31.2016.15
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8 giugno 2017Italiano23 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
31.2016.15
BS/sc
Lugano
8 giugno 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 ottobre 2016 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 29 settembre 2016 emanata
da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA
1
(radiata da RC il
21 gennaio 2014)
ritenuto in fatto
1.1. La FA 1 è stata iscritta a Registro
di Commercio il 29 giugno 2006 con sede a __________, poi spostata il 30 novembre
2011 ad __________ e dal 2 aprile 2015 a __________ (date di pubblicazione nel
FUSC; cfr estratto RC informatizzato).
Lo scopo sociale
consisteva nella partecipazione a società di ogni gnere in Svizzera e
all’estero, import-export di materie plastiche e prodotti di derivazione petrolifera.
RI 1 è stato membro del
CdA, con diritto di firma individuale, dal 30 dicembre 2011 sino al 24 gennaio
2012; dal 2 aprile 2015 ha ricoperto la carica di amministratore unico, sempre
con diritto di firma individuale, sino al fallimento della società (date di pubblicazione
nel FUSC; cfr. estratto RC informatizzato).
1.2. La società è stata affiliata
alla CO 1 (in seguito: Cassa) in qualità di datrice di lavoro dal 1° gennaio
2012 al 31 agosto 2014.
La società
non ha versato i contributi relativi al periodo gennaio – agosto 2014. Concessa
una dilazione di pagamento dei contributi arretrati, dopo che la prima rata,
emessa il 10 novembre 2014, non è stata liquidata, in data 23 aprile 2015 la
Cassa ha intimato alla società un precetto esecutivo (cfr. specchietto
dell’evoluzione del pagamento dei contributi per il 2014 in doc. 4).
Con
decreti 1° ottobre 2015 e 23 ottobre 2015 la Pretura di __________ ha
dichiarato il fallimento della società e sospeso la procedura (cfr. estratto
RC).
La Cassa ha insinuato
all’Ufficio fallimenti del Distretto di __________ il proprio credito di fr.
64'704,35 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti per
il periodo da gennaio ad agosto 2014 (V/3).
La liquidazione
fallimentare è continuata in via sommaria (pubblicazione FUSC del __________
2016).
Con scritto del 23 marzo
2016 l’UF di __________ ha comunicato alla Cassa che non sono previsti
dividendi per i creditori della II.a classe (doc. V/6).
1.3. Costatato
di avere subìto un danno, con decisione del 31 maggio 2016 –
confermata con decisione su opposizione del 29 settembre 2016 – la Cassa ha
stabilito la responsabilità ex art. 52 LAVS di RI 1 per un importo di fr. 64'582,05
corrispondente ai contributi non soluti per il periodo 1° gennaio – 31 agosto
2014, in via solidale con __________ che dal 30 dicembre 2011 all’8 luglio 2014
è stato presidente del CdA della FA 1 e dall’8 luglio 2014 al 2 aprile 2015 amministratore
unico della stessa società (doc. 1).
1.4. Contro la
suddetta decisione RI 1 contesta una sua responsabilità ex art. 52 LAVS. Egli
rileva quanto segue:
" Sono
amministratore unico della FA 1 dal 30.03.2015, come da richiesta degli aventi
diritto e collaboratore per vedere di liquidare la SA in oggetto.
Le persone sopra citate hanno fatto tutta la gestione della SA e
non mi hanno mai interpellato perchè mi avevano detto che provvedevano loro a
risolvere tutto.
Non ho avuto a disposizione nè soldi né conti bancari, i membri
del consiglio di amministrazione hanno fatto i loro comodi prelevando salari
principeschi.
Non ho quindi nessuna responsabilità del mancato versamento della
AVS, perchè è stato fatto prima della mia nomina.
Durante la mia ammissione non c’era nessun dipendente, se l’AVS
avesse avuto più cura nell’incasso del loro avere l’avente diritto della SA __________
aveva più di 3mio di beni immobili a disposizione.
Non ho assolutamente negligenza perchè nello Staff degli aventi
c’era un legale che aveva il domicilio della società e non mi ha nemmeno
informato dell’avviso di fallimento.
Con questo penso di essere stato abbastanza chiaro della mia
posizione di assoluta innocenza e di nessuna responsabilità nelle operazioni
fatti da altre persone.” (doc. I)
1.5. Con la risposta di causa la
Cassa postula l'integrale reiezione del ricorso. Facendo riferimento al tenore
della decisione impugnata, ribadisce la responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente.
1.6. L’11 maggio 2017 il TCA ha
chiesto alla Cassa della documentazione, ricevuta il giorno stesso e trasmessa
al ricorrente per osservazioni, unitamente con la richiesta di produrre le
asserite dimissioni dal CdA di FA 1 (VI). L’insorgente è tuttavia rimasto
silente.
considerato in diritto
2.1. In virtù dell'art. 52 cpv. 1
LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato
violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni
dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi
l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di
contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la
negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata
violazione delle prescrizioni legali.
La
giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con
riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente:
"stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen
Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle
assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di
causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito
in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF
9C_394/2016 consid 5 del 21 novembre 2016).
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti;
SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con
il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una
società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V
125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la
cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo
nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo
la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i
suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a
seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si
situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una
procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des
Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les
développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances
relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991,
pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123
V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora
più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più
organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne
rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi
citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in
vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore
di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri
dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della
liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse
rispondono solidalmente per l’intero danno”.
Il Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha
riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha
concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve
essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio
2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
Nella fattispecie
concreta, a seguito dell’apertura della procedura di fallimento della FA 1
(cfr. consid. 1.2), la Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) al qui
ricorrente, amministratore unico della succitata società, il risarcimento ex
art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dalla società nel 2014.
Inoltre, la Cassa ha
intimato la decisione di risarcimento del 31 maggio 2016 (doc. 1) entro due
anni dallo scritto del 23 marzo 2016 in cui l’Ufficio fallimenti del Distretto
di __________ ha comunicato che non erano da prevedersi dividendi per i
creditori di II. classe (doc. V/6), rispettando quindi il termine biennale di
prescrizione ai sensi dell’art. 52 cpv. 3 LAVS.
2.2. Costituiscono elementi del
danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del
salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002
consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI
1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre
2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni
familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis
OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pag.
369 segg. e in RDAT II 2002 pag. 519 segg.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2
consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H
142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).
Secondo costante
giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,
mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia va ricordato che,
in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in
caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo
del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 pag.
133 consid. II/1b).
Nel caso in esame, oggetto
del danno è il mancato versamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF per il 2014
(gennaio – agosto), così come risulta dallo specchietto relativo all’evoluzione
del debito contributivo della FA 1, dall’estratto conto dei contributi paritetici
(doc. 4) e dall’insinuazione del fallimento (V/3).
L’importo del danno fatto
valere per complessivi fr. 64'704,35 (cfr. consid. 1.3), a prescindere dal
fatto che non è stato in quanto tale contestato, è quindi da ritenere
adeguatamente comprovato, ricordato altresì come conformemente alla legge (art.
41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli
interessi moratori e le spese di diffida e esecutive costituiscono elementi del
danno risarcibile unitamente ai contributi paritetici rimasti scoperti.
2.3. Per definizione, il danno
considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione
in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro,
segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag.
99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono
innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di
esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i
contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività
salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire
Fatti
i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.
1 LAVS, artt. 34 segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e
versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto
pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire
meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi
dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI
1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192
consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre – anche se ciò non
è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi
dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la
trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne
consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo
stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha
violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.4. La cassa di compensazione che
constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle
prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni
paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente
degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei
contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni
intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di
lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi
di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei
contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,
ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un
simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che
il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi
di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261
consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei
suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza
decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di
discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).
2.5. Ai sensi della giurisprudenza
del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando
questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi
persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza
richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve
generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della
stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634
consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die
Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I
fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili
a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura
questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto
della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il
tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle
responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta
(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,
op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,
in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene
che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei
contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
2.6. Nella fattispecie concreta,
il ricorrente sostiene che nessuna responsabilità possa essergli attribuita per
il mancato pagamento degli oneri sociali da parte della società, in quanto,
dopo la breve parentesi dal 30 dicembre 2011 al 24 gennaio 2012, è divenuto
amministratore unico della società solo il 2 aprile 2015 quindi un periodo
successivo ai contributi del 2014 rimasti scoperti.
Quanto assunto dal
ricorrente non è sufficiente per esimerlo da una sua responsabilità ex art. 52
LAVS. Infatti, secondo costante giurisprudenza il nuovo amministratore risponde
non soltanto dei contributi sociali correnti, ma pure del debito scaduto nel
corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione. Infatti, secondo
giurisprudenza, il nuovo amministratore deve vegliare affinché vengano versati
i contributi correnti e quelli scaduti e dovuti quando egli non era ancora in
carica, in quanto vi è rapporto di causa effetto tra l'inazione dell'organo e
il mancato pagamento dei contributi (DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992 pag. 269
consid. 7b). Nessuna responsabilità del nuovo amministratore secondo l'art. 52
LAVS è data per contro per il danno causato alla cassa di compensazione prima
della sua entrata nel consiglio di amministrazione, nel caso in cui egli nulla
poteva modificare, e meglio poiché la società era già insolvente (DTF 119 V
401) rispettivamente indebitata al punto che i contributi risultavano
irrecuperabili per motivi giuridici o di fatto (SVR 2002 AHV Nr. 10 pag. 24
consid. 4c/aa; Nussbaumer, op.cit., pag. 1076). In tale ipotesi
l'amministratore risponde unicamente per l’aggravamento del danno, ossia per
ulteriori debiti contributivi (Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und
seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 277 pag. 68 con riferimenti di
giurisprudenza; cfr. anche STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.3 e
STFA H 156/05 del 16 gennaio 2007 consid. 7.2).
Nel caso in esame dagli
atti non emerge, né del resto è stato sostenuto, che al momento dell’entrata in
carica quale nuovo amministratore unico della FA 1, la società si trovasse già
in uno stato d’insolvenza tale da rendere impossibile il pagamento dei
contributi già scaduti, motivo per cui l’insorgente deve rispondere per gli
oneri sociali del 2014. Del resto, secondo quanto dichiarato il 1° settembre
2015 presso l’Ispettorato fiscale, emerge che il ricorrente, contrariamente a
quanto asserito in sede di opposizione (doc. “), ha “…assunto la carica di
amministratore unico, su richiesta della moglie del sig. __________, azionista
della contribuente (la FA 1 n.d.r), per evitare la messa in liquidazione
della società” (sottolineatura del redattore, doc. A)”, quindi doveva
avere delle valide ragione economiche per una simile scelta. Infatti, nel
Considerandi
ricorso stesso sostiene che “… l’avente diritto della SA __________ aveva
più di 3mio di beni immobili a disposizione”.
Inoltre, l’insorgente non
può rimproverare la Cassa di non aver “avuto più cura nell’incasso” del
debito contributivo. Infatti, secondo l’evoluzione del pagamento dei contributi
del 2014 (gli oneri sociali relativi agli anni 2012 e 2013 sono stati
regolarmente versati; cfr. V/2 e V/3), dopo la concessione di una dilazione di
pagamento in 10 rate, la cui prima rata del 10 novembre 2014 non è stata
liquidata, il 23 aprile 2015 la Cassa ha precettato la società (doc. 4).
2.7
L’insorgente sostiene che la
gestione della società fosse nelle mani dell’azionista __________ e di essersi
fidato dell’agire di un legale “… che aveva il domicilio presso la società,
che poi non l’ha informato dell’apertura del fallimento”.
Tali affermazioni non
giovano all’ex amministratore unico.
Va fatto presente che ai
sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta
vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto
concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle
istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente
dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali,
richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di
chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni
raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di
chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le
prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25
luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche
STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare
affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai
salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre
2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e
STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA
1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo
di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27
aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8
novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo
della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato
quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale
sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca
responsabilità.". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA
devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i
contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21
dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte
citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14]
confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).
Il ricorrente, ben sapendo
della responsabilità di un organo formale per il pagamento degli oneri sociali
e delle relative conseguenze in caso di mancato versamento degli stessi (in
precedenza egli è stato infatti destinatario di diverse decisioni di
risarcimento ex art. 52 LAVS sfociate in altrettanto diverse procedure
giudiziarie cfr. STCA 31.2016.13, 31.2016.8, 31.97.42 e 31.96.51), prima di
accettare il mandato di amministratore unico avrebbe dovuto verificare
l’esistenza o meno di un debito contributivo. Se lo avesse fatto si sarebbe
accorto che erano ancora scoperti sia gli acconti del 2014 come pure il
relativo conguaglio (periodo gennaio – agosto 2014) richiesto solo il 19
dicembre 2014 a seguito della presentazione tardiva – il 30 ottobre 2014 –
della lista dei salariati (sub doc. 1).
Va poi fatto presente che in
sede di audizione del 1° settembre 2015 presso l’Ispettorato fiscale il
ricorrente ha sostenuto di non essere in possesso di alcuna documentazione
contabile e/o giustificativi e che a breve avrebbe inoltrato le dimissioni da
amministratore unico (doc. 1/A). Nel verbale 13 ottobre 2015 presso l’UF del
Distretto di __________ egli ha dichiarato che “ ho inoltrato le mie
dimissioni a partire dal 1° settembre 2015 in quanto non sono mai stato in
possesso dei documenti contabili richiesti al legale della società” (1/B).
Alla richiesta di questo
Tribunale di produrre l’atto di dimissioni, l’insorgente è tuttavia rimasto
silente (cfr. consid. 1.6). Al proposito va ricordato che se da
una parte la procedura davanti al TCA è
retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio
devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo
principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere
delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid.
1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo
delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑
le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti
invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze
della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Non solo l’insorgente non ha dimostrato di aver rassegnato le
dimissioni e tantomeno di essere intervenuto presso il presunto legale della
società per ottenere la documentazione societaria.
Questo Tribunale deve
pertanto concludere che l’insorgente ha omesso di compiere quanto doveva
apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle
incombenze riconducibili alla funzione di amministratore unico di una SA e dell’asserita
funzione di liquidatore.
La passività dimostrata
dall’insorgente è quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il
danno subìto dalla Cassa (STFA H 13/03 del 21 maggio 2003, H 65/01 del 13
maggio 2002 e H 38/01 del 17 gennaio 2002).
In queste circostanze, RI
1.
deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla
Cassa.
Il ricorso va dunque
respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.
2.8
Il TF, nella DTF 137 V 51,
chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di
diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro
per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,
ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un
giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa
di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il
valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una
questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un
senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85
cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit pubblic
au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis,
in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS:
une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr.
inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa
l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del
titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per
il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella
quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema
di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo
evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di
diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85
cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico
anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere
dimostrata dal ricorrente).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati.
Contro la presente
decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In materia patrimoniale il
ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità
dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1
lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è
nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il
ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti