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31.2016.15

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 giugno 2017Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.

1 LAVS, artt. 34 segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e

versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto

pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire

meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi

dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI

1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192

consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre – anche se ciò non

è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi

dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la

trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne

consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo

stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha

violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.4. La cassa di compensazione che

constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle

prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni

paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente

degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei

contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni

intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di

lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi

di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei

contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,

ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un

simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che

il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi

di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine

ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261

consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei

suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza

decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di

discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

2.5. Ai sensi della giurisprudenza

del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando

questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi

persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza

richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve

generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della

stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634

consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die

Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I

fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili

a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura

questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto

della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il

tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle

responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta

(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,

op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,

in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene

che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei

contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

2.6. Nella fattispecie concreta,

il ricorrente sostiene che nessuna responsabilità possa essergli attribuita per

il mancato pagamento degli oneri sociali da parte della società, in quanto,

dopo la breve parentesi dal 30 dicembre 2011 al 24 gennaio 2012, è divenuto

amministratore unico della società solo il 2 aprile 2015 quindi un periodo

successivo ai contributi del 2014 rimasti scoperti.

Quanto assunto dal

ricorrente non è sufficiente per esimerlo da una sua responsabilità ex art. 52

LAVS. Infatti, secondo costante giurisprudenza il nuovo amministratore risponde

non soltanto dei contributi sociali correnti, ma pure del debito scaduto nel

corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione. Infatti, secondo

giurisprudenza, il nuovo amministratore deve vegliare affinché vengano versati

i contributi correnti e quelli scaduti e dovuti quando egli non era ancora in

carica, in quanto vi è rapporto di causa effetto tra l'inazione dell'organo e

il mancato pagamento dei contributi (DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992 pag. 269

consid. 7b). Nessuna responsabilità del nuovo amministratore secondo l'art. 52

LAVS è data per contro per il danno causato alla cassa di compensazione prima

della sua entrata nel consiglio di amministrazione, nel caso in cui egli nulla

poteva modificare, e meglio poiché la società era già insolvente (DTF 119 V

401) rispettivamente indebitata al punto che i contributi risultavano

irrecuperabili per motivi giuridici o di fatto (SVR 2002 AHV Nr. 10 pag. 24

consid. 4c/aa; Nussbaumer, op.cit., pag. 1076). In tale ipotesi

l'amministratore risponde unicamente per l’aggravamento del danno, ossia per

ulteriori debiti contributivi (Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und

seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 277 pag. 68 con riferimenti di

giurisprudenza; cfr. anche STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.3 e

STFA H 156/05 del 16 gennaio 2007 consid. 7.2).

Nel caso in esame dagli

atti non emerge, né del resto è stato sostenuto, che al momento dell’entrata in

carica quale nuovo amministratore unico della FA 1, la società si trovasse già

in uno stato d’insolvenza tale da rendere impossibile il pagamento dei

contributi già scaduti, motivo per cui l’insorgente deve rispondere per gli

oneri sociali del 2014. Del resto, secondo quanto dichiarato il 1° settembre

2015 presso l’Ispettorato fiscale, emerge che il ricorrente, contrariamente a

quanto asserito in sede di opposizione (doc. “), ha “…assunto la carica di

amministratore unico, su richiesta della moglie del sig. __________, azionista

della contribuente (la FA 1 n.d.r), per evitare la messa in liquidazione

della società” (sottolineatura del redattore, doc. A)”, quindi doveva

avere delle valide ragione economiche per una simile scelta. Infatti, nel

Considerandi

ricorso stesso sostiene che “… l’avente diritto della SA __________ aveva

più di 3mio di beni immobili a disposizione”.

Inoltre, l’insorgente non

può rimproverare la Cassa di non aver “avuto più cura nell’incasso” del

debito contributivo. Infatti, secondo l’evoluzione del pagamento dei contributi

del 2014 (gli oneri sociali relativi agli anni 2012 e 2013 sono stati

regolarmente versati; cfr. V/2 e V/3), dopo la concessione di una dilazione di

pagamento in 10 rate, la cui prima rata del 10 novembre 2014 non è stata

liquidata, il 23 aprile 2015 la Cassa ha precettato la società (doc. 4).

2.7

L’insorgente sostiene che la

gestione della società fosse nelle mani dell’azionista __________ e di essersi

fidato dell’agire di un legale “… che aveva il domicilio presso la società,

che poi non l’ha informato dell’apertura del fallimento”.

Tali affermazioni non

giovano all’ex amministratore unico.

Va fatto presente che ai

sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta

vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto

concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle

istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente

dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali,

richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di

chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni

raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di

chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le

prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25

luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche

STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare

affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai

salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre

2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e

STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA

1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo

di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27

aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8

novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo

della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato

quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale

sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca

responsabilità.". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA

devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i

contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21

dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte

citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14]

confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

Il ricorrente, ben sapendo

della responsabilità di un organo formale per il pagamento degli oneri sociali

e delle relative conseguenze in caso di mancato versamento degli stessi (in

precedenza egli è stato infatti destinatario di diverse decisioni di

risarcimento ex art. 52 LAVS sfociate in altrettanto diverse procedure

giudiziarie cfr. STCA 31.2016.13, 31.2016.8, 31.97.42 e 31.96.51), prima di

accettare il mandato di amministratore unico avrebbe dovuto verificare

l’esistenza o meno di un debito contributivo. Se lo avesse fatto si sarebbe

accorto che erano ancora scoperti sia gli acconti del 2014 come pure il

relativo conguaglio (periodo gennaio – agosto 2014) richiesto solo il 19

dicembre 2014 a seguito della presentazione tardiva – il 30 ottobre 2014 –

della lista dei salariati (sub doc. 1).

Va poi fatto presente che in

sede di audizione del 1° settembre 2015 presso l’Ispettorato fiscale il

ricorrente ha sostenuto di non essere in possesso di alcuna documentazione

contabile e/o giustificativi e che a breve avrebbe inoltrato le dimissioni da

amministratore unico (doc. 1/A). Nel verbale 13 ottobre 2015 presso l’UF del

Distretto di __________ egli ha dichiarato che “ ho inoltrato le mie

dimissioni a partire dal 1° settembre 2015 in quanto non sono mai stato in

possesso dei documenti contabili richiesti al legale della società” (1/B).

Alla richiesta di questo

Tribunale di produrre l’atto di dimissioni, l’insorgente è tuttavia rimasto

silente (cfr. consid. 1.6). Al proposito va ricordato che se da

una parte la procedura davanti al TCA è

retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio

devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo

principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere

delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid.

1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo

delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑

le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti

invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze

della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Non solo l’insorgente non ha dimostrato di aver rassegnato le

dimissioni e tantomeno di essere intervenuto presso il presunto legale della

società per ottenere la documentazione societaria.

Questo Tribunale deve

pertanto concludere che l’insorgente ha omesso di compiere quanto doveva

apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle

incombenze riconducibili alla funzione di amministratore unico di una SA e dell’asserita

funzione di liquidatore.

La passività dimostrata

dall’insorgente è quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il

danno subìto dalla Cassa (STFA H 13/03 del 21 maggio 2003, H 65/01 del 13

maggio 2002 e H 38/01 del 17 gennaio 2002).

In queste circostanze, RI

1.

deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla

Cassa.

Il ricorso va dunque

respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.

2.8

Il TF, nella DTF 137 V 51,

chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di

diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro

per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,

ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un

giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa

di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il

valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una

questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un

senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85

cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit pubblic

au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis,

in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS:

une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr.

inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella

quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema

di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di

diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85

cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico

anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere

dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In materia patrimoniale il

ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità

dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1

lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è

nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il

ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti