31.2016.16
Art. 52 LAVS - Responsabilità del datore di lavoro - Obbligo di risarcimento del danno da parte del gerente di una SAGL
27 aprile 2017Italiano26 min
Source ti.ch
Incarto
n.
31.2016.16
rg/sc
Lugano
27 aprile 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 novembre 2016 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 17 ottobre 2016 emanata da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA 1
considerato in fatto e in diritto
1.1 La FA 1 con sede
a __________ è stata iscritta a RC il 31 luglio 2012 (cfr. estratto RC informatizzato
agli atti).
RI 1 è stato gerente della
società, con diritto di firma individuale, dalla sua fondazione sino al 3
novembre 2015, data delle sue incontestate dimissioni (cfr. estratto RC; cfr.
decisione impugnata).
1.2 La società è stata affiliata
quale datrice di lavoro alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) da luglio
2012 a fine dicembre 2013.
Incontestatamente
l’8 gennaio 2015 l’UE di __________ ha rilasciato un attestato di carenza beni
relativo ai contributi paritetici non soluti dalla FA 1 per il 2013
(cfr. decisione di risarcimento 31 maggio 2016, doc. 1). Costatato di aver
subito un danno, il 31 maggio 2016 la Cassa ha emesso nei confronti di RI 1,
gerente della società sino al 3 novembre 2015, una decisione di risarcimento giusta
l’art. 52 LAVS per l’importo di fr. 19'840.90. Per decisione su opposizione 17
ottobre 2016 la Cassa ha confermato la responsabilità dell’ex gerente in relazione
al mancato pagamento di suddetto importo corrispondente, come detto, ai
contributi paritetici del 2013 rimasti insoluti. Il 14 aprile 2016 la Pretura
di __________ ha pronunciato lo scioglimento della società e ordinato la liquidazione
in via di fallimento in applicazione dell’art. 731b cpv. 1 cifra 3 CO (cfr. estratto
RC).
__________
1.3 Contro la
suddetta decisione insorge RI 1 contestando una sua responsabilità. Sostiene
che le società era gestita dapprima dai due “soci” __________ e __________,
poi unicamente dal __________, i quali, oltre ad effettuare importanti
pagamenti a sua insaputa non lo avrebbero mai informato tempestivamente
riguardo alle operazioni che svolgevano. Rimprovera inoltre, per quanto è dato
di capire, al contabile __________ di aver agito senza avvisare il gerente in
relazione ad assunzioni di personale. Menziona altresì una non meglio precisata
denuncia penale effettuata con “lo scopo di avere uno strumento di rivalsa
sul territorio italiano e far recuperare eventualmente il dovuto”,
chiedendo infine di “essere interrogato al fine di meglio dettagliare le mie
motivazioni di discolpa”.
1.4 Con la risposta di causa la
Cassa postula l'integrale reiezione del ricorso, ribadendo in particolare una
violazione degli obblighi di vigilanza e di controllo da parte dell’insorgente,
quale organo formale, in relazione al pagamento dei contributi paritetici.
1.5 Con successive osservazioni 7
dicembre 2016 (cfr. V) l’insor-gente ha eccepito la prescrizione del credito posto
in giudizio, ha precisato di aver sollecitato i “soci” e il contabile a
fornire spiegazioni in merito all’assunzione di dipendenti, ha evidenziato che
come amministratore si occupava esclusivamente degli aspetti fiscali e di
bilancio, mentre che il contabile __________ si occupava delle questioni
operative. Asserisce di aver sporto denuncia penale avente ad oggetto il comportamento
dei “soci” e del contabile. Attribuisce quindi l’intera responsabilità ai
due “soci”, sostenendo anche di aver egli stesso posto in essere “ogni
azione per la richiesta di somme a titolo di pagamento dell’AVS” e di non
aver ottenuto informazioni da parte dei summenzionati e del contabile
sull’andamento della società, ribandendo ancora una volta come non fosse lui ad
occuparsi degli aspetti operativi dell’azienda. Conclude riconfermando la
richiesta di essere sentito dal Tribunale.
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31
agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18
febbraio 2011);
2.2. In virtù dell'art. 52 cpv. 1
LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato
violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni
(dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi
l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di
contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza
grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione
delle prescrizioni legali.
Nell’ipotesi in cui il
datore di lavoro è una persona giuridica, possono essere convenuti in via
sussidiaria i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, p. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata
con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di
una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96
V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la
cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo
nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo
– poiché divenuto insolvente – la cassa di compensazione può agire
sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il
caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società
datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un ACB
definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer,
Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107; Frésard,
Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in
RSA 1991, p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123
V 15, 113 V 256 consid. 3C; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Conformemente
alla giurisprudenza federale, i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono
dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di
una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS,
il socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un
amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI
2000, pp. 226ss; Pratique VSI 2002 pp. 177s; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001).
Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli
stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/2007
del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 del 8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23
gennaio 2003; STCA 31.2011.6 dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).
Il TFA (dal 1° gennaio 2007:
TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed
ha concluso che la prassi adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere
mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 –
del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pp. 79ss).
Nella fattispecie concreta, con
riferimento alla succitata giurisprudenza, a seguito del rilascio, l’8 gennaio
2015, a carico della società (in seguito anche sciolta in applicazione
dell’art. 731b cpv. 1 cifra 3 CO e quindi liquidata in via di fallimento) di un
attestato di carenza beni da parte dell’UE di __________, la Cassa ha
rettamente chiesto in via sussidiaria al ricorrente quale organo formale (gerente)
il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dalla FA
1 per l’anno 2013.
2.3 L’insorgente eccepisce
l’intervenuta prescrizione del credito risarcitorio.
L’art. 52 cpv. 3 LAVS
stabilisce che il risarcimento del danno si prescrive in due anni dal momento
in cui la cassa ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni
dall’insorge-re del danno. Il termine di cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS, diversamente
da quello previsto dall’art. 82 cpv. 1 v.OAVS (in vigore sino al 31 dicembre
2002), è un termine di prescrizione e non di perenzione (SVR 2005 AHV n. 15;
STFA H 136/05 del 23 novembre 2006).
Secondo la
giurisprudenza sviluppata in merito all’art. 82 cpv. 1 v.OAVS, applicabile al
nuovo art. 52 cpv. 3 LAVS (in vigore dal 1. gennaio 2003), il credito
risarcitorio della cassa nasce il giorno in cui il danno è causato
(insorgenza del danno). Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogniqualvolta
dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione.
Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per
motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi
dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15,
98 V 26; STFA H/136/04 del 18 agosto 2005).
Decisiva
per la decorrenza del termine di prescrizione di due anni non è la data
d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene effettivamente
a conoscenza (Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG, in:
Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, 1998, p. 109). In caso di
fallimento la cassa conosce sufficientemente il suo pregiudizio, in via di
massima, quando è informata del suo collocamento nella liquidazione. La cassa
ha, di regola, conoscenza del danno subìto nel fallimento del datore di lavoro
soltanto al momento in cui è depositata la graduatoria, e questo anche se è
venuto meno il privilegio dei crediti contributivi nel fallimento (SVR 2002 AHV
Nr. 18; DTF 126 V 444). Tale conoscenza può, in presenza di particolari circostanze,
sussistere già prima del deposito dello stato di graduatoria quando ad esempio
la cassa è stata resa edotta dall’amministrazione del fallimento, in seguito ad
un’assem-blea dei creditori, che nessun dividendo verrà distribuito ai
creditori della sua classe (DTF 118 V 196, 116 II 162; RCC 1992 p. 504;
riguardo al riconoscimento del danno al momento della prima assemblea dei
creditori, Pratique VSI 1996 p. 167 = DTF 121 V 240).
Il momento della conoscenza del danno può avvenire precedentemente
al fallimento, ossia in caso di rilascio di un attestato di carenza beni
durante un’esecuzione in via di pignoramento (DTF 113 V 256 con riferimenti),
oppure, a determinate condizioni, durante una moratoria concordataria (DTF 121
V 241 consid. 3c/bb in fine, AHI Praxis 1995 pag. 164, consid. 4d).
Nel
caso in esame, la Cassa ha emanato la decisione di risarcimento il 31 maggio
2016, rispettando quindi ampiamente il termine biennale di prescrizione di cui
all’art. 52 cpv. 3 LAVS, il rilascio dell’attestato di carenza beni risalendo
infatti all’8 gennaio 2015.
Ne
consegue che il credito risarcitorio della Cassa non è prescritto.
2.4 Costituiscono elementi del
danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del
salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002
consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10 ; Pratique
VSI 1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4
ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art.
41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995
pp. 369s e in RDAT II 2002 pp. 519s; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6).
Non sono invece computa-bili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del
19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante giurisprudenza,
spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti,
salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 p. 396). Tuttavia va ricordato che, in
applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso
di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del
danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 p. 133
consid. II/1b).
Nel caso in esame, il danno
è costituito – come accennato – dal mancato pagamento da parte della FA 1 dei
contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti concernenti il 2013 (CHF 19'840.90;
cfr. estratto conto sub doc. 1 e conteggio sub doc. 4), ritenuto che
l’ammontare del danno in quanto tale non è contestato dal ricorrente.
2.5 Per definizione, il danno
considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione
in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro,
segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 p.
99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono
innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di
esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i
contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata,
il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi
conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS,
artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e
versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto
pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno
a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art.
52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84
consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC
1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2).
Inoltre – anche se ciò non è
esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi
dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la
trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne
consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo
stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha
violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 p. 608 consid. 5b).
2.6 La cassa
di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non
osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo
di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente
degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei
contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni
intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di
lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi
di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 p. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi,
il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio
nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile
comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore
di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di
ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole
(DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p.
604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili
di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se
questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF
108 V 187 consid. 1b).
2.7 Ai sensi
della giurisprudenza federale si deve ammettere una negligenza grave del datore
di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza
richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve
generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa
categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die
Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 53). I fatti
di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a
tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura
questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto
della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il
tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità
e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202
consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., p. 52;
Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer
Treuhänder, 1995, p. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la
mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura
una grave negligenza (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).
2.8 Nel caso in esame, come
accennato, il ricorrente nega una sua responsabilità asserendo che egli si
occupava esclusivamente degli aspetti fiscali e di bilancio e non degli “aspetti
operativi” – di cui si occupava invece il contabile __________ – e che la
gestione della società era nelle mani dei “soci” __________ e __________
(in realtà non si tratta formalmente di soci [cfr. estratto RC] ma semmai di
amministratori di fatto), i quali agivano a sua insaputa per quanto riguarda in
particolare l’effettuazione dei pagamenti e non lo informavano in merito alle
operazioni che essi svolgevano. Lamenta pure di non essere stato messo al
corrente da parte del contabile circa le assunzioni di dipendenti e di aver
quindi sollecitato sia i due succitati che il contabile a fornire spiegazioni a
tale riguardo. Attribuisce quindi l’intera responsabilità, per quanto è
dato di capire, a __________ e __________ sostenendo anche di aver egli stesso
posto in essere “ogni azione per la richiesta di somme a titolo di pagamento
dell’AVS” e di non aver ottenuto informazioni sull’andamento della società
e sui dipendenti della stessa.
Come detto (cfr.
supra consid. 2.2), conformemente alla giurisprudenza federale i soci gerenti e
Fatti
i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei
contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito
della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente e il gerente di una Sagl
devono essere parificati ad un amministratore di una società anonima.
Accettando il
mandato di socio gerente l’insorgente ha quindi assunto tutti gli oneri che da
tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H
171/02 del 2 dicembre 2003, H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare
come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di
conseguenza anche al gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone
incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza
della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.
L’amministratore
(quindi anche il gerente) deve di principio informarsi periodicamente
dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali,
richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di
chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni
raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di
chi ha ottenuto la delega gestionale, l’orga-no deve intervenire affinché le
prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25
luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219; cfr. anche STFA 29
agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare
affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai
salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2
dicembre 2003, H 310/02 del 11 novembre 2003; DTF 108 V 202; Frésard,
op. cit., RSA 1991, p. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la
figura dell'uomo di paglia (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00
del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza H 160/99
dell'8 novembre 1999, il TFA ha rilevato in particolare che "scopo
della norma [art. 716a cpv. 1 CO, ndr] è di evidenziare che il mandato
quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale
sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità".
Non senza ricordare che –
come nella fattispecie in esame – in caso di aziende di modeste dimensioni, la
prassi in materia prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di
controllo accresciuti (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008 e STFA H
171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003), è bene sottolineare
che un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società
evidenziando che altri si occupavano della gestione (RCC 1989 pp. 114s; STFA 17
ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998).
Addirittura è da ritenere una negligenza grave anche la passività di
amministratori esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un
costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore
non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del
5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 31.2003.18 del 28 gennaio 2004, consid. 2.10.2
e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17
ottobre 1996 nella causa M.G.) non costituiscono in sé motivi liberatori. Nella
STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore
non può liberarsi dalla propria responsabilità sostenendo che non avrebbe mai
partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla
costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito
alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire
configurando già di per sé una grave negligenza.
Non soccorre quindi
all’insorgente l’asserita circostanza che fossero altre persone ad occuparsi
della gestione dell’azienda e quindi anche delle questioni contributive. Del
resto, il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo
nell'ambito della società quali organi di fatto – come potrebbe essere
il caso per i due “soci” menzionati dal ricorrente – non scarica l'amministratore
formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA
31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9).
In
ogni caso, nella misura in cui il ricorrente volesse fare valere un’esclusiva
gestione della società da parte di terzi (in casu da parte di __________ e __________),
va ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non
è applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del
risarcimento in relazione alla gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili
(in argomento STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza
e dottrina ivi citata; STFA 13 novembre 2000 nella causa S, H 238/98, consid.
4b; Pratique VSI 1996 pag. 306). Determinante è che le circostanze addotte
dall’insorgente, come visto, non costituiscono motivi sufficienti per
esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere quindi l’esistenza di una
negligenza grave.
Gli
amministratori devono rassegnare tempestivamente le proprie dimissioni se,
nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA
H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre
1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1,
consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre
2010). Nell’ipotesi in cui un organo societario non
sia in grado di sottrarsi all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola
conclusione possibile ossia, come accennato, inoltrare immediatamente le sue
dimissioni (STFA H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003).
Nel
caso in esame – a prescindere dal fatto che è rimasta allo stadio di puro
parlato (e priva quindi qualsivoglia supporto probatorio) l’affermazione secondo cui __________ si è costantemente
preoccupato dell’andamento dell’azienda sia chiedendo le relative informazioni
agli asseriti responsabili della gestione sia ponendo in essere “ogni
azione per la richiesta di somme a titolo di pagamento dell’AVS” – __________,
non disponendo, come asserito, delle informazioni riguardanti la situazione
economica e contributiva non avrebbe dovuto attendere il mese di novembre 2015
per rassegnare le proprie dimissioni, quando si consideri che egli è entrato in
carica quale gerente nell’agosto 2012 e che lo scoperto contributivo che qui
interessa concerne l’anno 2013 (insoluto risulta il conteggio di chiusura del
2013, diffidato nell’aprile 2014 e precettato nel maggio 2014 mentre che i
precedenti acconti sono stai pagati, ad esclusione dell’accon-to gennaio-marzo,
solo dopo diffida; per un caso diverso in cui questo Tribunale ha ritenuto
lieve la negligenza in quanto, accortasi dell’impossibilità di controllare la
gestione, l’ammini-stratrice unica ha rassegnato le proprie dimissioni tre mesi
dopo l’assunzione della carica si veda la STCA 31.1998.38-40 del 15 marzo 2000; per degli altri casi in cui questo Tribunale ha ritenuto
tardive le dimissioni inoltrate da un’ammini-stratrice unica di una SA e da un
socio gerente di una Sagl vedi le STCA 31.2015.5 del 2 novembre 2015 e
31.2008.8 del 17 dicembre 2008). Inoltre, nel
caso in cui non avesse effettivamente ottenuto risposta alle asserite sue
richieste di informazioni, il ricorrente avrebbe potuto, per quel che concerne
la posizione contributiva della società, chiedere informazioni direttamente alla
Cassa ed in seguito intervenire affinché gli oneri sociali venissero
pagati.
In
simili circostanze questo Tribunale deve concludere che non avendo adempiuto
agli obblighi che la carica di gerente gli imponeva, RI 1 deve essere ritenuto
responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.
2.9 Infine occorre rilevare che
l’insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso verosimile l’esistenza di
speciali circostanze – che d’altronde neppure emergono dalle tavole processuali
– che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i
contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid.
4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b). Trattasi da un lato di eventuali motivi
di giustificazione, che si realizzano allorquando vi è omissione del
pagamento per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità in una
delicata situazione finanziaria e nella misura in questo modo il datore di
lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori)
essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente
ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole
(STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in
dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach
art. 52 AHVG, 2008, n. 668s pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die
Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung;
in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pp. 25ss e 35s;
cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF
123 V 244 consid. 4b). D’altro lato possono essere dati motivi di
discolpa – non ravvisabili nel caso concreto – per quelle aziende, che dopo
avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni
sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà
economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e
rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro
esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la
perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF
9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio
Reichmuth, op. cit., n. 696ss pp. 163ss; cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36).
2.10 L’insorgente ha chiesto di “essere interrogato”
(cfr. supra con-sid. 1.3).
Nel
caso in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito
della presente vertenza per cui non si rende necessario procedere all’audizione
del ricorrente volta a comprovare e dettagliare quanto asserito nel ricorso, i
cui motivi, come visto, non sono sufficienti per esimerlo da una responsabilità
ex art. 52 LAVS. Il ricorrente ha potuto ampiamente esprimersi dinanzi a questo
Tribunale ed una sua audizione non modificherebbe l’esito del ricorso. Inoltre,
l’audi-zione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto
di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall'art. 6 n. 1
CEDU. Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare
un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta
chiara e inequivocabile; semplici domande di assunzione di prove, come ad
esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio
di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per
creare un simile obbligo (STF 9C_660/2015 del 24 marzo 2016; STF I 472/06 del
21 agosto 2007, consid. 2 che ha confermato questo principio; DTF 122 V 47; cfr.
pure DTF 124 V 90, consid. 6).
2.11 In DTF 137 V 51, chiamato a
pronunciarsi in merito all’am-missibilità del ricorso in materia di diritto
pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il
danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF
ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un
giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora
il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una
questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un
senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi
dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szless, Le recours en matière de
droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales –
aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52
LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr.
inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa
l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del
titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per
il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138
nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammis-sibilità di un ricorso
in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo
evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione
di diritto di importanza fondamentale” –
presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe
ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore
litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- –
deve essere dimostrata dal ricorrente).
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono
poste a carico dello
Stato.
3.
- Comunicazione agli
interessati.
Contro la presente decisione
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In materia patrimoniale il
ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità
dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1
lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è
nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il
ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti