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Decisione

31.2016.16

Art. 52 LAVS - Responsabilità del datore di lavoro - Obbligo di risarcimento del danno da parte del gerente di una SAGL

27 aprile 2017Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei

contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito

della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente e il gerente di una Sagl

devono essere parificati ad un amministratore di una società anonima.

Accettando il

mandato di socio gerente l’insorgente ha quindi assunto tutti gli oneri che da

tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H

171/02 del 2 dicembre 2003, H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare

come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di

conseguenza anche al gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone

incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza

della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.

L’amministratore

(quindi anche il gerente) deve di principio informarsi periodicamente

dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali,

richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di

chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni

raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di

chi ha ottenuto la delega gestionale, l’orga-no deve intervenire affinché le

prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25

luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219; cfr. anche STFA 29

agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare

affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai

salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2

dicembre 2003, H 310/02 del 11 novembre 2003; DTF 108 V 202; Frésard,

op. cit., RSA 1991, p. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la

figura dell'uomo di paglia (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00

del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza H 160/99

dell'8 novembre 1999, il TFA ha rilevato in particolare che "scopo

della norma [art. 716a cpv. 1 CO, ndr] è di evidenziare che il mandato

quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale

sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità".

Non senza ricordare che –

come nella fattispecie in esame – in caso di aziende di modeste dimensioni, la

prassi in materia prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di

controllo accresciuti (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008 e STFA H

171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003), è bene sottolineare

che un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società

evidenziando che altri si occupavano della gestione (RCC 1989 pp. 114s; STFA 17

ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998).

Addirittura è da ritenere una negligenza grave anche la passività di

amministratori esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un

costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore

non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del

5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 31.2003.18 del 28 gennaio 2004, consid. 2.10.2

e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17

ottobre 1996 nella causa M.G.) non costituiscono in sé motivi liberatori. Nella

STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore

non può liberarsi dalla propria responsabilità sostenendo che non avrebbe mai

partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla

costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito

alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire

configurando già di per sé una grave negligenza.

Non soccorre quindi

all’insorgente l’asserita circostanza che fossero altre persone ad occuparsi

della gestione dell’azienda e quindi anche delle questioni contributive. Del

resto, il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo

nell'ambito della società quali organi di fatto – come potrebbe essere

il caso per i due “soci” menzionati dal ricorrente – non scarica l'amministratore

formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA

31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9).

In

ogni caso, nella misura in cui il ricorrente volesse fare valere un’esclusiva

gestione della società da parte di terzi (in casu da parte di __________ e __________),

va ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non

è applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del

risarcimento in relazione alla gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili

(in argomento STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza

e dottrina ivi citata; STFA 13 novembre 2000 nella causa S, H 238/98, consid.

4b; Pratique VSI 1996 pag. 306). Determinante è che le circostanze addotte

dall’insorgente, come visto, non costituiscono motivi sufficienti per

esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere quindi l’esistenza di una

negligenza grave.

Gli

amministratori devono rassegnare tempestivamente le proprie dimissioni se,

nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA

H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre

1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1,

consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre

2010). Nell’ipotesi in cui un organo societario non

sia in grado di sottrarsi all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola

conclusione possibile ossia, come accennato, inoltrare immediatamente le sue

dimissioni (STFA H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003).

Nel

caso in esame – a prescindere dal fatto che è rimasta allo stadio di puro

parlato (e priva quindi qualsivoglia supporto probatorio) l’affermazione secondo cui __________ si è costantemente

preoccupato dell’andamento dell’azienda sia chiedendo le relative informazioni

agli asseriti responsabili della gestione sia ponendo in essere “ogni

azione per la richiesta di somme a titolo di pagamento dell’AVS” – __________,

non disponendo, come asserito, delle informazioni riguardanti la situazione

economica e contributiva non avrebbe dovuto attendere il mese di novembre 2015

per rassegnare le proprie dimissioni, quando si consideri che egli è entrato in

carica quale gerente nell’agosto 2012 e che lo scoperto contributivo che qui

interessa concerne l’anno 2013 (insoluto risulta il conteggio di chiusura del

2013, diffidato nell’aprile 2014 e precettato nel maggio 2014 mentre che i

precedenti acconti sono stai pagati, ad esclusione dell’accon-to gennaio-marzo,

solo dopo diffida; per un caso diverso in cui questo Tribunale ha ritenuto

lieve la negligenza in quanto, accortasi dell’impossibilità di controllare la

gestione, l’ammini-stratrice unica ha rassegnato le proprie dimissioni tre mesi

dopo l’assunzione della carica si veda la STCA 31.1998.38-40 del 15 marzo 2000; per degli altri casi in cui questo Tribunale ha ritenuto

tardive le dimissioni inoltrate da un’ammini-stratrice unica di una SA e da un

socio gerente di una Sagl vedi le STCA 31.2015.5 del 2 novembre 2015 e

31.2008.8 del 17 dicembre 2008). Inoltre, nel

caso in cui non avesse effettivamente ottenuto risposta alle asserite sue

richieste di informazioni, il ricorrente avrebbe potuto, per quel che concerne

la posizione contributiva della società, chiedere informazioni direttamente alla

Cassa ed in seguito intervenire affinché gli oneri sociali venissero

pagati.

In

simili circostanze questo Tribunale deve concludere che non avendo adempiuto

agli obblighi che la carica di gerente gli imponeva, RI 1 deve essere ritenuto

responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.

2.9 Infine occorre rilevare che

l’insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso verosimile l’esistenza di

speciali circostanze – che d’altronde neppure emergono dalle tavole processuali

– che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i

contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid.

4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b). Trattasi da un lato di eventuali motivi

di giustificazione, che si realizzano allorquando vi è omissione del

pagamento per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità in una

delicata situazione finanziaria e nella misura in questo modo il datore di

lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori)

essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente

ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole

(STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in

dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach

art. 52 AHVG, 2008, n. 668s pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die

Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung;

in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pp. 25ss e 35s;

cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF

123 V 244 consid. 4b). D’altro lato possono essere dati motivi di

discolpa – non ravvisabili nel caso concreto – per quelle aziende, che dopo

avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni

sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà

economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e

rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro

esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la

perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF

9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio

Reichmuth, op. cit., n. 696ss pp. 163ss; cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36).

2.10 L’insorgente ha chiesto di “essere interrogato”

(cfr. supra con-sid. 1.3).

Nel

caso in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito

della presente vertenza per cui non si rende necessario procedere all’audizione

del ricorrente volta a comprovare e dettagliare quanto asserito nel ricorso, i

cui motivi, come visto, non sono sufficienti per esimerlo da una responsabilità

ex art. 52 LAVS. Il ricorrente ha potuto ampiamente esprimersi dinanzi a questo

Tribunale ed una sua audizione non modificherebbe l’esito del ricorso. Inoltre,

l’audi-zione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto

di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall'art. 6 n. 1

CEDU. Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare

un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta

chiara e inequivocabile; semplici domande di assunzione di prove, come ad

esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio

di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per

creare un simile obbligo (STF 9C_660/2015 del 24 marzo 2016; STF I 472/06 del

21 agosto 2007, consid. 2 che ha confermato questo principio; DTF 122 V 47; cfr.

pure DTF 124 V 90, consid. 6).

2.11 In DTF 137 V 51, chiamato a

pronunciarsi in merito all’am-missibilità del ricorso in materia di diritto

pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il

danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF

ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un

giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora

il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una

questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un

senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi

dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szless, Le recours en matière de

droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales –

aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52

LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr.

inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138

nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammis-sibilità di un ricorso

in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione

di diritto di importanza fondamentale” –

presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe

ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore

litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- –

deve essere dimostrata dal ricorrente).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

- Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono

poste a carico dello

Stato.

3.

- Comunicazione agli

interessati.

Contro la presente decisione

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In materia patrimoniale il

ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità

dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1

lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è

nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il

ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti