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31.2016.14

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 agosto 2017Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili

a tutti gli organi della stessa.

Si deve infatti esaminare

se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo

determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di

quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in

modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state

attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985

pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das

Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag.

658).

La

giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo

trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF

108 V 186ss. consid. 1b).

2.7. Con il presente ricorso l’ex

amministratore unico della società ribadisce quanto sostenuto nel precedente gravame.

Sostiene che il

responsabile del pagamento dei contributi AVS/AI/IPG era l'ex azionista della FA

1, __________, il quale gestiva la società stessa.

In primo luogo occorre ricordare

che accettando il mandato di amministratore unico l’insorgente ha assunto tutti

gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008;

STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova

infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni

amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione,

in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei

regolamenti e delle istruzioni.

L’amministratore deve, di

principio, informarsi periodicamente sull’andamento dell’azienda ed in

particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,

studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere

irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una

gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega

gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate

(STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF

114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella

causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi

vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti

in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H

310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00

+ H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag.

165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo

di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27

aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8

novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo

della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale

consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura,

ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità."

Secondo la nostra Massima

istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se,

nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA

H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre

1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1,

consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre

2010).

Visto quanto sopra, nel

caso in esame quanto asserito dall’insorgente, ossia che il responsabile del

pagamento dei contributi AVS/AI/IPG sarebbe stato l'ex azionista e amministratore

di fatto della FA 1, __________, non è sufficiente per liberarlo dalla sua

responsabilità ex art. 52 LAVS.

2.8. Il

ricorrente ritiene che vi sia stata un’interruzione del nesso di causa naturale

e adeguata tra il suo agire ed il danno subentrato. Il mancato pagamento dei

contributi è dovuto al comportamento di terzi (punto no. 2.3 del ricorso).

Secondo

la giurisprudenza, la causalità è adeguata se, secondo il corso ordinario delle

cose e l’esperienza generale della vita, l’evento è da considerare idoneo a

provocare il danno o per lo meno ad agevolarlo (DTF 119 V 406 consid. 4a, 118 V

290 consid. 1c con riferimenti).

Con

riferimento alla violazione dell’obbligo di vigilanza e di controllo, il nesso

causale adeguato manca qualora, nonostante l’agire conforme alla legge, il

danno sarebbe comunque subentrato (Nussbaumer AJP 1996 pag. 1081;

Dieterle/Kieser op. cit., pag. 660).

Innanzitutto occorre

evidenziare che, come risulta dall’evoluzione del pagamento dei contributi

paritetici relativi agli anni 2011 - 2013 (doc. 2 - 4), la società era

cronicamente in ritardo con il versamento degli oneri sociali; dal marzo 2011

la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla e dall’aprile 2011 precettarla.

La FA 1 è riuscita a saldare i contributi del 2011, lasciando scoperti quelli

del 2012 per fr. 3'993,85; dall’acconto di aprile 2013 non ha più pagato

alcunché. In queste circostanze, il ricorrente, amministratore unico di una

piccola società con 9 dipendenti (cfr. distinte salari 2012 e 2013 allegate

alla decisione contestata), aveva l’obbligo accresciuto di vegliare affinché

gli oneri sociali fossero regolarmente e tempestivamente liquidati.

Va poi rilevato che per la

FA 1 il 2011 si è chiuso con una perdita di fr. 106'604,73 ed il 2012 con

un’altra perdita di fr. 117'144,84 (cfr. le relative chiusure presenti

nell’incarto richiamato dall’UF, XIII), motivo per cui – al di là degli

asseriti prelievi ed introiti non contabilizzati – la situazione economica

destava preoccupazione, tant`è che, come visto, la società ha avuto cronici

problemi circa il versamento dei contributi paritetici.

In queste circostanze, l’insorgente

non poteva esimersi dal regolare controllo sul pagamento dei contributi

paritetici, se del caso chiedendo alla Cassa informazioni al riguardo.

Le circostanze addotte

dall’insorgente (punto no. 2.3 del ricorso) non sono idonee a interrompere un

nesso adeguato tra il suo agire ed il danno subito dalla Cassa. Questo per i

seguenti motivi.

Dapprima il ricorrente ritiene

che la società aveva sufficiente liquidità in banca per pagare i contributi

scoperti. Il giorno del fallimento il conto cassa acquisti presentava infatti

un saldo di fr. 35'559.--. Tuttavia l’UF ha bloccato il pagamento degli oneri

sociali. Va qui ricordato che in generale spetta all’amministrazione del

fallimento mantenere il valore della massa fallimentare e di certo non favorire

alcuni creditori rispetto ad altri (riguardo ai singoli atti amministrativi

ammessi cfr. Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 2013, §

45 n. 21ss, pagg. 417 ss). Pertanto il blocco era pienamente giustificato.

Secondo il ricorrente,

l’UF non si sarebbe curato d’incassare tutti i crediti incontestati della

società. Certo l’amministrazione del fallimento è tenuta ad incassare i crediti

non contestati (cfr. Ammon, op. cit., § 45 n. 24, pag. 418). Tuttavia il

ricorrente non menziona quali crediti incontestati dovevano essere richiesti

dall’UF, né del resto risulta che tale eventuale omissione sia stata oggetto di

ricorso alla competente autorità di vigilanza [“Mit der

betreibungsrechtliche Beschwerde können funktionsgemäss nur Verfügungen (oder

Unterlassungen) der Vollstreckungsorgane angefochten werde; konkrete auf den

Verfahrensgang einwirkende Massnahmen (SchKG 171 I)”, Ammon-Walther, op.

cit., § 6 n. 7, pag. 43].

A prescindere dalla

liceità o meno del comportamento dell’UF, va sottolineato che nel caso concreto

l’agire dell’amministrazione del fallimento non può essere messo in relazione

con il mancato versamento degli oneri sociali da parte della società. Si tratta

infatti di contributi ampiamente scaduti al momento dell’apertura del

fallimento e non versati dal datore di lavoro.

L’ex amministratore unico sostiene

inoltre che solo dopo l’apertura del fallimento e secondo quanto rivelato dagli

operai della società ha appreso che a sua insaputa __________ avrebbe incassato

delle mercedi per lavori senza versarli in banca, nascondendo cosi importi

verosimilmente sostanziosi e generato ammanchi che hanno segnatamente impedito

il pagamento delle ultime fatture. __________ avrebbe inoltre proceduto a

prelievi non autorizzati, nascondendo anche degli attivi del fallimento non

dichiarando crediti per cantieri.

Va qui precisato che,

secondo costante giurisprudenza (STCA 9 giugno 2008 [inc.

31.2007-18-20], 22 maggio 2002 [inc. 31.2002.03], 14 giugno 1995 [inc.

31.1995.12])) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art.

52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a

eventuali cause di un fallimento. Pertanto, quanto sostenuto sopra non è

rilevante ai fini del presente giudizio.

Del resto l’insorgente non

ha mai sostenuto e tantomeno provato di essere stato impedito da Scolari – il

quale, come sostenuto dal primo (cfr. consid. 2.7), sarebbe stato il deus ex

machina della società – nell’esercizio della sua carica di amministrazione

unico, come pure di essere stato da lui ingannato mediante raggiri di rilevanza

penale, circostanze che avrebbero permesso di liberarlo da una sua

responsabilità ex art. 52 LAVS (in argomento cfr. la STCA 31.2006.14 + 17-22

Considerandi

del 5 luglio 2007).

È vero che la Cassa ha

accolto l’opposizione di __________, non ritenendolo amministratore di fatto

della FA 1, ma è altrettanto vero che all’amministrazione non spettava, come

sostenuto in sede ricorsuale, sporgere denuncia penale contro il succitato per

le sue presunte malversazioni addotte dall’insorgente. Semmai era compito

dell’ex amministratore unico, a nome della società, di procedere in tal senso,

ciò che non ha tuttavia fatto.

Con la replica 16 novembre

2016.

il ricorrente rileva poi che a bilancio nel 2013 sul conto della Banca __________

vi erano fr. 30'586,77 ed un totale attivo circolante di fr. 66'160.06, mentre

gli attivi della società ammontavano a fr. 233'401,20. Va tuttavia rilevato che

i passivi erano di fr. 495'944,65, motivo per cui, contrariamente a quanto

sostenuto, l’ex amministratore unico doveva preoccuparsi che la società liquidasse

quanto dovuto alla Cassa (doc. D).

Infine, l’insorgente

stigmatizza come la Cassa non abbia proceduto ad accertare l’effettiva gestione

del conto presso la Banca __________, così come richiesto dal TCA nella

sentenza di rinvio [“Nell’ambito dei chiarimenti da esperire, la Cassa vorrà

pure adeguatamente acclarare l’effettiva gestione dei conti bancari della

società ad opera dell’amministratore da un lato e dell’azionista unico della

stessa dall’altro (cfr. segnatamente in relazione al conto citato dal

ricorrente presso la Banca __________, del quale non risulta agli atti alcuna

documentazione); STCA citata consid. 2.12 in fine].

A tal riguardo, nella

decisione contestata è stato pertinentemente evidenziato che “… dall’esame

dell’estratto conto della Banca __________, trasmessoci il 5 febbraio 2016

dall’Ufficio fallimenti di __________ non emergono elementi evidenti che

possano in alcun modo indicare chi effettivamente avesse gestito gli incassi

della FA 1 e/o se gli stessi possano prefigurare delle malversazioni di natura

penale e/o che possano aver una qualsivoglia influenza sull’attribuzione della

responsabilità ex art. 52 LAVS” (pag. 6 della decisione contestata;

estratti sub. XIII).

Determinante è che, come

visto sopra, al ricorrente spettava un’accurata vigilanza, indipendentemente dalle

asserite inadempienze contabili.

Richiamato quanto sopra, la passività dimostrata dall’insorgente è in relazione di causalità

naturale e adeguata con il danno subìto dalla Cassa (STFA H 13/03 del 21 maggio

2003, H 65/01 del 13 maggio 2002 e H 38/01 del 17 gennaio 2002).

Né del resto vi sono le

circostanze per ritenere, con il grado della verosimiglianza

preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 139 V 218

consid. 5.3), un’interruzione del nesso di causa adeguata tra la grave

negligenza del ricorrente e l’insorgenza del danno subito dalla Cassa.

2.9

Occorre esaminare se speciali

circostanze legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente il proprio

organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal

provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

Costituisce motivo di

giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei

contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in

questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione

finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi

dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri

crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la

sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i

contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione

decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca

credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi

sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale

atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo

responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti;

cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe

nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die

Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur

Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002

consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha

precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua

esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e

immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H

336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito

che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in

cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi

finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Quindi l’illiquidità della

società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non

sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza

(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da distinguere dal caso in

cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui

omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il

mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente

rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi

segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e

ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri

obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte

(normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi

sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la

giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile

dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3

con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163

segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per

giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il

differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti

venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,

giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

In concreto, non sono

stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel

senso della succitata giurisprudenza.

Va ricordato che dal mese

di marzo 2011 la Cassa ha dovuto regolarmente diffidare e dall’aprile 2011 precettare

la società. Quest’ultima ha lasciato scoperto, oltre il conguaglio 2012, gli

acconti mensili aprile – giugno 2013, come pure il relativo conguaglio (cfr. gli

specchietti relativi all’evoluzione del debito contributivo negli anni 2011,

2012.

e 2013 in doc. 2- 4). Ora, dal punto di vista contributivo sono “solo” 3

gli acconti rimasti scoperti e temporalmente parlando rientrerebbero quale

motivo di giustificazione. Tuttavia ciò non è il caso, ricordato come la

società sia stata sistematicamente diffidata e precettata per il versamento dei

contributi paritetici.

In queste circostanze non

risultano dati gli estremi, che l’insorgente, come detto, nemmeno fa valere,

per ammettere nella specie che il differimento dei pagamenti fosse

riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una

passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243;

STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del

29.

agosto 2002; RCC 1992 pag. 261).

2.10

L’insorgente ha chiesto l’audizione

di __________ e dei dipendenti della __________ che durante il periodo di

disdetta avrebbero lavorato per conto terzi, nonché il richiamo dall’UF degli

estratti bancari della Banca __________ e gli atti della precedente causa TCA inc.

31.2015.4

Va qui ricordato che per

costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29

cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di

fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello

di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle

prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126

I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove

giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere

respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di

prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che

sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360).

Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o

al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di

giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante,

e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo

apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle

prove; Dieterle/Kieser, op. cit., pag. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, pag. 39 no. 111 e pag. 117 no.

320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del

diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV

N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94).

Questo TCA ha richiamato

integralmente dall’UF gli atti riguardanti la società (XIII) ed acquisito l’inc.

TCA 31.2015.4.

Non è necessario sentire i

dipendenti della FA 1 avendo questa Corte richiamato dalla Cassa la

documentazione alla base delle rivendicazioni salariali (cfr. consid. 1.8). Altrettanto

non necessario è l’interrogatorio di Carlo Scolari, già per il solo motivo che

è molto inverosimile che confermi gli addebiti rivolti dal qui ricorrente. Del

resto, come visto al consid. 2.7, l’asserito agire del citato non è stato

sufficiente per liberare l’ex amministratore unico da una sua responsabilità ai

sensi dell’art. 52 LAVS.

Visto tutto quanto precede

il ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione impugnata

confermata.

2.11

Il TF, nella DTF 137 V 51,

chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di

diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro

per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,

ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un

giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa

di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il

valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una

questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un

senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85

cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit

pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects

choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.

52.

LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;

cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella

quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema

di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di

diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85

cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico

anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere

dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati.

Contro la presente decisione

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

In materia patrimoniale il

ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello

Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett.

a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è

nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il

ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti