interamente affidata a __________ che gli avrebbe impedito di svolgere le
proprie funzioni, a ragione la Cassa ha evidenziato come “(…) tale
circostanza è irrilevante, siccome l’accettazione della carica di organo
formale di una società […] comporta l’assunzione di precisi obblighi […].
Pertanto, la circostanza evocata dal signor RI 1 secondo cui non sarebbe stato
al corrente della situazione della ditta poiché tutta la corrispondenza era
indirizzata al signor __________, dimostra tuttalpiù l’inattività e il
disinteresse dell’opponente che, non effettuando alcun controllo, ha omesso di
compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole
nell’ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di organo della
società e ha quindi determinato una sua responsabilità ex art. 52 LAVS […]. Del
resto, l’opponente non ha provato di essere stato impedito di raccogliere
informazioni in merito al pagamento dei contributi, interpellando ad esempio
direttamente la Cassa. (…)” (doc. 3, punto 5.1 pagg. 4-6).
Giova qui ricordare che un
amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società
evidenziando che altri si occupavano della gestione (RCC 1989 pag. 114 seg.;
STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre
1998). Addirittura è da ritenere una negligenza grave anche la passività di
amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono
tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il
fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i
pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004
nella causa A.F., inc. 31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non
benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.) non
costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21
maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi
dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai
partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla
costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna
remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già
di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano
esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto
non scarica l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92
del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9).
La passività a dispetto
della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere
considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989
pag. 115).
Questo Tribunale rileva
che l’insorgente non ha addotto e tantomeno provato di essere stato impedito
nell’esercizio della sua carica di amministrazione unico della. Nemmeno ha
sostenuto (e tantomeno documentato) di essere stato ingannato mediante raggiri
di rilevanza penale e che a causa degli stessi non può essergli imputata una
negligenza grave (in argomento cfr. la STFA H 152/05 del 7 febbraio 2006).
L’insorgente non ha dunque
validamente dimostrato che, nonostante l’assunzione della veste di
amministratore unico con tutti gli oneri che da tale carica derivano, __________
gli ha sottaciuto scientemente e volontariamente l’effettiva situazione della
società e/o fornito informazioni errate, ma affidanti, al riguardo della stessa
(in argomento cfr. la STCA 31.2006.14 + 17-22 del 5 luglio 2007).
In questo senso non
bastano le generiche e non documentate affermazioni secondo le quali “(…) la
funzione di amministratore unico era svolta dal signor __________ […]. __________
non gli ha neppure consentito di esaminare la corrispondenza ed esercitare
I'obbligo di informazione periodica sull'andamento dell'azienda e quindi di
controllare personalmente che venissero pagati regolarmente i contributi alla
Cassa. (…)” (I, pag. 3).
Al riguardo, questo
Tribunale ribadisce che l’insorgente non documenta quando, in quali occasioni e
in che forma avrebbe interpellato __________.
L’insorgente nemmeno
adduce in che modo egli sarebbe stato impedito nello svolgere le sue mansioni
di organo formale e/o raggirato da __________. Del resto – visto che
sostiene che “(…) la funzione di amministratore unico era svolta dal signor __________
(…)” (I, pag. 3) – va qui ricordato che, nell’ipotesi in cui
un organo societario non sia in grado di sottrarsi all’influsso di terzi, ne
dovrà trarre la sola conclusione possibile ossia inoltrare immediatamente le
sue dimissioni (STFA H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003). Nella misura in
cui fosse stato chiaro fin dall’inizio che non avrebbe potuto svolgere la
funzione di amministratore unico, l’insorgente non avrebbe dovuto accettare una
tale carica con relative responsabilità e obblighi.
In concreto l’insorgente
non doveva accettare la carica di amministratore unico e/o, in ogni caso, non
doveva aspettare oltre un anno per rassegnare le dimissioni.
Questo vale a maggiore
ragione rilevato che, vista la funzione assunta (amministratore unico), la
prassi in materia prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di
controllo accresciuti (STF 10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6.3).
In ogni caso, nella misura
in cui l’insorgente volesse fare valere un’esclusiva gestione della società da
parte di terzi (in casu da parte di __________), va ricordato che, secondo la
giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente
ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla
gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (in argomento STF
9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e dottrina ivi
citata; STFA 13 novembre 2000 nella causa S, H 238/98, consid. 4b; Pratique VSI
1996.
pag. 306). Determinante è che le circostanze addotte dall’insorgente, come
visto, non costituiscono motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità
e per escludere quindi l’esistenza di una negligenza grave.
Riguardo all’assunto
secondo il quale l’insorgente non potrebbe essere chiamato a rispondere dei
contributi scaduti e non versati prima del 2 luglio 2013 allorquando ha accettato
la carica di amministratore unico della società, va osservato quanto segue.
Il nuovo amministratore
risponde non soltanto dei contributi sociali correnti, ma pure del debito
scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione. Infatti,
secondo giurisprudenza, il nuovo amministratore deve vegliare affinché vengano
versati i contributi correnti e quelli scaduti e dovuti quando egli non era
ancora in carica, in quanto vi è rapporto di causa effetto tra l'inazione
dell'organo e il mancato pagamento dei contributi (DTF 119 V 407 consid. 4c;
RCC 1992 pag. 269 consid. 7b). Nessuna responsabilità del nuovo amministratore
secondo l'art. 52 LAVS è data per contro per il danno causato alla cassa di
compensazione prima della sua entrata nel consiglio di amministrazione, nel
caso in cui egli nulla poteva modificare, e meglio poiché la società era già
insolvente (DTF 119 V 401) rispettivamente indebitata al punto che i contributi
risultavano irrecuperabili per motivi giuridici o di fatto (SVR 2002 AHV Nr. 10
pag. 24 consid. 4c/aa; Nussbaumer, op.cit., pag. 1076). In tale ipotesi
l'amministratore risponde unicamente per l’aggravamento del danno, ossia per
ulteriori debiti contributivi (Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und
seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 277 pag. 68 con riferimenti di
giurisprudenza; cfr. anche STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.3 e
STFA H 156/05 del 16 gennaio 2007 consid. 7.2).
Nel caso in esame dagli
atti non emerge, né del resto è stato sostenuto, che al momento dell’entrata in
carica quale amministratore unico della FA 1, la società si trovasse già in uno
stato d’insolvenza tale da rendere impossibile il pagamento dei contributi già
scaduti, motivo per cui l’insorgente deve rispondere anche per gli oneri
sociali dovuti prima del luglio 2013.
In effetti, come rilevato
dalla Cassa e rimasto incontestato, “(…) al momento dell’assunzione della
carica di gerente [ndr. recte: amministratore unico] dell’opponente il 2
luglio 2013 (cfr. doc. A), non si era ancora verificato un danno ai sensi
dell’art. 52 LAVS, poiché la società non era ancora insolvibile, o gravemente
indebitata. In effetti, l’insolvenza della società è stata constatata con il
rilascio dell’attestato di carenza beni del 3 giugno 2014 (doc. C). (…)” (doc.
3, pag. 7).
Il ricorrente non ha
dunque nemmeno reso verosimile che al momento dell’entrata in carica quale amministratore
unico, la FA 1 fosse insolvente o indebitata a tal punto da dover considerare
irrecuperabili i contributi dovuti prima dell’inizio del suo mandato (luglio
2013). Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta
dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio
devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo
principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere
delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid.
1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di
collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare –
ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo
alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti
rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V
264.
consid. 3b con riferimenti).
Conformemente alla
succitata giurisprudenza l’insorgente deve pertanto rispondere,
indipendentemente dalla questione a sapere se abbia o meno contribuito a tale
posta di danno, anche per gli oneri sociali dovuti prima della sua entrata
quale amministratore unico della società.
Riguardo alla censura
secondo la quale “(…) la situazione in cui è venuta a trovarsi la FA 1, che
come detto, si limitava a gestire l'esercizio pubblico denominato __________ e
[ndr. è] dovuta al fatto che in modo del tutto inaspettato l'esercizio pubblico
è stato chiuso in modo indebito su ordine della polizia ed essa non è più stata
in grado di adempiere al proprio scopo sociale. In proposito si allega la
decisione del Consiglio di Stato dalla quale risulta che l'ordine di chiusura è
illecito e dunque semmai il mancato pagamento degli oneri sociali è dovuto
dall'agire dello Stato. (…)” (I, pag. 3 e 4), va rilevato quanto segue.
Rettamente la Cassa ha
rilevato che “(…) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art.
52.
LAVS non è da porre in relazione né alla gestione della società per se
stessa, né a eventuali cause di fallimento (STCA 25 aprile 2013, inc. 31.2012.14;
STCA 9 giugno 2008, inc. 31.2007-18-20). Nel caso concreto, il divieto di
utilizzo quale __________ del __________ non esimeva il ricorrente di attivarsi
affinché i contributi venissero effettivamente versati alla Cassa. (…)”
(III, punto 5, pag. 4).
In ogni caso va osservato
che la decisione con la quale il __________ di __________ ha fatto ordine alla
Polizia cantonale di procedere all’apposizione immediata dei sigilli a tutti i
locali dell’edificio (__________) al mapp. n. __________ RFD __________ è del
29.
luglio 2013 (cfr. doc. A2) e risale quindi ad un periodo posteriore all’anno
2012; anno dal quale risulta la quasi totalità del danno fatto valere dalla
Cassa (fr. 31'887.65, come risulta dal conteggio per l’anno 2012 sub
doc. 4, contro i fr. 32'265.95 quale danno complessivo per il periodo 2012 e
2013.
(acconti)).
Quanto all’affermazione
secondo la quale “(…) la Cassa ha proceduto con ritardo a chiedere il
risarcimento del danno in particolare a __________, ciò che avrebbe consentito
di ridurre notevolmente il danno e quindi l'obbligo di restituzione da parte
del ricorrente che qui è comunque contestato. (…)” (I, pag. 3 e 4) – va osservato quanto segue.
Nella misura in cui
volesse fare valere una concolpa della Cassa va rilevato che i motivi
di riduzione del risarcimento non sono regolati dalla LAVS. Tuttavia, in una
sentenza del 24 giugno 1996, pubblicata in DTF 122 V 186ss., il TFA aveva
stabilito, modificando la propria giurisprudenza, che l’obbligo di risarcire il
danno del datore di lavoro può essere ridotto analogicamente a quanto previsto
negli artt. 4 Lresp e 44 CO, se la violazione di un obbligo da parte
dell’amministrazione e meglio di una norma elementare relativa alla procedura
di riscossione dei contributi, ha causato la nascita oppure il peggioramento
del danno (cfr. anche SVR 2000 AHV Nr. 16 consid. 7a). L’Alta Corte aveva
inoltre precisato che il nesso di causalità tra danno e comportamento illegale
della Cassa dev’essere adeguato (DTF 122 V 189, consid. 3c; SVR 2000 AHV Nr. 16
consid. 7a).
Ad esempio
nella sentenza pubblicata in SVR 2000 AHV Nr. 16, la Cassa è stata ritenuta
corresponsabile del danno da lei stessa subito in quanto, dopo un controllo
presso il datore di lavoro, ha omesso di emanare la decisione di tassazione
(SVR 2000 AHV Nr. 16, consid. 7c). Nella sentenza inedita H 142/03 del 19
agosto 2003 l’Alta Corte ha ritenuto giustificata una riduzione dell'importo
del danno subito dalla Cassa poiché, al momento di concedere un'ulteriore
dilazione di pagamento, questa non aveva sufficientemente valutato la capacità
della società di rispettare il piano di dilazione (nella fattispecie esaminata
dal TFA la società non aveva mai rispettato i piani di dilazione concessile in
passato; per ulteriore casistica cfr. RDAT II 2002 pagg. 554 segg.). La
giurisprudenza federale ha individuato una grave negligenza della Cassa
nell’avere rimborsato al datore di lavoro, senza verifica della concreta
situazione, dei contributi versati in eccesso, in gran parte oggetto della
successiva richiesta di risarcimento danni ex art. 52 LAVS. L’amministrazione
aveva inoltre omesso di procedere ad un controllo del datore di lavoro.
Riconosciuto un nesso tra la violazione degli obblighi della Cassa e l’avvenuto
danno, l’Alta Corte ha ridotto in quella fattispecie il danno subito dalla
Cassa (STFA H 36/02 e H 38/02 del 10 ottobre 2002 citato in Reichmuth, Die
Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 757, p.
182). Per un caso in cui questo Tribunale ha riconosciuto una concolpa della
Cassa per aver proceduto a due rimborsi invece di compensare gli assegni
familiari anticipati in eccesso con i contributi scaduti vedi la STCA del 9
maggio 2011 (31.2010.6 + 7).
In generale
una concolpa della Cassa è riconosciuta allorquando questa in modo gravemente
negligente non procede in modo sufficientemente energico all’esecuzione per
crediti di contributi dovuti ai sensi dell’art. 15 LAVS; un semplice ritardo
nella procedura non basta tuttavia per fondare una concolpa (Reichmuth, op.
cit.. n.760, p. 182 e la casistica citata alle note a piè pagina n. 1087 e n.
1088).
Nel caso in esame, dagli
atti risulta che la Cassa ha iniziato a diffidare regolarmente la società per
il pagamento dei contributi dall’agosto 2012 e dall’agosto 2013 l’ha precettata
(cfr. consid. 1.2 e gli specchietti relativi all’evoluzione del debito
contributivo negli anni 2012 e 2013 sub doc. 4) (doc. 1/B-B1 e 4). Dagli stessi
documenti non risulta, e l’insorgente nemmeno lo prova, che la Cassa abbia
concesso alla società delle dilazioni di pagamento. Alla Cassa, conformemente
alla succitata giurisprudenza, non può dunque essere rimproverata alcuna
negligenza. Quindi non c'è spazio, come sembrerebbe auspicare l’insorgente, nemmeno
per una riduzione per concolpa della Cassa.
Se invece il ricorrente
volesse censurare la tardività nel far valere il risarcimento del danno anche
nei confronti di __________, va puntualizzato che la Cassa ha comunicato al TCA
“(…) di non avere aperto ulteriori procedure di risarcimento danni (…)”
(III) e ricordato che, ammettendo una responsabilità ex art. 52 LAVS dell’AU
della società, secondo la giurisprudenza federale, nel caso di solidarietà tra
più debitori, la Cassa ha la facoltà di scegliere contro quale dei debitori
solidali procedere. Qualora la Cassa omette di procedere contro uno di loro,
nessun’altra autorità può sostituirsi ad essa ed agire al suo posto (DTF 108 V
195.
consid. 3). Inoltre, avendo la Cassa rispettato il termine di prescrizione
di due anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS (cfr. consid. 2.1), in ogni caso la domanda
di risarcimento del danno non è tardiva.
Questo Tribunale deve
pertanto concludere che l’insorgente – accettando la carica di organo
formale, non attivandosi nella sua veste di amministratore unico e aspettando
oltre un anno per dare le dimissioni da tale carica – ha omesso di
compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole
nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di amministratore
unico di una SA.
In queste circostanze, non
avendo adempiuto agli obblighi che la carica di organo formale gli imponeva, RI
1, deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla
Cassa.
2.7
Occorre esaminare se speciali
circostanze legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente il proprio
organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal
provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
Costituisce motivo di
giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei
contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in
questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione
finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi
dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri
crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la
sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i
contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione
decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca
credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi
sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale
atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo
responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti;
cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe
nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die
Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur
Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002
consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha
precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua
esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e
immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H
336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito
che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in
cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi
finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).
Quindi l’illiquidità della
società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non
sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza
(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
Da distinguere dal caso in
cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui
omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il
mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente
rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi
segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e
ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri
obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere
sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei
contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la
giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile
dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3
con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163
segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per
giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il
differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti
venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,
giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).
In concreto, non sono
stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel
senso della succitata giurisprudenza.
Non va in ogni caso
dimenticato che la FA 1, nonostante le diffide e i precetti esecutivi, ha
pagato solo parzialmente (versamenti di 400.-- e 6'200.-- franchi del 10
rispettivamente 16 ottobre 2013) l’importo scoperto di fr. 37'715.75 di cui al
conteggio di chiusura del 2012 e non ha pagato (nonostante le diffide del 13
maggio e del 12 settembre 2013 rispettivamente dei precetti del 23 agosto e del
10.
ottobre 2013) gli acconti del primo e secondo trimestre del 2013 (cfr. gli
specchietti relativi all’evoluzione del debito contributivo negli anni 2012 e
2013.
sub doc. 4). In queste circostanze non risultano dati gli estremi, che
l’insorgente, come detto, nemmeno fa valere, per ammettere nella specie che il
differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi
finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in
argomento DTF 123 V 244, 121 V 243; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03
del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 pag. 261).
2.8
Visto tutto quanto precede il
ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.
2.9
Il TF, nella DTF 137 V 51,
chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di
diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro
per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,
ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un
giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa
di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il
valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una
questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un
senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85
cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit
pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects
choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.
52.
LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;
cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa
l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del
titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per
il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella
quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema
di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo
evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di
diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85
cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico
anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere
dimostrata dal ricorrente).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
§ RI
1 è condannato a versare alla Cassa CO 1, __________, la somma di fr. 32'265.95.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati.
Contro la presente
decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
In materia patrimoniale il
ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità
dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1
lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è
nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il
ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi
previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti